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Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (25G00140)

(GU Serie Generale n.223 del 25-09-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione. (25G00141) 

(GU Serie Generale n.223 del 25-09-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 347 unità di dirigenti scolastici, n. 48.504 unità di personale docente, n. 44 unità di personale educativo, n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 10.348 unità di personale A.T.A. – Amministrativo, tecnico e ausiliario. (25A04910) 

(GU Serie Generale n.208 del 08-09-2025)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 5 in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»
e, in particolare, l’art. 20 in merito, tra l’altro, al reclutamento
del personale scolastico;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e
versamenti fiscali» e, in particolare, l’art. 10 che proroga i
termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia
di istruzione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca»;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, che proroga termini in materia di istruzione e
merito;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567
e 828 dell’art. 1, relativamente alle variazioni dell’organico
dell’autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti
per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure
organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare
emergenza, nonche’ per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita’
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico
2025/2026»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti in materia di universita’ e ricerca, istruzione
e salute» e, in particolare, l’art. 2, comma 1-ter, relativamente
alle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico,
indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino
all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare
continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con
scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola
impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici
internazionali svolti in lingua straniera puo’ chiedere, al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento concernente la definizione delle modalita’ di
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del
2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in
particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in
materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti
scolastici, ai commi dall’11-quinquies all’11-novies disciplina una
procedura di reclutamento riservata e al comma 11-undecies adotta
misure relativamente a soggetti destinatari di provvedimenti di
revoca della nomina o di risoluzione del contratto adottati in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla
riorganizzazione del sistema scolastico;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare,
l’art. 19-quater in materia di mobilita’ straordinaria dei dirigenti
scolastici, come modificato, da ultimo, dall’art. 12, comma 1, del
citato decreto-legge n. 71 del 2024;
Visto l’art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del 2025,
relativamente alla disciplina transitoria relativa alla mobilita’
interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le
operazioni di mobilita’ dell’anno scolastico 2025/2026;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606 relativamente
agli interventi di qualificazione della scuola pubblica;
Visto il comma 114 dell’art. 1 della citata legge n. 107 del 2015,
relativamente al concorso per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni
scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 3 in merito
alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l’art. 17, comma 2,
lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b) in
materia di reclutamento del personale docente;
Visto l’art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in
particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e
all’abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il
comma 18-bis, relativamente all’utilizzo di graduatorie concorsuali;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, commi da 10, a 13, come modificato, da ultimo
dall’art. 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 45 del 2025;
relativamente alle modalita’ semplificate di svolgimento dei concorsi
ordinari;
Visto l’art. 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come
modificato dall’art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c) del
decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente all’integrazione delle
graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo;
Visto il decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera
c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di
sostegno;
Visto l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come
modificato dal decreto-legge n. 75 del 2023 e dal decreto-legge n.
132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i quali il
Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato a bandire una
procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura dei posti
vacanti di insegnanti di religione cattolica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2024, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito
e’ stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la
copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di
religione cattolica da ripartire in base alle percentuali previste
dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura
di reclutamento straordinaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024, con
il quale il Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno
scolastico 2024/2025, e’ stato autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, su posti vacanti e disponibili, tra l’altro, n. 406
unita’ di insegnanti di religione cattolica;
Visto il comma 8-bis dell’art. 4 del citato il decreto-legge n. 25
del 2025 che, nell’aggiungere il comma 2-bis all’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, introduce con la previsione secondo
cui per l’anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di
religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei
posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la
procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle
assunzioni gia’ autorizzate per l’anno scolastico 2024/2025, nel
limite dei posti vacanti e disponibili;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo
scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in
particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati
dall’art. 10, comma 2-quater, del citato decreto- legge n. 132 del
2023, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto l’art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
che, al comma 1-bis, prevede, tra l’altro, che i dipendenti pubblici,
con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,
delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la
contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per
l’inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all’art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 17
giugno 2025, prot. n. 103840, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1°
settembre 2025, pari a n. 371 unita’, e’ richiesta l’autorizzazione
all’assunzione di n. 347 dirigenti scolastici, di cui n. 21 per
trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 257, della
legge n. 208 del 2015, e n. 326 da destinare alle nuove immissioni in
ruolo;
Considerato che, con la suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n.
103840, viene comunicato che al 1° settembre 2025 i posti vacanti e
disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle
scuole statali ammontano a n. 326;
Preso atto che nella suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n.
103840, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in
ruolo sono presenti n. 13 unita’ dei soggetti inclusi nella
graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al D.D.G. –
decreto del direttore generale per il personale scolastico del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13
luglio 2011;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32102, di trasmissione della
nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183080, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2025/2026,
all’autorizzazione all’assunzione di n. 347 dirigenti scolastici,
comprensivi di n. 21 dirigenti scolastici per trattenimento in
servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13
giugno 2025, prot. n. 101491, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo di
personale docente per un contingente totale di n. 48.504 unita’ (di
cui n. 34.644 su posti comuni e n. 13.860 su posti di sostegno), a
fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a
n. 53.423 (di cui n. 39.562 su posti comuni e n. 13.861 su posti di
sostegno), ridotti a n. 52.885, detratto l’esubero di n. 538 unita’ e
gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal
servizio, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026, pari a n.
24.665;
Preso atto che, nella predetta nota del 13 giugno 2025, prot. n.
101491, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere
l’autorizzazione ad assumere unita’ di personale pari alla totalita’
dei posti vacanti residui a seguito della mobilita’, bensi’ di
quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione
alle effettive possibilita’ di reclutamento in base al numero di
aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la
successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali, in merito alle quali e’ stata presentata apposita
richiesta di autorizzazione con nota del 27 giugno 2025, prot. n.
111425;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 9 luglio 2025, prot. n. 30811, con la quale, acquisito il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito
all’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 48.504 unita’ di
personale docente per l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 17
giugno 2025, prot. n. 103842, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di n. 44 unita’ di personale educativo, a fronte di n.
47 cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025 e
detratte n. 3 unita’ in esubero, e tenendo conto che il numero
complessivo posti vacanti e disponibili totali e’ pari a n. 555
unita’;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32101, con la quale, nel
trasmettere la nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183068, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico – del medesimo Ministero, si comunica di non avere
osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter
dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 44 unita’ di
personale educativo per l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11
giugno 2025, prot. n. 97350, con la quale si richiede, per l’anno
scolastico 2025/2026, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n.
6.022 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, tenendo
conto che il numero complessivo posti vacanti totali e’ pari a n.
8.050 unita’, di cui n. 3.714 per la scuola dell’infanzia e primaria
e n. 4.336 per la scuola secondaria di I e II grado;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 2 luglio 2025, prot. n. 29579, che, nel trasmettere la
nota del 30 giugno 2025, n. 176122, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – del medesimo
Ministero, con richiesta di voler tener conto di quanto ivi indicato
riguardo alla definizione della dotazione organica del personale in
parola, comunica che non vi sono osservazioni da formulare ai fini
del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di
n. 6.022 unita’ di personale insegnante di religione cattolica per
l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 3
luglio 2025, prot. n. 116096, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di un contingente di n. 10.384 unita’ di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);
Considerato che, nella stessa nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene specificato che il predetto contingente e’ stato
individuato tenendo conto di n. 5 esuberi e che, relativamente alle
cessazioni dal servizio, per n. 9.795 unita’ la decorrenza e’ dal 1°
settembre 2025 e per n. 820 la decorrenza e’ dal 1° settembre 2024,
poiche’, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non
sono rientrate nella richiesta per l’anno scolastico 2024/2025;
Preso atto che le richiamate n. 9.795 cessazioni dal servizio
comprendono n. 654 cessazioni intervenute, a diverso titolo,
nell’anno scolastico 2024/2025, del personale immesso nel ruolo dei
collaboratori scolastici a seguito delle procedure di
internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi
dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del
2013;
Preso atto che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene, altresi’, richiesta l’autorizzazione, ad utilizzare n.
787 delle n. 820 cessazioni tardivamente rilevate, per le immissioni
in ruolo n. 561 unita’ nel profilo di funzionario, calcolate con un
criterio congiunto per teste e per costo;
Considerato che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono
presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nel decreto
interministeriale relativo alla definizione dell’organico del
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2025/2026, in corso di
formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che
comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 4 agosto 2025, prot. n. 36566, di trasmissione della nota
del 1° agosto 2025, prot. n. 192643, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo Ministero, con la quale viene comunicato, con le
precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere
per l’anno scolastico 2025/2026, nel limite di n. 10.348 unita’ di
personale A.T.A.;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che
l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare
per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove
sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito,
ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati
alle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:
– n. 347 unita’ di dirigenti scolastici;
– n. 48.504 unita’ di personale docente;
– n. 44 unita’ di personale educativo;
– n. 6.022 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
– n. 10.348 unita’ di personale A.T.A.
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2025;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
– n. 347 unita’ di dirigenti scolastici;
– n. 48.504 unita’ di personale docente;
– n. 44 unita’ di personale educativo;
– n. 6.022 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
– n. 10.348 unita’ di personale A.T.A.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2025, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Dato a Roma, addi’ 8 agosto 2025

MATTARELLA


Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2330

Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222

Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. (25G00020) 

(GU Serie Generale n.41 del 19-02-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024

Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 591 unità di dirigenti scolastici, 10.336 unità di personale A.T.A., 45.124 unità di personale docente, 43 unità di personale educativo e 406 unità di insegnanti di religione cattolica. (24A04754) 

(GU Serie Generale n.216 del 14-09-2024)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606,
relativamente agli interventi di qualificazione della scuola
pubblica;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»
e, in particolare, l’art. 20 in merito, tra l’altro, al reclutamento
del personale scolastico;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca»;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico,
indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino
all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare
continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con
scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola
impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici
internazionali svolti in lingua straniera puo’ chiedere, al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, il comma
978 dell’art. 1 relativamente alla possibilita’ di assegnazione di
posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e
amministrativi;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del
2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in
particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in
materia di istruzione e merito;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 5 in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 giugno
2023, n. 127, concernente i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le
regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;
Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l’art.
10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al
corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il
reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e
assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso,
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo
il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata
legge n. 449 del 1997;
Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del
2019, relativamente all’assunzione, nel limite dei posti annualmente
vacanti e disponibili, degli idonei utilmente iscritti nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente
scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1259 del 23
novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui
all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Visti i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’art. 5 del
citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti, tra l’altro, la
validita’ della graduatoria del corso-concorso per dirigenti
scolastici indetto con direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1259 del 23
novembre 2017;
Visto l’art. 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in
materia di mobilita’ straordinaria dei dirigenti scolastici, come
modificato, da ultimo, dall’art. 12, comma 1, del citato
decreto-legge n. 71 del 2024;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla
riorganizzazione del sistema scolastico;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo
scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in
particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati
dall’art. 10, comma 2-quater, del decreto- legge 29 settembre 2023,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023,
n. 170, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all’art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto, in particolare, l’art. 52 del decreto legislativo n. 165 del
2001, che, al comma 1-bis, prevede, tra l’altro, che i dipendenti
pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della
scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti
assimilati, siano inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e
che la contrattazione collettiva individui un’ulteriore area per
l’inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto, in particolare, il comma 5 dell’art. 59 del sopra richiamato
Contratto collettivo nazionale del lavoro 18 gennaio 2024, secondo
cui, in applicazione del predetto art. 52, comma 1-bis, penultimo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di
tener conto dell’esperienza e professionalita’ maturate ed
effettivamente utilizzate dall’amministrazione, in fase di prima
applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il
termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con
procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in
possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di
cui all’allegato D, secondo cui i requisiti per accedere alle
procedure valutative per il passaggio dall’area degli assistenti
all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione sono il
possesso della laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza
maturata nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente area del
precedente sistema di classificazione, oppure il possesso del diploma
di scuola secondaria di secondo grado ed almeno dieci anni di
esperienza maturata nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente
area del precedente sistema di classificazione;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 3 in
merito alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l’art. 17, comma
2, lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b) in
materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, relativamente alle misure straordinarie per
la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente,
come modificato dall’art. 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022;
Visti gli articoli 44 e 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022,
che modificano, tra l’altro, il citato decreto legislativo n. 59 del
2017, in tema di formazione iniziale e accesso in ruolo dei docenti,
e recano misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui e’ titolare il Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera
c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di
sostegno;
Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n.
126 del 2019, come modificato dall’art. 47, comma 9, del citato
decreto-legge n. 36 del 2022, relativamente alle immissioni in ruolo
degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione
della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 6
giugno 2024, prot. n. 80442, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1°
settembre 2024, pari a trecentosettantasette unita’, e’ richiesta
l’autorizzazione all’assunzione di cinquecentonovantuno dirigenti
scolastici, di cui ventidue per trattenimento in servizio, ai sensi
dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015, e
cinquecentosessantanove da destinare alle nuove immissioni in ruolo;
Considerato che, con la suddetta nota del 6 giugno 2024, prot. n.
80442, viene comunicato che al 1° settembre 2024 i posti vacanti e
disponibili per le immissioni in ruolo nelle scuole statali ammontano
a cinquecentosessantanove;
Preso atto che nella suddetta nota del 6 giugno 2024, prot. n.
80442, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in
ruolo sono presenti ventiquattro unita’ dei soggetti inclusi nella
graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al decreto del
direttore generale del 13 luglio 2011, e ventinove unita’
beneficiarie dell’art. 5, comma 11-undecies, del sopra richiamato
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze dell’11 luglio 2024, prot. n. 31272, di trasmissione della
nota del 10 luglio 2024, prot. n. 183073, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2024/2025,
all’autorizzazione all’assunzione di cinquecentonovantuno dirigenti
scolastici, comprensivi di ventidue dirigenti scolastici per
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n.
208 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 7
giugno 2024, prot. n. 81092, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di un contingente di diecimilatrecentoquarantuno unita’
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.),
corrispondenti a novemilaquattrocentosedici cessazioni dal servizio,
registrate nei diversi profili professionali;
Considerato che nella stessa nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, viene specificato che il predetto contingente e’ stato
individuato tenendo conto di tredici esuberi e che, relativamente
alle cessazioni dal servizio, per ottomilaseicentocinquantuno unita’
la decorrenza e’ dal 1° settembre 2024 mentre per
settecentosessantacinque la decorrenza e’ dal 1° settembre 2023,
benche’, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non
sono rientrate nella richiesta per l’anno scolastico 2023/2024;
Preso atto che le richiamate ottomilaseicentocinquantuno cessazioni
dal servizio comprendono seicentotrentanove cessazioni intervenute, a
diverso titolo, nell’anno scolastico 2023/2024, del personale immesso
nel ruolo dei collaboratori scolastici a seguito delle procedure di
internalizzazione dei servizi di pulizia, espletati ai sensi
dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del
2013;
Preso atto che, con la suddetta nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, viene, altresi’, richiesta l’autorizzazione, per l’anno
scolastico 2024/2025, all’immissione in ruolo di
settecentosessantacinque unita’ di personale A.T.A. corrispondenti
alle unita’ di personale cessato con decorrenza 1° settembre 2023, le
quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a
pensione da parte dell’INPS, non sono state oggetto di richiesta
assunzionale relativamente all’anno scolastico 2023/2024;
Considerato che, con la suddetta nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, viene comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove
sono presenti insegnanti tecnico-pratici, e’ stato previsto nel
decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024, di definizione
degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2024/2025,
nel quale tali posti sono resi indisponibili e che, comunque,
l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Preso atto che, con la stessa nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, con riferimento al profilo di direttore dei servizi generali e
amministrativi, e’ fatto presente che, solo per l’anno scolastico
2023/2024, e’ stata concessa l’autorizzazione ad assumere
novecentotrentotto unita’, non utilizzate per incapienza delle
graduatorie di merito, e che, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti
il 18 luglio 2024 al n. 2027, il Ministero dell’istruzione e del
merito e’ stato autorizzato, per gli anni scolastici 2024/2025,
2025/2026 e 2026/2027, ad avviare procedure selettive per il
reclutamento di duemilaottocentosettanta unita’ dell’area funzionari
e dell’elevata qualificazione;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 5 agosto 2024, prot. n. 35811, che trasmette la nota del
15 luglio 2024, prot. n. 184846, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – del medesimo
Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi
indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere, per l’anno
scolastico 2024/2025, nel limite di diecimilatrecentotrentasei unita’
di personale A.T.A.;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11
giugno 2024, prot. n. 82542, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, e’ stata richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo
di personale docente per un contingente totale di
quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ (di cui
trentatremilaseicentotrentanove su posti comuni e
undicimilaquattrocentottantacinque su posti di sostegno), a fronte di
un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a
sessantaquattromilacentocinquantasei (di cui
quarantaseimilaottocentottantasei su posti comuni e
diciasettemiladuecentosettanta su posti di sostegno) e di un numero
di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall’anno scolastico
2024/2025, pari a diciannovemilaseicentotrentatre’, detratto
l’esubero di quattrocentosettantuno unita’ e gli accantonamenti a
vario titolo;
Preso atto che, nella predetta nota dell’11 giugno 2024, prot. n.
82542, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere
l’autorizzazione ad assumere unita’ di personale pari alla totalita’
dei posti vacanti residui a seguito della mobilita’, bensi’ di
quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione
alle effettive possibilita’ di reclutamento in base al numero di
aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la
successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali, in merito alle quali e’ stata presentata apposita
richiesta di autorizzazione con nota del 17 luglio 2024, prot. n.
99263;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 9 luglio 2024, prot. n. 30489, con la quale, acquisito il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei costi del lavoro pubblico – del medesimo Ministero, si comunica
di non avere osservazioni in merito all’autorizzazione all’immissione
in ruolo di quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ di personale
docente per l’anno scolastico 2024/2025;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11
giugno 2024, prot. n. 82543, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, viene richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di quarantatre’ unita’ di personale educativo, a fronte
di quarantotto unita’ di personale cessate dal servizio con
decorrenza dal 1° settembre 2024 e detratte cinque unita’ in esubero,
e tenendo conto che il numero complessivo dei posti vacanti totali e’
pari a quattrocentottantasette unita’;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 3 luglio 2024, prot. n. 29460, con la quale, nel
trasmettere la nota del 1° luglio 2024, prot. n. 178428, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del medesimo
Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare, ai
fini del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in
ruolo di quarantatre’ unita’ di personale educativo per l’anno
scolastico 2024/2025;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 4
luglio 2024, prot. n. 93486, con la quale si richiede, per l’anno
scolastico 2024/2025, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di
quattrocentosei unita’ di personale insegnante di religione
cattolica, a fronte di quattrocentododici unita’ di personale cessate
dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2024 e detratte sei
unita’ in esubero, e tenendo conto che il numero complessivo posti
vacanti totali e’ pari a settemilaseicentosette unita’, di cui
tremilaseicentotrentatre’ per la scuola dell’infanzia e primaria e
tremilanovecentosettantaquattro per la scuola secondaria di I e II
grado;
Preso atto che con la predetta nota del 4 luglio 2024, prot. n.
93486 viene reso noto che le procedure concorsuali previste dall’art.
1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 sono in itinere e che,
pertanto, per le immissioni in ruolo si procedera’ con lo scorrimento
delle graduatorie di merito relative al concorso indetto nel 2004;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 17 luglio 2024, prot. n. 32271, con la quale, acquisito
il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei costi del lavoro pubblico – del medesimo Ministero, viene
comunicato che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del
seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di
quattrocentosei unita’ di personale insegnante di religione cattolica
per l’anno scolastico 2024/2025;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che
l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare
per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri budget ove
sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito,
ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati
alle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 2024/2025,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:
cinquecentonovantuno unita’ di dirigenti scolastici;
diecimilatrecentotrentasei unita’ di personale A.T.A.;
quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ di personale docente;
quarantatre’ unita’ di personale educativo;
quattrocentosei unita’ di insegnanti di religione cattolica;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
seduta del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
– cinquecentonovantuno unita’ di dirigenti scolastici;
– diecimilatrecentotrentasei unita’ di personale A.T.A.;
– quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ di personale docente;
– quarantatre’ unita’ di personale educativo;
– quattrocentosei unita’ di insegnanti di religione cattolica.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31
dicembre 2024, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale
assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Dato a Roma, addi’ 9 agosto 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2392

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. (24G00100)

(GU Serie Generale n.143 del 20-06-2024)

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (24G00099)

(GU Serie Generale n.143 del 20-06-2024)

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2023 

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2023 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno accademico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti disponibili un numero pari a 52 unita’ di personale educativo, numero 520.807 unita’ di personale docente, numero 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica, numero 10.913 unita’ di personale ATA, numero 280 unita’ di dirigenti scolastici. (23A05100)

(GU Serie Generale n.216 del 15-09-2023)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare, l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, al comma 978 dell’art. 1, prevede, tra l’altro, che, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita’, ridotto fino a 300 unita’ per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificita’ linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, ne’ assegnati in via esclusiva posti di direttore dei servizi generali e amministrativi;

Visto l’art. 47, comma 8, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modifica il sopra richiamato comma 978 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, in materia di mobilita’ regionali e interregionali e per il conferimento di incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il personale del comparto scuola ed AFAM, si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025» e, in particolare, l’art. 20, relativamente, tra l’altro, a disposizioni in merito al reclutamento del personale scolastico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606, relativamente ad interventi di qualificazione della scuola pubblica;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

Visto l’art. 1 del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l’art. 59, relativamente alle misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, come modificato dall’art. 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022;

Visto l’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», che modifica, tra l’altro, il citato decreto legislativo n. 59 del 2017, in tema di formazione iniziale e accesso in ruolo dei docenti;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 5 che, al comma 20, apporta modificazioni all’art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente all’accesso ai ruoli del personale docente, e, al comma 20-ter, prevede il reintegro nel ruolo dirigenziale sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilita’ interregionale e di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024, del personale destinatario di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ivi indicati;

Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo; Visto l’art. 47, comma 9, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modifica l’art. 1-bis del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle procedure concorsuali volte al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui si prevede che, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera possa chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;

Visti i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’art. 5 del citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti, tra l’altro, la validita’ della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con d.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017, e una procedura riservata ai partecipanti al predetto concorso con un contenzioso pendente;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 7 giugno 2023, prot. n. 82648, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, viene richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di n. 52 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 479 unita’ e di n. 58 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023, tenuto conto di n. 6 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 giugno 2023, prot. n. 26461, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 52 unita’ di personale educativo per l’anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86471, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, e’ richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 50.807 unita’ (di cui n. 32.784 su posti comuni e n. 18.023 su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a n. 81.023 (di cui n. 53.885 su posti comuni e n. 27.138 su posti di sostegno) e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall’anno scolastico 2023/2024, pari a n. 20.631, detratto l’esubero di n. 409 unita’ e gli accantonamenti a vario titolo; Preso atto che nella predetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86471 viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere l’autorizzazione ad assumere unita’ di personale pari alla totalita’ dei posti vacanti residui a seguito della mobilita’, bensi’ di quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione alle effettive possibilita’ di reclutamento in base al numero di aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali, in merito alle quali e’ stata presentata apposita richiesta di autorizzazione con nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86559;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 luglio 2023, prot. n. 28981, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito all’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 50.807 unita’ di personale docente per l’anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 12 giugno 2023, prot. n. 84161, con la quale si richiede, per l’anno scolastico 2023/2024, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 419 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023, a fronte di un numero complessivo di n. 7.313 posti vacanti totali, di cui n. 3.597 nella scuola dell’infanzia e primaria e n. 3.716 nella scuola secondaria di I e II grado; Preso atto che nella predetta nota del 12 giugno 2023, prot. n. 84161, viene reso noto che le procedure concorsuali previste dall’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 non sono state ancora avviate e che, pertanto, per le immissioni in ruolo si procedera’ con lo scorrimento delle graduatorie di merito relative al concorso indetto nel 2004;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2023, prot. n. 30087, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, viene comunicato che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 419 unita’ di personale insegnante di religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 10.918 unita’ di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), di cui n. 938 D.S.G.A., n. 2.163 assistenti amministrativi, n. 717 assistenti tecnici, n. 7.071 collaboratori scolastici, n. 13 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 4 cuochi e n. 4 infermieri;

Considerato che nella stessa nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, tenuto conto di n. 4 esuberi e delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023, pari a n. 9.060 unita’ di personale A.T.A., comprensive delle n. 569 cessazioni, a qualsiasi titolo intervenute nell’anno scolastico 2022/2023, del personale immesso in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020, nonche’ a decorrere dal 1° settembre 2021, sia a tempo pieno che a tempo parziale, a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia espletati ai sensi dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, da ultimo modificato dall’art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 198 del 2022;

Preso atto che con la suddetta nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, viene, altresi’, richiesto di autorizzare per l’anno scolastico 2023/2024 l’immissione in ruolo su un numero di posti pari a n. 1.280, di cui n. 67 D.S.G.A., n. 246 assistenti amministrativi, n. 68 assistenti tecnici, n. 891 collaboratori scolastici, n. 3 addetti alle aziende agrarie, n. 2 guardarobieri, un cuoco e due infermieri, corrispondenti alle unita’ di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2022, le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell’Inps, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all’anno scolastico 2022/2023;

Considerato che nella suddetta nota del 9 giugno 2023, prot. n. 83633, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2023/2024 in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 luglio 2023, prot. n. 30670, che trasmette la nota del 17 luglio 2023, prot. n. 200357, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2023/2024, nel limite di n. 10.913 unita’ di personale A.T.A.;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, con la quale, per l’anno scolastico 2023/2024, a fronte di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023, pari a n. 334 unita’, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione di n. 267 dirigenti scolastici, di cui n. 210 da destinare alle nuove immissioni in ruolo e n. 57 per trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Considerato che con la suddetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, viene comunicato che al 1° settembre 2023 i posti vacanti e disponibili, il cui calcolo e’ stato effettuato in base ai parametri di cui al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, ammontano a n. 346, benche’ l’effettiva disponibilita’ sia di n. 344 posti in quanto per i due posti con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano la graduatoria risulta esaurita;

Preso atto che nella suddetta nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86597, viene reso noto che nel contingente di immissioni in ruolo sono presenti n. 44 unita’ dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al d.d.g. 13 luglio 2011 della Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dal comma 92 dell’articolo unico della citata legge n. 107 del 2015; Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 luglio 2023, prot. n. 31507, di trasmissione della nota del 19 luglio 2023, prot. n. 202428, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2023/2024, all’autorizzazione all’assunzione nel limite di n. 280 dirigenti scolastici, comprensivi di n. 57 dirigenti scolastici per trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015 e di n. 13 unita’ per reintegrazioni in ruolo di soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ex art. 5, comma 20-ter, del citato decreto-legge n. 44 del 2023;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 52 unita’ di personale educativo; n. 50.807 unita’ di personale docente; n. 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica; n. 10.913 unita’ di personale A.T.A.; n. 280 unita’ di dirigenti scolastici; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2023/2024, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
n. 52 unita’ di personale educativo;
n. 50.807 unita’ di personale docente;
n. 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
n. 10.913 unita’ di personale A.T.A.;
n. 280 unita’ di dirigenti scolastici.

Art. 2 I

l Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 7 agosto 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2409


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato 25 settembre 2023

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2023, concernente l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno accademico 2023/2024 ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti disponibili un numero pari a 52 unita’ di personale educativo, numero 520.807 unita’ di personale docente, numero 419 unita’ di insegnanti di religione cattolica, numero 10.913 unita’ di personale ATA, numero 280 unita’ di dirigenti scolastici. (23A05341)

(GU Serie Generale n.224 del 25-09-2023)

Nel provvedimento in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 216 del 15 settembre 2023, sono presenti dei refusi. Le parole «autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno accademico 2023/2024,» sono invece «anno scolastico 2023/2024» inoltre il numero 520.807 unita’ di personale docente e’ 50.807 unita’ di personale docente.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. (23G00093)

(GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023)

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092)

(GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022

 Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022

Nomina dei Sottosegretari di Stato. (22A06528)

(GU Serie Generale n.263 del 10-11-2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’art. 2, comma 4-bis;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare; Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
sen. Alberto Barachini;
sen. Alessio Butti;
dott.ssa Giuseppina Castiello;
sen. Giovanbattista Fazzolari;
sen. Alessandro Morelli;
on. Matilde Siracusano;

per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:
on. Edmondo Cirielli;
dott. Giorgio Silli;
dott.ssa Maria Tripodi;

per l’Interno:
on. Wanda Ferro;
on. Nicola Molteni;
on. Emanuele Prisco;

per la Giustizia:
sen. Francesco Paolo Sisto;
on. Andrea Delmastro Delle Vedove;
sen. Andrea Ostellari;

per la Difesa:
dott. Matteo Perego Di Cremnago;
sen. Isabella Rauti;

per l’Economia e le finanze:
on. Maurizio Leo;
on. Lucia Albano;
on. Federico Freni;
sig.ra Sandra Savino;

per lo Sviluppo economico:
dott. Valentino Valentini;
avv. Fausta Bergamotto;
on. Massimo Bitonci;

per le Politiche agricole alimentari e forestali:
sig. Luigi D’Eramo;
sen. Patrizio Giacomo La Pietra;

per la Transizione ecologica:
on. Vannia Gava;
dott. Claudio Barbaro;

per le Infrastrutture e la mobilita’ sostenibili:
on. Galeazzo Bignami;
on. Edoardo Rixi;
on. Tullio Ferrante;

per il Lavoro e le politiche sociali:
on. Maria Teresa Bellucci;
sen. Claudio Durigon;

per l’Istruzione:
on. Paola Frassinetti;

per l’Universita’ e la ricerca:
on. Augusta Montaruli;

per la Cultura:
sen. Lucia Borgonzoni;
on. Gianmarco Mazzi;
prof. Vittorio Sgarbi;

per la Salute:
on. Marcello Gemmato.

Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addi’ 31 ottobre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell’interno
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze
Urso, Ministro dello sviluppo economico
Lollobrigida, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Pichetto Fratin, Ministro della transizione ecologica
Salvini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Valditara, Ministro dell’istruzione
Bernini, Ministro dell’universita’ e della ricerca
Sangiuliano, Ministro della cultura
Schillaci, Ministro della salute

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2785

Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022

Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022
Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, del dott. Alfredo MANTOVANO. (22A06176)

Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022
Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale on. Antonio TAJANI e al Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili sen. Matteo SALVINI. (22A06177)

(GU Serie Generale n.250 del 25-10-2022)

Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022

Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri. (22A06172)

Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato. (22A06173)

Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 
Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri. (22A06174)

Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
Nomina dei Ministri. (22A06175)

(GU Serie Generale n.250 del 25-10-2022)

Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (22G00202)

(GU Serie Generale n.290 del 13-12-2022)

Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2022

Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2022 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 422 unita’ di insegnanti di religione cattolica, n. 60 unita’ di personale educativo, n. 10.116 unita’ di personale A.T.A., n. 94.130 unita’ di personale docente e n. 361 unita’ di dirigenti scolastici. (22A05524)

(GU Serie Generale n.228 del 29-09-2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» e, in particolare, l’art. 1, relativamente a disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ed in particolare l’art. 59, relativamente alle Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’art. 5-ter che ha previsto la proroga dell’applicazione della procedura prevista dal comma 4 del predetto art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’art. 44, relativo al reclutamento dei docenti della scuola secondaria, l’art. 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, e l’art. 47 relativamente sia al conferimento di incarichi per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi, sia alla procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di titoli e di almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45438, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022, a fronte di un numero complessivo di n. 6.949 posti disponibili rispetto alla dotazione organica;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13956, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45445, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 60 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 430 unita’, di n. 67 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 e tenuto conto di n. 7 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13955, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 60 unita’ di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 7 giugno 2022, n. 47255, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 10.122 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui n. 641 D.S.G.A., n. 2.078 assistenti amministrativi, n. 630 assistenti tecnici, n. 6.745 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 11 cuochi e n. 3 infermieri;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato tenendo conto delle cessazioni dal servizio, con decorrenza 1° settembre 2022 pari, al netto di n. 3 esuberi (n. 1 assistente tecnico e n. 2 infermieri), a n. 8.941 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 294 D.S.G.A., n. 1.892 assistenti amministrativi, n. 582 assistenti tecnici, n. 6.149 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 1 infermiere, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2021/2022 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Preso atto che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene altresi’ richiesto di autorizzare per l’anno scolastico 2022/2023 un numero di posti pari a n. 870, di cui n. 36 D.S.G.A., n. 186 assistenti amministrativi, n. 48 assistenti tecnici, n. 596 collaboratori scolastici, n. 2 cuochi e n. 2 infermieri, corrispondenti alle unita’ di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2021 le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell’INPS, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all’anno scolastico 2021/2022;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14178, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193902, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2022/2023 nel limite di n. 10.116 unita’ di personale A.T.A.;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 13 giugno 2022, n. 49788, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 94.130 unita’, di cui n. 63.781 su posti comuni e n. 30.349 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l’esubero di n. 416 unita’, a fronte di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall’anno scolastico 2022/2023 pari a n. 22.472;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13954, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 94.130 unita’ di personale docente su posto comune e di sostegno per l’anno scolastico 2022/2023;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 5 luglio 2022, n. 57855, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2022 pari a n. 319 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 pari a n. 406 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 589 dirigenti scolastici, di cui n. 317 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania e dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, n. 228 unita’ da destinare ai vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 44 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14183, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193909, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso all’autorizzazione all’assunzione nel limite di n. 317 dirigenti scolastici e all’autorizzazione al trattenimento in servizio di n. 44 dirigenti scolastici, per complessive n. 361 unita’ a valere su posti vacanti e disponibili;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici.

Art. 2
Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2267