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Decreto Interministeriale 19 dicembre 2023, AOOGABMI 247

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
di concerto con
IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all’esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l’accesso all’esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l’adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all’articolo 5, comma 1, ai fini dell’eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99.

Disposizioni sui raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99. (24A00830)

(GU Serie Generale n.35 del 12-02-2024)

Comunicato MUR 9 ottobre 2023

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Comunicato MUR 9 ottobre 2023

Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla internazionalizzazione degli Istituti di istruzione superiore artistica e musicale (AFAM) e relativa rettifica. (23A05600)

(GU Serie Generale n.236 del 09-10-2023)

Il Ministero dell’universita’ e della ricerca, in attuazione del sotto-investimento T5, «Partenariati strategici/iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM», Investimento 3.4 «Didattica universitaria e competenze avanzate» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previsto nell’ambito della Missione 4 (Istruzione e ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Universita’), ha pubblicato in data 19 luglio 2023 l’avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale (AFAM).
L’avviso finanzia la realizzazione di almeno cinque progetti di internazionalizzazione delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per promuovere il loro ruolo
all’estero nella conservazione e valorizzazione della cultura italiana, attraverso iniziative dirette a valorizzare la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, musicale e coreutico, nonche’ ad
assicurarne le migliori condizioni di utilizzo e fruizione pubblica, aumentandone l’attrattivita’ e il profilo internazionale.
Ciascuna iniziativa finanziata, a valere sull’avviso, deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, a partire da un minimo di 1 milione di euro (unmilione/00) fino ad un massimo di 6 milioni di euro (seimilioni/00).
L’avviso mira a valorizzare la rete AFAM e a favorirne l’internazionalizzazione attraverso l’attivazione di progetti, attivita’ e programmi di comunicazione, disseminazione, sensibilizzazione, didattica, ricerca e produzione artistica finalizzati alla conservazione e promozione della cultura italiana.
Il termine per la presentazione delle candidature e’ al 18 ottobre 2023.
Il testo integrale del provvedimento (d.d.g. n. 124 del 19 luglio 2023) e della successiva rettifica (d.d.g. n. 133 del 31 luglio 2023) e’ disponibile sul sito del Ministero dell’universita’ e della ricerca (decreto direttoriale n. 124 del 19 luglio 2023 _ Ministero dell’universita’ e della ricerca (mur.gov.it)) nella sezione dedicata a «Atto e normativo».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2023

Autorizzazione al Ministero dell’università e della ricerca per le esigenze delle istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), all’assunzione a tempo indeterminato di duecentodiciannove unita’ di personale docente e complessive centootto unità di personale tecnico-amministrativo per l’anno accademico 2023-2024. (23A04153)

(GU Serie Generale n.171 del 24-07-2023)

Quale futuro per la storia della musica nelle scuole italiane?

Giovedì 27 aprile alle ore 11.30, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la Sala “Lorenzo Milani”, su iniziativa del Sottosegretario del MIM, on. Paola Frassinetti, si svolge l’incontro dal titolo “Quale futuro per la storia della musica nelle scuole italiane?”. L’obiettivo è riflettere, insieme con i rappresentanti delle principali associazioni che si occupano di studi musicologici, sull’opportunità di inserire una disciplina fondante come la storia della musica nei percorsi scolastici e valutare le soluzioni percorribili per l’introduzione del suo insegnamento, accanto a quello della musica pratica.

Porteranno il proprio contributo Lorenzo Bianconi, dell’Associazione culturale “Il Saggiatore musicale”; Giovanni Giurati, dell’Associazione fra i Docenti Universitari Italiani di Musica; Claudio Toscani, della Società Italiana di Musicologia; Agostino Ziino, dell’Istituto Italiano per la Storia della Musica. Seguiranno gli interventi della sen. Carmela Bucalo, VII Commissione Cultura e Patrimonio Culturale, Istruzione pubblica, Ricerca scientifica, Spettacolo e Sport del Senato, dell’on. Irene Manzi e dell’on. Anna Laura Orrico, VII Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati.

Concluderanno l’incontro il Sottosegretario Paola Frassinetti e il Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione del MIM, Carmela Palumbo.

Moderatore dell’evento, Antonio Caroccia, dell’Associazione Docenti AFAM.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2022

Autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 di complessive 139 unità di personale tecnico-amministrativo per le esigenze delle istituzioni AFAM. (22A07005)

(GU Serie Generale n.288 del 10-12-2022)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e in particolare l’art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l’art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all’art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 concernente il regolamento recante le procedure e le modalita’ per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e le successive modificazioni, intervenute con riferimento all’art. 3-quater che prevede, tra l’altro, che le disposizioni del sopra richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonche’ le abrogazioni disposte dall’art. 8, comma 4 dello stesso, si applicano a decorrere dall’anno accademico 2023/2024;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, tra l’altro, misure urgenti in materia di scuola e universita’, e in particolare l’art. 1-quater, in base al quale per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

Visto l’art. 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e in particolare l’art. 19, comma 3-bis, che prevede la possibilita’ di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’Area Elevata professionalita’ o all’Area Terza di cui all’Allegato A del CCNL 4 agosto 2010;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle universita’;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018;

Vista la nota del 29 luglio 2022, prot. n. 10505, con il quale il Ministro dell’universita’ e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2021/2022 settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori, e per l’anno accademico 2022/2023 sessanta unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori;

Considerato che con la suddetta nota del 29 luglio 2022, prot. n. 10505, si comunica che i posti vacanti per detto personale tecnico-amministrativo sono pari a venticinque direttori amministrativi EP/2, ventiquattro direttori di ragioneria EP/1, tredici direttori di biblioteca EP/1, duecentosessantuno collaboratori, trecentotrentasette assistenti e trecentosettantotto coadiutori e che il budget assunzionale e’ stato determinato considerando, per il 2021/2022, le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2021, pari a ottantatre’ unita’ (di cui un direttore di ragioneria EP/1, ventotto assistenti e cinquantaquattro coadiutori) e, per il 2022/2023, le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2022, pari a cinquanta unita’ (di cui tre direttori amministrativi EP/2, due direttori di ragioneria EP/1, undici assistenti e trentaquattro coadiutori), nonche’ l’importo relativo al budget assunzionale non utilizzato per le richieste relative all’anno accademico 2020/2021;

Considerato che l’amministrazione ritiene di utilizzare il budget assunzionale per assumere per l’anno accademico 2021/2022 settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori, e per l’anno accademico 2022/2023 sessanta unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato;

Ritenuto, fermo restando da parte dell’Amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide e l’espletamento di procedure concorsuali conformi al decreto legislativo 165 del 2001, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2021/2022, l’assunzione di settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori, e, per l’anno accademico 2022/2023, l’assunzione di sessanta unita’ complessive di personale tecnico- amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on.le Renato Brunetta;

Sulla proposta del Ministro per l’universita’ e la ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e’ autorizzato per l’anno accademico 2021/2022 ad assumere a tempo indeterminato settantanove unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collaboratori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori.

2. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del comma 1.

Art. 2

1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e’ autorizzato per l’anno accademico 2022/2023 ad assumere a tempo indeterminato sessanta unita’ complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, otto direttori di ragioneria EP/1, due direttori di biblioteca EP/1, tre collaboratori, undici assistenti e trentaquattro coadiutori.

2. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del comma 1.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3039

Decreto Ministero Interno 25 agosto 2022

MINISTERO DELL’INTERNO

Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. (22A05025)

(GU Serie Generale n.210 del 08-09-2022)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2022

Autorizzazione all’assunzione di n. 419 unita’ di personale docente per le esigenze delle istituzioni AFAM. (22A05420)

(GU Serie Generale n.225 del 26-09-2022)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l’art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all’art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143 concernente il regolamento recante le procedure e le modalita’ per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e le successive modificazioni, intervenute con riferimento all’art. 3-quater che prevede, tra l’altro, che le disposizioni del sopra richiamato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonche’ le abrogazioni disposte dall’art. 8, comma 4, dello stesso, si applicano a decorrere dall’anno accademico 2023/2024, e che estende fino all’anno accademico 2020/2021 il termine per la maturazione del requisito dell’esperienza di insegnamento per l’inserimento nelle graduatorie nazionali di cui al comma 655 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto l’art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi, per titoli ed esami, e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

Visto l’art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ed in particolare il comma 1, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle altre graduatorie nazionali esistenti;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il comma 653 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n. 128 del 2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

Visto il successivo comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e’ pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente;

Visto il comma 655 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che il personale docente che non sia gia’ titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e’ inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali, per titoli, e di quelle di cui al comma 653 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366 dell’art. 1 che prevede, tra l’altro, che le disposizioni relative alle modalita’ semplificate di reclutamento non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l’art. 1, comma 147-bis, che prevede tra l’altro che le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle universita’;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; Visto l’art. 1, comma 890, della citata legge n. 178 del 2020, che dispone che, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali, per titoli, e in subordine sulle graduatorie di cui all’art. 3-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2020;

Visto l’art. 1, comma 893, della citata legge n. 178 del 2020, che integra il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo, tra l’altro, la possibilita’ di trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia;

Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca 29 aprile 2021, n. 565, registrato dalla Corte dei conti al n. 1791 il 20 maggio 2021, con il quale si provvede alla trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia come da facolta’ prevista dall’art. 1, comma 893, della legge n. 178 del 2020;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018; Vista la nota del 24 maggio 2022, prot. n. 7005, con la quale il Ministro dell’universita’ e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2022/2023, quattrocentotredici unita’ di personale docente per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

Considerato che con la suddetta nota del 24 maggio 2022, prot. n. 7005, si comunica che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2022/2023 sono pari a milletrecentosessantadue, che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2022 sono stimate in trecentocinquantotto unita’ di personale docente e che l’amministrazione ritiene di utilizzare il budget assunzionale per l’immissione in ruolo di quattrocentotredici docenti, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato;

Vista la nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’universita’ e della ricerca del 9 giugno 2022, n. 7824, con la quale, sono fornite informazioni aggiuntive in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del 24 maggio 2022, n. 7005;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, d’ordine del Ministro, prot. n. 8590 del 22 giugno 2022, al Capo di Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze e, per conoscenza, al Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, con la quale, con riferimento alla suindicata nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, prot. n. 7824 del 9 giugno 2022, e’ stato chiarito di far riferimento agli elementi tecnici contenuti in tale nota;

Considerato che con la suddetta nota del 9 giugno 2022, prot. n. 7824, si specificano le classi stipendiali relative alle trecentocinquantotto unita’ di personale docente in cessazione e si tiene conto dell’indennita’ di vacanza contrattuale 2022-2024 prevista dall’art. 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e che l’amministrazione ridetermina il budget assunzionale, che ritiene di utilizzare per l’immissione in ruolo di quattrocentodiciannove docenti, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato; Ritenuto, fermo restando da parte dell’amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2022/2023, l’assunzione a tempo indeterminato di quattrocentodiciannove unita’ di personale docente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on.le Renato Brunetta;

Sulla proposta del Ministro per l’universita’ e la ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all’utilizzo di graduatorie valide, e’ autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno accademico 2022/2023, di quattrocentodiciannove unita’ di personale docente.

Art. 2
1. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2254

Legge 6 giugno 2020, n. 41

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00059)

(GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE


Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.(20G00042)

(GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)

Nota 19 dicembre 2019, AOODGSINFS 40392

Ministero dell ’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore

Ai Direttori delle Istituzioni AFAM
LORO SEDI

OGGETTO: Premio Nazionale delle Arti – edizione 2018/2019 – Vincitori nazionali del concorso.

Con riferimento al Premio in oggetto, si comunicano alle SS.LL. i nominativi dei vincitori e dei destinatari di menzioni speciali segnalati dalle diverse giurie, per tutte le sezioni del concorso.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2019

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2019 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2019/2020, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 386 unità di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia nonchè all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017. (20A00255)

(GU Serie Generale n.13 del 17-01-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l’art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

Visto l’art. 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il comma 653 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

Visto il successivo comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e’ pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato;

Considerato che il predetto comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 prevede anche che nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e’ destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

Visto il comma 655 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che il personale docente, che non sia gia’ titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e’ inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366 dell’art. 1 che prevede, tra l’altro, che i commi da 360 a 364 (relativi alle modalita’ semplificate di reclutamento e validita’ delle graduatorie di concorso) non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, che prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle universita’;

Vista la nota del 7 agosto 2019, prot. n. 24815, con la quale il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2019/2020, complessivamente n. 386 docenti, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia, nonche’ all’accantonamento di risorse pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Considerato che con la suddetta nota del 7 agosto 2019, prot. n. 24815, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha comunicato che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2019/2020 sono pari a n. 1.476, di cui n. 1.360 di prima fascia e n. 116 di seconda fascia e che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2019 sono stimate in n. 282 unita’ di personale docente, di cui n. 262 di prima fascia e n. 20 di seconda fascia;

Preso atto che con la suddetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha reso noto che nel contingente totale richiesto di n. 386 unita’ di personale docente sono ricomprese n. 2 unita’ di personale docente di prima fascia, a valere sul residuo di unita’ gia’ autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2018, ad oggi non assunte;

Considerato che con la suddetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha reso noto che il 10% della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato risulta essere pari ad euro 5.406.502,73, che tale importo si aggiunge al turn over del personale, come previsto dal sopra citato comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e che tale somma consentira’ il passaggio alla prima fascia di n. 265 docenti di seconda fascia;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze, del 29 ottobre 2019, prot. n. 19352, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Igop del 23 ottobre 2019, prot. n. 232808 recante parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2019/2020, di n. 386 docenti, di cui alla predetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, ed altresi’ all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al suddetto comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Ritenuto, fermo restando da parte dell’Amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2019/2020, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 386 unita’ di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia, di assentire all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determina degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all’utilizzo di graduatorie valide, e’ autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno accademico 2019/2020 di n. 386 unita’ di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ altresi’ autorizzato all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017.

Art. 2
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2019, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 9 dicembre 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2431

IL SISTEMA AFAM A.A. 2018-2019

MIUR, DGCASIS
Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica


Conservatori e accademie di danza, boom di iscritti All’AFAM +7%, in 8 anni quasi raddoppiate le matricole
Uno spot per promuovere l’Alta Formazione Musicale e Coreutica

Non conosce crisi l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), di cui fanno parte Conservatori e Istituti musicali statali, Accademie di danza, di Belle arti, di Arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche statali, considerati un’eccellenza italiana nel mondo. Da anni si sta verificando una crescita costante di iscritti, di diplomati, e quindi anche di insegnanti e di corsi. Dall’anno accademico 2010/2011 gli iscritti sono aumentati mediamente ogni anno del 7%. Nell’anno 2018/19 gli studenti sono stati 76.072. Nello stesso arco di otto anni, a conferma dell’interesse che nel mondo esercitano le scuole dell’AFAM, la presenza di studenti con cittadinanza non italiana è più che triplicata. Nell’ultimo anno l’aumento è stato del 3,4% su numeri già importanti che rappresentano il 16,5% delle iscrizioni complessive (oltre 12.500). È cresciuta anche la proposta formativa: dal 2010/11 i corsi di studio sono aumentati complessivamente del 30%.

È questa la fotografia che emerge dai dati dell’approfondimento statistico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dedicato al sistema AFAM per l’anno accademico 2018/19, appena pubblicato sul portale del MIUR.

Il settore AFAM conta oltre 5.000 corsi attivi, la maggior parte dei quali attiene al settore musicale e coreutico, circa l’87%, e il restante 13% al settore artistico e teatrale. Nel 2018 sono stati 16 mila i diplomati, un aumento del 60% rispetto ai numeri del 2011. La quota di diplomati con cittadinanza non italiana è il 18,9%. Nel 2018/19 operano a vario titolo nel sistema AFAM oltre 18.500 persone, di cui 15.402 docenti e 3.134 non docenti.

Il MIUR, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha promosso una campagna istituzionale per far conoscere l’offerta formativa AFAM e l’opportunità che offre nei vari campi dell’arte, dello spettacolo, della musica e del teatro. La campagna vuole incentivare i giovani a intraprendere un percorso per formare e preparare figure professionali con competenze tecnico specialistiche e capace di creare un valore aggiunto non solo in ambito artistico ma anche in altri ambiti produttivi. Destinatari della campagna sono in particolare i giovani italiani e stranieri. Testimonial d’eccezione è l’attore Michele Placido che, formatosi anche lui in Accademia, presenta la multiforme bellezza dell’arte e dei luoghi dove l’arte si impara. Lo spot è in onda in questi giorni sui canali radio e televisivi Rai.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (19G00150) (GU Serie Generale n.294 del 16-12-2019)

Misure straordinarie ed assunzioni in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 6 agosto 2019, ha approvato

  • un decreto legge contenente misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dell’AFAM;
  • due decreti del Presidente della Repubblica per l’assunzione di personale scolastico e tecnico-amministrativo.


NORME SUL PERSONALE SCOLASTICO, UNIVERSITARIO E AFAM

Misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Marco Bussetti e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, salvo intese, un decreto-legge che introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica.

Il testo introduce, tra l’altro, misure in merito al precariato, al trasporto scolastico e alla salvaguardia del corpo ispettivo del sistema scuola.


ASSUNZIONI DI PERSONALE SCOLASTICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato due provvedimenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, che prevedono rispettivamente:

  1. l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2019/2020, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 53.627 unità di personale docente, n. 2.117 dirigente scolastici, n. 7.646 unità di personale ausiliario-tecnico-amministrativo (ATA) con trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 226 unità del medesimo personale, corrispondenti a 113 posti interi, e n. 355 unità di personale educativo (decreto del Presidente della Repubblica);
  2. l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2018/2019, n. 191 unità di personale tecnico-amministrativo, nonché di n. 1 unità di Direttore amministrativo – EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentale per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (decreto del Presidente della Repubblica).

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato i decreti per l’assunzione a tempo indeterminato di 7.759 ATA e di 355 componenti di personale educativo a partire dall’anno scolastico 2019/2020.

Per quanto riguarda il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, il contingente è composto da 7.646 immissioni in ruolo e dalla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale, corrispondenti a 113 posti interi.

Ai 7.759 posti ATA si aggiungeranno, a settembre 2020, le assunzioni dei vincitori del concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), per i quali sono accantonati i primi 760 posti già da questo anno.

I 355 educatori saranno destinati ai convitti e agli educandati. In sede di Legge di bilancio, il Ministro Bussetti ha ottenuto che, alle 65 assunzioni previste, venissero aggiunti altri 290 posti. Arrivando così alle 355 assunzioni deliberate.


Decreto Ministeriale 7 agosto 2019, AOOUFGAB 724
Assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo da effettuarsi per l’anno scolastico 2019/2020