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Ordinanza Ministeriale 1 marzo 2023, AOOGABMI 38

Il Ministro dell’istruzione e del merito

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2023/2024

Mobilità A.S. 2022/2023

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Tipo di personaleTermine presentazione domande
Personale Docentedal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022
Personale Educativo
Personale IRC
Personale ATAdal 27 giugno 2022 all’11 luglio 2022

Mobilità

Termine presentazione domandeTermine acquisizione domandeDiffusione risultati
Personale Docente (1 – 2)28 febbraio  – 15 marzo23 aprile17 maggio
Personale Educativo (3)1 – 21 marzo22 aprile17 maggio
Personale ATA (4)9 – 25 marzo6 maggio31 maggio
Personale IRC (5)21 marzo – 15 aprile20 maggio30 maggio
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni

(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)


Sono stati pubblicati il 31 maggio 2022 gli esiti della mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023. Quest’anno le domande elaborate sono state 32.770, delle quali 31.860 per la mobilità territoriale e 910 per quella professionale. 

Gli ATA effettivamente coinvolti sono stati 29.183 – al netto delle domande non accoglibili – 18.847 donne, 10.336 uomini. Ogni ATA poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 23.158, pari al 79,4% del totale degli ATA che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 22.864 domande di mobilità territoriale e 294 domande di mobilità professionali, per un totale di 2.017 spostamenti di ATA fuori regione.


Sono stati pubblicati il 17 maggio 2022 gli esiti della mobilità dei docenti e del personale educativo per l’anno scolastico 2022/2023.

Per quanto riguarda i docenti, quest’anno le domande elaborate sono state 95.493, delle quali 83.149 per la mobilità territoriale e 12.344 per quella professionale. I docenti effettivamente coinvolti sono stati 89.353 – al netto delle domande non accoglibili -, 72.728 donne, 16.625 uomini. Ogni docente poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 49.891, pari al 55,8% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 45.859 domande di mobilità territoriale e 4.032 domande di mobilità professionale, per un totale di 6.680 spostamenti di docenti fuori regione.

Per quanto riguarda, invece, la mobilità del personale educativo, le domande convalidate dagli uffici sono state 300. Sono state soddisfatte 160 richieste, presentate da 106 Educatrici (66%) e da 54 Educatori (34%). In particolare, 8 domande hanno riguardato il passaggio di ruolo provinciale, 67 il trasferimento interprovinciale, 85 il trasferimento provinciale.


È disponibile, sul sito del Ministero dell’Istruzione, la sezione dedicata alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/23. La sezione contiene informazioni utili su quando e come presentare la domanda. Secondo l’ordinanza ministeriale, pubblicata il 25 febbraio 2022, i termini di presentazione della domanda per il personale docente vanno dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Per il personale educativo, i termini di presentazione della domanda vanno dall’1 marzo al 21 marzo 2022. Per il personale ATA, la domanda va presentata dal9 marzo al 25 marzo 2022. Per i docenti di Religione cattolica, per cui è prevista un’ordinanza ad hoc, la domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.

Gli esiti della mobilità per il personale docente saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Quelli per il personale educativo saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Per il personale ATA saranno pubblicati il 27 maggio 2022. Infine, gli esiti della mobilità per i docenti di Religione cattolica saranno pubblicati il 30 maggio 2022.   

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze online.  Per accedere a Istanze online occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale (si può accedere anche con le credenziali SPID). All’interno della sezione sono disponibili, inoltre, guide per accompagnare l’utente nella compilazione della domanda.   

Ordinanza Ministeriale 25 febbraio 2022, AOOGABMI 46

Ministero dell’istruzione

Mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2022/2023

Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 2021

Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 2021 

Autorizzazione al Ministro dell’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 12.193 unita’ di personale A.T.A., n. 450 unita’ di dirigenti scolastici n. 108 unita’ di personale educativo e n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica. (21A05654)

(GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021)

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;

Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell’istruzione dovra’ mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato delle camere di commercio, sulle future facolta’ di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il suddetto personale;

Visti i commi 964 e 967 della citata legge n. 178 del 2020, relativi rispettivamente alla possibilita’ per il Ministero dell’istruzione ad assumere fino a un massimo di 45 unita’, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato art. 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria, e l’incremento di 1.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all’art. 19, comma 7, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, e il corrispondente incremento di 1.000 unita’ delle facolta’ assunzionali del personale assistente tecnico;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’ citata legge n. 449 del 1997;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 23 giugno 2021, n. 26864, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12.206 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2020/2021 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 10.690 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 477 D.S.G.A., n. 2.280 assistenti amministrativi, n. 824 assistenti tecnici, n. 7.084 collaboratori scolastici, n. 1 addetto alle aziende agrarie, n. 13 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 2 infermieri;

Considerato che alle cessazioni dal servizio sopra richiamate si aggiungono il contingente di n. 45 unita’ di collaboratore scolastico previsto dall’ art. 1, comma 964, della citata legge n. 178 del 2020, risultato in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria della procedura selettiva di cui all’art. 58, comma 5-ter, del richiamato decreto-legge n. 69 del 2013, l’incremento di dotazione organica di assistenti tecnici di n. 1.000 unita’ disposto ai sensi dell’art. 1, comma 967 della legge n. 178 del 2020, n. 471 unita’ di D.S.G.A. che residuano dal contingente autorizzato nel precedente anno scolastico e che non e’ stato possibile utilizzare per incapienza delle graduatorie di merito del concorso di cui all’art. 1, comma 605 della citata legge n. 205 del 2017;

Preso atto che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ specificato che non sono emerse esigenze di ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex all’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle facolta’ assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all’anno scolastico 2022/2023;

Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2021, n. 15440, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 4 agosto 2021, n. 226153, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2021/2022 nel limite di n. 12.193 unita’ di personale ATA;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28981, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2021 pari a n. 398 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 534 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 450 dirigenti scolastici, di cui n. 17 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania, n. 379 unita’ di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 54 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2021, n. 14414, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 22 luglio 2021, n. 214562, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 450 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2021/2022;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28978, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 108 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 350 unita’, di n. 113 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 e tenuto conto di n. 5 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2021, n. 14576, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 108 unita’ di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 14 luglio 2021, n. 30084, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021, a fronte di un numero complessivo di posti disponibili rispetto alla dotazione organica pari a n. 6.935 unita’;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2021, n. 14275, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.; n. 450 unita’ di dirigenti scolastici; n. 108 unita’ di personale educativo; n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.;
n. 450 unita’ di dirigenti scolastici;
n. 108 unita’ di personale educativo;
n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica.

Art. 2 Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2021, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 17 agosto 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2285

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2021 

Autorizzazione all’avvio di due procedure concorsuali per la copertura di 5.116 posti per l’insegnamento della religione cattolica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. (21A05655)

(GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175 recante «Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n, 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;

Visti, in particolare, l’art. 1 della legge n. 186 del 2003, relativo all’istituzione dei ruoli regionali e l’art. 2 concernente le dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica;

Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, della legge n. 186 del 2003, secondo il quale, tra l’altro, l’accesso ai ruoli di cui all’art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui all’art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’art. 2, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea»;

Visto l’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, secondo cui il Ministro dell’istruzione e’ autorizzato a bandire, entro l’anno 2021, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il comma 2 dell’art. 1- bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che prevede che una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 puo’ essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneita’ rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare, l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione, prot. n. 2514 del 19 gennaio 2021, con la quale e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.816 posti di personale insegnante di religione cattolica, di cui n. 3.029 per la scuola di infanzia e primaria e n. 2.787 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

Preso atto, altresi’, che, con la suddetta nota prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, del Ministro dell’istruzione viene specificato, tra l’altro, che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque titolo, nel prossimo triennio sono congrue rispetto ai posti per i quali si chiede l’autorizzazione a bandire;

Considerato che nella predetta nota prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, del Ministro dell’istruzione viene comunicato che la prevista intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana e’ stata sottoscritta in data 14 dicembre 2020;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2021, n. 2870 che trasmette le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui alla nota dell’8 febbraio 2021, n. 26243, nella quale si richiedono ulteriori elementi informativi;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell’istruzione, prot. n. 9488 del 3 marzo 2021, con la quale e’ trasmesso, con nota prot. n. 7625 in pari data della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, il riscontro alla richiesta di ulteriori elementi informativi,

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto prot. n. 5841 del 1° aprile 2021 che trasmette la nota, prot. n. 54016 del 25 marzo 2021, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale, nell’esprimere considerazioni di merito, si esprime parere favorevole all’avvio delle procedure concorsuali per n. 5.116 unita’;

Ritenuto di poter autorizzare l’avvio di procedure di reclutamento di cui l’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per di un totale di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, on.le prof. Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato ad avviare due procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, l’altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per esami e titoli per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2021

per il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2232

Mobilità 2021/2022

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Tipo di personaleTermine presentazione domande
Personale Docentedal 15 giugno al 5 luglio (su istanze online)
Personale Educativodal 15 giugno al 5 luglio (modalità cartacea)
Personale IRCdal 15 giugno al 5 luglio (modalità cartacea)
Personale ATAdal 28 giugno al 12 luglio (modalità cartacea)

Mobilità

  • Nota 29 marzo 2021, AOODGPER 10112
    Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/22: trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica
  • Ordinanza Ministeriale 29 marzo 2021, AOOGABMI 106
    Mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2021/22
  • Ordinanza Ministeriale 29 marzo 2021, AOOGABMI 107
    Mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022
  • Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (6.3.2019)
    Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22
Termine presentazione domandeTermine acquisizione domandeDiffusione risultati
Docenti Scuola Infanzia (1)29 marzo  – 13 aprile19 maggio7 giugno
Docenti Scuola Primaria (1)29 marzo – 13 aprile19 maggio7 giugno
Docenti Scuola Secondaria I grado (2)29 marzo – 13 aprile19 maggio7 giugno
Docenti Scuola Secondaria II grado (2)29 marzo – 13 aprile19 maggio7 giugno
Personale Educativo (3)15 aprile – 5 maggio19 maggio8 giugno
Personale ATA (4)29 marzo – 15 aprile21 maggio11 giugno
Personale IRC (5)31 marzo – 26 aprile4 giugno14 giugno
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni

(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)


Scuola, pubblicati i risultati della mobilità del personale educativo

Sono stati pubblicati l’8 giugno gli esiti della mobilità del personale educativo per l’anno scolastico 2021/2022. Quest’anno le domande convalidate dagli uffici sono state 339.

Sono state soddisfatte 194 richieste, presentate da 119 Educatrici (61%) e da 75 Educatori (39%). In particolare, 7 domande hanno riguardato il passaggio di ruolo provinciale, 92 il trasferimento interprovinciale, 95 il trasferimento provinciale.


Scuola, pubblicati i risultati della mobilità dei docenti: soddisfatto oltre il 60% degli insegnanti. Per quasi 7mila domande ok allo spostamento in altra regione

Sono stati pubblicati il 7 giugno gli esiti della mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022. Quest’anno le domande elaborate sono state 87.454, delle quali 71.838 per la mobilità territoriale e 15.616 per quella professionale.

I docenti effettivamente coinvolti sono stati 78.232 – al netto delle domande non accoglibili – 64.240 donne, 13.992 uomini. Ogni docente poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 47.230, pari al 60,4% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 40.786 domande di mobilità territoriale, per un totale di 6.911 spostamenti di docenti fuori regione.


Mobilità ATA 2021/2022: presentate 27.839 domande

Per l’anno scolastico 2021/2022, le domande di mobilità del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) inoltrate sono state complessivamente 27.839. Di queste, 44 sono state inviate avvalendosi di un delegato per la presentazione.

Le istanze hanno riguardato trasferimenti provinciali (22.455), trasferimenti interprovinciali (4.343), passaggi ad altro profilo provinciali (783), passaggi ad altro profilo interprovinciali (258). Per presentare la domanda c’era tempo dal 29 marzo al 15 aprile. I risultati della mobilità saranno pubblicati l’11 giugno.


Scuola, mobilità docenti 2021/2022: 90.876 le domande inoltrate

Le domande di mobilità inoltrate dai docenti per l’anno scolastico 2021/2022 sono state complessivamente 90.876. Di queste, 207 sono state effettuate con delega, avvalendosi di un delegato per la presentazione. Le domande hanno riguardato sia spostamenti territoriali (81,2%) che passaggi di ruolo e di cattedra.

Per presentare la domanda c’era tempo dal 29 marzo al 13 aprile. Il maggior numero di istanze ha riguardato la scuola secondaria di secondo grado (37.529). Seguono la primaria (26.847), la secondaria di primo grado (15.536) e la scuola dell’infanzia (10.964). I risultati della mobilità saranno pubblicati il 7 giugno.


Sono state firmate il 29 marzo l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2021/2022 e l’Ordinanza relativa ai docenti di Religione Cattolica.

Per il personale docente le domande potranno essere effettuate dal 29 marzo, al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.

Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno 2021.

Per il personale ATA, le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 15 aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.

Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.


Nota 29 marzo 2021, AOODGPER 10112

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico Personale docente ed educativo

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta AOSTA
e p.c. Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Promozione Sistema Paese ROMA
All’Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d’Aosta AOSTA
All’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana PALERMO
Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/22: trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Intesa MI-CEI su concorso per Insegnanti Religione Cattolica

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), S.Em. il Cardinale Gualtiero Bassetti, hanno sottoscritto, questo pomeriggio, l’Intesa sul concorso per l’assunzione degli insegnanti di Religione Cattolica, necessaria per poter procedere con il bando vero e proprio. La procedura concorsuale ha l’obiettivo di coprire i posti che saranno vacanti e disponibili nel prossimo triennio.

Il bando è previsto dalla legge 159 del 2019 e sarà emanato nelle prossime settimane.
Siglando l’Intesa, il Cardinale Bassetti ha ricordato che “il prossimo Concorso costituisce un passaggio importante non solo per la stabilizzazione professionale di tanti docenti, ma anche per la dignità dello stesso insegnamento, frequentato ancora oggi – a trentaquattro anni dall’avvio del nuovo sistema di scelta – da una larghissima maggioranza di studenti”. Il Cardinale ha poi rinnovato “la stima e la vicinanza dei Vescovi italiani agli insegnati di religione che, con passione e competenza, accompagnano il cammino di crescita delle ragazze e dei ragazzi di oggi”.

“Ringrazio la CEI per la collaborazione che ci ha consentito di arrivare a questa Intesa – ha commentato la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina – che va nella direzione di tutelare le aspirazioni degli insegnanti di religione cattolica che, anche in questo periodo così complesso, hanno lavorato alacremente, in sinergia e armonia con tutto il personale scolastico, per garantire l’effettività del diritto allo studio delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Insegnanti che, facendo valere competenze e merito con il concorso, potranno entrare in ruolo e proseguire il loro percorso professionale con maggiore stabilità”.

Il concorso prevede una riserva di posti per i docenti in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, nelle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Il nuovo concorso si terrà a circa diciassette anni dalla prima, e finora unica, procedura concorsuale bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.

Concorso docenti Religione

Al via il Tavolo di lavoro congiunto tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per l’approfondimento delle diverse tematiche che riguardano l’insegnamento della Religione Cattolica e per la definizione dell’intesa sul prossimo concorso per gli insegnanti di Religione previsto dal decreto scuola approvato lo scorso dicembre.
Questa mattina la prima riunione, che si è svolta in un clima di assoluta collaborazione, alla presenza di rappresentanti del Ministero e della Conferenza Episcopale.
Il Tavolo è presieduto dalla dott.ssa Lucrezia Stellacci, consigliere della Ministra Lucia Azzolina. Il concorso sarà bandito entro il 2020. Dovrà essere però preceduto, come previsto dal decreto di dicembre, da un’intesa tra MI e CEI.
Il Tavolo seguirà l’iter dell’intesa con l’obiettivo di chiuderla in breve tempo e procedere poi con la stesura del bando. Ciò consentirà al Ministero di procedere con l’emanazione del bando di concorso nei tempi previsti per coprire i posti per l’insegnamento di Religione Cattolica che risulteranno vacanti e disponibili nell’arco del prossimo triennio. Resta fermo quanto previsto dal decreto di dicembre circa lo scorrimento delle graduatorie generali di merito del precedente concorso.

Mobilità 2017-2018

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Mobilità

Tipo di personale Termine presentazione domande Termine acquisizione domande Diffusione risultati
Docenti Scuola Infanzia (1)
13 aprile – 6 maggio 22 maggio 19 giugno
Docenti Scuola Primaria (1)
13 aprile – 6 maggio 22 maggio 9 giugno
Docenti Scuola Secondaria I grado (2)
13 aprile – 6 maggio 15 giugno 4 luglio
Docenti Scuola Secondaria II grado (2)
13 aprile – 6 maggio 3 luglio 20 luglio
Docenti Discipline spec. Licei Musicali
13 aprile – 6 maggio 18 maggio 7 giugno12 giugno
Personale Educativo (3)
13 aprile – 6 maggio 1 giugno 30 giugno
Personale ATA (4) 8 – 29 maggio 3 luglio 8 agosto
Personale IRC (5) 13 aprile – 16 maggio 18 giugno 30 giugno

NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni


(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto.  (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)


Come previsto dalla Nota 19 aprile 2017, AOODGPER 16977, e dall’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo l, commi 79 e successivi, il Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, deve deliberare sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale.

I requisiti in parola andranno individuati da ciascun Dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli indicati nell’allegato A dell’ ipotesi e proposti all’approvazione del Collegio docenti in tempo utile per la predisposizione dell’avviso, da pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica entro il decimo giorno precedente il termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 per la pubblicazione dell’esito dei movimenti del grado di istruzione al quale si riferisce la procedura di passaggio da ambito a scuola. Pertanto gli avvisi in parola dovranno essere resi noti secondo la seguente tempistica, che si sintetizza anche in ordine al termine perentorio che l’ipotesi contrattuale assegna al Collegio docenti per addivenire ad una deliberazione: sette giorni dall’ultima data utile per la pubblicazione degli avvisi.


Allegato A

Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste

Titoli

  1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
  2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento
  3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
  4. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste
  5. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016
  6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
  7. Master universitari di I^ e Il^ livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze professionali specifiche richieste)
  8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste

Esperienze professionali

  1. Insegnamento con metodologia CLIL
  2. Esperienza di insegnamento all’estero
  3. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
  4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
  5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
  6. Tutor per alternanza scuola/lavoro
  7. Animatore digitale
  8. Attività di tutor anno di prova
  9. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
  10. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

Di seguito il cronoprogramma delle operazioni come definito dall’Ipotesi CCNI (21.6.17) sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2017/2018 e dalla Nota 27 giugno 2017, AOODGPER 28578 (Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. . C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie)


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Tipo di personale Termine presentazione domande
Personale Docente
Scuola Infanzia e Primaria
 10 – 20 luglio
Personale Docente
Scuola Secondaria I e II Grado
 24 luglio – 2 agosto
Personale Educativo 25 luglio – 5 agosto
Personale IRC 25 luglio – 5 agosto
Personale ATA 8 –  21 agosto

Come previsto dalla Nota 27 luglio 2017, AOODGPER 32438, tutte le operazioni relative al personale, comprese le assegnazioni provvisorie interprovinciali, devono concludersi entro il 31 agosto 2017.

Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 220

Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 220

Il Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca

 

VISTA   la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

VISTA   la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

VISTO   il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;

VISTA   la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA   la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

VISTA   la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA   la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA   la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO   il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;

VISTO   il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA   la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016-2017, sottoscritto il

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale della scuola;

RITENUTO ai sensi dell’articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di dover dettare per l’anno scolastico 2017-2018 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche,

CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,

RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale,

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola,

 

ORDINA

 

Articolo 1 – Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali

 

  1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2017-2018 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola.
  2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell’individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
  3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
  4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2016-2017 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
  5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2016-2017 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
  6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente.
  7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell’allegato 2 al CCNI in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda[1], il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall’a.s. 2013-2014, mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani[2], di cui all’articolo 10, comma 4 della presente Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall’a.s. 2009- 2010 per la graduatoria relativa all’individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l’insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità. Per l’anno scolastico 2017-2018 quest’ultimo ha diritto di precedenza nel caso in cui richieda l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2013-2014 o 2014-2015, 2015-2016, ferma restando l’intesa tra l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.
  8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell’infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell’infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d’intesa con l’autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell’infanzia.
  9. Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
  10. La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle Istituzioni scolastiche.

 

Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità

  1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 13 aprile 2017 al 16 maggio 2017.
  2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall’articolo 34 del CCNI, è fissato al 30 giugno 2017.
  3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 18 giugno 2017.

 

Articolo 3 – Presentazione delle domande

  1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
  2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
  3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
  4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato[3], regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l’insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
  5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

– scuole dell’infanzia e primarie

– scuole secondarie di I e II grado

  1. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
  2. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
  3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l’indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell’Ordinario Diocesano competente.
  4. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.
  5. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’articolo 4 dell’O.M. /2017, concernente la mobilità del personale della scuola.
  6. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

 

Art. 4 – Documentazione delle domande

  1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.
  2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza.
  3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti[4].
  4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e ai fini della mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all’anzianità di servizio. Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della Tabella A e lettera C) della Tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della Tabella A e lettera D) della Tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della Tabella A e lettera E) della Tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tra i titoli previsti alla lettera E) della Tabella A e lettera F) della Tabella B) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’Allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della Tabella A e lettera G) della Tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della Tabella A e lettera I) della Tabella B. Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.

In relazione alla Tabella B) per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai Titoli Generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

  1. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell’allegato D del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
  2. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l’accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
  3. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
  4. Relativamente alla lettera C) del punto A2 – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (Allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto A2 – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9    Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L’effettiva assegnazione dell’insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall’intesa che l’Ufficio scolastico regionale raggiunge con l’Ordinario Diocesano per l’utilizzazione dell’insegnante.

  1. A norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime[5], l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami[6], i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto B2 – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.
  2. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all’insegnamento della religione cattolica nell’ordine e grado richiesto, rilasciato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio.
  3. In attuazione dell’articolo 13, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
  4. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. I responsabili dell’Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate[7].
  6. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

 

Art. 5 – Rettifiche, revoche e rinunce

  1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
  2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 18 giugno 2017.
  3. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
  4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
  5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

 

Art. 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.

Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

 

  1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico regionale, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
  3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
  4. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall’Ufficio scolastico regionale all’Ordinario Diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l’intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
  5. L’intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro l’8 luglio 2017 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l’avvenuta assunzione di servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico all’Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.

 

 

Art.7 – Fascicolo personale

 

  1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Istituzione scolastica di provenienza all’Istituzione scolastica di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico.

 

 

 

Art. 8 – Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio

 

  1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
  2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica e finché non sia modificata l’intesa tra l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l’insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l’Ordinario Diocesano competente e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.
  3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
  4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell’idoneità concorsuale relativa all’altro settore formativo e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata dall’Ordinario Diocesano competente per l’ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
  5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell’apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
  6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d’insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l’aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l’intesa con l’Ordinario Diocesano competente.

 

 

Art. 9 – Indicazione delle preferenze

  1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e sono relative agli ambiti territoriali della regione e della diocesi.
  2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall’Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l’attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l’insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario Diocesano competente per territorio.
  3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi richiesta.
  4. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’art. 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
  5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
  6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l’insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
  7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

 

 

Art. 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 16 maggio 2016.
  2. L’Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 3 giugno 2016 alla scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. L’Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
  3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d’istituto, ma si procede ugualmente all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all’Ufficio scolastico regionale entro il 29 maggio 2017.
  4. L’Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 15 giugno 2017, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo A2 Allegato 2 Tabella A al CCNI mobilità e non è valutabile l’anno scolastico in corso. La predisposizione della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all’individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

 

Art. 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

  1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
  2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall’Ordinario Diocesano competente per l’ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo, l’insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
  3. Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all’interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.
  4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi richiesta.
  5. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’articolo 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
  6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

 

Art.12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

  1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
  2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
  3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

 

Il Ministro

                                                                                                        

Sen. Valeria Fedeli

[1] Nota (5) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI

[2] Nota (5 bis) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI

[3] Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.

[4] Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

[5] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

[6] L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

[7] Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016, AOOUFGAB 244

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016, AOOUFGAB 244

Mobilità per l’anno scolastico 2016-2017 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003

 

VISTA   la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

VISTA   la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

VISTO   il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;

VISTA   la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA   la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

VISTA   la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA   la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA   la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO   il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;

VISTO   il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA   la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29novembre 2007;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015-16, sottoscritto il 23 febbraio 2015;

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015 n. 4, sulla mobilità del personale della scuola;

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale 22 maggio 2014, n. 38, sulla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’anno scolastico 2014-2015;

VISTO     il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a. t .a. per l’ a. s. 2016/2017

RITENUTO, ai sensi dell’articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di dover dettare per l’anno scolastico 2015-16 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche,

CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,

RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale,

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola,

 

ORDINA

 

Articolo 1 – Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali

 

  1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2016-2017 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 34 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola.
  2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell’individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
  3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
  4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2015-2016 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
  5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2015-2016 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
  6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente.
  7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell’allegato D al CCNI in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda[1], il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall’a.s. 2014-2015, mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani[2], di cui all’articolo 10, comma 4 della presente Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall’a.s. 2009- 2010 per la graduatoria relativa all’individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell’articolo 34, comma 8, del citato CCNI, l’insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità. Per l’anno scolastico 2016-2017 quest’ultimo ha diritto di precedenza nel caso in cui richieda l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2012- 2013, 2013-2014 o 2014-2015, ferma restando l’intesa tra l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.
  8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell’infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell’infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d’intesa con l’autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell’infanzia.
  9. Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
  10. La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle Istituzioni scolastiche.

 

Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità

  1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 26 aprile 2016 al 16 maggio 2016.
  2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall’articolo 34 del CCNI, è fissato al 30 giugno 2016.
  3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 18 giugno 2016.

 

Articolo 3 – Presentazione delle domande

  1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
  2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
  3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
  4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato[3], regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l’insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
  5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

– scuole dell’infanzia e primarie

– scuole secondarie di I e II grado

  1. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
  2. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
  3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l’indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell’Ordinario Diocesano competente.
  4. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.
  5. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’articolo 4 dell’ O.M. 2016, concernente la mobilità del personale della scuola.
  6. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

 

Art. 4 – Documentazione delle domande

  1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.
  2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza.
  3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti[4].
  4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e ai fini della mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B1), B3) e C1). Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto III della tabella per i trasferimenti e punto II della tabella per la mobilità professionale), non trova inoltre applicazione il punteggio previsto alla lettera A) e quindi non sono da compilare le corrispondenti caselle dei moduli domanda. Va invece riconosciuto il punteggio relativo alla lettera B), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera C) deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera D) deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera E) deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tra i titoli previsti alla lettera F) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera G) deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera I). Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.
  5. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell’allegato D del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
  6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l’accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
  7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
  8. Relativamente alla lettera C) del punto II – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (Allegato D), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto II – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9    Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L’effettiva assegnazione dell’insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall’intesa che l’Ufficio scolastico regionale raggiunge con l’Ordinario Diocesano per l’utilizzazione dell’insegnante.

  1. A norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime[5], l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami[6], i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera E) del punto III – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto II – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.
  2. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all’insegnamento della religione cattolica nell’ordine e grado richiesto, rilasciato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio.
  3. In attuazione dell’articolo 13, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
  4. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. I responsabili dell’Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate[7].
  6. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

 

Art. 5 – Rettifiche, revoche e rinunce

  1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
  2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 18 giugno 2016.
  3. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
  4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
  5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

 

Art. 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.

Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

 

  1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico regionale, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
  3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
  4. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall’Ufficio scolastico regionale all’Ordinario Diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l’intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
  5. L’intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro l’8 luglio 2016 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l’avvenuta assunzione di servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico all’Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.

 

 

Art.7 – Fascicolo personale

 

  1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Istituzione scolastica di provenienza all’Istituzione scolastica di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico.

 

 

 

Art. 8 – Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio

 

  1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
  2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica e finché non sia modificata l’intesa tra l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l’insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l’Ordinario Diocesano competente e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.
  3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
  4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell’idoneità concorsuale relativa all’altro settore formativo e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata dall’Ordinario Diocesano competente per l’ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
  5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell’apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
  6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d’insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l’aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l’intesa con l’Ordinario Diocesano competente.

 

 

Art. 9 – Indicazione delle preferenze

  1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e sono relative agli ambiti territoriali della regione e della diocesi.
  2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall’Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l’attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l’insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario Diocesano competente per territorio.
  3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi richiesta.
  4. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’art. 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
  5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
  6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l’insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
  7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

 

 

Art. 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 16 maggio 2016.
  2. L’Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 3 giugno 2016 alla scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. L’Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
  3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d’istituto, ma si procede ugualmente all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. Detta documentazione è inviata dalle scuole all’Ufficio scolastico regionale entro il 16 maggio 2016.
  4. L’Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 15 giugno 2016, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo II Allegato D al CCNI mobilità e non è valutabile l’anno scolastico in corso. La predisposizione della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all’individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dall’articolo 2, comma 10, del CCNI 13 maggio 2015 – e per l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

 

Art. 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

  1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
  2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall’Ordinario Diocesano competente per l’ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo, l’insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
  3. Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all’interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.
  4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi richiesta.
  5. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’articolo 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
  6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

 

Art.12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

  1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
  2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
  3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

 

Il Ministro

Stefania Giannini


 

[1] Nota (5) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI

[2] Nota (5 bis) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI

[3] Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.

[4] Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

[5] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

[6] L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

[7] Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.