Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024
Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 591 unità di dirigenti scolastici, 10.336 unità di personale A.T.A., 45.124 unità di personale docente, 43 unità di personale educativo e 406 unità di insegnanti di religione cattolica. (24A04754)
(GU Serie Generale n.216 del 14-09-2024)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606,
relativamente agli interventi di qualificazione della scuola
pubblica;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»
e, in particolare, l’art. 20 in merito, tra l’altro, al reclutamento
del personale scolastico;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca»;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico,
indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino
all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare
continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con
scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola
impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici
internazionali svolti in lingua straniera puo’ chiedere, al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, il comma
978 dell’art. 1 relativamente alla possibilita’ di assegnazione di
posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e
amministrativi;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del
2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in
particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in
materia di istruzione e merito;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 5 in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 giugno
2023, n. 127, concernente i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le
regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;
Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l’art.
10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al
corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il
reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e
assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso,
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo
il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata
legge n. 449 del 1997;
Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del
2019, relativamente all’assunzione, nel limite dei posti annualmente
vacanti e disponibili, degli idonei utilmente iscritti nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente
scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1259 del 23
novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui
all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Visti i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’art. 5 del
citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti, tra l’altro, la
validita’ della graduatoria del corso-concorso per dirigenti
scolastici indetto con direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1259 del 23
novembre 2017;
Visto l’art. 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in
materia di mobilita’ straordinaria dei dirigenti scolastici, come
modificato, da ultimo, dall’art. 12, comma 1, del citato
decreto-legge n. 71 del 2024;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla
riorganizzazione del sistema scolastico;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo
scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in
particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati
dall’art. 10, comma 2-quater, del decreto- legge 29 settembre 2023,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023,
n. 170, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all’art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto, in particolare, l’art. 52 del decreto legislativo n. 165 del
2001, che, al comma 1-bis, prevede, tra l’altro, che i dipendenti
pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della
scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti
assimilati, siano inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e
che la contrattazione collettiva individui un’ulteriore area per
l’inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto, in particolare, il comma 5 dell’art. 59 del sopra richiamato
Contratto collettivo nazionale del lavoro 18 gennaio 2024, secondo
cui, in applicazione del predetto art. 52, comma 1-bis, penultimo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di
tener conto dell’esperienza e professionalita’ maturate ed
effettivamente utilizzate dall’amministrazione, in fase di prima
applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il
termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con
procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in
possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di
cui all’allegato D, secondo cui i requisiti per accedere alle
procedure valutative per il passaggio dall’area degli assistenti
all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione sono il
possesso della laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza
maturata nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente area del
precedente sistema di classificazione, oppure il possesso del diploma
di scuola secondaria di secondo grado ed almeno dieci anni di
esperienza maturata nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente
area del precedente sistema di classificazione;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 3 in
merito alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l’art. 17, comma
2, lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b) in
materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, relativamente alle misure straordinarie per
la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente,
come modificato dall’art. 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022;
Visti gli articoli 44 e 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022,
che modificano, tra l’altro, il citato decreto legislativo n. 59 del
2017, in tema di formazione iniziale e accesso in ruolo dei docenti,
e recano misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui e’ titolare il Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera
c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di
sostegno;
Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n.
126 del 2019, come modificato dall’art. 47, comma 9, del citato
decreto-legge n. 36 del 2022, relativamente alle immissioni in ruolo
degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione
della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 6
giugno 2024, prot. n. 80442, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1°
settembre 2024, pari a trecentosettantasette unita’, e’ richiesta
l’autorizzazione all’assunzione di cinquecentonovantuno dirigenti
scolastici, di cui ventidue per trattenimento in servizio, ai sensi
dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015, e
cinquecentosessantanove da destinare alle nuove immissioni in ruolo;
Considerato che, con la suddetta nota del 6 giugno 2024, prot. n.
80442, viene comunicato che al 1° settembre 2024 i posti vacanti e
disponibili per le immissioni in ruolo nelle scuole statali ammontano
a cinquecentosessantanove;
Preso atto che nella suddetta nota del 6 giugno 2024, prot. n.
80442, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in
ruolo sono presenti ventiquattro unita’ dei soggetti inclusi nella
graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al decreto del
direttore generale del 13 luglio 2011, e ventinove unita’
beneficiarie dell’art. 5, comma 11-undecies, del sopra richiamato
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze dell’11 luglio 2024, prot. n. 31272, di trasmissione della
nota del 10 luglio 2024, prot. n. 183073, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2024/2025,
all’autorizzazione all’assunzione di cinquecentonovantuno dirigenti
scolastici, comprensivi di ventidue dirigenti scolastici per
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n.
208 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 7
giugno 2024, prot. n. 81092, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di un contingente di diecimilatrecentoquarantuno unita’
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.),
corrispondenti a novemilaquattrocentosedici cessazioni dal servizio,
registrate nei diversi profili professionali;
Considerato che nella stessa nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, viene specificato che il predetto contingente e’ stato
individuato tenendo conto di tredici esuberi e che, relativamente
alle cessazioni dal servizio, per ottomilaseicentocinquantuno unita’
la decorrenza e’ dal 1° settembre 2024 mentre per
settecentosessantacinque la decorrenza e’ dal 1° settembre 2023,
benche’, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non
sono rientrate nella richiesta per l’anno scolastico 2023/2024;
Preso atto che le richiamate ottomilaseicentocinquantuno cessazioni
dal servizio comprendono seicentotrentanove cessazioni intervenute, a
diverso titolo, nell’anno scolastico 2023/2024, del personale immesso
nel ruolo dei collaboratori scolastici a seguito delle procedure di
internalizzazione dei servizi di pulizia, espletati ai sensi
dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del
2013;
Preso atto che, con la suddetta nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, viene, altresi’, richiesta l’autorizzazione, per l’anno
scolastico 2024/2025, all’immissione in ruolo di
settecentosessantacinque unita’ di personale A.T.A. corrispondenti
alle unita’ di personale cessato con decorrenza 1° settembre 2023, le
quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a
pensione da parte dell’INPS, non sono state oggetto di richiesta
assunzionale relativamente all’anno scolastico 2023/2024;
Considerato che, con la suddetta nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, viene comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove
sono presenti insegnanti tecnico-pratici, e’ stato previsto nel
decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024, di definizione
degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2024/2025,
nel quale tali posti sono resi indisponibili e che, comunque,
l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Preso atto che, con la stessa nota del 7 giugno 2024, prot. n.
81092, con riferimento al profilo di direttore dei servizi generali e
amministrativi, e’ fatto presente che, solo per l’anno scolastico
2023/2024, e’ stata concessa l’autorizzazione ad assumere
novecentotrentotto unita’, non utilizzate per incapienza delle
graduatorie di merito, e che, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti
il 18 luglio 2024 al n. 2027, il Ministero dell’istruzione e del
merito e’ stato autorizzato, per gli anni scolastici 2024/2025,
2025/2026 e 2026/2027, ad avviare procedure selettive per il
reclutamento di duemilaottocentosettanta unita’ dell’area funzionari
e dell’elevata qualificazione;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 5 agosto 2024, prot. n. 35811, che trasmette la nota del
15 luglio 2024, prot. n. 184846, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – del medesimo
Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi
indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere, per l’anno
scolastico 2024/2025, nel limite di diecimilatrecentotrentasei unita’
di personale A.T.A.;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11
giugno 2024, prot. n. 82542, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, e’ stata richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo
di personale docente per un contingente totale di
quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ (di cui
trentatremilaseicentotrentanove su posti comuni e
undicimilaquattrocentottantacinque su posti di sostegno), a fronte di
un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a
sessantaquattromilacentocinquantasei (di cui
quarantaseimilaottocentottantasei su posti comuni e
diciasettemiladuecentosettanta su posti di sostegno) e di un numero
di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall’anno scolastico
2024/2025, pari a diciannovemilaseicentotrentatre’, detratto
l’esubero di quattrocentosettantuno unita’ e gli accantonamenti a
vario titolo;
Preso atto che, nella predetta nota dell’11 giugno 2024, prot. n.
82542, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere
l’autorizzazione ad assumere unita’ di personale pari alla totalita’
dei posti vacanti residui a seguito della mobilita’, bensi’ di
quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione
alle effettive possibilita’ di reclutamento in base al numero di
aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la
successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali, in merito alle quali e’ stata presentata apposita
richiesta di autorizzazione con nota del 17 luglio 2024, prot. n.
99263;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 9 luglio 2024, prot. n. 30489, con la quale, acquisito il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei costi del lavoro pubblico – del medesimo Ministero, si comunica
di non avere osservazioni in merito all’autorizzazione all’immissione
in ruolo di quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ di personale
docente per l’anno scolastico 2024/2025;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11
giugno 2024, prot. n. 82543, con la quale, per l’anno scolastico
2024/2025, viene richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di quarantatre’ unita’ di personale educativo, a fronte
di quarantotto unita’ di personale cessate dal servizio con
decorrenza dal 1° settembre 2024 e detratte cinque unita’ in esubero,
e tenendo conto che il numero complessivo dei posti vacanti totali e’
pari a quattrocentottantasette unita’;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 3 luglio 2024, prot. n. 29460, con la quale, nel
trasmettere la nota del 1° luglio 2024, prot. n. 178428, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del medesimo
Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare, ai
fini del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in
ruolo di quarantatre’ unita’ di personale educativo per l’anno
scolastico 2024/2025;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 4
luglio 2024, prot. n. 93486, con la quale si richiede, per l’anno
scolastico 2024/2025, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di
quattrocentosei unita’ di personale insegnante di religione
cattolica, a fronte di quattrocentododici unita’ di personale cessate
dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2024 e detratte sei
unita’ in esubero, e tenendo conto che il numero complessivo posti
vacanti totali e’ pari a settemilaseicentosette unita’, di cui
tremilaseicentotrentatre’ per la scuola dell’infanzia e primaria e
tremilanovecentosettantaquattro per la scuola secondaria di I e II
grado;
Preso atto che con la predetta nota del 4 luglio 2024, prot. n.
93486 viene reso noto che le procedure concorsuali previste dall’art.
1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 sono in itinere e che,
pertanto, per le immissioni in ruolo si procedera’ con lo scorrimento
delle graduatorie di merito relative al concorso indetto nel 2004;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 17 luglio 2024, prot. n. 32271, con la quale, acquisito
il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei costi del lavoro pubblico – del medesimo Ministero, viene
comunicato che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del
seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di
quattrocentosei unita’ di personale insegnante di religione cattolica
per l’anno scolastico 2024/2025;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che
l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare
per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri budget ove
sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito,
ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati
alle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 2024/2025,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:
cinquecentonovantuno unita’ di dirigenti scolastici;
diecimilatrecentotrentasei unita’ di personale A.T.A.;
quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ di personale docente;
quarantatre’ unita’ di personale educativo;
quattrocentosei unita’ di insegnanti di religione cattolica;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
seduta del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
– cinquecentonovantuno unita’ di dirigenti scolastici;
– diecimilatrecentotrentasei unita’ di personale A.T.A.;
– quarantacinquemilacentoventiquattro unita’ di personale docente;
– quarantatre’ unita’ di personale educativo;
– quattrocentosei unita’ di insegnanti di religione cattolica.
Art. 2
Il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31
dicembre 2024, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale
assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 9 agosto 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2392