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Deroga al dimensionamento

L’assurda deroga al dimensionamento scolastico 2024-2025

Francesco G. Nuzzaci

 

Fa specie l’aver letto nella gazzetta ufficiale del 30 dicembre u.s. l’articolo 5 del decreto legge n. 215/2023, recante Disposizioni in materia di termini normativi (c.d. mille proroghe), nel punto in cui ripristina, sia pure per il solo anno scolastico 2024-2025 e per un limitato numero di istituzioni scolastiche (185 sull’intero territorio nazionale), l’istituto della reggenza, che invece la legge 197/2022 e il decreto ministeriale attuativo 127/2023 avevano inteso cancellare in radice, con assegnazione ad ognuna delle circa ottomila istituzioni scolastiche di un proprio dirigente e un proprio DSGA, facendo così venir meno le scuole sottodimensionate. E trovando pieno conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 223/2023, depositata il 22 dicembre u.s., che ha respinto il ricorso delle regioni Puglia, Toscana ed Emilia-Romagna ictu oculi del tutto pretestuoso in quanto palesemente privo di fondamento giuridico e già segnato nell’esito da una sua consolidata, notoria,giurisprudenza.

Ciò nonostante e pur dopo che il Giudice delle leggi si è pronunciato, le ricorrenti regioni, unitamente ad altre e a varie sigle sindacali affiancatesi, continuano a recitarecopioni precostituiti, che prescindono dai dati di realtà ovvero artatamente li manipolano, veicolando autentiche falsità quali la perdita di centinaia di sedi scolastiche con tutto quello che ne riviene in termini occupazionali, l’affollamento delle classi e la completa sparizione di scuole nelle zone interne. Sedi scolastiche, o di erogazione del servizio, che invece non vengono toccate, come non vengono toccati gli alunni, i docenti e il personale ATA che ivi opera, non essendo previsti tagli in organico; ma che per contro e qualora il ricorso fosse stato accolto – dovendosi perciò continuare ad applicarsi l’ancora vigente normativa, pure questa a suo tempo inutilmente impugnata – non avrebbero potuto avere né un proprio dirigente né un proprio DSGA, perché al di sotto dei 600 alunni (400 nelle zone in deroga) e dunque destinate a doppia reggenza. Mentre dal prossimo primo settembre faranno capo a un’istituzione-ufficio non più acefalo dei suoi vertici: tutte, tranne le 185 che invece la doppia reggenza la dovranno mantenere, benché fino al 31 agosto 2025 e per essere poi riaccorpate; con l’esito di (ri)caricare su un dirigente scolastico e su un DSGA, per quanto di rispettiva competenza, la gestione di un doppio bilancio, di una doppia e proliferante contrattualistica, di una doppia conduzione delle relazioni sindacali d’Istituto, di doppie sedute e deliberazioni degli organi collegiali, di doppia interlocuzione con famiglie e con la pletora di soggetti, istituzionali e non, agenti nei territori e con il solo labile supporto del docente c.d. collaboratore vicario esonerato dalla sua funzione professionale per inventarsi esperto di tutto (e giuridicamente responsabile di nulla).

Con tutta franchezza, ci sfugge la razionalità di questa improvvida decisione del legislatore dell’ultima ora.

È scritto nel testo che essa ha – avrebbe – il fine di garantire l’attuazione della riforma prevista dal PNRR, di riorganizzazione del sistema scolastico per renderlo più efficiente. Ma se così è riesce arduo capire il senso di una misura provvisoria, peraltro finanziata attingendosi al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), atteso che la complessa progettualità inerente alla Missione 4 – Componente 1 e alla sua gestione si proiettano su un arco di tempo pluriennale.

Essa si sarebbe potuta pure giustificare qualora queste sedi si fossero rese disponibili per riassorbire eventuali esuberi di dirigenti scolastici in alcune regioni – che però in concreto non sussistono, più che compensati dal superiore numero di pensionamenti per raggiunti limiti d’età – o per allargare la mobilità interregionale per i colleghi emigrati oltre il Rubicone. Ma tutto ciò è escluso, poiché resta fermo il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, non vi è un incremento delle facoltà assunzionali e – sempre su queste 185 istituzioni scolastiche benignamente concesse ad tempus – non sono possibili operazioni di mobilità e nomine in ruolo.

Sembra allora un – ben misero – contentino alle regioni e a sindacati. Ma potrebbe anche essere un piccolo passo avanti: se è il prodromo di una auspicata sinergia tra i diversi soggetti istituzionali e loro concorde azione nel costruttivo coinvolgimento dell’opinione pubblica, onde premere all’unisono su Governo e Parlamento affinché dal primo settembre 2025, mercé l’annuale legge di bilancio, risulti realizzata una decisa riduzione degli attuali coefficienti 900/1000 alunni a non oltre i 600/700 e alla cui stregua ridisegnare un ragionevole dimensionamento scolastico.

Se non è verosimile far corrispondere le nuove istituzioni scolastiche, tutte per definizione normo-dimensionate, agli attuali quarantamila e più plessi o luoghi di erogazione del servizio, non potranno neanche tollerarsi mega-istituti che, per consentire – in una sorta di solidarietà forzosa – la costituzione di scuole autonome nei piccoli luoghi che popolano il nostro Paese, possono arrivare ai duemila studenti e ai trecento e oltre tra docenti e personale ATA, ingovernabili sui canonici e compresenti versanti gestionale, dei rapporti con il territorio, educativo-didattico: sicché il nanismo delle une e il gigantismo delle altre darebbero corpo al medesimo singolare effetto di un’offerta formativa non rispondente ai reali bisogni delle studentesse e degli studenti.

Giustamente si è detto che queste, di fatto, non sarebbero più vere autonomie vocate alla didattica ovvero alla progettazione e realizzazione di un’offerta formativa di qualità ed inclusiva, quanto piuttosto enti a prevalente funzione amministrativa. 

L’investimento necessario è davvero piccolo, con costialquanto contenuti, a fronte del grande beneficio di un servizio pubblico migliore. Ma non giova il persistente arroccamento su posizioni di assoluta intransigenza, quando non si voglia porre in essere una vera e propria – ma impropria – opposizione tutta politica.

Sentenza Corte Costituzionale 22 novembre 2023, n. 223

Corte Costituzionale

Sentenza 223/2023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente BARBERA – Redattore ANTONINI Udienza Pubblica del 21/11/2023 Decisione del 22/11/2023 Deposito del 22/12/2023 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 1, c. 557°, 558°, 560° e 561° della legge 29/12/2022, n. 197.
Massime:
Atti decisi: ric. 4, 6 e 7/2023

Con la sentenza n. 223 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia contro varie disposizioni della legge n. 197 del 2022, relative alla disciplina della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e alla sua distribuzione tra le regioni.


RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO: È PREVALENTE
LA COMPETENZA STATALE

(Roma, 22 dicembre 2023) Le norme censurate dalle Regioni, nonostante interferiscano «con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico», «si fondano però, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale», quali, in particolare, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettere g) e n), Cost.
È quanto si legge nella sentenza n. 223 del 2023 (rel. il giudice Luca Antonini) depositata oggi con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia avverso varie disposizioni della legge n. 197 del 2022, relative alla disciplina della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e alla sua distribuzione tra le regioni.
La Corte ha invece accolto i medesimi ricorsi in relazione all’art. 1, comma 558, terzo periodo, della suddetta legge, dichiarando costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell’acquisizione del parere delle regioni in ordine all’adozione del decreto statale che ripartisce il fondo previsto da tale disposizione.
Nelle motivazioni la sentenza ha chiarito che «nessun contenuto delle disposizioni impugnate comporta l’effetto di imporre la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l’attività didattica ed educativa, distribuiti sul territorio regionale». Ciò in quanto, «senza in alcun modo incidere sulla concreta possibilità per le regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi, le previsioni impugnate ridefiniscono la consistenza del contingente organico» dei dirigenti scolastici e dei DSGA. In tale prospettiva, «la nuova normativa non determina, almeno nel primo anno di applicazione, nemmeno una diminuzione del numero complessivo di dirigenti assegnato a ciascuna delle regioni ricorrenti, che anzi aumenta di qualche unità; precludendo il ricorso all’istituto della reggenza, diminuisce invece il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde».
La sentenza, tra l’altro, ha precisato che la normativa statale si pone «come dichiarato obiettivo quello di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR» ed è diretta, in sintesi, a rendere «più efficiente ed efficace il sistema: essa, adottando il criterio della popolazione scolastica regionale, evita infatti gli effetti negativi, incrementati anche dal calo demografico, dell’eccessiva parcellizzazione delle istituzioni scolastiche; supera l’istituto della reggenza e le relative esternalità non positive (precarietà e duplicazioni di adempimenti); mantiene i risparmi che saranno realizzati in virtù di questa evoluzione all’interno del sistema dell’istruzione, dedicandoli a finalità meritorie».
Ha però anche sottolineato che la piena realizzazione degli obiettivi della riforma implica «che la leale collaborazione sia intesa nel significato sostanziale, più volte specificato da questa Corte, di una responsabilità diffusa in vista della “doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività” (sentenze n. 190 e n. 40 del 2022, n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 33 del 2019), evitando l’arroccamento in letture rigide delle competenze e dei relativi raccordi».

Corte costituzionale su dimensionamento scolastico

“Apprendiamo della decisione della Corte costituzionale, anticipata dal comunicato del proprio Ufficio comunicazione e stampa, di rigetto dei ricorsi promossi da alcune regioni contro la riforma del dimensionamento scolastico prevista dal PNRR. È, questa, una decisione in cui come Ministero abbiamo sempre creduto, consapevoli delle fondate ragioni che abbiamo manifestato anche nelle nostre interlocuzioni con le stesse regioni. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, auspichiamo che, venute meno le motivazioni contrarie alla riforma, possa riprendere la piena e leale collaborazione per realizzare il percorso attuativo del dimensionamento, ormai non più procrastinabile al fine di consentire un sereno e tempestivo avvio del prossimo anno scolastico”.

Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Il Consiglio di Stato sul dimensionamento

Il 6 novembre il Consiglio di Stato, con decreto cautelare monocratico, ha accolto l’impugnativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito subito proposta, per il tramite dell’Avvocatura generale, avverso l’ordinanza del TAR Campania del 30 ottobre.

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato come nella comparazione tra i contrapposti interessi sia necessario sospendere l’esecutività dell’ordinanza del TAR Campania in quanto la sua esecuzione pregiudicherebbe in modo irreversibile le procedure amministrative attualmente in corso in tutte le regioni italiane per consentire il corretto dimensionamento della rete scolastica e, quindi, il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle tempistiche imposte dagli obblighi assunti dall’Italia in sede europea.

‘’Accogliamo con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato che ha ristabilito ordine – dopo la pronuncia del Tar Campania – nell’ambito dei contenziosi promossi da alcune regioni contro il piano di dimensionamento scolastico del PNRR. Peraltro, la decisione conferma una linea giurisprudenziale favorevole già risultante nella recente decisione del TAR Lazio sull’istanza cautelare della Regione Puglia. Come abbiamo sempre detto, restiamo convinti delle nostre ragioni e fiduciosi nell’operato della magistratura. Attendiamo ora, con la stessa fiducia, anche il giudizio della Corte Costituzionale. Nel frattempo, forti della decisione del Consiglio di Stato continuiamo a lavorare senza interruzioni all’attuazione di una riforma che ci chiede l’Europa e che potrà armonizzare la gestione amministrativa delle nostre scuole”.

Così Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito.

Dimensionamento in Campania

Campania, MIM: polemiche su dimensionamento basate su parametri superati, intervento del governo permette di avere più scuole autonome

In merito alle polemiche politiche sollevate sul tema del dimensionamento scolastico in Campania, il Ministero dell’Istruzione e del Merito precisa quanto segue:

  • la Regione fa riferimento al criterio di dimensionamento che consente di assegnare in via esclusiva dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi alle scuole con almeno 500 studenti (300 se situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche). Si tratta di un criterio provvisorio, in deroga al normale parametro 600/400 alunni, introdotto per fare fronte alla pandemia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e che, dopo questo periodo, non avrà più copertura finanziaria (legge del 30/12/2020 n. 178 e legge 30/12/2021 n. 234).
  • Nell’anno scolastico 2022/2023 la Campania presenta il numero più alto di scuole al di sotto dei parametri ordinari: 108 su 617 a livello nazionale. Stesso primato avrà la Regione nel 2023/2024, con 102 scuole su 644 a livello nazionale sotto i parametri. Quindi, la pianificazione della rete scolastica campana è stata condotta negli ultimi anni senza prestare la necessaria attenzione al contenimento del numero delle istituzioni scolastiche sottodimensionate.
  • Secondo i dati ISTAT sulla popolazione 3-18 anni (elemento che la Regione sembra ignorare) la Campania sarà interessata da un severo calo degli alunni: nel 2024 -17.239 e nel 2025 -19.456, per un totale di 36.695 studenti in meno. Il calo, combinato con il parametro ordinario 600/400 che sarebbe tornato nuovamente operativo nel 2024/2025, avrebbe fatto avere alla Campania 832 scuole normodimensionate.
  • Rispetto a questo dato, coerentemente con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si è intervenuti con un piano governativo applicando, prima di tutto, indici correttivi che hanno determinato il numero delle istituzioni scolastiche autonome in Campania in 839, con un incremento di 7 unità. Inoltre, si è data alla Regione la possibilità di definire la rete di istituti senza vincoli dimensionali minimi, in modo da preservare l’autonomia anche di piccole scuole che, altrimenti, sarebbero state affidate in reggenza in modo permanente.
  • Infine, è importante sottolineare che non si è prevista la chiusura di alcun plesso scolastico, poiché sono stati preservati i punti di erogazione del servizio attualmente esistenti.

Dimensionamento scolastico

Inquadramento generale.

L’intervento normativo di riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica nazionale discende da una stringente indicazione europea, nell’ambito delle misure del PNRR, che mira ad adeguare la rete scolastica all’andamento anagrafico della popolazione studentesca.

In particolare, la riforma si pone l’obiettivo di armonizzare la distribuzione delle Istituzioni scolastiche a livello regionale con l’andamento della denatalità, considerando un arco temporale di dieci anni e superando il modello attuale. Come detto, tale analisi impatta inevitabilmente con il decrescere della popolazione studentesca nella fascia compresa tra i 3 e i 18 anni.

Le proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni, infatti, rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente. Per individuare il tasso di diminuzione della popolazione scolastica, è stata calcolata l’incidenza media, riferita agli anni dal 2016 al 2021, degli alunni presenti nell’Anagrafe Nazionale Degli Studenti sulla popolazione 3-18 anni – fonte ISTAT (2023-2034).

La proposta tiene conto della riduzione degli studenti ma applica anche alcuni correttivi che tengono conto delle specifiche criticità di alcuni territori: comuni montani, piccole isole, minoranze linguistiche, cessazioni previste dei dirigenti scolastici, nuove immissioni in ruolo di dirigenti scolastici.

Finalità e punti di forza.

Il sistema introdotto dalla riforma si prefigge di ottenere:

  • L’armonizzazione delle reti scolastiche a livello regionale con il numero degli studenti nell’arco temporale di dieci anni, favorendo una migliore programmazione pluriennale della rete scolastica;
  • La riduzione progressiva delle reggenze (sino all’eliminazione) attribuite ai Dirigenti Scolastici e della prassi dei DSGA condivisi tra più scuole, con il miglioramento dell’efficienza amministrativa e gestionale;
  • L’attribuzione alle Regioni di un contingente di Istituzioni Scolastiche (ovvero un numero complessivo di dirigenti scolastici e DSGA) che ciascuna Regione potrà organizzare autonomamente senza i parametri legati al numero minino di alunni per Istituto 600/400;
  • La previsione di meccanismi compensativi in grado di attenuare la riduzione delle istituzioni scolastiche rispetto agli effetti della normativa vigente 600/400.

Questo modello consentirà anche di programmare per ogni triennio il numero di istituzioni scolastiche, con dirigente scolastico e DSGA. Tale circostanza permetterà alle Regioni di procedere a una pianificazione a livello locale adeguata alle esigenze del territorio e all’Amministrazione di programmare un piano di assunzioni sulla base dell’effettivo fabbisogno.

Inoltre, la disposizione esclude il verificarsi di situazioni di esubero di dirigenti scolastici, tenuto conto del personale attualmente in servizio e della stima delle cessazioni per i prossimi anni.

Risparmi di spesa.

Dall’applicazione della misura, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica e del minor fabbisogno di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi, si genereranno dei risparmi di spesa certificabili anno per anno.

I risparmi sono stati quantificati nei diversi anni secondo la misura riportata nella tabella seguente.

Punto qualificante dell’impianto complessivo è la possibilità di reinvestire in modo strutturale tali risorse a favore del sistema scolastico.

In particolare, la norma consente di riutilizzare per incrementare:

  • il Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche;
  • il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica;
  • il Fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;
  • il Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico.

In ogni caso, la scelta sulle specifiche destinazioni di tali risparmi sarà rimessa alla decisione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, che con un proprio provvedimento determinerà la finalizzazione delle risorse e la loro distribuzione, tenendo in considerazione le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti scolastici come soggetti direttamente coinvolti nel processo di riforma.

“Sul tema del dimensionamento scolastico vorrei precisare che le scelte del dicastero vanno nella doppia direzione di mitigare gli effetti delle normative precedenti e di osservare i vincoli dell’Europa in attuazione del PNRR: non si può essere europeisti a corrente alternata, solo quando non costa alcuno sforzo”, ha chiosato il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara sulla questione del dimensionamento scolastico. “Le misure approvate dai ministri Azzolina e Bianchi hanno illuso il mondo della scuola, facendo credere che si potessero istituire nuove istituzioni scolastiche, ma facendosene carico per soli tre anni. Scaduta quella disciplina temporanea e transitoria (oggi in contrasto con il PNRR) se non fossimo intervenuti si sarebbe arrivati a una disciplina più penalizzante per ben 90 posizioni di dirigente scolastico e direttore amministrativo. È importante quindi uscire da un equivoco su cui troppi stanno giocando: la norma da noi proposta non prevede chiusure di plessi scolastici, ma l’efficientamento della presenza della dirigenza sul territorio, eliminando l’abuso della misura della “reggenza”, vero deficit organizzativo che abbiamo ereditato. Tra l’altro, la misura da noi voluta genera dei risparmi, che abbiamo ottenuto rimangano a beneficio del mondo della scuola e in particolare dei dirigenti scolastici. Questi sono fatti suffragati dall’analisi degli uffici tecnici del ministero”.


Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (Sistema Rete scolastica – art. 1, cc. 557-558)

557. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
« 5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell’anno so- lare precedente all’anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell’accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolasti- che statali e dell’organico di diritto del- l’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell’anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e, per l’anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo de- finisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l’applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un con- tingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri de- finiti nell’anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell’ambito della definizione del contingente ».

558. I risparmi conseguiti mediante l’applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo pe- riodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze.