Archivi categoria: Direttive

Direttiva Ministeriale 30 dicembre 2023

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Requisiti di accreditamento degli enti che erogano la formazione in attuazione dell’articolo 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (24A01036)

(GU Serie Generale n.46 del 24-02-2024)

Direttiva Funzione Pubblica 29 dicembre 2023

Presidenza del Consiglio dei Ministri
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Oggetto: Lavoro agile.

Direttiva 24 novembre 2023, AOODPPR 83

Ministero dell’Istruzione e del Merito

“Educazione alle relazioni” – Percorsi progetuali per le scuole

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2023 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2023 

Indirizzi di coordinamento e organizzazione volti a promuovere la gestione adeguata e coordinata delle minacce informatiche, degli incidenti e delle situazioni di crisi di natura cibernetica. (23A04469)

(GU Serie Generale n.184 del 08-08-2023)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell’Unione»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale» e, in particolare,
l’art. 2, che attribuisce, in via esclusiva, al Presidente del
Consiglio dei ministri, l’alta direzione e la responsabilita’
generale delle politiche di cybersicurezza, nonche’ il potere di
impartire le direttive per la cybersicurezza, ai fini dell’esercizio
di tale competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2022 con cui e’ stata adottata la «Strategia nazionale di
cybersicurezza» e il relativo «Piano di implementazione»;

Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza;

Adotta
la presente direttiva:

Premessa

L’intensificazione e la crescente sofisticazione delle minacce informatiche nell’attuale contesto geo-politico, caratterizzato in particolare dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, richiedono con sempre maggiore urgenza il raggiungimento di un alto livello di cybersicurezza, l’attuazione di efficaci misure di gestione dei relativi rischi, nonche’ la necessita’ di un’immediata e quanto piu’ completa conoscenza situazionale. Cio’ non solo al fine di conseguire una piu’ elevata capacita’ di protezione e risposta di fronte a emergenze cibernetiche, ma anche di disporre di un quadro analitico della minaccia funzionale all’esercizio dell’indirizzo politico.

In tale contesto, e’ affidato dall’ordinamento all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di sviluppare capacita’ nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, peculiarmente attribuito alla componente operativa dell’Agenzia (CSIRT Italia), al cui personale, peraltro, viene espressamente riconosciuta, nello svolgimento delle relative funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

Nell’esercizio di tale compito, e per un immediato ed efficace risultato ai fini del contenimento del rischio e della mitigazione del danno, l’Agenzia puo’ fare ricorso, in attuazione dell’art. 5, comma 5, del decreto istitutivo (decreto-legge n. 82 del 2021), alla collaborazione di altri organi dello Stato e altre amministrazioni.

Cio’ nel presupposto che la resilienza cibernetica del Paese non puo’ prescindere da uno sforzo collettivo e sinergico.

Ambito di applicazione, finalita’ e linee di indirizzo

La presente direttiva si rivolge alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fornisce indirizzi di coordinamento e organizzazione volti a promuovere la gestione adeguata e coordinata delle minacce informatiche, degli incidenti e delle situazioni di crisi di natura cibernetica, in coerenza con le finalita’ espresse in premessa.

Da tale ambito applicativo restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonche’ gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Appare dunque evidente l’esigenza che l’attivita’ di supporto dell’Agenzia, sviluppata in occasione di eventi e incidenti cibernetici, venga a dispiegarsi con la piu’ ampia collaborazione da parte dei soggetti impattati, nel loro stesso interesse e in quello, piu’ generale, della resilienza cibernetica del Paese, onde ridurre i rischi di possibili propagazioni di conseguenze lesive, ovvero del ripetersi di analoghi attacchi, in danno di ulteriori soggetti pubblici e privati. Rischi, questi, che potrebbero acquisire una rilevanza sistemica sino a determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Si richiamano, pertanto, le amministrazioni destinatarie ad operare garantendo:
i) che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nello svolgimento delle sue attivita’ istituzionali e, in particolare, gli operatori del CSIRT Italia anche nel caso di intervento in situ a seguito di incidente, dispongano del pieno supporto dei soggetti impattati, anche nel caso in cui si avvalgano di societa’ in house o comunque a controllo pubblico. Cio’ anche allo scopo di acquisire una completa ed esaustiva conoscenza situazionale volta a consentire, in corrispondenza, peraltro, agli impegni collaborativi nel quadro unionale, ogni utile operazione di analisi e valutazione della minaccia, funzionali alle attivita’ di prevenzione e gestione degli incidenti di cybersicurezza;
ii) conseguentemente, per tutto il tempo necessario al pieno esercizio delle proprie competenze, l’accesso ai locali, ai sistemi informativi e alle reti informatiche di pertinenza delle amministrazioni impattate, compatibilmente con i limiti e i vincoli derivanti dalle prerogative dell’autorita’ giudiziaria.

Si confida nella sensibilita’ di tutte le amministrazioni, ai fini della piena osservanza delle linee di indirizzo contenute nella presente direttiva.

Roma, 6 luglio 2023

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Meloni

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2110

Nota 2 febbraio 2021, AOOGABMI 4930

Ministero dell’Istruzione
Ufficio di Gabinetto

Alla Corte dei conti Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
PEC: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it
All’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
c.a. Direttore Generale
dott. Giuseppe Spinelli
PEC: rgs.ucb.miur.gedoc@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi sulla Direttiva recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero dell’Istruzione.

Nota 29 gennaio 2021, AOOGABMI 4320

Ministero dell’Istruzione
Ufficio di Gabinetto

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del MIBAC, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconticert.it

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi sulla Direttiva 5 gennaio n. 5, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del ministero dell’istruzione e sulla Direttiva 5 gennaio 2021, n. 4, in materia di rotazione ordinaria del personale.

Direttiva Funzione Pubblica 12 marzo 2020, n. 2

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(in attesa di registrazione presso la Corte dei conti)

Oggetto: Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Premessa

Dopo l’emanazione della direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”, il quadro normativo, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, ha visto l’adozione del DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l’altro, è disposta l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM  8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020.

Considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della normativa sopravvenuta sulle attività delle pubbliche amministrazioni, si ritiene necessario procedere all’emanazione di una nuova direttiva in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati.

La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.  

2. Svolgimento dell’attività amministrativa

Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.

Le amministrazioni, considerato che  – sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 – la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.

3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.

Come ricordato nella circolare n.1 del 2020, infatti, l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario.

In tal senso si ricorda altresì che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.

Sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse.

Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale.

Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura

Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.

Le amministrazioni che forniscono servizi di mensa, in linea con quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembramento di persone.

5. Missioni

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati, in Italia o all’estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione dell’autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici.

Per il personale in servizio all’estero, i viaggi di servizio che non comportino ingresso nel territorio italiano possono essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi interessati.

6Procedure concorsuali

Per effetto dell’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020.

7. Ulteriori misure di prevenzione e informazione

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.

Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.

Inoltre, le amministrazioni limitano l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le amministrazioni, nei casi in cui propri dipendenti risultino positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti.

8. Altre misure datoriali

Le pubbliche amministrazioni continuano a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.

Le Amministrazioni rendono inoltre conoscibili le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale, pubblicate sul sito del governo.

Le amministrazioni continuano a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

9. Monitoraggio

Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure poste in essere in attuazione della presente direttiva, con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro agile. La presente direttiva, che sostituisce integralmente la direttiva n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, potrà essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.                            

Fabiana Dadone

Direttiva Funzione Pubblica 25 febbraio 2020, n.1

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Oggetto: Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 del 2020

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
In relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVlD-2019. Il decreto interviene in modo organico, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.  Il decreto, in particolare, prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dai casi già elencati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVlD-2019 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e Veneto.Ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui all’articolo I del decreto-legge n. 6 del 2020, con la presente direttiva sono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo I, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al di fuori delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

2. Ordinario svolgimento dell’attività amministrativa
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019,  continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali. Le predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.

3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n.6 del 2020, al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell ‘esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresi, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

4. Obblighi informativi dei lavoratori Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successIvI provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all’articolo1 , comma1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione ai sensi dell’articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

5. Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione
Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività fonnativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale. Con riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l’opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l’adeguato distanziamento.

6. Missioni
Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale ovvero volte ad assicurare la partecipazione a riunioni organizzate o convocate dall’Unione europea o dagli Organismi internazionali di cui l’Italia è parte, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione in call conference  o sistema similare. Le sole aree verso le quali è opportuno escludere i viaggi di missione sono indicate dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della salute.

7. Procedure concorsuali
Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell’accesso e dell’uscita dalla sede, dell’identificazione e dello svolgimento delle prove. Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutano l’eventuale necessità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi. Le amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove concorsuali preselettive e scritte forniscono adeguata e sollecita informativa alle autorità di cui all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domici lio dei candidati. In ogni caso sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale a garanzia dei principi di cui all ‘articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165.

8. Ulteriori misure di prevenzione e informazione
Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza. Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.

9. Altre misure datoriali
Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sui seguenti siti:

In particolare, si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:

  1. Lavarsi spesso le mani.
  2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
  3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
  4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.
  5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
  6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
  7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.
  8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
  9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
  10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

10. Monitoraggio
Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.itle misure adottate in attuazione della presente direttiva. La presente direttiva potrà essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2020

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2020 

Indizione della «Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri», denominata «Dantedì». (20A01008)

(GU Serie Generale n.39 del 17-02-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’art. 5, comma 2, lettera a), in base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri «indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 12 ottobre 2017, n. 153, recante «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo in data 21 febbraio 2018 concernente l’istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, in esecuzione dell’art. 3, comma 2, della citata legge 12 ottobre 2017, n. 153;

Viste le numerose mozioni presentate alla Camera dei deputati recanti l’impegno per il Governo ad assumere iniziative per istituire una giornata celebrativa per ricordare la figura e l’opera di Dante Alighieri;

Tenuto conto delle istanze formulate da esperti e studiosi, volte alla istituzione di una giornata celebrativa dedicata a Dante Alighieri;

Vista la nota del 31 ottobre 2019, ricevuta dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo in data 4 novembre 2019 con il prot. 29586, con la quale il presidente e il segretario generale del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri hanno trasmesso al Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo gli esiti della discussione e delle valutazioni condotte dal suddetto Comitato nazionale nel corso della riunione del 17 ottobre 2019 in merito all’opportunita’ di istituire una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri;

Vista la nota dell’8 novembre 2019, con la quale il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, anche sulla base delle valutazioni del sopracitato Comitato, ha proposto di istituire una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri;

Rilevato che il predetto Ministero ha rappresentato che tale iniziativa e’ in linea con le politiche ministeriali di promozione della cultura in quanto occasione per diffondere la conoscenza e la preziosa eredita’ culturale di Dante Alighieri;

Ritenuto di dover individuare quale data per la giornata celebrativa il giorno 25 marzo;

Verificato che la data del 25 marzo non risulta impegnata da altre celebrazioni istituzionali;

Ritenuta, pertanto, l’opportunita’ di promuovere una giornata nazionale orientata alla conoscenza e alla diffusione dell’opera di Dante Alighieri, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole;

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta del 17 gennaio 2020;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo;

Emana la seguente direttiva:

E’ indetta la «Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri», denominata «Dantedi’», per il giorno 25 marzo di ogni anno.
In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti ed organismi interessati, promuovono idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette a facilitare e rafforzare la conoscenza della figura e dell’opera di Dante Alighieri, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo
Franceschini

Registrata alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 194

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2019

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2019 

Indizione della «Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari». (19A05402)
(GU Serie Generale n.200 del 27-08-2019)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a), in base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri;

Considerato che le tradizioni popolari, esprimendo una cultura territoriale che costituisce eredita’ del passato da conoscere e di cui riappropriarsi, rappresentano un patrimonio da recuperare e valorizzare in ciascun territorio regionale italiano;

Considerato altresi’ che la riscoperta di tale patrimonio, soprattutto da parte delle nuove generazioni, stimolando il confronto e favorendo gli scambi personali, a livello sia nazionale che internazionale, puo’ fungere da volano per il turismo, con conseguenti ricadute positive anche di carattere economico;

Ritenuta, pertanto, l’opportunita’ di promuovere una giornata nazionale orientata all’informazione sul folklore e alla tutela delle realta’ della tradizione popolare italiana;

Verificato che la data del 26 ottobre 2019 non risulta impegnata da altre celebrazioni istituzionali;

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta del 31 luglio 2019;

Emana la seguente direttiva:

E’ indetta la «Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari» per il giorno 26 ottobre 2019. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l’attenzione e l’informazione sul tema del folklore e delle tradizioni popolari, nell’ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Registrata alla Corte dei conti il 9 agosto 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1704