TRIBUNALE LAVORO DI FOGGIA ORDINANZA del 24.07.2025
CONCORSO STRAORDINARIO PER DOCENTI DI RELIGIONE: IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI FOGGIA RICONOSCE IL TITOLO DI ASSUNZIONE DI UN DOCENTE PRECARIO IN QUALITA’ DI INVALIDO CIVILE AL 100% IN BASE ALLA RISERVA EX LEGGE N.68/99
IL ricorrente riteneva di aver diritto al riconoscimento della riserva ex Legge n.68/1999 in qualità di invalido civile al 100 % per la partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica per la regione Puglia e la conseguente assunzione con diritto di precedenza.
Tale norma, come è noto, ha la finalità di consentire l’accesso al lavoro di una peculiare categoria di lavoratori, ovvero i disabili che versino in stato di disoccupazione (nello specifico, però, la norma stabilisce quale requisito l’iscrizione alle liste di collocamento mirato).
Purtroppo il ricorrente, docente precario con contratti annuali, in virtù di tale rapporto di lavoro di natura precaria, non era iscritto agli elenchi del collocamento obbligatorio mirato di cui alla legge n.68/1999 in quanto di fatto occupato, seppur non stabilmente, e non ha potuto, quindi, indicare nella domanda la sua iscrizione a tali elenchi.
Per tale ragione il Ministero inizialmente aveva negato l’applicazione del beneficio della riserva di legge in qualità di invalido civile in suo favore.
Nel caso di questo concorso straordinario l’assurdità era anche che, essendo riservato solo ai docenti precari di religione che come requisito obbligatorio dovevano aver svolto almeno trentasei mesi di servizio (con contratti a tempo determinato), tutti i candidati per possedere tale requisito di partecipazione al concorso per definizione non potevano MAI e poi MAI essere al tempo stesso disoccupati e iscritti alle liste di collocamento, il chè rendeva la riserva ex Legge n.68/99 inapplicabile.
Fortunatamente la tesi del Ministero, secondo cui il ricorrente non poteva vantare il requisito da ultimo citato, ovvero lo stato di disoccupazione, il cui possesso gli avrebbe consentito il riconoscimento dell’invocata riserva, è stata ritenuta superata dalla diversa interpretazione della norma fornita dal Giudice del tribunale lavoro di Foggia Dott.ssa Angela Vitarelli con l’ordinanza del 24.07.2025 di accoglimento dio un ricorso urgente ex art.700 cpc :
“… è stato anche rimarcato come dall’art.3 della citata legge n. 68 del 1999, art.3 può evincersi con certezza che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione – tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall’art.38 Cost., insuscettibile di essere disatteso – emerge con certezza anche dal contenuto dalla L. n.68 del 1999, art.16, avente ad oggetto i “concorsi presso le pubbliche amministrazioni. La norma, come già rimarcato negli arresti giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, garantisce la possibilità di assumere i disabili che abbiano conseguito la idoneità nei pubblici concorsi (così come verificatosi nella specie), anche se non versino in stato di disoccupazione.”
In conclusione, afferma il Giudice, l’esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l’attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto.
La decisione è stata confermata anche dal Collegio del Tribunale Lavoro di Foggia del 26.09.2025 in secondo grado con l’Ordinanza di rigetto del reclamo proposto dal Ministero: “La mera mancanza del requisito formale dell’iscrizione alle liste di collocamento mirato in capo al ricorrente invalido al 100% e in una evidente condizione di precarietà lavorativa, non può essere di ostacolo all’attribuzione in suo favore della riserva funzionale all’assunzione a tempo indeterminato contrastando una simile interpretazione della disposizione dell’art.7 Legge bn.68/1999 con i principi dl diritto comunitari (direttiva UE 2000/78”).
Questa pronuncia deve ritenersi una vittoria molto importante in quanto ancora una volta garantisce piena tutela alla categoria degli invalidi civili e censura il comportamento discriminatorio della Pubblica Amministrazione.
Avv. Massimo Vernola
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