Il Decreto Interministeriale n.153/2023
Nuovi scenari per l’inclusione
di Fabio Zanardelli
Introduzione
La normativa per l’inclusione scolastica ha recentemente ricevuto un’ulteriore integrazione, correttiva del DI 182/2020 e dei relativi allegati (Modelli di PEI, Linee guida e tabelle per l’individuazione del fabbisogno di risorse per il sostegno).
Tale decreto, infatti, era stato annullato da parte della sentenza del TAR del Lazio n° 9795 del 19 luglio 2021 (pubblicata il 14 settembre 2021), per poi essere riabilitato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 26 aprile 2022; anche dopo la legittimazione, tuttavia, si è rimasti in attesa di un provvedimento correttivo e integrativo che tenesse conto degli aspetti di criticità messi in luce dalla sentenza del TAR: per citare due tra i più controversi, la possibilità per gli alunni con disabilità di frequentare con “orario ridotto” e l’ammissibilità dell’esonero dallo studio di alcune discipline.
Proprio per rispondere a questa esigenza, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, il cui titolo completo risulta proprio “Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»”.
In questa parte introduttiva si coglie l’occasione per una breve premessa terminologica. Sul sito del MIM il testo di legge è citato come “Decreto Ministeriale” (https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023, consultato il 16/09/2023) mentre la sezione “Inclusione e nuovo PEI” riporta la dicitura “Decreto Interministeriale” (https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html, consultato il 16/09/2023); a parere di chi scrive, quest’ultima sarebbe preferibile in quanto il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito è stato emanato, come si legge nell’ultimo “ACQUISITO” del preambolo, dopo aver “acquisito il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con prot. 30418 del 18 luglio 2023”. Nel testo che segue, alla luce di questa considerazione, si farà riferimento al Decreto come Decreto Interministeriale (DI 153/2023).
Le modifiche al DI 182/2020
Il DI 153/2023, formato da 14 articoli, che hanno apportato al DI 182/2020 le seguenti modifiche:
- Articolo 3. Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione: è stata rimossa la figura dello psicopedagogista, ove presente, tra le figure interne al GLO ed è stata apportata un’integrazione terminologica alle aree di riferimento degli specialisti chiamati a partecipare alle riunioni (aggiunta “assistenza specialistica”).
- Articolo 4. Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione: è stato corretto refuso in un riferimento interno ad un comma ma, soprattutto, è stata rimossa la possibilità di riunione del GLO in orario scolastico. Salvo motivata necessità (che si presume dovrà comparire nel verbale o essere comunque documentata), tali incontri dovranno svolgersi in fasce orarie non coincidenti con l’orario delle lezioni.
- Articolo 8. Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico: è stato aggiunto il comma 4, che esplicita la corrispondenza tra i Domini del Verbale di accertamento/Profilo di Funzionamento, richiamati nelle Linee Guida, e le Dimensioni presenti nei modelli di PEI allegati al Decreto in esame. Si aggiunge, inoltre, nella parte relativa alle aree oggetto di osservazione sistematica, un riferimento a stili cognitivi e competenze più precisamente individuati come aspetti di sviluppo a partire dalla scuola primaria.
- Articolo 9. Ambiente di apprendimento inclusivo: si rileva un’aggiunta terminologica (contesto fisico, organizzativo e relazionale) che rende più trasparente la natura integrata dell’osservazione sistematica per poter predisporre un ambiente di apprendimento inclusivo.
- Articolo 10. Curricolo dell’alunno: con la modifica di questo articolo si precisa che la valutazione va sempre espressa per ciascuna disciplina, anche qualora si proceda a raggruppamenti per aree disciplinari, e si esclude ad ogni livello l’esonero dalle discipline di studio. Inoltre, viene specificato che la differenziazione tra i percorsi ordinari, personalizzati con prove equipollenti o differenziati ai fini del conseguimento del diploma è valida solo per la scuola secondaria di secondo grado. Tale precisazione risulta pienamente coerente con quanto affermato nell’OM 90/2001, art. 15, richiamato nel D.Lgs 62/2017, art. 20, c. 5 ed esplicitato sia nei nuovi modelli di PEI sia nelle Linee guida allegate al Decreto Interministeriale (Allegato B al DI 153/2023, in particolare pagine da 35 a 42) già nella versione del 2020 (Allegato B al DI 182/2020, pagine da 36 a 43).
- Articolo 10 bis. Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado: questo articolo, nuova aggiunta del DI 153/2023, chiarisce le modalità di passaggio da un percorso didattico differenziato a uno personalizzato con prove equipollenti. Sono previste due possibilità:
a. Se il CdC non approva a maggioranza, l’alunno dovrà superare prove integrative per ottenere il passaggio;
b. Se il CdC approva a maggioranza, il passaggio sarà confermato senza necessità di prove integrative.
Si nota, in questo articolo, l’implicito assunto che il percorso didattico sia di competenza del solo team docenti/CdC e non dell’intero GLO, come già chiarito nelle Linee guida (Allegato B al DI 182/2020, p. 30, e Allegato B al DI 153/2023, p. 30). Pertanto, il passaggio da un percorso didattico differenziato a uno con prove equipollenti richiede l’approvazione della sola componente docente del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione.
- Articolo 12. Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza: si nota una modifica terminologica al riferimento alle disabilità visive e uditive che non consideri tale tipologia di funzionamento un deficit, come nel testo precedente (il testo “privi della vista, privi dell’udito” è stato sostituito da “con disabilità visive e uditive”).
- Articolo 13. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse: questa sezione precisa le possibilità di personalizzazione oraria non coincidente con l’intero tempo scuola. La possibilità è ammessa ma in via eccezionale alla luce dei seguenti prerequisiti:
a. Comprovate e documentate esigenze sanitarie;
b. Richiesta espressa congiuntamente da parte della famiglia e dei sanitari (e non in alternativa da uno o dall’altro, come nella versione precedente del testo normativo).
- Articolo 18. Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure disostegno: viene qui modificata la dicitura “Debito di Funzionamento” con “Supporti al funzionamento”. La precedente definizione risulta, infatti, poco coerente con l’ottica inclusiva di recupero in un percorso su misura e declinato sulla base delle effettive esigenze e potenzialità dell’alunno proprio per promuovere il maggior livello di funzionamento possibile, da perseguire, appunto, con opportuni supporti in ottica bio-psico-sociale di abbattimento delle barriere all’interazione con il contesto. Viene inoltre esplicitato che la rilevazione del fabbisogno di risorse può avvenire in tre modalità distinte:
a. in base al profilo di funzionamento;
b. in base al verbale di accertamento;
c. prendendo in considerazione entrambi i documenti.
- Articolo 19. Modello di Piano Educativo Individualizzato: in riferimento all’attivazione della compilazione in digitale del PEI (ancora in via sperimentale ed estesa solo a scuole volontarie) si precisa che le credenziali di accesso al documento avranno privilegi diversificati a seconda del profilo che effettuerà l’accesso.
- Articolo 20. Linee guida: viene aggiunto “Al fine di agevolare la redazione del PEI” all’inizio dell’articolo, esplicitando la finalità delle Linee guida allegate al decreto
- Articolo 21. Norme transitorie: viene esplicitato, attraverso l’aggiunta di un comma, che, nel caso il profilo di funzionamento non sia stato ancora redatto, il PEI può ancora basarsi, in via transitoria, sul binomio diagnosi funzionale-profilo dinamico funzionale.
Le modifiche agli allegati
Contestualmente alla modifica del testo di legge, sono stati pubblicati nuovamente gli allegati al DI 182/2020, in versione integrata, riveduta e corretta. Si nota in particolare:
- I nuovi modelli di PEI modificati in base alla nuova normativa (Allegati A1, A2, A3, A4 al DI 153/2023).
- Le Linee guida modificate sulla base delle nuove disposizioni (Allegato B al DI 153/2023).
- La modifica terminologica della scheda di “Supporti al funzionamento” (Allegato C al DI 153/2023, ex “Debito di funzionamento”).
- La tabella dei fabbisogni (Allegato C1 al DI 153/2023) divisa per ordine di scuola: si rileva in particolare, l’esplicitazione di corrispondenza tra entità delle difficoltà riscontrate e ore di sostegno (diversificate in base all’orario del personale docente dei vari ordini e gradi di scuola).
Modifiche mirate, integrazioni risolutive
Si ritiene che il DI 153/2023 costituisca un notevole apporto positivo al chiarimento delle modalità di attuazione dell’inclusione scolastica.
Si reputano particolarmente utili i seguenti interventi correttivi:
- Chiarimento delle fasce orarie delle riunioni del GLO: “in orario scolastico” e “in ore non coincidenti con l’orario di lezione” sono due diciture che entrano in contraddizione. Questa nuova dicitura esclude, quindi, le fasce orarie che prevedono attività didattica, lasciando margini di possibilità per i membri del CdC di prendere parte alla riunione e, per la scuola secondaria di secondo grado, l’eventuale partecipazione dello studente per cui è redatto il progetto. Si rivelerà necessario, in caso alcuni membri del GLO non possano giocoforza adeguarsi alla fascia del tardo pomeriggio (l’unica libera dalle lezioni considerando i diversi ordini di scuola, che talvolta prevedono anche sessioni pomeridiane), occorrerà esplicitare nel verbale la motivazione dell’orario di riunione concordato.
- Per la valutazione, è stato chiarito che deve essere valutata ogni disciplina anche a seguito di raggruppamento in aree disciplinari.
- Puntualizzazione sulla necessità di personalizzare il percorso didattico escludendo, ad ogni livello, l’esonero da una disciplina.
- Chiarimento delle modalità di passaggio da un percorso didattico da differenziato a personalizzato con prove equipollenti. Nella versione precedente, mancavano requisiti stabiliti chiaramente dalla normativa, rendendo difficile, una volta differenziato il percorso didattico, rientrare nel percorso con prove equipollenti. Ora, tale passaggio può avvenire anche con il solo parere favorevole espresso a maggioranza da parte del CdC, agevolando la modifica di percorso sulla base non solo sulla base del superamento di prove apposite, ma anche, eventualmente, alla luce di un percorso sotto gli occhi del team dei docenti che permetta di riscontrare i requisiti per il passaggio ad un percorso con prove equipollenti.
- La possibilità di un orario personalizzato non coincidente con l’intero tempo scuola è ammessa (a differenza di quanto esplicitamente vietato dal TAR), ma alla luce di una richiesta congiunta di famiglia e servizio sanitario e motivata da eccezionali e documentate esigenze sanitarie. Ne consegue, dunque, che tale misura, ancorché eccezionale, trovi giustificazione in un’attenta valutazione di bisogni, esigenze e necessità, che tenga conto di un tempo scuola a misura dell’alunno e che abbia come punto focale l’interesse al suo benessere e alla promozione del suo successo formativo.
- In mancanza, in molti contesti, della redazione di un profilo di funzionamento, è stata esplicitata, nelle norme transitorie, la possibilità di fare riferimento alla diagnosi funzionale e/o al profilo dinamico funzionale, se redatto.
Conclusioni
Alla luce dell’analisi effettuata, il decreto introduce importanti chiarimenti soprattutto per la scuola secondaria di secondo grado, particolarmente complessa per via degli esiti diversificati, ai fini del rilascio del diploma, a seconda del percorso didattico individuato dal PEI (chiarimento delle modalità di passaggio da un percorso differenziato a uno personalizzato con prove equipollenti).
A livello generale, invece, l’esclusione della possibilità di esonero dalle discipline ha una doppia valenza: da un lato, a livello didattico, mantiene l’intero team docenti o consiglio di classe corresponsabile del percorso dell’alunno, dall’altro, a livello educativo e pedagogico-formativo, pone l’accento sulla necessità di personalizzazione di tutte le discipline in base ad obiettivi raggiungibili dall’alunno, operazione, se opportunamente declinata in base alle effettive potenzialità, sempre possibile in chiave inclusiva. Inoltre, è degna di nota l’introduzione della necessità di richiesta da parte sia della famiglia sia del servizio sanitario e della motivazione con eccezionali e documentate esigenze sanitarie per rende legittima, ancorché eccezionale, la possibilità di personalizzazioni orarie non coincidenti con la totalità del tempo scuola all’interno del PEI; tale misura viene incontro a situazioni in cui le effettive esigenze dell’alunno rendano necessario, a giudizio di famiglia e sanitari, un tempo scuola personalizzato per esigenze legate alle caratteristiche di funzionamento e alla promozione del maggior grado possibile di benessere dell’alunno per cui il PEI è stato redatto.
Inoltre, risulta particolarmente apprezzabile la sostituzione della dicitura “Debito di funzionamento” con “Supporti al funzionamento”, maggiormente in linea con una visione bio-psico-sociale che opera in prospettiva non di colmare deficit, ma di abbattere barriere per supportare il funzionamento della persona nell’interazione con il contesto di riferimento. Si auspica, infine, che la compilazione digitale del PEI, al momento introdotta solo a livello sperimentale, possa contribuire da un lato a semplificare e dematerializzare le procedure di redazione, assicurando al contempo la riservatezza del suo contenuto con apposite misure, dall’altro a promuovere ulteriormente l’uniformazione nelle modalità di stesura di questo importante documento, base imprescindibile per garantire l’inclusione scolastica.
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