Dimensionamento scolastico

Inquadramento generale.

L’intervento normativo di riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica nazionale discende da una stringente indicazione europea, nell’ambito delle misure del PNRR, che mira ad adeguare la rete scolastica all’andamento anagrafico della popolazione studentesca.

In particolare, la riforma si pone l’obiettivo di armonizzare la distribuzione delle Istituzioni scolastiche a livello regionale con l’andamento della denatalità, considerando un arco temporale di dieci anni e superando il modello attuale. Come detto, tale analisi impatta inevitabilmente con il decrescere della popolazione studentesca nella fascia compresa tra i 3 e i 18 anni.

Le proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni, infatti, rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente. Per individuare il tasso di diminuzione della popolazione scolastica, è stata calcolata l’incidenza media, riferita agli anni dal 2016 al 2021, degli alunni presenti nell’Anagrafe Nazionale Degli Studenti sulla popolazione 3-18 anni – fonte ISTAT (2023-2034).

La proposta tiene conto della riduzione degli studenti ma applica anche alcuni correttivi che tengono conto delle specifiche criticità di alcuni territori: comuni montani, piccole isole, minoranze linguistiche, cessazioni previste dei dirigenti scolastici, nuove immissioni in ruolo di dirigenti scolastici.

Finalità e punti di forza.

Il sistema introdotto dalla riforma si prefigge di ottenere:

  • L’armonizzazione delle reti scolastiche a livello regionale con il numero degli studenti nell’arco temporale di dieci anni, favorendo una migliore programmazione pluriennale della rete scolastica;
  • La riduzione progressiva delle reggenze (sino all’eliminazione) attribuite ai Dirigenti Scolastici e della prassi dei DSGA condivisi tra più scuole, con il miglioramento dell’efficienza amministrativa e gestionale;
  • L’attribuzione alle Regioni di un contingente di Istituzioni Scolastiche (ovvero un numero complessivo di dirigenti scolastici e DSGA) che ciascuna Regione potrà organizzare autonomamente senza i parametri legati al numero minino di alunni per Istituto 600/400;
  • La previsione di meccanismi compensativi in grado di attenuare la riduzione delle istituzioni scolastiche rispetto agli effetti della normativa vigente 600/400.

Questo modello consentirà anche di programmare per ogni triennio il numero di istituzioni scolastiche, con dirigente scolastico e DSGA. Tale circostanza permetterà alle Regioni di procedere a una pianificazione a livello locale adeguata alle esigenze del territorio e all’Amministrazione di programmare un piano di assunzioni sulla base dell’effettivo fabbisogno.

Inoltre, la disposizione esclude il verificarsi di situazioni di esubero di dirigenti scolastici, tenuto conto del personale attualmente in servizio e della stima delle cessazioni per i prossimi anni.

Risparmi di spesa.

Dall’applicazione della misura, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica e del minor fabbisogno di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi, si genereranno dei risparmi di spesa certificabili anno per anno.

I risparmi sono stati quantificati nei diversi anni secondo la misura riportata nella tabella seguente.

Punto qualificante dell’impianto complessivo è la possibilità di reinvestire in modo strutturale tali risorse a favore del sistema scolastico.

In particolare, la norma consente di riutilizzare per incrementare:

  • il Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche;
  • il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica;
  • il Fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;
  • il Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico.

In ogni caso, la scelta sulle specifiche destinazioni di tali risparmi sarà rimessa alla decisione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, che con un proprio provvedimento determinerà la finalizzazione delle risorse e la loro distribuzione, tenendo in considerazione le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti scolastici come soggetti direttamente coinvolti nel processo di riforma.

“Sul tema del dimensionamento scolastico vorrei precisare che le scelte del dicastero vanno nella doppia direzione di mitigare gli effetti delle normative precedenti e di osservare i vincoli dell’Europa in attuazione del PNRR: non si può essere europeisti a corrente alternata, solo quando non costa alcuno sforzo”, ha chiosato il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara sulla questione del dimensionamento scolastico. “Le misure approvate dai ministri Azzolina e Bianchi hanno illuso il mondo della scuola, facendo credere che si potessero istituire nuove istituzioni scolastiche, ma facendosene carico per soli tre anni. Scaduta quella disciplina temporanea e transitoria (oggi in contrasto con il PNRR) se non fossimo intervenuti si sarebbe arrivati a una disciplina più penalizzante per ben 90 posizioni di dirigente scolastico e direttore amministrativo. È importante quindi uscire da un equivoco su cui troppi stanno giocando: la norma da noi proposta non prevede chiusure di plessi scolastici, ma l’efficientamento della presenza della dirigenza sul territorio, eliminando l’abuso della misura della “reggenza”, vero deficit organizzativo che abbiamo ereditato. Tra l’altro, la misura da noi voluta genera dei risparmi, che abbiamo ottenuto rimangano a beneficio del mondo della scuola e in particolare dei dirigenti scolastici. Questi sono fatti suffragati dall’analisi degli uffici tecnici del ministero”.


Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (Sistema Rete scolastica – art. 1, cc. 557-558)

557. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
« 5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell’anno so- lare precedente all’anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell’accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolasti- che statali e dell’organico di diritto del- l’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell’anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e, per l’anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo de- finisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l’applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un con- tingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri de- finiti nell’anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell’ambito della definizione del contingente ».

558. I risparmi conseguiti mediante l’applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo pe- riodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze.