Docenti, presidi e ATA aggrediti, 46 casi dall’inizio dell’anno. La metà coinvolge i genitori

da OrizzonteScuola

Di redazione

46 aggressioni in 7 mesi di scuola. Sono gli ultimi dati aggiornati al 29 marzo 2024 del ministero dell’Istruzione e del merito, che ha attivato per la prima volta un sistema di sorveglianza degli episodi violenti, riporta Il Sussidiario.net.

Sappiamo infatti dei sempre più frequenti, anche a cadenza settimanale, episodi che coinvolgono insegnanti, dirigenti scolastici e personale ATA, minacciati e picchiati da studenti o da genitori, nella metà dei casi.

A tal proposito, bisogna ricordare che dal 30 marzo 2024 sono in vigore nuove norme per contrastare la violenza contro il personale scolastico. La legge inasprisce le pene per chi aggredisce docenti e introduce diverse misure di prevenzione.

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, da settembre 2022 a marzo 2024 si sono verificati quasi 70 episodi di violenza contro il personale scolastico. Un fenomeno in crescita che ha spinto il Parlamento ad intervenire.

Cosa cambia con la nuova legge

Misure di monitoraggio, studio e sensibilizzazione

  • Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico
  • Promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione
  • Istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico

Inasprimento delle sanzioni

  • Introduzione di un’aggravante comune per i reati commessi in danno del personale scolastico
  • Modifica delle fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale, con l’introduzione di specifiche aggravanti di pena per i fatti commessi in danno del personale scolastico

Il deputato della Lega Rossano Sasso, “papà” della legge, ha sottolineato l’importanza di questa nuova norma: “L’auspicio è che a violarla siano in pochi, ma il messaggio deve essere chiaro a tutti. Chi tocca un docente, un impiegato amministrativo, un collaboratore scolastico e un dirigente scolastico, tocca lo Stato” .

LEGGE [PDF]

Riscatto della laurea, una possibilità utile ai fini della pensione. Ma ci sono dei costi

da OrizzonteScuola

Di redazione

Un lettore ci ha scritto e chiesto notizie relative al riscatto della laurea, chiedendo di cosa esattamente si trattasse e se davvero tale operazione può ritenersi vantaggiosa.

Partiamo prima di tutto dal capire cos’è il riscatto della laurea: è un metodo per conteggiare gli anni di studio universitario come anni lavorativi ai fini pensionistici. Dunque gli anni da studente possono essere considerati ai fini della pensione, per “anticipare” di qualche anno l’uscita.

Tale operazione tuttavia ha dei costi che variano da situazione in situazione e proprio quest’anno, per effetto dell’inflazione, si è registrato un aumento.

Nel caso del riscatto ordinario, il costo varia in base al reddito annuo dell’interessato. Con l’aumento del reddito minimo imponibile per artigiani e commercianti, ora fissato a oltre 18.000 euro, il riscatto ordinario diventa meno oneroso solo per chi ha un reddito annuo inferiore a questa soglia.

Il calcolo dei costi per i periodi di studio antecedenti al 1996, o fino alla fine del 2011 con almeno 18 anni di contributi maturati prima di questa data, è più complesso. In questi casi, si utilizza il metodo della riserva matematica, che stima il costo in base al beneficio pensionistico derivante dal riscatto.

Da ricordare una delle novità rilevanti di quest’anno, che riguarda i giovani: l’Inps ha introdotto la possibilità di trasferire gratuitamente il montante contributivo generato dal riscatto della laurea, anche per coloro senza lavoro. La misura potrebbe avere importanti riflessi sulla previdenza futura, specialmente per la generazione dei Millennials, che fronteggiano nuove regole sulla pensione di vecchiaia.

In generale, è previsto un incremento del riscatto della laurea da circa 5.776 euro a quasi 6.100 euro all’anno.

Il riscatto della laurea

La domanda di riscatto può essere richiesta da chi ha maturato almeno un contributo previdenziale, con l’eccezione degli inoccupati.

La cifra per il riscatto varia in base al periodo della laurea e al sistema di calcolo pensionistico. Per lauree conseguite prima del 1° gennaio 1996, o fino al 31 dicembre 2011 con 18 anni di contribuzione pre-1996, si applica il metodo della riserva matematica. Per periodi post-1996, si usa il metodo “a percentuale”, calcolando l’aliquota Ivs (33% nel 2024, più l’1% oltre la prima fascia di retribuzione) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi prima della domanda.

Dal 2019 è disponibile il riscatto agevolato per chi ha studiato dopo il 1995, con un costo fisso inferiore (5,7mila euro per anno nel 2023). Questo metodo può comportare assegni pensionistici ridotti del 20-30% a causa del calcolo contributivo. Il massimale contributivo annuo del 2024 è di 119.650 euro.

La cifra del riscatto può essere rateizzata fino a 120 rate, da corrispondere prima della pensione. I dipendenti pubblici possono continuare la rateizzazione anche dopo l’uscita dal lavoro. Inoltre, il riscatto può essere dedotto dalle tasse, abbattendo il reddito imponibile.

La domanda di riscatto può essere effettuata online attraverso il portale dell’INPS, mediante Patronati e intermediari, o anche telefonicamente. Per una stima approssimativa, l’INPS mette a disposizione un simulatore online, mentre un’altra applicazione fornisce una stima dettagliata dei costi nel sistema contributivo o retributivo.

Maturità 2024: supplente su spezzone può fare domanda per commissario esterno, no obbligo

da OrizzonteScuola

Di redazione

Fino al 12 aprile sono aperte su Polis Istanze online le domande per partecipare alle commissioni d’esame di maturità 2024 in qualità di presidente e commissari esterni. Le commissioni saranno ancora miste, ossia composte da presidente esterno, 3 commissari esterni e 3 interni. I commissari interni vengono designati dai consigli di classe entro il 5 aprile.

La nota ministeriale n. 12423 del 26 marzo 2024 elenca le casistiche del personale che è tenuto a presentare domanda e di coloro che invece ne hanno facoltà.

Tra i secondi rientrano i supplenti su spezzone orario:

hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:

a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno.

Di questo si è parlato anche con Cristina Costarelli dell’ANP Lazio durante una diretta di Orizzonte Scuola tv (minuto 43:35), la quale ha precisato che “spezzone” rientra  nel “tempo parziale”.

Ricordiamo che hanno facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:

a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Il prof individuato perdente posto, può fare una domanda di mobilità condizionata al rientro nella scuola di precedente titolarità

da La Tecnica della Scuola

Di Lucio Ficara

È tempo di notifiche per i docenti perdenti posto e, in tal caso, questi docenti avranno 5 giorni di tempo per presentare istanza di mobilità in modello cartaceo da inviare tramite posta elettronica certificata alla scuola di titolarità e all’ufficio scolastico competente.

Domanda di mobilità con diritto condizionato

Il soprannumerario, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di attuale titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.

Domanda senza condizionamento

Invece il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.

Mobilità d’ufficio

Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse, in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. È importante sapere che alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II del CCNI mobilità, chi risponde affermativamente alla richiesta di volersi muovere anche se si creasse la disponibilità del posto perso all’interno della scuola di titolarità, perde sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

Infine il perdente posto potrebbe anche decidere di non presentare domanda di mobilità. In tal caso, se si determina, a seguito dei movimenti, la cattedra persa, il docente verrà reintegrato d’ufficio, se invece non si ridetermina il posto perso, allora il docente verrà trasferito d’ufficio nella prima scuola disponibile più vicina a quella di ex titolarità.

Diritto di precedenza per un ottennio

I docenti soprannumerari che vengono trasferiti d’ufficio senza presentare nessuna istanza di mobilità o i docenti perdenti posto che presentano istanza di mobilità a domanda condizionata, hanno diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità per un ottennio, purchè ogni anno dell’ottennio richiedono il rientro in tale scuola indicandola come prima preferenza nella domanda di mobilità.

Quindi qualora un docente fosse individuato peredente posto nell’aprile 2024 e quindi presentasse domanda di mobilità condizionata per il 2024/2025, a partire dal 2025/2026 avrebbe diritto per otto anni, ovvero fino alla mobilità 2032/2033, a chiedere ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità con precedenza. Qualora decidesse, durante questi 8 anni, di rinunciare al diritto di precedenza, non dovrà presentare istanza di mobilità con il diritto di precedenza al rientro e come prima preferenza la scuola di precedente titolarità. In tal caso il docente perderebbe il diritto alla continuità tra gli anni della precedente scuola di titolarità e l’attuale scuole di titolarità.

Concorso per titoli personale ATA terza fascia per il triennio 2024/2027, profili e requisiti richiesti

da La Tecnica della Scuola

Di Salvatore Pappalardo

Alla luce delle innovazioni introdotte dal CCNL 2019/2021 sull’ordinamento professionale del personale ATA, il bando per l’aggiornamento delle graduatorie riguardanti la terza fascia per il triennio 2024/2027 con molta probabilità uscirà tra la fine di maggio e il mese di giugno.

Novità introdotte

Il CCNL ha rivisto il sistema di classificazione del personale ATA riducendo le precedenti cinque aree alle seguenti quattro: Area dei Collaboratori, Area degli Operatori, Area degli Assistenti e Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Per ogni area sono stati individuati i profili specifici riguardo ai differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia, indicando per ogni aree i diversi profili, le mansioni e i titoli per accedervi.

Presentazione della domanda

Gli aspiranti che intendono accedere alla terza fascia personale ATA possono presentare la domanda nei tempi indicati dal decreto ministeriale attraverso le domande on line accedendo alla compilazione della domanda con il possesso delle credenziali del Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE)

Requisiti

Possono fare domanda per accedere ai diversi profili o per aggiornare il punteggio, gli aspiranti in possesso dei titoli previsti nell’allegato A al CCNL 2019/2021 riguardo al profilo cui aspirano. La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, potrà essere conseguita entro un anno dalla data di scadenza della domanda, fermo restante che il mancato conseguimento determina la cancellazione dalla rispettiva graduatoria.

Profilo collaboratore scolastico

Il suddetto profilo fa parte dell’area dei collaboratori e per accedervi bisogna avere : Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo d’istruzione.

Profilo operatore scolastico

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli operatori e per accedervi bisogna avere : Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. In alternativa il Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo d’istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Profilo operatore dei servizi agrari

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli operatori e per accedervi bisogna avere : Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo di Assistente amministrativo

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli Assistenti e per accedervi bisogna avere : Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo assistente tecnico

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli Assistenti e per accedervi bisogna avere : Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Profilo Cuoco

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli Assistenti e per accedervi bisogna avere : Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo di Guardarobiere

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli Assistenti e per accedervi bisogna avere : Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Profilo Infermiere

Il suddetto profilo fa parte dell’area degli Assistenti e per accedervi bisogna avere : Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione d’infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione

Prevede due figure
• Una destinata ai servizi amministrativi che per accedervi occorre avere : Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
• Un’altra destinata ai servizi tecnici che per accedervi occorre avere : Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Riforma istruzione tecnico-professionale: il ddl potrebbe essere approvato dalla Camera entro 15 giorni

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

L’iter parlamentare del disegno di legge sulla riforma dell’istruzione tecnico-professionale potrebbe concludersi “virtualmente” nei prossimi giorni: la Commissione Cultura della Camera, infatti, potrebbe portare a termine l’esame di tutti gli emendamenti presentati (650 circa) ai 4 articoli che compongono il provvedimento.
Le proposte di modifica arrivano quasi tutte da deputati del PD e del M5S che stanno tentando in tutti i modi di rallentare ulteriormente l’approvazione del provvedimento.
Come ha più volte sottolineato il ministro Valditara la riforma prevede la creazione di “una filiera della formazione tecnica e professionale di serie A, che potrà contare sul potenziamento delle discipline di base e sull’incremento di quelle laboratoriali e professionalizzanti; sul maggior raccordo fra scuola e impresa, ma anche sulla maggiore internazionalizzazione e ricerca”.
Valditara ha anche ripetutamente chiarito che “non si tratta di ridurre di un anno i programmi alle superiori ma di avere programmi rivisti e potenziati su 4 anni, mantenendo inalterato il numero dei docenti e dunque avendo più insegnanti per classe”.
L’obiettivo dichiarato è è che i giovani abbiano la preparazione adeguata per trovare più rapidamente un impiego qualificato e che le imprese abbiano le professionalità necessarie per essere competitive.
Le opposizioni contestano questa “narrazione” e sostengono, al contrario, che i nuovi istituti tecnico-professionali saranno sottomessi alle logiche delle aziende e perderanno molta della funzione formativa attuale.
“Tutto ciò – ha detto Antonio Caso (M5S) nel corso dell’ultima seduta della Commissione Cultura della Camera – si evince anche dal lessico utilizzato nel provvedimento che parla di ‘filiera formativa’ e di ‘addestramento’ [effettivamente il termine compare nell’articolo 1 del ddl] degli studenti che vengono messi al servizio delle aziende anziché ricevere un adeguato sapere tecnico”.
Se la Commissione dovesse approvare il testo attuale, l’aula della Camera potrebbe dare il via libera al provvedimento entro la fine del mese.
In caso contrario si dovrebbe ritornare al Senato e questo spiega anche i motivi per cui il Governo sta cercando di evitare in ogni modo l’approvazione di uno o più emendamenti delle opposizioni.

Maturità 2024: esiti prove Invalsi dopo giugno, obbligatorio svolgerle per essere ammessi. Novità e conferme

da La Tecnica della Scuola

Di Anna Maria Di Falco

L’Ordinanza ministeriale 55 del 22 marzo 2024, molto attesa dai candidati e dai consigli di classe, definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024, che avrà inizio per le commissioni d’esame il giorno 17 giugno con l’insediamento e per i candidati due giorni dopo, il 19 giugno, con la prova scritta di Italiano. Seguiranno la seconda prova scritta, che ha per oggetto le materie caratterizzanti di ciascun indirizzo di studio, e il colloquio.

Le Prove Invalsi

L’Ordinanza di quest’anno scolastico non presenta novità significative rispetto a quella dell’anno precedente, infatti rimane fermo il vincolo d’ammissione all’esame legato allo svolgimento obbligatorio delle prove Invalsi, test di italiano, matematica e inglese, ma con una novità che non ha mancato di generare numerose polemiche: gli esiti delle prove Invalsi verranno resi noti dopo giugno e, secondo le novità introdotte dal Decreto PNRR (Decreto Legge 19/2024), saranno indicati nel curriculum dello studente, il documento rilasciato con il diploma. All’articolo 14 del Decreto Pnrr infatti si legge: “In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese”.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Il PCTO non è requisito di ammissione agli esami di Stato 2024. Grazie a un emendamento al Decreto Milleproroghe (approvato in via definitiva dal Parlamento lo scorso 21 febbraio), non sarà richiesto ai candidati il completamento delle ore dedicate ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ma le esperienze maturate in questo ambito saranno comunque oggetto della prova orale.

Infatti i candidati durante il colloquio dovranno dimostrare di “saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP), mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento svolti durante il secondo biennio e il quinto anno della secondaria di secondo grado in classe e fuori dalla scuola hanno come obiettivo quello di favorire la conoscenza degli studenti con il mondo del lavoro per fare acquisire conoscenze e competenze utili per il loro futuro e per contribuire a orientarli nelle scelte post diploma.

Il Curriculum dello studente

Il Curriculum dello studente, introdotto dalla Legge 107/2015, disciplinato dal D.LGS 62/2017, formalizzato nel modello ancora in vigore con il D.M. 88/2020, anche quest’anno verrà allegato al diploma di ciascun candidato interno ed esterno per certificarne il percorso formativo con le esperienze realizzate in ambito scolastico ed extrascolastico. E’ un documento che fornisce una visione completa del profilo dello studente, perché riporta al suo interno le informazioni relative al percorso formativo, alle certificazioni conseguite e alle attività extrascolastiche svolte nel corso dei cinque anni della secondaria di secondo grado allo scopo di valorizzare le esperienze e le competenze via via maturate. Il curriculum è suddiviso in tre parti:

– nella prima parte vanno inserite tutte le informazioni relative al percorso formativo, al titolo di studio conseguito e ad eventuali altri titoli posseduti, così come ad altre esperienze svolte in ambito formale

– la seconda parte, invece, è riservata alle certificazioni conseguite dagli studenti in ambiti extrascolastici, come, ad esempio, certificazioni di tipo linguistico, certificazioni di tipo informatico o certificazioni di altro tipo

– la terza parte riguarda tutte le attività svolte in ambito extrascolastico come ad esempio attività sportive, musicali, culturali, artistiche, ma anche di cittadinanza attiva e di volontariato.

C’è una novità, però, quest’anno: le informazioni del curriculum dello studente vengono desunte dall’E-Portfolio orientativo personale delle competenze, introdotto dalle Linee Guida per l’orientamento e al quale si accede tramite la Piattaforma Unica.

La novità riguarda quasi mezzo milione di studenti, circa 7 mila 500 sedi di esame e circa 26 mila classi.

Il curriculum dello studente fornisce indicazioni alle commissioni degli esami di Stato, infatti l’O.M. 55/2024, all’articolo 22 specifica che “nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”.

Decreto Dipartimentale 8 aprile 2024, AOODPIT 761

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021 – 2027 Codice progetto 271
CUP B54C23000700006

Avviso pubblico per la selezione, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, di n. 3 esperti, dei quali n.1 “Revisore Contabile”, n.1 “Esperto Legale” e n.1 “Esperto di Rendicontazione”, nell’ambito del PROG-271 “Giornata della memoria: 03 ottobre 2023”, finanziato a valere sull’O.S. 2 – Migrazione legale e integrazione del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

Nota 8 aprile 2024, AOODGOSV 13731

Ministero dell’ i struzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio V

Agli Uffici Scolastici Regionali Loro indirizzi pec
Sito istituzionale del MIM

Oggetto: Istruzioni operative sulle modalità di trasmissione dei documenti da parte degli interessati che hanno formulato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero su piattaforma SIDI “Riconoscimento Professione Docente” del Ministero dell’Istruzione e del merito.

Decreto Dipartimentale 8 aprile 2024, AOODPIT 760

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021 – 2027 Codice progetto 271
CUP B54C23000700006

Revoca ex art. 21 quinquies l. 241/1990 dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarichi per N. 5 ESPERTI, mediante procedura selettiva comparativa, presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito, a supporto degli Uffici coinvolti nella gestione del Progetto n. 271 – “Giornata della memoria: 03 ottobre 2023”, finanziato a valere sull’O.S. 2 – Migrazione legale e integrazione del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.