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Titoli sul sostegno conseguiti all’estero

Pubblicato l’Avviso che disciplina le modalità e le tempistiche per l’espressione della rinuncia alle domande di riconoscimento dei titoli sul sostegno conseguiti all’estero, finalizzate alla partecipazione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Tali percorsi saranno attivati dall’INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 77 del 24 aprile 2025.

A partire da oggi, 5 giugno, e fino al prossimo 25 giugno, potrà essere espressa la rinuncia, esclusivamente da coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalla legge, attraverso la piattaforma SIDI e, solo per coloro i quali abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in formato cartaceo, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it. La rinuncia, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale, costituisce condizione per la partecipazione ai percorsi di specializzazione.

Le rinunce pervenute prima del 5 giugno saranno considerate irricevibili; pertanto, gli aventi diritto, dovranno ripresentare la rinuncia, a far data dal 5 giugno 2025 sino alla data del 25 giugno p.v., esclusivamente con le modalità indicate dall’Amministrazione.

Tutte le informazioni relative ai corsi di specializzazione disciplinati dal decreto interministeriale 77 del 24 aprile 2025 sono reperibili alla pagina web https://www.mim.gov.it/web/guest/corsi-di-specializzazione-ex-articolo-7.

Nota 29 maggio 2025, AOODGPER 123954

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai dirigenti responsabili degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI
Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche LORO SEDI
e, p.c., all’Ufficio di Gabinetto SEDE
al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione SEDE

OGGETTO: Continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 – Indicazioni operative

Specializzazione sostegno

Decreto Ministeriale 24 aprile 2025, AOOGABMI 75
Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Decreto Interministeriale 24 aprile 2025, AOOGABMI 77
Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106


Sono stati firmati dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, due decreti finalizzati all’attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dal decreto legge 71 del 2024.

I provvedimenti si iscrivono nel più ampio contesto delle riforme che interessano la scuola e mirano ad affrontare in modo efficace la grave carenza di insegnanti specializzati sul sostegno, introducendo, in via straordinaria e in aggiunta all’offerta formativa delle università (TFA), un canale formativo di specializzazione specifico per oltre 60 mila docenti precari.

“Le misure adottate puntano ad ampliare la platea dei docenti qualificati per l’insegnamento sul sostegno, consolidandone le competenze maturate attraverso l’esperienza didattica. Il nostro obiettivo”, spiega il Ministro Valditara, “è assicurare a ogni studente con disabilità docenti adeguatamente formati”.

I decreti sono il frutto del proficuo confronto con le organizzazioni sindacali, con il CSPI, il Ministero per le disabilità, il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

Con il primo decreto si disciplina il percorso di 40 Crediti formativi per i docenti che hanno già effettuato servizio sul sostegno, pur senza titolo di specializzazione, per almeno tre anni negli ultimi cinque.

Con il secondo decreto, gli insegnanti che hanno acquisito un titolo di formazione specializzante sul sostegno in Paesi comunitari, e che hanno un contenzioso con il Ministero, potranno completare la loro formazione attraverso specifici percorsi di 48 crediti formativi, ovvero di 36 crediti formativi se in possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di istruzione.

I corsi di specializzazione si svolgeranno in modalità telematica e sincrona con tutti gli esami in presenza. Le attività di tirocinio, ove previste, verranno svolte in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione. La durata dei corsi dovrà essere di non meno di quattro mesi.

L’Indire dovrà definire a breve la propria offerta formativa, mentre le Università attiveranno i corsi rispondendo ad avvisi del Ministero dell’Istruzione e del Merito che saranno emanati nei prossimi giorni.

Decreto Ministeriale 24 aprile 2025, AOOGABMI 75

Il Ministro dell’istruzione e del merito

Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Decreto Interministeriale 24 aprile 2025, AOOGABMI 77

Il Ministro dell’Istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell’Università e della ricerca

Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Nota 17 aprile 2025, AOODGOSV 16519

Ministero dell’i struzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione
p.c., Uffici scolastici regionali LORO SEDI
Regione autonoma Valle di Aosta – Dipartimento sovraintendenza agli studi AOSTA
Provincia autonoma di Bolzano – Direzione istruzione e formazione italiana BOLZANO
Provincia autonoma di Bolzano – Direzione istruzione e formazione tedesca BOLZANO
Provincia autonoma di Bolzano – Direzione istruzione, formazione e cultura ladina BOLZANO
Dipartimento istruzione e cultura della provincia di TRENTO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica SEDE

OGGETTO: Personale docente di sostegno con abilitazione su classe di concorso. Istanze di nomina in qualità di commissario esterno per l’esame di Stato a.s. 2024/2025. Istruzioni operative.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 2025, AOOGABMI 32

Il Ministro dell’istruzione e del merito

Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Legge 29 luglio 2024, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. (24G00123)

(GU Serie Generale n.177 del 30-07-2024)


Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. (24G00089)

(GU Serie Generale n.126 del 31-05-2024)

Assunzione Docenti Sostegno da GPS

Il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha costituito una apposita Commissione nazionale per redigere i quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata.
La Commissione incaricata ha elaborato i quadri di riferimento distinti per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (Nota 4237 del 10 giugno 2024). I quadri sono consultabili nell’apposita sezione dedicata alla Procedura straordinaria per il sostegno.

Procedura straordinaria per il sostegno

In via straordinaria, solo per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo, sono assegnati con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi.

Completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, prima dell’avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del Contingente di assunzioni autorizzato, la copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili sarà assicurata mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno


Firmato il decreto che disciplina le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati per l’insegnamento agli alunni con disabilità inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). La procedura, prevista dal decreto-legge n. 19 del 2024 (cosiddetto “PNNR quater”), permetterà di destinare alle immissioni in ruolo dei precari in possesso del titolo di specializzazione, o che lo conseguiranno entro il 30 giugno prossimo, i posti che, per carenza di aspiranti, non potranno essere assegnati ai vincitori dei concorsi attualmente in fase di svolgimento. Chi non troverà posti disponibili nella propria provincia potrà concorrere all’assegnazione dei posti di sostegno in province diverse, anche in altra regione rispetto a quella di inserimento in graduatoria.

“Il provvedimento si aggiunge ai tanti interventi posti in essere in questi mesi a tutela del diritto allo studio e dell’effettiva inclusione degli studenti con disabilità, da ultimo il decreto-legge approvato la scorsa settimana che consentirà di avere più docenti di sostegno specializzati e maggiore continuità didattica per gli alunni più fragili. Continueremo con determinazione lungo questa strada”, ha dichiarato Valditara, “per dare risposte concrete alle esigenze di tutti i nostri studenti, grazie a docenti sempre più competenti e motivati”.

La procedura troverà attuazione per i prossimi due anni scolastici. Una procedura simile è stata già sperimentata con successo nelle assunzioni dell’anno scolastico 2023/2024, consentendo l’assunzione a livello nazionale di circa 12.000 docenti specializzati, valorizzandone la preparazione e le professionalità.

Scheda di sintesi

I posti di sostegno vacanti e disponibili residuati dopo le ordinarie immissioni in ruolo saranno assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il sostegno.
Nel caso in cui, all’esito della procedura, residuino ulteriori posti, questi ultimi saranno assegnati con la c.d. “call veloce”, procedura disciplinata dall’art. 1, commi da 17-bis a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, finalizzata all’assunzione in regione diversa da quella di pertinenza delle graduatorie in cui i partecipanti risultano inclusi.

Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio e positiva valutazione di una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.

Nota 5 ottobre 2023, AOODGSIP 4179

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Generali
e, per il loro tramite ai Referenti regionali per l’inclusione
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
LORO SEDI
e p.c.: Al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Alla Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Al Direttore generale per il personale scolastico SEDE

Oggetto: Indicazioni operative per la redazione del PEI – a.s. 2023/2024.

Il Decreto Interministeriale n.153/2023

Il Decreto Interministeriale n.153/2023
Nuovi scenari per l’inclusione

di Fabio Zanardelli


Introduzione

La normativa per l’inclusione scolastica ha recentemente ricevuto un’ulteriore integrazione, correttiva del DI 182/2020 e dei relativi allegati (Modelli di PEI, Linee guida e tabelle per l’individuazione del fabbisogno di risorse per il sostegno).
Tale decreto, infatti, era stato annullato da parte della sentenza del TAR del Lazio n° 9795 del 19 luglio 2021 (pubblicata il 14 settembre 2021), per poi essere riabilitato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 26 aprile 2022; anche dopo la legittimazione, tuttavia, si è rimasti in attesa di un provvedimento correttivo e integrativo che tenesse conto degli aspetti di criticità messi in luce dalla sentenza del TAR: per citare due tra i più controversi, la possibilità per gli alunni con disabilità di frequentare con “orario ridotto” e l’ammissibilità dell’esonero dallo studio di alcune discipline.

Proprio per rispondere a questa esigenza, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, il cui titolo completo risulta proprio “Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»”.

In questa parte introduttiva si coglie l’occasione per una breve premessa terminologica. Sul sito del MIM il testo di legge è citato come “Decreto Ministeriale” (https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023, consultato il 16/09/2023) mentre la sezione “Inclusione e nuovo PEI” riporta la dicitura “Decreto Interministeriale” (https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html, consultato il 16/09/2023); a parere di chi scrive, quest’ultima sarebbe preferibile in quanto il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito è stato emanato, come si legge nell’ultimo “ACQUISITO” del preambolo, dopo aver “acquisito il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con prot. 30418 del 18 luglio 2023”. Nel testo che segue, alla luce di questa considerazione, si farà riferimento al Decreto come Decreto Interministeriale (DI 153/2023).

Le modifiche al DI 182/2020

Il DI 153/2023, formato da 14 articoli, che hanno apportato al DI 182/2020 le seguenti modifiche:

  • Articolo 3. Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione: è stata rimossa la figura dello psicopedagogista, ove presente, tra le figure interne al GLO ed è stata apportata un’integrazione terminologica alle aree di riferimento degli specialisti chiamati a partecipare alle riunioni (aggiunta “assistenza specialistica”).
  • Articolo 4. Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione: è stato corretto refuso in un riferimento interno ad un comma ma, soprattutto, è stata rimossa la possibilità di riunione del GLO in orario scolastico. Salvo motivata necessità (che si presume dovrà comparire nel verbale o essere comunque documentata), tali incontri dovranno svolgersi in fasce orarie non coincidenti con l’orario delle lezioni.
  • Articolo 8. Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico: è stato aggiunto il comma 4, che esplicita la corrispondenza tra i Domini del Verbale di accertamento/Profilo di Funzionamento, richiamati nelle Linee Guida, e le Dimensioni presenti nei modelli di PEI allegati al Decreto in esame. Si aggiunge, inoltre, nella parte relativa alle aree oggetto di osservazione sistematica, un riferimento a stili cognitivi e competenze più precisamente individuati come aspetti di sviluppo a partire dalla scuola primaria.
  • Articolo 9. Ambiente di apprendimento inclusivo: si rileva un’aggiunta terminologica (contesto fisico, organizzativo e relazionale) che rende più trasparente la natura integrata dell’osservazione sistematica per poter predisporre un ambiente di apprendimento inclusivo.
  • Articolo 10. Curricolo dell’alunno: con la modifica di questo articolo si precisa che la valutazione va sempre espressa per ciascuna disciplina, anche qualora si proceda a raggruppamenti per aree disciplinari, e si esclude ad ogni livello l’esonero dalle discipline di studio. Inoltre, viene specificato che la differenziazione tra i percorsi ordinari, personalizzati con prove equipollenti o differenziati ai fini del conseguimento del diploma è valida solo per la scuola secondaria di secondo grado. Tale precisazione risulta pienamente coerente con quanto affermato nell’OM 90/2001, art. 15, richiamato nel D.Lgs 62/2017, art. 20, c. 5 ed esplicitato sia nei nuovi modelli di PEI sia nelle Linee guida allegate al Decreto Interministeriale (Allegato B al DI 153/2023, in particolare pagine da 35 a 42) già nella versione del 2020 (Allegato B al DI 182/2020, pagine da 36 a 43).
  • Articolo 10 bis. Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado: questo articolo, nuova aggiunta del DI 153/2023, chiarisce le modalità di passaggio da un percorso didattico differenziato a uno personalizzato con prove equipollenti. Sono previste due possibilità:
    a. Se il CdC non approva a maggioranza, l’alunno dovrà superare prove integrative per ottenere il passaggio;
    b. Se il CdC approva a maggioranza, il passaggio sarà confermato senza necessità di prove integrative.
    Si nota, in questo articolo, l’implicito assunto che il percorso didattico sia di competenza del solo team docenti/CdC e non dell’intero GLO, come già chiarito nelle Linee guida (Allegato B al DI 182/2020, p. 30, e Allegato B al DI 153/2023, p. 30). Pertanto, il passaggio da un percorso didattico differenziato a uno con prove equipollenti richiede l’approvazione della sola componente docente del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione.
  • Articolo 12. Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza: si nota una modifica terminologica al riferimento alle disabilità visive e uditive che non consideri tale tipologia di funzionamento un deficit, come nel testo precedente (il testo “privi della vista, privi dell’udito” è stato sostituito da “con disabilità visive e uditive”).
  • Articolo 13. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse: questa sezione precisa le possibilità di personalizzazione oraria non coincidente con l’intero tempo scuola. La possibilità è ammessa ma in via eccezionale alla luce dei seguenti prerequisiti:
    a. Comprovate e documentate esigenze sanitarie;
    b. Richiesta espressa congiuntamente da parte della famiglia e dei sanitari (e non in alternativa da uno o dall’altro, come nella versione precedente del testo normativo).
  • Articolo 18. Definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure disostegno: viene qui modificata la dicitura “Debito di Funzionamento” con “Supporti al funzionamento”. La precedente definizione risulta, infatti, poco coerente con l’ottica inclusiva di recupero in un percorso su misura e declinato sulla base delle effettive esigenze e potenzialità dell’alunno proprio per promuovere il maggior livello di funzionamento possibile, da perseguire, appunto, con opportuni supporti in ottica bio-psico-sociale di abbattimento delle barriere all’interazione con il contesto. Viene inoltre esplicitato che la rilevazione del fabbisogno di risorse può avvenire in tre modalità distinte:
    a. in base al profilo di funzionamento;
    b. in base al verbale di accertamento;
    c. prendendo in considerazione entrambi i documenti.
  • Articolo 19. Modello di Piano Educativo Individualizzato: in riferimento all’attivazione della compilazione in digitale del PEI (ancora in via sperimentale ed estesa solo a scuole volontarie) si precisa che le credenziali di accesso al documento avranno privilegi diversificati a seconda del profilo che effettuerà l’accesso.
  • Articolo 20. Linee guida: viene aggiunto “Al fine di agevolare la redazione del PEI” all’inizio dell’articolo, esplicitando la finalità delle Linee guida allegate al decreto
  • Articolo 21. Norme transitorie: viene esplicitato, attraverso l’aggiunta di un comma, che, nel caso il profilo di funzionamento non sia stato ancora redatto, il PEI può ancora basarsi, in via transitoria, sul binomio diagnosi funzionale-profilo dinamico funzionale.

Le modifiche agli allegati

Contestualmente alla modifica del testo di legge, sono stati pubblicati nuovamente gli allegati al DI 182/2020, in versione integrata, riveduta e corretta. Si nota in particolare:

  • I nuovi modelli di PEI modificati in base alla nuova normativa (Allegati A1, A2, A3, A4 al DI 153/2023).
  • Le Linee guida modificate sulla base delle nuove disposizioni (Allegato B al DI 153/2023).
  • La modifica terminologica della scheda di “Supporti al funzionamento” (Allegato C al DI 153/2023, ex “Debito di funzionamento”).
  • La tabella dei fabbisogni (Allegato C1 al DI 153/2023) divisa per ordine di scuola: si rileva in particolare, l’esplicitazione di corrispondenza tra entità delle difficoltà riscontrate e ore di sostegno (diversificate in base all’orario del personale docente dei vari ordini e gradi di scuola).

Modifiche mirate, integrazioni risolutive

Si ritiene che il DI 153/2023 costituisca un notevole apporto positivo al chiarimento delle modalità di attuazione dell’inclusione scolastica.

Si reputano particolarmente utili i seguenti interventi correttivi:

  • Chiarimento delle fasce orarie delle riunioni del GLO: “in orario scolastico” e “in ore non coincidenti con l’orario di lezione” sono due diciture che entrano in contraddizione. Questa nuova dicitura esclude, quindi, le fasce orarie che prevedono attività didattica, lasciando margini di possibilità per i membri del CdC di prendere parte alla riunione e, per la scuola secondaria di secondo grado, l’eventuale partecipazione dello studente per cui è redatto il progetto. Si rivelerà necessario, in caso alcuni membri del GLO non possano giocoforza adeguarsi alla fascia del tardo pomeriggio (l’unica libera dalle lezioni considerando i diversi ordini di scuola, che talvolta prevedono anche sessioni pomeridiane), occorrerà esplicitare nel verbale la motivazione dell’orario di riunione concordato.
  • Per la valutazione, è stato chiarito che deve essere valutata ogni disciplina anche a seguito di raggruppamento in aree disciplinari.
  • Puntualizzazione sulla necessità di personalizzare il percorso didattico escludendo, ad ogni livello, l’esonero da una disciplina.
  • Chiarimento delle modalità di passaggio da un percorso didattico da differenziato a personalizzato con prove equipollenti. Nella versione precedente, mancavano requisiti stabiliti chiaramente dalla normativa, rendendo difficile, una volta differenziato il percorso didattico, rientrare nel percorso con prove equipollenti. Ora, tale passaggio può avvenire anche con il solo parere favorevole espresso a maggioranza da parte del CdC, agevolando la modifica di percorso sulla base non solo sulla base del superamento di prove apposite, ma anche, eventualmente, alla luce di un percorso sotto gli occhi del team dei docenti che permetta di riscontrare i requisiti per il passaggio ad un percorso con prove equipollenti.
  • La possibilità di un orario personalizzato non coincidente con l’intero tempo scuola è ammessa (a differenza di quanto esplicitamente vietato dal TAR), ma alla luce di una richiesta congiunta di famiglia e servizio sanitario e motivata da eccezionali e documentate esigenze sanitarie. Ne consegue, dunque, che tale misura, ancorché eccezionale, trovi giustificazione in un’attenta valutazione di bisogni, esigenze e necessità, che tenga conto di un tempo scuola a misura dell’alunno e che abbia come punto focale l’interesse al suo benessere e alla promozione del suo successo formativo.
  • In mancanza, in molti contesti, della redazione di un profilo di funzionamento, è stata esplicitata, nelle norme transitorie, la possibilità di fare riferimento alla diagnosi funzionale e/o al profilo dinamico funzionale, se redatto.

Conclusioni

Alla luce dell’analisi effettuata, il decreto introduce importanti chiarimenti soprattutto per la scuola secondaria di secondo grado, particolarmente complessa per via degli esiti diversificati, ai fini del rilascio del diploma, a seconda del percorso didattico individuato dal PEI (chiarimento delle modalità di passaggio da un percorso differenziato a uno personalizzato con prove equipollenti).

A livello generale, invece, l’esclusione della possibilità di esonero dalle discipline ha una doppia valenza: da un lato, a livello didattico, mantiene l’intero team docenti o consiglio di classe corresponsabile del percorso dell’alunno, dall’altro, a livello educativo e pedagogico-formativo, pone l’accento sulla necessità di personalizzazione di tutte le discipline in base ad obiettivi raggiungibili dall’alunno, operazione, se opportunamente declinata in base alle effettive potenzialità, sempre possibile in chiave inclusiva. Inoltre, è degna di nota l’introduzione della necessità di richiesta da parte sia della famiglia sia del servizio sanitario e della motivazione con eccezionali e documentate esigenze sanitarie per rende legittima, ancorché eccezionale, la possibilità di personalizzazioni orarie non coincidenti con la totalità del tempo scuola all’interno del PEI; tale misura viene incontro a situazioni in cui le effettive esigenze dell’alunno rendano necessario, a giudizio di famiglia e sanitari, un tempo scuola personalizzato per esigenze legate alle caratteristiche di funzionamento e alla promozione del maggior grado possibile di benessere dell’alunno per cui il PEI è stato redatto.

Inoltre, risulta particolarmente apprezzabile la sostituzione della dicitura “Debito di funzionamento” con “Supporti al funzionamento”, maggiormente in linea con una visione bio-psico-sociale che opera in prospettiva non di colmare deficit, ma di abbattere barriere per supportare il funzionamento della persona nell’interazione con il contesto di riferimento. Si auspica, infine, che la compilazione digitale del PEI, al momento introdotta solo a livello sperimentale, possa contribuire da un lato a semplificare e dematerializzare le procedure di redazione, assicurando al contempo la riservatezza del suo contenuto con apposite misure, dall’altro a promuovere ulteriormente l’uniformazione nelle modalità di stesura di questo importante documento, base imprescindibile per garantire l’inclusione scolastica.

Decreto Interministeriale 1 agosto 2023, AOOGABMI 153

Ministero dell’istruzione e del merito
di concerto con
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»

Avviso 13 giugno 2023, AOODGPER 34447

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

OGGETTO: D.M. n. 33 del 28 febbraio 2023, recante “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento”.
Avviso aperura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva, di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati.

Percorsi di formazione al sostegno didattico: preselettive dal 4 al 7 luglio

Più di 29mila posti per i percorsi di formazione al sostegno didattico. Le preselettive dal 4 al 7 luglio
SuperAbile INAIL del 05/06/2023

ROMA. Sono oltre 29.000 i posti totali disponibili per il nuovo ciclo – l’ottavo – di specializzazione dei docenti per il sostegno didattico, per il 2023-2024. Circa tremila in più rispetto al precedente anno accademico.

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto n. 694 che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Per esattezza, i posti totali a disposizione sono 29.061. La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni (comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17). La misura è stata introdotta di concerto con il ministero dell’Istruzione e del Merito (decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023). Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta.

I candidati, per accedere ai percorsi delle Università, dovranno superare un test preselettivo – una o più prove scritte o una prova pratica – e una prova orale. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione saranno disciplinati dagli stessi atenei con propri bandi.

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

Il calendario in dettaglio prevede:
4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia
5 luglio 2023: prova scuola primaria
6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado
7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado
Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

Nota 1 giugno 2023, AOODPIT 2202

Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Generali
e, per il loro tramite ai Referenti regionali per l’inclusione
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta LORO SEDI
e p.c.: Alla Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Al Direttore generale per il personale scolastico
Al Direttore generale per i sistemi informativi e la statistica SEDE

Oggetto: Indicazioni per Redazione dei PEI