Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di Trento Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alla Direzione Istruzione e Formazione Italiana di Bolzano All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e, per conoscenza All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Ministro Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Al Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale All’Assessore all’Istruzione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta All’Assessore all’Istruzione della Regione Siciliana Al Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano Al Presidente della Giunta provinciale di Trento
OGGETTO: Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2026/27: trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. e dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. e Dichiarazione congiunta in merito alla valutazione dei punteggi per il personale A.T.A.
CCNI Mobilità 2025-2028 (MIM, 10.03.26) Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28
CONCORSO STRAORDINARIO PER DOCENTI DI RELIGIONE: IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI FOGGIA RICONOSCE IL TITOLO DI ASSUNZIONE DI UN DOCENTE PRECARIO IN QUALITA’ DI INVALIDO CIVILE AL 100% IN BASE ALLA RISERVA EX LEGGE N.68/99
IL ricorrente riteneva di aver diritto al riconoscimento della riserva ex Legge n.68/1999 in qualità di invalido civile al 100 % per la partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica per la regione Puglia e la conseguente assunzione con diritto di precedenza.
Tale norma, come è noto, ha la finalità di consentire l’accesso al lavoro di una peculiare categoria di lavoratori, ovvero i disabili che versino in stato di disoccupazione (nello specifico, però, la norma stabilisce quale requisito l’iscrizione alle liste di collocamento mirato).
Purtroppo il ricorrente, docente precario con contratti annuali, in virtù di tale rapporto di lavoro di natura precaria, non era iscritto agli elenchi del collocamento obbligatorio mirato di cui alla legge n.68/1999 in quanto di fatto occupato, seppur non stabilmente, e non ha potuto, quindi, indicare nella domanda la sua iscrizione a tali elenchi.
Per tale ragione il Ministero inizialmente aveva negato l’applicazione del beneficio della riserva di legge in qualità di invalido civile in suo favore.
Nel caso di questo concorso straordinario l’assurdità era anche che, essendo riservato solo ai docenti precari di religione che come requisito obbligatorio dovevano aver svolto almeno trentasei mesi di servizio (con contratti a tempo determinato), tutti i candidati per possedere tale requisito di partecipazione al concorso per definizione non potevano MAI e poi MAI essere al tempo stesso disoccupati e iscritti alle liste di collocamento, il chè rendeva la riserva ex Legge n.68/99 inapplicabile.
Fortunatamente la tesi del Ministero, secondo cui il ricorrente non poteva vantare il requisito da ultimo citato, ovvero lo stato di disoccupazione, il cui possesso gli avrebbe consentito il riconoscimento dell’invocata riserva, è stata ritenuta superata dalla diversa interpretazione della norma fornita dal Giudice del tribunale lavoro di Foggia Dott.ssa Angela Vitarelli con l’ordinanza del 24.07.2025 di accoglimento dio un ricorso urgente ex art.700 cpc :
“… è stato anche rimarcato come dall’art.3 della citata legge n. 68 del 1999, art.3 può evincersi con certezza che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione – tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall’art.38 Cost., insuscettibile di essere disatteso – emerge con certezza anche dal contenuto dalla L. n.68 del 1999, art.16, avente ad oggetto i “concorsi presso le pubbliche amministrazioni. La norma, come già rimarcato negli arresti giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, garantisce la possibilità di assumere i disabili che abbiano conseguito la idoneità nei pubblici concorsi (così come verificatosi nella specie), anche se non versino in stato di disoccupazione.”
In conclusione, afferma il Giudice, l’esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l’attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto.
La decisione è stata confermata anche dal Collegio del Tribunale Lavoro di Foggia del 26.09.2025 in secondo grado con l’Ordinanza di rigetto del reclamo proposto dal Ministero: “La mera mancanza del requisito formale dell’iscrizione alle liste di collocamento mirato in capo al ricorrente invalido al 100% e in una evidente condizione di precarietà lavorativa, non può essere di ostacolo all’attribuzione in suo favore della riserva funzionale all’assunzione a tempo indeterminato contrastando una simile interpretazione della disposizione dell’art.7 Legge bn.68/1999 con i principi dl diritto comunitari (direttiva UE 2000/78”).
Questa pronuncia deve ritenersi una vittoria molto importante in quanto ancora una volta garantisce piena tutela alla categoria degli invalidi civili e censura il comportamento discriminatorio della Pubblica Amministrazione.
Avvisi 19 giugno 2025 Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Calendario della prova scritta
Avvisi 5 novembre 2024 Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica. Apertura funzioni telematiche per la presentazione delle istanze
Sono aperte le funzioni telematiche per la partecipazione al concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica – nella scuola dell’infanzia e della primaria, – nella scuola secondaria di primo e secondo grado. L’istanza di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 14.00 del giorno 5 novembre 2024, data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del Reclutamento, alle ore 23.59 del 4 dicembre 2024.
Avviso 12 luglio 2024, AOODGPER 106825 Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria ai sensi del decreto ministeriale 19 gennaio 2024, n. 9 – Costituzione delle commissioni giudicatrici
Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell’art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria ai sensi del comma 2 dell’art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
Sono aperte le procedure straordinarie di concorso per gli insegnanti di religione destinate alla copertura di complessivi 2.164 posti nel triennio 2022/23-2024/25 nella scuola dell’infanzia e primaria e per 2.336 posti nel triennio 2022/23-2024/25 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Requisiti e modalità di partecipazione, bandi e altre informazioni nelle sezioni dedicate:
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato due bandi che disciplinano le procedure ordinarie per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica (IRC) nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria. Si tratta di 1.928 posti, ripartiti tra le due procedure: 927 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 1.001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
A questi si aggiungono altri 4.500 posti destinati alle procedure straordinarie, bandite contestualmente dal Ministero, così ripartiti: 2.164 posti per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le assunzioni, complessivamente, saranno quindi 6.428.
La selezione si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.
“Abbiamo deciso di bandire un nuovo concorso dopo 20 anni di fermo, nella consapevolezza che si tratta di una disciplina importante per la crescita degli studenti. Grazie a docenti competenti e motivati, avremo maggiori occasioni di approfondimento della nostra storia ma anche di confronto sui principi che rappresentano le radici della nostra civiltà”, ha dichiarato Valditara.
SCHEDA DI SINTESI
Le procedure concorsuali ordinarie
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti specifici: a) certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce; b) possesso di almeno uno dei titoli previsti dal punto 4 dell’Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012.
I due bandi recepiscono l’Intesa tra il Ministro e il Presidente della CEI n.1 dell’11 gennaio scorso nonché le precedenti Intese sottoscritte.
Il concorso si articola in una prova scritta (composta da 50 quesiti a risposta multipla computer-based), una prova orale (che comprende anche una lezione simulata) e nella successiva valutazione dei titoli.
Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 50 per i titoli.
Le procedure concorsuali straordinarie.
Le procedure straordinarie sono finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso congiuntamente: a) di almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175; b) della certificazione dell’idoneità diocesana, di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n.186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce c) che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli.
La procedura concorsuale si articola in una prova orale didattico-metodologica, alla quale può essere assegnato un punteggio massimo di 100 punti, e nella valutazione dell’anzianità di servizio (fino a 100 punti) e dei titoli di qualificazione professionale (fino a 50 punti).
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo
Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Calendario della prova scritta
Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Calendario della prova scritta
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
AVVISO Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Apertura funzioni telematiche per la presentazione delle istanze.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
AVVISO Procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Apertura funzioni telematiche per la presentazione delle istanze.
Accordo integrativo CCNI Mobilità 2022 (21.02.2024) Modifiche ed integrazioni al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 del 18 maggio 2022
CCNI (18.05.2022) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25
La Nota 4 luglio 2024, AOODGPER 101933, prevede il seguente calendario per le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/2025:
Tipo di personale
Termine presentazione domande
Personale Docente
11 – 24 luglio 2024
Personale Educativo
11 – 24 luglio 2024
Personale IRC
11 – 24 luglio 2024
Personale ATA
8 – 19 luglio 2024
Trasferimenti
Il 22 febbraio presentata l’informativa sull’annuale Ordinanza Ministeriale relativa alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2024/25.
Di seguito il calendario per la presentazione delle domande:
Termine presentazione domande
Termine acquisizione domande
Diffusione risultati
Personale Docente (1 – 2)
26 febbraio – 16 marzo
23 aprile
17 maggio
Personale Educativo (3)
28 febbraio – 19 marzo
24 aprile
22 maggio
Personale ATA (4)
8 – 25 marzo
6 maggio
27 maggio
Personale IRC (5)
21 marzo – 17 aprile
30 maggio
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sottoscritto il 21 febbraio il Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2024/2025, in un clima di proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria. L’accordo ha permesso di integrare il CCNI vigente per applicare già ai trasferimenti del prossimo anno scolastico le novità introdotte dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso. In questo modo sarà data attenzione alle esigenze familiari del personale della scuola e, in particolare, alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili. “È stato raggiunto un importante risultato – ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara – ampliando le tutele per il personale con esigenze familiari e di assistenza e ponendo le basi per una più ampia revisione del prossimo contratto integrativo, con l’obiettivo di valorizzare le tante professionalità impegnate nel campo dell’innovazione didattica”.
(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto ministeriale 19 gennaio 2024, n. 9 – Costituzione delle commissioni giudicatrici.
Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria ai sensi del decreto ministeriale 19 gennaio 2024, n. 9 – Costituzione delle commissioni giudicatrici.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024
Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito ad avviare procedure concorsuali, ordinarie e straordinarie, per la copertura di complessivi 6.428 posti di insegnante di religione cattolica. (24A01749)
(GU Serie Generale n.80 del 05-04-2024)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare, l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche» e 23 giugno 1990, n. 202, recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante «Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012»; Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»; Visti, in particolare, l’art. 1 della legge n. 186 del 2003, relativo all’istituzione dei ruoli regionali e l’art. 2 concernente le dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica; Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1 della legge n. 186 del 2003, secondo il quale, tra l’altro, l’accesso ai ruoli di cui all’art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’intesa di cui all’art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’art. 2, commi 2 e 3; Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», ed, in particolare, l’art. 1-bis, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, come modificato, da ultimo, dall’art. 20, comma 6 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; Visto, in particolare, il novellato comma 1 dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a bandire, entro l’anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto, altresi’, il novellato comma 2 dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui, tra l’altro, il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al sopra richiamato comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di determinati titoli e requisiti di servizio, alla quale e’ assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista l’intesa sottoscritta in data 9 gennaio 2024 dal Ministro dell’istruzione e del merito e il presidente della Conferenza episcopale italiana finalizzata all’espletamento del concorso per l’assunzione degli insegnanti di religione cattolica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione, stante la previsione dell’allora vigente art. 1-bis, comma 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019, e’ stato autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Visto il comma 9 dell’art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», relativamente alla procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano, tra l’altro, svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali; Visto l’art. 5, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», n. 14, relativamente alla proroga al 2023 dell’autorizzazione a bandire un concorso ordinario per la copertura del 50% dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, ferme restando le procedure di autorizzazione delle assunzioni; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare i commi 3 e 3-bis dell’art. 39, relativamente alla disciplina delle procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato; Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 29 settembre 2022, prot. n. 80469, con la quale, alla luce delle innovazioni normative intervenute, in superamento della precedente autorizzazione concessa con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2021, e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.442 posti di personale insegnante di religione cattolica, che si prevede saranno vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, di cui n. 3.231 per il concorso ordinario e n. 3.211 per il concorso straordinario; Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, con la quale, in superamento della precedente autorizzazione concessa con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 e della precedente nota del 29 settembre 2022, prot. n. 80469, e’ stata richiesta l’autorizzazione all’avvio di procedure concorsuali, due ordinarie e due straordinarie, per il reclutamento a tempo indeterminato, nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di n. 6.718 insegnanti di religione cattolica; Preso atto che nella sopra richiamata nota del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, viene comunicato che il contingente complessivo di n. 6.718 posti sara’ suddiviso in n. 2.017 posti da destinare alle procedure concorsuali ordinarie – di cui n. 970 per la scuola dell’infanzia e primaria e n. 1.047 per la scuola secondaria di primo e secondo grado – mentre alle procedure straordinarie saranno destinati n. 4.701 posti – di cui n. 2.261 per la scuola dell’infanzia e primaria e n. 2.440 per la scuola secondaria di primo e secondo grado; Preso atto, altresi’, che dalla relazione allegata alla suddetta nota del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, si evince che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque titolo, nel triennio in esame sono congrue rispetto ai posti per i quali si chiede l’autorizzazione a bandire; Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico dell’8 novembre 2023, prot. n. 255689, trasmessa con nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 13 novembre 2023, prot. n. 47464, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso all’autorizzazione all’avvio di procedure di reclutamento nel limite di n. 6.428 unita’ di insegnanti di religione cattolica, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria; Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del merito, in sostituzione integrale dell’autorizzazione rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021, all’avvio di procedure concorsuali, nel limite di n. 6.428 unita’ di insegnanti di religione cattolica, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica. 2. La presente autorizzazione sostituisce integralmente quella rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione e’ stato autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 3. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2024
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 836
Il Ministro dell’Istruzione e del merito ha firmato il 19 gennaio 2023 il decreto che disciplina le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il provvedimento, attuativo delle recenti novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 75 dello scorso 22 giugno, recependo i requisiti stabiliti dalla legge, ammette a partecipare i candidati in possesso, congiuntamente, della certificazione di idoneità diocesana e con almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, oltre che dei titoli di qualificazione professionale previsti dall’Intesa con la CEI. I candidati dovranno possedere altresì i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.
A queste procedure sarà destinato il settanta per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/25 e per gli anni successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito.
Dopo vent’anni dall’ultimo concorso, si avvia così una fase di reclutamento a tempo indeterminato per l’insegnamento della religione cattolica che, nel portare a soluzione una situazione critica che interessa migliaia di persone, assicurerà stabilità e continuità didattica.
È stata firmata il 9 gennaio, dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Matteo Zuppi, e dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l’Intesa riguardante il concorso ordinario per la copertura del 30 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica vacanti, previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19.
Il restante 70% dei posti disponibili sarà coperto grazie a una procedura straordinaria, riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. Complessivamente si tratta di circa 6.400 insegnanti.
L’Intesa, che sostituisce integralmente quella sottoscritta il 14 dicembre 2020, ricorda che la procedura concorsuale “è bandita, nel rispetto dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell’Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175”.
I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso sono quelli indicati al punto 4 dell’Intesa del 28 giugno 2012, rilasciati da Facoltà e Istituti elencati dal decreto del Ministro dell’Istruzione il 24 luglio 2020 (n. 70). Tra i requisiti è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana all’insegnamento della religione cattolica “di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione”.
Il concorso, si legge nel testo, “si articola in una prova scritta e una orale” e “accerta la preparazione dei candidati con riferimento alle materie ed alle competenze indicate dalla normativa vigente e dalle intese richiamate in premessa. L’articolazione, il punteggio ed i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli sono determinate dal bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell’idoneità diocesana, che è condizione per l’insegnamento della religione cattolica”.
Siglando l’Intesa, il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, ha espresso gratitudine al Ministro Valditara per “aver colmato un vuoto e per la collaborazione aperta e feconda che si è instaurata in vista di questo importante passaggio”. “Al di là dell’atto formale, richiesto dalla legge, il presente accordo riconosce e riafferma il valore degli insegnanti di religione nelle nostre scuole: educatori preparati e appassionati che arricchiscono l’esperienza scolastica con un’occasione unica di dialogo, approfondimento culturale e confronto interdisciplinare. È giusto che sia data loro maggiore stabilità e sicurezza”.
“L’insegnamento della religione”, ha dichiarato Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, “è un’occasione di confronto e di dialogo sui principi etici e morali che da sempre accompagnano le civiltà nel loro cammino. È anche l’occasione per andare alle radici della nostra civiltà imparando a conoscere il messaggio cristiano. Approfondire questi temi significa fornire agli studenti gli strumenti per conoscere alcuni aspetti imprescindibili della nostra storia. Grazie a docenti motivati e competenti sarà possibile creare sempre più momenti di approfondimento e di arricchimento culturale”.
Il nuovo concorso si terrà a vent’anni dalla prima, e finora unica, procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186/03, che istituiva i ruoli per l’insegnamento della religione cattolica.
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)
Sono stati pubblicati il 31 maggio 2022 gli esiti della mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023. Quest’anno le domande elaborate sono state 32.770, delle quali 31.860 per la mobilità territoriale e 910 per quella professionale.
Gli ATA effettivamente coinvolti sono stati 29.183 – al netto delle domande non accoglibili – 18.847 donne, 10.336 uomini. Ogni ATA poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 23.158, pari al 79,4% del totale degli ATA che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 22.864 domande di mobilità territoriale e 294 domande di mobilità professionali, per un totale di 2.017 spostamenti di ATA fuori regione.
Sono stati pubblicati il 17 maggio 2022 gli esiti della mobilità dei docenti e del personale educativo per l’anno scolastico 2022/2023.
Per quanto riguarda i docenti, quest’anno le domande elaborate sono state 95.493, delle quali 83.149 per la mobilità territoriale e 12.344 per quella professionale. I docenti effettivamente coinvolti sono stati 89.353 – al netto delle domande non accoglibili -, 72.728 donne, 16.625 uomini. Ogni docente poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 49.891, pari al 55,8% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 45.859 domande di mobilità territoriale e 4.032 domande di mobilità professionale, per un totale di 6.680 spostamenti di docenti fuori regione.
Per quanto riguarda, invece, la mobilità del personale educativo, le domande convalidate dagli uffici sono state 300. Sono state soddisfatte 160 richieste, presentate da 106 Educatrici (66%) e da 54 Educatori (34%). In particolare, 8 domande hanno riguardato il passaggio di ruolo provinciale, 67 il trasferimento interprovinciale, 85 il trasferimento provinciale.
È disponibile, sul sito del Ministero dell’Istruzione, la sezione dedicata alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/23. La sezione contiene informazioni utili su quando e come presentare la domanda. Secondo l’ordinanza ministeriale, pubblicata il 25 febbraio 2022, i termini di presentazione della domanda per il personale docente vanno dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Per il personale educativo, i termini di presentazione della domanda vanno dall’1 marzo al 21 marzo 2022. Per il personale ATA, la domanda va presentata dal9 marzo al 25 marzo 2022. Per i docenti di Religione cattolica, per cui è prevista un’ordinanza ad hoc, la domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.
Gli esiti della mobilità per il personale docente saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Quelli per il personale educativo saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Per il personale ATA saranno pubblicati il 27 maggio 2022. Infine, gli esiti della mobilità per i docenti di Religione cattolica saranno pubblicati il 30 maggio 2022.
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze online. Per accedere a Istanze online occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale (si può accedere anche con le credenziali SPID). All’interno della sezione sono disponibili, inoltre, guide per accompagnare l’utente nella compilazione della domanda.
Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 2021
Autorizzazione al Ministro dell’istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 12.193 unita’ di personale A.T.A., n. 450 unita’ di dirigenti scolastici n. 108 unita’ di personale educativo e n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica. (21A05654)
(GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021)
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;
Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell’istruzione dovra’ mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato delle camere di commercio, sulle future facolta’ di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il suddetto personale;
Visti i commi 964 e 967 della citata legge n. 178 del 2020, relativi rispettivamente alla possibilita’ per il Ministero dell’istruzione ad assumere fino a un massimo di 45 unita’, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato art. 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria, e l’incremento di 1.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all’art. 19, comma 7, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, e il corrispondente incremento di 1.000 unita’ delle facolta’ assunzionali del personale assistente tecnico;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’ citata legge n. 449 del 1997;
Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 23 giugno 2021, n. 26864, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12.206 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2020/2021 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 10.690 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 477 D.S.G.A., n. 2.280 assistenti amministrativi, n. 824 assistenti tecnici, n. 7.084 collaboratori scolastici, n. 1 addetto alle aziende agrarie, n. 13 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 2 infermieri;
Considerato che alle cessazioni dal servizio sopra richiamate si aggiungono il contingente di n. 45 unita’ di collaboratore scolastico previsto dall’ art. 1, comma 964, della citata legge n. 178 del 2020, risultato in sovrannumero nella provincia in virtu’ della propria posizione in graduatoria della procedura selettiva di cui all’art. 58, comma 5-ter, del richiamato decreto-legge n. 69 del 2013, l’incremento di dotazione organica di assistenti tecnici di n. 1.000 unita’ disposto ai sensi dell’art. 1, comma 967 della legge n. 178 del 2020, n. 471 unita’ di D.S.G.A. che residuano dal contingente autorizzato nel precedente anno scolastico e che non e’ stato possibile utilizzare per incapienza delle graduatorie di merito del concorso di cui all’art. 1, comma 605 della citata legge n. 205 del 2017;
Preso atto che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ specificato che non sono emerse esigenze di ricollocamento del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex all’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle facolta’ assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all’anno scolastico 2022/2023;
Considerato che nella suddetta nota del 23 giugno 2021, n. 26864, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2021, n. 15440, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 4 agosto 2021, n. 226153, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2021/2022 nel limite di n. 12.193 unita’ di personale ATA;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28981, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2021 pari a n. 398 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 pari a n. 534 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 450 dirigenti scolastici, di cui n. 17 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania, n. 379 unita’ di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 54 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2021, n. 14414, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 22 luglio 2021, n. 214562, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 450 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2021/2022;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 6 luglio 2021, n. 28978, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2021/2022, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 108 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 350 unita’, di n. 113 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 e tenuto conto di n. 5 esuberi detratti dal contingente richiesto;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2021, n. 14576, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 108 unita’ di personale educativo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 14 luglio 2021, n. 30084, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2021/2022, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021, a fronte di un numero complessivo di posti disponibili rispetto alla dotazione organica pari a n. 6.935 unita’;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2021, n. 14275, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 673 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.; n. 450 unita’ di dirigenti scolastici; n. 108 unita’ di personale educativo; n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: n. 12.193 unita’ di personale A.T.A.; n. 450 unita’ di dirigenti scolastici; n. 108 unita’ di personale educativo; n. 673 unita’ di insegnanti di religione cattolica.
Art. 2 Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2021, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 17 agosto 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Franco, Ministro dell’economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2285