Archivi categoria: Rubriche

Le misure organizzative

Le misure organizzative in ogni scuola

di Francesco Scoppetta

In una scuola ci sono le misure “organizzative” (comprensive di una serie di orari e calendari) di solito assunte dal dirigente ( con il suo staff o dal Dsga) sulle quali spesso si riflette troppo poco, come se fossero facili o intuitive o secondarie. Si pensi a quelle misure che:
● prevedono la separazione dei compiti;
● contemplano ed individuano ruoli e responsabilità;
● permettono la gestione degli utenti, dei loro diritti, degli accessi fisici;
● consentono la rintracciabilità, la misurazione, i controlli e le verifiche;
● sono finalizzate alla gestione degli asset e dei supporti rimovibili;
● promuovono l’istruzione e la promozione della consapevolezza.

Per uscire dalle astrattezze, ecco alcuni esempi concreti:

Primo giorno di scuola: come organizzare il benvenuto ai nuovi iscritti e ai loro genitori?
Incontri scuola-famiglia: i genitori arrivano a scuola, come vengono informati, quali percorsi seguono, come vengono accompagnati, come vengono organizzate le modalità dell’incontro?

Scrutini: il calendario degli incontri come viene strutturato in maniera tale che il prolungarsi di uno scrutinio non provochi un effetto a cascata?

Visite e viaggi: oltre ai regolamenti, come vengono scelti gli accompagnatori, come vengono gestite le gare per garantire imparzialità e correttezza?

Collegi docenti: come vengono preparati per evitare il rischio “consiglio comunale” (anche perchè il dirigente non è un sindaco eletto dal popolo), come evitare ordini del giorno lunghissimi in cui per ogni punto si perviene alla decisione finale attraverso un’ estemporanea improvvisazione o un braimstorming collettivo faticoso e lunghissimo?

Riunioni collegiali: come vengono definiti con precisione l’ordine del giorno, e i compiti di ciascun organo, per evitare che le riunioni siano considerate inutili e burocratiche?

Cambio ora e uscita anticipata alunni su richiesta genitori: come congegnare alcuni delicati (per la sicurezza) frangenti giornalieri in modo che la procedura sia conosciuta e applicata in maniera chiara e precisa senza interpretazioni soggettive e fantasiose?

Adozione libri di testo: come congegnare una procedura perfetta che consenta di arrivare al risultato finale (elenco libri da consegnare alle librerie per ogni classe) senza intoppi, imprecisioni ed errori?

Coordinatori di classe e segretari: come vengono scelti ogni anno, dal momento che sono incarichi facoltativi? Si scelgono sempre gli stessi?

Potremmo continuare elencando decine e decine di occasioni in cui ogni scuola e il suo dirigente sono chiamati ad inventare soluzioni organizzative valide che siano più efficaci che burocratiche, più semplici che arzigogolate. In realtà ogni scuola più che esibire, sul sito web o attraverso apposite pubblicazioni cartacee o memorandum, le regole e i propri regolamenti che disciplinano il funzionamento giornaliero, deve, attraverso tali misure, poter esibire qualcosa all’occhio esterno del visitatore occasionale: l’ordine. E’ un colpo d’occhio immediato che rompe l’alternativa: ordine o disordine. Organizzazione o caos. In effetti un dirigente scolastico, ma è solo il mio parere, potrebbe essere “valutato” soltanto assistendo alla conduzione di un collegio docenti. Il buon dirigente non può presiedere collegi e riunioni caotiche, estenuanti e lunghissime (dove le decisioni sono assunte alla fine per esaurimento dell’assemblea).

Così come un buon allenatore di calcio può essere giudicato (al di là dei risultati) se i suoi giocatori vanno in campo sapendo bene cosa fare, allo stesso modo un dirigente scolastico potrebbe essere valutato osservando se docenti e personale Ata sono stati resi consapevoli delle varie procedure da applicare. Una scuola può assomigliare ad un non-luogo, l’atrio di una stazione ferroviaria, oppure ad una scuola ordinata. L’organizzazione dimostra che una scuola è governata, attraverso l’assunzione, nel tempo, di buone abitudini.

L’organizzazione non piace a chi sguazza nel caos: gli anarchici e tutti gli individualisti che considerano i doveri come facoltativi: lo faccio solo quando piace a me.

Prendiamo la misura organizzativa che nei supermercati ha costretto i clienti che intendessero avvalersi di un carrello per la spesa ad usare una moneta. Quella moneta li costringe, per recuperarla, a riporre in ordine il carrello usato nel trenino dei carrelli. Anche nelle trattorie l’invenzione dello spillone per infilarvi le comande scritte e dare loro un ordine di precedenza è stata una misura che ha rivoluzionato il lavoro. Prima dello spillone i conflitti tra cuochi, camerieri e clienti erano incessanti, dopo tale misura l’organizzazione ha funzionato meglio.

Pertanto anche nelle scuole come in ogni luogo che produce servizi alle persone, sono queste misure, spesso invisibili o nascoste, ad evitare conflitti (si pensi a tutti i sistemi di prenotazione o ai sistemi eliminacode), a creare un meccanismo preciso come un orologio. La fantasia spesso è necessaria perchè sono i “rinforzi” o le “spinte gentili” ad invogliare e incentivare dipendenti e clienti a comportarsi bene. La moneta per prendere il carrello del supermercato è un rinforzo, eppure quanti carrelli isolati vediamo lasciati qui e là, questo per dire che le spinte gentili spesso non fanno effetto su chi gentile non è.

Talvolta occorre saper inventare con furbizia (come quella adoperata per stroncare una volta per tutte l’evasione del canone televisivo, inserito nella bolletta della luce). Altre volte occorre sapersi avvalere della tecnica, come quella ora adoperata negli scrutini o nella predisposizione dei verbali, che hanno trasformato i docenti da amanuensi a digitali. La diffusa resistenza a sostituire il registro cartaceo del professore con quello elettronico non è stata forse la paura del controllo del Grande Fratello? Così come l’ostracismo alle prove Invalsi non nasceva forse dal timore di essere valutati sulla base dei risultati degli allievi?

F. Bellino, All’ombra della pianura

IL “TAVOLIERE”, LUOGO ARCHETIPO NEL PERCORSO POETICO – FILOSOFICO DI FRANCESCO BELLINO

di Carlo De Nitti

Davvero suggestivo l’espediente letterario che Francesco Bellino mette in atto in questa sua ultima raccolta di poesie – la quarta, dopo Lembi di sodaglia (1975), Sreale (1977), Tempo smemorato (1984), Display d’amore (2001) – recentemente pubblicata da una benemerita casa editrice irpina, la Delta 3 edizioni di Grottaminarda con la preziosa Introduzione di un grande Autore della letteratura contemporanea: Raffaele Nigro.

All’improvviso, decede un ottantenne storico del Tavoliere, “che non aveva mai pubblicato un rigo dei suoi scritti, che custodiva gelosamente in un’enorme cassaforte con una combinazione il cui codice segreto aveva comunicato soltanto a me, quando si era accorto che era rimasto solo, senza nessuno” (p. 9). Lasciare tutto in “un brogliaccio di carte con la scritta <All’ombra della pianura. Epitaffi ed elegie daunie>“ (p.10) inedito era stato il suo modo per non essere uno dei tantissimi eruditi di provincia. 

La pianura del titolo, ovviamente, è il Tavoliere, la Capitanata (ovvero la terra amministrata dal Catapano, governatore bizantino), la “Magna Capitana” (come la chiamava re Enzo di Hohenstaufen, 12201272, figlio di Federico II Puer Apuliae), che è radicata nel cuore, nell’animo, nel sangue e nella carne di Francesco Bellino, originario di Orta Nova: “la pianura è figlia / del Mediterraneo e del sole / è un mare di terra” (epitaffio 27, p. 36).

Lì, in quella pianura – madre terra ancestrale, archetipa ed iconica – egli ha le sue radici, vi è nato e vi ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza, prima di trasferirsi nel capoluogo di regione, in cui insegna, scrive e ha fondato il primo Corso di perfezionamento in Bioetica in una università degli studi pubblica italiana, nel lontano 1987, di cui chi scrive spera di essere (stato) buon testimone.

La passione di Francesco Bellino per l’utilizzo del linguaggio poetico è antica: non a caso, come egli stesso rammemora (p. 91), la sua prima raccolta di versi gli fu pubblicata, quasi ventenne, sotto gli auspici del grande intellettuale e meridionalista Tommaso Fiore, di cui quest’anno ricorre il cinquantenario del decesso.

Questa passione egli ha coltivato sempre, pubblicando, accanto ai saggi scientifici ed alle monografie, ben cinque raccolte di poesie. “La poesia – diceva anche lo storico ottantenne – era la madre lingua del genere umano. Ciò che si poteva dire bisognava dirlo in tre parole. La scrittura poetica era quella preferita perché era sintesi. Sintesi illuminata da un’intuizione unitaria […] La poesia doveva cogliere ed esprimere l’haecceitas, l’unicità di ogni cosa, di ogni luogo, di ogni essere. Gli epitaffi erano la sintesi della sintesi delle meditazioni per scoprire la verità essenziale: simplex sigillum veri” (pp. 13 – 14). In questo senso, la poesia non può che essere il complemento/coronamento del pensiero filosofico. Appare retorica la domanda ma filosoficamente molto fondata. “Chi può governare una città, / se prima non impara a governare la propria casa, / e ancora prima se non perfeziona la sua persona, / correggendo il suo cuore e ampliando i suoi pensieri / fono al fondo delle cose?” (epitaffio 29, p. 34). Prezioso il seguito poetico: “Al sommo grado della conoscenza / i pensieri sono sinceri, / il cuore corretto, / la persona perfezionata, / la famiglia è ben regolata, la città in pace.” (epitaffio 29, p. 35). Riecheggiano in chi scrive le lontane (ma solo nel tempo) parole di Baruch Spinoza. 

La lingua poetica di All’ombra della pianura. Epitaffi ed elegie daunie coglie questa essenza asciutta e ne fornisce ampia esemplificazione. Lo storico di cui si discorre, attraverso Francesco Bellino, ripercorre e fa vivere il Tavoliere come il “prototipo delle pianure. La pianura piatta, uniformemente orizzontale, uguale, aperta, infinita, era l’icona dell’uguaglianza, dell’infinito, del vuoto, dell’eternità della vita” (p. 11). Altresì egli fa rivivere persone, personaggi e figure reali, storiche e mitologiche, che hanno attraversato la sua età più tenera: “Si era deciso a scrivere e/o trascrivere gli epitaffi e le elegie daunie perché temeva che con la cremazione e con l’immortalità digitale sarebbero scomparse le lapidi e forse anche i cimiteri” (p. 10). E, quindi, ogni possibile memoria delle persone, delle cose, dei luoghi e delle tradizioni, anche perché “sotto i cipressi della pianura / la morte / non muore mai” (epitaffio 12, p. 28). Noi sopravvissuti “vogliamo trattenere i corpi / che diventeranno polvere / vogliamo trattenere la memoria/ che si affievolirà / e svanirà, / vogliamo trattenere le anime / che sono già volate via, / noi, tombe / vogliamo trattenere il nulla / che è l’unica traccia / del mistero della vita” (epitaffio 22 pp. 33 – 34).

Il mistero della vita e quello, ad esso connesso, della morte – eros e thanatos compresenti – sono il tema fondamentale di questa silloge poetica: “Non viene dal destino, / dalla sorte o dal caso, / tutto viene dal mistero / e va verso il mistero: / creatio ex amore Dei” (epitaffio 39, p. 41). Ciò che salva l’Autore è soltanto una profondamente radicata fede cristiana: “viviamo tra l’assurdo e il mistero / l’amore di Dio è più forte della morte” (elegia 62, p. 88).

Risuonano nel lettore non neofita degli scritti dell’Autore le pagine del Francesco Bellino filosofo morale e bioeticista, quelle dedicate al personalismo, alla complessità, all’etica della solidarietà, all’eubiosia, all’etica della comunicazione, al principio semplicità, alla pedabioetica, agli uomini giusti e solidali, ovvero, per citare Autori a lui cari, da Emmanuel Mounier a Paul Ricoeur, da Viktor Frankl ad Hans Georg Gadamer, da Jacques Maritain, da Aldo Moro, da Karol Wojtyla a Jorge Mario Bergoglio solo per fare alcuni esempi.

Il poeta stringe la mano al filosofo in un reciproco abbraccio che porta il lettore a pensare che Francesco Bellino dalla “Pianura” non si sia mai allontanato e la porti dentro di sé come il luogo archetipo dell’anima: “La pianura / è dentro di me, / la sua indolenza / si perde / tra cielo e grano / senza mai mostrarsi / né apparire / nel trambusto, / sempre riservata / a custodire / il silenzio / la solitudine / il mistero. / Anonimo” (epitaffio 49, p. 46).

E’ l’uomo indissolubilmente legato alla ‘sua’ terra: “Homo, / humus / terra / humatio, / sepoltura. / Anche il Mediterraneo / si prosciugò / e divenne terra. / Tutto diventa polvere. / Il corpo inumato / ritorna alla terra“ (epitaffio 23, p. 74)

Ed il mistero della vita e dell’oltre può essere superato solo attraverso la fede nell’Altro: “Qui riposano gli dei della pianura: / Cerere, dea delle messi, / Dioniso, dio delle vigne, / Gaia, dea della terra. / Riposano anche Giove, Giunone, Minerva. / I Lari e i Penati continuano a vivere. / Non c’è Maria Santissima, / assunta in cielo, / né il Figliuolo, / morto, risorto / è tornato al Padre Celeste. / sulla terra / sino alla fine dei tempi / sono rimasti/ gli angeli custodi, che non ci lasciano mai / e ci portano / fra le braccia di Dio, / e lo Spirito Santo, / il Consolatore, che soffia dove / e quando vuole, / è in ogni cosa, / nella pietra, nell’acqua, / nel sangue, / ma è sopra ogni cosa, / è totalmente in me, / ma è il totalmente Altro” (epitaffio 73, pp. 57- 58).

Un Altro da incontrare in un futuro lontano ed indefinito: “Qui termina / il mio cammino. / Non c’è traccia / né impronta, / tutto è polvere. / Tutto è vano / se cerchi Dio / come ombra del mondo, / tutto è eterno / se vedi il mondo / come ombra di Dio.” (epitaffio 82, p. 63).

Ad multos annos!    

G.J.J. Biesta, Oltre l’apprendimento

G.J.J. Biesta, Oltre l’apprendimento. Un’educazione democratica per umanità future

Pubblicato per la prima volta nel 2006, e vincitore del Critic’s Choice Book Award nel 2008, “OLTRE L’APPRENDIMENTO. Un’educazione democratica per umanità future” di Gert J.J. Biesta esce adesso in Italia, tradotto e curato da Chiara Carla Montà.

È lo stesso autore, in Introduzione, ad anticipare un possibile dubbio: cosa può dire, relativamente all’educazione di oggi, un libro di diciassette anni?

“[…] penso che, da un lato, sia superficiale affermare che tutto nel mondo di oggi sia soggetto a rapidi cambiamenti: pensiamo alla povertà, alle disuguaglianze, ai conflitti e alla crisi ambientale. Dall’altro lato, penso che sia pericoloso dare credito solo alle più recenti tendenze, definendo obsoleto tutto ciò che arriva dal passato. Inoltre, credo che l’educazione ponga delle questioni che perdurano nel tempo, che non sono di facile risoluzione e che quindi richiedono un’attenzione costante. A tal proposito, una chiave di lettura di Oltre l’apprendimento potrebbe essere proprio quella di ritenerlo un testo che si interroga sulle “grandi” e perduranti questioni educative”.

Questioni altissime e ragionate anche ponendosi all’ascolto dei grandi filosofi: Lévinas, Foucault, Arendt, Bauman, Derrida…
D’altra parte una delle problematiche centrali di cui si occupa qui Biesta riguarda il nostro esistere, il significato dell’essere umani, e dunque il ruolo dell’educatore che deve “equipaggiare le nuove generazioni affinché possano vivere nel mondo”. Un educatore che dovrà cercare la risposta alla domanda sull’essere umani “solo nel mentre del discorso educativo e non prima”. 

La pedagogia, l’idea di comunità, la responsabilità educativa: su questo riflette Biesta supportando gli educatori nel comprendere cosa comporta impegnarsi per un’educazione veramente democratica. 

Sostengo – afferma l’autore – che la responsabilità dell’educatore non abbia solo a che fare con il creare “spazi mondani” in cui si possano incontrare l’alterità e la differenza ma anche con il porre “domande difficili”, che ci sollecitano ad assumerci una responsabilità verso questa alterità e differenza, in modi personali e unici”. 

Il testo è diviso in 6 capitoli: inizialmente Biesta si concentra sulla critica del passaggio da un linguaggio dell’educazione al linguaggio dell’apprendimento e sulle conseguenti mancanze per i nuovi educatori, ma anche educandi. Nei successivi capitoli entra nel merito della relazione educativa e dei suoi elementi costitutivi, proponendo una personale visione di approccio e di analisi. Il percorso di riflessione parte dall’abbandono della domanda su essenza e natura del soggetto umano a favore dell’indagine su dove il soggetto umano  può “venire alla presenza” come essere unico e singolare. Il capitolo successivo entra nel merito dei significati di “comunità” per arrivare quindi a evidenziare come si possa venire al mondo “solo e solo se anche l’altro può fare lo stesso”. Dipendenza dunque da pluralità e differenza, che rende difficoltoso e talvolta contraddittorio il processo educativo. La responsabilità educativa è tema del quinto capitolo, dove l’educazione è messa a confronto con l’architettura nell’analisi della creazione di “spazi mondani” plurali e diversificati, per concludere con un capitolo finale tutto dedicato al rapporto tra educazione e democrazia. 

L’Epilogo – quattro pagine dense dove tra l’altro si ricorda che la responsabilità dell’educatore riguarda ciò che verrà, senza la possibilità di conoscerlo in anticipo – porta il tema della pedagogia dell’interruzione e la correlata domanda educativa, da Biesta ritenuta difficile e fondamentale, “Che cosa ne pensi”?
Le ultimissime righe tornano a parlare di democrazia, più precisamente di promessa della democrazia, di pluralità e differenza. L’ultima parola dell’ultima pagina è “libertà”.

F. Lorusso, Che c’entra Gesù con l’educare?

EDUCAZIONE: LEADERSHIP, RELAZIONE E FEDE

di Carlo De Nitti

Una qualsivoglia relazione educativa – non soltanto, quindi, quelle scolastiche – che desideri configurarsi come autenticamente tale non può fondarsi su di una mera e strumentale “convenienza di mezzi”, ma necessita di fondarsi una ben più ampia “condivisione di fini” tra i protagonisti, docenti e discenti, ovvero non sulla sabbia, ma sulla roccia, come nella metafora evangelica (Mt, 7, 21 – 29).

Muovendo da questo assunto concettuale, è molto coinvolgente avvicinarsi al volume di Francesco Lorusso, Che c’entra Gesù con l’educare? Il rapporto tra i misteri cristiani ed i processi educativi, che ha visto la luce nell’estate 2023, per i tipi della casa editrice umbra Tau. L’autore, di grande e navigata esperienza in plurimi spazi dell’<educativo>, pone il lettore – in particolare, chi, come chi scrive, è persona di scuola – di fronte alla necessità di riflettere sul senso del “fare scuola” per i fruitori del servizio scolastico (bambin*, ragazz*, adolescenti, adulti). La sottolineatura del <per> dice la preposizione introduce un complemento di vantaggio, al fine di evitare che tutto il mondo della scuola sia un <occupificio>, una sorta di ufficio di collocamento per contenere la disoccupazione intellettuale, in cui esistano, nei fatti, solo i diritti normativamente garantiti degli adulti ed evitando accuratamente di menzionare i doveri, che poi sono i diritti dei discenti, scritti spesso solo sulla carta portata via dalla corrente fluviale

Il provocatorio titolo non deve trarre in inganno chi si avvicina al volume: esso “volutamente intende provocare credenti e non credenti impegnati nel campo dell’educazione a interrogarsi. I primi a chiedersi se ci sia, e quale sia, il legame tra la propria fede, i saperi e il proprio proporsi nel formare i giovani. Per i non credenti la domanda si riformula in un invito a scavare nelle proprie motivazioni profonde a educare, che non possono ridursi solo a un generico interesse per la materia e l’insegnamento, a percorsi personali casuali o al perseguire un tranquillo status professionale e socio-economico” (p. 13).

Alla maniera di Hemingway (Per chi suona la campana?), quella di Lorusso è una “chiamata alle armi”, per tutti gli operatori delle professioni educative. Egli precisa, fin dall’Introduzione, la sua prospettiva teoretica: “ha costituito, infine, l’approdo di un mio percorso personale il percepire che elementi essenziali dell’educare potessero trovare fondamento in alcuni aspetti centrali dell’esperienza cristiana: si dissipava gradualmente nella mia storia quella originaria e vaga ricerca di autenticità, giungendo ad una visione personalista dell’educare, pur senza perdere quella originaria tensione all’innovazione e sperimentazione per una didattica attiva ricca di vitalità. Si trattava, in principio, di un percorso a volte anche inconsapevole per ancorare il proprio pensare e agire a solide fondamenta […]
Fino alla scoperta, quindi, di uno stretto rapporto tra i misteri cristiani e le esperienze educativa progressivamente vissuta come un farsi piccolo di un grande per far grandi piccoli” (p. 14).

Il punto di approdo, ma anche di ripartenza, dell’itinerario teoretico di Lorusso – sostanziato dalla sua lunga esperienza di educatore, di docente, di formatore e di dirigente scolastico – è l’invenire una stretta connessione tra i misteri cristiani ed i processi educativi, come evidenziati anche nel Magistero di Papa Francesco. Il problema che l’Autore pone non riguarda però solo i docenti (e/o gli studenti) credenti, ma concerne tutti: atei, credenti ed agnostici.

Francesco Lorusso individua quattro dinamiche proprie delle relazioni educative, ovunque esse si svolgano:

1) il farsi prossimo agli altri – alunni, colleghi, genitori, collaboratori – immedesimandosi empaticamente ognuno nei vissuti e nelle criticità altrui, assumendone in sé i problemi: “un grande che si fa piccolo per far grande i piccoli”, avvia sicuramente una relazione educativa efficace. E’ il mistero dell’Incarnazione;

2) il percepire e condividere le fatiche (di alunni e docenti e collaboratori) per affrontare il processo di crescita che non può essere semplice e lineare. L’azione mirante a superare le difficoltà passa attraverso il e mettersi alla prova (provando e riprovando, era il motto dell’Accademia del Cimento), sperimentando strategie diverse sempre più efficaci. E’ il mistero che dalla Passione porta alla Resurrezione, alla Pasqua;

3) l’animare relazioni umane interne alla comunità (classe, scuola e non soltanto) che valorizzino in tutti i sensi tutt* e ciascun*. E’ il mistero Trinitario e comunionale;

4) l’apprezzare l’unità della comunità come esito di un gratuito dono di sé e di un’autentica esperienza di solidarietà umana da parte di tutt*. E’ il mistero dell’Eucaristia.

Il volume, corredato da una ricca ed articolate bibliografia, li analizza nel dettaglio, anche con l’ausilio di un efficace apparato artistico, curato dalla nota studiosa e critica d’arte Chiara Troccoli Previati.

Il percorso che i lettori (augurabilmente tantissimi) compiono è di riflessione autoformativa

sulle proprie pratiche professionali da coniugare con la riproposizione delle ragioni del proprio impegno e del proprio essere professionisti dell’educazione, in eventuale (ma non casuale) connessione con la propria fede cristiana.

Guardando al fine morale del volume in un’ottica laica, avendo come ” testo sacro” la Costituzione della Repubblica Italiana che, come asseriva don Lorenzo Milani, non contrasta mai con il Vangelo, può essere sintetizzato nell’impegno nella società ogni cittadin* deve porre nella sua azione, consustanziata com’è di responsabilità originaria.

A chi scrive tornano alla mente queste antiche parole: “noi non siamo responsabili perché siamo socialmente impegnati, ma ci impegniamo socialmente perché siamo originariamente responsabili” (GIUSEPPE SEMERARI, Responsabilità e comunità umana, Manduria 1960, Lacaita). Il volume di Lorusso, una volta di più, le invera.

Ogni persona, che sia credente, agnostica o atea, sempre è sempre originariamente/ ontologicamente responsabile – come ha insegnato Immanuel Kant – e questo vale tutto in tutte le professioni educative 

A chi scrive, pare che questo affascinante volume di Francesco Lorusso essere il punto di abbrivo per feconde discussioni formative tra docenti, per laboratori che abbiano il fine di formare al senso delle professioni educative: docenti, dirigenti scolastici, formatori, educatori professionali, catechisti, etc.

Perfino la struttura del volume si presta molto bene ad un’efficace scansione temporale dei momenti formativi, i quali non possono non essere che in una dimensione comunitaria e collaborativa, che inverano l’essenza del concetto di laboratorium.

Quella del volume – come scrive nella sua densa Introduzione Ezio Delfino –  “è la proposta di un protagonismo educativo nuovo ed originale […] che elimina alla radice sia gli alibi […] sia le descrizioni di scenari negativi sui giovani propagati in tutti i modi […] perché se c’è qualcosa che distrugge il giudizio sui giovani è togliere loro la responsabilità di rischiare e di costruire” (p. 11 passim).

V. Caragnano, Errori tra i banchi

Valeria Caragnano, Errori tra i banchi. Crescere grazie agli insuccessi. Ed. Paoline. Milano 2023. (pp. 115)

di Maria Buccolo

Nella nostra società l’errore è considerato nell’immaginario collettivo come un’esperienza negativa che genera fallimento per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questo porta spesso le persone a  sentirsi sbagliate, inadeguate, insicure e fragili. Negli anni questa visione negativa si è costruita soprattutto negli ambienti scolastici dove “la paura di sbagliare” ha generato emozioni negative ed ha alimentato visioni distorte della realtà e della percezione di sé stessi.   Oggi, invece, si sente la  necessità di riflettere sugli errori per trovare le strategie più adeguate per fronteggiarli ed intraprendere un cammino che porti al superamento delle precedenti frustrazioni. All’interno della scuola gli insegnanti hanno iniziato a riflettere sul fatto che l’errore debba essere concepito come un momento di crescita dell’allievo nel processo formativo, in modo che egli possa prendere coscienza di poter “sbagliare” e, allo stesso tempo di poter affrontare la valutazione degli errori “senza temerla”. La riflessione pedagogica sull’errore è debitrice verso altri campi di ricerca da cui discende la giusta rivalutazione dell’errore come fattore indispensabile per il progresso della conoscenza. Figure come Popper, Bachelard e Perkinson sono all’origine di questa svolta considerando l’errore non più come un ostacolo nel percorso di apprendimento, ma come elemento facilitatore dello stesso e la a loro riflessione ha certamente influenzato il pensiero pedagogico del novecento, che nel nostro Paese ha il suo vertice nell’attivismo di Maria Montessori.   La pedagogia attribuisce, dunque,  al tema dell’errore una valenza formativa, ritenendolo un fatto normale, perché fa parte dell’esperienza e dell’attività dell’essere umano, positivo in quanto con la sua correzione permette di far giungere il soggetto a conoscenze più prossime alla verità (ciò si nota in particolare  nell’apprendimento per tentativi ed errori, in cui ogni errore rappresenta un passo verso il raggiungimento dello scopo) e infine utile perché lo mette in condizione di imparare dagli errori. La Montessori rivolge i suoi studi e la sua attenzione sul tema dell’errore, per il quale crea  l’appellativo “Signor Errore” (Montessori, 1970). Ella sostiene che una scuola che vuole rendere possibile la spontaneità dell’allievo non può ricorrere ai “premi o ai castighi”, in quanto escluderebbe a priori la capacità da parte dello stesso di guidarsi da sé, dovendosi egli continuamente rimettere alla direzione dell’insegnante. Montessori è ben consapevole che una educazione che si prospetta come autoeducazione, comporta maggiori possibilità di incorrere in errori. Tanto meglio, ella aggiunge, perché l’autoapprendimento e l’autogoverno si realizzano anche con il controllo individuale dell’errore. In altri termini, l’insegnante in questa fase del processo educativo diventa un “facilitatore”, un soggetto che ne aiuta un altro a raggiungere una conoscenza e a integrarla nel complesso di quelle che già possiede, ampliandole e migliorandole.

Il volume contestualizza tale assunto e pone più volte in evidenza la figura dell’insegnante come colui che supporta e sostiene l’alunno nel processo di conoscenza anche attraverso una diversa lettura dell’insuccesso. A questo proposito l’autrice approfondisce la questione rilevando il fatto che nell’apprendimento gli studenti spesso sperimentano la paura, la tristezza, la vergogna e tutta una serie di emozioni negative che spesso creano distrazione o impediscono il corretto svolgimento delle attività in classe. Le emozioni positive, invece, facilitano l’uso di strategie che favoriscono prestazioni migliori, stimolano la creatività, attivano la curiosità, accrescono la fiducia e la soddisfazione e fanno superare gli eventuali errori. Il libro è indirizzato a chi si occupa di istruzione e a tutti coloro che si prendono cura dell’educazione e della cura dei bambini e dei ragazzi. L’obiettivo è del volume è quello di sensibilizzare gli insegnanti, gli educatori e i genitori a considerare l’errore e l’insuccesso come un’opportunità e di far crescere i bambini e i ragazzi più liberi e sereni di fare esperienze, al di là dell’ambito scolastico, senza la paura del giudizio. Il libro è strutturato in due parti. Nella prima parte viene affrontato il tema dell’errore a scuola attraverso la figura dell’insegnante “investigatore” che impugna la penna e va alla ricerca dell’errore con una prospettiva che pone al centro l’insuccesso che genera emozioni negative. Successivamente, viene analizzata la valenza emotiva che si nasconde dietro l’errore e si parla dell’opportunità di considerare questo in maniera positiva come strategia alternativa al raggiungimento del risultato.  Nella seconda parte dopo un analisi attenta delle emozioni nel processo di insegnamento-apprendimento,  viene messo in evidenza il ruolo del docente come guida che accompagna lo studente verso la conoscenza delle cause che hanno generato l’errore in modo da renderlo consapevole e portarlo a sperimentare attraverso un approccio critico-riflessivo le strategie per superarlo. Nella seconda parte ogni capitolo è corredato da piccoli schemi concettuali utili a ciascun docente da poter  mettere in pratica in classe con gli alunni. Nell’ultimo capitolo c’è una sezione operativa chiamata “Rifle-azioni” si tratta di riflessioni che possono tradursi in azioni funzionali a rendere migliori le giornate all’interno e all’esterno della classe.  

Il percorso tracciato dall’autrice può essere molto utile per gli insegnanti, gli educatori, i professionisti dell’educazione e della formazione e i genitori, perché offre suggerimenti operativi per allenare bambini e ragazzi a “maneggiare” con successo gli errori per crescere più sicuri e con più fiducia in sé stessi.

Concorsi Insegnamento

Scheda MIM (13.9.23)
Nomine in ruolo, cattedre disponibili per supplenze e semplificazione delle procedure digitali per l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024


Avviso 13 settembre 2023, AOODGPER 53607
Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Costituzione delle commissioni giudicatrici a norma del Decreto Ministeriale 30 marzo 2022, n. 80

Dal 15 settembre 2023 al 27 settembre 2023 si aprono le funzioni per presentare domanda di nomina a componente delle commissioni giudicatrici nel concorso docenti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.
Possono proporre la propria candidatura i docenti, i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici. I professori universitari possono candidarsi in qualità di presidenti di commissioni.


Avviso 28 marzo 2023, AOODGPER 25173
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria – Calendario delle prove scritte suppletive

  • Infanzia posto comune (AAAA) lunedì 17 aprile 2023
  • Infanzia posto di sostegno (ADAA) martedì 18 aprile 2023
  • Primaria posto comune (EEEE) mercoledì 19 aprile 2023
  • Primaria posto sostegno (ADEE) Giovedì 20 aprile 2023

Il 6 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato un DL relativo al rafforzamento della capacità amministrativa in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, che prevede, tra l’altro, per l’anno scolastico 2023/2024, una procedura straordinaria di reclutamento per i docenti, inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi, che sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.


Nota 25 luglio 2022, AOODGPER 28135
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – – D.D. n. 499/2020 e D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022. Quesiti errati classe di concorso A026 (quesito n. 28); A028 Turno 1 (quesito n. 17); A028 turno 2 (quesito n. 29)


Nota 25 luglio 2022, AOODGPER 28133
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – – D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022. Quesiti errati classe di concorso AB55, AG56, AM55, AN56, AW55, AB24 T1, AB25 T1


Nota 4 luglio 2022, AOODGPER 25294
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022. Quesito errato n. 5 classe di concorso A045 – Turno 2


Nota 28 giugno 2022, AOODGPER 24919
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022– Quesiti n. 22, 30 classe di concorso A008


Nota 8 giugno 2022, AOODGPER 22216
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022–Quesiti errati classe di concorso A017 T1 (n. 31 e n. 32); T2 (n.4)


Pubblicati i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale di cui al comma 7, dell’art. 59 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, per la prova disciplinare di cui all’articolo 8 del Decreto Ministeriale 30 luglio 2021, AOOGABMI 242


Con il Decreto Dipartimentale 6 maggio 2022, AOODPIT 1081 (Avviso 17 maggio 2022, AOODGPER 18956) è bandita una procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022.
Potranno partecipare i candidati che abbiano svolto almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, anche non consecutivi, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione.
Gli aspiranti possono presentare la propria domanda fino alle ore 23.59 del 16 giugno 2022 esclusivamente in modalità telematica, con il possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Si potrà accedere all’istanza tramite il seguente link:
https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/istanze/lista-istanze-aperte.
Ogni candidato potrà fare domanda, a pena di esclusione, per un’unica regione e per una sola classe di concorso. Per poter partecipare alla procedura in oggetto, inoltre, ogni aspirante dovrà aver maturato un anno di servizio nella specifica classe di concorso per la quale presenta la domanda.
Come si articolerà il concorso
La procedura consisterà in una prova disciplinare orale della durata di 30 minuti e nella valutazione dei titoli.
A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, i candidati collocati in posizione utile in graduatoria stipuleranno un contratto a tempo determinato di durata annuale, nel corso del quale svolgeranno, oltre al percorso annuale di formazione iniziale e prova (di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59), un percorso di formazione che assolve alle finalità di svolgere un confronto tre le competenze dell’aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente di ruolo.
Al seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023.
La procedura concorsuale straordinaria è prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.


Pubblicato l’Avviso 11 maggio 2022, AOODGPER 17956, con il quarto calendario delle prove scritte del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado, nel giorno 27 maggio 2022.

Pubblicato l’Avviso 13 aprile 2022, AOODGPER 14768, con il terzo calendario delle prove scritte del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado, nei giorni 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 maggio 2022.

Pubblicato l’Avviso 13 aprile 2022, AOODGPER 14767, con il calendario delle prove scritte per il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) che si svolgono il 3, 4 e 5 maggio 2022 nell’ambito del Concorso straordinario bis per l’assunzione di personale docente per la Secondaria di I e II grado. Per le materie STEM sono previsti 37.158 partecipanti per 1.685 posti messi a bando. Per la classe A020 (Fisica), 2.825 partecipanti per 202 posti; A026 (Matematica), 7.657 partecipanti per 438 posti; A027 (Matematica e Fisica), 3.820 per 421 posti; A028 (Matematica e Scienze), 19.305 per 366 posti; A041 (Scienze e Tecnologie informatiche), 3.551 per 258 posti.

Pubblicato l’Avviso 30 marzo 2022, AOODGPER 12441, con il secondo calendario delle prove scritte del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado, nei giorni 21, 22, 26, 27, 28 e 29 aprile 2022.

Le prove scritte per il Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022 (Avviso 23 febbraio 2022, AOODGPER 7707).

Le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.



  • Avviso 17 maggio 2022, AOODGPER 18956
    D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022. “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”. Avviso aperura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze.
  • Decreto Dipartimentale 6 maggio 2022, AOODPIT 1081
    Procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022
  • Avviso 11 maggio 2022, AOODGPER 17956
    Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado – IV^ calendario delle prove scritte
  • Decreto Ministeriale 28 aprile 2022
    Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
  • Avviso 13 aprile 2022, AOODGPER 14768
    Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado – III^ calendario delle prove scritte
  • Avviso 13 aprile 2022, AOODGPER 14767
    Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per le discipline STEM – calendario delle prove scritte
  • Avviso 30 marzo 2022, AOODGPER 12441
    Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado – II^ calendario delle prove scritte
  • Nota 3 marzo 2022, AOODGPER 8945
    Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. 499 del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 5 del 18 gennaio 2022. Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata
  • Avviso 23 febbraio 2022, AOODGPER 7707
    Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado – calendario delle prove scritte
  • Concorso ‘STEM’Decreto Direttoriale 31 gennaio 2022
    Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e Fisica, A028 – Matematica e Scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche
  • Nota 20 gennaio 2022, AOODGPER 2112
    Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado indetto con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499 e Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022. Costituzione delle commissioni di valutazione a norma del Decreto Ministeriale 9 novembre 2021 n. 326 – Comunicazione errore materiale
  • Nota 20 gennaio 2022, AOODGPER 2107
    Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado indetto con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499 e Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022. Costituzione delle commissioni di valutazione a norma del Decreto Ministeriale 9 novembre 2021 n. 326
  • Decreto Dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23
    Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»
  • Decreto Interministeriale 16 dicembre 2021, AOOGABMI 353
    Determinazione della misura dei compensi per i componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell’anno 2020 per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Dal 20 gennaio fino alle ore 23.59 del 7 febbraio 2022, sono disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di partecipazione alle commissioni di valutazione del concorso.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» è pubblicato l’’avviso con l’’indicazione della data di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli uffici scolastici regionali, del calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, e delle relative modalità di svolgimento.
L’’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

Scuola, concluse le prove scritte del concorso ordinario per Infanzia e Primaria
Passa il 60,8% dei partecipanti, l’età media degli ammessi all’orale è 37 anni

Si sono concluse regolarmente, nelle sette giornate previste, le prove scritte del concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e per la primaria (posti comuni e di sostegno), che si sono svolte dal 13 al 21 dicembre. 

Agli scritti hanno partecipato 52.351candidate e candidati (pari al 48,9% delle presenze previste), con un’età media di 40 anni. All’orale è stato ammesso il 60,8% dei partecipanti allo scritto: si tratta di 31.849 persone, fra candidate e candidati, con un’età media di 37 anni. 

“Avevamo promesso che i concorsi sarebbero ripartiti e che sarebbero ripartiti in modo efficiente e rapido – ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi -. Abbiamo mantenuto l’impegno già a partire dal concorso STEM di questa estate e ringrazio tutto il personale amministrativo e tutti coloro che hanno partecipato per aver consentito di raggiungere ora questo ulteriore importante risultato. La bassa età media delle candidate e dei candidati che passano all’orale ci aiuta a fare sì che in futuro vi siano docenti più giovani nella nuova scuola che stiamo costruendo. Su questo dovremo lavorare ulteriormente, con i prossimi concorsi, che andranno svolti regolarmente e non a singhiozzo. Abbiamo bisogno di una scuola in cui si possa fare la giusta programmazione delle assunzioni e in cui i docenti siano presenti in cattedra fin dall’inizio dell’anno scolastico. Ricordo che la scorsa estate già abbiamo assunto oltre 56mila docenti, assegnando molte più cattedre che in passato per dare continuità e stabilità alla scuola. Questa è la strada su cui proseguire: fare i concorsi su base annuale per consentire la copertura dei posti che risultano vacanti dando stabilità al personale, ma anche e soprattutto continuità didattica ai nostri studenti”.


Concorso Scuola infanzia e primaria, pubblicate le date delle prove. Si parte il 13 dicembre

Disponibile il calendario delle prove scritte del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente della Scuola dell’infanzia e primaria.

Le prove si svolgeranno nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dicembre 2021.

Le prove scritte, che si faranno al computer, avranno luogo nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione. Ciascuna prova avrà la durata di 100 minuti.

Sono 12.863 i posti a bando, 76.757 le domande pervenute per la partecipazione. Con una domanda era possibile fare richiesta di partecipazione per più di un insegnamento/tipo di posto. Per questo il totale degli iscritti al concorso è pari a 107.160, di cui 33.246 per i posti comuni della Scuola dell’infanzia, 3.059 per i posti di sostegno della Scuola dell’Infanzia, 64.136 per i posti comuni della Primaria e 6.719 per i posti di sostegno della Primaria.


Al via le prove del concorso ordinario per scuola di infanzia e primaria

Partono lunedì 13 dicembre le prove scritte del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente della Scuola dell’infanzia e primaria. Le prove si terranno al computer e avranno luogo nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione. Ciascuna prova avrà la durata di 100 minuti.

Sono 12.863 i posti a bando, 76.757 le domande pervenute per la partecipazione. Con una domanda era possibile fare richiesta di partecipazione per più di un insegnamento/tipo di posto. Per questo il totale degli iscritti al concorso è pari a 107.160, di cui 33.246 per i posti comuni della Scuola dell’infanzia, 3.059 per i posti di sostegno della Scuola dell’Infanzia, 64.136 per i posti comuni della Primaria e 6.719 per i posti di sostegno della Primaria.

Le prove si svolgeranno nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dicembre 2021.

In tutto saranno 8489 le aule impiegate, 112844 le postazioni informatiche. Nella prima giornata saranno 16628 i candidati.


  • Nota 26 novembre 2021, AOODGPER 37100
    Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria di cui al D.D. 498 del 21 aprile 2020, come modificato ed integrato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021. Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata
  • Avviso 23 novembre 2021, AOODGPER 36614
    Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria – calendario delle prove scritte
  • Decreto Dipartimentale 18 novembre 2021, AOODPIT 2215
    Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
  • Decreto Ministeriale 5 novembre 2021, AOOGABMI 325
    Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
  • Avviso 26 ottobre 2021
    Diario delle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno
  • Avviso 11 febbraio 2021, AOODPIT 230
    Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. prot. n. 510 del 23/04/2020 modificato dal D.D. n. 783 del 08/07/2020
  • Nota 10 febbraio 2021, AOODPIT 223
    Prosecuzione procedura straordinaria
  • Diario (19.1.21)
    Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno

Scuola, concluse le prove del concorso straordinario della secondaria di primo e secondo grado. Presente l’84,9% dei candidati previsti. Oltre 5.800 le aule utilizzate, 109 le classi di concorso esaminate

Si sono concluse venerdì 19 febbraio le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I candidati presenti sono stati 56.101, pari all’84,9% di quelli previsti.
Per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono state utilizzate 5.832 aule, pari a una media di 9,6 candidati per aula, che hanno tutti seguito uno specifico protocollo di sicurezza. Le classi di concorso coinvolte sono state 109. Le giornate di prove sono state in tutto 13. Il concorso ha preso il via lo scorso 22 ottobre.
La procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado è stata bandita a livello nazionale per l’assegnazione di 32.000 posti. Le commissioni hanno già iniziato le correzioni delle prove scritte che dovranno essere completate in tempo per l’avvio del prossimo anno scolastico.

Pubblicato il calendario delle prove ancora da espletare del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le prove si svolgeranno fra il 15 e il 19 di febbraio, con una media di 10 candidati per aula, dunque nei limiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 14 gennaio 2021.

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e l’indicazione della destinazione dei singoli candidati, sarà comunicato dagli Uffici Scolastici Regionali responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse nei rispettivi Albi e sui siti Internet.


  • Nota 4 novembre 2020, AOODPIT 1979
    Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione

Per effetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, è disposta la sospensione dello svolgimento delle prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetta con decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510 e di cui al successivo decreto dipartimentale 8 luglio 2020 n. 783, per le quali si procederà a una nuova calendarizzazione delle prove ancora da svolgere.


Diario 29 settembre 2020
Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
(GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.76 del 29-09-2020)


Scuola, al via dal 22 ottobre il concorso straordinario per la secondaria: 32mila i posti a bando

Previsto un apposito Protocollo di sicurezza

Nella prima giornata attesi 1.645 partecipanti su tutto il territorio nazionale

Misurazione della temperatura all’ingresso, obbligo di indossare sempre e correttamente la mascherina, nessun assembramento, rispetto della distanza di sicurezza.

Prende il via il 22 ottobre, alle 8.00, il concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio. Una procedura molto attesa, che mette a bando 32.000 posti e alla quale si sono iscritti 64.563 candidate e candidati.

Non tutti i partecipanti svolgeranno la prova domani. I candidati sono infatti suddivisi per classi di concorso e su più giornate: le prove andranno avanti fino al prossimo 16 novembre, garantendo, così, un numero di partecipanti limitato al giorno e la massima sicurezza. 

In particolare, nella giornata del 22 ottobre sono attesi i primi 1.645 candidati, suddivisi in 171 aule distribuite su tutto il territorio nazionale.

Previsto un preciso e rigido Protocollo di sicurezza: sarà garantito il distanziamento fisico indicato dalle disposizioni vigenti, i candidati e gli addetti ai controlli indosseranno sempre la mascherina, saranno disponibili prodotti igienizzanti per le mani, i partecipanti avranno accesso alle aule uno alla volta e sarà loro misurata la temperatura. Gli spazi utilizzati saranno tutti igienizzati prima e dopo le prove. I candidati, durante la fase di organizzazione delle prove, sono stati distribuiti in rapporto alla capienza delle aule utilizzate, garantendo sempre il massimo distanziamento e la massima sicurezza, con una media di 10 candidati per aula.

La prova sarà computer based con una durata di 150 minuti. Per i posti comuni sono previsti cinque quesiti a risposta aperta relativi a conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche sulla materia di insegnamento. Seguirà un quesito composto da un testo in lingua inglese, con cinque domande a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2.

Per i posti di sostegno sono previsti cinque quesiti a risposta aperta, finalizzati all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità e a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Seguirà un quesito composto da un testo in lingua inglese, con cinque domande a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2.


Si è svolta il 28 settembre l’informativa alle Organizzazioni Sindacali sul concorso straordinario finalizzato all’immissione in ruolo di personale docente per la scuola secondaria di I e II grado e, in particolare, sulle date di svolgimento delle prove che saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale di domani.

Come annunciato ai Sindacati, le prove prenderanno il via da giovedì 22 ottobre per concludersi nella metà del mese di novembre. I posti a bando sono 32mila.

Il Ministero ha lavorato nelle scorse settimane per garantire la distribuzione dei candidati nelle aule per tutto il territorio nazionale, procedendo al reperimento di tutte le postazioni necessarie. Ciò eviterà qualsiasi forma di assembramento dei candidati.

Nei prossimi giorni sarà altresì emanato un apposito Protocollo, finalizzato ad assicurare lo svolgimento in assoluta sicurezza delle prove.

Il concorso straordinario sarà la prima delle tre selezioni che si svolgeranno a partire dalle prossime settimane per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi insegnanti. Nei prossimi mesi saranno espletati, infatti, anche i concorsi ordinari per infanzia e primaria e per la secondaria di I e II grado, per un totale generale di circa 78mila posti. In particolare le prove preselettive degli altri due concorsi si svolgeranno subito dopo il termine della prova scritta del concorso straordinario.

I numeri e la prova del concorso straordinario

I candidati che hanno presentato domanda per la procedura straordinaria sono stati 64.563. Le istanze di partecipazione potevano essere inviate dall’11 luglio fino al 10 agosto scorsi.
La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con il sistema informatizzato, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata è pari a 150 minuti e prevede, per i posti comuni, cinque quesiti a risposta aperta volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento, e un quesito – seguito da cinque domande a risposta aperta di comprensione – per la verifica della conoscenza linguistica. Per le classi di concorso di lingua inglese la prova scritta sarà interamente in lingua e prevede sei quesiti a risposta aperta.

Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 – che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 – sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.



Scuola, oltre 64 mila domande di partecipazione per il concorso straordinario per la secondaria

Sono oltre 64 mila le domande di partecipazione inoltrate per la procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di docenti per la scuola secondaria di I e II grado. I termini per la presentazione delle istanze si erano aperti l’11 luglio scorso e si sono conclusi alle 23.59 di lunedì 10 agosto. I posti a bando sono 32.000.

I principali dati

Complessivamente le domande inoltrate sono state 64.563. Nel 67,7% dei casi i candidati sono di sesso femminile, il restante 32,3% è di sesso maschile. 

Con riferimento all’età delle candidate e dei candidati, la quota più alta, il 43,9%, pari a 28.371 candidati, rientra nella fascia di età 31-40 anni. Il 35,2% dei candidati ha un’età fra i 41 e i 50 anni (22.733), il 13,8% ha più di 50 anni (8.918), il 7% ha un’età fino a 30 anni (4.541).

Le Regioni per le quali sono state presentate più domande sono la Lombardia (12.385), la Toscana (5.923) e l’Emilia Romagna (5.824). 

Rispetto alla distribuzione sul territorio nazionale, il 41,05% delle candidate e dei candidati proviene dal Nord, il 39,18% dal Sud e dalle Isole, il 19,76% dal Centro, lo 0,01% dall’Estero. Analizzando la provenienza regionale delle candidate e dei candidati, il maggior numero proviene dalla Lombardia (9.347, pari al 14,5%), dalla Campania (7.382, pari all’11,4%), dalla Sicilia (5.607, pari all’8,7%).


Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche e integrazioni al decreto che regola la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche che adeguano il bando alle novità inserite dal Parlamento nel decreto scuola approvato lo scorso 6 giugno. I posti a bando per la procedura concorsuale straordinaria sono 32mila.

Sulla stessa Gazzetta sono rese note le nuove date di iscrizione alla prova: i candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 dell’11 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2020. Qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta potrà avvenire in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con il sistema informatizzato, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata è pari a 150 minuti. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1 settembre 2020.


Oltre 76mila domande di partecipazione per il concorso ordinario di infanzia e primaria, più di 430mila per la secondaria di I e II grado. Sono i dati che emergono dalla rilevazione condotta dal Ministero dell’Istruzione dopo la chiusura dei tempi utili per la presentazione delle istanze: la scadenza era fissata al 31 luglio.

“La domanda di partecipazione è molto alta – rileva la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina -. Un dato facilmente spiegabile: c’era molta attesa perché da troppo tempo i concorsi si svolgono a singhiozzo. Dobbiamo fare in modo che, per il futuro, ci sia una migliore programmazione: in un Paese normale i concorsi debbono svolgersi al massimo ogni due anni. Anche per questo, come Governo, abbiamo voluto con forza far ripartire la macchina concorsuale, bandendo 78mila posti fra infanzia, primaria e scuole secondarie. Ma dobbiamo guardare oltre, dando certezza a chi insegna da precario sul suo futuro lavorativo e a chi vuol cominciare a insegnare sul percorso da seguire. L’insegnamento – prosegue Azzolina – deve tornare ad essere una professione attrattiva e rispettata. Dobbiamo pagare di più i nostri insegnanti e creare percorsi certi per arrivare in cattedra. Invertendo anche alcune tendenze, come quella che vede pochi uomini avvicinarsi all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia, come ci dicono i dati sulle domande di partecipazione”.

I principali dati

Concorso ordinario infanzia e primaria
Per il concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e per la primaria sono state inoltrate 76.757 domande, il 96% dei candidati è di sesso femminile, il 4% di sesso maschile. I posti a bando sono 12.863.

Con riferimento all’età delle candidate e dei candidati, il 13,9% (pari a 10.683 candidati) ha un’età fino a 30 anni, il 32,4% ha fra i 31 e i 40 anni (24.856), il 41,5% ha un’età fra i 41 e i 50 (31.871), il 12,2% ha più di 50 anni (9.347).

Le Regioni per le quali sono state presentate più domande di partecipazione sono la Lombardia (12.149), il Lazio (9.868) e la Toscana (8.114).

Quanto alle provenienze geografiche, il 33,6% delle candidate e dei candidati proviene da Regioni del Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto), il 22,1% dal Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria), il 44,2% dal Sud e dalle Isole (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). Lo 0,1% proviene dall’estero.

Guardando alle singole Regioni, il maggior numero di candidati proviene dalla Sicilia (9.116, l’11,9% del totale). Seguono Lombardia (8.366, il 10,9%) e Campania (8.151, il 10,6%).


Concorso ordinario secondaria I e II grado
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono state inoltrate 430.585 domande, il 64% dei candidati è di sesso femminile, il 36% di sesso maschile. I posti a bando sono 33.000.

Con riferimento all’età delle candidate e dei candidati, il 30,4% ha un’età fino a 30 anni (131.040), il 39,2% ha tra i 31 e i 40 (168.857), il 24,1% ha un’età fra i 41 e i 50 (103.804), il 6,2% ha più di 50 anni (26.884).

In particolare, per la secondaria di I grado si registra un 69% di candidate e un 31% di candidati. Per il II grado, le candidature femminili sono il 63%, quelle maschili il 37%.

Le Regioni per le quali sono state presentate più domande sono la Lombardia (62.580), il Lazio (52.882) e la Campania (49.213).

Il 23,9% delle candidate e dei candidati proviene dal Nord, il 18,4% dal Centro, il 57,6% dal Sud e dalle Isole, lo 0,2% dall’estero.

Guardando alle singole Regioni, il maggior numero di candidati proviene dalla Campania (79.116, il 18,4%), dalla Sicilia (58.933, il 13,7%), dalla Puglia (39.819, il 9,2%).


Decreto Dipartimentale 27 maggio 2020, AOODPIT 637
Procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Rinvio termini delle istanze di partecipazione


Concorso straordinario docenti, rinviati i termini per le istanze di partecipazione

L’apertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente della Scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno è rinviata a successiva data. La nuova tempistica sarà comunicata con un apposito avviso.


Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale – n. 34 del 28-04-2020 i bandi di concorso per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria e nella secondaria di I e II grado

– Procedura straordinaria per l’abilitazione scuola di I e II grado: Presentazione domande dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

– Concorso straordinario secondaria scuola di I e II grado – procedura per il ruolo: Presentazione domande dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020.

– Concorso ordinario scuola secondaria di I e II grado: Presentazione domande dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

– Concorso ordinario scuola infanzia e primaria: Presentazione domande dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.


  • Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, AOODPIT 497
    Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune
  • Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, AOODPIT 498
    Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria
  • Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, AOODPIT 499
    Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado
  • Decreto Dipartimentale 23 aprile 2020, AOODPIT 510
    Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno
  • Legge 20 dicembre 2019, n. 159
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria e nella secondaria di I e II grado, per un totale di 61.863 posti. Pubblicato anche il bando per la procedura straordinaria per l’abilitazione all’insegnamento nella secondaria di I e II grado.
In particolare, il concorso per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria prevede 12.863 posti. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.
Il concorso ordinario per il personale docente della secondaria di I e II grado prevede 25.000 posti. Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.
La procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, in linea con quanto previsto dal decreto scuola votato a dicembre dal Parlamento e dedicata specificatamente a chi già insegna e possiede i requisiti indicati dal bando, prevede 24.000 posti. I termini per le istanze di partecipazione andranno dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.
Per la procedura straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella secondaria di I e II grado, le istanze potranno essere presentate dalle ore 09.00 del 28 maggio 2020, fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.
I concorsi si svolgeranno garantendo condizioni di massima sicurezza per i candidati. Il Ministero dell’Istruzione sta lavorando al piano logistico per il concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado che sarà il primo ad essere espletato.

Scrivere per includere

di Vincenzo Campisi

In sede preliminare, occorre precisare che in questo contributo non si farà riferimento al tema legato al ‘genere’, ossia non verranno fornite indicazioni su come evitare di escludere dalla comunicazione le persone che si definiscono non binarie[1].

Scopo di queste pagine è, infatti, indicare una serie di accorgimenti visivi[2] e testuali[3] utili per produrre testi inclusivi, ossia:

  • progettati sulla scorta del calcolo delle presupposizioni dei ‘saperi’ dell’alunno;
  • calibrati sull’”enciclopedia delle conoscenze” del lettore empirico;
  • privi, ove possibile, di “lacune di informazione”;
  • scritti secondo i principi del plain language[4];
  • accompagnati da esempi e/o immagini delle frasi topiche;
  • dotati di un efficace paratesto;
  • accessibili e ad alta leggibilità[5].

Inclusivo è, quindi, un testo che richiede un basso carico cognitivo[6] per la comprensione del suo contenuto proposizionale.

I box 1 e 2, presenti in calce a questo articolo, possono fungere da prontuario per la redazione di testi inclusivi. Proporre agli studenti attività formative mediate da metodologie attive ad alto effect size[7] e rispettose del primo principio delle Linee guida dell’Universal Design for Learning[8] richiede ai docenti una specifica competenza nell’adattamento in ottica inclusiva dei testi oggetto di studio da parte degli alunni. L’inclusione, in classe, si realizza, infatti, quando il materiale didattico su cui lavorano gli alunni è condiviso.

A seguire, vengono proposti due esempi di riscrittura di testi originari in testi inclusivi.


[1] Cfr https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018

[2] Cfr A. Calvani, Principi di comunicazione visiva e multimediale. Fare didattica con le immagini, Carocci, Roma, 2011.

[3] Cfr http://www.maldura.unipd.it/buro/ e https://www.unipa.it/archivio-intranet/.content/documenti_NewsFormazione_allegati/Manuale_di_scrittura_amministrativa_completo.pdf

[4] Cfr http://www.segretarientilocali.it/nuovo/File2003/ManualeScritturaAmministrativa.pdf.

[5] Cfr infra Box 1 e 2.

[6] Cfr A. Calvani, Teorie dell’istruzione e carico cognitivo. Indicazioni per una scuola efficace, Erickson, Trento, 2009.

[7] Cfr J. Hottie, Apprendimento visibile, insegnamento efficace. Metodi e strategie di successo dalla ricerca evidence-based, Erickson, Trento, 2016.

[8] Cfr G. Savia (a cura di), Universal Design for Learning. Progettazione universale per l’apprendimento e didattica inclusiva, Erickson, Trento, 2016, pp.15-23.

Master 2024. Guida alla scelta

In edicola mercoledì 27 settembre

Master post laurea

La guida completa per scegliere il percorso giusto

Il Sole 24 Ore dedica una guida di 80 pagine ai master post-laurea, con la panoramica completa delle proposte delle università italiane e dei principali enti di formazione privati

La laurea non è tutto. Per entrare nel mondo del lavoro, dopo tre o cinque anni di percorso universitario, è necessario passare da una dimensione accademica a una più vicina alle attività professionali, investendo sulle proprie competenze e i propri talenti, acquisendo titoli, qualifiche, specializzazioni. Per costruirsi una carriera in linea con le proprie aspirazioni serve arricchire il proprio bagaglio di nuove conoscenze e abilità: i master, di I e II livello, rappresentano un valore aggiunto, un canale che facilita l’ingresso nel mercato del lavoro. Per questo Il Sole 24 Ore dedica mercoledì 27 settembre una guida di 80 pagine a questi percorsi post-laurea, con la panoramica completa delle proposte delle università italiane e dei principali enti di formazione privati, che vedono arricchire i propri programmi con materie nuove che spaziano dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità. La guida è arricchita da focus sull’estero, indicati per le aree del management, della finanza e fintech, delle nuove tecnologie, di ambiente, sostenibilità e studi in area scientifica, giuridica e umanistica. E non mancano i ranking internazionali dei migliori master e le certificazioni riconosciute in Italia e nel resto del mondo. Investire su un master post-laurea offre buone chance di trovare lavoro. A un anno dal titolo, la percentuale di chi lavora è pari all’86%: 85,3% per i diplomati di master di primo livello e 86,9% per quelli di secondo livello (rispetto al 75,4% di un laureato triennale e al 77,1% di un laureato magistrale), come evidenziato dal report del consorzio interuniversitario AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei diplomati di master, contattati nel 2022 a un anno dal conseguimento del titolo (12.976 diplomati di master del 2021 di 29 atenei). Inoltre molti enti mettono a disposizione borse di studio e agevolazioni a copertura totale o parziale delle quote di iscrizione, di cui nell’instant book del Sole 24 Ore – in edicola mercoledì 27 settembre a 1 euro, oltre al costo del quotidiano – viene data ampia documentazione, oltre alle detrazioni fiscali disponibili.

AA.VV., Una scuola sostenibile

Una scuola sostenibile, a cura di N. Serio, Armando, Roma, 2023

di Mario Castoldi

Il volume curato da Nicola Serio con contributi di C.Ambrogetti, L.Balduzzi, G.Boselli, P.Crispiani, R.Facchini; L.Lega, L.Lelli, A.Melucci, U.Savini, G.Toschi è imperniato sulla ricostruzione del percorso professionale di otto maestri pedagogisti dell’area emiliano- romagnola e rappresenta una testimonianza straordinaria della vitalità della scuola militante italiana, in particolare negli anni ’70-’80-‘90 dello scorso secolo. Si è trattato di un periodo nel quale si sono sprigionate energie impensabili, in tutti i campi della società, sotto la spinta della rivoluzione culturale del ’68. Anche il mondo della scuola è stato investito da una ventata di rinnovamento che si è riflessa in cambiamenti istituzionali di portata storica (avvio del tempo pieno nei primi anni ’70, Decreti delegati nel ’74, Legge 517/77). Un vortice trasformativo che ha segnato le vite professionali (e personali) di centinaia di maestri, professori, direttori didattici, presidi, ricercatori e ha proseguito la sua corsa anche nei decenni successivi, sia attraverso esperienze pilota, sia attraverso percorsi individuali nel campo della scuola, della formazione, dell’Università. La regione Emilia-Romagna si è caratterizzata fin da subito come il cuore pulsante di questo processo, come ben rappresentano le vicende personali ricostruite nel volume.

Trasversalmente agli itinerari individuali dei singoli protagonisti si possono riconoscere alcuni movimenti di lunga durata scaturiti in quegli anni, come rilancio di orientamenti già presenti nella riflessione educativa del Novecento più avanzata, sebbene estranei alle aule scolastiche. “Onde lunghe” riprese e amplificate dal ’68, almeno nel nostro paese, a partire dal manifesto educativo di quella stagione nel nostro paese, riconoscibile nel volume realizzato dai ragazzi della Scuola di Barbiana “Lettera ad una professoressa”; un manifesto educativo, peraltro, più attento alla “pars destruens” del rinnovamento educativo piuttosto che alla “pars costruens”, all’analisi critica del fenomeno piuttosto che alla proposta.

La prima “onda lunga” riguarda il movimento dai contenuti di sapere alle competenze, in risposta al carattere nozionistico della tradizione scolastica. Muove da un’istanza di rottura della separazione tra scuola e vita che ha caratterizzato da sempre l’educazione formale, nella prospettiva di problematizzare quella natura “tra parentesi” della scuola rispetto alla realtà che costringe spesso la formazione scolastica in una sorta di bolla. Da qui una prospettiva di apprendimento come comprensione del senso e capacità di trasferire il sapere in altri contesti, che si alimenta quindi della relazione con le situazioni di vita. Da qui il passaggio dal tradizionale triangolo didattico “insegnante-allievi-contenuti di sapere” ad un quadrilatero, attraverso l’aggiunta del polo delle situazioni di vita che riconducono i contenuti di sapere a mezzi, piuttosto che a fini, dell’azione formativa.

La seconda “onda lunga” riguarda il movimento dal focus sulle prestazioni al focus sui processi d’apprendimento, in risposta al carattere selettivo della tradizione scolastica. L’attenzione tende a spostarsi dal “come si apprende” al “che cosa si apprende”, attraverso l’esplorazione della parte sommersa dell’iceberg dell’apprendimento, fatta di processi cognitivi e operativi e di disposizioni ad agire. Da qui un recupero della funzione formativa del valutare, vista come risorsa per l’apprendimento, accanto alla tradizionale funzione di controllo. Da qui un’istanza didattica volta a dare visibilità ai processi che caratterizzano l’esperienza di apprendimento, attraverso un’estensione del repertorio di metodologie didattiche, una valorizzazione delle routine di pensiero (vd. Project Zero – Harward University), un’attenzione alla dimensione metacognitiva dell’apprendere.

La terza “onda lunga” riguarda il movimento dalla mediazione didattica all’ambiente di apprendimento, come risposta all’istanza di differenziazione didattica emergente da una scuola sempre più plurale e diversificata. L’espressione “ambiente di apprendimento” richiama un allargamento dello sguardo didattico anche a quelle dimensioni organizzative e strutturali, accanto alle tradizionali dimensioni metodologiche e relazionali; oltre alla componente “software” dell’ambiente di apprendimento, fatta di scelte metodologiche e di dinamiche relazionali, si esplora anche la componente “hardware” che richiama le diverse componenti del setting formativo: spazi, tempi, regole, arredi, attrezzature, sussidi. Sulla scorta della poderosa ricerca Innovative Learning Environments promossa dall’OCSE, oltre alla componente “micro” dell’ambiente di apprendimento, possiamo richiamare anche la componente “meso”, l’ambiente organizzativo per l’apprendimento, e la componente “macro”, le relazioni con la comunità territoriale. Il principio sotteso a tale estensione della prospettiva riprende le parole di Mc Luhan: “il medium è messaggio”, il piano della relazione metacomunica un messaggio formativo pervasivo e profondo che condiziona il piano del contenuto.

Si tratta di movimenti di lunga durata, che riverberano i loro effetti anche nella scuola di oggi e trovano nei percorsi esistenziali e professionali ricostruiti nel volume “dedicato alla gente di Romagna” una testimonianza esemplare.

EITA- European Innovative Teaching Award

Scuola: quattro progetti Erasmus+ italiani vincono premio EITA 2023

Il 23 e 24 novembre a Bruxelles l’evento con i rappresentanti dei 93 progetti premiati per l’insegnamento innovativo 

Firenze, 25 settembre 2023 – La Commissione europea ha annunciato oggi gli istituti scolastici vincitori dell’edizione 2023 del Premio europeo per l’insegnamento innovativo EITA- European Innovative Teaching Award. Il riconoscimento celebra i risultati raggiunti da docenti e scuole che utilizzano pratiche di insegnamento e apprendimento innovative in partnership europee.

Il premio EITA è stato assegnato ai progetti Erasmus+ realizzati e già conclusi, selezionati dalle Agenzie nazionali Erasmus+ su base annuale, a partire dal 2021. In questa edizione sono stati selezionati 93 progetti da 32 diversi paesi europei. 

Nel 2023, il tema di EITA è “Educazione e innovazione”, in collegamento all’Anno europeo delle competenze, al fine di esplorare l’introduzione di tecnologie esistenti ed emergenti nei sistemi educativi contemporanei. In particolare, sono stati selezionati progetti Erasmus legati all’ uso dell’intelligenza artificiale, la robotica, il coding, la programmazione, la realtà virtuale e l’imprenditorialità. 

Ogni paese aderente al Programma ha selezionatoquattro progetti Erasmus+. In l’Italia l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ha individuato le attività migliori realizzate dagli istituti scolastici (dalla prima infanzia alla secondaria) nell’Azione Chiave 1 per la mobilità e Azione Chiave 2 per la cooperazione in progetti. Per il settore dell’Istruzione e della formazione professionale (VET), invece, la selezione del progetto Erasmus+ è stata curata dall’Agenzia Erasmus+ Inapp.  

Le scuole selezionate rappresentano tutti i livelli scolastici: educazione e cura della prima infanzia; istruzione primaria; istruzione secondaria di I grado e di II grado con percorsi generali; istruzione secondaria di II grado con percorsi di istruzione e formazione professionale (istituti tecnici/professionali). Nella fase di selezione dei progetti, le Agenzie hanno tenuto conto di una serie di indicatori di qualità inerenti le metodologie, gli ambienti di apprendimento, l’impatto sui processi di apprendimento e insegnamento nella scuola. 

Le scuole italiane vincitrici di EITA 2023 

Il progetto Art Creativity Coding – full steam ahead!, coordinato dal 2° circolo didattico S. Giovanni Bosco di Ruvo di Puglia, Bari è stato selezionato per il livello educazione e cura della prima infanzia. Qui le scuole, coordinate dall’insegnante Angela Ippedico, sono state impegnate in un partenariato con istituti di Turchia, Polonia, Portogallo, Grecia e Lettonia. Insieme hanno lavorato per migliorare la motivazione degli alunni nell’uso delle tecnologie e scienze applicati agli ambiti artistici e della creatività. Il progetto ha coinvolto anche gli alunni più piccoli della scuola dell’infanzia, oltre che quelli della primaria e della secondaria inferiore. Tra le metodologie adottate: l’apprendere facendo, l’apprendimento cooperativo e quello basato sui problemi. 

Il riconoscimento EITA 2023 per il settore dell’Istruzione e formazione tecnico professionale va all’istituto di istruzione superiore Luigi di Savoia di Chieti per il progetto Integrated learning & Digcomp Evaluation – ILDE. La partnership ha visto collaborare insieme scuole di Italia, Austria, Francia, Grecia e Svezia. L’obiettivo del progetto, coordinato dall’insegnante Massimo Ciancio, era verificare l’impatto degli strumenti digitali nell’insegnamento integrato della lingua madre e lingua straniera. Dopo un’analisi iniziale, i partner hanno sviluppato 5 unità didattiche integrate in versione digitale e non digitale per ottenere un miglioramento delle competenze di base, sull’apprendimento della lingua, sul miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali. Le nuove metodologie sono state poi testate su un campione studenti, con risultati positivi nel miglioramento delle competenze. 

Al liceo scientifico Statale “F.Masci” di Chieti va il premio per il progetto Coding the future, relativo al livello istruzione secondaria generale. L’insegnante Sara Solipaca ha coordinato un progetto per la mobilità Erasmus+ rivolto allaformazione di 15 insegnanti dell’area scientifico matematica. I docenti sono stati coinvolti in corsi di formazione di una settimana su 5 competenze digitali: elaborazione delle informazioni, creazione di contenuti digitali, comunicazione, sicurezza e risoluzione dei problemi. Durante il corso i partecipanti sono entrati in contatto con piattaforme web, applicazioni, app mobili e hanno sperimentato in modo diretto come incorporare il Coding e il Pensiero Computazionale nel Curriculum scolastico, esplorando e valutando le ultime tendenze e gli approcci all’insegnamento dell’alfabetizzazione digitale, nonché condividendo buone pratiche di strumenti ICT. 

Il progetto “E.S.S.E:N.C.E.- Entrepreneurial Skills in Schools Education: Nurturing Citizenship and Entrepreneurship” dell’istituto comprensivo Fontanile Anagnino di Roma si è aggiudicato il riconoscimento per il livello di istruzione primaria. Il partenariato, seguito nella scuola dalla docentePaola Maria Delpozzo, ha coinvolto scuole e università di Italia, Finlandia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Turchia. Attraverso il miglioramento del profilo professionale degli insegnanti, ESSENCE ha aiutato gli studenti ad acquisire e valutare le competenze imprenditoriali, consentendo lo sviluppo competenze trasversali come il pensiero critico, la creatività e la percezione di sé, e introducendoli, con il gioco, al mondo professionale e promuovendo la loro cittadinanza attiva. È stato realizzato un percorso di formazione per l’insegnamento per migliorare le strategie per l’insegnamento delle competenze imprenditoriali, tecniche di valutazione e l’utilizzo di uno strumento digitale, l’E-portfolio, per le attività di valutazione e autovalutazione.  

I prossimi 23 e 24 novembre è in programma una Cerimonia europea con i rappresentanti dei 93 progetti premiati per l’insegnamento innovativo, che si terrà a Bruxelles organizzata dalla Commissione europea. Il 24 ottobre prossimo in un evento organizzato congiuntamente dalle due Agenzie nazionali coinvolte nell’iniziativa, INDIRE e INAPP, sarà la consegna ufficiale dei certificati e la premiazione dei vincitori italiani. 

Hashtag ufficiale #EITA2023 

Maggiori info su EITA 2023:https://www.erasmusplus.it/news/formazione-professionale/eita-2023-terza-edizione-del-il-premio-europeo-per-linsegnamento-innovativo/

Il potere dell’incontro

Il potere dell’incontro

di Vincenzo Andraous

I ragazzi si danno appuntamento in chat, condividono tutto, in quel tutto ci sta dentro il recinto circondato dal filo spinato dove tutto può esser condiviso, appunto, anche le miserabilità più disumane.

Attraverso i social, condividono e diffondono le immagini dei bulli per vocazione, dei maledetti per forza, della violenza, delle prevaricazioni, delle risse.

C’è un uso sopruso della rete, arrivando a ingenerare una vera e propria malattia ossessiva compulsiva della comunicazione.

Eppure nonostante quel che c’è ai bordi del percorso di ognuno e di ciascuno, che invocarisposte forcaiole e carcerocentriche, rimane a fare da ponte la vita e la conoscenza della cultura del bello, ripartendo dalle famiglie, dalla scuola, dall’oratorio, dall’importanza dell’incontro con chi alto è non per altezza fisica, bensì per autorevolezza conquistata sul campo.

Quelle persone che sono esempi che lasciano tracce e orme indelebili impossibili da non vedere-sentire, da seguire per apprendere il valore del rispetto per se stessi e per gli altri.

Ho avuto la fortuna di esser invitato a partecipare alla settimana comunitaria in un oratorio, tanti ragazzi e ragazze di svariateparrocchie, la tematica che ci ha accompagnati è stata “A ritmo di relazioni”, che ci ha permesso di fare un pezzo di strada insieme alla scoperta di cosa significhi davvero mettersi in relazione, comprendere che l’altro c’è e come, occorre finalmente guardare a un palmo dal proprio naso, dove non vediamo, peggio, non intendiamo proprio vedere.

E’ stato un incontro autentico, senza maschere, a tratti aspro, duro, urticante, perché la vita quella che risulta essere un’avventura eccezionale, è fatta anche di cadute e di inciampi, di buchi neri profondi, di sconosciuti che ti vengono incontro, stendono il loro braccio, stringono forte la tua mano, ti sradicano letteralmente dalla fossa costruita a misura.

Qualcuno ha detto come le nostre radici possono, se ben curate, diventare delle ali. Molti dei presenti che ho ascoltato con attenzione hanno preso nota e cura di come nel coltivare la relazione risulti una vera e propria salvavita la comprensione di valori come libertà, rispetto, dignità, solidarietà, amore.

Ho pensato davvero a quanto sia importante amarsi e perdonarsi, perché “se manca l’altro non stai vivendo, ma stai sopravvivendo”.

Metaverso, IA e festa dei nonni

Festa dei nonni al tempo del metaverso e dell’IA

di Bruno Lorenzo Castrovinci

Senilità, il corpo invecchia, arrivano i primi acciacchi, le prime malattie, e di conseguenza le prime cure con farmaci che ti accompagneranno per tutto il resto della vita e che da questo momento si aggiungeranno, uno dopo l’altro, diventando sempre di più.

Un modo per restare attaccato alla vita, per sperare in quell’eternità terrena che di fatto è solo un’illusione in quanto tutto alla fine finisce inesorabilmente come la vita stessa.

E con il preannuncio dell’età pensionabile, da un lato un sensodi libertà ti invade, quante cose lasciate nel cassetto, che ora aspettano di essere riprese, quanti sogni, alcuni possibili certo, altri invece ormai legati ad un tempo in cui eravamo forti e giovani ed ora non più attuabili se non nella nostra fantasia.

E con la pensione, l’abbandono del ruolo precedente, c’è chi andando via non riesce a girare pagina e continua imperterrito a interferire nel lavoro di chi ha preso il suo posto, rimanendo attaccato ad un tempo che ormai non esiste più, in quanto tutto scorre, tutto diviene, tutto cambia, e nulla è per sempre.

Età della quiescenza, quindi una fase della vita dedicata al riposo, dove il tempo libero diventa predominante nella quotidianità.

Un tempo quindi per determinarsi e rideterminarsi di nuovo, per trovare una nuova dimensione, un nuovo ruolo all’interno di questa società così complessa, così unica e in un’era in cui la tecnologia, cambia tutto con una velocità senza precedenti.

Eppure, è in questo che tantissimi uomini e donne, prima impegnate in ruoli significativi e con maturate e specialistiche competenze sentono ancora il bisogno di dare, di sentirsi utili, di essere attivi o quanto meno di sentirsi tali.

C’è chi una volta raggiunta l’età pensionabile si dedica a séstesso ai suoi hobby, ai suoi passatempi, c’è chi comincia a viaggiare o a rispolverare vecchie passioni dimenticate datempo, ingoiate com’erano nella tran-tran frenetico della quotidianità.

Il 2 ottobre lo stato italiano celebra la festa dei nonni, istituita con la legge n.159 del 31 luglio 2005, una giornata speciale di connessione tra generazioni, in cui la terza età viene onorata, per quello che è stato, certo, ma soprattutto, per quello che è, eda in questa nostra società sempre più fragile con una gioventù dal futuro sempre più incerto.

La festa è celebrata sistematicamente in tutte le scuole dell’infanzia e primaria del primo ciclo, vuoi perché in quella fascia di età i nonni sono molto presenti nella vita degli studenti, in quanto sono proprio loro che sempre con maggiore frequenza, vanno ad accompagnare i nipoti a scuola,riprendendoli poi all’uscita.

Altri, li aiutano a fare i compiti rimanendo purtroppo, l’unica figura adulta che rimane in casa fino alla sera, quando i genitori rientrano dal lavoro.

Nonni dispensatori di tempo e risorse economiche certo, ma anche di consigli, ricchi di un bagaglio di conoscenze frutto delle esperienze di una vita intera, di una generazione che ha vissuto la storia, anche nei suoi tempi più bui.

Le maestre e i maestri lo sanno bene, e già a partire dall’inizio delle lezioni, programmano e preparano tantissime attività per questa bellissima festa, in uno schema quello delle routine annuali, che si intercala alle routine quotidiane, diventando occasione per lo sviluppo di attività e di unità di apprendimento che esplorano i campi di esperienza, contribuendo al raggiungimento di quei traguardi previsti nelle indicazioni nazionali.

Dai laboratori grafico espressivi, dedicati alla produzione di prodotti significativi, ai saggi musicali e coreutici, alle piccole rappresentazioni teatrali, alle attività relazionali con la presenza dei nonni nelle piccole sezioni e tantissime altri originali attivitàche oggi si affacciano anche alla realtà aumentata del metaverso.

Attività che si ripropongono sistematicamente nella scuola primaria, arricchendosi di tutte quelle nuove competenze legate all’alfabetizzazione, al progressivo maturare della comprensione dei linguaggi, in continuità con i campi di esperienza precedenti che ora declinano in saperi sempre più disciplinari.

Maestri e maestre che rendono viva la scuola italiana, che creano e consolidano l’alleanza con le famiglie, che vanno oltre il tempo scuola con la passione che da sempre rende grande nel mondo questi due ordini di scuola.

Per i più innovativi, una tecnologia, che spazia dalla robotica educativa, alle prime esperienze nel metaverso, che per i più piccoli è legato alla grande componente ludica degli escaperom, alle attività in realtà aumentata con gli osmo kit, o semplicemente attraverso l’esplorazione di contenuti digitali.

Alcune maestre le più creative e in linea con il quadro DigiCompEdu, utilizzano la fotografia e i video digitali per la produzione di piccoli cortometraggi, filmati emozionali da presentare ai nonni e alle famiglie, in esperienze ricche di emozioni, di gioia, di lacrime, quelle buone però, per una terza età sempre più presente nella vita di ogni giorno dei loro piccoli studenti.

Per i più innovativi le attività di MLTV – “Rendere visibili pensiero e apprendimento”, un modello educativo innovativo concreto, elaborato grazie alla collaborazione tra INDIRE, Project Zero (gruppo di ricerca della Harvard Graduate School of Education di Boston) e le suole del movimento Avanguardie educative.

MLTV è l’acronimo di Making Learning and Thinking Visible, e si propone di valorizzare e mettere a frutto sia le conoscenze, le abilità e le competenze di tipo disciplinare che lo sviluppo del pensiero nelle diverse declinazioni: critico, creativo, logico-matematico, riflessivo, decisionale, sistemico (destinato al secondo ciclo d’istruzione).

I costrutti elementari di questa metodologia sono:

1. la documentazione, intesa come la «pratica di osservare, registrare e condividere attraverso media differenti il processo e il prodotto dell’apprendimento con lo scopo di rendere l’apprendimento stesso più profondo» (Krechevsky et al., 2013)

2. il group learning, definito come «un insieme di persone che sono emotivamente, intellettualmente ed esteticamente ingaggiate nella soluzione di problemi, creazione di prodotti, attribuzione di senso. [Un gruppo] nel quale ognuno apprende sia autonomamente sia con e grazie agli altri» (PZ & Reggio Children, 2001);

3. i protocolli, le Thinking Routine, le indicazioni, che rendono visibile il pensiero e che supportano lo sviluppo di capacità di ragionare in modo creativo, profondo e divergente. Il pensiero, infatti, non è solo legato alla dimensione cognitiva ma è disposizionale, distribuito, e può appunto essere reso ‘visibile’ attraverso pratiche particolari.

Una festa quella dei nonni quindi molto radicata nelle scuole dell’infanzia e primaria, ma purtroppo assente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Con l’avvento dei saperi epistemologici a partire dalla classe prima della scuola secondaria di primo grado, la festa dei nonni scompare dalle attività didattiche, in quanto i “professori”, non la ritengono più una ricorrenza sulla quale sviluppare delle attività, declinare degli eventi, arricchire l’offerta formativa, con una progettualità che guardando ai nonni, guarda al sociale, a quella terza età sempre più dimenticata e che invevitabilmenteapproda sempre più nelle residenze a lei dedicate.

E’ il triste destino di una generazione, che la scuola in quanto agenzia educativa dovrebbe contrastare, valorizzando i nonni, creando quella connessione generazionale, necessaria oggi più che mai.

In fondo gioventù e terza età hanno molto in comune, entrambi queste fasi della vita sono caratterizzate dalla libertà di non essere impegnati in un ruolo nel mondo del lavoro.

Alcune istituzioni scolastiche del secondo ciclo, hanno intrapreso percorsi di Service Learning, finalizzate alla realizzazione di quelle connessioni generazionali tra giovani e terza età.

Il Service-Learning diventa lo strumento per la valorizzazione dell’uomo, della sua centralità, educando i giovani al rispetto e alla valorizzazione delle fasce più deboli, per una scuola di tutti e per tutti, che attenua gli effetti devastanti di un individualismo che ci conduce inevitabilmente a sconoscere l’altro e a restare sempre più soli.

Ben venga la festa dei nonni, nelle scuole secondarie, magari insieme a lezione, in un rinnovato Life Long Learning, fatto di scoperte, emozioni, condivisioni o in attività di peer learning di connessione generazionale, per una società la nostra che si prepara ad affrontare i grandi temi dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale, nella vita di tutti i giorni, in quanto pur se efficiente e efficace, manca di un requisito fondamentale che è la nostra umanità.

Esposizione crocifisso in aule scolastiche

L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane
Stato dell’arte: origini, diffusione e disamina normativa

di Dario Angelo TUMMINELLI, Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Zaira MATERA

In questi ultimi tempi si è molto discusso sull’opportunità o meno di esporre il crocifisso sulle pareti delle aule scolastiche italiane.

Invero il tema dell’affissione del crocifisso negli edifici pubblici non è nuovo, anzi è, spesso, oggetto di dispute e scontri, a volte dai toni accesi, talora sfocianti in controversie e contese approdate nelle aule dei Tribunali, con pretese di rimozione dalle mura avanzate da movimenti e associazioni laicali, o da altre confessioni religiose nonché da atei e agnostici.

La rappresentazione dell’uomo sulla croce è indubbiamente il simbolo più diffuso e segno distintivo di una pluralità di confessioni cristiane in tutto il mondo e, sopra tutte, di quella cattolica.

Prima di addentrarci nel merito del tema è opportuno ricostruirne i passaggi storico-normativi. Benché allo stato attuale non esista una disposizione normativa generale e organica che imponga l’esposizione del crocifisso sulle mura nei locali pubblici e, nella fattispecie, nelle aule scolastiche, proveremo comunque a ricostruire brevemente l’assetto normativo alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.

Per quanto riguarda le aule scolastiche, invero, esistono ben due Regi Decreti, risalenti all’epoca fascista, promulgati nel 1924 e nel 1928.

Sebbene piuttosto datati sono tuttora in vigore in quanto mai abrogati da successive disposizioni normative, come del resto confermato dal parere 27 aprile 1988 n. 63/1988 “non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, già regolata dalle norme anteriori” (v. infra).

Entrando nel dettaglio si tratta del Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965 “Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 25 giugno 1924 e del Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297 “Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1928 – Suppl. Ordinario n. 167.

Nulla invece venne stabilito nell’anno successivo (1929) nei Patti Lateranensi, accordi sottoscritti l’11 febbraio 1929, resi esecutivi in Italia con la legge n. 810/1929 relativamente all’esposizione del Crocifisso nelle scuole, come in qualsiasi altro pubblico ufficio.

Fatta questa premessa entriamo maggiormente nel dettaglio.

Il primo dei due, in ordine cronologico, in vigore dal 10 luglio 1924, stabilisce per l’istruzione media all’art. 118 che: “Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re” mentre il secondo (regio decreto), in vigore dal 30 ottobre 1928, stabilisce all’art. 119 che: “Gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento”. Ebbene andando a visionare la tabella C ritroviamo al primo punto, come arredo scolastico immancabile (dalla prima alla quinta classe) il crocifisso ancor prima del ritratto di S.M. il Re.

È chiaro che le citate disposizioni normative sono incomplete e riguardano esclusivamente le scuole elementari e medie, lasciando indefinita la questione negli altri ordini e gradi scolastici in particolare: scuole dell’infanzia, allora “materne”, istituti di secondo grado “superiori” nonché le istituzioni accademiche “Università”.

In quel contesto storico-culturale-sociale, tuttavia, era stata chiaramente palesata la “ratio legis” risalente all’epoca. Infatti nel richiamare l’esposizione del simbolo cristiano e nel collocare il crocifisso accanto al ritratto del Re e della bandiera, esso era chiaro segno e richiamo ai valori unificanti della nazione come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2006 “Il crocifisso costituisce, infatti, anche un simbolo storico – culturale; esso rappresenta un segno di identificazione nazionale; esso rappresenta, insieme ad altre forme di vita collettiva e di pensiero, uno dei percorsi di formazione del nostro Paese e in genere di gran parte dell’Europa”.

Con il passare degli anni, soprattutto di questi ultimi decenni, però, le dispute si sono fortemente incancrenite, le polemiche inasprite vertevano più che altro a politicizzare e strumentalizzare l’uso del crocefisso. Queste approdarono inevitabilmente nei palazzi di Giustizia e nelle Corti adducendo la violazione dei principi costituzionali di laicità dello Stato, di libertà di religione e di insegnamento e violazione del principio di imparzialità.

I giudici aditi, in veste di giudice del lavoro, tuttavia si sono fin da subito manifestati incompetenti a decidere sulla materia, dato che le poche disposizioni normative, le indicazioni ministeriali (circ. n. 68 del 22 novembre 1922, circ.  n. 2134-1867 del 26 maggio 1926, circ. 367/2527 del 19 ottobre 1967, nota prot. n. 2667 del 3 ottobre 2002) e talora le circolari interne di istituto diramate dai Dirigenti scolastici, non erano vere e proprie leggi dello Stato, ma semplici atti/provvedimenti amministrativi interni alla scuola, la cui competenza spettava ai vari Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.).

Approfondimento Invero i giudici nel manifestare la propria incompetenza, rinviavano in via incidentale (la questione sollevata) alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale, con ordinanza del 15 dicembre 2004, n. 389 ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità, dell’art. 676 del Testo Unico D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, relativi alla manutenzione e gestione degli edifici scolastici, arredi compresi e dall’art. 119 R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, tabella C, e dall’art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 in quanto norme regolamentari prive di forza di legge, peraltro presupponendone di fatto la vigenza.

Un primo parere fu quello del Consiglio di Stato espresso nell’aprile del 1988, (parere n. 63 del 27.04.1988), in Adunanza della Sezione II, su espressa richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione in merito al quesito: “Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche”. Il Consiglio di Stato ritenne all’epoca pienamente legittime e tutt’oggi operanti i due citati regi decreti in quanto mantengono la loro validità fino a che non intervenga, nelle more, “un atto o fatto giuridico a valenza abrogativa”.

Si evidenzia che la Sezione ritenne all’epoca di dover sottolineare che: “il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa”. Per completezza si riporta lo stralcio delle conclusioni: “Conclusivamente, quindi, poiché le disposizioni di cui all’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all’allegato C del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole, […], deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti”.

Successivamente la stessa sezione del Consiglio di Stato (n. sezione 4575/03-2482/04), sempre in Adunanza, ritornò sulla questione sollevata, con parere postumo (n. 556 del 15 febbraio 2006) sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ai sensi dell’art. 11, secondo comma, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), depositato presso il Segretariato Generale in data 03 novembre 2003, proposto dall’UAAR “Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti” dove nel P.M.Q., parte conclusiva delle sentenze, dopo una analisi puntuale del diritto e una lunga e dettagliata esposizione, la sezione espresse parere  negativo con respingimento completo del ricorso, chiarendo che: “le norme recate dall’art. 118 del r. d. 965/24 e dall’art. 119 del r. d. 1297/28 non confliggono affatto con il testo unico e restano dunque in vigore in forza dello stesso art. 676”.

Sulla questione si è anche espressa, recentemente, la Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, con sentenza n. 24414 del 09 settembre 2021.

La suprema Corte, in merito all’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia, sezione lavoro, n. 165/14, ha stabilito definitivamente che, l’affissione sulle mura del crocefisso pur non essendo imposta dalla legge, non può essere ritenuto atto discriminatorio nei confronti di chi non confessa il credo religioso e/o comunque non lo condivide.

Approfondimento I fatti risalgono all’anno scolastico 2008/2009. Un docente di ruolo in materie letterarie venne sottoposto a procedimento disciplinare, con irrogazione della sanzione da parte del Dirigente scolastico. Al docente era stato addebitato la condotta discriminatoria in quanto prima dell’inizio delle sue ore di lezione nella classe rimuoveva temporaneamente ma sistematicamente, il crocifisso dalla parete dell’aula scolastica, per poi riappenderlo successivamente al termine delle sue lezioni, manifestando così il suo pensiero e la chiara disapprovazione ma contravvenendo difatti ad una esplicita circolare diramata del Dirigente scolastico. Quest’ultimo, infatti, aveva accolto la richiesta di affissione del simbolo religioso proveniente dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto riuniti in assemblea.

Nella citata sentenza la Corte ha stabilito che ogni istituzione scolastica autonoma può disporre se esporlo o meno, garantendo tuttavia un equo bilanciamento ovvero “ragionevole accordo” fra le parti in gioco che abbiano posizioni diverse, rispettando in tal modo le diverse sensibilità all’interno della comunità scolastica. (fonte Wikipedia)

Si da menzione come approfondimento di due sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che sul tema si è espressa a Strasburgo con la sentenza del 03 novembre 2009 “Soile Tuulikki Lautsi v. Italia” accogliendo l’istanza di rimozione in quanto “violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione” e successivamente con sentenza del 18 marzo 2011 respingendo la richiesta: “nulla prova l’eventuale influenza che l’esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni; non è quindi ragionevolmente possibile affermare che essa ha o no un effetto su persone giovani le cui convinzioni sono in fase di formazione”. (fonte Wikipedia)

Va anche data menzione della Legge n. 121 del 1985 rubricata in “Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985 – Suppl. Ordinario, dispone all’articolo 9 che: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”, che i principi e i segni cristiani ovvero il crocefisso “fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”.

In definitiva, la fragilità del quadro normativo, rimanda all’autonoma scelta delle singole istituzioni scolastiche, il cui organo collegiale di governo (Consiglio di Istituto) deve decidere se esporre o meno il crocifisso, dopo aver attentamente e ragionevolmente valutato le sensibilità delle diverse convinzioni dei soggetti interessati.

Si conclude con il richiamo alla recente proposta di Legge (disegno di legge) approdata alla Camera dei Deputati di iniziativa della Lega, al cui art. 3 si prevedono sanzioni pecuniarie per chiunque rimuova o denigri o vilipenda il Crocifisso, fino ad un’ammenda che varia da 500,00 a 1.000,00 Euro.

Riferimenti normativi

  • REGIO DECRETO 30 aprile 1924, n. 965 “Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media
  • REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1297 “Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare
  • PATTI Lateranensi del 11 febbraio 1929
  • LEGGE 27 maggio 1929, n. 810 “Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929
  • LEGGE 28 luglio 1967, n. 641 “Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967-1971
  • LEGGE n. 121 del 1985 rubricata in “Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi
  • DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994 n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, art. 676
  • CONSIGLIO di STATO del 27 aprile 1988, parere n. 63 “Insegnamento della religione cattolica ed esposizione dell’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche
  • CONSIGLIO di STATO con sentenza del 15 febbraio 2006
  • CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza del 15 dicembre 2004, n. 389
  • CORTE DI CASSAZIONE civile, Sezioni Unite, sentenza n. 24414 del 09 settembre 2021
  • CORTE Europea dei Diritti dell’Uomo sentenza del 03 novembre 2009 “Lautsi v. Italia” ricorso no. 30814/06
  • CORTE Europea dei Diritti dell’Uomo sentenza 18 marzo 2011
  • CIRCOLARE del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 68 del 22 novembre 1922
  • CIRCOLARE del Ministero della Pubblica Istruzione n. 2134-1867 del 26 maggio 1926
  • CIRCOLARE del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 367/2527 del 19 ottobre 1967 “Edilizia e arredamento di scuole dell’obbligo
  • NOTA del Ministero dell’Istruzione del 3 ottobre 2002, Prot. n. 2667 “Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche
  • DIRETTIVA MIUR 3 ottobre 2002, prot. n. 2666
  • PARERE Avvocatura dello Stato di Bologna del 16 luglio 2002

Sitografia

Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2023/2024

a cura del Ministero dell’Istruzione e Merito – Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica – Ufficio di statistica

Nell’anno scolastico 2023/2024 sono tornati sui banchi 7.194.400 studenti delle scuole statali, distribuiti in 364.069 classi. È disponibile sul sito del MIM l’approfondimento con i primi dati sull’anno appena iniziato.

Nel 2023/2024 le bambine e i bambini della Scuola dell’infanzia sono 809.861 e 2.219.151 quelli della Primaria. Gli studenti della Scuola secondaria di I grado sono 1.533.509 e 2.631.879 ragazzi frequentano la Secondaria di II grado. Di questi ultimi, il 51,4% frequenta un Liceo, il 31,7% un Istituto tecnico, il 16,9% un Istituto professionale.

FAQ Handicap e Scuola – 67

Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv. Salvatore Nocera e di Evelina Chiocca


Archivio FAQ


Mia figlia con la 104 frequenta la terza primaria e per i primi due anni le classi erano formate da un’unica maestra per tutte le materie tranne inglese e insieme collaborava un’assistente in più un insegnante di sostegno per tutti i bambini. Vorrei sapere se una dirigente di scuola alla primaria possa inserire, all’inizio della scuola, senza avvisare i genitori, nuove maestre per l’nsegnamento di più materie, storia, geografia e scienze escludendo la maestra che ha sempre seguito i bambini nei primi due anni. Secondo noi genitori durante un percorso già iniziato non si dovrebbe fare ma terminare il ciclo dei cinque anni. In particolar modo mia figlia con mutismo selettivo troverà la difficoltà a comunicare con più insegnanti,mentre stava seguendo il giusto metodo e rapporto con la maestra e tutte noi mamme abbiamo iscritto i nostri figli per la presenza di un’unica maestra.Per legge la dirigente può fare questo?

Nella scuola primaria l’organizzazione è strutturata a modulo o mediante il ricorso a docenti prevalenti; in entrambi i casi si tratta di “più docenti” assegnati alla classe.
Sicuramente, con l’arrivo del nuovo dirigente, sarà stata adottata l’opzione che vede più docenti assegnati ad una classe e questo è incontestabile.
Risulta poco chiaro perché la docente “unica” non sia stata assegnata alla classe terza, in quanto, in virtù della continuità educativo-didattica, non poteva essere spostata.
Come genitori potete chiedere motivazioni alla dirigente ed esigere, sempre in virtù della continuità, ai sensi della legge 107/2015, che la docente venga riassegnata alla classe terza, sicuramente non per insegnare tutte le discipline, come prima, ma alcune sì


Sono un’insegnante di sostegno scuola primaria. Il mio alunno aveva la scadenza della 104 a luglio con visita davanti alla commissione per revisione a settembre. Per un imprevisto medico la signora non si è presentata alla visita. Cosa accade alla copertura di sostegno?decade o viene congelata in attesa dell esito della nuova convocazione a visita? Ovvero l’alunno è coperto da Pei e insegnante visto che nella richiesta organico era conteggiato? oppure non ha diritto alla docente fino a esito nuova visita?

Quando un alunno, convocato per il controllo, non si presenta alla visita, perde la qualifica di alunno con disabilità.
Da quanto scrive, la madre non si è potuta presentare per un imprevisto. In questo caso, per non perdere la qualifica di alunno con disabilità, la famiglia deve giustificare immediatamente alla Commissione medico legale il motivo della mancata presentazione alla visita, prima che questa archivi la pratica.


Sono una maestra di sostegno. Il bambino con grave disabilità che abbiamo salutato a giugno e che ora dovrebbe iniziare il primo anno della scuola secondaria di primo grado, rischia di non poter frequentare la scuola in quanto il Comune gli ha comunicato che il servizio scuolabus del quale ha usufruito finora, non è disponibile ora per la scuola secondaria (pur essendo all’interno del Comune stesso).

Il Comune dovrebbe sapere che il trasporto gratuito è un diritto costituzionalmente garantito, come tutti gli altri supporti delle diverse amministrazioni, agli alunni con disabilità. Ciò in base all’art 28 della legge n. 118/1971 e all’art 139 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché dai principi sanciti dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 275/2016.
Pertanto se il Comune non può approntare il servizio di minibus, allora deve pagare un taxi all’alunno oppure deve fornirgli un servizio meno costoso tramite volontari che, col solo rimborso delle spese di benzina, lo porti e lo riprenda da scuola.
Comunque i Comuni debbono anche sapere che ogni anno il Ministero distribuisce alle Regioni dei fondi finalizzati al trasporto gratuito degli alunni con disabilità. Il Comune, facendo regolare richiesta alla Regione e indicando il percorso e la spesa presunta, riceverà la somma, autorizzando ufficialmente la famiglia a prendere un taxi o a prendere contatti con i volontari indicati dal Comune stesso in tempi immediati, poiché la scuola sta iniziando e l’alunno ha diritto a non perdere, per questo motivo, neppure un giorno di scuola.
In mancanza di tale autorizzazione, il Comune è passibile di ricorso al Tribunale civile per discriminazione ai sensi della legge n. 67/2006, salvo ogni diritto in sede penale per interruzione di un pubblico servizio per violazione dei doveri di ufficio.


Siamo i genitori di un ragazzino autistico. Negli ultimi due anni ha frequentato la scuola media. Sono stati anni assolutamente improduttivi, nei quali ha manifestato il proprio disagio adottando comportamenti provocatori (non aggressivi). Gli insegnanti di sostegno, senza qualifica, non sono riusciti a trovare la quadra delle sue condotte. In un solo anno, ha conosciuto dodici insegnanti di sostegno. Per lui la scuola è stata un vero e proprio parcheggio, dove non ha svolto alcun programma didattico e dove ha perso le competenze acquisite alla primaria.
Adesso, nel tentativo di cercare un’altra scuola per l’ultimo anno delle medie, l’ufficio scolastico ci propone in maniera oggettiva (senza conoscere i dettagli della nostra disabilità) l’inserimento in un Polo RES dicendoci, tra l’altro, che potrebbe essere una soluzione ideale anche per le superiori, potendo rimanere lì fino ai diciotto anni in qualità di ripetente.
Vorremmo cortesemente sapere a chi spetta la decisione di destinare un alunno disabile in una scuola ordinaria piuttosto che in un Polo RES e se è ammissibile la pratica di bocciare l’alunno reiteratamente al fine di condurlo alla maggiore età.

La proposta che vi è stata rivolta da parte dall’Ufficio scolastico di iscrivere il ragazzo in un Polo RES, che sostanzialmente riproduce le scuole speciali di fatto, è, a nostro avviso, irricevibile. Se poi si considera anche il fatto che vostro figlio, durante la primaria, ha acquisito competenze, che dovevano (e potevano) essere approfondite e ampliate nella secondaria di primo grado, la proposta non si giustifica.
Il Polo RES è un contesto in cui è prevista la permanenza dell’alunno fino al compimento del diciottesimo anno di età; e questo, quindi, impedirà a vostro figlio di potersi iscrivere ad una scuola secondaria di secondo grado (a meno che voi non decidiate di inoltrare ricorso presso un Tribunale).
A chi spetta decidere se iscrivere o meno un alunno al Polo RES? La decisione spetta ai genitori.
Tenete presente, tuttavia, che la frequenza del centro residenziale (Polo RES) è illegittima sino all’adempimento dell’obbligo scolastico, cioè sino al 16° anno di età (con 10 anni di frequenza della scuola dell’obbligo) Durante il periodo dell’obbligo scolastico, la frequenza del centro residenziale è possibile, ma solo di pomeriggio (senza, cioè, abbandonare la scuola dell’obbligo).
Il suggerimento pertanto è di proseguire il percorso nella scuola “di tutti” (l’attuale scuola), parlando con il dirigente scolastico affinché si impegni a monitorare il percorso formativo di vostro figlio, che, come tutti i suoi coetanei, ha diritto ad apprendere, a socializzare, a comunicare e a stabilire relazioni significative con i suoi compagni.


Con il passaggio della primaria alla scuola secondaria non vogliamo più mettere il sostegno a nostro figlio in quanto essendo un asperger lieve con un QI molto elevato ha raggiunto una maturazione personale eccellente. Alla primaria non avremmo voluto certificarlo ma in questi anni abbiamo capito che le insegnanti volevano il sostegno per diritto in quanto dietro la parola spettro autistico si nasconde uno stigma pazzesco. Volevamo sapere se la scuola é obbligata a passare il fascicolo personale e se fosse cosí noi genitori possiamo opporci? Inoltre possiamo richiedere la cancellazione dei vari verbali, pei e diagnosi?

La normativa sugli alunni con disabilità non è un obbligo per le famiglie, ma un diritto; pertanto Lei può chiedere alla scuola Primaria di non trasmettere alla scuola Secondaria di Primo grado tutta la documentazione relativa alla certificazione di disabilità.
La scuola non può eliminare la documentazione (PEI, Diagnosi Funzionale, ecc.) dai propri atti, poiché la nomina del docente di sostegno e le modalità di valutazione, durante la scuola Primaria, sono state effettuate basandosi proprio sulla documentazione e sulla certificazione contenute nel fascicolo personale di suo figlio; se tali documenti venissero stralciati dagli archivi della scuola, la scuola non potrebbe giustificare le azioni sopra richiamate. Però senza il consenso della famiglia la scuola Primaria non può trasferirli alla scuola Secondaria di Primo grado; in tal senso si è espresso il Garante per la tutela dei dati personali in un provvedimento emanato alcuni anni fa.
Inoltre, trascorsi gli anni obbligatori di conservazione delle carte presso le segreterie delle scuole (si informi quanti debbono essere: forse 10 anni?), lei, in qualità di genitore, ha diritto al cosiddetto “oblio”, ovvero alla eliminazione dall’archivio della scuola di tutti gli atti relativi alla condizione di disabilità di suo figlio.
Se lei intende rinunciare solo al docente di sostegno, però, tenga presente che può farlo presente alla scuola immediatamente, scrivendo (e protocollando) una lettera o una email (tramite PEC) di “rinuncia al docente per il sostegno”, inviando la lettera o la PEC al Dirigente scolastico e, per conoscenza, all’Ufficio scolastico regionale e all’Ufficio scolastico territoriale. Scrivendo subito, il Dirigente scolastico eviterà di inoltrare la richiesta delle risorse all’USR.
Se la rinuncia riguarda solo il docente di sostegno (e non anche la documentazione), anche senza sostegno suo figlio continuerà ad essere considerato “alunno con disabilità”, e potrà avvalersi di tutti gli altri diritti a lui spettanti (la predisposizione del Pei, le modalità di verifica personalizzate, i criteri di valutazione personalizzati, di cui all’art 16 commi 1 e 2 della l.n. 104/92).
Se invece non vuole che suo figlio sia considerato “alunno con disabilità”, allora deve ritirare, qualora sia stata inviata all’atto dell’iscrizione alla scuola Secondaria di Primo grado, tutta la documentazione relativa alla condizione di disabilità di suo figlio; in tal modo suo figlio sarà considerato come tutti gli altri compagni.


Sono un insegnante di sostegno della scuola secondaria di primo grado. Mi permetto di contattarla per una consulenza in merito al progetto individuale, cui fa riferimento il D.Lgs 66/2017 modificato dal D.Lgs 96/2019 e che trova spazio nei nuovi modelli di PEI in un’apposita sezione di raccordo.
Mi piacerebbe potermi informare in merito ad eventuali modelli o fac simile di tale progetto già predisposti, per poter avere un’idea dell’aspetto formale che dovrebbe avere, e sulle fonti cui attingere per poter reperire informazioni sui servizi dei comuni della provincia, in modo da poter indirizzare opportunamente eventuali famiglie interessate alla luce di una base informativa e normativa solida quale sono sicuro posso ricevere dalla sua esperienza.

Tenga presente che non esiste un “fac-simile” di Progetto individuale; la legge n. 328/2000 all’art. 14 descrive gli elementi che costituiscono il Progetto Individuale (il Progetto individuale contiene: la valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione dell’ASL; i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata; le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale; le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare).
Può sicuramente trovare molte informazioni sul Progetto Individuale-Progetto di Vita nel sito nazionale dell’ANFFAS, che riporta molte sentenze. Potrebbe vedere se nel sito di alcune scuole sono riportate delle informazioni oppure potrebbe rivolgersi al Referente regionale per l’inclusione scolastica.


Sono la mamma di una bambina con sindrome di Down, il prossimo anno inizierà la prima elementare. Abbiamo iscritto la bambina ad una scuola paritaria. La dirigenza ci ha comunicato che al momento la scuola non riesce a trovare un insegnante di sostegno da inserire e che probabilmente il sostegno sarà a carico di un educatore. Ovviamente sappiamo bene che le due figure sono distinte.
Vorrei sapere da dove la scuola deve attingere gli insegnanti di sostegno e se e scuole paritarie parificata sono svantaggiate nel reperire queste figure professionali qualificate e quali sono i canali per una famiglia per intervenire.

Senza dubbio non può essere nominata una figura differente da quella del docente, in quanto verrebbe leso il diritto allo studio, garantito dalla legge 104/92. La legge n. 62/2000 nell’ultimo comma dell’unico articolo ha costituito un piccolo fondo per il sostegno nelle scuole paritarie; quindi il Dirigente della scuola paritaria deve chiedere all’Ufficio scolastico di competenza la somma corrispondente al “pagamento non totale” del docente che la scuola paritaria deve liberamente individuare tra le persone abilitate all’insegnamento nella scuola Primaria e specializzate per le attività di sostegno. Dal momento che anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito non sempre può nominare docenti specializzati per le attività di sostegno, in quanto mancano, qualora la scuola non ne trovi uno disponibile, può chiedere una deroga all’Ufficio scolastico, dal momento che il diritto dell’alunno è inviolabile, come avviene per talune nomine di docenti non specializzati da parte del Ministero. Se la scuola è anche parificata, allora la nomina è economicamente e totalmente a carico del Ministero.


Un consiglio di classe in una scuola secondaria di secondo grado (classe terza) sta organizzando una gita d’istruzione di un giorno in treno a xxx.
Nella classe è presente uno studente con L. 104/92, art. 3, comma 3.
Il consiglio di classe ha previsto per lo studente una copertura con l’insegnante di sostegno. Il genitore ha richiesto alla scuola di poter accompagnare suo figlio durante la gita. Chiediamo se ciò sia lecito e possibile. Nel nostro regolamento gite non vi è nulla a riguardo.

Nel progettare un viaggio di istruzione il Consiglio di classe, oltre a definire una meta accessibile, si accerta che il numero di docenti, che hanno dato la disponibilità in qualità di accompagnatori, corrisponda a quanto previsto per poter effettuare l’uscita.
Pertanto se la scuola garantisce tutti gli accompagnatori necessari, la famiglia non ha diritto di partecipare; se però vuole essere comunque presente, sarà il Dirigente Scolastico a valutare ed eventualmente autorizzare la loro partecipazione, chiaramente precisando che le spese dovranno essere sostenute dalla stessa famiglia, in quanto la scuola già garantisce gli accompagnatori necessari.


Un alunno autistico, iscritto alla seconda media, è stato escluso dalla partecipazione alla gita scolastica, senza che la famiglia fosse preventivamente informata dell’uscita e senza che vi fosse un accordo con i genitori. Il comportamento della scuola è corretto?

Il comportamento della scuola è illegittimo e costituisce palese discriminazione ai sensi della legge n. 67/2006.
Oltre ad inviare una lettera di denuncia alla scuola e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero, la famiglia può anche ricorrere al Tribunale civile per ottenere il risarcimento dei danni anche non patrimoniali, come già avvenuto con numerose Sentenze.


Sono un insegnante avrei bisogno di un’informazione. Un insegnante di sostegno di scuola primaria al quale sono stati assegnati due casi in due classi diverse, durante un’uscita didattica, in cui partecipano entrambe le classi, a livello burocratico, puo’ risultare come accompagnatrice in entrambi le classi o deve necessariamente risultare su una sola classe? Gli possono essere assegnati solo i due alunni sul foglio di uscita?

Per organizzare uscite didattiche o viaggi di istruzione va dapprima acquisita la disponibilità da parte dei docenti, in qualità di accompagnatori, e va poi individuata una meta accessibile per tutti gli alunni della classe. Il numero di accompagnatori è definito dal collegio docenti; mediamente è richiesto un docente ogni 15 alunni e uno per ciascun alunno con disabilità iscritto alla classe.
Gli alunni in uscita, esattamente come in classe, sono affidati parimenti a tutti i docenti accompagnatori (non esiste l’assegnazione di docenti in modalità “ad personam”); pertanto ogni docente accompagnatore (che in classe opera con incarico sul sostegno o con incarico sulla disciplina) è responsabile di ogni alunno impegnato nell’uscita. Ne consegue che un alunno non può essere affidato ad un solo docente.
Nel caso descritto – essendoci due alunni con disabilità – oltre a un docente ogni quindici alunni vanno indicati due docenti in più (da intendersi in termini numerici e non diversamente).
La formalizzazione dell’incarico può indicare che la nomina è coerente con i rapporti numerici descritti, ma non può attribuire un docente nominalmente ad un alunno (in quanto lascerebbe erroneamente intendere una suddivisione della responsabilità che, formalmente, come detto, non esiste).


Sono il padre di alunna di 19 anni con ritardo mentale lieve certificato L. 104/92 che frequenta il quarto anno di liceo artistico.
Mia figlia aveva un PDP da dicenbre 2022 a seguito di richiesta per emissione da parte dell’ASL di una valutazione psicodiagnostica di RML.
Ho protocollato la diagnosi funzionale il 10/01/2023 ma a scuola non solo non è stato adeguato il PDP ma alcuni docenti che insegnano le materie dove trova maggiore difficoltà certificato dal profilo dinamico funzionale non solo non applicano le misure dispensative ma giudicano le prove sulla base delle performance e non dei progressi raggiunti.
La scuola non doveva fare il PEI o per lo meno adeguare il PDP non adeguato alla diagnosi? Cosa devo fare?

Avendo consegnato alla scuola una Diagnosi Funzionale nel mese di gennaio, in quello stesso mese si doveva convocare il GLO per elaborare il Piano educativo individualizzato, valido per l’anno scolastico in corso. Per gli alunni certificati con disabilità, infatti, non solo non si redige il PDP (documento predisposto per gli alunni con diagnosi di Disturbo specifico di apprendimento, e non è il caso di sua figlia), ma non si ricorre neppure a misure dispensative, in quanto per gli studenti con disabilità vengono definiti “obiettivi di apprendimento personalizzati”, coerenti con un percorso definito “su misura” (per cui la dispensa non trova applicazione, essendo già tutto personalizzato”. Nel frattempo siamo arrivati al mese di maggio. Che cosa fare?
Quello che possiamo suggerirle è di chiedere l’immediata convocazione del GLO, gruppo di lavoro operativo, e, in quella sede, considerati i tempi, predisporre un PEI provvisorio, indicando le ore di sostegno e le eventuali altre risorse (anche ausili, sussidi, strumentazione informatica) necessarie per il prossimo anno scolastico. Tenga presente che voi, come genitori, dovete prendere parte al GLO, in quanto il PEI deve essere elaborato e concordato sicuramente con voi, come pure con gli specialisti dell’ASL che seguono vostra figlia.


Sono funzione strumentale per l’inclusione di un I.C. ed avrei urgentemente bisogno di capire se è possibile, e con quale legge, contrastare l’imposizione dei nostri servizi territoriali multidisciplinari a non dettagliare le ore necessarie alla copertura scolastica dell’alunno grave, in sede GLO con la minaccia di non firmare il verbale

Il principio di personalizzazione, a base di tutta la nostra normativa inclusiva, impone a tutti che bisogna graduare la quantità di risorse secondo i bisogni educativi dei singoli alunni; non per nulla la legge n. 104/92 prevede il riconoscimento della “connotazione di gravità” per alcune persone e, di conseguenza, la priorità nell’accesso ai servizi. Parametro utile per la proposta delle risorse necessarie al quale vanno aggiunte le indicazioni del D.I. 182/2020; questo provvedimento distingue cinque condizioni, concernenti la restrizione alla partecipazione, con riguardo alle capacità dell’alunno, così declinate: assente, lieve, media, elevata, molto elevata; a ciascuna di queste condizioni la norma fa corrispondere “altrettanti “range” orari, intesi quali impegno di risorse” necessarie per garantire e tutelare il diritto allo studio dell’alunno con disabilità. Le “risorse” sono riferite al numero delle ore di sostegno e, ove necessario, al numero delle ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione secondo le fasce indicate.
Tenga conto, poi, che la proposta delle ore per il sostegno didattico ed anche, ove chiaramente necessario, dell’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione personale, è compito affidato al GLO (art. 15 comma 10 della legge 104/92) e non ai soli servizi dell’unità di valutazione multidisciplinare. Dovete pertanto raggiungere un accordo, in sede di GLO, il più possibile condiviso, e riportare l’indicazione della proposta delle risorse, con la quantificazione oraria settimanale, anche nel verbale che, come stabilito dalla norma, non deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti all’incontro del GLO, bensì unicamente da colui/colei che ha coordinato l’incontro e da chi, materialmente, ha scritto il verbale (art. 4 del DI 182/2020).
Ai Servizi, così come a tutti i presenti al GLO, è chiesto di firmare il PEI, in cui viene riportata la proposta delle risorse necessarie per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità.


Volevo sapere se mio figlio con disabilità grave per motivi di salute assente da fine gennaio e frequentante la scuola superiore, con certificazione medica può chiedere di non perdere l’ anno scolastico.

L’art. 5 del d.lgs n. 62/2017, per la secondaria di primo grado, e l’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009, per la secondaria di secondo grado, stabiliscono che il Collegio dei docenti deliberi specifiche deroghe alla frequenza, ai fini della validità dell’anno scolastico, come indicato dalla C.M. 20/2011. In base a tali deroghe, a fronte di certificazione medica che giustifica le assenze, è possibile non avere invalidato l’anno scolastico per le eccessive assenze, purché i docenti del Consiglio di classe dispongano di sufficienti elementi per procedere alla valutazione positiva dello studente.
Pertanto faccia in modo che, anche tramite didattica a distanza, suo figlio venga valutato per ciascuna disciplina prima della conclusione dell’anno scolastico; con una valutazione positiva, suo figlio sarà ammesso alla classe successiva (promosso), senza perdere l’anno scolastico.


Vorrei avere chiarimenti circa l’assegnazione dell’insegnante specializzato, a fronte di una certificazione di L.104/92 acquisita agli atti dell’istituto scolastico come revisionabile nel 2019, ma della quale non è mai stata prodotto da allora alcun nuovo documento aggiornato.
La famiglia dello studente interessato, dichiarandosi (anche se in modo informale) non interessata a volersi avvalere della Legge 104, come pure lo studente stesso, oggi maggiorenne e prossimo a sostenere l’esame di stato, benchè formalmente sollecitati non hanno mai voluto produrre alcun aggiornamento della documentazione: di fatto la Scuola ancora ignora se lo studente sia stato convocato a visita per la revisione della certificazione o se convocato volutamente non si sia presentato.
Come e’ tenuta ad operare la scuola?
Deve comunque applicare le tutele della L.104 (assegnare all’alunno l’insegnante di sostegno, redigere il PEI ecc.) oppure, in mancanza della presentazione di una documentazione aggiornata, ritenere l’alunno non più in condizione di disabilità?
Preciso che l’alunno, al tempo certificato per problematiche relazionali e disturbo misto degli apprendimenti, seguendo una programmazionane di classe, con il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento riferibili ai nuclei fondanti e ai saperi essenziali delle discipline, è stato comunque preso in carico come alunno disabile dai vari Consigli di Classe che si sono avvicendati negli anni, prescindendo dall’aspetto formale.
Adesso, tuttavia, in vista degli adempimenti relativi all’Esame di Stato, ci si interroga sull’aspetto legale del dovergli riconoscere le tutele della L.104 o meno.

Dovreste inviare una PEC alla famiglia o far pervenire una raccomandata, con ricevuta di ritorno, in cui fate presente che, essendo la certificazione rivedibile, la legge n. 114 del 2014 stabilisce che qualora lo studente non si presenti alla visita di controllo, si perdono i diritti derivanti dalla certificazione. Pertanto invitate la famiglia a comunicare immediatamente, sotto la propria responsabilità penale, se vi è stata o meno la convocazione .
Solo qualora non vi sia stata ancora convocazione, la stessa legge stabilisce che continua ad aver efficacia la certificazione in possesso della famiglia.


Vorrei sapere se è vero che in ogni scuola di ordine e grado non è possibile rifiutare la richiesta di iscrizione di un alunno che ha la 104. ( Art. 3 comma 1).
Chiedo per mio figlio che ha compiuto 18 anni lo scorso dicembre e che possiede appunto la 104 senza connotazione di gravità e la certificazione Dsa dalla seconda elementare.
Avrebbe intenzione di iscriversi ad un corso di formazione professionale finanziato dalla regione Piemonte.
E nel caso in cui non ci fossero più posti disponibili come si fa in questi casi?

Alcune scuole rifiutano l’iscrizione, in quanto, questa è la motivazione data, hanno già iscritti, nelle nuove classi prime, loro prime classi, due alunni con disabilità per ciascuna classe.
Quanto ai corsi di formazione professionale, occorre vedere i regolamenti degli stessi. Mentre per gli alunni con disabilità con connotazione di gravità l’art 3 comma 3 prevede il diritto alla priorità di iscrizione, ovviamente tranne i casi detti sopra, la stessa norma non è ripetuta per i corsi di formazione professionale. Qualora questi abbiano già troppi studenti con disabilità, occorre cercare altri corsi. Si può provare con le cooperative sociali.


Sono la mamma di un bimbo di 5 anni, scuola infanzia. Le insegnanti hanno segnalato la difficoltà relazionale e comportamentale da parte del bambino. Mi sono affidata a uno specialista il quale non ha evidenziato problematiche, chiedendomi di farmi rilasciare dalla scuola una relazione osservativa, per poter meglio valutare la criticità segnalata dalle insegnanti.
Ho chiesto alla scuola “ relazione osservativa, “ credo previsto dalla legge, e mi è stato risposto che non sussiste alcuna norma per legge secondo la quale la scuola di qualsiasi ordine e grado debba consegnare ai genitori relazioni osservative senza che sia stata specifica richiesta di uno specialista.
Devo necessariamente far conoscere alla scuola il nome dello specialista cui mi sono recata per esaminare il minore? E’ possibile che non ci sia una tutela di privacy ?

Non risultano norme che impongono alla scuola di rilasciare relazioni illustrative sul comportamento di un alunno. Certamente è corretto che, a fronte di una segnalazione, i docenti diano informazioni puntuali, come per esempio: “Che tipo di comportamento è stato rilevato? Quando si manifesta? Come si manifesta (quali azioni compie il bambino)? In che termini è da definirsi problematico?”, in modo che i genitori possano decidere se chiedere una valutazione oppure no.
Da quanto scrive, i docenti non sono andati al di là dell’indicazione generica di “difficoltà”, che potrebbe anche essere temporanea.
Che cosa fare in questo caso?
Di seguito alcuni suggerimenti:
1) far formulare la richiesta direttamente dallo specialista, corredandola con una vostra autorizzazione, in modo che sia garantita la privacy;
2) concordare un incontro congiunto al quale possano partecipare tutti i docenti della sezione, voi genitori e lo specialista (chiaramente anche in tale circostanza lo specialista non rimarrebbe anonimo);
3) infine, considerato che lo specialista “non ha evidenziato problematiche”, potreste lasciar cadere la preoccupazione dei docenti.


Mio figlio di 3 anni e mezzo frequenta il primo anno di una scuola materna comunale, il bambino ha un ritardo del linguaggio e attualmente è seguito da una psicomotricista. Quest’ultima gli ha proposto la Comunicazione aumentativa alternativa al fine di permettere al bambino di esprimere le sue richieste e quindi comunicare, oltre a favorire poi la richiesta verbale ed effettivamente dopo un mese e mezzo di utilizzo si inizia a vederne i progressi. La scuola mi vieta di portare il quaderno CAA essendo il bambino non certificato, siamo in attesa di visita neuropsichiatrica coi tempi biblici che sappiamo. Chiedo quindi se c’è una normativa a riguardo che mi impedisca di usare uno strumento facilitatore della comunicazione per un bambino senza una diagnosi.

Comunicare è importante per tutti; e non può essere una certificazione ad autorizzare la possibilità di comunicare, che deve essere garantita a ogni persona e che deve essere sollecitata sin dalla più tenera età.
Si tenga presente che la scuola, per le sue attività, si avvale ordinariamente di flashcard, di carte con simboli o con immagini, di libri con immagini, di proiezioni e di video con immagini, di simboli per favorire l’apprendimento di nuove parole (sono modalità utilizzate nella scuola dell’Infanzia, ma anche negli ordini e gradi successivi); ad ogni bambino dell’Infanzia, inoltre, è assegnato un contrassegno, ovvero un disegno-un’immagine di riconoscimento.
E non risulta che per questo tipo di attività si chieda la certificazione. Le immagini e i simboli, in altre parole, sono abitualmente utilizzati a scuola. Quindi sicuramente il bambino e i suoi compagni già utilizzano immagini.
Pertanto pare persino paradossale il non consentire ad un bambino di utilizzare un ausilio che non solo arricchisce il lessico (obiettivo che le Indicazioni Nazionali fissano a partire dalla scuola dell’infanzia), ma, e questo è di primaria importanza, consente e favorisce la comunicazione (obiettivo primario per lo sviluppo dei traguardi di competenza, da perseguirsi sin dai primi percorsi; nell’infanzia mediante i campi di esperienza).
Non esiste una normativa che impedisca ad un bambino di usare un facilitatore della comunicazione in assenza di diagnosi; d’altra parte, se esistesse, nessuno a scuola potrebbe utilizzare flashcard o oggetti simili (sopra descritti).
Ne parli urgentemente con il Dirigente scolastico, affinché intervenga presso i docenti.


Sono una docente di una classe prima di una scuola secondaria di primo grado.
Quest’anno abbiamo in classe un alunno, proveniente da un altro IC, che fin da subito ha manifestato gravi problemi comportamentali: scatti di rabbia, aggressioni verbali ai pari, autolesionismo. Solo dopo molte insistenze da parte nostra, recentemente, la madre ha ammesso che il bambino ha la 104 c. 1, ed è seguito da uno psicoterapeuta. Solo a metà marzo ha portato a scuola la documentazione del niat datata settembre 2021. Questo alunno non ha pertanto il sostegno nè l’assistente educatore. La madre e lo psicoterapeuta non ritengono necessario il sostegno, ma solo l’educatore.
La mia domanda è questa: il consiglio di classe deve comunque redigere un Pei ? O Un pei provvisorio dato che siamo quasi al temine delle attività didattiche? Oppure un pdp visto che non vi sarà insegnante di sostegno?

Considerati i tempi e considerato che la certificazione è stata rilasciata nel 2021, è il caso di predisporre un PEI provvisorio. Il PEI è documento al quale partecipano, per la sua stesura, tutti i docenti della classe (questo indipendentemente dal fatto che vi sia o che non vi sia un docente con incarico sul sostegno).
Il Dirigente, pertanto, dovrà procedere definendo la composizione del GLO, mediante provvedimento costitutivo. Quindi, una volta convocato il GLO, i convenuti predisporranno il PEI, all’interno del quale vanno indicate le risorse necessarie, come il docente da incaricarsi per il sostegno didattico; subito dopo sarà il Dirigente scolastico a richiedere, sulla base del PEI, il docente per il sostegno, in modo da disporre da subito di un supporto, con la speranza che il docente possa restare anche il prossimo anno.


Sono una docente di sostegno di una classe quinta di un Istituto di istruzione superiore di secondo grado. Una docente disciplinare della classe in cui insegno ha organizzato una uscita didattica presso un Museo. Purtroppo i tempi per l’organizzazione sono stati ristretti, nessun pullman è risultato disponibile per il trasporto degli studenti perché già impegnati da altre scuole, per cui l’organizzatrice ha optato per il viaggio in treno. La stazione dei treni della piccola cittadina in cui ha sede la scuola non è ben servita, per cui non è possibile prendere treni a distanza ravvicinata, ci si deve adattare. Inoltre dalla stazione di arrivo al Museo vi sono pochi autobus disponibili e, per poter arrivare in tempo al Museo rispettando l’appuntamento fissato con la guida (ultimissimi posti disponibili), si è deciso di percorrere a piedi il tragitto dalla stazione al Museo, della durata tra i 25/30 minuti e così per il ritorno da Museo a stazione. Due allievi con disabilità, uno con emiparesi e l’altra autistica ma in sovrappeso e facilmente stancabile, sono stati dispensati dal compiere il tragitto a piedi e gli è stata data la possibilità di prendere un taxi sia all’andata che al ritorno. Un’altra allieva con lieve disabilità si è offerta di prendere il taxi coi due compagni. Le famiglie erano state informate e, mentre una ha acconsentito senza problemi, l’altra ha polemizzato asserendo che la scuola avrebbe dovuto organizzare diversamente l’uscita didattica per dare la possibilità agli allievi di rimanere sempre insieme, che una scuola inclusiva non deve fare questi tipi di discriminazioni e che avremmo dovuto annullare l’uscita. Ma la famiglia in questione ha autorizzato comunque la figlia a partecipare continuando a infierire contro l’Istituto.
Ora io le chiedo, dato che non vi erano altre strade percorribili, se effettivamente siamo stati non inclusivi. L’inclusività per noi è consistita nel permettere che ogni allievo potesse partecipare alla visita guidata al museo, avremmo preferito certamente che tutti utilizzassero gli stessi mezzi di trasporto ma, quando non oggettivamente possibile, l’utilizzo di uno strumento compensativo, in questo caso il taxi, per alcuni allievi e per una piccola parte dell’uscita didattica in termini di tempo, non ha favorito l’inclusione?
Se avessimo annullato l’uscita, non avremmo leso il diritto che esiste anche per gli allievi normodotati di poter effettuare uscite utili alla loro formazione?

Quando alla classe sono iscritti alunni con situazioni fra loro differenti e complesse, è bene individuare attentamente le mete dei viaggi di istruzione, onde evitare quanto vi è accaduto.
Fortunatamente alcune delle persone con disabilità non hanno fatto polemiche; purtroppo una, invece, si è fortemente risentita. Certo è che, al punto in cui ormai vi trovavate, non era possibile agire diversamente, ovvero autorizzando l’uso di un taxi per gli spostamenti.
Per le prossime uscite didattiche o per i prossimi viaggi di istruzione predisponete tutto con molta attenzione, in quanto ormai le famiglie sono molto permalose. Vogliamo sperare che ormai la situazione si sia calmata. Grazie per il lavoro inclusivo che cercate di realizzare.


Un ragazzo con 104 disabilità mentale può fare ore di teatro extrascolastico senza assistente nè docente di sostegno? Di chi sono le responsabilità?

Se l’attività si svolge durante l’orario scolastico e se il PEI prevede tale attività, sono i docenti in servizio responsabili dello studente con disabilità, così come di tutti gli altri alunni e alunne della classe.
Se per attività extra-scolastiche lei fa riferimento alle attività promosse con i PON o altra analoga modalità, si immagina che nel predisporre il progetto siano state prese in considerazione tutte le variabili al fine di garantire la piena partecipazione di ogni alunno aderente.
Se, invece, il corso di teatro si svolge in orario extra-scolastico, la famiglia deve indicare la persona alla quale il ragazzo è affidato. Ciò in base all’art. 2046 del Codice civile per responsabilità verso terzi; per eventuali danni subiti dal ragazzo è sempre responsabile tale persona.


Vorrei avere informazioni circa il diritto al sostegno di una persona con disabilità (ritardo mentale lieve) nel caso volesse iscriversi per frequentare un corso serale proposto da un IIS. La persona in questione (43 anni) ha interrotto gli studi nello stesso Istituto Professionale al terzo anno (conseguendo l’attestato previsto)
Vorrebbe proseguire e arrivare a ottenere un diploma di maturità.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001 prevede che nei corsi serali agli studenti con disabilità siano garantiti gli stessi diritti degli studenti frequentanti i corsi del mattino.


Sono una docente di sostegno all scuola secondaria di secondo grado. Insieme ad un’altra collega e ad un’OSS seguiamo un’alunna con un grave deficit cognitivo, neuropsicologico, dell’apprendimento, della comunicazione e socializzazione e inoltre con problemi nella deambulazione.
Nella mia scuola vi è un progetto chiamato “Autonomia” che prevede uscite didattiche nei dintorni dell’edificio scolastico e la referente ritiene che l’alunna debba partecipare e siamo d’accordo.
La mamma ci ha però forniti un passeggino che utilizzava alla scuola primaria e quindi non idoneo alla disabilità, al peso e all’altezza della figlia.
Abbiamo richiesto alla mamma di procurarci una carrozzina idonea e sicura senza avere risposta.
La dirigente mi ha detto che anche secondo lei il passeggino fornito dalla madre non va bene e che aspettiamo il parere del responsabile alla sicurezza.
Ad ogni modo finché la dirigente non mi autorizza posso rifiutarmi di portare fuori l’alunna?

Il passeggino è un arredo scolastico e deve essere richiesto da famiglia e scuola all’ente territoriale che, nel caso di scuola Secondaria di Secondo grado, è o la Regione o l’Ente locale al quale essa ha delegato tale funzione (Provincia, Consorzio di Comuni, Ambito Territoriale o Comune).
Quanto alla somministrazione di farmaci a scuola, le linee guida del 2005 prot. n. 2312 stabiliscono che la famiglia deve portare a scuola un certificato del medico specialista che dichiari se i farmaci possono essere somministrati da chiunque o se, richiedendo una valutazione professionale, debbano essere somministrati da un infermiere dell’asl o di un’associazione di volontariato sanitario (permane sempre la disponibilità da parte di chi si presta alla somministrazione).
Quanto all’alimentazione, sempre il medico deve dichiarare se occorre un infermiere o se possa essere effettuata da un’assistente o, su incarico del Dirigente scolastico, da un collaboratore scolastico, al quale sono affidati compiti di spostamento nella scuola e di somministrazione pasti, n forza del CCNL. Anche per la somministrazione dei pasti è necessario che il medico indichi, in base alle necessità dell’alunna, quale figura professionale debba essere incaricata.
Quanto alla responsabilità, che coinvolge tutti i docenti della classe e, durante l’uscita, tutti i docenti in servizio e non solamente lei, fino a quando non arriverà un “passeggino idoneo”, chiedete alla sicurezza se sussistano le condizioni per effettuare l’attività oppure no; tuttavia è il caso di affrontare la questione in sede di Consiglio di classe: se, infatti, non vi sussistessero le condizioni per rendere partecipe l’alunna all’attività (data l’assenza dei mezzi necessari e/o della presenza di altra figura professionale idonea), allora essa non può essere proposta al gruppo-classe. In altre parole, quando si programma un’attività rivolta al gruppo-classe, è necessario valutare se ad essa possono effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe; se ciò non è garantito, si cambia attività.


Sono la madre di un ragazzo autistico frequentante il primo superiore di un istituto tecnico che segue il programma differenziato. Ha assegnate due insegnanti di sostegno, che si alternano nove ore di 55 minuti ciascuna, con le quali ci sono diversi problemi di comunicazione. È stato da loro stilato un PEI dal quale si evince che il programma è differenziato ma no vi è alcuna programmazione indicata, né alcun criterio di valutazione. A inizio anno, proprio a causa della mancata programmazione e dell’improvvisazione quotidiana, il ragazzo ha avuto un paio di reazioni, stringere polsi e dare un pizzicotto, che nel corso dei mesi non si sono più ripresentate. Durante il GLO si è discusso del fatto che si rende necessario preparare il materiale da proporre al ragazzo e adeguarlo alle sue caratteristiche, si è accennato ai comportamenti problema e a come prevenirli. Nel verbale, che non è stato condiviso con la famiglia, si evince invece che mio figlio avrebbe gravi comportamenti problema e non viene fatto nessun accenno alla programmazione. Posso impugnare in qualche modo di sostegno il verbale?

È necessario riconvocare subito il GLO, chiedendo la presenza di un esperto o della Vostra associazione o dello sportello autismo della scuola-polo competente; ciò per far comprendere ai docenti come deve essere impostato il PEI di suo figlio.
In sede di GLO deve essere concordato il PEI, con gli obiettivi di apprendimento, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
Se durante il GLO è presente il medico che conosce suo figlio, può essere chiarito il comportamento del ragazzo e si potrebbe correggere il giudizio negativo su tale comportamento.
È utile mettere a verbale che voi genitori non firmerete il PEI se il PEI non contiene tutto quanto previsto dalla legge (quindi se non conterrà anche gli obiettivi di apprendimento, le modalità di verifica, i criteri di valutazione).
Quanto all’impugnazione, per evitare di perdere ulteriore tempo, forse per il momento è bene evitarla.


Capita che durante i glo non ci venga letto quello che viene verbalizzato al momento. Successivamente chiediamo una copia del verbale e ci accorgiamo che non viene scritto quello che vogliamo venga messo a verbale. In merito a questo volevamo sapere se per legge noi genitori possiamo mandare delle osservazioni tramite email, o farlo presente al glo successivo per fare in modo che vengano integrate.
Inoltre abbiamo visto che nel verbale non viene menzionato nei partecipanti il nominativo della figura educativa , anche lei era presente al GLO ed ha fatto interventi positivi che non sono stati inseriti. É corretto?

È scorretto non verbalizzare, neppure in sintesi, gli interventi di tutti i partecipanti; infatti il verbale deve essere la riproduzione fedele dei concetti espressi da tutti.
Il verbale , se non viene approvato al termine della riunione, deve esserlo alla prima riunione e, in quel momento, si ha diritto a far inserire nel verbale tutto ciò che risulta assente nella bozza di verbale letta.
Se la scuola si dovesse rifiutare, allora occorre immediatamente farlo presente all’Ufficio scolastico Regionale, minacciando il ricorso al Tribunale.
Quindi, dopo la richiesta di correzioni e di integrazioni, chiunque ha diritto di estrarre copia del verbale, ovvero di chiedere copia del verbale, per verificare se è stata effettivamente rispettata la volontà dei partecipanti.


Un alunno con disabilità grave, per spettro autistico, frequenta la classe seconda della scuola media.
I docenti lamentano, soprattutto in alcuni periodi, difficoltà nella gestione del ragazzo, che ha problemi a rimanere seduto, a concentrarsi e ad adeguarsi alle regole e alle dinamiche scolastiche (alla primaria paritaria non manifestava tutte queste difficoltà).
E’ seguito da professori che si definiscono “improvvisati” sul sostegno, essendo specializzati in materie letterarie e scientifiche. Da inizio anno, ha conosciuto dodici insegnanti di sostegno.
Adotta, a tratti, comportamenti oppositivo provocatori (non violenti). In questi casi, i docenti che non riescono a comprendere quali siano i fattori scatenanti e che non sanno gestire la situazione, sono soliti chiamare noi genitori per chiedere un nostro intervento. Ci vediamo costretti, quindi, ad allontanarci dal lavoro per accorrere a scuola a prelevare il ragazzo.
Inutile descrivere l’ansia con cui affrontiamo le mattinate nel timore di ricevere la telefonata della scuola.
Mi chiedo se tutto ciò sia ammissibile e se sia giusto che le famiglie, già gravate da troppe preoccupazioni, debbano occuparsi anche della sfera scolastica per mancanza di professionisti qualificati. Le priorità dovrebbero essere gli alunni non i punteggi!

Il comportamento oppositivo provocatorio potrebbe essere la manifestazione di un disagio interiore, peraltro affrontabile dai docenti se mettessero in atto linee di intervento educativo coerenti, concordate con la famiglia ed anche con gli specialisti, al fine di realizzare un contesto di apprendimento positivo e sereno per l’alunno e per i suoi compagni.
Quello che pare emergere è la fuga da una progettualità educativo-didattica, non certo la ricerca di percorsi coerenti. Sicuramente quello che le suggeriamo, nell’immediato, è di non andare a scuola a prendere suo figlio, il quale ha diritto a restare con i suoi compagni e a vivere, come gli altri, l’esperienza scolastica.
In secondo luogo le consigliamo di chiedere l’urgente convocazione del GLO, con la presenza anche di un esperto dell’Associazione sull’autismo o dello sportello autismo del CTS di competenza territoriale, se presente. In sede di GLO si analizzano gli interventi educativi già inseriti nel PEI per individuarne eventualmente altri, ritenuti più efficaci; se invece non sono state indicate linee di intervento educativo, è il caso di definirle nell’immediato, con il supporto degli esperti, concordando le modalità operative (senza dimenticare di creare le condizioni affinché il ragazzo possa star bene a scuola; adottando, cioè, le agende visive o il videomodeling, prevenendo, inoltre, gli stati d’ansia e/o il disagio attraverso l’anticipazione delle attività da svolgersi e offrendo, fra un’attività e l’altra, momenti di pausa con attività gradite all’alunno, da vivere anche insieme ai compagni). Accertatevi che tutto sia riportato nel PEI. Quindi informate la scuola che voi non andrete più a prendere vostro figlio, salvo per motivi di salute (e non certo perché adotta atteggiamenti oppositivi, rispetto ai quali vanno adottati interventi mirati da parte di tutti gli insegnanti della classe).
Quanto ai dodici docenti di sostegno, se mancano aspiranti competenti nelle graduatorie di istituto, occorre accedere a quelle di istituti viciniori e, in mancanza, farsi autorizzare a nominare un esperto anche fuori graduatoria, come avvenuto tempo fa in Calabria, nel caso di una studentessa con disabilità visiva.


Nella nostra scuola media, ogni volta che viene proclamato uno sciopero, l’alunno autistico grave deve recarsi (al pari degli altri alunni) a scuola e attendere in cortile le determinazioni del dirigente scolastico. Se l’istituto resta chiuso per adesione allo sciopero, la famiglia (che aspetta nelle retrovie) si vede costretta a riorganizzarsi. Finora è andata così, ma è corretto?

Lo sciopero ha l’intento di richiamare l’attenzione del contesto sociale sulle questioni che hanno sollecitato i lavoratori ad aderire all’agitazione proclamata dai sindacati di categoria. In genere, non sapendo quanti docenti aderiscono allo sciopero se non la mattina stessa, il dirigente scolastico assume la decisione di sospendere le lezioni, dandone comunicazione scritta alle famiglie oppure informa dello sciopero e della necessità di vigilare in merito all’ingresso o meno dei loro figli (in base alla presenza o meno dei docenti). Si tratta di scelte.
I docenti della classe dell’alunno con disabilità, che lei cita, potrebbero aderire allo sciopero, mentre altri no; in questo caso se l’alunno resta a scuola, sarà affidato, insieme a tutti gli altri alunni e le altre alunne presenti, ai docenti in servizio (che effettueranno la necessaria sorveglianza).
Se, invece, tutti i docenti aderiscono allo sciopero, allora le lezioni vengono sospese lo stesso giorno.


Esiste un riferimento normativo in base al quale l’eventuale compresenza di insegnante di sostegno ed operatore socio-educativo in una situazione di forte gravità, possa configurarsi come danno erariale?

Le competenze e i compiti, come pure il ruolo, della figura professionale dell’assistente ad personam (qui definito operatore socio-educativo) sono decisamente differenti da quelli del docente (sia esso incaricato su posto di sostegno o incaricato su posto disciplinare). Gli stessi contratti di lavoro differiscono, così come i datori di lavoro.
L’art. 13 comma 3 della legge 104/92 stabilisce che la figura dell’assistente sia prevista per l’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione personale dell’alunno con disabilità, al quale viene assegnato. Si presume che, per esempio, in relazione all’autonomia essa non si manifesti, come necessità, un’ora sì e l’altra no, pertanto se il GLO ritiene che l’assistente debba essere presente per tutto il tempo di frequenza scolastica, non deve far altro che indicarlo nel PEI. La mancata assegnazione di una figura essenziale, ai fini dell’autonomia e/o della comunicazione, si configurerebbe come discriminazione nei confronti dell’alunno con disabilità, non certo come danno erariale.


Sono una docente di scuola superiore. Al momento mi è stata riconosciuta la legge 104 (senza connotazione di gravità), e invalidità al 50%. Ho inoltrato domanda di aggravamento sperando di ottenere invalidità superiore ai 2/3, per usufruire della precedenza nelle graduatorie di istituto.Se non dovessi farcela ad ottenere aggravamento dell’invalidità (nel caso in cui me la diano) entro i termini di scadenza dell’aggiornamento delle graduatorie d’, istituto, posso fare domanda di esclusione dalle stesse riservandomi di presentare i verbali della commissione, cioe dichiarando di essere in attesa di aggravamento? Fa fede la data del verbale della commissione?

Dovrebbe chiedere ai Sindacati di categoria. In ogni caso, per analogia a quanto avviene con la consegna dei titoli di specializzazione conseguiti successivamente alla scadenza della data di presentazione che, con un’avvertenza ufficiale, possono essere consegnati al momento del rilascio, si ritiene che lo stesso possa accadere in questo caso, dal momento che la certificazione produce effetti dalla data della domanda.


Sono una docente di sostegno titolare presso una scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, che segue un’alunno dal primo anno, attualmente frequenta il quarto anno con percorso di studi ordinario. L’alunno è affetto da Polioneuropatia sensitivo motoria assonale con interessamento motorio distale e coinvolgimento dei nervi cranici, la malattia purtroppo è in continua evoluzione determinando una compromissione dell’autonomia di base e un affaticamento nella gestione delle diverse attività didattiche che con tenacia e dedizione assolve. Il problema sussiste in merito all’assolvimento delle ore di PCTO che aggravano l’impegno scolastico determinando una sfiducia nelle sue oggettive capacità. Preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 66/2017 e dalle linee guida del nuovo PEI si evince che avendo l’alunna un percorso “ordinario” sarebbe tenuta ad assolvere tutte le 150 ore stabilite per legge. Vorrei sapere se attenendomi a quanto riferito in una faq ministeriale nr 14 (https:www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/faq.html) il GLO congiuntamente può decidere di esonerare anche parzialmente l’assolvimento di tale limite, facendo riferimento alla situazione eccezionale dettata dall’aggravamento della patologia?

Nessuna disposizione di legge prevede l’esonero dal PCTO; tuttavia, secondo quanto indicato dal DLgs 66/17 art. 7 comma 2, lettera e), è nel PEI che sono definiti: «gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione». Se per gli alunni con disabilità il percorso formativo è personalizzato, da tale principio non può sottrarsi il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. La preoccupazione del legislatore, rispetto all’insistenza nel ribadire che “si deve far di tutto per consentire agli studenti con disabilità di svolgere questa esperienza”, deriva dal garantire la partecipazione ad attività che vedono coinvolti tutti gli alunni del secondo grado (relativamente alle classi interessate).
È pur vero che tale diritto va esercitato nel pieno rispetto della persona con disabilità, e trova la sua applicazione nelle necessarie forme di personalizzazione che devono essere garantite per tutte le attività previste nel percorso scolastico (quindi anche per le attività di PCTO).
Il DI 182/2020, nelle Linee guida, stabilisce che la scelta di una tipologia di percorso “né in azienda né a scuola” possa essere considerato in situazione eccezionale, “ad esempio in presenza di un progetto di istruzione domiciliare”. Considerato quanto da lei scritto e preso atto dell’impossibilità di una riduzione di ore, è possibile effettuare il PCTO mediante attività realizzate presso un ufficio o un’impresa virtuale, modalità contemplata e percorribile.
Sicuramente l’ipotesi virtuale si propone come la più efficace e significativa; in alternativa potreste optare, come indicato dalle Linee guida, per una “esperienza di tipo scolastico”, avendo però cura di ricreare un ambiente di lavoro che, “dal punto di vista organizzativo (regole, orari, persone di riferimento…)” e per le attività svolte (laboratori e altri spazi utilizzati) “sia il più vicino possibile a quello aziendale, creando una discontinuità tra queste esperienze e le abituali attività scolastiche”.


Sono un’educatrice e lavoro come assistente scolastico in una scuola superiore della mia città. Assisto un alunno affetto da tetraparesi spastica e che dunque utilizza la sedia a rotelle, necessitando di costante assistenza didattica e soprattutto materiale.
Terminato il periodo di emergenza pandemica, la scuola sta ricominciando ad organizzare uscite didattiche e gite d’istruzione; in particolare, è prevista per la fine dell’anno scolastico una gita a Roma, e, naturalmente, la famiglia del mio alunno è intenzionata a farlo partecipare.
La scuola si è assicurata che tutti i luoghi che i ragazzi andranno a visitare siano accessibili anche per lui, ma permane una criticità relativa al mezzo di trasporto da utilizzare.
In base alle mie conoscenze e alla mia esperienza lavorativa, mi risulta che la nota ministeriale 645/02 chiarisca la necessità di utilizzare un mezzo di trasporto idoneo alla situazione motoria dell’alunno; pertanto, mi sembra logico che la scuola debba provvedere ad affittare un pullman attrezzato con un elevatore o comunque una rampa per l’accesso con la sedie a rotelle. Tuttavia, i responsabili della commissione gite sono restii a procedere in tal senso, in quanto – dicono – l’affitto del mezzo attrezzato farebbe lievitare e non di poco il costo della gita per ogni partecipante.
Dal canto suo, la madre del mio alunno non sembra turbata dalla situazione: ritiene, infatti, che il figlio possa tranquillamente viaggiare a bordo di un normale pullman, in quanto lei, che lo accompagnerà in gita, abitualmente lo trasporta sulla sua autovettura (non attrezzata) prendendolo in braccio e posizionandolo su un normale sedile. Prevede di fare lo stesso durante la gita (sic!), per cui la scuola sembrerebbe intenzionata a procedere con questa modalità, limitandosi a far firmare alla signora una liberatoria.
Personalmente, ho seri dubbi che questa escamotage possa funzionare, e soprattutto ho il timore che il giorno della gita l’autista del pullman possa (giustamente) rifiutarsi di far salire a bordo il ragazzo con questa modalità, escludendolo dall’evento. Insomma, la ritengo un’idea alquanto ingenua e dai risvolti assolutamente dannosi, tanto per dire un eufemismo… ma, dato che non ho una grande conoscenza delle leggi e delle normative in merito e non facendo parte dell’organico scolastico (non parteciperò nemmeno alla gita), non so se il mio è un eccesso di apprensione oppure un fondato timore.
Chiedo, quindi, a voi se è effettivamente possibile “bypassare” le disposizioni ministeriali tramite una semplice liberatoria oppure se la scuola si sta infilando in un ginepraio che potrebbe avere delle conseguenze negative.

In genere, quando la scuola programma viaggi di istruzione o uscite didattiche, se ha necessità di un mezzo di trasporto particolare, lo richiede direttamente nel momento in cui affitta il mezzo di trasporto per l’attività programmata. Non è raro il fatto che le scuole si rivolgano direttamente al Comune o al Consorzio di Comuni che, normalmente, dispongono di un mezzo attrezzato che forniscono senza eccessivi costi.
Sicuramente, per una maggiore sicurezza e anche per garantire all’alunno una migliore mobilità, è opportuno richiedere un mezzo attrezzato (si comprende la questione dei costi, ma ciò non può essere indicata come motivazione).
Si potrebbe chiedere un intervento dell’USR o del delegato regionale per l’inclusione, ma il fatto che il genitore si sia assunto la responsabilità di spostare il figlio come normalmente fa con il mezzo privato potrebbe non condurre ad una soluzione ottimale. Potremmo suggerirle di far presente al coordinatore di classe l’importanza di garantire un mezzo adeguato, ma la decisione compete alla scuola (e alla famiglia).


 Ad un bambino di 9 anni della scuola primaria con lievissimo spettro, per la prima volta gli é stata assegnata la maestra di sostegno e figura educativa (data per mediare nella comunicazione) si parla di un bambino gestibile e molto intelligente che talvolta ha difficoltà nell’autoregolarsi a parlare. Per la “prima volta” nonostante ci fosse la figura educativa, gli é stata data una nota nel diario perché disturbava una lezione di cinque bambini. Alla fine della giornata la figura educativa non ci ha informato di questo fatto perché l’insegnante stessa gliel’ha proibito e così a casa abbiamo poi trovato una nota generica senza capire cosa fosse successo. Volevamo capire se la figura educativa é tenuta a dirci quando vi sono giornate problematiche o deve rispettare quello che gli viene detto dalle insegnanti. Cosa prevede la normativa?

Mentre è previsto il colloquio individuale con ciascuno dei docenti della classe, tale evenienza non è contemplata per le figure addette all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione, con le quali, formalmente, si può interloquire solo in sede di GLO.
Le suggeriamo di chiedere subito un incontro con la docente che ha scritto la nota, al fine di avere chiarimenti e fornirne circa il comportamento dell’alunno il quale, anche in considerazione della certificata condizione di disabilità, più che di una “inutile” nota, necessita di coerenti interventi educativo-didattici e di un supporto adeguato, in sintonia con la famiglia (come indicato nel PEI); inviti quindi la docente a non ricorrere a queste modalità e di provvedere, invece, a informarla, in modo che insieme possiate rivedere eventualmente gli interventi educativi, già concordati a inizio di anno scolastico nel PEI, se ritenuti non efficaci.
In caso di impossibilità di dialogo, le suggeriamo di rivolgersi al Dirigente scolastico, informarlo su quanto accaduto e, contestualmente, di chiedere un incontro di GLO, al fine di chiarire le modalità di intervento educativo.


Sono una docente vorrei porre un quesito in merito ad un mio alunno. Il ragazzo frequenta la V classe di un Istituto tecnico, ha una differenziata, la famiglia chiede che venga bocciato perché non sa a chi affidarlo. Il ragazzo nei prossimi mesi compirà 22 anni. La mia domanda è: se il consiglio di classe dovesse decidere di bocciarlo, avrebbe diritto ancora al sostegno? In merito esiste una normativa precisa?

Con il percorso “differenziato” la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione agli esami di Stato è normalmente impossibile, in quanto la “non ammissione” avviene quando non si raggiungono gli obiettivi fissati nel PEI. Siccome gli obiettivi definiti nel PEI differenziato sono formulati solo sulla base delle effettive capacità dell’alunno, essi vengono normalmente, sempre, raggiunti.
Invece di pensare ad una ripetenza, che rinvia di un anno il problema manifestato dalla famiglia, sarebbe più opportuno pensare da subito a chiedere al Comune di residenza, d’intesa con la scuola e con gli altri Enti pubblici e del privato sociale interessati, il Progetto individuale (utile ai fini dell’attuazione del Progetto di vita dell’alunno) ai sensi dell’art 14 della legge n. 328/2000, che la Magistratura ha dichiarato obbligatorio per i Comuni che, a richiesta della famiglia, debbono avviare.
Il Progetto Individuale potrebbe inizialmente prevedere la frequenza di un corso di aggiornamento di primo livello, al fine di verificare le capacità lavorative dell’alunno e di individuare dove egli possa svolgere e dove l0’alunno potrebbe svolgere e dove potrebbe svolgerlo e quindi un successivo corso specifico, ad esempio nel campo dell’agricoltura o dell’artigianato o della ristorazione, ovvero nel settore in cui manifesta maggiori capacità. dove abbia maggiori capacità.


Nelle scuola primaria nella quale è inserita mia figlia, avendo un soggetto disabile in classe a livello psichico (comportamenti in classe inadeguati, morsi ai compagni, banchi lanciati per aria, parolacce, ect.),ma soprattutto disturbo continuo in classe nel momento delle spiegazioni e non solo. Chiedevo, se sia possibile tale comportamento e intaccare per tante ore lo stato psicologico del resto della classe.
Al fine di tutelare la salute psicologica dei nostri figli, come dobbiamo cautelare e tutelare la classe in forma legale?e soprattutto A CHI rivolgerci visti i continui reclami agli enti interessati che rispondono che non possono fare nulla?

La descrizione di quanto accade in classe è alquanto dettagliata e ci chiediamo se ciò derivi da supposizioni o ipotesi oppure da informazioni date dai docenti ai genitori. Avendo omesso la classe è difficile immaginare un bambino che lancia in aria i banchi (forse spostarli, gettarli a terra). È bene quindi aver contezza di quanto effettivamente avviene e sono i docenti che possono riferire.
Alla luce delle sue considerazioni, tuttavia, lei potrebbe suggerire al docente coordinatore di classe di chiedere la “convocazione urgentissima” del GLO (al quale lei non può partecipare, in quanto genitore di altro alunno) per definire le modalità di intervento educativo da adottarsi nell’immediato, al fine di tutelare sia il diritto allo studio di ogni alunno e alunna, compreso l’alunno con disabilità, sia la sicurezza e la serenità necessarie per garantire la frequenza di tutti.
È probabile che sia già stato individuato e messo in atto un percorso educativo; ma forse risulta poco efficace, per cui potrebbe essere necessario rimodulare strategie e interventi (l’uso della musica è sicuramente un interessante supporto, peraltro valido per tutti gli alunni della classe, per i suoi effetti positivi; si potrebbero poi suggerire anche attività rilassanti nei momenti di particolare tensione ma, è chiaro, si tratta di ipotesi, in quanto solamente i docenti della classe, i genitori dell’alunna e gli specialisti possono, conoscendo l’alunno, indicare le strategie e gli interventi adeguati). L’opportunità e la necessità della convocazione urgentissima del GLO, in questo caso, è sicuramente fondamentale.
L’alunno, esattamente come sua figlia, ha diritto sia di frequentare la scuola sia di fruire degli interventi educativi e formativi utili per una crescita armoniosa, insieme ai coetanei, e per la realizzazione del Progetto di Vita. Siamo certi che, a fronte di adeguati e coerenti interventi educativi promossi nella classe, la situazione potrà risultare migliore per ogni alunno e alunna. Tenga, infine, conto che la sua richiesta è irricevibile, in quanto in contrasto con la legge 104/92, art. 12 comma 2 (gli alunni con disabilità esercitano il loro diritto all’educazione e all’istruzione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado) e, sempre articolo 12, comma 4, secondo il quale nessuna condizione di disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica.


Per un alunno autistico grave, la scuola media in occasione di un episodio isolato di autolesionismo, manifestatosi verbalmente in aula sostegno alla fine dello scorso anno, ha fatto una segnalazione alla procura dei minori.
La scuola, che dopo l’evento non ha convocato alcuna riunione con i genitori, ha sporto denuncia senza notiziare la famiglia e senza pensare, probabilmente, alle conseguenze che lo stesso esposto avrebbe comportato in termini di burocrazia e di ingerenza immotivata nella sfera familiare.
I genitori, all’improvviso, sono stati contattati dai servizi sociali che, su incarico della procura, hanno attivato il lungo iter di incontri, sopralluoghi domiciliari degli assistenti e osservazioni a casa con l’educatore.
E’ corretto tutto ciò? Perché se il fatto si è verificato a scuola dev’essere coinvolta esclusivamente la famiglia? Non si potrebbe parlare prima di agire, risparmiando tempo e risorse? Come possiamo tutelarci?

La famiglia, a questo punto, deve far presente di non essere a conoscenza di quanto segnalato dalla scuola (e di non essere stata informata da nessuno!).
Occorre contattare il Tribunale dei minori ed anche i servizi sociali tramite un avvocato, se la famiglia teme che ci possano esservi problemi circa la responsabilità genitoriale. Se tutto si risolve per il meglio, poi la famiglia potrà eventualmente chiedere il risarcimento dei danni subiti alla scuola.
Prima, però, di ricorrere ad un avvocato, suggeriamo alla famiglia di contattare un’Associazione di genitori, che possano consigliarla al meglio.


Sono il genitore di un alunno disabile, legge 104, art. 3 comma 3, che frequenta la terza media, e segue una progettazione didattica differenziata, solo quest’anno tra molte difficoltà, per l’ostruzionismo della dirigente scolastica, siamo riusciti a far approvare un PEI che contenesse degli obiettivi chiari e verificabili.
Non mi sembra possibile perseguire gli obiettivi prefissati senza avere elementi tangibili dei risultati conseguiti e da conseguire.
Posso chiedere che la valutazione contenga le competenze acquisite per singola disciplina? Cosa prevede la normativa vigente?

Nella scuola secondaria di Primo grado non esiste il PEI differenziato, pertanto la prima azione da compiere è di correggere il PEI e di utilizzare le espressioni: “ordinario” o “personalizzato” (ogni altra espressione è errata e non coerente con la normativa vigente).
La connotazione di gravità ai fini della legge 104/92 non dà alcuna indicazione per definire gli obiettivi di apprendimento; bisogna infatti considerare le capacità dell’alunno e le sue potenzialità. Sulla base di capacità e potenzialità si definiscono, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento (e quest’azione non è facoltativa, ma obbligatoria. Tutti i genitori conoscono gli obiettivi di apprendimento dei figli, in quanto riportati nel Piano dell’offerta formativa, sotto la voce curricolo di istituto, e declinati poi, per ciascuna classe, durante le assemblee iniziali con i genitori; altrettanto per i genitori dell’alunno con disabilità: devono conoscere nel dettaglio gli obiettivi di apprendimento, che sono definiti nel PEI e che vanno rispettati).
Le attività didattiche sono quindi proposte tenendo conto, per ciascuna disciplina di insegnamento, degli obiettivi fissati nel PEI, delle strategie e delle metodologie educativo-didattiche in esso riportate e delle modalità di verifica personalizzate (prove scritte / orali / pratiche / miste, etc.), dei criteri di valutazione personalizzati.
Nel corso del quadrimestre il genitore può chiedere, attraverso i colloqui individuali (da svolgersi con ciascun insegnante della classe) e quelli generali (sempre con ciascun docente della classe), sia come va il proprio figlio e quali valutazioni ha raggiunto sia che gli vengano mostrate le prove svolte dal figlio. In realtà anche nel registro il genitore deve vedere almeno le valutazioni.
Nella scheda di valutazione sono riportati:
– per ciascuna disciplina un voto in decimi (le valutazioni sono coerenti con il PEI, e non possono essere frutto di un paragone con i voti dei compagni),
– per il comportamento un giudizio,
– nel riquadro finale un giudizio sintetico che, sicuramente, non può contenere i descrittori ICF come erroneamente hanno scritto nella scheda di suo figlio (decreto legislativo n. 62/2017; legge 104/92 art. 16 comma 2).
Suggeriamo di convocare urgentemente il GLO, di chiarire la questione del PEI (che non può essere differenziato), di definire coerentemente, riportandoli, i personalizzati obiettivi di apprendimento, le modalità di verifica personalizzate e i criteri di valutazione personalizzati. Ricordate alla scuola che le valutazioni degli apprendimenti devono essere coerenti con il PEI, in forza dell’art. 16 commi 1 e 2 della legge 104/92 e del decreto legislativo n. 62/2017. Anche le prove d’esame di Stato devono essere predisposte sulla base del PEI e, a conclusione, lo studente riceverà il diploma (decreto legislativo n. 62/17 e legge 104/92).
Rammenti inoltre che non vi è alcuna norma che indichi di riportare i codici ICF nella scheda di valutazione e neppure nel PEI, come più volte è stato ripetuto dalla formazione promossa dal Ministero dell’Istruzione.


Scrivo per chiedere quali sono i riferimenti normativi per la valutazione degli studenti e delle studentesse con disabilità nel secondo ciclo di istruzione.

Le norme relative alla valutazione degli alunni con disabilità sono: la legge 104/92; l’art. 20 del d.lgs. 62/2017; il D.I. 182/2020 e le Linee guida (di cui all’art. 20/2020), nella parte riguardante la scuola secondaria di secondo grado.
Per la validità dell’anno scolastico: CM 20/2010; DPR 122/2009; Nota 7736/2011.


Mia figlia, frequenta la prima superiore. La commissione ATS le ha assegnato insegnante di sostegno ed educatore. Ha legge 104. Ad oggi l’educatore non è ancora arrivato. Ho mandato diverse mail all’assistente sociale, senza avere risposta. Ho scritto all’assessore ai servizi sociali, nessuna risposta. La cooperativa dice che non hanno educatori. Ho scritto alla provincia e alla regione. La regione mi ha risposto che il comune è obbligato a dare l’educatore, rivolgendosi a cooperative. In questo caso, se la cooperativa del bando non ha educatori disponibili, può rivolgersi ad altre?

Occorre che il Comune sia informato che la Cooperativa attualmente non ha operatori disponibili; pertanto la Regione deve autorizzarlo a prendere un educatore sul territorio o a rivolgersi ad altre cooperative. Ciò deve avvenire subito, perché la Regione, per legge, ha il compito di fornire direttamente o, tramite cooperative, il numero di assistenti richiesti regolarmente dalle scuole e non può ritardare motivando che attualmente non ci sono fondi disponibili, come sancito nella sentenza della Corte costituzionale n 275/2016.


Sono un’insegnante di sostegno alla scuola secondaria di secondo grado. Insegno in una classe in cui sono presenti due studenti con handicap. Sono state riconosciute ad ognuno 18 ore di sostegno; la presenza dei docenti di sostegno in classe è però di 18 ore complessive, divise quindi tra i due studenti. Si ritiene infatti che la normativa prevede che poichè il sostengo è assegnato alla classe, il monte ore complessivo non possa essere superiore alle 18 ore, e che l’USR assegni le cattedre in base a questo principio. Chiedo se questo sia corretto oppure se le ore corrette siano quelle effettivamente riconsociute ad ogni studente (18 per l’uno e 18 per l’altro, quindi un totale di 36), e se potete cortesemente indicarmi eventuali riferimenti normativi  Vorrei inotlre sapere se il docente di sostegno ha qualche repsonsabilità a riguardo

Quanto avviene in questa classe è totalmente contro legge.
È vero che il docente incaricato su posto di sostegno “assume la contitolarità della classe” ed è assegnato alla classe, ma ciò proprio allo scopo di garantire all’alunno con disabilità, insieme a tutti i docenti, la piena inclusione e l’esercizio del diritto allo studio.
Tant’è vero che “per ciascun alunno” vengono indicate nel proprio PEI il numero di ore a lui spettanti e nessuno può ridurre il numero di ore indicate nel suo PEI, neppure l’USR, quindi tanto meno la scuola.
Si rammenta, inoltre, che ciò è stato stabilito dal Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2023 del 2017. Si aggiunga poi che, sempre il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 226 del 2001, ha stabilito che è vietato, a seguito di una Sentenza che aumenta il numero di ore ad un alunno, togliere ore ad altri alunni della stessa scuola per assegnarle a chi ha vinto la causa. La motivazione è che, a seguito di questa azione, in vero l’alunno non avrebbe vinto la causa contro il Ministero dell’Istruzione, ma contro l’alunno che perde le ore, senza che egli abbia saputo nulla della causa nella quale comunque non potrebbe essere coinvolto.
In sintesi le ore di sostegno devono essere assegnate a ciascun alunno con disabilità e, se per ciascuno sono state indicate 18 ore settimanali, allora alla classe devono essere assegnati due docenti per il sostegno didattico.
Il docente di sostegno non ha alcuna responsabilità.  In questo caso è bene che informiate i genitori, in modo che possano esigere dal Dirigente  il corretto rispetto dell’assegnazione delle ore di sostegno ed eventualmente ricorrere per ottenere le ore sottratte. Ciascuna famiglia, infatti, può fare ricorso al TAR, perché ciascuna famiglia ha subito una riduzione del numero di ore di sostegno previste nel PEI. 


Sono un’insegnante di sostegno in servizio da quest’anno in una seconda classe di scuola primaria. Mi è stato assegnato un bambino con autismo e, dall’inizio dell’anno, la DS ha autorizzato la sua terapista ABA a venire in classe una volta ogni 15 gg per due ore.
La terapista è venuta solo due volte a scuola ( la terza volta non ci ha neanche ha avvertito che si sarebbe assentata). In queste due volte non mi è stata di grande aiuto: si è limitata ad osservare ciò che facevo con il bambino e diceva che il bambino non lavorava perché i premi non non gli piacevano. Le ho chiesto allora di aiutarmi suggerendomi dei giochi, visto che lei conosceva di più il bambino, e mi ha risposto che non c’è una regola ma che bisogna provare. Fine
Intanto, il bambino ha fatto tanti progressi, sia nel comportamento che negli apprendimenti, nonostante la terapista non si sia fatta più vedere.
È tornata venerdì scorso, dopo circa un mese e mezzo di assenza ( io intanto ho preso l’influenza ed ero assente) e, parlando con le mie colleghe, sosteneva che il bambino fosse indietro con il programma, e che io rallento il lavoro che lei fa a casa. Io non conosco il percorso che il mio alunno fa con lei, mentre lei vede i quaderni che il bambino riporta a casa tutti i giorni ( tra l’altro io lavoro anche con materiale strutturato che resta in classe). I compiti che io assegno per casa, raramente vengono svolti ( allora li faccio fare il giorno dopo a scuola).
Sono un’insegnante competente e di grande esperienza; anche con bambini autistici ho ottenuto sempre ottimi risultati e grandi soddisfazioni; faccio l’insegnante di sostegno non per ripiego ma per una scelta consapevole e spinta dalla volontà di essere di aiuto ai bambini che hanno più difficoltà; sul lavoro ho uno spirito collaborativo e mi piace anche il confronto ( ho avuto altre terapiste ABA in classe e non ci sono stati mai problemi); il bambino non è indietro, le verifiche lo testimoniano.
Domanda: può una terapista entrare nel merito della didattica ed esprimersi in questi termini, peraltro in mia assenza? Certo che no! Vorrei però conoscere i riferimenti normativi che regolamentano il ruolo e i compiti dei terapisti in classe. Come dare uno stop e delimitare il campo di azione di questa persona? Come difendersi, norme alla mano, visto che sta gettando discredito sulla mia persona, peraltro sia con le colleghe che con la mamma dell’alunno?

È bene chiarire che lei, in quanto docente specializzata, è assegnata alla classe e non ad un alunno specifico. Il bambino con disabilità, esattamente come tutti gli alunni e le alunne della classe alla quale è iscritto, è affidato a tutti i docenti della classe.
Per sostenere il progetto inclusivo è importante, e questo lei lo ha ben precisato, che vi siano sintonia e collaborazione fra scuola-famiglia e specialisti. A volte gli specialisti possono chiedere un tempo di osservazione in classe, durante le lezioni, per raccogliere informazioni utili; l’intervento non può essere di tipo terapeutico, perché non è consentito effettuare terapia a scuola. Per entrare nella classe, inoltre, servono l’autorizzazione del Dirigente scolastico e dei genitori di tutti gli alunni e di tutte le alunne della classe.
Lo specialista deve garantire di mantenere il massimo riserbo su ciò che osserva limitandosi, per l’appunto, all’attività di osservazione. La riservatezza alla quale la specialista è chiamato vale anche durante le attività di osservazione. Se i docenti della classe ravvisano comportamenti e/o azioni poco coerenti, devono segnalarli tempestivamente al Dirigente scolastico (se lo specialista modifica l’orario di osservazione e non informa la scuola; se non comunica la sua presenza; se si esprime denigrando il lavoro, in questo caso, dei docenti e se tale intervento è effettuato in orario scolastico, mentre i docenti sono in classe, quindi alla presenza degli alunni).
Diverso, invece, in fase di incontro “scuola-famiglia-terapista” in cui si possono esprimere considerazioni, perplessità, dubbi in merito agli interventi, alle modalità, all’efficaci degli stessi e al raccordo delle azioni educative, sempre nel reciproco rispetto (e senza alcuna denigrazione).
Sulle questioni proprie della didattica lo specialista non può entrarvi in alcun modo, così come i docenti non entrano nel merito di come un terapista interviene. Sono campi differenti e, sulla didattica, il terapista non ha competenze.
È sicuramente il caso di parlare con il Dirigente per informarlo in merito al comportamento tenuto, in questo caso, dalla specialista, ma è anche opportuno informare la famiglia, convocandola. Suggeriamo di mantenere aperta la collaborazione cercando condivisione e confronto sugli interventi, che riporterete nel PEI, ed evitando interventi di osservazione che, da come lei descrive, si sono rivelati inefficaci.


Sono una docente di sostegno di un Istituto Superiore.
Un ragazzo con un problema fisico agli arti superiori non riesce a scrivere. Usa il puntatore oculare ma il problema riguarda lo scrivere la matematica. Vorrebbe iscriversi ad un Liceo Scientifico perchè cognitivamente non ha problemi. Alla secondaria di primo grado sta utilizzando la dettatura all’insegnante di sostegno per svolgere gli esercizi di matematica anche durante le verifiche.
Il mio dubbio (ho un dubbio perchè non riesco a trovare il riferimento normativo,se esiste…), è se in sede di esame di stato con programmazione personalizzata e prove equipollenti, potrebbe usare la dettatura ad un insegnante di sostegno. Se sì, qual è il riferimento normativo.

Il decreto legislativo 62/2017 statuisce che la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, predisponga una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo- didattici attuati sulla base del PEI (è nel PEI, infatti, che devono essere descritte con attenzione e in modo dettagliato le modalità di svolgimento delle prove di verifica e ogni altra informazione utile).
Sempre l’art. 20 del decreto legislativo 62/2017 stabilisce che “per la predisposizione, per lo svolgimento e per la correzione delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti che hanno seguito lo studente nel corso dell’anno scolastico”.
Pertanto nel documento del 15 maggio, oltre al PEI, è necessario allegare le simulazioni d’esame e ogni altra informazione utile, comprese le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle prove e della necessaria presenza di un docente (esplicitando in che cosa consiste il suo intervento), affinché la Commissione d’esame agisca coerentemente.
Per completezza di informazione, ed anche per esperienza diretta, è bene sapere che è possibile installare un programma per lo svolgimento delle attività di matematica, in modo che lo studente possa operare autonomamente, avvalendosi del puntatore oculare.


Sono un’ insegnante di sostegno e nella mia scuola si sta verificando una situazione incresciosa. Una docente specializzata sul sostegno, che segue un’alunno con disabilità grave e con protocollo farmacologico (motivo per cui ha seguito uno specifico corso all’inizio dell’anno), si è assentata per malattia. Il primo certificato medico è stato di cinque giorni. La Dirigente Scolastica ha sostituito la docente con insegnanti a disposizione (potenziamento e docenti di sostegno liberi per assenza degli alunni da questi seguiti). Alcuni docenti del potenziamento, non essendo specializzati, si sono rifiutati e in quelle ore in cui l’alunno sarebbe rimasto “scoperto”, l’idea è stata quella di far seguire l’alunno dal docente curricolare di classe e mettere come supplente alla classe il docente del potenziamento.
Mi chiedo, dunque:

  • un docente a disposizione, non specializzato, può rifiutare di fare una supplenza?
  • è giusto affrontare il problema facendo uno scambio tra curricolare (che segue l’alunno con disabilità) e il docente a disposizione (che segue la classe al posto del curricolare)?
  • nel caso specifico sopra descritto, specializzati o no, i docenti non dovrebbero essere a conoscenza del protocollo farmaci ( e sottoscriverlo), prima di fare una sostituzione?

Prima questione: occorre ricordare che, in forza dell’ultima circolare sulle supplenze, il Dirigente scolastico deve nominare un supplente dopo il primo giorno di assenza (si poteva sicuramente evitare la situazione che si è creata).
Seconda questione: un docente privo di specializzazione per le attività di sostegno, effettivamente, può rifiutare una supplenza su “posto di sostegno”. Questo è un problema non indifferente per la scuola dell’inclusione, nella quale, in realtà, tutti i docenti devono essere in possesso di specializzazione.
(Il paradosso lo si rileva pensando al fatto che, in ogni classe in cui è iscritto un alunno con disabilità, ogni docente incaricato sulla disciplina, anche se privo di specializzazione, non solo è docente a tutti gli effetti dell’alunno con disabilità, ma ha anche la responsabilità di insegnare all’alunno con disabilità, esattamente come insegna agli altri alunni e alunne della classe. Il docente privo di specializzazione non può certo rifiutarsi di insegnare ad un suo alunno perché con disabilità!).
Terza questione: la prassi di invitare il docente curricolare della classe a sostituire (solo per il primo giorno di assenza) il docente incaricato su posto di sostegno, assente per legittimi motivi, e di mettere al suo posto un docente a disposizione, sembra corretta, poiché è preferibile far riferimento a un docente che, pur se privo di specializzazione, conosce l’alunno ed è suo docente per legge, anziché ricorrere a un estraneo, che non lo conosce.
Quarta questione: anche se il medico curante ha stabilito che chiunque possa effettuare la somministrazione dei farmaci, il docente individuato come supplente (ma potrebbe riguardare qualsiasi altro docente della scuola oppure anche il personale ATA), oltre a dare la disponibilità, deve sottoscrivere il Protocollo, come stabilito nelle Linee guida emanate con Nota 2312/2005. In tal caso, il Dirigente scolastico, sempre secondo le Linee guida citate, se non individua personale scolastico disponibile, dovrà rivolgersi ad un’organizzazione di volontariato sanitario del territorio e, in mancanza, al Sindaco, affinché provveda a far eventualmente intervenire l’ASL; se non trova alcuna soluzione, il Dirigente scolastico scrive al Sindaco e ai genitori informandoli. Ovviamente il tutto va predisposto dalla scuola, nel momento in cui la famiglia consegna alla scuola la richiesta di somministrazione dei farmaci insieme al documento sanitario, in cui sono riportati posologia, modalità di somministrazione e altre indicazioni in merito alla conservazione del farmaco.


Insegno in una scuola secondaria di primo grado in cui c’è anche sezione unica ad indirizzo musicale. Vorrei informarmi sulle norme che regolano l’inserimento in tale indirizzo di alunni BES (comprendendo quindi, oltre che dsa ecc anche alunni con 104).
Devono essere garantiti dei posti riservati? Quanti? Devono superare prove attitudinali ma personalizzate? Oppure se fanno domanda possono entrare senza il superamento della prova? La legislazione prevede che nella commissione ci siano anche insegnanti di sostegno o no?

Le inoltriamo, di seguito, un passaggio del regolamento di un liceo musicale: «In osservanza dell’art. 20 della legge 104/92, come modificato dall’art. 25 comma 9 del Decreto Legge n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014), gli alunni con certificazione di disabilità, di cui all’art. 3 comma 3 Legge n. 104/92, uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento delle prove di ammissione al Liceo Musicale.»
Pertanto, a maggior ragione, anche nella scuola Secondaria di Primo grado gli alunni con disabilità sono esonerati dallo svolgimento delle prove selettive. Inoltre, in forza dell’art. 3 comma3 della legge n. 104/92, gli alunni certificati con disabilità “con connotazione di gravità” hanno diritto di precedenza nelle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.


Sono una docente di sostegno, di scuola secondaria di II grado, sto effettuando un lavoro di ricerca come specializzanda presso l’Università di Pisa sull’attuazione del DI 182/20.
Ho riscontrato, ed ottenuto pareri molto divergenti tra esperti d’istituzioni scolastiche della Toscana (coordiantori di sostegno, referenti per l’inclusione, giuristi, docenti universitari, ecc.) in merito alla predisposizione delle prove integrative nel caso di passaggio dalla programmazione differenziata a una valida per il conseguimento del titolo.
Chiedo: Quando sono previste queste prove integrative?
-SOLO se il passaggio è stato chiesto dalla famiglia dello/a studente/ssa durante l’ultimo anno (classe 5) in contrasto con il parere del Cdc?
Come sembrerebbe indicato a pag.43 [ “A tutte le considerazioni fatte fin qui si collega anche il problema del “passaggio da PEI differenziato a PEI semplificato”. La “procedura” con la quale alcune famiglie chiedono questo passaggio solo nell’ultimo anno,…]
-Se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo in un secondo momento prove equipollenti tali prove INTEGRATIVE NON devono essere sostenute?
Oppure sono sempre previste se il GLO decide di modificare il percorso?

Purtroppo il Decreto Interministeriale è stato scritto un po’ in fretta; non per nulla ha subìto uno strascico giudiziario prima dal TAR del Lazio con l’annullamento per illegittimità, poi con la conferma per il suo utilizzo del Consiglio di Stato.
Premesso che la responsabilità del percorso (ordinario, personalizzato, differenziato) è in capo al Consiglio di classe e non al GLO (questo dovrebbe essere abbastanza chiaro e rilevabile anche dalla normativa citata, e non solo), veniamo ai punti alquanto controversi che il DI 182/2020, invece di rendere chiari e lineari come nella precedente norma, ha proposto in modo, come detto, “confuso”.
Prima questione: per quanto riguarda il caso di richiesta da parte della famiglia del passaggio dal PEI differenziato a Pei personalizzato e/o ordinario, le prove integrative devono essere previste sempre (e non solo nel 5° anno); la richiesta da parte dei genitori del passaggio dal PEI differenziato a Pei personalizzato e/o ordinario, infatti, può essere inoltrata in qualunque momento e solo nel caso in cui i docenti non concordano col passaggio al PEI personalizzato e/o ordinario, l’alunno deve sostenere le prove integrative relative agli anni di effettiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado in cui è stato valutato con pei differenziato.
Seconda questione: per quanto riguarda il passaggio da PEI differenziato a Pei personalizzato e/o ordinario con decisione assunta dal Consiglio di classe (e non dal GLO, che non ha competenze al riguardo), le Linee guida prevedono questa evenienza, precisando che “in un secondo momento” per lo studente saranno previste, di conseguenza, “prove equipollenti”. E questo lascia intendere che alla decisione del GLO non seguono prove integrative. Sicuramente il dubbio sorge di fronte all’affermazione da lei ripresa a pag. 43, dove le Linee guida, nel proporre una sintesi, sembrano far rientrare tutto in quella sintesi, pur non citando i docenti.
Considerato però che quanto scritto a pag. 43 è collegato ad alcune considerazioni /motivazioni in merito alla richiesta del passaggio dal differenziato al personalizzato durante l’ultimo anno di frequenza, appare evidente che la frase che segue si riferisca sempre al passaggio richiesto dalla famiglia e non all’autonoma decisione del Consiglio di classe.
Ad avvalorare questa indicazione potrebbe essere il passaggio a pagina 37 che si riporta di seguito in versione integrale: “Le decisioni che riguardano la corrispondenza dei percorsi disciplinari e l’equipollenza – ossia la validità delle prove di verifica – sono di competenza del Consiglio di classe non del GLO nel suo insieme; nel PEI si definiscono gli obiettivi da raggiungere per ciascuna disciplina e in base ad essi il Consiglio di classe dichiara, attraverso un voto e secondo i criteri definiti, se sono stati raggiunti. Il Consiglio di classe ha altresì il compito di definire se quegli obiettivi consentano o meno di caratterizzare il percorso personalizzato seguito come valido per il conseguimento del titolo.”
In sintesi, a nostro sommesso avviso, in attesa di un chiarimento auspicabile da parte del Ministero, si può ritenere che quanto scritto a pag. 43 può rientrare nelle indicazioni generali, mentre quanto precisato a pag. 38 riguarda l’eccezione che, peraltro, era già contenuta nell’Ordinanza Ministeriale n. 90/01, abrogata dal D.I. 182; pertanto quanto scritto a pag. 38 diviene molto rilevante. In altre parole se il Consiglio di Classe stabilisce il passaggio dal differenziato al personalizzato e/o ordinario, allora non sono richieste prove integrative.


Sono una docente presso un liceo e seguo da qualche anno una ragazzina con ritardo cognitivo e problemi di mutismo elettivo che frequenta il 4 anno. Il consiglio di classe negli anni aveva proposto una programmazione differenziata che inizialmente la madre, in sede di GLO, aveva accettato anche se con qualche titubanza. Ora, in corso d’opera, la madre chiede una revisione del PEI con il passaggio alla programmazione curriculare, sebbene la ragazzina abbia chiaramente manifestato di non sentirsi in grado di seguire una programmazione ministeriale. Il CdC all’unanimità, non in linea con la posizione della madre, ritiene che la studentessa non possa seguire un percorso ministeriale. In questo caso a chi spetta la decisione?

La responsabilità del percorso (ordinario, personalizzato, differenziato) è in capo al Consiglio di classe e non al GLO; tuttavia, quando il CdC intende adottare il percorso differenziato, allora deve acquisire il consenso della famiglia.
Se la famiglia non accetta il percorso differenziato, allora il Consiglio di classe è tenuto a informare la famiglia in merito ai rischi (per esempio la non ammissione alla classe successiva), procedendo poi con la somministrazione in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, garantendo tuttavia le attività di sostegno e l’applicazione di tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2.
Nel caso in questione, trattandosi di un passaggio dal percorso differenziato al percorso personalizzato e/o ordinario su richiesta della famiglia, allora il Consiglio di Classe deve predisporre delle prove integrative relative agli anni di effettiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado in cui l’alunna è stata valutata con PEI differenziato.
In sintesi, non potete semplicemente opporvi, imponendo la vostra decisione, senza aver predisposto prove con le quali devono essere accertate le effettive competenze della studentessa, come richiesto dai genitori.


Sono una docente della scuola secondaria di primo grado.
Nella mia scuola c’è anche la sezione unica ad indirizzo musicale e vorrei sapere quali siano le leggi che tutelano l’inserimento di alunni con 104 ma anche altri tipi di bes all’interno di tale indirizzo.
Hanno dei posti riservati? Quanti? Devono superare anche loro delle prove attitudinali? Nella commissione è anche prevista la presenza di docenti di sostegno o non è obbligatoria?

L’aggiunta del comma 2-bis all’art 20 della legge n. 104/92, operata con l’art. 25 comma 9 della legge n. 114/2014, stabilisce che in tutti i concorsi le persone con disabilità sono esonerate dall’effettuazione delle prove “preselettive”. Dato che normalmente per l’accesso alle sezioni musicali della scuola secondaria di primo grado, come pure dei Licei musicali, si effettuano delle prove preselettive o selettive, che hanno quindi natura concorsuale, in base alla norma citata, gli alunni con disabilità sono esclusi dal dover effettuare tali prove.
Non risulta invece che vi siano riserve di posti; però rimane il disposto dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 secondo il quale la “connotazione di gravità” costituisce diritto di priorità nell’accesso a tutti i servizi previsti.


Sono una docente di sostegno di un alunno rientrante nello spettro autistico a che frequenta il primo anno di un liceo.
L’alunno non ha gravi problemi di disgrafia. Ha, invece, problemi di disortografia (si tiene comunque conto del contenuto e non della forma nelle prove scritte).
La prova scritta di Latino non è andata bene, in due ore ha svolto due righi dei 4 assegnati e non era corretta (contenuto). Il resto della classe ha svolto una prova di 12 righi.
Il genitore, a questo punto, chiede di “sostituire lo scritto con l’orale”, non di compensare. Trattandosi di materia caratterizzante il percorso di studio e distinta in voto scritto e orale, è possibile? Segue una programmazione con prove equipollenti.

L’art 16 comma 3 della l.n. 104/92 stabilisce che, nella secondaria di secondo grado, gli studenti con disabilità hanno diritto alle “prove equipollenti” (e non vi è alcun riferimento agli strumenti compensativi o alle misure dispensative, misure che, invece, vengono adottate per gli alunni con diagnosi di DSA).
Il ricorso ad “attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonchè ogni altra forma di ausilio tecnico” come pure delle prove equipollenti deve essere garantito, mediante le forme di personalizzazione che la norma prevede per tutelare il diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità.
La definizione di prove equipollenti si rinviene nell’art 6 comma 1 del DPR n. 323/1998, secondo il quale le prove equipollenti possono consistere in prove diverse da quelle ufficiali per le modalità (ad es. prove scritte invece che orali o viceversa, prove miste, prove pratiche anziché orali, etc.), o anche nei contenuti, purchè l’esito delle stesse consenta ai docenti nel corso dell’anno (e in sede di esame di Stato alla commissione giudicatrice) di verificare se l’alunno possiede gli elementi basilari della disciplina, cioè livelli apprenditivi sufficienti per il conseguimento del titolo di studio.
Sono i docenti incaricati su posto disciplinare, supportati dal collega incaricato per le attività di sostegno, a decidere, sulla base delle capacità e delle potenzialità dello studente, nonché delle sue abilità, quali siano “le modalità differenti e/oi mezzi e/o i contenuti differenti”, ovviamente nel rispetto del principio contenuto nella norma citata.


Sono un’insegnante di sostegno di una scuola primaria, il responsabile del plesso in cui lavoro comunica che ci dovrà essere ridistribuzione delle ore degli insegnanti di sostegno, in quanto una classe del plesso ha necessità di essere supportata. Ritiene che sarà necessario rivedere alcuni orari sia di classe che di sostegno per cercare di ridistribuire le risorse presenti nel plesso. Può un responsabile togliere delle ore di sostegno o ridistribuire delle ore per ovviare alle necessità di una classe?

Le ore riconosciute ai singoli alunni con disabilità, sulla base della proposta esplicitata nei rispettivi PEI, non possono essere modificate da nessuno.
La necessità di ridistribuzione non è una motivazione che giustifichi una ridistribuzione delle risorse già assegnate a inizio di anno scolastico; si tenga presente che le ore di sostegno non possono essere sottratte né dal responsabile di plesso né dal Dirigente Scolastico: non possono essere sottratte da nessuno.
La sottrazione di ore ad un alunno con disabilità per assegnarle ad altri, comporta il rischio di un ricorso alla Magistratura.
Si tenga inoltre presente che se in una classe fossero necessarie più ore, in seguito, ad esempio, ad accertamenti o per riconosciute maggiori necessità o perché l’USR ne ha assegnate in quantità minore rispetto a quelle richieste nel PEI, allora sarà la famiglia dell’alunno interessato a ricorrere presso il TAR; in tal caso il DS, facendo riferimento a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 2017, dovrà inviare una relazione all’USR e alla Direzione regionale della Corte dei conti, precisando che in caso di ricorso della famiglia se l’Amministrazione risultasse perdente, egli (D.S.) non si ritiene responsabile per i danni erariali conseguenti alla sentenza, in quanto ha fatto presente all’USR la necessità di un maggior numero di ore di sostegno.


Sono la coordinatrice di una classe prima della secondaria di secondo grado.
Nel caso di alunno art.3 comma 3 con disabilità mentale di grado medio, QI pari a 40, con 18 ore di sostegno, il CdC ha proposto, in base alla diagnosi, all’osservazione dell’alunno, delle sue potenzialità e capacità e delle significative difficoltà che l’alunno incontra anche nello svolgimento di compiti semplici, una programmazione differenziata che la famiglia non ha accettato.
Vorrei sapere se vi sono riferimenti normativi o eventualmente sentenze che mettano in correlazione l’handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3), con la programmazione didattica che dovrebbe seguire, in considerazione del fatto che si tratta di una disabilità intellettiva e non fisica.

L’art. 3 della legge 104/92 introduce al comma 3 la “connotazione di gravità” nel momento in cui la presenza di “minorazione, singola o plurima” riduca “l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”; appare evidente che il riconoscimento di “connotazione di gravità” non significa che lo studente sia privo delle capacità per autodeterminarsi o per affrontare con successo un percorso di studi fino al conseguimento di un diploma o di una laurea. In altre parole non è la connotazione di gravità che determina o che predefinisce le capacità di una persona.
In relazione agli altri dati, si tenga presente che in fase di accertamento della condizione di disabilità intellettiva, il DSM-V dà rilievo maggiore alla/alle capacità di adattamento (mentre un tempo veniva attenzionato il QI, dato che viene ancora rilevato, ma che, di per sé, oggi non risulta sufficiente se non è associato a una valutazione clinica).
In sintesi, vanno considerate le capacità e le potenzialità dell’alunno quale paradigma di riferimento, abbandonando la prospettiva sanitaria di correlazione fra “diagnosi – non capacità dell’alunno”. in altre parole, si tratta di adottare la prospettiva culturale di ICF (guardare quello che c’è, riconoscere ciò che effettivamente è capace di fare lo studente, individuando capacità, potenzialità e interessi). La scuola, in particolare, deve evitare di fermarsi alla diagnosi (che non offre dati utili per la progettazione didattica).
Tanto premesso se, come Consiglio di classe, ritenete che si debba adottare un percorso differenziato (C), allora dovete comunicarlo alla famiglia per acquisirne il consenso. Se la famiglia rifiuta la programmazione differenziata, allora in tutte le discipline devono essere somministrate delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, e, chiaramente, andranno comunque garantite le attività di sostegno, continuando ad applicarsi tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione (modalità di verifica e criteri di valutazione) indicati nel riquadro 8.2 (decreto interministeriale n. 182/2020).
Tenga presente che la famiglia, se lo ritiene, può pretendere al primo anno un PEI personalizzato, anche contro la volontà dei docenti. Adottando il PEI personalizzato, il Consiglio di classe deve accertarsi che i genitori siano consapevoli dei rischi di insuccesso ai quali lo studente potrebbe “andare incontro”, come, per esempio, la non ammissione alla classe successiva e/o valutazioni negative. Potreste suggerire di adottare il PEI personalizzato per il primo quadrimestre, valutando poi, a metà anno scolastico, come procede il percorso. Se la famiglia persisterà con il percorso personalizzato, ribadite i rischi insiti in tale percorso, ma dovete procedere con il PEI personalizzato, avendo cura di adottare tutte le personalizzazioni contemplate dalla normativa vigente, sopra citate.


Abbiamo fatto richiesta della figura educativa per poche ore a scuola. Volevamo sapere se essendo una figura che viene mandata dal comune, c’é la possibilità di avere degli incontri per essere aggiornati sulla situazione con il bambino anche al di fuori dalla scuola ma direttamente con la cooperativa che la manda. C’é qualche normativa in merito? Perché abbiamo avuto risposte contrastanti, e volevamo capire se é obbligatorio che venga fatto tutto in team con l’insegnante di sostegno e curriculari o si possa avere colloqui individuali con questa figura.

Sicuramente un incontro con questa figura può essere utile, soprattutto nel momento in cui si definiscono gli obiettivi educativi; e questo avviene in sede di GLO, il contesto in cui si elabora il Piano educativo individualizzato, e dove si fissano, all’interno del PEI, gli obiettivi educativi. La normativa generale, infatti, è che i rapporti con le figure professionali che seguono l’alunno si tengano nella sede istituzionale che, come scritto, è il GLO.
Colloqui solo con la figura addetta all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione non sono contemplati, non esiste cioè una normativa che li preveda. Le informazioni relative al percorso scolastico possono essere riferite unicamente dai docenti (nei colloqui individuali mensili e nei periodici colloqui generali).
Tuttavia, se lei ha necessità di un incontro individuale con l’assistente, provi a parlarne con il dirigente scolastico o con la persona da lui delegata come coordinatore di classe (che è uno dei docenti di suo figlio); in tal caso l’incontro dovrebbe essere possibile e legittimo.
Rivolgersi alla cooperativa, di cui l’assistente è socio o dipendente per essere autorizzati a parlare con l’assistente, risulta strano; infatti la cooperativa ha rapporti diretti con la scuola e quindi è da ritenere più corretto rivolgersi al Dirigente scolastico.


Faccio parte dell’equipe per l’inclusione di una scuola secondaria di secondo grado.
Ho avuto modo di entrare sul vostro sito e l’ho trovato molto chiaro e ben organizzato.
In una classe quinta è iscritto un ragazzo con L.104 maggiorenne che non sta frequentando la scuola da fine ottobre. Ha un dirsturbo d’ansia generalizzato, personalità schizotipica e un disagio interiore con difficoltà relazionali. Il ragazzo vive con forte ansia il percorso scolastico, motivo per cui non sta frequentando. Gli è stato assegnato un docente di sostegno per 4.5 ore settimanali. La mamma chiede che sia avviato un progetto di istruzione domiciliare.
E’ possibile questa cosa? Con quali modalità? C’è una normativa di riferimento?

Si rammenta che il docente incaricato su posto di sostegno è assegnato alla classe e non allo studente; è importante richiamare la corresponsabilità dei docenti come pure la responsabilità che ogni insegnante della classe ha nei confronti dello studente con disabilità.
Tanto premesso, l’attivazione del servizio di istruzione domiciliare è possibile a fronte di richiesta formale avanzata dalla famiglia e corredata di apposita documentazione sanitaria (non è necessario un pregresso ricovero ospedaliero); la documentazione sanitaria deve attestare l’impossibilità di frequenza per un tempo minimo pari a 30 giorni di lezione, anche non consecutivi (art. 16 del decreto legislativo n. 66/17 e art. 12 comma 9 della legge 104/92).
A fronte della richiesta di attivazione del servizio di istruzione domiciliare, il Consiglio di classe deve predisporre un apposito progetto, individuando i docenti che si recano presso il domicilio (non solo quindi il docente incaricato su posto di sostegno), per il monte-ore settimanale autorizzato dall’Ufficio scolastico regionale.
In base all’organizzazione attivata, lo studente potrà seguire le attività della sua classe anche in modalità sincrona. A supporto di questo servizio oltre alla giurisprudenza e alle esperienze pregresse, vi sono le Linee guida concernenti proprio il servizio di Istruzione domiciliare.


Sono la mamma di un bimbo di 9 anni affetto da diagnosi di spettro autistico (non esageratamente grave) della classe IV della scuola primaria, con assegnazione di 22 ore di sostegno.
Fatta questa premessa, avendo seri contrasti con la sua insegnante di sostegno, volevo sapere le regole vigenti relative al comportamento dell’insegnante nei confronti del “disabile”.
Inoltre, essendo presente in classe una bambina con un PSP, se l’insegnante di sostegno a lui assegnata debba essere condivisa con tale bambina, soprattutto perchè l’insegnante perde delle dovute attenzioni verso mio figlio e poi perchè la bambina rende insofferente e nervoso mio figlio.
Infine, volevo sapere se in qualità di genitore di un bambino con tale disturbo posso pretendere che mio figlio venga spostato di banco e non invece obbligato a stare vicino alla bambina menzionata.

Il docente incaricato su posto di sostegno è assegnato alla classe e non ad un alunno; è importante aver presente questo aspetto, in quanto ogni docente ha le stesse responsabilità nei confronti dell’alunno con disabilità. Ogni insegnante, in altre parole, deve garantire gli adeguati interventi educativo-didattici.
Il docente incaricato su posto di sostegno è presente in quanto nella classe è iscritto un alunno con disabilità e il suo intervento è finalizzato a garantire il diritto allo studio, attraverso un supporto ai colleghi e agli alunni in generale, nonché all’alunno in particolare; per questo la sua azione non si esaurisce nello stare seduto per tutto il tempo accanto all’alunno con disabilità, bensì a favorire il processo inclusivo nel contesto classe.
Non è chiaro a che cosa si riferisca quando cita il PSP, forse ad un piano di studio personalizzato?
Si fa presente, infine, che proprio per favorire l’inclusione e facilitare anche il processo di socializzazione, oltre che di apprendimento, è bene che suo figlio si relazioni con tutti suoi compagni e le sue compagne di classe; in tal senso, potrebbe suggerire ai docenti della classe di cambiare il compagno o la compagna di banco di suo figlio, proprio per promuovere una maggiore e migliore interazione.


Nella mia scuola, ormai da anni, il criterio principale per il recupero delle frazioni orarie è la supplenza. Solo nel caso restino delle ore da recuperare a fine anno, viene concesso il recupero su progetto.
Stessa cosa viene chiesta agli insegnanti di sostegno (ritenuti docenti di classe e trattati alla stregua dei docenti curricolari).
Ho cercato informazioni in internet sull’argomento, ma non ho trovato risposta.
E’ corretto per un insegnante di sostegno recuperare questi minuti sostituendo i colleghi assenti della propria e altrui classe?
Essere docente specializzato nel sostegno può determinare un problema nel recuperare i minuti in tal modo?

Il recupero dei minuti di lezione perduti a causa di ore di lezione di 50 minuti, a nostro avviso, dovrebbe avvenire nella stessa classe e per le stesse discipline o per le stesse attività, secondo un calcolo orario da realizzarsi verso la fine dell’anno scolastico. Suggeriamo di valutare attentamente questa ipotesi, accertandovi che il calcolo avvenga sistematicamente e in modo puntuale.
Qualora fosse impossibile calcolare ciò, per praticità si potrebbe accettare il criterio usato nella sua scuola, destinando il recupero a supplenze.


Sono un’insegnante di sostegno e il mio bambino pakistano, iscritto regolarmente a scuola, non è tornato in Italia. Durante la pandemia non ha potuto frequentare a causa della sua situazione fisica, quindi sono più di due anni che non lo vedo. La funzione strumentale mi chiede di redigere il Pei e di mettere gli obiettivi che erano presenti nell’ultimo documento. Io come faccio a sapere quale è la situazione attuale del bambino? È una procedura corretta?

A fronte di mancata frequenza, che dura da oltre due anni, la scuola avrebbe dovuto contattare la famiglia, per conoscere le intenzioni in merito al rientro in Italia (generalmente quando una famiglia si sposta per un periodo lungo, avverte la scuola sull’assenza e sul rientro).
È chiaro che la scuola, oggi (ma forse avrebbe dovuto farlo già lo scorso anno), ha l’obbligo di segnalare all’Ufficio Scolastico Regionale la mancata frequenza dell’alunno, in modo che l’USR possa assegnare il docente per il sostegno ad altra scuola.
Se poi l’alunno dovesse rientrare in Italia, allora la scuola, sulla base della documentazione presente agli atti, potrà chiedere nuovamente le risorse necessarie, ovvero un docente per le attività di sostegno.
Per quanto concerne il PEI è il caso di rammentare che deve essere elaborato da tutti i docenti della classe (e non da un solo docente); l’alunno con disabilità non è del docente di sostegno: l’alunno, infatti, ha “i suoi insegnanti”, ovvero tutti i docenti della classe.
Infine, stante la situazione come descritta, è chiaro che non sussistono le condizioni per la compilazione del PEI.


A nostro figlio sono state assegnate 11 ore di sostegno. Volevo sapere se c’é una normativa specifica che indichi il dovere di firmare la presenza dell’insegnante di sostegno nel registro elettronico personale del bambino.
Chiedo questo perché capita spesso che nelle ore assegnate , sul registro non ci compaia la dicitura sostegno e noi vorremmo essere sicuri che queste ore vengano utilizzate solo per la classe di nostro figlio.

Il registro è lo strumento personale di ogni docente (e non degli alunni; in altre parole, non esiste il registro elettronico personale dell’alunno).
Da quanto scrive, il docente incaricato su posto di sostegno, in modo corretto e puntuale, firma nel registro di classe (in formato elettronico), indicando “attività di sostegno”; ciò significa che il docente è presente nella classe di suo figlio. Per avere una conferma, lei può contare le ore settimanali svolte nella classe, proprio grazie al registro.
Se il docente venisse utilizzato per supplenze in altre classi, non troverebbe la scritta “sostegno” nei giorni e nelle ore indicate.


Sono una docente di sostegno della scuola secondaria di secondo grado. Quest’anno seguo un’alunna con disabilità che frequenta l’istituto professionale alberghiero. AI genitori dell’alunna è stato chiesto dalla scuola di consegnare il certificato di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle attività di laboratorio da inserire sulla piattaforma SIDI per l’aggiornamento dei fascicoli digitali. Tuttavia l’ASL che dovrebbe rilasciare questo certificato non l’ha fatto riferendo ai genitori che lo stesso non è più obbligatorio. Non avendo trovato alcun riferimento normativo in merito, chiedo, gentilmente, di poter avere delle indicazioni in riferimento al comportamento dell’ASL. ovvero se effettivamente si tratta di un certificato non più obbligatorio anche se il SIDI lo richiede.

Il certificato era precedentemente richiesto come obbligatorio; ma con una circolare del 1992, confermata dalla successiva CM n. 363/1994, esso non è più obbligatorio, in quanto, mentre prima era previsto insieme ad una discutibile dichiarazione di non utilizzabilità del diploma per l’esercizio della professione cui si può accedere con quel titolo, poi è stato derubricato a semplice informativa volontaria dell’alunno alla scuola per evitare rischi con la frequenza di taluni laboratori


Sono un insegnante di sostegno in una scuola secondaria di secondo grado. Insieme ad altri docenti gestiamo 2 gemelli con diagnosi di adhd che non hanno mai seguito terapie psicologiche e non hanno mai frequentato centri. Spesso hanno comportamenti violenti non solo verbali ma anche fisici.Di fronte a questi casi la scuola può richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

La scuola è il luogo dell’educazione e non della repressione.
A fronte della situazione descritta, dovreste convocare immediatamente e con urgenza una riunione del GLO (è strano che non l’abbiate ancora fatto) con la presenza obbligatoria della famiglia, di tutti i docenti, dell’ASL e dei servizi sociali del Comune; in tale incontro, dovreste chiedere alla famiglia come mai i due studenti non siano stati ancora sottoposti alla presa in carico del servizio sanitario nazionale nel loro immediato interesse e come mai i servizi sociali non abbiano mai sostenuto la famiglia in questa difficilissima situazione.
Quindi dovreste indicare nel PEI tutto ciò che risulti urgentemente indispensabile, specificando anche la necessità della presenza di assistenza per l’autonomia e la comunicazione per un certo numero di ore.


Vorrei sapere se un docente può riprendere con il proprio cellulare, senza autorizzazione, un alunno autistico in piena crisi e poi mostrare il video, senza alcun preavviso, in sede di GLO.

In sede di GLO i docenti possono riferire quanto accade in classe, descrivendo nei dettagli anche eventuali situazioni particolari. Non possono però riprendere in modalità “audio-video” ciò che accade avvalendosi di dispositivi personali (che possono essere anche erroneamente diffusi o possono essere sottratti da terzi o possono essere smarriti con conseguente diffusione di dati sensibili). È chiaro che si tratta di una grave violazione della privacy.
Diverso poteva essere un accordo scuola-famiglia con utilizzo di dispositivi “della scuola” da custodirsi sotto chiave.


In questi giorni ci hanno fatto firmare il PEI per nostro figlio che frequenta la primaria, pensavamo di potere leggere con calma una bozza e invece era già pronto da firmare. É corretta questa cosa?
Inoltre Volevamo sapere se il PEI deve contenere anche il verbale dell’incontro avvenuto con la neuropsichiatra e se alla fine del GLO é nostro diritto come genitori richiedere che ci venga letto quello che le insegnanti verbalizzano.
É possibile chiedere anche alla figura educativa una relazione scritta su quello che vede effettivamente lei in quanto é una figura extra scolastica?

1) In base all’art. 9, comma 10, e all’art. 7 del decreto legislativo n. 66/2017, come integrato dal decreto legislativo n.96/2019, il PEI viene discusso e approvato, ovvero condiviso, nella riunione di GLO con la presenza di tutte le componenti, che debbono avere il tempo di leggere attentamente la traccia eventualmente predisposta dalla scuola (non è previsto, dal DI 182/2020, che la scuola incontri da sola il neuropsichiatra o altri specialisti dell’ASL. Un eventuale incontro, se necessario, deve sempre avvenire con la presenza dei genitori o previa autorizzazione dei genitori).
Il verbale viene redatto durante l’incontro formale del GLO, l’incontro in cui sono presenti coloro che sono stati convocati al GLO. Il verbale, che deve riportare la sintesi degli interventi ed anche ciò che ciascuno chiede venga “messo a verbale”, viene letto e concordato a conclusione dei lavori del GLO; se qualcuno lo ritiene può chiedere subito una rettifica oppure può farlo successivamente, nel corso dell’incontro di GLO intermedio, chiedendo anche di aggiungere ciò che eventualmente non è stato riportato. Per la formulazione del PEI, le suggeriamo di prendere visione delle Linee guida, allegate al D.I. 182/2020.
In sintesi, quanto è stato fatto non è corretto.
2) Il PEI viene firmato da tutti coloro che erano presenti al GLO e che lo hanno condiviso (chiaramente questo significa che il PEI è stato letto. Se non è stato letto durante l’incontro di GLO, prima di apporre la firma, dovete leggerlo).
Il verbale è firmato da chi ha presieduto l’incontro e da chi fisicamente lo ha scritto (recita il comma 8 dell’art. 4 del DI 182/2020: “Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti”).
PEI e Verbale sono due atti distinti, che vengono poi inseriti nel fascicolo personale dell’alunno. Come genitori potete chiedere copia di questi due documenti (così come di tutti gli altri documenti che sono contenuti nel fascicolo personale di vostro figlio).
Ultimo punto: è bene che sappia che nessuna norma prevede che l’assistente debba formulare una relazione scritta.
Ciò che conta è il verbale che deve corrispondere a ciò che effettivamente è avvenuto durante il GLO, pena la denuncia per falso in atto pubblico.


Sono la mamma di un ragazzo certificato ai sensi della legge 104 per disabilità cognitiva lieve. Una sua professoressa ha dato istruzioni alle classe di terminare a casa un lavoro iniziato durante la lezione. Questa professoressa mi ha chiesto di non far terminare il lavoro a mio figlio a casa, (possibilità che invece gli altri suoi compagni hanno) perché vuole fare il lavoro con lui in classe, per verificare se ha le competenze di seconda media. È corretto il comportamento di questa insegnante? Durante l’ora sarà presente anche l’insegnante di sostegno che però non segue mio figlio in questa materia. Nel pei l’insegnante ha scritto che mio figlio può seguire gli obiettivi della classe e in una precedente verifica scritta, (l’unica sostenuta dall’inizio dell’anno e svolta in completa autonomia) mio figlio ha avuto un meritato 7, mentre tanti suoi compagni non hanno raggiunto la sufficienza, tanto è vero che l’insegnante ha organizzato una verifica di recupero per questi studenti. È o no discriminatorio il comportamento dell’insegnante?

Se nel PEI è stato concordato che per lo studente gli obiettivi di apprendimento sono gli stessi della classe alla quale è iscritto e se è stato stabilito che anche i criteri di valutazione sono gli stessi, come pure le modalità di verifica, allora lo studente doveva e poteva concludere il lavoro assegnato a casa dalla docente di inglese, esattamente come è stato richiesto ai compagni. Ora, dato che gli obiettivi li ha fissati proprio la docente di inglese, non si comprende la necessità, dalla stessa dichiarata, di verificare se lo studente possiede le competenze previste per la classe seconda della secondaria di primo grado. Il comportamento è decisamente poco trasparente e discriminatorio nei confronti di suo figlio. Suggeriamo di chiedere un incontro con il Consiglio di classe per far presente che, a fronte di obiettivi di apprendimento fissati proprio da loro, come genitori chiedete coerenza nell’agire, in modo che lo studente non sia trattato in maniera “palesemente” differente. Chieda che all’incontro sia presente anche il Dirigente scolastico.


Posso chiedervi riferimenti normativi per quanto concerne il diritto al sostegno nella scuola dell’infanzia ad anno scolastico già iniziato? In rete ho trovato menzionato l’art 42 del dm 331 del 1998, è corretto?

Temiamo che norma da lei citata non sia più in vigore, a causa dell’abrogazione del D M n. 331. In relazione alla questione posta, potete pretendere di avere immediatamente assegnate le ore di sostegno indicate nel PEI, che è stato formulato nel giugno scorso, in forza del principio che il diritto allo studio degli alunni con disabilità, comprendente in primo luogo un certo numero di ore di sostegno, è un diritto costituzionalmente garantito, come stabilito in numerosissime sentenze della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 215 del 1987). Pertanto non esistono decadenze per l’esercizio di tale diritto, e le risorse possono essere richieste anche ad anno scolastico avviato; anzi, la Giurisprudenza ha condannato l’Amministrazione scolastica a pagare 200 euro per ciascun mese di ritardo dalla data della domanda.


Si può rinunciare all’insegnante di sostegno nel corso dell’anno scolastico? Mia figlia ha l’insegnante di sostegno perchè usa protesi acustiche. L’insegnante però non sta quasi mai con lei, mentre sta sempre vicino ad un bambino con problemi comportamentali. A me non pare giusto tutto questo, cosa posso fare?

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 455 del 2001, ha stabilito che sia legittimo rinunciare ad un docente di sostegno e chiederne un altro “quando non si sia riusciti a realizzare un valido rapporto educativo tra alunno e docente.” Pertanto non è necessario dimostrare di chi sia la colpa, bastando dimostrare che l’alunno non ha realizzato un valido rapporto educativo col docente. È opportuno evitare di dare la colpa al docente, a meno che non vi siano prove evidenti, perché, in mancanza di prove della sua colpevolezza, il docente potrebbe querelare la famiglia per diffamazione.