L’anno di formazione e prova dei neo-dirigenti scolastici

L’anno di formazione e prova dei neo-dirigenti scolastici

Francesco G. Nuzzaci

I. Introduzione

La semplificazione apportata al Regolamento e al conseguente Bando concorsuale ha sostituito all’autonomo, articolato e selettivo corso di formazione il periodo di formazione e prova, inserito nel primo anno dell’incarico dirigenziale e strutturato alla stregua del medesimo istituto previsto, e consolidato, per i docenti.

E, sostanzialmente, la Bozza diramata dal MIUR, e sulla quale occorrerà sentire i sindacati, ne ricalca i requisiti: almeno sei mesi di servizio effettivamente prestato nell’anno scolastico, la sua sospensione nel caso di malattia o negli altri casi previsti dalla legge e dagli accordi collettivi (che, soli, consentono il rinnovo o la proroga alla scadenza); con l’eccezione dell’impossibilità di essere ripetuto una seconda volta in caso di esito negativo (cui segue, pertanto, la restituzione al ruolo di provenienza).

Qualora dovessero manifestarsi gravi lacune nell’esercizio della funzione dirigenziale in corso del periodo di formazione e prova, il dirigente preposto all’USR dispone prontamente visita ispettiva.

II. Le finalità del periodo di formazione e prova

Formazione e prova, congiuntamente considerate, intendono sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico osservate nell’azione svolta presso le istituzioni scolastiche di assegnazione.

Gli inerenti contenuti coincidono, in larga parte e con alcune varianti lessicali, con quelli già previsti dal Bando e studiati per il superamento delle varie fasi concorsuali. Riguardano le Attività di accompagnamento (articolo 4, Bozza), e le Attività di formazione (susseguente articolo 5), entrambe organizzate dall’USR sulla base delle linee generali definite dal MIUR e potendosi avvalere della piattaforma INDIRE.

Al riguardo si ritiene che nel percorso dell’anno di formazione e prova, una qualche utilità possa ancora conservarla l’essenziale testo di P. ANNESE e F.G. NUZZACI, Concorso a dirigente scolastico: la prova orale, NLD Concorsi, 2018.

Le prime – Attività di accompagnamento – sono correlate al calendario degli adempimenti previsti e concernenti:

  1. l’avvio dell’anno scolastico (l’assegnazione dei docenti dell’organico dell’autonomia, il Piano annuale delle attività, i primi collegi dei docenti, le procedure per l’individuazione e la nomina del personale a tempo determinato, l’assegnazione dei docenti di sostegno, la definizione dell’orario);
  2. l’organizzazione degli incarichi (organigramma, funzioni strumentali, deleghe);
  3. la collaborazione con il DSGA: crediamo – se ci è permesso di sottolinearlo – sin dalla negoziazione della Direttiva di massima, destinata a perimetrarne l’azione e a fungere, altresì, da fondamento – oltre alle dirette responsabilità prescritte ex lege – della fisiologica rendicontazione a colui che è l’esclusivo responsabile legale dell’istituzione scolastica, Pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/01;
  4. l’avvio e la gestione della contrattazione d’istituto;
  5. organizzazione dell’anno di formazione dei docenti neo immessi in ruolo (nomina tutor, Comitato di valutazione, azioni specifiche del DS, patto di sviluppo professionale, gestione delle eventuali criticità);
  6. la sicurezza (nomina RSPP, DVR, formazione del personale);
  7. la gestione contabile dell’istituzione scolastica, redazione del Programma annuale e del Conto consuntivo;
  8. la gestione delle fasi relative alle iscrizioni (presentazione dell’offerta formativa, definizione dell’accoglibilità, procedure on line, continuità, passaggi di informazioni e della documentazione);
  9. la programmazione degli organici (previsione del fabbisogno, definizione dell’organico dell’autonomia, gestione del sovrannumero e della mobilità: operazioni – anch’esse da evidenziare – non delegabili, restando ferma la diretta responsabilità del dirigente scolastico);
  10. la gestione delle prove INVALSI e dei loro esiti;
  11. la definizione e l’attribuzione del bonus ai docenti;
  12. gli scrutini intermedi e finali, gli esami di Stato.

Le seconde – Attività di formazione – sono disposte, di norma, per gruppi di 25 dirigenti, ove possibile ripartiti per grado di istituzione scolastica, al fine di favorire la dimensione laboratoriale degli incontri, a carattere eminentemente pratico e basati sullo studio di caso, sullo scambio di problematiche professionali e di buone prassi, sul problem solving.

La loro durata minima è di 50 euro in presenza e afferiscono alle seguenti aree, con eventuali innovazioni normative oggetto di specifici momenti formativi:

  1. ordinamenti didattici, con riferimento alla tipologia dell’istituzione scolastica di assegnazione (peculiarità degli indirizzi e relative indicazioni nazionali o linee guida, esercizio degli istituti dell’autonomia scolastica nelle articolazioni presenti nel D.P.R. 275/99 e alla predisposizione e revisione dei documenti dell’autonomia: PTOF, RAV, PdM;
  2. organizzazione della didattica e degli ambienti di apprendimento;
  3. gestione amministrativa e contabile;
  4. gestione delle risorse umane e strumentali;
  5. gestione del clima relazionale;
  6. gestione del contenzioso.

Mette conto annotare che une si affiancano alle altre, contestualmente costituendo il substrato materiale della valutazione del neo-dirigente scolastico.

III. La messa in prova del neo-dirigente scolastico

L’articolo 3 della Bozza ascrive alla valutazione il compito di verificare la padronanza degli standard professionali essenziali dei dirigenti scolastici nella prospettiva delle competenze di cui al comma 93 della legge 107/15, che compendia ed esplicita quanto figurante nell’articolo 25 del D. Lgs. 165/01 e, in parte qua, nel D.P.R. 80/13 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione e formazione), nonché nel D.P.R. 62/13 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nella Direttiva MIUR n. 11 del 18.09.14 (Priorità strategiche del SNV per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17), infine nella Direttiva MIUR n. 36 del 18.08.16 (Valutazione dei dirigenti scolastici).

La predetta padronanza degli standard professionali essenziali è riferita, in particolare, agli ambiti appresso elencati e per ognuno di essi facendo la Bozza corrispondere le richieste competenze: ovvero l’attitudine di usare consapevolmente un sapere (conoscenze)e un saper fare (abilità o capacità) al di fuori del luogo e dello scopo immediato in cui/per cui essi sono stati acquisiti.

La competenza perciò va oltre la dimensione prettamente cognitiva, coinvolgendo gli aspetti affettivi (come la disponibilità ad impegnarsi), motivazionali (la spinta ad agire per ottenere un risultato soddisfacente o qualificante), sociali (apertura al confronto, al rispetto dei diversi punti di vista, alla collaborazione); oltre che un equilibrio mentale nel controllo dello stress, altrimenti contagioso: in definitiva, si richiede di azionare il buon senso.

In questo significato plurale essa – lo si ricorda – è già considerata nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, declinante le otto competenze-chiave, ora sostituita dalla nuova versione del 22 maggio 2018.

Questi, dunque, gli ambiti:

  1. possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale. Ai fini della verifica sono valutate le capacità di ottemperare alle attività gestionali connesse con l’incarico dirigenziale e alle procedure previste dalla normativa vigente, ivi compresi gli atti di pertinenza del dirigente scolastico, nonché la correttezza nella gestione delle risorse economiche, finanziarie e strumentali;
  2. possesso ed esercizio delle competenze di gestione delle risorse umane. Ai fini della verifica sono valutate le capacità di utilizzo e sviluppo professionale delle risorse umane a disposizione e di gestione delle relative procedure, lo svolgimento delle funzioni dirigenziali concernenti il periodo di formazione e di prova del personale neoassunto o in tirocinio, il corretto esercizio dell’eventuale azione disciplinare;
  3. possesso ed esercizio delle competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica e con i referenti istituzionali. Ai fini della verifica sono valutate la capacità di gestione degli organi collegiali, delle relazioni sindacali, dei rapporti tra istituzione scolastica, famiglie, comunità e istituzioni di riferimento;
  4. possesso ed esercizio delle competenze concernenti l’analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonché di correlata progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento. Ai fini della verifica sono valutate le capacità di analisi del contesto, delle esigenze e delle aspettative della comunità educante, a partire dal RAV e dal PTOF, la capacità di gestione complessiva del PdM.

Anche qui si è dell’avviso di potersi raccomandare la consultazione del nostro Frammenti d’un dizionario per neo-dirigenti scolastici (Luglio 2019), le cui voci prescelte seguono, ad un tempo, un approccio pragmatico, nel senso della loro funzionalizzazione alle concrete decisioni hic et nunc, e metacognitivo, nel senso di riuscire ad utilizzare coordinate, metodiche o canoni interpretativi, per così dire dotati di valenza universale, al di fuori del singolo caso concreto – in qualche modo –  risolto: che poi trattasi di un’altra definizione di competenza.

La Direzione generale per il personale scolastico, di concerto con la Direzione generale agli ordinamenti e alla valutazione, metterà a punto gli indicatori (e descrittori?) per la valutazione dei neodirigenti, ragionevolmente potendosi supporre che corrisponda all’obbligo prima dell’attivazione del percorso di formazione e prova.

IV. Le procedure

Per rapida sintesi e nell’ordine, l’intero dispositivo del periodo di formazione e prova può rendersi nei seguenti termini:

  1. ad inizio anno scolastico l’USR designa un dirigente esperto tutor, che segue di regola tre dirigenti scolastici neoassunti nelle attività di accompagnamento, con funzioni di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia della (loro) azione dirigenziale. Visita le scuole dei dirigenti assegnati almeno due volte nell’anno scolastico. Redige la relazione sul neodirigente seguito sulla base degli indicatori sopra menzionati, che poi presenterà al Nucleo di valutazione di cui, nella circostanza, farà parte integrante;
  2. sempre l’USR, infatti, assegna ai Nuclei di valutazione i dirigenti scolastici neoassunti – al momento non si sa quanti Nuclei e quanti saranno i dirigenti in formazione e prova per ciascuno di essi – formati da un dirigente tecnico che li presiede (in mancanza da un dirigente scolastico) e da un dirigente scolastico. Ogni Nucleo compie almeno una visita in presenza nell’istituzione scolastica di servizio di ciascun dirigente neoassunto, davanti al quale questi sostiene un colloquio finale che prende avvio dalla presentazione del tutor e prosegue sulla documentazione contenuta nel Portfolio professionale, da compilare secondo le tempistiche indicate dall’Amministrazione.
    L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili e per una sola volta, non preclude l’obbligatoria espressione del parere;
  3. all’esito del colloquio, il Nucleo si riunisce per la formulazione del predetto parere dopo che il tutor avrà presentato le risultanze emergenti dall’attività di accompagnamento svolta (ante). Il coordinatore del Nucleo compila quindi una relazione per ogni dirigente neoimmesso in ruolo assegnato, comprensiva delle attività di formazione, delle risultanze delle visite e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere, inviandola entro il mese di giugno al dirigente dell’USR;
  4. il dirigente dell’USR formalizza la valutazione dei dirigente in anno di formazione e prova anche eventualmente acquisendo ulteriori elementi conoscitivi e potendo sempre discostarsi dal parere del Nucleo con atto motivato.
    Se il giudizio è favorevole ha luogo il provvedimento motivato di conferma in ruolo, diversamente si ha la risoluzione del contratto e si avvia la procedura per la ricollocazione nel ruolo di provenienza (ante).
    Il tutto è comunicato all’interessato entro il termine dell’anno scolastico di riferimento.