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Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2026

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2026

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 365 unità di dirigenti scolastici, n. 46.642 unita’ di personale docente, n. 79 unità di personale educativo, n. 2.628 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 12.284 unità di personale A.T.A. – Amministrativo, tecnico e ausiliario. (26A04711) 

(GU Serie Generale n.209 del 09-09-2026)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64, che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19, che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 5 in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»
e, in particolare, l’art. 20 in merito, tra l’altro, al reclutamento
del personale scolastico;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e
versamenti fiscali» e, in particolare, l’art. 10, che proroga, tra
l’altro, i termini in materia di istruzione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567
e 828 dell’art. 1, relativamente alle variazioni dell’organico
dell’autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti
per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita’
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico
2025/2026»;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028»;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 6, che proroga termini in materie di competenza
del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione» e, in
particolare, l’art. 18, recante misure urgenti per l’attuazione della
Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della
Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma
2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di alta
formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnico-amministrativo», previste dalla Missione
4 – Componente 1 del PNRR;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico,
indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino
all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare
continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con
scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola
impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici
internazionali svolti in lingua straniera puo’ chiedere, al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento concernente la definizione delle modalita’ di
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del
2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in
particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in
materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti
scolastici, disciplina, ai commi dall’11-quinquies all’11-novies, una
procedura di reclutamento riservata e prevede, al comma 11-undecies,
l’adozione di misure relativamente a soggetti destinatari di
provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto
adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
Visto l’art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del 2025, come
modificato dall’art. 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre
2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2026, n. 26, relativamente alla disciplina transitoria circa la
mobilita’ interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per
le operazioni di mobilita’ degli anni scolastici 2025/2026 e
2026/2027;
Visti il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 giugno
2023, n. 127, di definizione del contingente organico DS e DSGA per
il triennio 2024/2027 e il decreto interministeriale 30 giugno 2025,
n. 124, recante l’aggiornamento dei criteri di cui al citato decreto
ministeriale n. 127 del 2023, per la definizione del contingente
organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata
qualificazione (ex DSGA), pari a n. 7.389, e la sua distribuzione tra
le regioni per l’anno scolastico 2026/27;
Visti i commi 527 e 528 dell’art. 1 della sopra richiamata legge n.
199 del 2025, relativamente alle immissioni in ruolo di dirigenti
scolastici;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», con
particolare riferimento all’art. 18, commi 4 e 5, relativamente al
dimensionamento scolastico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606,
relativamente agli interventi di qualificazione della scuola
pubblica;
Visto il comma 114 dell’art. 1 della citata legge n. 107 del 2015,
relativamente al concorso per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni
scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 3 in merito
alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l’art. 17, comma 2,
lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b), in
materia di reclutamento del personale docente;
Visto l’art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in
particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e
all’abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il
comma 18-bis, relativamente all’utilizzo di graduatorie concorsuali;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, recante misure straordinarie per la
tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente,
come modificato dall’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 45
del 2025;
Visto l’art. 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come
modificato dall’art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c), del sopra
richiamato decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente
all’integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR e al loro
utilizzo;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera
c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di
sostegno;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante «Misure
urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di
istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026» e,
in particolare, l’art. 4, comma 1-quinquies, che modifica l’art.
18-bis, comma 5, del sopra richiamato decreto legislativo n. 59 del
2017, relativamente all’immissione in ruolo dei docenti di sostegno;
Visti i commi 520 e 521 dell’art. 1 della sopra richiamata legge n.
199 del 2025, relativamente all’organico dell’autonomia;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado», che disciplina, all’art. 2, le
dotazioni organiche di detto personale e, all’art. 3, l’accesso ai
ruoli degli insegnanti di religione cattolica;
Visto l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come
modificato dal citato decreto-legge n. 75 del 2023 e dal richiamato
decreto-legge n. 132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i
quali il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato a
bandire una procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura
dei posti vacanti di insegnanti di religione cattolica;
Visto il comma 8-bis dell’art. 4 del citato decreto-legge n. 25 del
2025, che, nell’aggiungere il comma 2-bis al sopra richiamato art.
1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, introduce la previsione
secondo cui, per l’anno scolastico 2025/2026, le assunzioni dei
docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a
quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1
e con la procedura straordinaria di cui al comma 2 di detto art.
1-bis, tenendo conto delle assunzioni gia’ autorizzate per l’anno
scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili;
Visto il comma 5 dell’art. 6 del sopra richiamato decreto-legge n.
200 del 2025, che proroga all’anno scolastico 2026/2027 le
disposizioni di cui all’art. 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n.
126 del 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2024, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito
e’ stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la
copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di
religione cattolica, da ripartire in base alle percentuali previste
dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura
di reclutamento straordinaria;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024 e 8
agosto 2025, con i quali il Ministero dell’istruzione e del merito e’
stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, su posti vacanti
e disponibili, tra l’altro, n. 406 unita’ di insegnanti di religione
cattolica per l’anno scolastico 2024/2025 e n. 6.022 unita’ di
insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo
scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in
particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, come, da ultimo,
modificati dall’art. 10, comma 2-quater, del citato decreto-legge n.
132 del 2023, relativamente all’internalizzazione dei servizi di
pulizia;
Visto il comma 524 dell’art. 1 della sopra richiamata legge n. 199
del 2025, secondo cui a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la
consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e’ determinata
annualmente;
Visto l’art. 18, comma 8, del citato decreto-legge n. 19 del 2026,
che novella l’art. 10, comma 3-quinquies del richiamato decreto-legge
n. 71 del 2024, relativamente alla revisione dei criteri e dei
parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
Visto l’art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
che, al comma 1-bis, prevede, tra l’altro, che i dipendenti pubblici,
con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,
delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la
contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per
l’inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all’art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 19
giugno 2026, prot. n. 157345, con la quale, per l’anno scolastico
2026/2027, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1°
settembre 2026, pari a n. 306 unita’, e’ richiesta l’autorizzazione
all’assunzione di n. 382 dirigenti scolastici, di cui n. 19 per
trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 257, della
legge n. 208 del 2015, n. 346 da destinare alle nuove immissioni in
ruolo e n. 17 al fine di garantire la copertura di eventuali
disponibilita’;
Considerato che, con la suddetta nota del 19 giugno 2026, prot. n.
157345, viene comunicato che al 1° settembre 2026 i posti vacanti e
disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle
scuole statali ammontano a n. 346;
Preso atto che nella suddetta nota del 19 giugno 2026, prot. n.
157345, viene reso noto che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono
state effettuate n. 8 assunzioni dalla graduatoria del concorso 2011
della Campania, n. 318 assunzioni dalle graduatorie regionali della
procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023, per
un totale, a valle delle immissioni in ruolo al 1° settembre 2025, di
n. 7.361 DS in organico e che sono intervenuti, a livello nazionale,
n. 3 restituzioni al ruolo docente, n. 7 decessi, n. 3
cessazioni/dimissioni volontarie, e n. 1 inidoneita’ assoluta al
servizio;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 30
settembre 2025, prot. n. 167604, con la quale, facendo riferimento al
contingente di n. 347 unita’ di dirigente scolastico autorizzato per
l’anno scolastico 2025/2026 con il sopra richiamato decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, veniva richiesta
l’autorizzazione all’immissione in ruolo di ulteriori n. 24 unita’ di
dirigente scolastico, in quanto, nell’ambito del contingente
autorizzato, n. 15 erano gia’ stati immessi nei ruoli dei dirigenti
scolastici nell’anno scolastico 2024/2025 in qualita’ di vincitori
della procedura riservata e che questi hanno rinunciato alle sedi
precedentemente assegnate per accettare il nuovo incarico
dirigenziale presso la sede regionale in cui sono risultati vincitori
della procedura ordinaria di reclutamento, lasciando scoperti
altrettanti posti e inoltre sono state rilevate n. 9 cessazioni dal
servizio tardivamente intervenute che, quindi, hanno lasciato
scoperti altrettanti posti;
Considerato che, con la stessa nota del 19 giugno 2026, prot. n.
157345, viene comunicato che, rispetto a quanto contenuto nella nota
del 30 settembre 2025, prot. n. 167604, a seguito di una specifica
rilevazione, risultano n. 17 candidati gia’ immessi nei ruoli di
dirigente scolastico ad opera di una delle due procedure e utilmente
collocati nella graduatoria dell’altra procedura per le immissioni
nei ruoli DS per l’anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 4 agosto 2026, prot. n. 38698, di trasmissione della nota
del 4 agosto 2026, prot. n. 184702, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – del medesimo
ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi
indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2026/2027,
all’autorizzazione all’assunzione di n. 365 dirigenti scolastici,
comprensivi di n. 19 dirigenti scolastici per trattenimento in
servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 4
giugno 2026, prot. n. 144620, con la quale, per l’anno scolastico
2026/2027, e’ richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo di
personale docente per un contingente totale di n. 46.642 unita’ (di
cui n. 35.832 su posti comuni e n. 10.810 su posti di sostegno), a
fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a
n. 47.115 (di cui n. 36.304 su posti comuni e n. 10.811 su posti di
sostegno), ridotti a n. 46.642 detratti l’esubero di n. 473 unita’ e
gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal
servizio, con decorrenza dall’anno scolastico 2026/2027, pari a n.
23.289;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 9 luglio 2026, prot. n. 33231, con la quale, nel
trasmettere la nota del 7 luglio 2026, prot. n. 171890, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico – del medesimo ministero, si comunica di non
ravvisare motivi ostativi in merito all’ulteriore corso dell’iter di
autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 46.642 unita’ di
personale docente per l’anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 15
giugno 2026, prot. n. 152656, con la quale, per l’anno scolastico
2026/2027, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di n. 79 unita’ di personale educativo, a fronte di un
pari numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1°
settembre 2026, e tenendo conto che il numero complessivo di posti
vacanti e disponibili per tale anno scolastico e’ pari a n. 623
unita’;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 20 luglio 2026, prot. n. 5294, con la quale, nel
trasmettere la nota del 16 luglio 2026, prot. n. 176014, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico – del medesimo ministero, si comunica di non
ravvisare motivi ostativi in merito all’ulteriore corso dell’iter di
autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 79 unita’ di personale
educativo per l’anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 15
giugno 2026, prot. n. 152657, con la quale si richiede, per l’anno
scolastico 2026/2027, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n.
2.628 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, a fronte
di un pari numero di posti vacanti e disponibili, di cui n. 991 per
la scuola dell’infanzia e primaria e n. 1.637 per la scuola
secondaria di primo e secondo grado;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 20 luglio 2026, prot. n. 35297, con la quale, nel
trasmettere la nota del 16 luglio 2026, n. 176013, del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo ministero, si comunica di non ravvisare motivi ostativi
in merito all’ulteriore corso dell’iter di autorizzazione
all’immissione in ruolo di n. 2.628 unita’ di personale insegnante di
religione cattolica per l’anno scolastico 2026/2027;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 26
giugno 2026, prot. n. 166419, con la quale, per l’anno scolastico
2026/2027, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di un contingente di n. 12.291 unita’ di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);
Considerato che, nella stessa nota del 26 giugno 2026, prot. n.
166419, viene specificato che il predetto contingente e’ stato
individuato tenendo conto di n. 7 esuberi e che, relativamente alle
cessazioni dal servizio, la decorrenza, per n. 11.164 unita’, e’ dal
1° settembre 2026 mentre, per n. 1.131, la decorrenza e’ dal 1°
settembre 2025, poiche’, essendo state, queste ultime, tardivamente
rilevate, non sono rientrate nella richiesta per l’anno scolastico
2025/2026;
Preso atto che le richiamate n. 11.164 cessazioni dal servizio
comprendono n. 761 cessazioni intervenute, a diverso titolo,
nell’anno scolastico 2025/2026, del personale immesso nel ruolo dei
collaboratori scolastici a seguito delle procedure di
internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi
dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del
2013;
Considerato che, con la suddetta nota del 26 giugno 2026, prot. n.
166419, viene comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono
presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nel decreto
interministeriale relativo alla definizione dell’organico del
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2026/2027, in corso di
formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che,
comunque, l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 31 luglio 2026, prot. n. 37883, di trasmissione della
nota del 30 luglio 2026, prot. n. 182239, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo ministero, con la quale viene comunicato, con le
precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere
per l’anno scolastico 2026/2027, nel limite di n. 12.284 unita’ di
personale A.T.A.;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che
l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare
per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove
sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito,
ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati
alle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 2026/2027,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, attingendo da
graduatorie valide, un numero pari a:
n. 365 unita’ di dirigenti scolastici;
n. 46.642 unita’ di personale docente;
n. 79 unita’ di personale educativo;
n. 2.628 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
n. 12.284 unita’ di personale A.T.A.
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2026/2027, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili e attingendo da graduatorie valide, un numero pari a:
n. 365 unita’ di dirigenti scolastici;
n. 46.642 unita’ di personale docente;
n. 79 unita’ di personale educativo;
n. 2.628 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
n. 12.284 unita’ di personale A.T.A

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2026, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.


Dato a Roma, addi’ 7 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2434

Le nuove Indicazioni Nazionali per i Licei

Parere CSPI sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica avente a oggetto il “Regolamento recante Indicazioni nazionali concernenti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei” approvato nella seduta plenaria n. 170 del 14/07/2026 tenutasi in modalità telematica

Nota 22 aprile 2026, AOODGOSV 112374
Indicazioni nazionali per i Licei. Consultazione delle scuole


Il 22 aprile la Commissione ministeriale incaricata ha licenziato il testo delle Nuove Indicazioni nazionali per i Licei.

Si apre ora la fase di consultazione con il mondo della scuola tramite la risposta ad un questionario, predisposto dalla Commissione su aspetti del documento di particolare rilevanza, che potrà essere compilato dal 23 aprile al 31 maggio 2026 esclusivamente on line collegandosi al link che verrà fornito alle singole istituzioni scolastiche(vd. Nota 22 aprile 2026, AOODGOSV 112374). Per la prima volta le Indicazioni saranno inviate specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche.
L’adozione ufficiale avverrà al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica.


Scheda di lettura delle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei

UNA RIFORMA ATTESA, UNA SCUOLA CHE CAMBIA

Con il testo licenziato dalla commissione ministeriale e da oggi offerto alla consultazione pubblica e ai diversi stakeholders, l’Italia compie un passo significativo nella ridefinizione del secondo ciclo di istruzione. Non si tratta di una semplice revisione di programmi: è un ripensamento strutturale della funzione formativa del Liceo, del rapporto tra discipline e tra scuola e società. 

PERCHÉ STUDIARE QUESTA DISCIPLINA? LA SCOMMESSA EPISTEMOLOGICA

Una delle novità più rilevanti sul piano didattico-epistemologico è l’introduzione di una sezione intitolata “Perché studiare questa disciplina”. Questa sezione pone un’esigenza che è epistemologica e didattica insieme: illuminare il valore formativo di ogni disciplina, agganciando i saperi appresi alla realtà contemporanea e alla motivazione ad apprendere degli studenti. 

GEOSTORIA FINISCE.  STORIA E GEOGRAFIA TROVANO IDENTITÀ AUTONOMA

Forse la novità più attesa dagli addetti ai lavori: la Geostoria scompare. Al primo biennio, Storia e Geografia tornano a configurarsi come discipline distinte, ciascuna con la propria specificità metodologica e, per la Geografia, con manuali propri. La Geografia recupera la sua autonomia scientifica e torna a formare cittadini capaci di orientarsi nella complessità del mondo contemporaneo. La Storia, invece, estende il proprio arco temporale fino alla svolta cinese e ai nuovi equilibri geopolitici, con una scansione che dal nucleo euro-occidentale si apre progressivamente ai nuovi scenari globali. La centralità della storia dell’Italia e dell’Occidente non è un ripiegamento provinciale: è riconoscimento dell’eredità universale che quella tradizione ha consegnato al mondo moderno — la statualità, i diritti della persona, i fondamenti della ricerca scientifica.
La scelta di incentrare lo studio della storia sulle vicende dell’Italia e dell’Occidente risponde a un’esigenza di profondità, non di chiusura e ovviamente non significa affatto non studiare le altre civiltà e la loro storia.

L’INNOVAZIONE DELLA MATEMATICA: DA TECNICA A PENSIERO

Le nuove Indicazioni di matematica non si limitano a riordinare i nuclei tematici: propongono un ripensamento profondo della disciplina come esperienza intellettuale. Le tecniche restano, ma cessano di essere il fine. Diventano strumenti per comprendere concetti, modelli e decisioni — ovvero per esercitare quella cittadinanza attiva e critica che è l’obiettivo ultimo del percorso liceale.
Tre novità strutturali meritano attenzione. La prima: l’errore è riconosciuto come parte integrante del lavoro intellettuale, momento fecondo da attraversare con consapevolezza — non stigma da evitare. La seconda: per la prima volta, le Indicazioni trattano esplicitamente il tema dell’intelligenza artificiale, affidando alla matematica il compito di fornire i concetti e il linguaggio che stanno alla base dei sistemi di AI. La terza: il quinto anno introduce uno spazio strutturato di approfondimento in cui lo studente connette la matematica alla scienza, alla storia delle idee o ai propri interessi personali.
Questa apertura interdisciplinare e alla storia del pensiero matematico riposiziona la disciplina: non più torre d’avorio, ma sistema di idee in dialogo con tutti gli ambiti del sapere.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: PENSIERO CRITICO PER GOVERNARE LA TECNICA

In attuazione della Legge 132/2025 e dell’AI Act europeo, l’intelligenza artificiale entra nei Licei non come oggetto di fascinazione tecnologica, ma come territorio critico da governare. L’obiettivo è formare una coscienza digitale capace di distinguere tra la simulazione algoritmica — la doxa — e il sapere validato — l’epistéme. L’IA è al tempo stesso oggetto di studio e dispositivo metodologico: gli studenti imparano a usarla consapevolmente, ma anche a interrogarla, a riconoscerne i limiti, a tutelarne i confini rispetto alla propria libertà intellettuale. Il pensiero matematico e il pensiero critico diventano le due leve attraverso cui la scuola presidia l’autonomia del soggetto nell’era degli algoritmi.
L’obiettivo non è addestrare studenti all’uso degli strumenti digitali: è formarli a governarli con consapevolezza.

LETTERATURA: LEGGERE PER CAPIRE SE STESSI

Il rilancio della lettura come pratica identitaria è uno dei fili rossi delle nuove Indicazioni. Lo scopo dell’insegnamento letterario è che gli studenti prendano gusto alla lettura — e che da ciò che leggono ricavino strumenti per capire meglio se stessi e il mondo. Una formulazione semplice, quasi disarmante, ma di grande densità pedagogica. La letteratura del passato è presentata come specchio dell’esperienza umana da mettere in relazione con quella ancora acerba degli studenti. Leggere i classici non è un atto di deferenza verso il canone: è un modo per capire da dove si viene, cosa si pensa, cosa si desidera. E per poter cambiare, crescere, auto-crearsi. La lingua italiana, in questo quadro, è bene culturale da salvaguardare — lo ribadisce la Corte costituzionale — e strumento di accesso alla conoscenza in un contesto plurilingue.

FILOSOFIA: VISSUTA E PROBLEMATIZZATA

La Filosofia nei Licei assume una doppia caratterizzazione. Da un lato è pratica concreta — esercizio di riflessione, interrogazione, giudizio, argomentazione. Dall’altro consegna un sapere storico e teorico, una tradizione di autori e testi da conoscere e approfondire. Le due dimensioni non si escludono: si integrano nella formazione di studenti capaci di argomentare una tesi anche in forma scritta, di riconoscere la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il mondo. Un approccio che richiede ai docenti di uscire dalla comodità del commento storiografico per entrare nella dimensione del laboratorio del pensiero — dove l’errore, l’incertezza e il conflitto tra posizioni diverse diventano risorse e non ostacoli.

EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI, AL RISPETTO, ALL’EMPATIA

In continuità con la scuola del primo ciclo, i Licei dedicano ampio spazio all’educazione emotiva e relazionale così come al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione. Il rispetto è riconosciuto come presupposto etico che precede e fonda l’agire civile: non una norma da rispettare, ma una disposizione da coltivare. La scuola è chiamata a costruire i fondamenti della convivenza pluralistica, dove l’inclusione non è concessione ma architrave della cultura occidentale moderna. La cura delle relazioni e dell’empatia è presentata come dimensione strutturale del curricolo — non come aggiunta soft alla formazione disciplinare. Una scelta che interpella in modo diretto la professionalità docente e la cultura organizzativa delle scuole.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2026

Adozione del piano di azione per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità. (26A02494)

(GU Serie Generale n.116 del 21-05-2026 – Suppl. Ordinario n. 21)

Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026

Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026

Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. (26A00663) 

(GU Serie Generale n.31 del 07-02-2026)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026»;
Visto il testo della legge costituzionale approvato, in seconda votazione, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025;
Vista l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, emessa il 18 novembre 2025, depositata e comunicata in pari data, con la quale e’ stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta di referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del suddetto testo della legge costituzionale;
Vista, altresi’, l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, comunicata il 6 febbraio 2026, con la quale e’ stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta depositata il 28 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, sulla medesima legge costituzionale e riformulato il quesito da sottoporre agli elettori;
Visto il decreto del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2026, di indizione del referendum confermativo nelle date del 22 e 23 marzo;
Ritenuto di precisare il quesito nei termini indicati dall’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, comunicata il 6 febbraio u.s., fermo restando il proprio decreto del 13 gennaio 2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

Emana
il seguente decreto:

il referendum popolare confermativo gia’ indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 si terra’ sul seguente quesito, come riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione in data 6 febbraio 2026:
«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 7 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Piantedosi, Ministro dell’interno

Nordio, Ministro della giustizia

Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2026, n. 20

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione. (26G00037)

(GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 347 unità di dirigenti scolastici, n. 48.504 unità di personale docente, n. 44 unità di personale educativo, n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 10.348 unità di personale A.T.A. – Amministrativo, tecnico e ausiliario. (25A04910) 

(GU Serie Generale n.208 del 08-09-2025)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 5 in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»
e, in particolare, l’art. 20 in merito, tra l’altro, al reclutamento
del personale scolastico;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e
versamenti fiscali» e, in particolare, l’art. 10 che proroga i
termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia
di istruzione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca»;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, che proroga termini in materia di istruzione e
merito;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567
e 828 dell’art. 1, relativamente alle variazioni dell’organico
dell’autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti
per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure
organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare
emergenza, nonche’ per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita’
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico
2025/2026»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti in materia di universita’ e ricerca, istruzione
e salute» e, in particolare, l’art. 2, comma 1-ter, relativamente
alle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico,
indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino
all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare
continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con
scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola
impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici
internazionali svolti in lingua straniera puo’ chiedere, al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento concernente la definizione delle modalita’ di
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del
2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in
particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in
materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti
scolastici, ai commi dall’11-quinquies all’11-novies disciplina una
procedura di reclutamento riservata e al comma 11-undecies adotta
misure relativamente a soggetti destinatari di provvedimenti di
revoca della nomina o di risoluzione del contratto adottati in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla
riorganizzazione del sistema scolastico;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare,
l’art. 19-quater in materia di mobilita’ straordinaria dei dirigenti
scolastici, come modificato, da ultimo, dall’art. 12, comma 1, del
citato decreto-legge n. 71 del 2024;
Visto l’art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del 2025,
relativamente alla disciplina transitoria relativa alla mobilita’
interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le
operazioni di mobilita’ dell’anno scolastico 2025/2026;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606 relativamente
agli interventi di qualificazione della scuola pubblica;
Visto il comma 114 dell’art. 1 della citata legge n. 107 del 2015,
relativamente al concorso per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni
scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 3 in merito
alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l’art. 17, comma 2,
lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b) in
materia di reclutamento del personale docente;
Visto l’art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in
particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e
all’abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il
comma 18-bis, relativamente all’utilizzo di graduatorie concorsuali;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, commi da 10, a 13, come modificato, da ultimo
dall’art. 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 45 del 2025;
relativamente alle modalita’ semplificate di svolgimento dei concorsi
ordinari;
Visto l’art. 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come
modificato dall’art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c) del
decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente all’integrazione delle
graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo;
Visto il decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera
c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di
sostegno;
Visto l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come
modificato dal decreto-legge n. 75 del 2023 e dal decreto-legge n.
132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i quali il
Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato a bandire una
procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura dei posti
vacanti di insegnanti di religione cattolica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2024, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito
e’ stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la
copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di
religione cattolica da ripartire in base alle percentuali previste
dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura
di reclutamento straordinaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024, con
il quale il Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno
scolastico 2024/2025, e’ stato autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, su posti vacanti e disponibili, tra l’altro, n. 406
unita’ di insegnanti di religione cattolica;
Visto il comma 8-bis dell’art. 4 del citato il decreto-legge n. 25
del 2025 che, nell’aggiungere il comma 2-bis all’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, introduce con la previsione secondo
cui per l’anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di
religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei
posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la
procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle
assunzioni gia’ autorizzate per l’anno scolastico 2024/2025, nel
limite dei posti vacanti e disponibili;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo
scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in
particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati
dall’art. 10, comma 2-quater, del citato decreto- legge n. 132 del
2023, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto l’art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
che, al comma 1-bis, prevede, tra l’altro, che i dipendenti pubblici,
con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,
delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la
contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per
l’inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all’art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 17
giugno 2025, prot. n. 103840, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1°
settembre 2025, pari a n. 371 unita’, e’ richiesta l’autorizzazione
all’assunzione di n. 347 dirigenti scolastici, di cui n. 21 per
trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 257, della
legge n. 208 del 2015, e n. 326 da destinare alle nuove immissioni in
ruolo;
Considerato che, con la suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n.
103840, viene comunicato che al 1° settembre 2025 i posti vacanti e
disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle
scuole statali ammontano a n. 326;
Preso atto che nella suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n.
103840, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in
ruolo sono presenti n. 13 unita’ dei soggetti inclusi nella
graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al D.D.G. –
decreto del direttore generale per il personale scolastico del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13
luglio 2011;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32102, di trasmissione della
nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183080, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2025/2026,
all’autorizzazione all’assunzione di n. 347 dirigenti scolastici,
comprensivi di n. 21 dirigenti scolastici per trattenimento in
servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13
giugno 2025, prot. n. 101491, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo di
personale docente per un contingente totale di n. 48.504 unita’ (di
cui n. 34.644 su posti comuni e n. 13.860 su posti di sostegno), a
fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a
n. 53.423 (di cui n. 39.562 su posti comuni e n. 13.861 su posti di
sostegno), ridotti a n. 52.885, detratto l’esubero di n. 538 unita’ e
gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal
servizio, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026, pari a n.
24.665;
Preso atto che, nella predetta nota del 13 giugno 2025, prot. n.
101491, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere
l’autorizzazione ad assumere unita’ di personale pari alla totalita’
dei posti vacanti residui a seguito della mobilita’, bensi’ di
quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione
alle effettive possibilita’ di reclutamento in base al numero di
aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la
successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali, in merito alle quali e’ stata presentata apposita
richiesta di autorizzazione con nota del 27 giugno 2025, prot. n.
111425;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 9 luglio 2025, prot. n. 30811, con la quale, acquisito il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito
all’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 48.504 unita’ di
personale docente per l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 17
giugno 2025, prot. n. 103842, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di n. 44 unita’ di personale educativo, a fronte di n.
47 cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025 e
detratte n. 3 unita’ in esubero, e tenendo conto che il numero
complessivo posti vacanti e disponibili totali e’ pari a n. 555
unita’;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32101, con la quale, nel
trasmettere la nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183068, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico – del medesimo Ministero, si comunica di non avere
osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter
dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 44 unita’ di
personale educativo per l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11
giugno 2025, prot. n. 97350, con la quale si richiede, per l’anno
scolastico 2025/2026, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n.
6.022 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, tenendo
conto che il numero complessivo posti vacanti totali e’ pari a n.
8.050 unita’, di cui n. 3.714 per la scuola dell’infanzia e primaria
e n. 4.336 per la scuola secondaria di I e II grado;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 2 luglio 2025, prot. n. 29579, che, nel trasmettere la
nota del 30 giugno 2025, n. 176122, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – del medesimo
Ministero, con richiesta di voler tener conto di quanto ivi indicato
riguardo alla definizione della dotazione organica del personale in
parola, comunica che non vi sono osservazioni da formulare ai fini
del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di
n. 6.022 unita’ di personale insegnante di religione cattolica per
l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 3
luglio 2025, prot. n. 116096, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di un contingente di n. 10.384 unita’ di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);
Considerato che, nella stessa nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene specificato che il predetto contingente e’ stato
individuato tenendo conto di n. 5 esuberi e che, relativamente alle
cessazioni dal servizio, per n. 9.795 unita’ la decorrenza e’ dal 1°
settembre 2025 e per n. 820 la decorrenza e’ dal 1° settembre 2024,
poiche’, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non
sono rientrate nella richiesta per l’anno scolastico 2024/2025;
Preso atto che le richiamate n. 9.795 cessazioni dal servizio
comprendono n. 654 cessazioni intervenute, a diverso titolo,
nell’anno scolastico 2024/2025, del personale immesso nel ruolo dei
collaboratori scolastici a seguito delle procedure di
internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi
dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del
2013;
Preso atto che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene, altresi’, richiesta l’autorizzazione, ad utilizzare n.
787 delle n. 820 cessazioni tardivamente rilevate, per le immissioni
in ruolo n. 561 unita’ nel profilo di funzionario, calcolate con un
criterio congiunto per teste e per costo;
Considerato che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono
presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nel decreto
interministeriale relativo alla definizione dell’organico del
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2025/2026, in corso di
formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che
comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 4 agosto 2025, prot. n. 36566, di trasmissione della nota
del 1° agosto 2025, prot. n. 192643, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo Ministero, con la quale viene comunicato, con le
precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere
per l’anno scolastico 2025/2026, nel limite di n. 10.348 unita’ di
personale A.T.A.;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che
l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare
per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove
sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito,
ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati
alle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:
– n. 347 unita’ di dirigenti scolastici;
– n. 48.504 unita’ di personale docente;
– n. 44 unita’ di personale educativo;
– n. 6.022 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
– n. 10.348 unita’ di personale A.T.A.
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2025;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
– n. 347 unita’ di dirigenti scolastici;
– n. 48.504 unita’ di personale docente;
– n. 44 unita’ di personale educativo;
– n. 6.022 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
– n. 10.348 unita’ di personale A.T.A.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2025, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Dato a Roma, addi’ 8 agosto 2025

MATTARELLA


Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2330

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (25G00140)

(GU Serie Generale n.223 del 25-09-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione. (25G00141) 

(GU Serie Generale n.223 del 25-09-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222

Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. (25G00020) 

(GU Serie Generale n.41 del 19-02-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024

Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 591 unità di dirigenti scolastici, 10.336 unità di personale A.T.A., 45.124 unità di personale docente, 43 unità di personale educativo e 406 unità di insegnanti di religione cattolica. (24A04754) 

(GU Serie Generale n.216 del 14-09-2024)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606,
relativamente agli interventi di qualificazione della scuola
pubblica;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»
e, in particolare, l’art. 20 in merito, tra l’altro, al reclutamento
del personale scolastico;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca»;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico,
indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino
all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare
continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con
scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola
impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici
internazionali svolti in lingua straniera puo’ chiedere, al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, il comma
978 dell’art. 1 relativamente alla possibilita’ di assegnazione di
posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e
amministrativi;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del
2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in
particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in
materia di istruzione e merito;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 5 in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 giugno
2023, n. 127, concernente i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le
regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;
Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l’art.
10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al
corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il
reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e
assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso,
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo
il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata
legge n. 449 del 1997;
Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del
2019, relativamente all’assunzione, nel limite dei posti annualmente
vacanti e disponibili, degli idonei utilmente iscritti nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente
scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1259 del 23
novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui
all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Visti i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’art. 5 del
citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti, tra l’altro, la
validita’ della graduatoria del corso-concorso per dirigenti
scolastici indetto con direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1259 del 23
novembre 2017;
Visto l’art. 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in
materia di mobilita’ straordinaria dei dirigenti scolastici, come
modificato, da ultimo, dall’art. 12, comma 1, del citato
decreto-legge n. 71 del 2024;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla
riorganizzazione del sistema scolastico;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo
scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in
particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati
dall’art. 10, comma 2-quater, del decreto- legge 29 settembre 2023,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023,
n. 170, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all’art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto, in particolare, l’art. 52 del decreto legislativo n. 165 del
2001, che, al comma 1-bis, prevede, tra l’altro, che i dipendenti
pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della
scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti
assimilati, siano inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e
che la contrattazione collettiva individui un’ulteriore area per
l’inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto, in particolare, il comma 5 dell’art. 59 del sopra richiamato
Contratto collettivo nazionale del lavoro 18 gennaio 2024, secondo
cui, in applicazione del predetto art. 52, comma 1-bis, penultimo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di
tener conto dell’esperienza e professionalita’ maturate ed
effettivamente utilizzate dall’amministrazione, in fase di prima
applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il
termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con
procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in
possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di
cui all’allegato D, secondo cui i requisiti per accedere alle
procedure valutative per il passaggio dall’area degli assistenti
all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione sono il
possesso della laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza
maturata nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente area del
precedente sistema di classificazione, oppure il possesso del diploma
di scuola secondaria di secondo grado ed almeno dieci anni di
esperienza maturata nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente
area del precedente sistema di classificazione;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 3 in
merito alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l’art. 17, comma
2, lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b) in
materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, relativamente alle misure straordinarie per
la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente,
come modificato dall’art. 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022;
Visti gli articoli 44 e 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022,
che modificano, tra l’altro, il citato decreto legislativo n. 59 del
2017, in tema di formazione iniziale e accesso in ruolo dei docenti,
e recano misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui e’ titolare il Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera
c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di
sostegno;
Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n.
126 del 2019, come modificato dall’art. 47, comma 9, del citato
decreto-legge n. 36 del 2022, relativamente alle immissioni in ruolo
degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione
della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 6
giugno 2024, prot. n. 80442, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1°
settembre 2024, pari a trecentosettantasette unita’, e’ richiesta
l’autorizzazione all’assunzione di cinquecentonovantuno dirigenti
scolastici, di cui ventidue per trattenimento in servizio, ai sensi
dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015, e
cinquecentosessantanove da destinare alle nuove immissioni in ruolo;
Considerato che, con la suddetta nota del 6 giugno 2024, prot. n.
80442, viene comunicato che al 1° settembre 2024 i posti vacanti e
disponibili per le immissioni in ruolo nelle scuole statali ammontano
a cinquecentosessantanove;
Preso atto che nella suddetta nota del 6 giugno 2024, prot. n.
80442, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in
ruolo sono presenti ventiquattro unita’ dei soggetti inclusi nella
graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al decreto del
direttore generale del 13 luglio 2011, e ventinove unita’
beneficiarie dell’art. 5, comma 11-undecies, del sopra richiamato
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze dell’11 luglio 2024, prot. n. 31272, di trasmissione della
nota del 10 luglio 2024, prot. n. 183073, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2024/2025,
all’autorizzazione all’assunzione di cinquecentonovantuno dirigenti
scolastici, comprensivi di ventidue dirigenti scolastici per
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n.
208 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 7
giugno 2024, prot. n. 81092, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di un contingente di diecimilatrecentoquarantuno unita’
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.),
corrispondenti a novemilaquattrocentosedici cessazioni dal servizio,
registrate nei diversi profili professionali;
Considerato che nella stessa nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, viene specificato che il predetto contingente e’ stato
individuato tenendo conto di tredici esuberi e che, relativamente
alle cessazioni dal servizio, per ottomilaseicentocinquantuno unita’
la decorrenza e’ dal 1° settembre 2024 mentre per
settecentosessantacinque la decorrenza e’ dal 1° settembre 2023,
benche’, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non
sono rientrate nella richiesta per l’anno scolastico 2023/2024;
Preso atto che le richiamate ottomilaseicentocinquantuno cessazioni
dal servizio comprendono seicentotrentanove cessazioni intervenute, a
diverso titolo, nell’anno scolastico 2023/2024, del personale immesso
nel ruolo dei collaboratori scolastici a seguito delle procedure di
internalizzazione dei servizi di pulizia, espletati ai sensi
dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del
2013;
Preso atto che, con la suddetta nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, viene, altresi’, richiesta l’autorizzazione, per l’anno
scolastico 2024/2025, all’immissione in ruolo di
settecentosessantacinque unita’ di personale A.T.A. corrispondenti
alle unita’ di personale cessato con decorrenza 1° settembre 2023, le
quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a
pensione da parte dell’INPS, non sono state oggetto di richiesta
assunzionale relativamente all’anno scolastico 2023/2024;
Considerato che, con la suddetta nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, viene comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove
sono presenti insegnanti tecnico-pratici, e’ stato previsto nel
decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024, di definizione
degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2024/2025,
nel quale tali posti sono resi indisponibili e che, comunque,
l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Preso atto che, con la stessa nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, con riferimento al profilo di direttore dei servizi generali e
amministrativi, e’ fatto presente che, solo per l’anno scolastico
2023/2024, e’ stata concessa l’autorizzazione ad assumere
novecentotrentotto unita’, non utilizzate per incapienza delle
graduatorie di merito, e che, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti
il 18 luglio 2024 al n. 2027, il Ministero dell’istruzione e del
merito e’ stato autorizzato, per gli anni scolastici 2024/2025,
2025/2026 e 2026/2027, ad avviare procedure selettive per il
reclutamento di duemilaottocentosettanta unita’ dell’area funzionari
e dell’elevata qualificazione;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 5 agosto 2024, prot. n. 35811, che trasmette la nota del
15 luglio 2024, prot. n. 184846, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – del medesimo
Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi
indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere, per l’anno
scolastico 2024/2025, nel limite di diecimilatrecentotrentasei unita’
di personale A.T.A.;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11
giugno 2024, prot. n. 82542, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, e’ stata richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo
di personale docente per un contingente totale di
quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ (di cui
trentatremilaseicentotrentanove su posti comuni e
undicimilaquattrocentottantacinque su posti di sostegno), a fronte di
un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a
sessantaquattromilacentocinquantasei (di cui
quarantaseimilaottocentottantasei su posti comuni e
diciasettemiladuecentosettanta su posti di sostegno) e di un numero
di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall’anno scolastico
2024/2025, pari a diciannovemilaseicentotrentatre’, detratto
l’esubero di quattrocentosettantuno unita’ e gli accantonamenti a
vario titolo;
Preso atto che, nella predetta nota dell’11 giugno 2024, prot. n.
82542, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere
l’autorizzazione ad assumere unita’ di personale pari alla totalita’
dei posti vacanti residui a seguito della mobilita’, bensi’ di
quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione
alle effettive possibilita’ di reclutamento in base al numero di
aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la
successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali, in merito alle quali e’ stata presentata apposita
richiesta di autorizzazione con nota del 17 luglio 2024, prot. n.
99263;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 9 luglio 2024, prot. n. 30489, con la quale, acquisito il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei costi del lavoro pubblico – del medesimo Ministero, si comunica
di non avere osservazioni in merito all’autorizzazione all’immissione
in ruolo di quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ di personale
docente per l’anno scolastico 2024/2025;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11
giugno 2024, prot. n. 82543, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, viene richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di quarantatre’ unita’ di personale educativo, a fronte
di quarantotto unita’ di personale cessate dal servizio con
decorrenza dal 1° settembre 2024 e detratte cinque unita’ in esubero,
e tenendo conto che il numero complessivo dei posti vacanti totali e’
pari a quattrocentottantasette unita’;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 3 luglio 2024, prot. n. 29460, con la quale, nel
trasmettere la nota del 1° luglio 2024, prot. n. 178428, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del medesimo
Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare, ai
fini del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in
ruolo di quarantatre’ unita’ di personale educativo per l’anno
scolastico 2024/2025;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 4
luglio 2024, prot. n. 93486, con la quale si richiede, per l’anno
scolastico 2024/2025, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di
quattrocentosei unita’ di personale insegnante di religione
cattolica, a fronte di quattrocentododici unita’ di personale cessate
dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2024 e detratte sei
unita’ in esubero, e tenendo conto che il numero complessivo posti
vacanti totali e’ pari a settemilaseicentosette unita’, di cui
tremilaseicentotrentatre’ per la scuola dell’infanzia e primaria e
tremilanovecentosettantaquattro per la scuola secondaria di I e II
grado;
Preso atto che con la predetta nota del 4 luglio 2024, prot. n.
93486 viene reso noto che le procedure concorsuali previste dall’art.
1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 sono in itinere e che,
pertanto, per le immissioni in ruolo si procedera’ con lo scorrimento
delle graduatorie di merito relative al concorso indetto nel 2004;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 17 luglio 2024, prot. n. 32271, con la quale, acquisito
il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei costi del lavoro pubblico – del medesimo Ministero, viene
comunicato che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del
seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di
quattrocentosei unita’ di personale insegnante di religione cattolica
per l’anno scolastico 2024/2025;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che
l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare
per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri budget ove
sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito,
ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati
alle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 2024/2025,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:
cinquecentonovantuno unita’ di dirigenti scolastici;
diecimilatrecentotrentasei unita’ di personale A.T.A.;
quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ di personale docente;
quarantatre’ unita’ di personale educativo;
quattrocentosei unita’ di insegnanti di religione cattolica;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
seduta del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
– cinquecentonovantuno unita’ di dirigenti scolastici;
– diecimilatrecentotrentasei unita’ di personale A.T.A.;
– quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ di personale docente;
– quarantatre’ unita’ di personale educativo;
– quattrocentosei unita’ di insegnanti di religione cattolica.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31
dicembre 2024, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale
assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Dato a Roma, addi’ 9 agosto 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2392

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. (24G00100)

(GU Serie Generale n.143 del 20-06-2024)

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (24G00099)

(GU Serie Generale n.143 del 20-06-2024)

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2023 

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2023 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno accademico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti disponibili un numero pari a 52 unita’ di personale educativo, numero 520.807 unita’ di personale docente, numero 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica, numero 10.913 unita’ di personale ATA, numero 280 unita’ di dirigenti scolastici. (23A05100)

(GU Serie Generale n.216 del 15-09-2023)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare, l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, al comma 978 dell’art. 1, prevede, tra l’altro, che, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’, ridotto fino a 300 unita’ per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, ne’ assegnati in via esclusiva posti di direttore dei servizi generali e amministrativi;

Visto l’art. 47, comma 8, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modifica il sopra richiamato comma 978 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, in materia di mobilita’ regionali e interregionali e per il conferimento di incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025» e, in particolare, l’art. 20, relativamente, tra l’altro, a disposizioni in merito al reclutamento del personale scolastico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606, relativamente ad interventi di qualificazione della scuola pubblica;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

Visto l’art. 1 del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l’art. 59, relativamente alle misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, come modificato dall’art. 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022;

Visto l’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», che modifica, tra l’altro, il citato decreto legislativo n. 59 del 2017, in tema di formazione iniziale e accesso in ruolo dei docenti;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 5 che, al comma 20, apporta modificazioni all’art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente all’accesso ai ruoli del personale docente, e, al comma 20-ter, prevede il reintegro nel ruolo dirigenziale sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilita’ interregionale e di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024, del personale destinatario di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ivi indicati;

Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo; Visto l’art. 47, comma 9, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modifica l’art. 1-bis del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle procedure concorsuali volte al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui si prevede che, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera possa chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;

Visti i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’art. 5 del citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti, tra l’altro, la validita’ della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017, e una procedura riservata ai partecipanti al predetto concorso con un contenzioso pendente;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 7 giugno 2023, prot. n. 82648, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, viene richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di n. 52 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 479 unita’ e di n. 58 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023, tenuto conto di n. 6 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 giugno 2023, prot. n. 26461, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 52 unita’ di personale educativo per l’anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86471, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, e’ richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 50.807 unita’ (di cui n. 32.784 su posti comuni e n. 18.023 su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a n. 81.023 (di cui n. 53.885 su posti comuni e n. 27.138 su posti di sostegno) e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall’anno scolastico 2023/2024, pari a n. 20.631, detratto l’esubero di n. 409 unita’ e gli accantonamenti a vario titolo; Preso atto che nella predetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86471 viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere l’autorizzazione ad assumere unita’ di personale pari alla totalita’ dei posti vacanti residui a seguito della mobilita’, bensi’ di quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione alle effettive possibilita’ di reclutamento in base al numero di aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali, in merito alle quali e’ stata presentata apposita richiesta di autorizzazione con nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86559;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 luglio 2023, prot. n. 28981, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito all’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 50.807 unita’ di personale docente per l’anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 12 giugno 2023, prot. n. 84161, con la quale si richiede, per l’anno scolastico 2023/2024, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 419 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023, a fronte di un numero complessivo di n. 7.313 posti vacanti totali, di cui n. 3.597 nella scuola dell’infanzia e primaria e n. 3.716 nella scuola secondaria di I e II grado; Preso atto che nella predetta nota del 12 giugno 2023, prot. n. 84161, viene reso noto che le procedure concorsuali previste dall’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 non sono state ancora avviate e che, pertanto, per le immissioni in ruolo si procedera’ con lo scorrimento delle graduatorie di merito relative al concorso indetto nel 2004;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2023, prot. n. 30087, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, viene comunicato che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 419 unita’ di personale insegnante di religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 10.918 unita’ di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), di cui n. 938 D.S.G.A., n. 2.163 assistenti amministrativi, n. 717 assistenti tecnici, n. 7.071 collaboratori scolastici, n. 13 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 4 cuochi e n. 4 infermieri;

Considerato che nella stessa nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, tenuto conto di n. 4 esuberi e delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023, pari a n. 9.060 unita’ di personale A.T.A., comprensive delle n. 569 cessazioni, a qualsiasi titolo intervenute nell’anno scolastico 2022/2023, del personale immesso in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020, nonche’ a decorrere dal 1° settembre 2021, sia a tempo pieno che a tempo parziale, a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia espletati ai sensi dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, da ultimo modificato dall’art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 198 del 2022;

Preso atto che con la suddetta nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, viene, altresi’, richiesto di autorizzare per l’anno scolastico 2023/2024 l’immissione in ruolo su un numero di posti pari a n. 1.280, di cui n. 67 D.S.G.A., n. 246 assistenti amministrativi, n. 68 assistenti tecnici, n. 891 collaboratori scolastici, n. 3 addetti alle aziende agrarie, n. 2 guardarobieri, un cuoco e due infermieri, corrispondenti alle unita’ di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2022, le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell’Inps, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all’anno scolastico 2022/2023;

Considerato che nella suddetta nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2023/2024 in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 luglio 2023, prot. n. 30670, che trasmette la nota del 17 luglio 2023, prot. n. 200357, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2023/2024, nel limite di n. 10.913 unita’ di personale A.T.A.;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, a fronte di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023, pari a n. 334 unita’, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione di n. 267 dirigenti scolastici, di cui n. 210 da destinare alle nuove immissioni in ruolo e n. 57 per trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Considerato che con la suddetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, viene comunicato che al 1° settembre 2023 i posti vacanti e disponibili, il cui calcolo e’ stato effettuato in base ai parametri di cui al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, ammontano a n. 346, benche’ l’effettiva disponibilita’ sia di n. 344 posti in quanto per i due posti con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano la graduatoria risulta esaurita;

Preso atto che nella suddetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, viene reso noto che nel contingente di immissioni in ruolo sono presenti n. 44 unita’ dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al d.d.g. 13 luglio 2011 della Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dal comma 92 dell’articolo unico della citata legge n. 107 del 2015; Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 luglio 2023, prot. n. 31507, di trasmissione della nota del 19 luglio 2023, prot. n. 202428, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2023/2024, all’autorizzazione all’assunzione nel limite di n. 280 dirigenti scolastici, comprensivi di n. 57 dirigenti scolastici per trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015 e di n. 13 unita’ per reintegrazioni in ruolo di soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ex art. 5, comma 20-ter, del citato decreto-legge n. 44 del 2023;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 52 unita’ di personale educativo; n. 50.807 unita’ di personale docente; n. 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica; n. 10.913 unita’ di personale A.T.A.; n. 280 unita’ di dirigenti scolastici; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2023/2024, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
n. 52 unita’ di personale educativo;
n. 50.807 unita’ di personale docente;
n. 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
n. 10.913 unita’ di personale A.T.A.;
n. 280 unita’ di dirigenti scolastici.

Art. 2 I

l Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 7 agosto 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2409


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato 25 settembre 2023

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2023, concernente l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno accademico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti disponibili un numero pari a 52 unita’ di personale educativo, numero 520.807 unita’ di personale docente, numero 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica, numero 10.913 unita’ di personale ATA, numero 280 unita’ di dirigenti scolastici. (23A05341)

(GU Serie Generale n.224 del 25-09-2023)

Nel provvedimento in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 216 del 15 settembre 2023, sono presenti dei refusi. Le parole «autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno accademico 2023/2024,» sono invece «anno scolastico 2023/2024» inoltre il numero 520.807 unita’ di personale docente e’ 50.807 unita’ di personale docente.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. (23G00093)

(GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023)

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092)

(GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023)