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Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2026

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2026

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 365 unità di dirigenti scolastici, n. 46.642 unita’ di personale docente, n. 79 unità di personale educativo, n. 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 12.284 unità di personale A.T.A. – Amministrativo, tecnico e ausiliario. (26A04711) 

(GU Serie Generale n.209 del 09-09-2026)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64, che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19, che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 5 in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»
e, in particolare, l’art. 20 in merito, tra l’altro, al reclutamento
del personale scolastico;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e
versamenti fiscali» e, in particolare, l’art. 10, che proroga, tra
l’altro, i termini in materia di istruzione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567
e 828 dell’art. 1, relativamente alle variazioni dell’organico
dell’autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti
per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita’
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico
2025/2026»;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028»;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 6, che proroga termini in materie di competenza
del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione» e, in
particolare, l’art. 18, recante misure urgenti per l’attuazione della
Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della
Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma
2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di alta
formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnico-amministrativo», previste dalla Missione
4 – Componente 1 del PNRR;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico,
indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino
all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare
continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con
scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola
impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici
internazionali svolti in lingua straniera puo’ chiedere, al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento concernente la definizione delle modalita’ di
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del
2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in
particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in
materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti
scolastici, disciplina, ai commi dall’11-quinquies all’11-novies, una
procedura di reclutamento riservata e prevede, al comma 11-undecies,
l’adozione di misure relativamente a soggetti destinatari di
provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto
adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
Visto l’art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del 2025, come
modificato dall’art. 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre
2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2026, n. 26, relativamente alla disciplina transitoria circa la
mobilita’ interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per
le operazioni di mobilita’ degli anni scolastici 2025/2026 e
2026/2027;
Visti il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 giugno
2023, n. 127, di definizione del contingente organico DS e DSGA per
il triennio 2024/2027 e il decreto interministeriale 30 giugno 2025,
n. 124, recante l’aggiornamento dei criteri di cui al citato decreto
ministeriale n. 127 del 2023, per la definizione del contingente
organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata
qualificazione (ex DSGA), pari a n. 7.389, e la sua distribuzione tra
le regioni per l’anno scolastico 2026/27;
Visti i commi 527 e 528 dell’art. 1 della sopra richiamata legge n.
199 del 2025, relativamente alle immissioni in ruolo di dirigenti
scolastici;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», con
particolare riferimento all’art. 18, commi 4 e 5, relativamente al
dimensionamento scolastico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606,
relativamente agli interventi di qualificazione della scuola
pubblica;
Visto il comma 114 dell’art. 1 della citata legge n. 107 del 2015,
relativamente al concorso per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni
scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 3 in merito
alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l’art. 17, comma 2,
lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b), in
materia di reclutamento del personale docente;
Visto l’art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in
particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e
all’abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il
comma 18-bis, relativamente all’utilizzo di graduatorie concorsuali;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, recante misure straordinarie per la
tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente,
come modificato dall’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 45
del 2025;
Visto l’art. 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come
modificato dall’art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c), del sopra
richiamato decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente
all’integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR e al loro
utilizzo;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera
c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di
sostegno;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante «Misure
urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di
istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026» e,
in particolare, l’art. 4, comma 1-quinquies, che modifica l’art.
18-bis, comma 5, del sopra richiamato decreto legislativo n. 59 del
2017, relativamente all’immissione in ruolo dei docenti di sostegno;
Visti i commi 520 e 521 dell’art. 1 della sopra richiamata legge n.
199 del 2025, relativamente all’organico dell’autonomia;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado», che disciplina, all’art. 2, le
dotazioni organiche di detto personale e, all’art. 3, l’accesso ai
ruoli degli insegnanti di religione cattolica;
Visto l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come
modificato dal citato decreto-legge n. 75 del 2023 e dal richiamato
decreto-legge n. 132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i
quali il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato a
bandire una procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura
dei posti vacanti di insegnanti di religione cattolica;
Visto il comma 8-bis dell’art. 4 del citato decreto-legge n. 25 del
2025, che, nell’aggiungere il comma 2-bis al sopra richiamato art.
1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, introduce la previsione
secondo cui, per l’anno scolastico 2025/2026, le assunzioni dei
docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a
quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1
e con la procedura straordinaria di cui al comma 2 di detto art.
1-bis, tenendo conto delle assunzioni gia’ autorizzate per l’anno
scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili;
Visto il comma 5 dell’art. 6 del sopra richiamato decreto-legge n.
200 del 2025, che proroga all’anno scolastico 2026/2027 le
disposizioni di cui all’art. 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n.
126 del 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2024, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito
e’ stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la
copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di
religione cattolica, da ripartire in base alle percentuali previste
dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura
di reclutamento straordinaria;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024 e 8
agosto 2025, con i quali il Ministero dell’istruzione e del merito e’
stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, su posti vacanti
e disponibili, tra l’altro, n. 406 unita’ di insegnanti di religione
cattolica per l’anno scolastico 2024/2025 e n. 6.022 unita’ di
insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo
scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in
particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, come, da ultimo,
modificati dall’art. 10, comma 2-quater, del citato decreto-legge n.
132 del 2023, relativamente all’internalizzazione dei servizi di
pulizia;
Visto il comma 524 dell’art. 1 della sopra richiamata legge n. 199
del 2025, secondo cui a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la
consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e’ determinata
annualmente;
Visto l’art. 18, comma 8, del citato decreto-legge n. 19 del 2026,
che novella l’art. 10, comma 3-quinquies del richiamato decreto-legge
n. 71 del 2024, relativamente alla revisione dei criteri e dei
parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
Visto l’art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
che, al comma 1-bis, prevede, tra l’altro, che i dipendenti pubblici,
con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,
delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la
contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per
l’inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all’art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 19
giugno 2026, prot. n. 157345, con la quale, per l’anno scolastico
2026/2027, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1°
settembre 2026, pari a n. 306 unita’, e’ richiesta l’autorizzazione
all’assunzione di n. 382 dirigenti scolastici, di cui n. 19 per
trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 257, della
legge n. 208 del 2015, n. 346 da destinare alle nuove immissioni in
ruolo e n. 17 al fine di garantire la copertura di eventuali
disponibilita’;
Considerato che, con la suddetta nota del 19 giugno 2026, prot. n.
157345, viene comunicato che al 1° settembre 2026 i posti vacanti e
disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle
scuole statali ammontano a n. 346;
Preso atto che nella suddetta nota del 19 giugno 2026, prot. n.
157345, viene reso noto che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono
state effettuate n. 8 assunzioni dalla graduatoria del concorso 2011
della Campania, n. 318 assunzioni dalle graduatorie regionali della
procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023, per
un totale, a valle delle immissioni in ruolo al 1° settembre 2025, di
n. 7.361 DS in organico e che sono intervenuti, a livello nazionale,
n. 3 restituzioni al ruolo docente, n. 7 decessi, n. 3
cessazioni/dimissioni volontarie, e n. 1 inidoneita’ assoluta al
servizio;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 30
settembre 2025, prot. n. 167604, con la quale, facendo riferimento al
contingente di n. 347 unita’ di dirigente scolastico autorizzato per
l’anno scolastico 2025/2026 con il sopra richiamato decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, veniva richiesta
l’autorizzazione all’immissione in ruolo di ulteriori n. 24 unita’ di
dirigente scolastico, in quanto, nell’ambito del contingente
autorizzato, n. 15 erano gia’ stati immessi nei ruoli dei dirigenti
scolastici nell’anno scolastico 2024/2025 in qualita’ di vincitori
della procedura riservata e che questi hanno rinunciato alle sedi
precedentemente assegnate per accettare il nuovo incarico
dirigenziale presso la sede regionale in cui sono risultati vincitori
della procedura ordinaria di reclutamento, lasciando scoperti
altrettanti posti e inoltre sono state rilevate n. 9 cessazioni dal
servizio tardivamente intervenute che, quindi, hanno lasciato
scoperti altrettanti posti;
Considerato che, con la stessa nota del 19 giugno 2026, prot. n.
157345, viene comunicato che, rispetto a quanto contenuto nella nota
del 30 settembre 2025, prot. n. 167604, a seguito di una specifica
rilevazione, risultano n. 17 candidati gia’ immessi nei ruoli di
dirigente scolastico ad opera di una delle due procedure e utilmente
collocati nella graduatoria dell’altra procedura per le immissioni
nei ruoli DS per l’anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 4 agosto 2026, prot. n. 38698, di trasmissione della nota
del 4 agosto 2026, prot. n. 184702, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – del medesimo
ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi
indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2026/2027,
all’autorizzazione all’assunzione di n. 365 dirigenti scolastici,
comprensivi di n. 19 dirigenti scolastici per trattenimento in
servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 4
giugno 2026, prot. n. 144620, con la quale, per l’anno scolastico
2026/2027, e’ richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo di
personale docente per un contingente totale di n. 46.642 unita’ (di
cui n. 35.832 su posti comuni e n. 10.810 su posti di sostegno), a
fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a
n. 47.115 (di cui n. 36.304 su posti comuni e n. 10.811 su posti di
sostegno), ridotti a n. 46.642 detratti l’esubero di n. 473 unita’ e
gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal
servizio, con decorrenza dall’anno scolastico 2026/2027, pari a n.
23.289;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 9 luglio 2026, prot. n. 33231, con la quale, nel
trasmettere la nota del 7 luglio 2026, prot. n. 171890, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico – del medesimo ministero, si comunica di non
ravvisare motivi ostativi in merito all’ulteriore corso dell’iter di
autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 46.642 unita’ di
personale docente per l’anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 15
giugno 2026, prot. n. 152656, con la quale, per l’anno scolastico
2026/2027, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di n. 79 unita’ di personale educativo, a fronte di un
pari numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1°
settembre 2026, e tenendo conto che il numero complessivo di posti
vacanti e disponibili per tale anno scolastico e’ pari a n. 623
unita’;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 20 luglio 2026, prot. n. 5294, con la quale, nel
trasmettere la nota del 16 luglio 2026, prot. n. 176014, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico – del medesimo ministero, si comunica di non
ravvisare motivi ostativi in merito all’ulteriore corso dell’iter di
autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 79 unita’ di personale
educativo per l’anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 15
giugno 2026, prot. n. 152657, con la quale si richiede, per l’anno
scolastico 2026/2027, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n.
2.628 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, a fronte
di un pari numero di posti vacanti e disponibili, di cui n. 991 per
la scuola dell’infanzia e primaria e n. 1.637 per la scuola
secondaria di primo e secondo grado;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 20 luglio 2026, prot. n. 35297, con la quale, nel
trasmettere la nota del 16 luglio 2026, n. 176013, del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo ministero, si comunica di non ravvisare motivi ostativi
in merito all’ulteriore corso dell’iter di autorizzazione
all’immissione in ruolo di n. 2.628 unita’ di personale insegnante di
religione cattolica per l’anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 26
giugno 2026, prot. n. 166419, con la quale, per l’anno scolastico
2026/2027, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di un contingente di n. 12.291 unita’ di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);
Considerato che, nella stessa nota del 26 giugno 2026, prot. n.
166419, viene specificato che il predetto contingente e’ stato
individuato tenendo conto di n. 7 esuberi e che, relativamente alle
cessazioni dal servizio, la decorrenza, per n. 11.164 unita’, e’ dal
1° settembre 2026 mentre, per n. 1.131, la decorrenza e’ dal 1°
settembre 2025, poiche’, essendo state, queste ultime, tardivamente
rilevate, non sono rientrate nella richiesta per l’anno scolastico
2025/2026;
Preso atto che le richiamate n. 11.164 cessazioni dal servizio
comprendono n. 761 cessazioni intervenute, a diverso titolo,
nell’anno scolastico 2025/2026, del personale immesso nel ruolo dei
collaboratori scolastici a seguito delle procedure di
internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi
dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del
2013;
Considerato che, con la suddetta nota del 26 giugno 2026, prot. n.
166419, viene comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono
presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nel decreto
interministeriale relativo alla definizione dell’organico del
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2026/2027, in corso di
formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che,
comunque, l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 31 luglio 2026, prot. n. 37883, di trasmissione della
nota del 30 luglio 2026, prot. n. 182239, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo ministero, con la quale viene comunicato, con le
precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere
per l’anno scolastico 2026/2027, nel limite di n. 12.284 unita’ di
personale A.T.A.;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che
l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare
per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove
sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito,
ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati
alle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 2026/2027,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, attingendo da
graduatorie valide, un numero pari a:
n. 365 unita’ di dirigenti scolastici;
n. 46.642 unita’ di personale docente;
n. 79 unita’ di personale educativo;
n. 2.628 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
n. 12.284 unita’ di personale A.T.A.
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili e attingendo da graduatorie valide, un numero pari a:
n. 365 unita’ di dirigenti scolastici;
n. 46.642 unita’ di personale docente;
n. 79 unita’ di personale educativo;
n. 2.628 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
n. 12.284 unita’ di personale A.T.A

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2026, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.


Dato a Roma, addi’ 7 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2434

Nota 13 marzo 2026, AOODGPER 6314

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Direzione Istruzione e Formazione Italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine
Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
e, per conoscenza All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Ministro
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
All’Assessore all’Istruzione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
All’Assessore all’Istruzione della Regione Siciliana
Al Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano
Al Presidente della Giunta provinciale di Trento

OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2026/27: trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. e dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. e Dichiarazione congiunta in merito alla valutazione dei punteggi per il personale A.T.A.


Ordinanza Ministeriale 12 marzo 2026, AOOGABMI 43
Mobilità personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/27

Ordinanza Ministeriale 12 marzo 2026, AOOGABMI 44
Mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2026/2027

CCNI Mobilità 2025-2028 (MIM, 10.03.26)
Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28

Ordinanza Ministeriale 12 marzo 2026, AOOGABMI 44

Il Ministro dell’istruzione e del merito

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2026/2027

Ordinanza Tribunale Foggia 24 luglio 2025, n. 30047

TRIBUNALE LAVORO DI FOGGIA ORDINANZA del  24.07.2025

CONCORSO STRAORDINARIO PER DOCENTI DI RELIGIONE: IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI FOGGIA RICONOSCE IL TITOLO DI ASSUNZIONE DI UN DOCENTE PRECARIO IN  QUALITA’ DI INVALIDO CIVILE AL 100% IN BASE ALLA RISERVA EX LEGGE N.68/99

IL  ricorrente riteneva di aver diritto al riconoscimento della riserva ex Legge n.68/1999 in qualità di invalido civile al 100 % per la partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica per la regione Puglia e la  conseguente  assunzione con diritto di precedenza.

Tale norma, come è noto,  ha la finalità di consentire l’accesso al lavoro di una peculiare categoria di lavoratori, ovvero i disabili che versino in stato di disoccupazione (nello specifico, però, la norma stabilisce quale requisito l’iscrizione alle liste di collocamento mirato).

Purtroppo il  ricorrente, docente precario con contratti annuali, in virtù di tale rapporto di lavoro di natura precaria, non era iscritto agli elenchi del collocamento obbligatorio mirato di cui alla legge n.68/1999 in quanto di fatto occupato, seppur non stabilmente,  e non ha potuto, quindi, indicare nella domanda la sua iscrizione a tali elenchi.

Per tale ragione il Ministero inizialmente aveva  negato l’applicazione del beneficio della riserva di legge in qualità di invalido civile  in suo favore.

Nel caso di questo concorso straordinario l’assurdità era anche che, essendo riservato solo ai docenti precari di religione che come requisito obbligatorio dovevano aver  svolto almeno trentasei mesi di servizio (con contratti a tempo determinato), tutti i candidati  per possedere tale requisito di partecipazione al concorso  per definizione non potevano MAI e poi MAI essere al tempo stesso disoccupati e iscritti alle liste di collocamento, il chè rendeva la riserva  ex Legge n.68/99 inapplicabile.

Fortunatamente la tesi del Ministero, secondo cui  il ricorrente non poteva vantare il requisito da ultimo citato, ovvero lo stato di disoccupazione, il cui possesso gli avrebbe consentito il riconoscimento dell’invocata riserva, è stata ritenuta superata dalla diversa interpretazione della norma fornita dal Giudice del tribunale lavoro di Foggia Dott.ssa Angela Vitarelli con l’ordinanza del 24.07.2025 di accoglimento dio un ricorso urgente ex art.700 cpc :

 “… è stato anche rimarcato come dall’art.3 della citata legge n. 68 del 1999, art.3 può evincersi con certezza che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione – tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall’art.38 Cost., insuscettibile di essere disatteso – emerge con certezza anche dal contenuto dalla L. n.68 del 1999, art.16, avente ad oggetto i “concorsi presso le pubbliche amministrazioni.  La norma, come già rimarcato negli arresti giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, garantisce la possibilità di assumere i disabili che abbiano conseguito la idoneità nei pubblici concorsi (così come verificatosi nella specie), anche se non versino in stato di disoccupazione.”

In conclusione, afferma il Giudice,  l’esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l’attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto.

La decisione è stata confermata anche dal Collegio del Tribunale Lavoro di Foggia del 26.09.2025 in secondo grado con l’Ordinanza di rigetto del reclamo proposto dal Ministero: “La mera mancanza del requisito formale dell’iscrizione alle liste di collocamento mirato in capo al ricorrente invalido al 100% e in una evidente condizione di precarietà lavorativa, non può essere di ostacolo all’attribuzione in suo favore della riserva funzionale all’assunzione a tempo indeterminato contrastando una simile interpretazione della disposizione dell’art.7 Legge bn.68/1999 con i principi dl diritto  comunitari (direttiva UE 2000/78”).

    Questa pronuncia deve ritenersi una vittoria molto importante in quanto ancora una volta garantisce piena tutela alla categoria degli invalidi civili  e censura il comportamento discriminatorio della Pubblica Amministrazione. 

                                                                         Avv. Massimo Vernola

Reclutamento IRC

Avvisi 19 giugno 2025
Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Calendario della prova scritta


Avvisi 5 novembre 2024
Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Apertura funzioni telematiche per la presentazione delle istanze

Sono aperte le funzioni telematiche per la partecipazione al concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica
– nella scuola dell’infanzia e della primaria,
– nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
L’istanza di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 14.00 del giorno 5 novembre 2024, data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento, alle ore 23.59 del 4 dicembre 2024.


Avviso 12 luglio 2024, AOODGPER 106825
Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria ai sensi del decreto ministeriale 19 gennaio 2024, n. 9 – Costituzione delle commissioni giudicatrici

Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell’art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria ai sensi del comma 2 dell’art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159


Sono aperte le procedure straordinarie di concorso per gli insegnanti di religione destinate alla copertura di complessivi 2.164 posti nel triennio 2022/23-2024/25 nella scuola dell’infanzia e primaria e per 2.336 posti nel triennio 2022/23-2024/25 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Requisiti e modalità di partecipazione, bandi e altre informazioni nelle sezioni dedicate:


Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato due bandi che disciplinano le procedure ordinarie per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica (IRC) nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria. Si tratta di 1.928 posti, ripartiti tra le due procedure: 927 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

A questi si aggiungono altri 4.500 posti destinati alle procedure straordinarie, bandite contestualmente dal Ministero, così ripartiti: 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le assunzioni, complessivamente, saranno quindi 6.428.

La selezione si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.

“Abbiamo deciso di bandire un nuovo concorso dopo 20 anni di fermo, nella consapevolezza che si tratta di una disciplina importante per la crescita degli studenti. Grazie a docenti competenti e motivati, avremo maggiori occasioni di approfondimento della nostra storia ma anche di confronto sui principi che rappresentano le radici della nostra civiltà”, ha dichiarato Valditara.

SCHEDA DI SINTESI

Le procedure concorsuali ordinarie

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti specifici: a) certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce; b) possesso di almeno uno dei titoli previsti dal punto 4 dell’Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012.

I due bandi recepiscono l’Intesa tra il Ministro e il Presidente della CEI n.1 dell’11 gennaio scorso nonché le precedenti Intese sottoscritte.

Il concorso si articola in una prova scritta (composta da 50 quesiti a risposta multipla computer-based), una prova orale (che comprende anche una lezione simulata) e nella successiva valutazione dei titoli.

Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli.

Le procedure concorsuali straordinarie.

Le procedure straordinarie sono finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso congiuntamente: a) di almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175; b) della certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce c) che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli.

La procedura concorsuale si articola in una prova orale didattico-metodologica, alla quale può essere assegnato un punteggio massimo di 100 punti, e nella valutazione dell’anzianità di servizio (fino a 100 punti) e dei titoli di qualificazione professionale (fino a 50 punti).​​​​​​​

Avvisi 19 giugno 2025

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo

Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Calendario della prova scritta

Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Calendario della prova scritta

Avvisi 5 novembre 2024

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AVVISO
Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Apertura funzioni telematiche per la presentazione delle istanze.


Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AVVISO
Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-
legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Apertura funzioni telematiche per la presentazione delle istanze.

Mobilità 2024/2025

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Mobilità

Mobilita@edscuola.com


Mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/2025 (MIM)


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

La Nota 4 luglio 2024, AOODGPER 101933, prevede il seguente calendario per le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/2025:

Tipo di personaleTermine presentazione domande
Personale Docente11 – 24 luglio 2024 
Personale Educativo11 – 24 luglio 2024 
Personale IRC11 – 24 luglio 2024 
Personale ATA8 – 19 luglio 2024

Trasferimenti

Il 22 febbraio presentata l’informativa sull’annuale Ordinanza Ministeriale relativa alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2024/25.

Di seguito il calendario per la presentazione delle domande: 

Termine presentazione domandeTermine acquisizione domandeDiffusione risultati
Personale Docente (1 – 2)26 febbraio – 16 marzo23 aprile17 maggio
Personale Educativo (3)28 febbraio – 19 marzo24 aprile22 maggio
Personale ATA (4)8 – 25 marzo6 maggio27 maggio
Personale IRC (5)21 marzo – 17 aprile30 maggio
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sottoscritto il 21 febbraio il Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2024/2025, in un clima di proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria.
L’accordo ha permesso di integrare il CCNI vigente per applicare già ai trasferimenti del prossimo anno scolastico le novità introdotte dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso. In questo modo sarà data attenzione alle esigenze familiari del personale della scuola e, in particolare, alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili.
“È stato raggiunto un importante risultato – ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara – ampliando le tutele per il personale con esigenze familiari e di assistenza e ponendo le basi per una più ampia revisione del prossimo contratto integrativo, con l’obiettivo di valorizzare le tante professionalità impegnate nel campo dell’innovazione didattica”.

(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)

Avviso 12 luglio 2024

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto ministeriale 19 gennaio 2024, n. 9 – Costituzione delle commissioni giudicatrici.

Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria ai sensi del decreto ministeriale 19 gennaio 2024, n. 9 – Costituzione delle commissioni giudicatrici.

Ordinanza Ministeriale 23 febbraio 2024, AOOGABMI 31

Il Ministro dell’istruzione e del merito

Mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2024/2025

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito ad avviare procedure concorsuali, ordinarie e straordinarie, per la copertura di complessivi 6.428 posti di insegnante di religione cattolica. (24A01749)

(GU Serie Generale n.80 del 05-04-2024)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare,
l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero
dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il
Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero
dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed
esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche» e 23 giugno 1990, n. 202,
recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e
la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14
dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.
175, recante «Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visti, in particolare, l’art. 1 della legge n. 186 del 2003,
relativo all’istituzione dei ruoli regionali e l’art. 2 concernente
le dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione
cattolica;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1 della legge n. 186 del
2003, secondo il quale, tra l’altro, l’accesso ai ruoli di cui
all’art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed
esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’intesa
di cui all’art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti
annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’art. 2,
commi 2 e 3;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», ed, in particolare, l’art. 1-bis, recante disposizioni
urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione
cattolica, come modificato, da ultimo, dall’art. 20, comma 6 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
Visto, in particolare, il novellato comma 1 dell’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a
bandire, entro l’anno 2024, previa intesa con il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30
per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che
si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal
2022/2023 al 2024/2025, ferme restando le procedure autorizzatorie di
cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
Visto, altresi’, il novellato comma 2 dell’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui, tra l’altro, il Ministero
dell’istruzione e’ autorizzato a bandire, contestualmente al concorso
di cui al sopra richiamato comma 1, una procedura straordinaria
riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in
possesso di determinati titoli e requisiti di servizio, alla quale e’
assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il
triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici
successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di
merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art.
39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista l’intesa sottoscritta in data 9 gennaio 2024 dal Ministro
dell’istruzione e del merito e il presidente della Conferenza
episcopale italiana finalizzata all’espletamento del concorso per
l’assunzione degli insegnanti di religione cattolica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione, stante la
previsione dell’allora vigente art. 1-bis, comma 1 del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, e’ stato autorizzato ad avviare due
procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 5.116 posti
di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Visto il comma 9 dell’art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», relativamente alla procedura straordinaria
riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano, tra
l’altro, svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole statali;
Visto l’art. 5, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», n.
14, relativamente alla proroga al 2023 dell’autorizzazione a bandire
un concorso ordinario per la copertura del 50% dei posti per
l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti
e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, ferme
restando le procedure di autorizzazione delle assunzioni;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni»;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare i commi 3
e 3-bis dell’art. 39, relativamente alla disciplina delle procedure
di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 29 settembre 2022,
prot. n. 80469, con la quale, alla luce delle innovazioni normative
intervenute, in superamento della precedente autorizzazione concessa
con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 luglio 2021, e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare due
procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.442 posti
di personale insegnante di religione cattolica, che si prevede
saranno vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, di cui n. 3.231 per il concorso ordinario e n.
3.211 per il concorso straordinario;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13
ottobre 2023, prot. n. 121799, con la quale, in superamento della
precedente autorizzazione concessa con il sopra richiamato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 e della
precedente nota del 29 settembre 2022, prot. n. 80469, e’ stata
richiesta l’autorizzazione all’avvio di procedure concorsuali, due
ordinarie e due straordinarie, per il reclutamento a tempo
indeterminato, nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, di n. 6.718 insegnanti di
religione cattolica;
Preso atto che nella sopra richiamata nota del 13 ottobre 2023,
prot. n. 121799, viene comunicato che il contingente complessivo di
n. 6.718 posti sara’ suddiviso in n. 2.017 posti da destinare alle
procedure concorsuali ordinarie – di cui n. 970 per la scuola
dell’infanzia e primaria e n. 1.047 per la scuola secondaria di primo
e secondo grado – mentre alle procedure straordinarie saranno
destinati n. 4.701 posti – di cui n. 2.261 per la scuola
dell’infanzia e primaria e n. 2.440 per la scuola secondaria di primo
e secondo grado;
Preso atto, altresi’, che dalla relazione allegata alla suddetta
nota del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, si evince che le
cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque
titolo, nel triennio in esame sono congrue rispetto ai posti per i
quali si chiede l’autorizzazione a bandire;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico dell’8 novembre 2023, prot. n. 255689, trasmessa con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 13 novembre 2023, prot.
n. 47464, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate,
l’assenso all’autorizzazione all’avvio di procedure di reclutamento
nel limite di n. 6.428 unita’ di insegnanti di religione cattolica,
da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la
procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento
straordinaria;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del
merito, in sostituzione integrale dell’autorizzazione rilasciata con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio
2021, all’avvio di procedure concorsuali, nel limite di n. 6.428
unita’ di insegnanti di religione cattolica, da ripartire in base
alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di
reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato ad
avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n.
6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica.
2. La presente autorizzazione sostituisce integralmente quella
rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione e’ stato
autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di
n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per
gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1,
restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39,
commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei
posti effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 febbraio 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 836

Concorsi docenti IRC

Il Ministro dell’Istruzione e del merito ha firmato il 19 gennaio 2023 il decreto che disciplina le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Il provvedimento, attuativo delle recenti novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 75 dello scorso 22 giugno, recependo i requisiti stabiliti dalla legge, ammette a partecipare i candidati in possesso, congiuntamente, della certificazione di idoneità diocesana e con almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, oltre che dei titoli di qualificazione professionale previsti dall’Intesa con la CEI. I candidati dovranno possedere altresì i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni. 

A queste procedure sarà destinato il settanta per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/25 e per gli anni successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito. 

Dopo vent’anni dall’ultimo concorso, si avvia così una fase di reclutamento a tempo indeterminato per l’insegnamento della religione cattolica che, nel portare a soluzione una situazione critica che interessa migliaia di persone, assicurerà stabilità e continuità didattica.


È stata firmata il 9 gennaio, dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Matteo Zuppi, e dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l’Intesa riguardante il concorso ordinario per la copertura del 30 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica vacanti, previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19.

Il restante 70% dei posti disponibili sarà coperto grazie a una procedura straordinaria, riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. Complessivamente si tratta di circa 6.400 insegnanti.

L’Intesa, che sostituisce integralmente quella sottoscritta il 14 dicembre 2020, ricorda che la procedura concorsuale “è bandita, nel rispetto dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell’Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175”.

I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso sono quelli indicati al punto 4 dell’Intesa del 28 giugno 2012, rilasciati da Facoltà e Istituti elencati dal decreto del Ministro dell’Istruzione il 24 luglio 2020 (n. 70). Tra i requisiti è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana all’insegnamento della religione cattolica “di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione”.

Il concorso, si legge nel testo, “si articola in una prova scritta e una orale” e “accerta la preparazione dei candidati con riferimento alle materie ed alle competenze indicate dalla normativa vigente e dalle intese richiamate in premessa. L’articolazione, il punteggio ed i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli sono determinate dal bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell’idoneità diocesana, che è condizione per l’insegnamento della religione cattolica”.

Siglando l’Intesa, il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, ha espresso gratitudine al Ministro Valditara per “aver colmato un vuoto e per la collaborazione aperta e feconda che si è instaurata in vista di questo importante passaggio”. “Al di là dell’atto formale, richiesto dalla legge, il presente accordo riconosce e riafferma il valore degli insegnanti di religione nelle nostre scuole: educatori preparati e appassionati che arricchiscono l’esperienza scolastica con un’occasione unica di dialogo, approfondimento culturale e confronto interdisciplinare. È giusto che sia data loro maggiore stabilità e sicurezza”.

“L’insegnamento della religione”, ha dichiarato Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, “è un’occasione di confronto e di dialogo sui principi etici e morali che da sempre accompagnano le civiltà nel loro cammino. È anche l’occasione per andare alle radici della nostra civiltà imparando a conoscere il messaggio cristiano. Approfondire questi temi significa fornire agli studenti gli strumenti per conoscere alcuni aspetti imprescindibili della nostra storia. Grazie a docenti motivati e competenti sarà possibile creare sempre più momenti di approfondimento e di arricchimento culturale”.

Il nuovo concorso si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.

Ordinanza Ministeriale 1 marzo 2023, AOOGABMI 38

Il Ministro dell’istruzione e del merito

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2023/2024

Mobilità A.S. 2022/2023

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Tipo di personaleTermine presentazione domande
Personale Docentedal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022
Personale Educativo
Personale IRC
Personale ATAdal 27 giugno 2022 all’11 luglio 2022

Mobilità

Termine presentazione domandeTermine acquisizione domandeDiffusione risultati
Personale Docente (1 – 2)28 febbraio  – 15 marzo23 aprile17 maggio
Personale Educativo (3)1 – 21 marzo22 aprile17 maggio
Personale ATA (4)9 – 25 marzo6 maggio31 maggio
Personale IRC (5)21 marzo – 15 aprile20 maggio30 maggio
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni

(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)


Sono stati pubblicati il 31 maggio 2022 gli esiti della mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023. Quest’anno le domande elaborate sono state 32.770, delle quali 31.860 per la mobilità territoriale e 910 per quella professionale. 

Gli ATA effettivamente coinvolti sono stati 29.183 – al netto delle domande non accoglibili – 18.847 donne, 10.336 uomini. Ogni ATA poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 23.158, pari al 79,4% del totale degli ATA che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 22.864 domande di mobilità territoriale e 294 domande di mobilità professionali, per un totale di 2.017 spostamenti di ATA fuori regione.


Sono stati pubblicati il 17 maggio 2022 gli esiti della mobilità dei docenti e del personale educativo per l’anno scolastico 2022/2023.

Per quanto riguarda i docenti, quest’anno le domande elaborate sono state 95.493, delle quali 83.149 per la mobilità territoriale e 12.344 per quella professionale. I docenti effettivamente coinvolti sono stati 89.353 – al netto delle domande non accoglibili -, 72.728 donne, 16.625 uomini. Ogni docente poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 49.891, pari al 55,8% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 45.859 domande di mobilità territoriale e 4.032 domande di mobilità professionale, per un totale di 6.680 spostamenti di docenti fuori regione.

Per quanto riguarda, invece, la mobilità del personale educativo, le domande convalidate dagli uffici sono state 300. Sono state soddisfatte 160 richieste, presentate da 106 Educatrici (66%) e da 54 Educatori (34%). In particolare, 8 domande hanno riguardato il passaggio di ruolo provinciale, 67 il trasferimento interprovinciale, 85 il trasferimento provinciale.


È disponibile, sul sito del Ministero dell’Istruzione, la sezione dedicata alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/23. La sezione contiene informazioni utili su quando e come presentare la domanda. Secondo l’ordinanza ministeriale, pubblicata il 25 febbraio 2022, i termini di presentazione della domanda per il personale docente vanno dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Per il personale educativo, i termini di presentazione della domanda vanno dall’1 marzo al 21 marzo 2022. Per il personale ATA, la domanda va presentata dal9 marzo al 25 marzo 2022. Per i docenti di Religione cattolica, per cui è prevista un’ordinanza ad hoc, la domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.

Gli esiti della mobilità per il personale docente saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Quelli per il personale educativo saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Per il personale ATA saranno pubblicati il 27 maggio 2022. Infine, gli esiti della mobilità per i docenti di Religione cattolica saranno pubblicati il 30 maggio 2022.   

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze online.  Per accedere a Istanze online occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale (si può accedere anche con le credenziali SPID). All’interno della sezione sono disponibili, inoltre, guide per accompagnare l’utente nella compilazione della domanda.   

Ordinanza Ministeriale 25 febbraio 2022, AOOGABMI 46

Ministero dell’istruzione

Mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2022/2023