Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

PIANO STRAORDINARIO 2018 PER IL RECLUTAMENTO RICERCATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO in particolare l’art. 24, comma 3, lettera b), della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità di stipulare “contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),  ovvero  che  hanno  conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di  professore di prima o di seconda fascia  di  cui  all’articolo  16  della  presente legge, ovvero che sono in possesso  del  titolo  di  specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51,  comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di  cui all’articolo 22 della presente legge, o di  borse  post-dottorato  ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”;

VISTO inoltre l’articolo 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”;

VISTO l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

VISTO il DM n. 216 del 31 marzo 2016, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata istituita la Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute) con sede a L’Aquila, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale;

VISTO il DM n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO l’art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo al finanziamento statale dell’Università degli studi di Trento;

VISTI il DM n. 610 del 9 agosto 2017 e il DM n. 1049 del 29 dicembre 2017, con i quali sono stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2017, ivi compresa la quota premiale;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed in particolare l’art. 1, comma 633, il quale dispone “al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale”, che:il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di  euro  per l’anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a  decorrere dall’anno 2019, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010, n.  240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia”; “l’assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse  aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all’obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all’obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)…omissis. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l’utilizzo delle suddette risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2018, pari a  12 milioni di euro per l’anno 2018 e  76,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, destinate al piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, e al conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;

 

DECRETA

Articolo 1
(Assegnazione risorse)

  1. A valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), pari a 12 milioni di euro per l’anno 2018 e a 76,5 milioni di euro a decorrere dell’anno 2019, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”, specifiche risorse per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione pari a circa € 58.625 annui;
  2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono ripartite fra le Istituzioni, per il finanziamento complessivo di 1.305 posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240 del 2010 come segue:
  • a) al fine di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica  coerentemente con la programmazione triennale di ciascuna Istituzione con riferimento anche a nuove iniziative di ricerca o di didattica, a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa, per un totale di 308 posti, in relazione alla dimensione data dalla media dei docenti in servizio al 31/12/2010 e al 31/12/2017, come indicato nella seguente tabella:

 

Media docenti (31/12/10; 31/12/17)

Posti Ricercatore b)

Fino a 20

2

Da 21 a 300

3

Da 301 a 600

4

Da 601 a 1200

5

Da 1201 a 1800

6

Da 1801 a 2400

7

Da 2401 a 3000

8

Da 3001 a 3600

9

Oltre 3600

10

I dipartimenti cui sono destinati tali ricercatori sono comunicati dalle Università al Ministero entro 60 giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti;

  • b) al fine di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari potenziando  le aree strategiche  in cui si sono collocati i 352 dipartimenti ammessi alla selezione dei dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2018-2022 sulla base della graduatoria definita dall’ANVUR ai sensi dell’art. 1 comma 319 e 320 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, nonché allo specifico scopo di integrare le assunzioni di ricercatori di tipo B previste per i 180 Dipartimenti d’eccellenza risultati vincitori mediante piano rivolto anche a favore dei  172 dipartimenti che non sono risultati tra i beneficiari del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, è attribuita a ciascuna delle Istituzioni di riferimento e al singolo dipartimento interessato una quota fissa ulteriore pari a 2 posti di ricercatore b) per dipartimento, per complessivi 344 posti;

 

  • c) 653 posti, sono ripartiti fra le Istituzioni che hanno partecipato alla VQR 2011-2014 nel seguente modo:
      • i. il 50% (327 posti), al fine di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari in base al valore dell’indicatore della qualità della ricerca IRFS concernente la VQR 2011-2014 utilizzato per il riparto della quota premiale del FFO 2017, assicurando almeno 1 posto di ricercatore b) per ogni Istituzione;
      • ii. il 50% (326 posti), al fine di riequilibrare la presenza dei giovani ricercatori nei vari territori, proporzionalmente alla somma ponderata del numero di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) (peso 1) e b) (peso 1,2) della legge 240/2010 in servizio presso ogni Istituzione al 31/12/2017 moltiplicati per un coefficiente K, inversamente proporzionale al rapporto tra il numero dei ricercatori di tipo b) in servizio al 31/12/2017 rispetto al numero dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

 

R= numero di ricercatori di tipo b) ogni 100 professori e ricercatori a tempo indeterminato

K

R<3

1,5

3≤R<5

1,4

5≤R<7

1,3

7≤R<9

1,2

9≤R<11

1,1

R≥11

1

 

Articolo 2
(Utilizzo delle risorse assegnate)

  1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2. La quota parte di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al comma 1:
    • a. per l’anno 2018 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione interessata;
    • b. a decorrere dall’anno 2019 non viene consolidata all’Istituzione interessata e viene riassegnata, a valere sul fondo di finanziamento ordinario, per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1;
  3. Nel caso in cui i ricercatori di cui al comma 1, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della positiva valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della citata legge n. 240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Ateneo come cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili al termine del contratto sono utilizzate dallo stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuare entro dodici mesi dalla relativa cessazione, pena l’applicazione di quanto previsto al comma 2, lett. b.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli

 

Trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione


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