Accordo integrativo CCNI Mobilità 2022 (21.02.2024) Modifiche ed integrazioni al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 del 18 maggio 2022
CCNI (18.05.2022) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25
La Nota 4 luglio 2024, AOODGPER 101933, prevede il seguente calendario per le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/2025:
Tipo di personale
Termine presentazione domande
Personale Docente
11 – 24 luglio 2024
Personale Educativo
11 – 24 luglio 2024
Personale IRC
11 – 24 luglio 2024
Personale ATA
8 – 19 luglio 2024
Trasferimenti
Il 22 febbraio presentata l’informativa sull’annuale Ordinanza Ministeriale relativa alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2024/25.
Di seguito il calendario per la presentazione delle domande:
Termine presentazione domande
Termine acquisizione domande
Diffusione risultati
Personale Docente (1 – 2)
26 febbraio – 16 marzo
23 aprile
17 maggio
Personale Educativo (3)
28 febbraio – 19 marzo
24 aprile
22 maggio
Personale ATA (4)
8 – 25 marzo
6 maggio
27 maggio
Personale IRC (5)
21 marzo – 17 aprile
30 maggio
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sottoscritto il 21 febbraio il Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2024/2025, in un clima di proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria. L’accordo ha permesso di integrare il CCNI vigente per applicare già ai trasferimenti del prossimo anno scolastico le novità introdotte dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso. In questo modo sarà data attenzione alle esigenze familiari del personale della scuola e, in particolare, alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili. “È stato raggiunto un importante risultato – ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara – ampliando le tutele per il personale con esigenze familiari e di assistenza e ponendo le basi per una più ampia revisione del prossimo contratto integrativo, con l’obiettivo di valorizzare le tante professionalità impegnate nel campo dell’innovazione didattica”.
(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)
Mobilita intercompartimentale nel settore “istruzione e ricerca”. Stato dell’arte e ricognizione normativa e contrattuale.
di Dario Angelo TUMMINELLI, Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Zaira MATERA
La mobilita fra comparti diversi, meglio nota come “mobilita intercompartimentale”, è un istituto giuridico pensato per trovare rimedi in ambito lavorativo favorendo e incoraggiando la mobilità volontaria fra personale dipendente di Amministrazioni dello Stato appartenenti a comparti e/o aree diversi.
Tale istituto non si è mai sostituito alle ordinarie operazioni di mobilita ma si è aggiunto e integrato a quelle consuete già preesistenti all’interno del proprio comparto e/o della propria area, attraverso l’apertura di apposite finestre temporali, grazie alle quali il dipendente, a domanda, poteva produrre formale istanza, procedure attivate con Decreti Ministeriali della Funzione Pubblica.
In sintesi la mobilità “intercompartimentale” è una forma di mobilita facoltativa e intenzionale con la quale il diretto interessato (dipendente) chiede il proprio trasferimento. Tale passaggio è, tuttavia, subordinato ad alcuni consensi e/o autorizzazioni ovvero che si sostanziano nella concessione e il rilascio di nulla osta (rispettivamente, in uscita e in entrata) da entrambe le Amministrazioni dello Stato cointeressate.
Inquadramento normativo
L’istituto giuridico della c.d. “mobilita intercompartimentale” ha trovato il suo fondamento nella Legge dello Stato del 29 dicembre 1988, n. 554 “Disposizioni in materia di pubblico impiego” e disciplinato, poi, dall’art. 33 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi abrogato) e da numerosi altri interventi normativi successivi in attuazione di norme.
Esso, attualmente, è disciplinato dal Capo III rubricato in “Uffici, piante organiche, mobilità e accessi”, art. 30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche.
Approfondimento L’articolo in parola al comma 1 prevede che: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.”.
È interessante notare che il Testo Unico sul Pubblico Impiego, nell’articolo in questione, demanda l’applicazione delle norme al personale della scuola ad altre disposizioni vigenti in materia, come evidenziato nell’approfondimento.
Difatti, con la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009, in attuazione della Legge 15 del 4 marzo 2009, si è messo nuovamente mano al Testo Unico novellandolo, nello specifico l’art. 48 “Mobilità intercompartimentale” ha previsto l’inserimento dell’art. 29-bis che si riporta integralmente: “Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione”.
Dall’attenta lettura si osserva che la riforma Brunetta annunciava la mera possibilità di applicazione della “mobilita intercompartimentale” al personale docente, subordinata ad una trattativa in sede ARAN, circa l’emanazione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento tra i vari comparti di contrattazione della PA, che, però, non furono nell’immediato predisposte (vedi D.P.C.M. 26.06.2015 “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”). La riforma prevedeva la “mobilità intercompartimentale” come strumento per razionalizzare la gestione delle risorse economiche ed umane senza oneri per lo Stato. (fonte ANIEF)
Fatta questa preliminare disamina ci addentriamo nel cuore dell’argomento nello specifico settore “Istruzione e ricerca”.
Il Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola, quadriennio giuridico 2006-09 e primo biennio economico 2006-07, al Capo III – norme comuni – art. 10 prevedeva la mobilità territoriale, professionale, e si noti bene, quella intercompartimentale. In particolare, al comma 8 del citato articolo viene stabilito che: “Sulla base di accordi promossi dal MPI con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l’individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute”.
In altre parole, fino al C.C.N.L. scuola del 2006-2009 il Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base di accordi promossi con altre Amministrazioni dello Stato, al fine di favorire i processi di mobilità, aveva previsto procedure per la “mobilità intercompartimentale” (a domanda), previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, dei criteri e delle modalità per l’individuazione del personale da trasferire; difatti la Contrattazione collettiva riprendeva sic et simpliciter il dettato normativo recependolo. Invero il citato C.C.N.L. scuola aveva incluso lo stesso art. 10 del C.C.N.L. del precedente contratto collettivo relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003 che aveva a sua volta recepito l’art. 15 del C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999, relativo al quadriennio normativo 1998/2000 ed al biennio 1998/1999.
A seguito del blocco contrattuale in tutto il Pubblico impiego, che ha avuto il proprio punto di partenza nel Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, poi convertito in legge, con ulteriori modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il summenzionato Decreto-Legge aveva sostanzialmente disposto il blocco delle procedure contrattuali e negoziali per gli anni 2010-2011-2012. Le citate disposizioni furono prorogate al 31 dicembre 2014, da altri interventi legislativi successivi, nello specifico D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
Tali assetti normativi, dunque, vennero a determinare un decennio di congelamento (dal 2007 al 2018) con un blocco contrattuale che perdurò fino alla firma del successivo C.C.N.L. del comparto “Istruzione e Ricerca” siglato il 19 aprile 2018, per il triennio 2016-2018, nel quale l’articolato testo fu privato di tale importante istituto giuridico in favore dei lavoratori.
Più nel dettaglio, le procedure di mobilità intercompartimentale da parte del personale scolastico, ai sensi dell’art. 29-bis e 30 del D.lgs. 165/2001, furono rivisitate da quanto disposto dal comma 133 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. La c.d. “Buona scuola” stabilisce che: “Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
In buona sostanza la legge n. 107/2015 consente solo al personale scolastico che si trovi in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge di poter transitare nei ruoli dell’amministrazione di destinazione dove presta l’effettivo servizio avendone dunque la facoltà di formalizzare l’istanza. Ne discende che in base alla normativa vigente e alle circolari esplicative in materia, al personale scolastico, sono precluse le procedure di mobilità intercompartimentale.
Durante il decennio di blocco giunsero presso le Direzioni Generali dei vari Uffici Scolastici Regionali di appartenenza, molteplici istanze di richiesta di “nulla osta” per la partecipazione alle procedure di mobilità intercompartimentale cui seguirono altrettante note di chiarimento da parte degli Uffici riceventi, molti dei quali ribadirono che il personale del comparto della scuola (docenti ed ATA) è escluso dalle procedure di mobilità intercompartimentale, vedi recente nota USR Puglia prot. n. AOODRPU.0028366 del 15 ottobre 2019.
Una delle prime note di chiarimento in merito risale al 2016, ovvero subito dopo la pubblicazione della legge sulla Buona Scuola, emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, prot. n. MIUR.AOODRTO.0001526 del 08 febbraio 2016 avente come oggetto “istanza di mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 della docente”. La nota è indirizzata al Presidente del Tribunale e per conoscenza al Ministero della Giustizia. La nota in questione precisa che non è possibile “concedere il nulla osta per il passaggio diretto al Ministero della Giustizia richiesto dal Presidente del Tribunale […], in base alla normativa generale vigente ed alle circolari esplicative in materia (Legge 449/1997; legge 311/2004, art. 1, commi 47, 95 e 101; Circolare F. P. n. 14115 del 11.4.2005; nota MIUR prot. 8212 del 13.03.2015)”. La nota in parola prosegue precisando l’interpretazione e l’applicazione delle norme sopra citate, fornendo ulteriori riferimenti.
Il Dipartimento della Funzione pubblica è, infatti, intervenuto con un’apposita circolare esplicativa, nota prot. n. 14115 del 11.04.2005, in cui si chiarisce che: “Per quanto concerne la mobilità in entrata nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici, stante la disposizione di cui al comma 101 dell’articolo 1, essa potrà essere attuata nei confronti dei dipendenti provenienti da qualsiasi altra amministrazione, tranne che dal comparto scuola (a meno che non si tratti di docenti inidonei alle funzioni di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, che sono personale eccedentario), dalle università e dagli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni. Infatti, poiché per le assunzioni di questi dipendenti non sono previste limitazioni, le eventuali acquisizioni in mobilità sono soggette ad autorizzazione, analogamente a quanto accade per le nuove assunzioni”.
In altre parole i trasferimenti di mobilità, anche intercompartimentale, sono consentiti, ai sensi del comma 47, 95 e 101 della Legge 311/2004 “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente” vedi nota USR Puglia prot. n. AOODRPU.0033173 del 15 dicembre 2017.
Il citato comma 47 ribadisce che il personale del comparto scuola è escluso dalle procedure di mobilità intercompartimentale: i trasferimenti di mobilità anche intercompartimentale sono consentiti, solo tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, tra le quali non si annovera il personale del comparto scuola.
È noto infatti che, relativamente al personale appartenente al Comparto scuola, risulta non assoggettato al regime di limitazione delle assunzioni (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica in particolare la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, comma 3 e 3-bis), così come richiamato dalla nota MIUR prot. n. AOODGPER.8212 del 13 marzo 2015. (Cfr. nota USR Puglia).
Si conclude la trattazione del presente articolo riportando un ulteriore tassello interpretativo fornito dalla nota USR Friuli Venezia Giulia prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.III 0002960 del 22 febbraio 2018 avente come oggetto “Mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 nulla osta”. La nota in parola, al riguardo si fa presente che: “la procedura non risulta ancora realizzabile, in quanto non sono mai stati definiti i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001. Pertanto non è possibile richiedere alcun nulla osta né tantomeno rilasciarlo”.
Riferimenti normativi
LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554 “Disposizioni in materia di pubblico impiego”
LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449 “Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica“, corredato delle relative note.
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, art. 20 “Servizi pubblici e servizi a rete”
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, art. 1 comma 47, 95 e 101
LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
LEGGE 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” articolo 1, comma 330
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1 comma 133
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993 “Testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, art. 29-bis e 30
DECRETO LEGISLATIVO 150 del 27 ottobre “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, art. 48
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78, “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
NOTA MPI – Pubblica istruzione del 06 luglio 2000, prot. n. 4338 “Mobilità intercompartimentale volontaria del personale scolastico – Art. 33 D.lgs. n. 29/1993”
NOTA MIUR prot. n. AOODGPER.8212 del 13 marzo 2015 “Avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 30.03.2001, n.165 – Ministero Giustizia – G.U. n.16 del 27 febbraio 2015 Integrazione al bando di mobilità 25 novembre 2014”
DECRETO MINISTERIALE Funzione Pubblica del 15 novembre 1989, art. 6, comma 3,
CIRCOLARE Funzione Pubblica n. 14115 del 11 aprile 2005 “Note esplicative dell’Uppa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di dotazioni organiche, mobilità ed assunzioni ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per l’anno 2005)”
DECRETO MINISTERIALE MIUR 12 settembre 2011, n. 79 “Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti”
DECRETO PRESIDENTE Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Puglia nota prot. n. AOODRPU 0033173 del 15 dicembre 2017 “Mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001”
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Friuli Venezia Giulia prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.III 0002960 del 22 febbraio 2018 avente come oggetto “Mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 nulla osta”.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Puglia nota prot. n. AOODRPU 0028366 del 15 ottobre 2019 “Mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001. Richieste presentate dal personale della scuola (docenti ed ATA). Precisazioni”
CCNI (Roma, 18.05.2022) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25
Termine presentazione domande
Termine acquisizione domande
Diffusione risultati
Personale Docente (1 – 2)
6 – 21 marzo
2 maggio
24 maggio
Personale Educativo (3)
9 – 29 marzo
3 maggio
29 maggio
Personale ATA (4)
17 marzo – 3 aprile
11 maggio
1 giugno
Personale IRC (5)
21 marzo – 17 aprile
30 maggio
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)
A ottenere il trasferimento sono circa 45mila insegnanti, su un totale di oltre 82mila
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubblici nella mattinata di oggi gli esiti delle domande di mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2023/2024. Su un totale di 82.282 richieste, quelle soddisfatte a livello nazionale sono state 44.819, pari al 54,5% dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Ogni docente poteva presentare più domande. Nel dettaglio, sono state accolte 40.847 domande di mobilità territoriale e 3.972 domande di mobilità professionale. Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, su 11.891 domande ne sono state accolte 6.512 (54,8%); in riferimento alla scuola primaria, su 26.198 richieste, 14.550 hanno trovato soddisfazione (55,5%); nelle scuole di I grado, invece, su 16.224 domande valide ne sono state accolte 8.520 (52,5%) mentre in quelle di II grado, su un totale di 32.406 richieste, 15.237 (47%) sono state soddisfatte.
Il Ministro Valditara: “Recepite le istanze dei docenti e garantita la continuità didattica nell’interesse degli studenti”
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi l’ordinanza sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024. La firma è avvenuta dopo un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, centrato sull’applicazione dei vincoli normativi alla mobilità, in particolare sulla categoria dei docenti neo-immessi in ruolo.
“Abbiamo lavorato per contemperare le esigenze della continuità didattica nell’interesse degli studenti con le istanze di mobilità dei docenti assunti a settembre, facendo il massimo sforzo, a fronte di precisi paletti normativi e impegni assunti in sede europea dal precedente governo. A tale riguardo abbiamo avviato una forte interlocuzione con la Commissione Ue in merito alla tempistica e all’ambito di applicazione dei vincoli sulla mobilità. Con l’ordinanza garantiamo in ogni caso il regolare avvio del prossimo anno scolastico”, ha dichiarato il Ministro Valditara.
L’ordinanza emanata recepisce le richieste delle Organizzazioni Sindacali sulla tempistica della sua applicazione: permette infatti ai docenti di presentare domanda di mobilità fino a che non verranno adottate le norme interpretative.
Inoltre, l’ordinanza recepisce la richiesta di differire i termini di presentazione delle domande: per il personale docente dal 6 al 21 marzo 2023, per il personale educativo dal 9 al 20 marzo, per il personale ATA dal 17 marzo al 3 aprile. La pubblicazione dei trasferimenti avverrà il 24 maggio per il personale docente e il 1° giugno per il personale ATA.
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)
Sono stati pubblicati il 31 maggio 2022 gli esiti della mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023. Quest’anno le domande elaborate sono state 32.770, delle quali 31.860 per la mobilità territoriale e 910 per quella professionale.
Gli ATA effettivamente coinvolti sono stati 29.183 – al netto delle domande non accoglibili – 18.847 donne, 10.336 uomini. Ogni ATA poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 23.158, pari al 79,4% del totale degli ATA che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 22.864 domande di mobilità territoriale e 294 domande di mobilità professionali, per un totale di 2.017 spostamenti di ATA fuori regione.
Sono stati pubblicati il 17 maggio 2022 gli esiti della mobilità dei docenti e del personale educativo per l’anno scolastico 2022/2023.
Per quanto riguarda i docenti, quest’anno le domande elaborate sono state 95.493, delle quali 83.149 per la mobilità territoriale e 12.344 per quella professionale. I docenti effettivamente coinvolti sono stati 89.353 – al netto delle domande non accoglibili -, 72.728 donne, 16.625 uomini. Ogni docente poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 49.891, pari al 55,8% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 45.859 domande di mobilità territoriale e 4.032 domande di mobilità professionale, per un totale di 6.680 spostamenti di docenti fuori regione.
Per quanto riguarda, invece, la mobilità del personale educativo, le domande convalidate dagli uffici sono state 300. Sono state soddisfatte 160 richieste, presentate da 106 Educatrici (66%) e da 54 Educatori (34%). In particolare, 8 domande hanno riguardato il passaggio di ruolo provinciale, 67 il trasferimento interprovinciale, 85 il trasferimento provinciale.
È disponibile, sul sito del Ministero dell’Istruzione, la sezione dedicata alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/23. La sezione contiene informazioni utili su quando e come presentare la domanda. Secondo l’ordinanza ministeriale, pubblicata il 25 febbraio 2022, i termini di presentazione della domanda per il personale docente vanno dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Per il personale educativo, i termini di presentazione della domanda vanno dall’1 marzo al 21 marzo 2022. Per il personale ATA, la domanda va presentata dal9 marzo al 25 marzo 2022. Per i docenti di Religione cattolica, per cui è prevista un’ordinanza ad hoc, la domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.
Gli esiti della mobilità per il personale docente saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Quelli per il personale educativo saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Per il personale ATA saranno pubblicati il 27 maggio 2022. Infine, gli esiti della mobilità per i docenti di Religione cattolica saranno pubblicati il 30 maggio 2022.
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze online. Per accedere a Istanze online occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale (si può accedere anche con le credenziali SPID). All’interno della sezione sono disponibili, inoltre, guide per accompagnare l’utente nella compilazione della domanda.
Nota 14 giugno 2021, AOODGPER 18372 Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 – a.s. 2021/22
Nota 29 marzo 2021, AOODGPER 10112 Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/22: trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola e dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli Insegnanti di Religione Cattolica a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)
Scuola, pubblicati i risultati della mobilità del personale educativo
Sono stati pubblicati l’8 giugno gli esiti della mobilità del personale educativo per l’anno scolastico 2021/2022. Quest’anno le domande convalidate dagli uffici sono state 339.
Sono state soddisfatte 194 richieste, presentate da 119 Educatrici (61%) e da 75 Educatori (39%). In particolare, 7 domande hanno riguardato il passaggio di ruolo provinciale, 92 il trasferimento interprovinciale, 95 il trasferimento provinciale.
Scuola, pubblicati i risultati della mobilità dei docenti: soddisfatto oltre il 60% degli insegnanti. Per quasi 7mila domande ok allo spostamento in altra regione
Sono stati pubblicati il 7 giugno gli esiti della mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022. Quest’anno le domande elaborate sono state 87.454, delle quali 71.838 per la mobilità territoriale e 15.616 per quella professionale.
I docenti effettivamente coinvolti sono stati 78.232 – al netto delle domande non accoglibili – 64.240 donne, 13.992 uomini. Ogni docente poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 47.230, pari al 60,4% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 40.786 domande di mobilità territoriale, per un totale di 6.911 spostamenti di docenti fuori regione.
Mobilità ATA 2021/2022: presentate 27.839 domande
Per l’anno scolastico 2021/2022, le domande di mobilità del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) inoltrate sono state complessivamente 27.839. Di queste, 44 sono state inviate avvalendosi di un delegato per la presentazione.
Le istanze hanno riguardato trasferimenti provinciali (22.455), trasferimenti interprovinciali (4.343), passaggi ad altro profilo provinciali (783), passaggi ad altro profilo interprovinciali (258). Per presentare la domanda c’era tempo dal 29 marzo al 15 aprile. I risultati della mobilità saranno pubblicati l’11 giugno.
Scuola, mobilità docenti 2021/2022: 90.876 le domande inoltrate
Le domande di mobilità inoltrate dai docenti per l’anno scolastico 2021/2022 sono state complessivamente 90.876. Di queste, 207 sono state effettuate con delega, avvalendosi di un delegato per la presentazione. Le domande hanno riguardato sia spostamenti territoriali (81,2%) che passaggi di ruolo e di cattedra.
Per presentare la domanda c’era tempo dal 29 marzo al 13 aprile. Il maggior numero di istanze ha riguardato la scuola secondaria di secondo grado (37.529). Seguono la primaria (26.847), la secondaria di primo grado (15.536) e la scuola dell’infanzia (10.964). I risultati della mobilità saranno pubblicati il 7 giugno.
Sono state firmate il 29 marzo l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2021/2022 e l’Ordinanza relativa ai docenti di Religione Cattolica.
Per il personale docente le domande potranno essere effettuate dal 29 marzo, al 13 aprile 2021. Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero, i movimenti saranno pubblicati il 7 giugno 2021.
Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno 2021.
Per il personale ATA, le domande potranno essere effettuate da oggi, 29 marzo, al 15 aprile 2021. Gli adempimenti degli uffici si svolgeranno entro il 21 maggio, la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.
Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)
Scuola, pubblicati i risultati della mobilità degli ATA: soddisfatto oltre il 79% delle domande
Pubblicati il 6 luglio gli esiti della mobilità del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l’anno scolastico 2020/2021.
Le domande elaborate quest’anno sono state 26.326, delle quali 25.341 per la mobilità territoriale e 985 per quella professionale. I dipendenti ATA effettivamente coinvolti – al netto delle domande non accoglibili – sono stati 23.925 (15.789 donne e 8.136 uomini).
Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 18.924 (di cui 343 mobilità professionale), pari a oltre il 79% del totale del personale ATA che ha partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 18.581 domande di mobilità territoriale, il 73% di quelle presentate. I soddisfatti nella mobilità provinciale sono stati 16.617, quelli nella mobilità interprovinciale sono stati 2.307 di cui 1.654 fuori regione.
Scuola, pubblicati il 29 giugno i risultati della mobilità dei docenti: soddisfatto oltre il 55% degli insegnanti. Per 8.000 ok a spostamento in altra Regione. Azzolina: “Importante aver garantito la procedura. Ora avanti con le assunzioni”
Oltre il 55% delle richieste soddisfatte. È il dato che emerge dall’analisi degli esiti della mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2020/2021 pubblicati oggi. Quest’anno sono state 108.676 le domande elaborate, di cui 90.306 per la mobilità territoriale e 18.370 per quella professionale. Oltre 96mila i docenti effettivamente coinvolti – al netto delle domande non accoglibili – 78.881 le donne e 17.696 gli uomini. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 55.008, pari a oltre il 55% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 49.053 domande di mobilità territoriale, il 54,3% di quelle presentate, per un totale di 8.000 spostamenti circa fuori Regione garantiti agli insegnanti.
“Aver garantito la procedura mobilità è stato importante e non scontato, dato che eravamo in piena emergenza sanitaria – sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. Il Ministero ha svolto un grande lavoro, ha supportato il personale, ha portato avanti un’operazione normalmente ordinaria in tempi straordinari. Oggi questo risultato può sembrare scontato, ma ricordo che qualche mese fa non era considerato tale. Abbiamo garantito i diritti degli insegnanti, per 8mila di loro c’è uno spostamento fuori Regione che significa riavvicinamento a casa. Ora lavoriamo per le assunzioni da fare questa estate anche in vista della ripresa di settembre”.
Mobilità dei docenti 2020/2021: 110.940 le domande inoltrate. Oltre 45mila quelle per la scuola secondaria di II grado
(27 aprile 2020) Sono state complessivamente 110.940 le domande di mobilità presentate dai docenti per l’anno scolastico 2020/2021. Di queste, 271 sono state effettuate con delega: il docente si è avvalso di un delegato per la presentazione. Le domande sono state presentate sia per spostamenti territoriali (82% delle richieste), che per passaggi di ruolo e passaggi di cattedra.
Per presentare la domanda c’era tempo dal 28 marzo al 21 aprile scorso. Il maggior numero di richieste è stato presentato per la scuola secondaria di II grado (45.409). Seguono le domande per la scuola primaria (31.539), quelle per la secondaria di I grado (20.325) e, infine, le domande per la scuola dell’infanzia (13.667). I risultati della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno.
Scuola, Ministero: su mobilità ci sarà supporto per il personale con help desk e guida alla compilazione della domanda
(24 marzo 2020) Con riferimento alla mobilità 2020/2021 del personale della scuola (docenti, personale educativo e Ata) il Ministero dell’Istruzione fa sapere che ci sarà il massimo impegno per supportare i dipendenti coinvolti. Si lavora, infatti, a sistemi di aiuto per la compilazione delle domande. Si va dall’attivazione di help desk su base regionale, a una guida con le istruzioni dettagliate, per aiutare chi dovesse incontrare difficoltà.
Si ricorda che è già previsto, da anni, che la domanda sia compilata online, in versione digitale. Si tratta di una mobilità ordinaria, di una procedura che si verifica tutti gli anni, nel rispetto e sulla base del Contratto collettivo nazionale integrativo firmato dal Ministero con le organizzazioni sindacali. L’ultimo è stato siglato il 6 marzo del 2019, un anno fa. Sono procedure note. L’ordinanza ministeriale di ieri non fa che declinarne termini e modalità.
Sulla mobilità il Ministero si è mosso nel rispetto delle aspettative e dei diritti di quanti vogliono poter chiedere il cambio di sede, in vista del prossimo anno scolastico, come è sempre avvenuto, ogni anno. Rinunciare all’apertura dei termini per la presentazione delle domande avrebbe significato il blocco totale della mobilità per l’anno in corso e avrebbe comportato un grosso disagio, nonché la lesione di un diritto per migliaia di persone. Farla saltare o slittare ulteriormente avrebbe impattato poi negativamente sull’avvio del prossimo anno scolastico, il 2020/2021, a danno degli studenti e di tutto il personale. La mobilità è, infatti, passaggio necessario, come noto, per poter definire gli organici per il prossimo anno.
Con riferimento alle polemiche sul mancato confronto con il sindacato, il Ministero sottolinea che le organizzazioni sindacali, il 5 marzo scorso, hanno partecipato a un incontro in cui sono state concordate le modalità e anche lo slittamento temporale dei termini di presentazione delle domande di mobilità per l’anno 2020/2021, proprio per tenere conto dell’emergenza in atto che non deve, però, e non può immobilizzare lo Stato: tanti dipendenti stanno lavorando, in modalità agile o in presenza, per garantire che procedure come questa possano avvenire.
La sollecitazione a spostare in avanti le date di presentazione delle domande è stata pienamente accolta, modificando l’iniziale bozza di ordinanza. E il Ministero ha anche contattato le proprie sedi periferiche per assicurarsi che tutto possa svolgersi come dovuto. E si impegna, sin da ora, per monitorare tutte le attività e il buon esito delle operazioni, sperando in un fattivo e sinergico impegno dell’Amministrazione e delle Parti Sociali.
Scuola, pubblicata l’ordinanza sulla mobilità. Per i docenti domande dal 28 marzo al 21 aprile
Disponibile l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2020/2021.
Disponibile anche l’ordinanza per i docenti di religione cattolica. Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020. Entro il 5 giugno si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno.
Il personale educativo potrà fare domanda nel periodo 4-28 maggio 2020, gli adempimenti saranno chiusi il 22 giugno, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio.
Gli A.T.A. potranno presentare domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020, gli adempimenti saranno chiusi entro l’8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio.
Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile al 15 maggio 2020. Mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati l’1 luglio 2020.
Come previsto dalla Nota 20 giugno 2019, AOODGPER 28978, le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria devono essere prodotte da tutto il personale interessato dal 9 al 20 luglio 2019.
Nota 20 giugno 2019, AOODGPER 28978 Trasmissione ipotesi di CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22
Nota 27 giugno 2018, AOODGPER 29748 Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/2019, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107
Ipotesi di CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale ATA a.s. 2018-2019
Tipo di personale
Termine presentazione domande
Termine acquisizione domande
Diffusione risultati
Docenti Scuola Infanzia (1)
3 – 26 aprile
11 maggio
12 giugno
Docenti Scuola Primaria (1)
3 – 26 aprile
11 maggio
1 giugno
Docenti Scuola Secondaria I grado (2)
3 – 26 aprile
9 giugno
27 giugno
Docenti Scuola Secondaria II grado (2)
3 – 26 aprile
27 giugno
13 luglio
Docenti Discipline spec. Licei Musicali
3 – 26 aprile
8 maggio
28 maggio
4 giugno
Personale Educativo (3)
3 – 28 maggio
28 giugno
16 luglio
Personale ATA (4)
23 aprile – 14 maggio
28 giugno
20 luglio
Personale IRC (5)
13 aprile – 16 maggio
18 giugno
30 giugno
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
Come previsto dalla Nota 27 giugno 2018, AOODGPER 29748, “i docenti trasferiti su ambito – tramite la funzione resa disponibile su Istanze on line – indicheranno nell’apposita sezione, l’istituzione scolastica di partenza, necessaria per la successiva assegnazione delle sedi di competenza di codesti Uffici Scolastici. Qualora il docente non esprima la scuola di prima preferenza verrà considerata come prima preferenza la scuola capofila di ambito. Entro i termini sopra riportati, l’Ufficio scolastico competente per territorio provvede ad assegnare prioritariamente alle scuole i docenti titolari su ambito, beneficiari delle precedenze di legge previste dal CCNI mobilità del 7 marzo 2018, articolo 13. Successivamente i suddetti Uffici provvederanno, utilizzando l’apposita procedura informatica, al l’assegnazione della sede ai restanti docenti provenienti dalle operazioni di mobilità e titolari su ambito. A tal fine, l’Ufficio scolastico procede in ordine di graduatoria secondo il punteggio con cui si è conseguita la mobilità su ambito. I dirigenti scolastici nell’attribuzione dell’incarico triennale al docente loro assegnato avranno cura di verificare, nell’eventualità della presenza di cattedre ad orario esterno, che i docenti già titolari siano riassorbiti sulla cattedra interna ai sensi dell’articolo 11 del CCNI Mobilità. Successivamente alla pubblicazione dei trasferimenti per la scuola secondaria di secondo grado , sarà possibile procedere alla determinazione dei contingenti, ripartiti per provincia, classe di concorso/tipo posto, da destinare alle nomine in ruolo.”
(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)
Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
Tipo di personale
Termine presentazione domande
Personale Docente
Scuola Infanzia e Primaria
13 – 23 luglio
Personale Docente
Scuola Secondaria I e II Grado
16 – 25 luglio
Personale Educativo
16 – 25 luglio
Personale IRC
16 – 25 luglio
Personale ATA
23 luglio – 3 agosto
Si informa che le domande, in formato cartaceo, relative alle utilizzazioni nei licei musicali, alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente di Religione Cattolica e del personale educativo andranno inviate, all’Ufficio territorialmente competente per la provincia e/o l’Istituzione scolastica presso la quale si intende chiedere la mobilità annuale secondo la seguente tempistica:
dal 16 luglio al 25 luglio personale utilizzato nelle discipline specifiche dei licei musicali;
dal 16 luglio al 25 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica.
Resta confermata la tempistica per le domande della scuola secondaria di primo e secondo grado dal 16 al 25 luglio.
Siglata nel pomeriggio del 28 giugno l’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola. Definiti tempi certi per la conclusione delle operazioni, che si chiuderanno il 31 agosto prossimo per consentire un ordinato avvio del nuovo anno scolastico.
Attenzione particolare viene posta, nell’accordo siglato questo pomeriggio, ai diritti delle alunne e degli alunni con disabilità. Le assegnazioni sui posti di sostegno saranno date prioritariamente, come di consueto, agli insegnanti specializzati. L’assegnazione potrà poi essere richiesta anche da chi sta per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, da chi ha prestato servizio per almeno un anno su posti di sostegno. Gli insegnanti che sono genitori di figli con disabilità o che hanno meno di dodici anni avranno la priorità nelle assegnazioni provvisorie sul sostegno purché in possesso dei requisiti richiesti.
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)
I requisiti in parola andranno individuati da ciascun Dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli indicati nell’allegato A dell’ ipotesi e proposti all’approvazione del Collegio docenti in tempo utile per la predisposizione dell’avviso, da pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica entro il decimo giorno precedente il termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 per la pubblicazione dell’esito dei movimenti del grado di istruzione al quale si riferisce la procedura di passaggio da ambito a scuola. Pertanto gli avvisi in parola dovranno essere resi noti secondo la seguente tempistica, che si sintetizza anche in ordine al termine perentorio che l’ipotesi contrattuale assegna al Collegio docenti per addivenire ad una deliberazione: sette giorni dall’ultima data utile per la pubblicazione degli avvisi.
Allegato A
Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste
Titoli
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
Ulteriore abilitazione all’insegnamento
Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste
Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
Master universitari di I^ e Il^ livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze professionali specifiche richieste)
Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste
Esperienze professionali
Insegnamento con metodologia CLIL
Esperienza di insegnamento all’estero
Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.
Di seguito il cronoprogramma delle operazioni come definito dall’Ipotesi CCNI (21.6.17) sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2017/2018 e dalla Nota 27 giugno 2017, AOODGPER 28578 (Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. . C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie)
Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
Tipo di personale
Termine presentazione domande
Personale Docente
Scuola Infanzia e Primaria
10 – 20 luglio
Personale Docente
Scuola Secondaria I e II Grado
24 luglio – 2 agosto
Personale Educativo
25 luglio – 5 agosto
Personale IRC
25 luglio – 5 agosto
Personale ATA
8 – 21 agosto
Come previsto dalla Nota 27 luglio 2017, AOODGPER 32438, tutte le operazioni relative al personale, comprese le assegnazioni provvisorie interprovinciali, devono concludersi entro il 31 agosto 2017.
L’11 aprile 2017 è stato firmato dall’Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali nazionali di F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA e S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L., firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che regolerà la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il prossimo anno scolastico.
Scuola, siglata l’intesa definitiva sulla mobilità
Fedeli:“Siamo soddisfatti, è il primo passo per un avvio positivo del prossimo anno scolastico”
Oggi l’ordinanza, per il personale docente domande dal 13 aprile al 6 maggio
Siglato ieri sera, in via definitiva, il contratto integrativo di mobilità del personale della scuola. Le docenti e i docenti potranno fare domanda da domani, 13 aprile, fino al 6 maggio attraverso la piattaforma dedicata (SIDI). Per il personale Ata (Ausiliario, tecnico e amministrativo) la domanda potrà essere presentata dal 4 al 24 maggio prossimi. Oggi sarà emanata l’apposita ordinanza, che in serata sarà resa disponibile sul sito del Ministero nella sezione relativa alla Mobilità.
Sempre ieri è stato siglato, in via preliminare, l’accordo sulle modalità di individuazione per competenze delle e dei docenti. Si tratta della nuova procedura di assegnazione alle scuole del personale per la copertura dei posti vacanti prevista dalla Buona Scuola. Questo è il secondo anno di attuazione. L’individuazione per competenze prevede che le e gli insegnanti di ruolo non siano più attribuiti alle scuole esclusivamente sulla base di anzianità e punteggi, come avveniva in passato. Oggi sono le scuole ad individuare tra le docenti e i docenti presenti nel proprio ambito territoriale, quelle e quelli più corrispondenti, per profilo professionale, al proprio progetto formativo.
Con l’intesa siglata ieri si punta a valorizzare il lavoro collegiale all’interno delle istituzioni scolastiche. I requisiti per l’individuazione delle e dei docenti saranno adottati dal dirigente scolastico, previa delibera del Collegio dei docenti su proposta dello stesso dirigente. Le insegnanti e gli insegnanti sono infatti individuati in coerenza con il Piano triennale dell’Offerta Formativa, deliberato in modo collegiale all’interno delle scuole. Una volta adottati i requisiti, le e i dirigenti scolastici effettueranno poi le procedure di individuazione delle insegnanti e degli insegnanti per la copertura dei posti vacanti.
La Ministra Valeria Fedeli si dichiara “soddisfatta” per l’intesa siglata ieri. “La mobilità – spiega – rappresenta il primo importante tassello per l’avvio positivo del prossimo anno scolastico. L’intesa ci consente di rispettare i tempi che ci eravamo dati per far partire le operazioni. L’accordo sull’individuazione per competenze contribuisce poi a ristabilire un clima di reciproco rispetto di funzioni e ruoli e di lavoro comune per le studentesse e gli studenti, valorizzando la collaborazione fra organi collegiali e dirigenza”.
De Filippo: “Bene intesa su mobilità. Continua attuazione della riforma nell’ottica del dialogo”
“Con l’intesa siglata ieri si fa un passo avanti per un positivo avvio del nuovo anno scolastico”. Così il Sottosegretario all’Istruzione Vito De Filippo sulla firma del contratto di mobilità.
“L’accordo è frutto di un intenso lavoro di confronto. L’attuazione della riforma va avanti nell’ottica del dialogo e della collaborazione con l’obiettivo – conclude – di dare a studentesse e studenti una scuola di qualità”.
Scuola, firmato il Contratto integrativo sulla mobilità del personale Fedeli: “Bene l’accordo. Dobbiamo lavorare tutti insieme per un buon avvio del prossimo anno”
(Roma, 31 gennaio 2017) È stato firmato nella serata di oggi, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Contratto integrativo di mobilità del personale docente. L’intesa è stata sottoscritta da Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, Snals-Confsal.
La Ministra Valeria Fedeli esprime “soddisfazione” per la firma. “Ringrazio le organizzazioni sindacali e l’amministrazione per il lavoro svolto. Come ho sottolineato anche in Parlamento, illustrando le Linee programmatiche di questo Ministero, dobbiamo tutti lavorare per centrare tempestivamente e nel migliore dei modi possibili tutti i passaggi necessari per iniziare, senza le difficoltà del passato, il prossimo anno scolastico”.
I contenuti
Il contratto siglato oggi fa seguito all’accordo politico di fine dicembre e ne conferma i contenuti. Il contratto ha validità per l’anno scolastico 2017/2018. Esclusivamente per la mobilità di quest’anno, sarà previsto per tutti i docenti lo svincolo dall’obbligo di permanenza triennale nel proprio ambito o nella propria scuola. Il contratto terrà conto infatti della novità prevista nella Legge di Bilancio per il 2017: il passaggio di una parte dell’organico di fatto in organico di diritto comporterà una variazione dell’organico della scuola. Lo svincolo è una misura straordinaria. Resta fermo, infatti, l’obiettivo prioritario, chiaramente indicato dalla legge 107 (Buona Scuola), della continuità didattica.
La mobilità avrà un’unica fase per ciascun grado scolastico e consentirà a tutti i docenti, anche i neo assunti, di presentare istanza. Il personale docente potrà esprimere fino a 15 preferenze: potranno essere indicate, oltre agli ambiti, anche scuole, per un massimo di 5. Questo varrà sia per gli spostamenti all’interno che fuori dalla provincia.
A seguito di questo accordo partirà ora la contrattazione sull’individuazione dei docenti per competenze.
Fedeli: “Avviato un percorso di responsabilità: fare il meglio per la scuola è un obiettivo comune”
(Roma, 29 dicembre 2016) Siglato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’accordo politico sul contratto integrativo di mobilità del personale docente. L’intesa precede la firma del contratto vero e proprio che avverrà nel mese di gennaio. Hanno sottoscritto il documento Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, Snals-Confsal.
“Quella siglata oggi è un’intesa a favore della scuola. Abbiamo avviato un percorso di responsabilità e serietà che mette al centro il funzionamento del nostro sistema di istruzione”, commenta la Ministra Valeria Fedeli.
“Abbiamo tutti collaborato avendo come obiettivo il miglioramento delle condizioni della scuola, pensando a chi a scuola lavora e a chi la frequenta”. Ci sono state, prosegue Fedeli, anche “una qualità e un’assunzione di responsabilità nei tempi di chiusura dell’accordo, che dimostrano la serietà di chi si è seduto attorno al tavolo: del decisore politico, dell’amministrazione, delle rappresentanze dei docenti”.
Il contratto di mobilità, si legge nell’intesa siglata oggi, avrà validità esclusivamente per l’anno scolastico 2017/2018.
Il contratto terrà conto della novità prevista nella Legge di Bilancio per il 2017: il passaggio di una parte dell’organico di fatto in organico di diritto comporterà una variazione dell’organico della scuola. Per questo, esclusivamente per la mobilità di quest’anno, sarà previsto per tutti i docenti lo svincolo dall’obbligo di permanenza triennale nel proprio ambito o nella propria scuola. Si tratta di una misura straordinaria. Resta fermo infatti l’obiettivo prioritario, chiaramente indicato dalla legge 107 (Buona Scuola), della continuità didattica.
Fra le novità previste dall’accordo: la mobilità avrà un’unica fase per ciascun grado scolastico. Il personale docente potrà esprimere fino a 15 preferenze: potranno essere indicate, oltre agli ambiti, anche scuole, per un massimo di 5. Questo varrà sia per gli spostamenti all’interno che fuori dalla provincia. Quanto all’individuazione dei docenti per competenze, i criteri saranno identificati in un accordo separato, che sarà sottoscritto insieme al contratto sulla mobilità. L’accordo avrà l’obiettivo di individuare un quadro di requisiti stabiliti a livello nazionale che assicurino imparzialità e trasparenza.
“Vogliamo aprire l’anno scolastico 2017/2018 nelle migliori condizioni – assicura la Ministra Fedeli – per questo stabiliremo un cronoprogramma di lavoro molto preciso che, a partire dall’intesa di oggi, tappa per tappa, dalla mobilità alle assunzioni, all’assegnazione delle supplenze, garantisca al sistema di poter funzionare al meglio e agli studenti di avere docenti in cattedra e una scuola che funzioni dal primo giorno. Questo sarà lo sforzo a cui ci dedicheremo quotidianamente”.
(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari. (art. 20, c. 4, CCNI)
(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 22, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 38, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 52, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 34, c. 7, CCNI)
Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
Tipo di personale
Termine presentazione domande
Personale Docente
Scuola Infanzia e Primaria
dal 28 luglio al 12 agosto
Personale Docente
Scuola Secondaria I e II Grado
dal 18 al 28 agosto
Personale Educativo
dal 25 luglio al 5 agosto
Personale IRC
dal 25 luglio al 5 agosto
Personale ATA
entro 20 agosto
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
Firmato l’8 aprile 2016 presso il MIUR il CCNI per la Mobilità del personale della scuola.
Le operazioni di mobilità per il personale docente prevedono due fasi distinte:
Prima fase (A dell’art 6 del CCNI): trasferimenti dei docenti all’interno delle singole provincie, con la consueta mobilità da scuola a scuola
Seconda fase (B, C e D dell’art. 6 del CCNI): – fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale – movimenti dei docenti tra provincie, con trasferimenti tra ambiti territoriali
Il personale educativo ed A.T.A. effettuerà la mobilità secondo le regole consuete.
#LaBuonaScuola: firmato il contratto integrativo
per la mobilità 2016/2017, le operazioni al via da lunedì
È stata firmata questa mattina al Miur la versione definitiva del contratto integrativo con il quale sono definite le regole della mobilità dei docenti e del personale scolastico per l’anno scolastico 2016/2017, a seguito dell’emanazione della legge 107 del 2015, la Buona Scuola.
Parliamo di:
mobilità professionale – tra gradi di istruzione, tipologie di posto e classi di concorso. Ad esempio, un docente dell’infanzia che si sposta alla primaria o uno di sostegno che va su posto comune;
mobilità territoriale – tra scuole, ambiti territoriali, comuni, province, anche di regioni diverse, fermo restando il grado di istruzione, il tipo posto e la classe di concorso.
Nell’anno scolastico 2016/2017 la mobilità è caratterizzata da due novità introdotte con la legge Buona Scuola:
avviene tra ambiti territoriali, mentre sino ad oggi avveniva solo tra scuole;
è prevista una fase “straordinaria”, su tutti i posti disponibili aperta a tutto il personale già di ruolo, compreso quello assunto quest’anno a seguito del piano di assunzioni della Buona Scuola.
Sempre nella giornata di oggi il Ministro Giannini ha firmato le ordinanze che fanno seguito al contratto integrativo. Le operazioni avranno inizio da lunedì 11 aprile, con la presentazione delle domande del personale docente per i trasferimenti all’interno delle singole province. Seguiranno le operazioni relative al personale educativo, ATA e ai docenti di religione. Mentre a maggio sarà la volta della mobilità straordinaria.
Gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 fanno domanda di mobilità tra scuole, all’interno della provincia di titolarità, altrimenti tra ambiti. Nel primo degli ambiti richiesti sono assegnati alle scuole, altrimenti potranno ricevere la proposta di incarico dal dirigente scolastico di una scuola di uno degli altri ambiti richiesti.
Gli assunti nelle Fasi cosiddette Zero ed A del Piano di assunzioni della Buona Scuola avranno una sede definitiva nella provincia in cui hanno preso servizio. Ma possono fare domanda di mobilità territoriale, verso gli ambiti territoriali delle altre province, in subordine agli altri aspiranti.
Gli assunti nelle Fasi cosiddette B e C della Buona Scuola, provenienti dal concorso, ottengono un ambito tra quelli della provincia in cui sono stati assunti. Ma possono fare domanda di mobilità territoriale, verso gli ambiti territoriali delle altre province, in subordine agli altri aspiranti.
Gli assunti nelle Fasi B e C della Buona Scuola provenienti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla mobilità tra tutti gli ambiti a livello nazionale.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Firmato il Contratto integrativo sulla mobilità del personale
COS’È
Si tratta del contratto collettivo nazionale integrativo tra MIUR e Sindacati Scuola con il quale sono ridefinite le regole della mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2016/2017 a seguito dell’emanazione della legge 107/2015. Parliamo di:
– mobilità professionale – tra gradi di istruzione, tipologie di posto e classi di concorso. Ad esempio, un docente dell’infanzia che si sposta alla primaria o uno di sostegno che va su posto comune;
– mobilità territoriale – tra scuole, ambiti territoriali, comuni, province, anche di regioni diverse, fermo restando il grado di istruzione, il tipo posto e la classe di concorso.
2016/2017
Nell’anno scolastico 2016/2017 la mobilità è caratterizzata da due novità introdotte con la legge #BuonaScuola:
– la mobilità avviene tra ambiti territoriali, mentre sino ad oggi avveniva solo tra scuole;
– è prevista una fase “straordinaria”, su tutti i posti disponibili aperta a tutto il personale già di ruolo compreso quello assunto quest’anno a seguito del piano assunzionale della Buona Scuola.
ITER
– Oggi, 10 febbraio, è avvenuta la firma del contratto collettivo nazionale integrativo;
– entro 30 giorni il Ministero dell’Economia e il Dipartimento di Funzione Pubblica procederanno alla prevista certificazione;
– l’atto sarà trasmesso poi alla Corte dei Conti per la registrazione;
– le operazioni di mobilità inizieranno con la presentazione delle domande a metà marzo e si completeranno entro luglio.
I punti chiave dell’accordo sottoscritto
Gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 fanno domanda di mobilità tra scuole, all’interno della provincia di titolarità, altrimenti tra ambiti.
Nel primo degli ambiti richiesti sono assegnati alle scuole, altrimenti potranno ricevere la proposta di incarico dal dirigente scolastico di una scuola di uno degli altri ambiti richiesti.
Gli assunti nelle Fasi cosiddette Zero ed A del Piano di assunzioni della Buona Scuola avranno una sede definitiva nella provincia in cui hanno preso servizio.
Ma possono fare domanda di mobilità territoriale, verso gli ambiti territoriali delle altre province, in subordine agli altri aspiranti.
Gli assunti nelle Fasi cosiddette B e C della Buona Scuola, provenienti dal concorso, ottengono un ambito tra quelli della provincia in cui sono stati assunti.
Ma possono fare domanda di mobilità territoriale, verso gli ambiti territoriali delle altre province, in subordine agli altri aspiranti.
Gli assunti nelle Fasi B e C della Buona Scuola provenienti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla mobilità tra tutti gli ambiti a livello nazionale.
Procedure, modalità e criteri attuativi saranno concordati a breve con le Organizzazioni Sindacali.
(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari. (Capo III, CCNI)
(2) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 40, CCNI)
(3) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 48, CCNI)
(4) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (Capo VIII, CCNI)
Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
Tipo di personale
Termine presentazione domande
Personale Docente Scuola Infanzia e Primaria
15 – 30 giugno
Personale Docente Scuola Secondaria I e II Grado
1 – 15 luglio
Personale Educativo
1- 15 luglio
Personale IRC
1. 15 luglio
Personale ATA
entro 1o agosto
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
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