Decreto Ministeriale 13 ottobre 2023

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2023

Proroga del termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreti 1° febbraio 2019 e 30 giugno 2020. (23A06108)

(GU Serie Generale n.262 del 09-11-2023)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia
scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia
scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca» (di seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare, l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che prevede che «al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta’
pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e
residenze per studenti universitari, di proprieta’ degli enti locali,
nonche’ la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la
programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere
autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con
il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare
appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca
di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi e
prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385»;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle
procedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti e
costruzioni industriali e, in particolare, l’art. 19, il quale
dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui,
concessi per l’esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate
dallo Stato o dagli enti pubblici, sono erogate sulla base degli
stati di avanzamento vistati dal capo dell’ufficio tecnico o, se
questi manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia
scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia
scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)» e, in particolare, l’art. 4, comma 177, come
modificato e integrato dall’art. 1, comma 13, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, nonche’ dall’art. 1, comma 85, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che reca «Disposizioni sui limiti di impegno
iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative» (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresi’, il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia
di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il
relativo utilizzo e’ autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull’indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione
vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l’art. 1, commi 75 e 76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita’ e finanza pubblica» e, in particolare, l’art. 48, comma
1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni
finanziarie, che costituiscono quale debitore un’amministrazione
pubblica, e’ inserita apposita clausola che prevede a carico degli
istituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto
perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione della
data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle
erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota
capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e in
particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede
l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la Conferenza
unificata per la definizione di priorita’ strategiche, modalita’ e
termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani
triennali, articolati in annualita’, di interventi di edilizia
scolastica nonche’ i relativi finanziamenti»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure
urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita’ produttive» e, in particolare, l’art. 9, comma
2-quater, che ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione dell’art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli
immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli
adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto in particolare, l’art. 1, comma 160, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione
nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge
n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in
materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all’art.
11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2016)» e, in particolare, la tabella E con la quale e’
stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica;
Vista il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l’allegato
relativo agli stati di previsione;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante
«Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare,
l’art. 3, comma 9;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l’art. 20-bis, comma
2;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, nonche’ per la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle
Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l’art. 6
concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica
l’art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca»;
Dato atto che con il citato il decreto-legge n. 1 del 2020 il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ stato
diviso nel Ministero dell’istruzione e nel Ministero dell’universita’
e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall’art. 2, le
attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia
scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero
dell’istruzione;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto
all’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in
materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari
ad euro 170.000.000,00 tra le regioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto
alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia
scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune
regioni;
Vista la nota 20 dicembre 2018, n. 33028, con la quale il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha chiesto
l’autorizzazione all’utilizzo, mediante attualizzazione, dei
contributi decennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal
2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati con la
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e rimodulati con la legge 27 dicembre
2017, n. 205;
Vista la nota 28 dicembre 2018, n. 24976, acquisita al protocollo
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n.
35880 del 28 dicembre 2018, con la quale il Ministero dell’economia e
delle finanze – Gabinetto del Ministro, ha trasmesso i pareri
espressi dal Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince che dall’utilizzo
mediante attualizzazione dei citati contributi decennali non derivano
effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto
rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e’ stato autorizzato
l’utilizzo – da parte delle regioni, per il finanziamento degli
interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia
scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi
dell’art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 – dei
contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal
2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre
2017, n. 205, per le finalita’, nella misura e per gli importi a
ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in
premessa, nonche’ autorizzati gli interventi di cui all’allegato da
Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e’ proceduto
all’aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con
riferimento all’annualita’ 2019, nella quale confluiscono i singoli
piani regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l’organizzazione del Ministero dell’istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n.
42, con il quale sono stati modificati i piani regionali degli
interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 1 febbraio 2019, n. 87;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1.02C del contratto di mutuo
stipulato tra l’istituto finanziatore (Cassa depositi e prestiti) e
il prenditore (le singole regioni), «per “Periodo di utilizzo” si
intende, a seconda dei casi, il periodo compreso tra la data in cui
puo’ essere effettuata la prima Erogazione e, in alternativa (a) il
25 ottobre 2023 ovvero (b) la data di scadenza del Periodo di
Utilizzo come prorogato ai sensi del successivo art. 4.01C ovvero, se
anteriore alle predette date, (c) la data ultima erogazione»;
Considerato che, in funzione del periodo di utilizzo e del relativo
piano di erogazione, le disposizioni operative di cui alle «Linee
guida# Mutui BEI 2018» (prot. DGEFID n. 3370 del 27 febbraio 2020)
sanciscono che «il termine finale per la rendicontazione dei lavori
deve essere quello del 15 ottobre 2023, salvo eventuale di proroga
concessa dallo scrivente Ministero in ragione del piano di
ammortamento del mutuo»;
Considerato che l’attivita’ di ricognizione espletata dall’ufficio
competente (con note prot. DGFIESD n. 361 del 13 gennaio 2023 e n.
1246 del 16 febbraio 2023) ha evidenziato la necessita’, nonche’
l’opportunita’, di disporre una proroga al termine di conclusione dei
lavori e della relativa rendicontazione;
Viste altresi’, le richieste di proroga inoltrate da un numero
considerevole di enti locali beneficiari dei finanziamenti, i quali
hanno evidenziato l’impossibilita’ di ultimare e rendicontare i
lavori nei termini originariamente previsti;
Considerato che, anche a seguito delle ordinarie attivita’ di
monitoraggio degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti –
espletate mediante la piattaforma dedicata – e’ emerso che alcuni
enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non
riescono a rispettare il termine per il completamento dei lavori di
edilizia scolastica;
Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi
hanno sicuramente inciso in maniera negativa anche le criticita’ –
quali le difficolta’ di reperimento delle materie prime e il notevole
incremento del costo delle stesse – prodotte dapprima dalla
situazione emergenziale dovuta alla diffusione pandemica del Covid-19
e, successivamente, dallo scenario geopolitico internazionale;
Considerato che i citati finanziamenti sono prevalentemente
destinati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di
adeguamento sismico degli edifici scolastici, che costituiscono una
priorita’ per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i
soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;
Ritenuto necessario garantire l’interesse pubblico al completamento
di tali interventi, al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e
degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi
conseguenze che deriverebbero in capo agli enti locali da
un’eventuale decadenza dal finanziamento;
Considerata comunque, la necessita’ di assicurare un adeguato
contemperamento tra l’esigenza manifestata dagli enti locali e
l’interesse pubblico alla rapida esecuzione degli interventi in
questione;
Dato atto che l’art. 4.01C del menzionato contratto dispone che
«l’eventuale proroga del periodo di utilizzo, in ragione di
motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione dei progetti, e
sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovra’ essere
autorizzata dal MIUR, con le modalita’ previste dal decreto
autorizzativo»;
Dato atto altresi’, che, secondo la procedura definita dal
menzionato art. 4.01C, degli eventuali ritardi nella tempistica di
realizzazione dei progetti deve essere prontamente informato il
Ministero dell’istruzione, il quale valutera’, «d’intesa con il MEF,
la possibilita’ di consentire, con il consenso dell’Istituto
Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme
mutuate»;
Dato atto che e’ stato chiesto alla Banca europea per gli
investimenti e alla Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa di
concedere una proroga del contratto di progetto, per consentire il
completamento dei lavori e, quindi, la relativa rendicontazione entro
il 2025;
Considerato che la Banca europea per gli investimenti e la Banca di
sviluppo del Consiglio d’Europa hanno approvato l’estensione della
disponibilita’ al 2025;
Dato atto che in virtu’ di tale estensione, con note del 4
settembre 2023 (prot. DGFIESD n. 5029), 22 settembre 2023 (prot.
DGFIESD n. 5375) e 28 settembre 2023 (prot. DGFIESD n. 5435) e’ stato
chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
l’autorizzazione alla variazione dei piani delle erogazioni con
l’estensione degli stessi all’anno 2025;
Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota del 10
ottobre 2023, prot. n. 241031, ha comunicato di non aver nulla da
osservare in merito alla richiesta formulata;
Ritenuta quindi la necessita’, nonche’ l’opportunita’, di disporre
una proroga del termine di conclusione dei lavori originariamente
individuato;
Ritenuto che, alla luce del contemperamento dell’interesse pubblico
al completamento degli interventi con le esigenze proprie degli enti
locali, risulta equo individuare in ventiquattro mesi la misura di
detta proroga;

Decreta:

Art. 1
Proroga del termine per il completamento dei lavori e la
rendicontazione finale degli interventi

1. Il termine ultimo per il completamento dei lavori e la
rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica
autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto
del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42 e’ prorogato al 15
ottobre 2025.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e’ causa di
decadenza dai contributi concessi con i citati decreti.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2023

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del
merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2727