Mobilità 2024/2025

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Mobilità

Mobilita@edscuola.com


Mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/2025 (MIM)


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

La Nota 4 luglio 2024, AOODGPER 101933, prevede il seguente calendario per le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/2025:

Tipo di personaleTermine presentazione domande
Personale Docente11 – 24 luglio 2024 
Personale Educativo11 – 24 luglio 2024 
Personale IRC11 – 24 luglio 2024 
Personale ATA8 – 19 luglio 2024

Trasferimenti

Il 22 febbraio presentata l’informativa sull’annuale Ordinanza Ministeriale relativa alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2024/25.

Di seguito il calendario per la presentazione delle domande: 

Termine presentazione domandeTermine acquisizione domandeDiffusione risultati
Personale Docente (1 – 2)26 febbraio – 16 marzo23 aprile17 maggio
Personale Educativo (3)28 febbraio – 19 marzo24 aprile22 maggio
Personale ATA (4)8 – 25 marzo6 maggio27 maggio
Personale IRC (5)21 marzo – 17 aprile30 maggio
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sottoscritto il 21 febbraio il Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2024/2025, in un clima di proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria.
L’accordo ha permesso di integrare il CCNI vigente per applicare già ai trasferimenti del prossimo anno scolastico le novità introdotte dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso. In questo modo sarà data attenzione alle esigenze familiari del personale della scuola e, in particolare, alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili.
È stato raggiunto un importante risultato – ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara – ampliando le tutele per il personale con esigenze familiari e di assistenza e ponendo le basi per una più ampia revisione del prossimo contratto integrativo, con l’obiettivo di valorizzare le tante professionalità impegnate nel campo dell’innovazione didattica”.

(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)