Ordinanze nn. 1854 e 1856 sezione IV Bis Tar Lazio

NEWS SOSTEGNO. PRIME PRONUNCE IN ITALIA DEL TAR LAZIO CHE SOSPENDONO I DECRETI DI RIGETTO DEL MINISTERO PER VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI, RIAPERTO A SEGUITO DI SENTENZA LA OMESSA ACQUISIZIONE DEI PROGRAMMI FORMATIVI VIOLA I PRINCIPI DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

 

Di oggi ben due ordinanze n°1854 e 1856  di particolare rilevanza della sezione IV Bis del Tar Lazio presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore , con le quali il Collegio nell’accogliere la sospensiva dei decreti di diniego delle istanze di riconoscimento dei titoli sul sostegno, nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Di Diritto del Lavoro Università Mercatorum, ha stigmatizzato la illegittimità dei procedimenti amministrativi “riaperti” a seguito di sentenze del Tar Lazio di condanna per silenzio inadempimento del Ministero Istruzione e Merito.

Nei casi di specie infatti, gli specializzati in Romania con i ricorsi avevano adito il Tar Lazio per l’annullamento dei decreti del Ministero nella parte in cui recavano il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno, emanati sul presupposto che i ricorrenti fossero in possesso di un mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale e non di una certificazione abilitante, per presunte “carenze strutturali “ insanabili” e differenze incolmabili  tra il percorso sul sostegno conseguito in Romania, e quello previsto in Italia dal D.M. n°249/2010 , ed incompatibilità nella frequentazione del percorso.

Orbene il Tar Lazio nell’ accogliere la sospensiva dei decreti del Ministero, secondo l’Avv. Maurizio Danza-, ha riconosciuto la palese illegittimità dei decreti del Ministero Istruzione che aveva inviato agli interessati prima delle richieste di integrazione documentale ( c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art 6 co.1 lett. b della Legge n°241/1990) e successivamente dei preavvisi di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della stessa legge, senza tuttavia mai richiedere i programmi formativi e dunque disponendo una astratta comparazione tra il programma rumeno e quello italiano sulla base del solo DM n°249/2010 disciplinante la specializzazione sul sostegno, ma violando palesemente i principi fissati dalle sentenze  della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n°18-22 del 29 dicembre 2022.

Tale assunto risulta chiaramente dalla pronuncia del Collegio del Tar Lazio che nell’accogliere l’istanza cautelare ha sospeso i decreti  per la seguente motivazione:

Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che:

– in sede procedimentale non è stata acquisita completa documentazione sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui il piano analitico del corso di studi;

– occorre valutare nell’appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza;

– sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato rischia di compromettere l’accesso del ricorrente alle graduatorie per le supplenze.

Ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 per la concessione della tutela cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento impugnato.