Il Ministro dell’istruzione e del merito
Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2023/2024
Il Ministro dell’istruzione e del merito
Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2023/2024
a cura di Dario Cillo
Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
Tipo di personale | Termine presentazione domande |
Personale Docente | dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 |
Personale Educativo | |
Personale IRC | |
Personale ATA | dal 27 giugno 2022 all’11 luglio 2022 |
Mobilità
Termine presentazione domande | Termine acquisizione domande | Diffusione risultati | |
Personale Docente (1 – 2) | 28 febbraio – 15 marzo | 23 aprile | 17 maggio |
Personale Educativo (3) | 1 – 21 marzo | 22 aprile | 17 maggio |
Personale ATA (4) | 9 – 25 marzo | 6 maggio | 31 maggio |
Personale IRC (5) | 21 marzo – 15 aprile | 20 maggio | 30 maggio |
(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)
Sono stati pubblicati il 31 maggio 2022 gli esiti della mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023. Quest’anno le domande elaborate sono state 32.770, delle quali 31.860 per la mobilità territoriale e 910 per quella professionale.
Gli ATA effettivamente coinvolti sono stati 29.183 – al netto delle domande non accoglibili – 18.847 donne, 10.336 uomini. Ogni ATA poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 23.158, pari al 79,4% del totale degli ATA che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 22.864 domande di mobilità territoriale e 294 domande di mobilità professionali, per un totale di 2.017 spostamenti di ATA fuori regione.
Sono stati pubblicati il 17 maggio 2022 gli esiti della mobilità dei docenti e del personale educativo per l’anno scolastico 2022/2023.
Per quanto riguarda i docenti, quest’anno le domande elaborate sono state 95.493, delle quali 83.149 per la mobilità territoriale e 12.344 per quella professionale. I docenti effettivamente coinvolti sono stati 89.353 – al netto delle domande non accoglibili -, 72.728 donne, 16.625 uomini. Ogni docente poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 49.891, pari al 55,8% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 45.859 domande di mobilità territoriale e 4.032 domande di mobilità professionale, per un totale di 6.680 spostamenti di docenti fuori regione.
Per quanto riguarda, invece, la mobilità del personale educativo, le domande convalidate dagli uffici sono state 300. Sono state soddisfatte 160 richieste, presentate da 106 Educatrici (66%) e da 54 Educatori (34%). In particolare, 8 domande hanno riguardato il passaggio di ruolo provinciale, 67 il trasferimento interprovinciale, 85 il trasferimento provinciale.
È disponibile, sul sito del Ministero dell’Istruzione, la sezione dedicata alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/23. La sezione contiene informazioni utili su quando e come presentare la domanda. Secondo l’ordinanza ministeriale, pubblicata il 25 febbraio 2022, i termini di presentazione della domanda per il personale docente vanno dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Per il personale educativo, i termini di presentazione della domanda vanno dall’1 marzo al 21 marzo 2022. Per il personale ATA, la domanda va presentata dal9 marzo al 25 marzo 2022. Per i docenti di Religione cattolica, per cui è prevista un’ordinanza ad hoc, la domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.
Gli esiti della mobilità per il personale docente saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Quelli per il personale educativo saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Per il personale ATA saranno pubblicati il 27 maggio 2022. Infine, gli esiti della mobilità per i docenti di Religione cattolica saranno pubblicati il 30 maggio 2022.
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze online. Per accedere a Istanze online occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale (si può accedere anche con le credenziali SPID). All’interno della sezione sono disponibili, inoltre, guide per accompagnare l’utente nella compilazione della domanda.
Ministero dell’istruzione
Mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2022/2023
Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 2021
Autorizzazione al Ministro dell’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 12.193 unita’ di personale A.T.A., n. 450 unita’ di dirigenti scolastici n. 108 unita’ di personale educativo e n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica. (21A05654)
(GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021)
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;
Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell’istruzione dovra’ mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato delle camere di commercio, sulle future facolta’ di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il suddetto personale;
Visti i commi 964 e 967 della citata legge n. 178 del 2020, relativi rispettivamente alla possibilita’ per il Ministero dell’istruzione ad assumere fino a un massimo di 45 unita’, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato art. 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria, e l’incremento di 1.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all’art. 19, comma 7, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, e il corrispondente incremento di 1.000 unita’ delle facolta’ assunzionali del personale assistente tecnico;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’ citata legge n. 449 del 1997;
Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 23 giugno 2021, n. 26864, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12.206 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2020/2021 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 10.690 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 477 D.S.G.A., n. 2.280 assistenti amministrativi, n. 824 assistenti tecnici, n. 7.084 collaboratori scolastici, n. 1 addetto alle aziende agrarie, n. 13 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 2 infermieri;
Considerato che alle cessazioni dal servizio sopra richiamate si aggiungono il contingente di n. 45 unita’ di collaboratore scolastico previsto dall’ art. 1, comma 964, della citata legge n. 178 del 2020, risultato in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria della procedura selettiva di cui all’art. 58, comma 5-ter, del richiamato decreto-legge n. 69 del 2013, l’incremento di dotazione organica di assistenti tecnici di n. 1.000 unita’ disposto ai sensi dell’art. 1, comma 967 della legge n. 178 del 2020, n. 471 unita’ di D.S.G.A. che residuano dal contingente autorizzato nel precedente anno scolastico e che non e’ stato possibile utilizzare per incapienza delle graduatorie di merito del concorso di cui all’art. 1, comma 605 della citata legge n. 205 del 2017;
Preso atto che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ specificato che non sono emerse esigenze di ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex all’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle facolta’ assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all’anno scolastico 2022/2023;
Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2021, n. 15440, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 4 agosto 2021, n. 226153, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2021/2022 nel limite di n. 12.193 unita’ di personale ATA;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28981, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2021 pari a n. 398 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 534 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 450 dirigenti scolastici, di cui n. 17 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania, n. 379 unita’ di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 54 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2021, n. 14414, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 22 luglio 2021, n. 214562, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 450 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2021/2022;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28978, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 108 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 350 unita’, di n. 113 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 e tenuto conto di n. 5 esuberi detratti dal contingente richiesto;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2021, n. 14576, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 108 unita’ di personale educativo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 14 luglio 2021, n. 30084, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021, a fronte di un numero complessivo di posti disponibili rispetto alla dotazione organica pari a n. 6.935 unita’;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2021, n. 14275, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.; n. 450 unita’ di dirigenti scolastici; n. 108 unita’ di personale educativo; n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.;
n. 450 unita’ di dirigenti scolastici;
n. 108 unita’ di personale educativo;
n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica.
Art. 2 Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2021, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 17 agosto 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Franco, Ministro dell’economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2285
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2021
Autorizzazione all’avvio di due procedure concorsuali per la copertura di 5.116 posti per l’insegnamento della religione cattolica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. (21A05655)
(GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175 recante «Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n, 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;
Visti, in particolare, l’art. 1 della legge n. 186 del 2003, relativo all’istituzione dei ruoli regionali e l’art. 2 concernente le dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, della legge n. 186 del 2003, secondo il quale, tra l’altro, l’accesso ai ruoli di cui all’art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui all’art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’art. 2, commi 2 e 3;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea»;
Visto l’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, secondo cui il Ministro dell’istruzione e’ autorizzato a bandire, entro l’anno 2021, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il comma 2 dell’art. 1- bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che prevede che una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 puo’ essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneita’ rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare, l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione, prot. n. 2514 del 19 gennaio 2021, con la quale e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.816 posti di personale insegnante di religione cattolica, di cui n. 3.029 per la scuola di infanzia e primaria e n. 2.787 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Preso atto, altresi’, che, con la suddetta nota prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, del Ministro dell’istruzione viene specificato, tra l’altro, che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque titolo, nel prossimo triennio sono congrue rispetto ai posti per i quali si chiede l’autorizzazione a bandire;
Considerato che nella predetta nota prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, del Ministro dell’istruzione viene comunicato che la prevista intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana e’ stata sottoscritta in data 14 dicembre 2020;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2021, n. 2870 che trasmette le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui alla nota dell’8 febbraio 2021, n. 26243, nella quale si richiedono ulteriori elementi informativi;
Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell’istruzione, prot. n. 9488 del 3 marzo 2021, con la quale e’ trasmesso, con nota prot. n. 7625 in pari data della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, il riscontro alla richiesta di ulteriori elementi informativi,
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto prot. n. 5841 del 1° aprile 2021 che trasmette la nota, prot. n. 54016 del 25 marzo 2021, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale, nell’esprimere considerazioni di merito, si esprime parere favorevole all’avvio delle procedure concorsuali per n. 5.116 unita’;
Ritenuto di poter autorizzare l’avvio di procedure di reclutamento di cui l’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per di un totale di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, on.le prof. Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
1. Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato ad avviare due procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, l’altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per esami e titoli per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica.
2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2021
per il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2232
a cura di Dario Cillo
Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
Tipo di personale | Termine presentazione domande |
Personale Docente | dal 15 giugno al 5 luglio (su istanze online) |
Personale Educativo | dal 15 giugno al 5 luglio (modalità cartacea) |
Personale IRC | dal 15 giugno al 5 luglio (modalità cartacea) |
Personale ATA | dal 28 giugno al 12 luglio (modalità cartacea) |
Mobilità
Termine presentazione domande | Termine acquisizione domande | Diffusione risultati | |
Docenti Scuola Infanzia (1) | 29 marzo – 13 aprile | 19 maggio | 7 giugno |
Docenti Scuola Primaria (1) | 29 marzo – 13 aprile | 19 maggio | 7 giugno |
Docenti Scuola Secondaria I grado (2) | 29 marzo – 13 aprile | 19 maggio | 7 giugno |
Docenti Scuola Secondaria II grado (2) | 29 marzo – 13 aprile | 19 maggio | 7 giugno |
Personale Educativo (3) | 15 aprile – 5 maggio | 19 maggio | 8 giugno |
Personale ATA (4) | 29 marzo – 15 aprile | 21 maggio | 11 giugno |
Personale IRC (5) | 31 marzo – 26 aprile | 4 giugno | 14 giugno |
(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)
Scuola, pubblicati i risultati della mobilità del personale educativo
Sono stati pubblicati l’8 giugno gli esiti della mobilità del personale educativo per l’anno scolastico 2021/2022. Quest’anno le domande convalidate dagli uffici sono state 339.
Sono state soddisfatte 194 richieste, presentate da 119 Educatrici (61%) e da 75 Educatori (39%). In particolare, 7 domande hanno riguardato il passaggio di ruolo provinciale, 92 il trasferimento interprovinciale, 95 il trasferimento provinciale.
Scuola, pubblicati i risultati della mobilità dei docenti: soddisfatto oltre il 60% degli insegnanti. Per quasi 7mila domande ok allo spostamento in altra regione
Sono stati pubblicati il 7 giugno gli esiti della mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022. Quest’anno le domande elaborate sono state 87.454, delle quali 71.838 per la mobilità territoriale e 15.616 per quella professionale.
I docenti effettivamente coinvolti sono stati 78.232 – al netto delle domande non accoglibili – 64.240 donne, 13.992 uomini. Ogni docente poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 47.230, pari al 60,4% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 40.786 domande di mobilità territoriale, per un totale di 6.911 spostamenti di docenti fuori regione.
Mobilità ATA 2021/2022: presentate 27.839 domande
Per l’anno scolastico 2021/2022, le domande di mobilità del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) inoltrate sono state complessivamente 27.839. Di queste, 44 sono state inviate avvalendosi di un delegato per la presentazione.
Le istanze hanno riguardato trasferimenti provinciali (22.455), trasferimenti interprovinciali (4.343), passaggi ad altro profilo provinciali (783), passaggi ad altro profilo interprovinciali (258). Per presentare la domanda c’era tempo dal 29 marzo al 15 aprile. I risultati della mobilità saranno pubblicati l’11 giugno.
Scuola, mobilità docenti 2021/2022: 90.876 le domande inoltrate
Le domande di mobilità inoltrate dai docenti per l’anno scolastico 2021/2022 sono state complessivamente 90.876. Di queste, 207 sono state effettuate con delega, avvalendosi di un delegato per la presentazione. Le domande hanno riguardato sia spostamenti territoriali (81,2%) che passaggi di ruolo e di cattedra.
Per presentare la domanda c’era tempo dal 29 marzo al 13 aprile. Il maggior numero di istanze ha riguardato la scuola secondaria di secondo grado (37.529). Seguono la primaria (26.847), la secondaria di primo grado (15.536) e la scuola dell’infanzia (10.964). I risultati della mobilità saranno pubblicati il 7 giugno.
Sono state firmate il 29 marzo l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2021/2022 e l’Ordinanza relativa ai docenti di Religione Cattolica.
Per il personale docente le domande potranno essere effettuate dal 29 marzo, al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.
Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno 2021.
Per il personale ATA, le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 15 aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.
Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.
Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico Personale docente ed educativo
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta AOSTA
e p.c. Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Promozione Sistema Paese ROMA
All’Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d’Aosta AOSTA
All’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana PALERMO
Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/22: trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ministero dell’istruzione
Mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022
La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), S.Em. il Cardinale Gualtiero Bassetti, hanno sottoscritto, questo pomeriggio, l’Intesa sul concorso per l’assunzione degli insegnanti di Religione Cattolica, necessaria per poter procedere con il bando vero e proprio. La procedura concorsuale ha l’obiettivo di coprire i posti che saranno vacanti e disponibili nel prossimo triennio.
Il bando è previsto dalla legge 159 del 2019 e sarà emanato nelle prossime settimane.
Siglando l’Intesa, il Cardinale Bassetti ha ricordato che “il prossimo Concorso costituisce un passaggio importante non solo per la stabilizzazione professionale di tanti docenti, ma anche per la dignità dello stesso insegnamento, frequentato ancora oggi – a trentaquattro anni dall’avvio del nuovo sistema di scelta – da una larghissima maggioranza di studenti”. Il Cardinale ha poi rinnovato “la stima e la vicinanza dei Vescovi italiani agli insegnati di religione che, con passione e competenza, accompagnano il cammino di crescita delle ragazze e dei ragazzi di oggi”.
“Ringrazio la CEI per la collaborazione che ci ha consentito di arrivare a questa Intesa – ha commentato la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina – che va nella direzione di tutelare le aspirazioni degli insegnanti di religione cattolica che, anche in questo periodo così complesso, hanno lavorato alacremente, in sinergia e armonia con tutto il personale scolastico, per garantire l’effettività del diritto allo studio delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Insegnanti che, facendo valere competenze e merito con il concorso, potranno entrare in ruolo e proseguire il loro percorso professionale con maggiore stabilità”.
Il concorso prevede una riserva di posti per i docenti in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, nelle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
Il nuovo concorso si terrà a circa diciassette anni dalla prima, e finora unica, procedura concorsuale bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.
Titoli validi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 4.2.3. dell’Intesa del 28 giugno 2012
Al via il Tavolo di lavoro congiunto tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per l’approfondimento delle diverse tematiche che riguardano l’insegnamento della Religione Cattolica e per la definizione dell’intesa sul prossimo concorso per gli insegnanti di Religione previsto dal decreto scuola approvato lo scorso dicembre.
Questa mattina la prima riunione, che si è svolta in un clima di assoluta collaborazione, alla presenza di rappresentanti del Ministero e della Conferenza Episcopale.
Il Tavolo è presieduto dalla dott.ssa Lucrezia Stellacci, consigliere della Ministra Lucia Azzolina. Il concorso sarà bandito entro il 2020. Dovrà essere però preceduto, come previsto dal decreto di dicembre, da un’intesa tra MI e CEI.
Il Tavolo seguirà l’iter dell’intesa con l’obiettivo di chiuderla in breve tempo e procedere poi con la stesura del bando. Ciò consentirà al Ministero di procedere con l’emanazione del bando di concorso nei tempi previsti per coprire i posti per l’insegnamento di Religione Cattolica che risulteranno vacanti e disponibili nell’arco del prossimo triennio. Resta fermo quanto previsto dal decreto di dicembre circa lo scorrimento delle graduatorie generali di merito del precedente concorso.
Mobilità per l’anno scolastico 2020/2021 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003
a cura di Dario Cillo
Mobilità
Tipo di personale | Termine presentazione domande | Termine acquisizione domande | Diffusione risultati |
Docenti Scuola Infanzia (1) |
13 aprile – 6 maggio | 22 maggio | 19 giugno |
Docenti Scuola Primaria (1) |
13 aprile – 6 maggio | 22 maggio | 9 giugno |
Docenti Scuola Secondaria I grado (2) |
13 aprile – 6 maggio | 15 giugno | 4 luglio |
Docenti Scuola Secondaria II grado (2) |
13 aprile – 6 maggio | 3 luglio | 20 luglio |
Docenti Discipline spec. Licei Musicali |
13 aprile – 6 maggio | 18 maggio | 7 giugno12 giugno |
Personale Educativo (3) |
13 aprile – 6 maggio | 1 giugno | 30 giugno |
Personale ATA (4) | 8 – 29 maggio | 3 luglio | 8 agosto |
Personale IRC (5) | 13 aprile – 16 maggio | 18 giugno | 30 giugno |
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)
Come previsto dalla Nota 19 aprile 2017, AOODGPER 16977, e dall’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo l, commi 79 e successivi, il Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, deve deliberare sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale.
I requisiti in parola andranno individuati da ciascun Dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli indicati nell’allegato A dell’ ipotesi e proposti all’approvazione del Collegio docenti in tempo utile per la predisposizione dell’avviso, da pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica entro il decimo giorno precedente il termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 per la pubblicazione dell’esito dei movimenti del grado di istruzione al quale si riferisce la procedura di passaggio da ambito a scuola. Pertanto gli avvisi in parola dovranno essere resi noti secondo la seguente tempistica, che si sintetizza anche in ordine al termine perentorio che l’ipotesi contrattuale assegna al Collegio docenti per addivenire ad una deliberazione: sette giorni dall’ultima data utile per la pubblicazione degli avvisi.
Allegato A
Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste
Titoli
Esperienze professionali
Di seguito il cronoprogramma delle operazioni come definito dall’Ipotesi CCNI (21.6.17) sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2017/2018 e dalla Nota 27 giugno 2017, AOODGPER 28578 (Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. . C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie)
Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
Tipo di personale | Termine presentazione domande |
Personale Docente Scuola Infanzia e Primaria |
10 – 20 luglio |
Personale Docente Scuola Secondaria I e II Grado |
24 luglio – 2 agosto |
Personale Educativo | 25 luglio – 5 agosto |
Personale IRC | 25 luglio – 5 agosto |
Personale ATA | 8 – 21 agosto |
Come previsto dalla Nota 27 luglio 2017, AOODGPER 32438, tutte le operazioni relative al personale, comprese le assegnazioni provvisorie interprovinciali, devono concludersi entro il 31 agosto 2017.
Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 220
Il Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016-2017, sottoscritto il
VISTA l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale della scuola;
RITENUTO ai sensi dell’articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di dover dettare per l’anno scolastico 2017-2018 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche,
CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,
RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale,
SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola,
ORDINA
Articolo 1 – Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali
Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità
Articolo 3 – Presentazione delle domande
– scuole dell’infanzia e primarie
– scuole secondarie di I e II grado
Art. 4 – Documentazione delle domande
In relazione alla Tabella B) per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai Titoli Generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.
9 Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L’effettiva assegnazione dell’insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall’intesa che l’Ufficio scolastico regionale raggiunge con l’Ordinario Diocesano per l’utilizzazione dell’insegnante.
Art. 5 – Rettifiche, revoche e rinunce
Art. 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.
Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi
Art.7 – Fascicolo personale
Art. 8 – Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio
Art. 9 – Indicazione delle preferenze
Art. 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi
Art. 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo
Art.12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo
Il Ministro
Sen. Valeria Fedeli
[1] Nota (5) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI
[2] Nota (5 bis) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI
[3] Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.
[4] Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
[5] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.
Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.
[6] L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
[7] Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016, AOOUFGAB 244
Mobilità per l’anno scolastico 2016-2017 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003
VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29novembre 2007;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015-16, sottoscritto il 23 febbraio 2015;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015 n. 4, sulla mobilità del personale della scuola;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 22 maggio 2014, n. 38, sulla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2014-2015;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a. t .a. per l’ a. s. 2016/2017
RITENUTO, ai sensi dell’articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di dover dettare per l’anno scolastico 2015-16 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche,
CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,
RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale,
SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola,
ORDINA
Articolo 1 – Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali
Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità
Articolo 3 – Presentazione delle domande
– scuole dell’infanzia e primarie
– scuole secondarie di I e II grado
Art. 4 – Documentazione delle domande
9 Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L’effettiva assegnazione dell’insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall’intesa che l’Ufficio scolastico regionale raggiunge con l’Ordinario Diocesano per l’utilizzazione dell’insegnante.
Art. 5 – Rettifiche, revoche e rinunce
Art. 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.
Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi
Art.7 – Fascicolo personale
Art. 8 – Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio
Art. 9 – Indicazione delle preferenze
Art. 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi
Art. 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo
Art.12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo
Il Ministro
Stefania Giannini
[1] Nota (5) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI
[2] Nota (5 bis) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI
[3] Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.
[4] Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
[5] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.
Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.
[6] L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
[7] Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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