FAQ Handicap e Scuola – 65

Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv. Salvatore Nocera e di Evelina Chiocca


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Mio figlio ha diritto alla legge 104/92 ed al relativo sostegno di cui non è stato possibile avvalersi. La pagella presenta numerose materie insufficienti che non solo non sono supportate da alcuna prova scritta o
orale, ma semplicemente frutto di una valutazione che non ha tenuto
conto in nessun modo della grave incapacità psicologica del ragazzo di affrontare una situazione di emergenza che lo ha destabilizzato totalmente, se non il fatto che non ha frequentato online. Posso chiedere la rivalutazione?  O cosa posso fare perché i professori rimedino a questo grave…”scivolone”? A causa del malessere di mio figlio (per la quarantena) non era stato possibile conoscere prima i voti in pagella anche per le ferie dei professori. 

Proprio a causa dell’impossibilità per tantissimi alunni con disabilità di avvalersi della didattica erogata a distanza, la legge n. 41/2020 ha stabilito che il Dirigente scolastico, su espressa richiesta della famiglia, avrebbe potuto valutare la reiscrizione per gli studenti con disabilità che non avevano potuto fruire adeguatamente delle attività didattiche erogate a distanza. Lei giustamente si lamenta perché la scuola ha deciso autonomamente, senza ascoltare le vostre indicazioni e arrecando, con ciò, non solo un profondo malessere ma anche un danno di immagine nei confronti di suo figlio, che dovrà ripetere la classe non per sua colpa, ma per le circostanze esterne. A questo punto, fare un ricorso, solo per la tutela dell’immagine del figlio, ci sembra inutile, poiché difficilmente la Magistratura, di fronte all’esito negativo della valutazione finale, ovviamente non per colpa di suo figlio, vi darebbe ragione. In ogni caso, suo figlio difficilmente riuscirebbe a svolgere serenamente il nuovo anno scolastico, senza avere le basi serie dell’anno svolto negativamente a causa della pandemia e della didattica inutile a distanza.


Sono un insegnante di ruolo, scuola secondaria, con figlio minorenne disabile: posso usufruire del congedo straordinario durante uno stesso anno scolastico ma per periodi frazionati (es. mese di ottobre, poi gennaio, poi maggio)?

La normativa stabilisce che il congedo biennale possa essere fruito anche in modi frazionati e non pone limiti circa il numero delle volte durante lo stesso anno.


Sono la mamma di una bambina disabile di due anni e mezzo, con una sindrome rara. Come da indicazioni della neuropsichiatra che ci ha in carico, sarebbe opportuno iscrivere la bimba al nido (si partirebbe ad inizio anno, anche se lei avrà già compiuto 3 anni) con un educatore ad personam, viste le difficoltà della bimba e la complessità della sua patologia. L’asilo nido del nostro comune ha 30 iscritti, per essendo un comune piccolo, ha una solo struttura nella quale confluiscono tutte le richieste. Per motivi di salute e di ambientamento, sarebbe indicata una struttura più piccola con meno bimbi, ma se andassimo fuori comune non ci spetterebbe l’educatore. La responsabile dei servizi scolastici, ci ha fatto inoltre ben presente che per l’asilo nido e la scuola materna non è previsto l’educatore, in quanto non sono considerate scuole dell’obbligo; è una concessione data dal comune, a patto che restiamo nel territorio. Lo stesso problema si presenterà poi per la scelta delle altre scuole. Abitiamo in provincia, lontano da ogni servizio, i comuni più prossimi a noi sono fuori provincia e regione

Dal momento che vostra figlia compirà 3 a inizio d’anno scolastico, dovrà essere iscritta alla scuola dell’infanzia (scuola non dell’obbligo), per la quale, come per la Primaria (e, in seguito, la secondaria di primo e di secondo grado), la legge 104/92 garantisce e tutela il diritto allo studio, assicurando tutte quelle risorse necessarie. In sostanza, se per vostra figlia è stata elaborata dall’equipe dell’ASL una diagnosi funzionale (DF), la scuola dell’Infanzia deve chiedere, il docente per il sostegno e, se prevista, la figura addetta all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione personale. Non c’è bisogno che andiate fuori dal vostro territorio comunale (salvo che non si tratti di una vostra scelta). Chiedete pertanto alla scuola che garantisca le risorse previste a favore di sua figlia. Tenga in ogni caso presente che ci sono sentenze che impongono al Comune l’ obbligo del supporto organizzativo, dell’assistenza e del trasporto


In relazione ai lavoratori fragili. Sono un coll. scolastico (64 anni e un anno di lavoro, dovrei andare in pensione nel 2021 con quota 100), con invalidità civile 100%  e invalidità INAIL 60 %. Dalla segreteria hanno mandato a tutto il personale ATA una circolare in merito e vorrei dei chiarimenti:
1 – a cosa potrei andare incontro (visita collegiale, licenziamento?) se dovessi presentare la domanda? 
2 – quali vantaggi o svantaggi potrei avere?
3 – mi conviene fare la domanda considerando che nel 2021 andrò in pensione?

Il Decreto 87, emanato il 6 agosto, precisa alcuni compiti in capo al ministero; fra questi:
–    individuare, in tutte le scuole, il “medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG)”; 
–    attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS.
Al punto 10 (Disposizioni finali) del decreto 87/2020, sindacati e ministero si impegnano affinché si proceda “all’approfondimento del fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO.SS, nell’ambito dell’“accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020.
Nella comunicazione inviata a tutti lavoratori della sua scuola, il DS indica la procedura da seguire: visita medica, previo invio di richiesta da parte del lavoratore corredata della documentazione sanitaria. Considerato che ciò rientra nelle azioni di prevenzione e di sicurezza a sua tutela, stante la particolare situazione di emergenza, le suggeriamo di seguire le indicazioni del suo dirigente scolastico.


E’possibile che a mio figlio di 13 anni che ha ottenuto un riconoscimento INPS di handicap grave (comma 3,art3) dopo visita di fronte la commissione Ulss, venga negato il sostegno scolastico? Dopo che a dicembre era stato segnalato dalla scuola come alunno in difficoltà ho contattato l’Ulss di competenza e ho chiesto la visita con la neuropsichiatra (presenta problemi di lettura non capendo ciò che legge, calcolo, memoria, controllo impulsi sessuali, problemi di comportamento..) Lei alla prima visita dopo qualche minuto ci stava liquidando dicendoci che lei era un medico e lui non era patologico e non poteva farci nulla, ciò che presentava era dovuto all’emoragia nella corteccia cerebrale.. Sotto mia insistenza visto che avrebbe avuto la visita per invalidità Inps ho chiesto ci lasciasse qualcosa di scritto. Gli ha fatto fare i test di intelligenza, con la neuropsicologa che gli leggeva tutti i test, risultato QI 83. Durante il lockdown mi è stato spedito il risultato del test.  Solo a maggio l’ho sentita telefonicamente e mi ha detto che non era un patologico grave , quindi non segnalabile come 104, ma era un BES. A fine giugno ha fatto la visita con la commissione Ulss per invalidità INPS, presentando anche la sua valutazione neuropsicologica. Mi chiama anche la scuola a cui avevo girato la valutazione: non può avere il sostegno perché la neuropsichiatra doveva compilarmi 2 moduli (tra cui la diagnosi funzionale ) da presentare alla UVMD.. Ricevo l’invalidità INPS, lo comunico alla scuola.. Non basta, vogliono tutto quello che mi avevano detto. Mi dicono che avendo la 104 la neuropsichiatra deve solo compilare la richiesta, poi con la commissione si dovrebbe far presto (i centri privati mi dicono che con il lockdown sarà impossibile avere certificazioni passare la commissione anche andando a pagamento, 700€) . Fatto sta che ricontatto la neuropsichiatra, deve solo compilarmi i moduli.. Si rifiuta, mio figlio non è patologico grave e non ha diritto al sostegno.. Dice che l’handicap grave riconosciuto non c’entra niente con il sostegno (sue testuali parole: se un ragazzo è in carrozzella non vuol dire che ha diritto all’insegnante di sostegno; ridendo mi dice che se tutti i ragazzi che presentano problemi di comportamento avessero il sostegno ci sarebbe metà classe col sostegno ). Sì, mio figlio non è in carrozzella, ma gli è stato riconosciuto l’handicap per problemi mentali e intellettivi… Non so più che fare, non c’è la faccio più … Inizia la terza media e senza un aiuto non ce la fa.. Ho paura che rivivremo l’incubo dell’anno scorso dove non lo aiutavano e dovevo mendicare i compiti chiamando i genitori perché i compagni non glieli davano.P rof che non volevano capire che non riusciva a comprendere cosa chiedevano le verifiche se leggeva da solo e gli davano 4, che non riusciva a scriversi i compiti e gli davano note, affrontare le 5h di scuola. Non gli davano nemmeno compiti né verifiche semplificate o testi semplificati, dovevo fargli schemi e riassunti io.Ho dovuto rinunciare a lavorare. Nel lockdown gli ho fatto da prof di sostegno.. Non fa nulla se non gli sto accanto, non gestisce l’ansia e la concentrazione. Fa e dice cose senza rendersene conto.. Ha giorni che è perso, nervoso, irascibile… Gli è stata aperto il cranio, gli è stato asportato un pezzo di cervello nel lobo frontale destro che regola il comportamento.. Devo arrendermi all’idea che non avrà nessun aiuto? 

L’«accertamento dell’handicap» (previsto dalla legge 104/92) non è sufficiente per chiedere alla scuola le risorse che vengono riconosciute a coloro ai quali viene rilasciata la Diagnosi Funzionale, previo accertamento in base alla legge 104/92. La Diagnosi Funzionale è il documento che individua il bambino o il ragazzo come “alunno con disabilità” e che la famiglia consegna alla scuola per l’attivazione delle risorse previste (in alcune regioni viene rilasciato il CIS, certificato di inclusione scolastica). Soltanto l’ASL, previa richiesta della famiglia, può predisporre la Diagnosi Funzionale, ovviamente se ne sussistono le condizioni (per richiedere la Diagnosi Funzionale, ovvero il riconoscimento del figlio come “alunno con disabilità”, la famiglia deve presentare all’ASL la certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92). In sintesi, la scuola non può chiedere risorse, come il docente specializzato per il sostegno, se la famiglia non consegna alla scuola copia della documentazione necessaria, ovvero copia della Diagnosi Funzionale e del verbale di Accertamento rilasciati dall’ASL. Dovete pertanto rivolgersi all’ASL territoriale e chiedere la valutazione di vostro figlio ai sensi del DPCM 185/2006 ai fini del rilascio della Diagnosi Funzionale e del Verbale di Accertamento (e se la Regione lo dovesse prevedere, ma come detto vale solo per alcune regioni, non per tutto il territorio nazionale, anche del CIS, certificato di inclusione scolastica). 

Io ho fatto tutto quello che mi era stato detto di fare, con la segnalazione sono andata al distretto e la psicologa mi ha indirizzata alla neuropsichiatra. Mi ha consigliato la scuola stessa, di chiedere anche l’invalidità INPS. Io ho ricevuto dall’INPS anche un verbale  della commissione ASL per accertamento handicap con anche una serie di fogli allegati con scritto diagnosi funzionale..ma a quanto pare non serve a nulla.. la scuola ha detto che servono 2 moduli (tra cui la diagnosi funzionale appunto) compilati da un medico (la neuropsichiatra o la psicologa). La psicologa è andata in pensione e la neuropsichiatra del distretto di appartenenza si rifiuta di farmi la diagnosi funzionale e qualsiasi cosa serva per il sostegno o.. Quindi.. Mio figlio non avrà mai il sostegno scolastico? Se la neuropsichiatra non mi da’ una diagnosi funzionale vuol dire che non ne ha diritto? Non è mio diritto averla con almeno scritto cosa riscontra? La logopedista sempre dell’ASL aveva detto che lui aveva bisogno di sostegno con i suoi problemi di memoria, lettura e calcolo (prima dell’asportazione a maggio 2019 della MAV cerebrale per emorragia cerebrale non aveva questi deficit, aveva fatto dei test ad agosto 2018 con l’ASL). I professori mi dicevano che aveva bisogno di aiuto, mi avevano mandato anche ai servizi sociali del comune. La neuropsichiatra lo ha visto 1 volta, parlato 10 minuti e fatto fare dalla neuropsicologa 4 sedute di nemmeno 1h per fare i “test di intelligenza” e ha deciso.. È così che funziona?Mi è stato dato solo la valutazione neuropsicologica del test.  Se fossi andata privatamente adesso mio figlio avrebbe un sostegno o almeno un pezzo di carta dove c’è scritto che esigenze ha da BES da presentare alla scuola per fargli un PDP ..me lo hanno detto tutti.. È così? Mi era stato detto che l’ASL non vuole più concedere sostegni e ho sbagliato io a voler aiutare mio figlio tramite loro, a quanto pare . 

Come prevede la norma, dopo aver acquisito la certificazione da parte dell’INPS ai sensi della legge 104/92, la famiglia (e solamente la famiglia) chiede all’ASL l’accertamento per l’individuazione del figlio come “alunno con disabilità”.  L’accertamento è effettuato dall’unità multidisciplinare dell’ASL (e non da un singolo medico).  Chieda alla sua ASL il rilascio del verbale di accertamento e della Diagnosi Funzionale ai sensi del DPCM 185/2006. L’unità multidisciplinare dell’ASL, dopo la valutazione, rilascerà la diagnosi funzionale solamente se ne sussistono le condizioni; in altri termini, la richiesta di valutazione non comporta, automaticamente, una risposta di accoglimento. Se suo figlio non è riconosciuto come “alunno con disabilità”, lei può chiedere direttamente al Consiglio di classe che venga individuato come alunno con BES, presentando alla scuola eventuali documenti sanitari (ovvero ciò che lei ritiene possa essere utile). Il Consiglio di classe, come stabilito dalla Nota 2563/13, potrà  accogliere o meno la sua richiesta; nel caso di accoglimento, per suo figlio potrebbe essere predisposto un PDP, la cui validità rimane circoscritta all’anno scolastico di riferimento; nel PDP saranno indicati eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative.


Mio figlio ha terminato il secondo anno della scuola secondaria di secondo grado in un Istituto Professionale con programmazione differenziata ora vorrebbe spostarsi in un CFP, che non ha il sostegno. La mia domanda è: passera’ al terzo anno o deve ricominciare dal primo? Se passa al terzo anno, dato che lui non ha fatto ore di stage mentre al CFP iniziano gia’ al secondo anno , le fara’ tutte al terzo? Dovra’ essere differenziata la programmazione o potra’ essere semplificata e provare a prendere una qualifica?

La norma stabilisce che, per gli alunni con disabilità, debbano essere garantite le risorse di sostegno necessarie, e questo vale anche per i Centri di Formazione Professionale (CFP). Per quanto concerne la classe, è la scuola che, sulla base delle competenze già acquisite da suo figlio e coerentemente con il curricolo proposto, stabilisce a quale classe sia più opportuna l’iscrizione (potrebbe essere anche la classe seconda). 
Per quanto riguarda la programmazione: 
–        se suo figlio ha conseguito l’attestato a conclusione della scuola secondaria di primo grado (ex-scuola media), potrà seguire unicamente una programmazione differenziata; 
–        se invece suo figlio ha conseguito il diploma allora, come prevede la norma, il Consiglio di classe, nel caso dovesse optare per il percorso differenziato, dovrà chiedere a voi, genitori, il consenso; a fronte di un vostro rifiuto in relazione al PEI differenziato, il Consiglio di classe dovrà adottare il PEI semplificato. 
Per quanto concerne il titolo di studio, solo in caso di PEI semplificato vostro figlio potrà conseguire un regolare titolo di studio, in caso di PEI differenziato, infatti, riceverà, a conclusione del percorso, l’attestato. 


Sono figlia unica di madre invalida al 100% (legge 104) su sedia a rotelle per ictus. Nella graduatoria per accedere alle cattedre di insegnamento curricolare e di sostegno la mia condizione mi consente qualche priorità? E tale priorità è legittima per qualsiasi graduatoria o deve essere esplicitata nei relativi decreti?

La legge 104 del 92 all’articolo 33, comma 5, stabilisce che “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede“. Il riferimento al comma 3 significa che la persona da assistere non debba essere ricoverata stabilmente presso un istituto. L’inciso “ove possibile” significa “se c’è posto”; nel suo caso lei ha precedenza fino a quando in quella scuola c’è una cattedra alla quale lei per legge possa aspirare.


Sono docente specializzato su sostegno  ed insegno nella  scuola secondaria di secondo grado. Volevo un chiarimento circa gli alunni disabili  che hanno già terminato un ciclo di scuola superiore con una programmazione differenziata e che si iscrivono ad un corso serale di un altro indirizzo di scuola superiire. Poiché  gli alunni sono maggiorenni ed hanno già usufruito del sostegno  per il precedente percorso è possibile chiedere per loro l’attribuzione del docente di sostegno? In caso negativo, come immagino sia, con quale programmazione potranno frequentare il nuovo percorso scolastico? Il consiglio di classe potrà fare per loro un Pei? Se si, potrà fare un pei con programmazione  differenziata? In caso contrario gli alunni potranno iscriversi per quante volte alla stessa classe?

Innanzi tutto occorre vedere se la persona è in possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado o se, invece, dispone dell’attestato. Nel primo caso può iscriversi al corso serale, ma dubitiamo possa avere il sostegno, di cui ha già usufruito per i cinque anni di scuola secondaria di secondo grado, dove era suo diritto; adesso non ha più diritti rispetto al sostegno. Per quanto riguarda il Piano educativo Individualizzato (PEI), se lo studente ha il diploma di scuola secondaria di primo grado, allora potrà tentare un PEI semplificato; in merito all’esito dipende dal percorso, ovviamente. Se, invece, dispone dell’attestato di scuola secondaria di primo grado, allora potrà seguire solo un PEI differenziato; anche in questo caso senza il sostegno. Al massimo, pertanto, potrebbe tentare di reisctriversi ad un solo nuovo corso; adempiuto l’obbligo scolastico ed avendo esercitato il suo diritto allo studio al corso del mattino, nessun obbligo ha la scuola pubblica di farlo frequentare ulteriormente. Se desidera conseguire un diploma, potrà sempre tentare gli esami di Stato da privatista, godendo di tutti i diritti previsti per gli studenti adulti con disabilità; potrà cioé concordare il PEI rispetto al quale saranno predisposte eventuali prove equipollenti, nonché l’assegnazione di un assistente durante lo svolgimento delle prove stesse, ovvero di quanto previsto dal DM 13 dicembre 1984 per gli allora esami di “licenza media”, che, per analogia, può essere applicato anche agli esami della scuola secondaria di secondo grado.


Lo studente  che ho seguito come docente di sostegno ha da poco sostenuto l’esame di maturità e io sono stata nominata come assistente alla prova d’esame. La Presidente di Commissione non mi ha permesso di partecipare alla scelta del materiale per la terza parte del colloquio e mi ha congedata senza comunicarmi l’esito dell’esame dell’alunno; lo stesso hanno fatto i commissari, miei colleghi da anni.Pertanto le chiedo: poteva la Commissione impedire alla docente di sostegno di partecipare alla scelta del materiale e rifiutarsi di comunicare l’esito dell’esame con la scusa della possibile fuga di notizie prima della pubblicazione degli esiti?

In sede di esame di Stato, lei è stata convocata, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa vigente, in qualità di “esperta”, così come specificato al comma 4 dell’art. 19 dell’OM 10/2020. Tale comma stabilisce che, per la predisposizione e per lo svolgimento della prova d’esame, “la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione”. La sua presenza non è, quindi, di “membro aggregato della commissione”, bensì di esperto convocato dalla stessa; tanto è vero che verrà retribuita solo per il giorno di assistenza e non per altre attività della commissione, di cui non fa parte; quindi il comportamento del presidente e dei colleghi della commissione è legittimo.


Sono la mamma di bambino a cui è stata riconosciuta l’nvalidità civile. A settembre mio figlio comincerà la prima elementare in una scuola paritaria fuori dal nostro comune di residenza.Volevo chiedere due informazioniLa prima è che una scuola, sempre paritaria, in cui avevamo già pagato la preiscrizione l’anno scorso, ha rifiutato l iscrizione di entrambe i miei figli (sono gemelli e anche l’altro, non ha la certificazione, ma è comunque seguito da un neuropsichiatra e da uno psicoterapeuta) perché non hanno i fondi per il sostegno. Nonostante la nostra volontà di cercare una persona, anche a nostre spese, il preside ci ha chiuso la porta in faccia. Volevo sapere a chi potevamo denunciare l’accaduto, visto che ai miei figli è stato negato il diritto allo studio.La seconda informazione riguarda al tipo di richiesta per un aiuto economico che possiamo fare al nostro comune di residenza . Nella scuola in cui sono finalmente iscritti non riescono a coprire tutto il monte ore. Si sono comunque presi l impegno di chiedere al loro comune un aiuto e a noi han chiesto di fare lo stesso. Possiamo farlo anche se la scuola è in un altro comune e non è statale?

Se la scuola, alla quale avete iscritto ora i vostri figli, è, oltre che paritaria, anche parificata, essa ha diritto ad avere pagato il sostegno (docente) da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR); potreste richiedere i soldi pagati alla scuola precedente, anche se essa era solo paritaria oppure anche parificata.  La scuola paritaria non può rifiutare l’iscrizione di alunni con disabilità: ciò è in contrasto con quanto disposto dalla legge 62/2000 ed è una palese forma di discriminazione, perseguibile ai sensi della legge 67/2006. La denuncia, per il rifiuto dell’iscrizione, può essere inoltrata alla Procura della Repubblica, mentre per la discriminazione il ricorso va inoltrato al tribunale civile. Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, ovvero la richiesta di aiuto economico, è da precisarsi la finalità. Se l’aiuto economico riguarda il poter supportare la retta per il docente incaricato su posto di sostegno, tale cifra potrebbe essere garantita dall’USR, come indicano numerose sentenze; se, invece, tale richiesta concerne la possibilità di fruire di figure addette all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione personale di suo figlio, e se il comune dove ha sede la scuola vi dà poche ore o non ve ne vuole assegnare, allora sarà il Comune di residenza che, su specifica richiesta, dovrà garantire la figura addetta all’assistenza, anche se la scuola è situata in altro comune o in altra Regione. Anche in tal senso sono state emanate numerose sentenze.


Sono un docente curriculare di un istituto di Istruzione Secondaria di II Grado. In seguito alle legge 41/2020 (articolo 1 comma 4-ter) che ha convertito, con modifiche,  il decreto legge 8 aprile 2020, sono pervenute alla scuola numerose richieste di genitori di studenti diversamente abili, al fine di consentire la reiscrizione dei figli con disabilità al “medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”. Vi chiedo se ritenete possibile, anche alla luce della successiva nota ministeriale esplicativa (n. 793; 08/06/2020), l’accoglimento delle richieste presentate dopo lo scrutinio finale e, soprattutto, nel caso in cui gli alunni abbiano conseguito “gli obiettivi didattici e inclusivi”e, dunque, non sia stato verbalizzato dai consigli di classe “il mancato conseguimento” degli stessi. I consigli di classe, in assenza di valutazioni insufficienti, riguardanti anche gli obiettivi di inclusione, non avevano proposto la reiscrizione al medesimo anno scolastico,   “subordinata alla richiesta delle famiglia/in acquisizione del parere GLO” (secondo la formula suggerita,  per altra situazione, dalla summenzionata Nota).

Coerentemente con quanto disposto dalla legge 41/2020 e dalle successive Note ministeriali (la Nota 793/2020 e la Nota 1068/2020), la reiscrizione, limitatamente all’a.s. 2019-2020, è atto che segue l’ammissione alla classe successiva (ammissione prevista dall’OM 11/2020). La procedura, indicata dal ministero, prevede che dopo l’ammissione alla classe successiva o la promozione all’esame di Stato, la famiglia, se lo ritiene necessario e sulla base delle norme sopra indicate, possa formulare domanda motivata di “reiscrizione” al Dirigente scolastico, il quale, acquisiti il parere del GLO e del Consiglio di classe, sulla base dei pareri ottenuti valuta l’opportunità della reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell’a.s. 2019-2020. Se dai dati acquisiti risulta che lo studente non ha raggiunto, per un qualunque (ma anche dichiarato) motivo, gli obiettivi del suo PEI, il D.S. è tenuto ad autorizzare la “reiscrizione”; se, invece, non ritenesse opportuna la reiscrizione, deve formulare, in modo analitico, le motivazioni del suo diniego, non potendosi trincerare dietro alcuna espressione generica, del tipo “non sussistono le condizioni per la reiscrizione” (che, di fatto, è una ripetenza sollecitata), in quanto risulterebbe passibile di ricorso vittorioso al TAR da parte della famiglia. Purtroppo questa è la norma e, anche se non condivisibile da parte nostra, essa deve essere applicata, a meno che la scuola non intenda impugnarla in Corte costituzionale.


Sono un insegnante di sostegno , desirerei avere chiarimenti in merito ad un alunno che l’anno scorso non è mai venuto a scuola e vorrebbe ri frequentare l’anno . Cosa bisogna fare per iscriverlo. Quali sono i riferimenti normativi a tale riguardo?

Non avendo l’alunno frequentato per tutto l’anno scolastico (e ipotizzando che trattasi di studente della scuola secondaria di primo o di secondo grado), il Consiglio di classe avrebbe dovuto applicare quanto indicato dall’articolo 3, c. 7 dell’O.M. 11/2020 che si riporta: “Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva”. Come indicato dalla legge 41/2020 e dalle successive Note, la reiscrizione non riguarda gli insegnanti; è la famiglia che invia richiesta al DS il quale, sentiti il GLO e il Consiglio di classe, valuta l’opportunità o meno della reiscrizione. 


Sono una docente di sostegno di un istituto di istruzione Secondaria di II grado. Ogni giorno sento ripetere dai colleghi curricolari la frase: “L’alunno con programmazione differenziata non può prendere 10 in alcune o tutte le materie in sede di scrutinio intermedio o finale altrimenti si dovrebbe riformulare il PEI, che da differenziato dovrebbe diventare per obiettivi minimi!!”. A me sembra un’assurdità. Perché l’alunno non può conseguire ottimi risultati in base a quella che è  una programmazione che risponde alle proprie e reali capacità e potenzialità,  così come i compagni normodotati? Perché, ad esempio, un alunno che nel PEI differenziato ha come obiettivo saper contare fino a 20 e alla fine dell’anno riesce a farlo,  non dovrebbe prendere 10 in matematica? E così per le altre materie..

Concordiamo con lei: affermare che uno studente (e vale per tutti, ovviamente) non possa vedersi riconosciuto un 10 a fronte di obiettivi raggiunti non soltanto è paradossale, ma, a nostro parere, è discriminante. E ciò vale anche per lo studente con PEI differenziato: se lo studente raggiunge gli obiettivi per lui indicati, gli deve essere riconosciuto il massimo dei voti, esattamente come avviene per gli altri, che raggiungono in modo eccellente gli obiettivi previsti.


Sono un’insegnante di sostegno di scuola secondaria di I grado e vorrei sapere se, nel momento in cui una famiglia di un alunno DVA, fa richiesta scritta alla scuola (DS, CdC) che il proprio figlio sia esonerato dallo studio della seconda lingua straniera e in sostituzione a questa svolga un’attività alternativa (programmata nel PEI), spetta obbligatoriamente ed esclusivamente al docente di sostegno attuare l’attività prevista,  oppure, l’alunno può essere preso in carico anche da un altro insegnante (curricolare) che,  per completare il proprio orario di servizio (18 h di cattedra), abbia ore a disposizione

Precisiamo che la questione qui posta è diversa da quella che riguarda gli alunni con diagnosi di DSA, per i quali, sulla base di uno specifico iter e di quanto indicato nella diagnosi, può essere accolta dal Consiglio di classe la richiesta di “esonero” dall’insegnamento delle lingue straniere e, di conseguenza, essere adottata una programmazione differenziata per il tempo-scuola corrispondente alla o alle lingua/e straniera/e. Non così per gli alunni con disabilità: precisiamo, infatti, che per gli alunni con disabilità non è previsto alcun esonero e che per ogni momento del tempo-scuola devono essere programmate attività formative “individualizzate”, indicate nel Piano educativo individualizzato. Non possono essere accolte, pertanto, richieste da parte dei genitori; è invece il Consiglio di classe che si esprime (non il solo docente di sostegno) e che indica gli obiettivi disciplinari, previa valutazione attenta e coerente delle capacità e delle potenzialità dello studente stesso. La legge 104/92 all’art. 16 ben chiarisce quanto sopra esposto: il Consiglio di classe deve predisporre attività anche in sostituzione dei contenuti programmatici di alcune discipline, ovvero effettivamente rispondenti alle capacità e alle potenzialità dell’alunno; si tratta, quindi, di individualizzare, non di sostituire. Il compito specifico di “insegnare” riguarda tutti i docenti componenti il consiglio di classe; saranno pertanto i docenti in servizio e incaricati dell’insegnamento disciplinare a provvedere in tal senso, supportati, se in servizio, dal docente incaricato su posto di sostegno.


Sono la mamma di una ragazza con disabilità che ha frequentato l’ultimo anno di scuola secondaria di 2 grado con PEI e programmazione differenziata e che avrebbe dovuto purtroppo lasciare la scuola.come da normativa fino a quando a giugno il nuovo decreto sulla scuola n.22 ci apre uno spiraglio: vista l’eccezionalità della situazione i ragazzi diversamente abili potranno reiscriversi all’anno scolastico anche i ragazzi dell’ultimo anno dopo aver sostenuto l’esame e non averlo superato. Bene il decreto ha avuto la colpa di essere arrivato dopo il consiglio di classe e quindi dopo aver deciso e verbalizzato l’ammissione e il raggiungimento degli obiettivi. Questo è costato a mia figlia la promozione e quindi il conseguente abbandono di quella scuola che lei ha amato tanto. Io non lo ritengo assolutamente giusto perché in questo modo mia figlia e stata privata di un diritto che le era stato concesso. Cosa posso fare? 

La Nota ministeriale Prot n. 1068/2020, riprendendo la Nota 793/2020, riguarda espressamente gli alunni per i quali sia stato adottato un PEI differenziato. Dato che sua figlia ha sostenuto le prove d’esame con PEI differenziato, una volta ricevuto l’Attestato, potrete scrivere al DS chiedendo la reiscrizione, in conformità alla Nota 1068/2020, che lo consente. Questa norma, infatti, è applicabile solo dopo che l’alunna ha sostenuto la prova d’esame ed ha formalmente ricevuto l’Attestato. Se, dunque, lei desidera ottenere la reiscrizione (cosa non condivisibile, ma legalmente consentita), invii formale richiesta al D.S.; se il Dirigente le risponde per iscritto che non vuole o non può farlo, dopo la promozione pronunciata dalla Commissione e se lei se la sente, può impugnare avanti al TAR la promozione e il rifiuto del D.S. per violazione dell’art 1 comma 4 ter della l.n. 41/2020.


Sono la mamma di un bambino disabile (EH) che a settembre frequentera’ la classe quinta della scuola primaria. Mii figlio e’stato seguito, a partire dalla classe seconda  dalla stessa insegnante di sostegno in assegnazione provvisoria. Grazie al lavoro di tale insegnante e alla sua continuita’ mio figlio ha fatto notevoli progressi. La stessa insegnante quest’ anno ha ottenuto il trasferimento nell’Istituto frequentato da mio figlio pero’ su tipologia DH (audiolesi). Premesso che io e mio marito chiederemo per iscritto la continuita’ con la stessa docente che tra l’altro e’ disponibile a continuare a seguire mio figlio per l’ultimo anno, volevo sapere se il Dirigente puo’ rifiutarsi di accettare la nostra richiesta giustificandosi magari con il fatto che l’insegnante e’ stata trasferita su un posto DH e non EH. Oppure nell’ambito dell’utonomia e con la disponibilita’ dell’insegnante puo’ assegnare  la stessa docente a mio figlio? ( Tra l’altro la docente ha un titolo di sostegno polivalente,  cioe’ puo’ insegnare sia agli alunni EH che DH e CH).

Poiché la docente è stata confermata nell’istituto presso il quale per 3 anni ha prestato il suo servizio (in assegnazione provvisoria), ne consegue che, avendo la stessa ottenuto trasferimento nello stesso istituto, in virtù della legge 107/2015 possa essere confermata nella classe presso la quale ha svolto il suo servizio.In sostanza, il DS deve rispettare il principio della continuità didattica sancito nell’art. 1 comma 181 lettera c n.2 della legge n. 107/2015.


Sono la madre di un bambino con invalidità per trapianto di fegato. Nessun problema cognitivo, molto maturo per la sua età. Inizierà in settembre la prima elementare.Non riteniamo necessario avere una maestra di sostegno. Possiamo rifiutare il sosotegno che la scuola vuole offrirci?

Sicuramente potete rinunciare al docente di sostegno, nel caso in cui questa figura fosse prevista nella Diagnosi Funzionale, rilasciata dall’equipe multidisciplinare dell’ASL; naturalmente resteranno vigenti tutti gli altri diritti spettanti agli alunni certificati con disabilità, quali, ad esempio, la formulazione del PEI sulla base delle effettive capacità dell’alunno e la valutazione con prove differenti per la scuola del primo ciclo (d.lgs 62/17 articolo 11) oppure la scelta tra PEI semplificato, con prove equipollenti, o PEI differenziato, scelta prevista nella scuola secondaria di secondo grado (articolo 20 dello stesso decreto).


E’ previsto che un alunno della secondaria, al quale siano assegnate 30 ore di sostegno, possa avere due docenti, uno che copre 18 ore e l’altro che ne copre 12 o bisogna per legge avvalersi del docente (18 ore) e dell’assistente educativo (12 ore)?

Se le 30 ore sono state assegnate ufficialmente solo per il sostegno (cosa assurda ma eccezionalmente possibile), vuoi con sentenza o vuoi per decisione dell’Ufficio scolastico regionale, è ovvio che occorreranno due docenti, dal momento che nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la cattedra di un docente è pari a 18 ore massimo. Se invece l’Ufficio scolastico ha assegnato solo 18 ore di sostegno e la Regione, o l’ente al quale essa lo avrà delegato, ha assegnato le restanti 12 ore per l’assistente all’autonomia e alla comunicazione, allora per le 12 ore di assistenza dovrà essere nominato un assistente per l’autonomia e la comunicazione da parte della regione o dell’ente da essa delegato, eventualmente mediante la cooperativa convenzionata con tale ente.


Sono un docente disabile, legge 104, art. 3, c. 3 con gravi problemi di deambulazione. Mi sono infortunato cadendo, riportando una frattura del femore e conseguente artroprotesi. Purtroppo la gamba incidentata avendo un deficit motorio da pregressa patologia invalidante di naturaoncologica/neurologica, non consente alla protesi di sbloccarsi. Risultato: cammino con piccolissimi passi, stampella, e non sono in grado di superare un gradino benché di pochi centimetri. Vorrei sapere se ho diritto nella scuola in cui lavoro di chiedere e ottenere beneficio che le mie aule siano collocate a piano terra. La scuola è dotata di ascensore, ma se va via la corrente? e, cosa che spesso accade, se l’ascensore non funziona? e se subentra una emergenza?

La scuola deve garantirle la possibilità di svolgere la sua professione con le classi a lei affidate in aule poste a piano terra. Qualora ciò sia materialmente impossibile, lei deve poter usare l’ascensore, ma dati i frequenti guasti allo stesso la scuola dovrebbe garantire la possibilità di salire ai piani o con il montacarichi, cioè la piattaforma con cremagliera su cui si mette la sedia a ruote, che con l’energia elettrica la porta a tutti i piani, o in mancanza con lo scoiattolo che è una piattaforma cingolata che sale i gradini, guidata con bastone-manubrio condotto da un collaboratore scolastico. Ovviamente questi lavori e queste attrezzature, se non già presenti nella scuola, debbono essere immediatamente assicurate dall’ente locale titolare della scuola (Comune per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, Regione o ente ad essa designato per scuola secondaria di secondo grado). Qualora ciò non avvenisse, previa richiesta formale da parte sua al dirigente scolastico, il quale dovrà inoltrarla all’ente locale competente, lei potrebbe citare l’ente locale per discriminazione ai sensi della legge 67/06, chiedendo anche il risarcimento dei danni non patrimoniali.


Sono insegnante di sostegno nella secondaria di secondo grado. Vorrei porvi il seguente quesito: Uno studente con PEI differenziato, pur avendo un orario ridotto di frequenza ha diritto alla valutazione con voto di tutti i componenti del consiglio di classe, anche se l’orario di servizio di qualche docente non corrisponde alla frequenza effettiva dell’allievo?
Resta inteso che nel PEI non è  prevista alcuna esenzione disciplinare e a prescindere dalla frequenza effettiva dello studente tutti i docenti sono sempre stati invitati nelle riunioni del GLO di cui fanno parte a pieno titolo, dal momento che in un PEI per competenze chiave, strutturato su base ICF, si valuta soprattutto il processo di integrazione ed inclusione piuttosto che le prestazioni disciplinari.
Scrivo questo perché dopo un anno di lavoro difficile, in cui si è cercato in tutti i modi di combattere il problema della delega all’insegnante di sostengo  è davvero spiacevole arrivare allo scrutinio e assistere alle defezioni di alcuni colleghi che vogliono esimersi dalla valutazione pur essendo state parte a pieno titolo del GLO.

L’art 16 comma 1 della l.n. 104/92 stabilisce che il consiglio di classe, nel formulare il PEI, può decidere la sostituzione di talune discipline con altre attività, ma non la riduzione dell’orario scolastico. Quindi è strano che non abbiate provveduto ad applicare questo comma. L’alunno con disabilità è alunno della classe e quindi di tutti i docenti della stessa. Pertanto ogni insegnante disciplinare deve esprimere una sua valutazione rispetto alla disciplina insegnata; e ciò vale anche se, nelle ore in cui era prevista una specifica disciplina, tale insegnamento sia stato sostituito da attività predisposte nella logica dell’inclusione, così come indicato dalla normativa. Il docente incaricato su posto di sostegno, in quanto contitolare e componente del GLO, aluta ciascun alunno della classe. Lascia alquanto perplessi, invece, la strutturazione del PEI, che, da quanto lei riporta, è stato organizzato su base ICF e orientato a valutare “soprattutto il processo di integrazione ed inclusione piuttosto che le prestazioni disciplinari”, quindi trascurando gli apprendimenti. Ciò è lesivo del diritto allo studio dell’alunno con disabilità e in totale contrasto con l’art. 12, comma 4, della legge 104/92, in cui è affermato che l’esercizio “del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalla condizione di disabilità o condizioni ad essa connesse”. Si aggiunge, infine, che il tempo-scuola, per lo studente con disabilità, deve essere sempre pianificato con attività coerenti rispetto alle sue capacità e alle sue potenzialità e non ridotto, a priori, impedendogli, di fatto, la frequenza. Per completezza, si precisa che l’oggetto della valutazione espressa dal docente incaricato su posto di sostegno, come richiamato espressamente all’art 12 comma 3 della l.n. 104/92, è coerente con il livello di inclusione scolastica raggiunta da ciascun alunno, e non solo di quello con disabilità, in base alla realizzazione degli obiettivi di inclusione scolastica ivi indicati, ovvero la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni. Ciascun docente curricolare deve esprimere il proprio voto per ogni alunno della classe (compreso l’alunno con disabilità) relativamente alla disciplina alla quale è stato assegnato (art. 9 del DPR 122/2009); la valutazione, come esito dello scrutinio, è l’espressione collegiale dei docenti contitolari della classe o del consiglio di classe. 


Domanda: la Nota 29 maggio 2020 AOODPIT 752 cosa intende per cambio ciclo? La scuola Primaria e le Medie fanno parte del medesimo ciclo. Quindi la proroga in oggetto è valida per un alunno con DSA che risulta di passaggio tra la quinta primaria e la prima media?
Un’ altra domanda il D.lgs. 66/2017 e relative disposizioni integrative e correttive sopravvenute con il D.lgs  96 del 7 agosto 2019, è attuativo a tutti gli effetti? E se lo è, come si può redigere un PEI a giugno 2020 se gli alunni non vivono l’ambiente scuola da marzo? Numerosi pediatri segnalano una regressione generalizzata in tutte le fasi di sviluppo su numerosi bambini,  dovuta al Lockdown. Va da sè che a settembre, più che mai l’osservazione sistematica, sarà uno strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo di un progetto di vita dell’alunno.Il PEI è solo un punto di partenza, ma se non sappiamo in che stazione siamo è difficile capire quale treno dobbiamo prendere e sopratutto dove intendiamo arrivare.
Un ultima domanda: seguo un’alunna alla primaria cieca e con grave ritardo cognitivo.Durante il periodo della DaD nonostante tutte le difficoltà che tale circostanza ha determinato,grazie alla collaborazione e al coordinamento con la famiglia, siamo riusciti a lavorare bene e tutti i giorni. La restituzione delle attività proposte è avvenuta attraverso l’invio di video da parte della madre. La scuola adesso chiede di rendere conto delle attività svolte possibilmente caricando sul registro elettronico i video realizzati che ritraggono l’alunna. Non è però chiara la procedura da applicare nell’upload su ARGO a tutela della privacy della alunna.Come mi devo comportare?

1) Il termine “ciclo” indicato nella circolare, a nostro avviso, ha valore tecnico e quindi riguarda al passaggio dal primo al secondo ciclo e non anche il passaggio interno da infanzia a primaria e primaria secondaria di primo grado e passaggio da biennio a triennio della secondaria di secondo grado. Occorre tuttavia precisare che la certificazione di DSA non deve essere rinnovata; l’Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012, all’art. 3, comma 2, stabilisce che la certificazione di DSA debba contenere «anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza), mentre al comma 3 indica che il «profilo di funzionamento è di norma aggiornato:
a) al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
b) ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia».
Di conseguenza se non sono ancora trascorsi tre anni dal rinnovo del profilo di funzionamento nel momento del passaggio da un ciclo a un altro, non è necessario procedere all’aggiornamento (e questo indipendentemente dalla Nota del ministero).
2) Per quanto riguarda la formazione del PEI, in modalità provvisoria, così come indicato all’art. 7 del D.lgs. 66/17, come modificato dall’art. 96/19, occorre attendere l’emanazione del provvedimento applicativo. Secondo Nocera, invece, la stesura del “PEI provvisorio” potrebbe esser attuabile, in particolare per gli alunni iscritti al primo anno dell’ordine o grado successivo di scuola. In tal caso, l’incontro di GLO per il PEI provvisorio dovrà tenersi successivamente a quello di valutazione del PEI, valutazione espressamente indicata dal DPR 24 febbraio 1994, all’art. 6. Nel documento definibile “Pei provvisorio” vanno specificate le risorse per il prossimo anno scolastico, che saranno confermate o modificate rispetto a quelle già indicate in sede di PEI iniziale; tale specifica deve essere supportata dalla descrizione dello studente, descrizione dalla quale devono emergere le capacità possedute e le sue potenzialità, così come documentate a fine anno scolastico (e declinate nel certificato delle competenze, e già descritte in sede di valutazione del PEI e nell’incontro di raccordo fra scuola Primaria-scuola Secondaria di Primo grado); invece nel documento provvisorio non si devono indicare gli obiettivi educativo-didattici, che saranno oggetto di elaborazione da parte del GLO, entro ottobre del prossimo anno scolastico, insieme a una nuova descrizione dell’alunno, che dovrà anch’essa essere predisposta in sede di GLO da parte dei suoi componenti (non va trascurato infatti che gli alunni, tutti, cambiano; e l’alunno, già nel mese di settembre, presenterà significativi cambiamenti, derivanti sia dalle esperienze vissute sia processo di sviluppo costantemente in atto). 
3) In questi tre mesi le lezioni sono state sospese dal ministero; l’eventuale redazione delle attività svolte dagli insegnanti durante questo periodo deve riguardare tutti i docenti della scuola (non solo quelli incaricati su posto di sostegno). Poiché l’attività, di fatto, si è svolta presso il domicilio dell’alunna, si dovrebbe acquisire il consenso della famiglia (in quanto le scene riprendono ambienti privati e, molto probabilmente, anche persone diverse dall’alunna). Se deve soddisfare la richiesta perché, come detto, rivolta a tutti i docenti della scuola, potrà sostituire i video con una breve sintetica relazione della attività svolte insieme ai colleghi incaricati su posto disciplinare o su posto comune.


Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia. Volevo chiedere un parere tecnico riguardo alla formazione delle sezioni che accolgono alunni con certificazione di disabilità. Nell’istituto comprensivo in cui lavoro sono presenti due plessi (infanzia e scuola primaria) distanti un chilometro tra loro.  In un plesso ci sono due sezioni di scuola dell’infanzia a tempo ridotto e due a tempo pieno (eterogenee per età), nell’altro ci sono tre sezioni omogenee per età, tutte a tempo pieno. In totale dunque i due plessi constano di cinque sezioni a tempo pieno e due a tempo ridotto. Attualmente sono già iscritti alla scuola sette bambini con diagnosi di disabilità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104 (due certificati in corso d’anno). Oltre ai bambini già frequentanti, ha presentato domanda d’iscrizione un altro bambino con lo stesso riconoscimento di handicap grave. Tutti i bambini di cui sopra hanno necessità di frequentare il tempo pieno, eccetto uno. Ci troviamo quindi nella condizione di non poter, rispettando la normativa vigente, soddisfare le esigenze di tutti. Inserendo in ciascuna sezione del tempo pieno un solo bambino con certificazione (art.3 comma3) risulterebbero esclusi dal tempo pieno sia uno di quei bambini certificati in corso d’anno che ha chiesto il tempo pieno, sia il nuovo iscritto.
Volevo pertanto chiedere se esistono delle eccezioni all’applicazione del D.M. n141 del 1999, art.10 e 10.2 per i bambini già frequentanti ma che chiedono un cambiamento di tempo scuola, e sia quindi possibile formare delle sezioni con due bambini con disabilità grave, o se vi siano altre soluzioni quali lo sdoppiamento delle sezioni e in caso, come sia possibile provvedere e secondo quali procedure. 
Il bambino che arriva con nuova iscrizione può essere inserito in un tempo pieno in cui già ci sia un bambino con disabilità grave?
Durante una conversazione tra colleghi è emersa la proposta di spostare di plesso uno di questi bambini (per cui è stata richiesta la permanenza) poiché, pur conservando la continuità con le maestre, si sarebbe trovato in una classe di bambini piccoli. Nello stesso plesso tuttavia continuano a frequentare la scuola sia il fratello che la sorella. In nessun modo vorremo ledere i diritti del bambino né tantomeno arrecare disagio alla famiglia e alla sua organizzazione. Volevo perciò chiedere se esistono normative tutelanti rispetto alla continuità educativa con le insegnanti e l’ambiente o se prevalgono in questo caso le esigenze legate al contesto d’età.

Il problema non si pone, poiché il DM n. 141/99 è stato abrogato dal DPR 81/2009. Solo se la vostra scuola avesse deliberato, tramite il Consiglio di Istituto, un tetto massimo di alunni con disabilità per classe e per sezione (della scuola dell’Infanzia) e se avesse anche deliberato i criteri di selezione, in caso di eccesso di iscrizioni, come nel vostro caso e se avesse affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito della stessa tale delibera in data anteriore all’inizio della data delle iscrizioni, solo in presenza di queste condizioni, avreste le mani legate. Ma se una sola di queste condizioni non esiste, allora siete liberi, anzi avete il dovere di accettazione di un qualunque numero di alunni con disabilità nella stessa classe e nella stessa sezione della scuola dell’Infanzia.Va rispettato il numero massimo di alunni per ciascuna sezione che, come indicato nel DPR 81/2009, deve essere costituita da non più di 20 bambini, compreso il bambino o bambini con disabilità (art. 5). Sul trattenimento del bambino con disabilità si ricorda che la normativa che consente la deroga, in quanto per i bambini a sei anni subentra l’obbligo scolastico, riguarda unicamente, e in casi eccezionali e documentati, i bambini adottati (Nota 547/2014, Deroga all’obbligo scolastico di alunni adottati. Chiarimenti).


Siamo i genitori di un bambino a cui è stata diagnostica l’ADHD ed alcuni tratti di spettro autistico. Scriviamo per chiedere supporto in merito alla richiesta di fermo in classe seconda elementare, che come genitori abbiamo richiesto alla scuola. L’istituto richiede un certificato dal neuropsichiatra (che non è disponibile in tal senso) infantile che lo segue in cui si esprima in modo favorevole alla nostra richiesta, in virtù del suo benessere. Infatti la nostra richiesta nasce dalla decisione di cambiare scuola sia per motivi di logistica ma anche perchè ci siamo resi conto di alcune lacune legate alla gestione sia sul piano didattico sia sul piano relazionale del team. (come anche confermato dalla pedagogista privata che lo sta seguendo nel suo percorso).In virtù del nuovo  Decreto Scuola, ed in particolare dell’emendamento relativo all’opportunità di fermare gli alunni diversamente abili che necessitano di ripetere il percorso, vorremo capire come procedere affinchè la nostra richiesta possa essere accolta.

Il 6 giugno è stato approvata la legge di conversione del decreto legge 22/2020; nel nuovo provvedimento è racchiuso un emendamento che rende possibile la reiscrizione dell’alunno con disabilità alla classe frequentata nell’a.s. 2019-2020. Qual è la procedura? Il Dirigente scolastico, sulla “base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità”, tenuto conto della particolarità di questo anno scolastico, dopo aver sentito i Consigli di classe e dopo aver acquisito il parere del Gruppo di lavoro per l’inclusione, ovvero il GLI della scuola, valuta l’opportunità di concedere “la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”. Come indicato dalla nuova norma, la richiesta va debitamente motivata e documentata. Fate presente al DS che dovrà consultare il Team docente della classe e dovrà anche acquisire il parere del GLI (organo introdotto il 1° settembre 2017) in merito agli obiettivi indicati nel PEI, non raggiunti a causa della sospensione delle lezioni. In realtà in GLI non ha titolo né dispone di elementi per dare informazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi: su questo si potrà esprimere unicamente il Team dei docenti della classe alla quale è iscritto suo figlio.


Sono docente di sostegno in una scuola superiore e quest’anno porterò agli esami un’alunna che per tutto il percorso di studi ha seguito una programmazione differenziata. Solo da dicembre scorso, per esclusiva volontà dei genitori, è passata ad una programmazione paritaria. 
La mia domanda è la seguente: i 32 crediti accumulati con un Pei da differenziata vengono considerati alla stessa stregua dei crediti delle altre compagne di classe? Come verranno valutati? 

Quando uno studente passa dal PEI differenziato a quello semplificato dopo quattro anni di frequenza, per volontà della famiglia contro il parere dei docenti, gli insegnanti del Consiglio di classe propongono specifiche “prove di idoneità relative alle discipline degli anni precedenti” (OM 90/2001). Le prove non vengono proposte se la decisione di passare a un PEI semplificato è assunta dallo stesso Consiglio di Classe, che delibera, sia pur a maggioranza, in quanto essa è sostenuta dagli elementi di valutazione già in possesso del CdC. Era quindi vostro compito sottoporre le prove di idoneità alla studentessa, a inizio di anno scolastico, nel momento in cui la famiglia ha rifiutato il differenziato. Si fa presente che, con il PEI differenziato, il passaggio da un anno all’altro non costituisce legalmente una “promozione”, bensì una “ammissione alla frequenza della classe successiva”, in osservanza della sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987, che garantisce il diritto allo studio, e non anche il “titolo di studio”, agli alunni con disabilità frequentanti la secondaria di secondo grado.  In merito ai crediti, la normativa prevede che per il periodo del PEI  differenziato  i  crediti  vengano valutati in modo eguale a quelli del PEI semplificato, anche se l’alunna riuscisse ad evitare la bocciatura e ottenesse un attestato.


Sono la funzione strumentale di un istituto superiore. Mi può indicare quali sono i documenti che un prof di sostegno deve redigere a fine anno scolastico per un alunno disabile che segue una programmazione differenziata? In particolare per quelli che devono affrontare l’esame di Stato? Fra i tanti mi riferisco soprattutto al programma svolto con l’alunno da allegare alla relazione finale. Mi può indicare la normativa che regola detta documentazione?

È da premettere che non deve essere solo il docente per il sostegno a predisporre la documentazione che riguarda l’alunno con disabilità, bensì tutto il Consiglio di classe; il docente incaricato su posto di sostegno può, al più, predisporre i materiali; ma il documento del 15 maggio (quest’anno del 30 maggio, in virtù dell’OM 10/2020) deve essere predisposto da tutto il Consiglio di Classe. La norma che prevede ciò è contenuta nell’Ordinanza sugli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione (OM 10/2020). La parte del documento “riservato”, concernente l’alunno con disabilità, è un allegato al documento relativo a tutta la classe; in quanto documento riservato non va pubblicato all’albo, a differenza del documento generale che, invece, va pubblicato. La relazione finale corrisponde alla valutazione del PEI che il GLO formula in merito al percorso scolastico dell’alunno: è quindi compito dei componenti del GLO concordarlo ed elaborarlo a conclusione dell’anno scolastico.


Sono il padre di una bambina con handicap grave che frequenta la scuola elementare, ho appena ricevuto una comunicazione da parte del comune di residenza, specificando che quest’anno la richiesta per l’assistenza educativa scolastica va fatta direttamente al comune di appartanenza della scuola, quindi comune diverso dalla residenza. Dove devo presentare il rinnovo, al mio comune di residenza o al comune della scuola? Quindi di conseguenza quale ente locale dovra’ fornire il servizio? La bambina, vista la situazione Covid19, non ha usufruito della didattica a distanza, gradirei sapere la responsabilità penale del dirigente scolastico. Per terminare, il GLH finale (per valutare l’apprendimento della bambina e far presente/rinnovare le ore di assistenza educativa per il prossimo anno scolasti) vista la situazione Covid19, non e’ stato fatto. Questo presumo sia molto grave, cosa mi consiglia di fare?

Se il suo Comune di residenza, che per legge è obbligato a provvedere all’assegnazione degli assistenti per l’autonomia e per la comunicazione, le dice di indirizzare la domanda al Comune dove ha sede la scuola, lei invii la domanda a quest’altro Comune, allegando copia della lettera che lei ha ricevuto dal suo Comune. Se il nuovo Comune rifiutasse di prendere in considerazione la sua domanda, riscriva immediatamente al suo Comune di residenza, allegando il rifiuto e pretendendo che sia esso a convincere il nuovo Comune, altrimenti lei lo citerà in giudizio, per ottenere quanto le spetta. Per quanto riguarda la richiesta delle ore di assistenza, esse vanno definite in sede di GLO (gruppo di lavoro operativo formato da tutti i docenti della classe, dai genitori e dagli specialisti ASL); il GLO è convocato dal Dirigente scolastico a conclusione dell’anno scolastico, anche per esprimere una valutazione del PEI, ovvero del percorso scolastico. I genitori, in quanto membri di diritto del GLO, possono chiedere la convocazione del gruppo di lavoro: inoltri tale richiesta al Dirigente Scolastico, facendo presente l’urgenza dell’incontro. 


Sono una docente di sostegno della scuola secondaria di primo grado, attualmente in servizio in una classe terza in cui è presente un alunno interessato da disabilità il quale, ai sensi della legge 104/92 usufruisce del docente di sostegno per 18 ore settimanali e dell’educativa specialistica scolastica per 9 ore settimanali. L’alunno è affetto da Disturbo dello Spettro Autistico  con deficit cognitivo e espressivo relazionale di tipo grave. Considerata la disabilità grave dell’alunno  e, non essendo , quest’ultimo, nelle condizioni di poter predisporre un elaborato finale, né tanto meno esporlo, il consiglio di classe ha espresso la volontà di rilasciare il solo Attestato di Credito Formativo. Visto l’insorgere dell’emergenza Covid-19 e, considerate le modifiche messe in atto dal governo, per ciò che attiene l’esame di stato del primo ciclo, il quesito che pongo è il seguente: vi sarà, comunque, la possibilità di rilasciare un Attestato, in seguito allo scrutinio finale, vista l’impossibilità di partecipare al colloquio orale  e predisporre l’elaborato?

Come specificato anche dalla normativa sugli esami di Stato, le prove d’esame, per gli alunni con disabilità, devono essere coerenti con il PEI (art. 2 comma 3). Ciò significa che il Consiglio di classe, nel dare indicazioni, deve obbligatoriamente far riferimento al PEI. Peraltro si rammenta che l’OM non prevede unicamente il testo scritto, ma anche una presentazione multimediale, una mappa oppure un insieme di mappe, un filmato oppure una produzione artistica (es. un disegno), o un prodotto tecnico-pratico o strumentale, i cui contenuti sono oggetto di una ‘presentazione’ da parte dello studente (e non di un colloquio). Lo studente potrà presentare uno di questi prodotti oppure altro, purché quanto presentato, avvalendosi delle modalità comunicati da lui utilizzate, sia coerente con il PEI. Infine si ricorda che l’OM, all’art. 4, considera anche la possibilità che uno studente possa non presentarsi all’esposizione orale, per “gravi e documentati motivi”; in tal caso, il Consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno e delle attività effettivamente svolte, nonché del percorso triennale e attribuisce un voto in decimi (art. 7, commi 1 e 2). L’alunno, pertanto, consegue il titolo di studio. Nel caso in cui, invece, lo studente non inviasse alcuna comunicazione, in merito all’impossibilità di presenziare di fronte al computer, e non inviasse nulla di quanto concordato con il Consiglio di classe, ovvero attività coerente con il suo PEI, allora potreste applicare quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 62/2017, rilasciando allo studente l’Attestato, titolo idoneo per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.


Sono una docente di una scuola superiore, vi pongo il seguente quesito. Per un  alunno frequentante la classe quinta con programmazione differenziata, il CdC già alla fine del trimestre aveva concordato  con la famiglia e l’equipe multidisciplinare di fargli ripetere l’anno prevedendo un giudizio di non ammissione. Ora la recente ordinanza sull’Esame di Stato ha previsto l’automatica ammissione all’esame di tutti gli alunni, anche con insufficienze, vi chiedo quindi se dobbiamo ammetterlo e poi non fargli fare l’esame e se possiamo scriverlo in relazione finale anticipando che l’alunno non si presenterà. 

La normativa vigente stabilisce, come giustamente lei ha precisato, che tutti gli alunni siano ammessi alla classe successiva; e per gli studenti con disabilità, per i quali è stato adottato un PEI differenziato, anche quando non dovessero presentarsi all’esame di Stato, verrà loro rilasciato un Attestato. Ora, è vero che in questi giorni il decreto scuola, in discussione al Parlamento, pare modificare alcune questioni, tuttavia la responsabilità di ammissione o non ammissione resta in ogni caso in capo al Consiglio di classe, il quale è chiamato a deliberare nelle sedi previste. Se poi l’emendamento in questione verrà definitivamente approvato, cosa che avverrà certamente, avendo già il Governo chiesta la fiducia alla Camera (fiducia che dovrà richiedere al Senato, perchè altrimenti il decreto decadrebbe), allora la famiglia potrà rivolgersi al Dirigente Scolastico e chiedere una nuova iscrizione nella classe frequentata dal figlio nell’anno scolastico 2019-2020. In base all’emendamento accolto, il DS, sentiti il Consiglio di Classe e il GLI, gruppo di lavoro per l’inclusione, deciderà se accogliere o meno la richiesta di reiscrizione avanzata dalla famiglia. Parrebbe superata la preoccupazione per i singoli Consigli di classe, ma resta ancora da chiarire, pur nella straordinarietà della situazione, come si possa delegittimare il Consiglio di classe nella sua funzione ufficiale. I Dirigenti scolastici in questo periodo, a seguito di questa norma, subiranno pressioni incredibili da parte delle famiglie per le ripetenze assurde dei loro figli con disabilità.


Sono una docente di sostegno della scuola secondaria di primo grado che lavora in una classe terza in cui è inserito un alunno con 104. La famiglia a gennaio mi ha detto durante un colloquio che avrebbe provveduto personalmente a passare documenti e informazioni alla scuola superiore, proibendomi così di dare qualsiasi informazione ai colleghi del grado successivo. La famiglia ha già agito allo stesso modo per gli altri due figli e quindi con altri colleghi, ma ora sono io ad essere in difficoltà con la scuola superiore che mi richiede informazioni e colloquio di passaggio. Chiedo quindi aiuto a voi: come posso agire per il bene dell’alunno e rispettando i miei doveri, senza però negare alla famiglia il diritto alla privacy?

Il “Vademecum del Garante della privacy sul trattamento dei dati personali a scuola” stabilisce che il DS della scuola di provenienza dell’alunno debba consegnare alla famiglia, in plico chiuso, i documenti necessari per il completamento della pratica di iscrizione alla scuola di grado superiore; pertanto si ritiene che la famiglia abbia ragione. Ovviamente se la famiglia non vuole iscrivere l’alunno come alunno con disabilità, può farlo anche se, a nostro avviso, ciò danneggerebbe l’alunno.


Sono un’insegnante della Scuola dell’Infanzia. La mia domanda è questa: a un bambino con disabilità , con insegnante di sostegno e PEI deve essere fatta la certificazione delle competenze?

La certificazione delle competenze non è prevista per gli alunni della scuola dell’Infanzia. La certificazione delle competenze, come indicato dalla normativa in vigore, è prevista “unicamente ed esclusivamente” per i soli alunni della classe 5 della scuola Primaria (per tutti gli alunni, quindi anche peri gli alunni con disabilità) e per i soli alunni della classe 3 della scuola secondaria di Primo grado (per tutti gli alunni, quindi anche peri gli alunni con disabilità).


Sono un docente di scuola secondaria di secondo grado. Quest’anno seguo insieme a un collega, un ragazzo autistico, rispettivamente 2 ore settimanali io e il resto il collega (16) per un totale di 18 ore settimanali. Vorrei sapere se c’è una norma che regola la stesura della Relazione finale e la varia documentazione (PEI, ecc) in base alle ore assegnate oppure è competenza di entrambi in egual modo?

La stesura della relazione finale e l’elaborazione del PEI, nonché l’aggiornamento del Profilo dinamico funzionale, sono di competenza del GLO, il gruppo idi lavoro costituito dai seguenti soggetti: tutti gli insegnanti della classe, i genitori dell’alunno e gli specialisti socio-sanitari dell’ASL. L’alunno con disabilità è affidato a tutti i docenti della classe alla quale egli è iscritto; tutti, in egual misura, sono responsabili del suo percorso formativo (corresponsabilità). Rif. normativi: legge 104/92, DPR 24/92/2009, art. 9 del D.lgs. 66/17, come modificato dal D.lgs. 96/19, Linee guida ministeriali del 4 agosto 2009.


Vorrei chiedere un consiglio per scegliere il tipo di scuola superiore adatto per mio fratello con sindrome di down

Non conoscendo suo fratello, è difficile esprimere un’indicazione puntuale. Possiamo darle solo dei suggerimenti, in modo suo fratello possa orientarsi in una scelta che soddisfi i suoi desideri e le sue aspettative. Dovete analizzare, oltre alle sue capacità e potenzialità, anche i suoi interessi e le sue attitudini; in base a questi elementi, potrete scegliere una scuola che incontri, nella sua offerta formativa, ciò che da suo fratello è apprezzato e gradito.


Sono una docente di sostegno nella scuola media secondaria di primo grado, il mio alunno dopo il primo quadrimestre si è traferito con la madre in Tunisia per motivi di famiglia e poi non sono potuti rientrare in Italia per il Coronavirus. Ora è arrivato il momento degli scrutini finali per licenziarlo dalla scuola media e dargli attestato per iscriversi alla scuola media di secondo grado. Vorrei sapere se l’alunno può essere licenziato anche se non viene scrutinato.

Le ordinanze sulla valutazione ed esami, in applicazione all’art. 1 del decreto legge n. 22/2020, stabiliscono che tutti gli alunni verranno ammessi agli esami; nello specifico, l’art. 2 dell’OM 9/2020 precisa che l’esame di Stato, conclusivo del primo ciclo di istruzione, “coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”. Come richiamato dalle specifiche Ordinanze, per gli alunni con disabilità le prove d’esame dovranno essere coerenti con il PEI, facendo riferimento alle attività effettivamente svolte. Vista la particolare situazione, è forse il caso di far pervenire una comunicazione alla famiglia dello studente, tramite l’ambasciata, rispetto alle nuove modalità di esame. L’Ordinanza, infatti, prevede che lo studente invii a scuola un elaborato, concordato con il Consiglio di classe, che potrà esporre in via telematica, facendo riferimento all’art. 4 comma 5. Nel caso non ci fosse possibilità per lo studente di effettuare la presentazione orale, il consiglio di classe procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. Se la valutazione sarà positiva, lo studente conseguirà regolare titolo di studio.


Sono un insegnante di sostegno di scuola secondaria di primo grado. L’alunno con certificazione 104 nella classe a me assegnata, a tempo normale con inglese potenziato, presenta tuttavia una fortissima repulsione per la lingua inglese, a tal punto da non accettare alcun tipo di attività in tale disciplina. 
Recentemente, tuttavia, l’alunno ha manifestato un notevole interesse per la lingua spagnola, il cui insegnamento nell’istituto è contemplato, benché nell’altra sezione. L’alunno stesso avrebbe manifestato la volontà di cambiare lingua straniera pur rimanendo nella stessa sezione per poter mantenere i legami di socializzazione con i propri compagni; la proposta incontrerebbe anche il favore della famiglia.
Sarebbe possibile e lecito dal punto di vista legale assecondare tale richiesta, magari inserendo tale proposta nel PEI?

Lo studio delle lingue caratterizza le diverse sezioni di ogni istituto; pertanto la proposta di permanere nella stessa sezione, cambiando lingua, mi sembra in contrasto con questo aspetto istituzionale, che non può essere certamente modificato con un semplice PEI. Forse si potrebbe chiedere una sperimentazione autorizzata dall’USR. In mancanza di questa, la vostra proposta non potrà trovare applicazione. Sentite l’USR per sapere che cosa ne pensano.


Siamo genitori di una ragazza con handicap grave L.104 art.3 comma 3 con sostegno e assistenza scolastica. Nostra figlia frequenta il I° Anno in una scuola superiore, e siccome ha avuto molta difficoltà in varie materie, abbiamo deciso di iscriverla per il II° Anno Scolastico presso un altro Istituto Scolastico. Nel frattempo abbiamo chiesto un incontro con il Dirigente Scolastico della nuova scuola, al quale abbiamo esposto la nostra situazione. Purtroppo lui ci ha riferito che non può accogliere la nostra richiesta d’iscrizione, perché ogni classe contiene già una o due casi BES di 1^ fascia, e nelle classi in cui vi sono due alunni BES di 1^ fascia ha messo i comma 1, invece nelle altre classi hanno tutti il comma 3; quindi non sarebbe in grado di garantire a nostra figlia e agli altri studenti un percorso scolastico formativo. Infine ci ha detto che se qualche suo alunno dovesse cambiare scuola, terrà conto della nostra richiesta. Ora, ci domandiamo se è possibile rifiutare tale domanda, per la quale noi genitori e soprattutto nostra figlia siamo rimasti veramente dispiaciuti.

Sicuramente la scuola alla quale volevate iscrivere vostra figlia ha applicato, per analogia a questo caso, le ordinanze sulle iscrizioni, le quali prevedono che, in caso di eccesso di iscrizioni di alunni (e quindi anche di alunni con disabilità), i Consigli di istituto possano deliberare il tetto massimo al numero di alunni (e quindi anche di alunni con disabilità) per classe, purché tale delibera preveda i criteri di selezione in caso di eccesso di iscrizioni e purchè tali delibere vengano pubblicate all’albo e nel sito web della scuola, in modo che chi chiede l’iscrizione sappia che la sua domanda potrebbe non essere accolta. Pertanto se sono state rispettate queste garanzie, non potete far nulla e dovete cercare un’altra scuola.


Sono la mamma di un bimbo di due anni e 10 mesi .  Questo anno abbiamo fatto l’iscrizione alla scuola d’infanzia. L’iscrizione è stata accettata, abbiamo pagato la prima rata. Nel frattempo è arrivata la conferma che nostro figlio è autistico (causa Coronavirus abbiamo soltanto una parte del referto medico rilasciato dall’ospedale in quanto non abbiamo finito tutte le visite previste). Abbiamo informato la scuola e loro ci hanno detto che per mancanza di fondi la scuola non può prendersi cura di un bimbo disabile e ci hanno invitato  a rinunciare al nostro posto alla scuola. In questo momento le graduatorie sono già chiuse , i posti occupati .. Abbiamo iniziato a fare delle richieste in varie scuole ma tutte con risposte negative – quelle paritarie / convenzionate non hanno posti per bimbi disabili (ci sono tanti posti disponibili per i bimbi normali ) – invece nelle statali/comunali non ci sono posti disponibili.. Noi ci troviamo all’inizio di un percorso molto difficile, quello del autismo , e abbiamo trovato già i primi “muri”… 

Se l’iscrizione è stata accolta, non può essere ritirata; il rifiuto correlato alla comunicazione di disabilità si configura come una grave discriminazione, perseguibile ai sensi della legge 67/2006. Inoltre, in base alla legge 62/2000, per mantenere la condizione di “scuola pubblica”, le scuole paritarie hanno l’obbligo di accogliere gli alunni con disabilità.  Cosa fare? Ne parli con la scuola, facendo presente che se il loro rifiuto persiste, sarà riportato nelle sedi opportune. Nel caso in cui la scuola insistesse con il rifiuto, segnali al MIUR e all’USR ed anche al Prefetto l’inottemperanza della scuola, procedendo contestualmente con un’azione per discriminazione.


Mio figlio sta facendo il primo anno di scuola  superiore fa uso del sostegno scolastico ma quest’anno non è andato regolarmente a scuola. I professori per non fargli perdere l’anno di scuola l’hanno messo su un programma di studio pei (piano educativo individualizzato). Vorrei sapere se il secondo anno si potrà togliere il pei e se il primo anno di scuola superato con il pei influisca sul conseguimento normale del diploma.

Il PEI, fino a quando agli atti della scuola sono depositate le certificazioni di disabilità, deve essere obbligatoriamente formulato.  Si può passare da un PEI differenziato ad uno semplificato o viceversa; però non si può rinunciare al PEI, se la documentazione è agli atti.Si può rinunciare al docente per il sostegno, però con gravi problemi concreti per l’alunno. Comunque, la predisposizione del PEI e presenza del docente per il sostegno non influiscono sull’esito degli esami. Se per l’alunno è stato adottato un PEI semplificato, superate le prove d’esame, che abbia o meno il docente per il sostegno, riceverà il Diploma. Mentre se per l’alunno è stato adottato un PEI differenziato, che abbia o meno il docente per il sostegno, otterrà l’Attestato. Abbiamo già detto che, se certificato, non può andare agli esami senza PEI; la famiglia dovrebbe ritirare le certificazioni prima dell’inizio dell’ultimo anno, ma metterebbe l’alunno in condizioni apprenditive impossibili.


Sono una prof.ssa di sostegno della secondaria di secondo grado, seguo quest anno una ragazza, di 19 anni, iscritta alla classe terza con legge 104 art 3 comma 1 (affetta da meningite) certificata, quest’ ultima ha fatto ben il 34% delle assenze solo nel primo quadrimestre alla data del 4 marzo. A seguito dell’emergenza cod-v19 ha incominciato a seguire le videolezioni (a causa della mancanza di strumentazione elettronica) a partire dal 20 aprile e che logicamente non ha recuperato le materie, nè raggiunto gli obiettivi prefissati dal Pei obiettivi minimi. Il CdC è concorde nel volerla bocciare.  E’ possibile bocciare la ragazza per non aver raggiunto le ore di frequenza scolastica  e gli obiettivi prefissati dal Pei? Se può indicarmi la normativa di riferimento qualora fosse possibile, e qualora non lo fosse. 

Il decreto legge 22/2020 impone obbligatoriamente l’ammissione alla classe successiva, come pure l’Ordinanza ministeriale sulla valutazione. La studentessa, pertanto, dovrà ammessa alla classe successiva. Si ricorda che già l’ordinanza sulla valutazione prevede l’obbligo per le scuole di organizzare a settembre corsi di recupero per gli alunni che sono rimasti indietro rispetto ai compagni, ai quali si aggiungono “corsi di apprendimento integrativo”, da tenersi durante il prossimo anno scolastico per tutte le classi che non hanno completato i programmi.


Gli alunni con 104 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche (scuola secondaria di secondo grado)?

L’art. 30 della legge n. 118/71 stabilisce che gli alunni con disabilità sono esenti da tali tasse sulla base della situazione economica.  La normativa successiva ha precisato che la frequenza dei primi due anni di scuola secondaria di secondo grado è gratuita, essendo scuola dell’obbligo. Per le ultime due o tre classi della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dopo il compimento del sedicesimo anno di età, gli studenti con disabilità, per usufruire dell’esonero dalle tasse scolastiche e del bollo, devono versare in condizione di disagiata situazione economica.


Sono il referente sul sostegno di un IIS. Volevo sapere se, in base alla normativa vigente, esiste la possibilità di fermare un alunno con percorso “B” nella classe 5. Neuropsichiatra e famiglia sono d’accordo però come scuola abbiamo dei dubbi. Se viene ammesso e non si presenta all’esame, in ogni caso esce con l’attestato. Se non viene ammesso come possiamo giustificarlo. Se si ritira ora cosa succede? Viene fatto uscire ugualmente o può iscriversi per il prossimo anno alla classe 5?

Il decreto legge n. 22/2020, all’art. 1, stabilisce che tutti gli alunni dovranno essere ammessi agli esami; quindi dovete necessariamente ammetterlo. Trattandosi di uno studente per il quale è stato adottato un PEI differenziato ed avendo egli ormai raggiunto gli obiettivi del suo PEI, riceverà l’Attestato. Analogamente se si dovesse ritirare.


Sono genitore di una ragazzina  disabile con 18 ore di sostegno che ha frequentato il secondo anno di liceo, vorrei che l’anno venturo cambi istituto per una serie di circostanze e che possa ripetere il secondo anno visto che quest’anno ha frequetato poco anche a causa della situazione COVID 19, tra l’altro non ha seguito le lezioni on-line per scarsa concentrazione sullo schermo, è possibile fare questa richiesta e a chi mi dovrei rivolgere? 

Se desidera cambiare istituto, sicuramente lo può fare. Sarà la scuola a dirle se sono necessarie integrazioni tramite prove da sostenersi o l’eventuale iscrizione al secondo anno. Non è possibile, in ogni caso, ricorrere alla “bocciatura preventiva”. 


Sono un insegnate di sostegno nominato dal dirigente scolastico in una scuola di II grado Regionale, ho un contratto fino alla data degli scrutini, l’alunno che sto seguendo freguenta il V anno e ha un sostegno differenziato. In base alle disposizioni del Miur, sarà ammesso all’esame finale, in questo caso il mio contratto verrà prorogato? e fino a quando?

Dovrebbero prorogare la sua nomina sino alla data dell’esame dell’alunno e le verrebbe pagato solo il giorno dell’esame, non essendo lei membro di commissione e, quindi, non potendo partecipare né alla riunione preliminare né a quella di scrutinio. Sarebbe necessario che la sua presenza all’esame risultasse nel documento che, per quest’anno, è fissato alla data del 30 Maggio. Ovviamente è indispensabile che l’alunno si presenti all’esame di Stato, sia che si svolga in presenza sia che si svolga a distanza.


Sono la mamma di un bambino certificato per pluripatologie ex art 3 co 3 l 104 a cui per il secondo anno di primaria sono state confermate 22 ore di sostegno con docente di sostegno specializzato di ruolo. Qualora in sede di GLO di verifica del PEI il DS (che non conosce affatto il bambino) non fosse intenzionato a sottoscrivere il modello in deroga per il rinnovo della richiesta di sostegno con rapporto 1:1 per non meglio precisate scelte dirigenziali, nonostante il parere unanime di terapisti, docenti e noi familiari  per le 22 ore (il bambino non è assolutamente autonomo, ha disturbi del comportamento e necessita di mediazione continua per il suo percorso scolastico ed è regredito in modo importante in seguito al fermo forzato per emergenza COVID), come dovremmo comportarci per tutelare il bambino? se, come abbiamo sentore, a settembre la cattedra dovesse essere smembrata tra più insegnanti, come potremmo richiedere di riavere interamente il nostro insegnante che rimane all’interno della medesima istituzione scolastica e che ha creato un rapporto efficace e proficuo con nostro figlio? 

In base alla normativa vigente, è il GLO che esprime la richiesta delle risorse per l’anno scolastico successivo; pertanto il dirigente scolastico deve richiedere all’USR le ore indicate dal gruppo di lavoro. Se dovesse rifiutarsi, sarebbe passibile di omissione di atti d’ufficio. Nel caso ciò si verificasse, potete segnalare la situazione al Ministero dell’Istruzione. Per chiedere la continuità con lo stesso docente, potreste appellarvi alla legge n. 107/15, art. 1, comma 181, lettera c n. 2, che sancisce il diritto alla continuità (purché il docente sia in servizio, anche per l’anno scolastico prossimo, nello stesso Istituto scolastico).


Un’alunna, diversamente abile, iscritta alla terza media ha effettuato per il 1° quadrimestre, e fino al 5 marzo, il 70% delle assenze a causa di problemi psicologici e relazionali. Con la didattica a distanza ha frequentato le videolezioni con la docente di sostegno per due volte alla settimana con buona partecipazione. L’alunna e la famiglia seguivano un percorso psicologico; il Consiglio di classe ritiene opportuno che l’alunna sia trattenuta ancora alla scuola media per lasciarla in un ambiente a lei conosciuto. Si ritiene, infatti, che lei non frequenterà la scuola superiore (a cui ancora non si è iscritta) e quindi passerà le giornate chiusa in casa. E’ possibile trattenere una alunna diversamente abile? Anche considerando l’emergenza della pandemia?

Va detto che il decreto legge n. 22/2020 stabilisce, all’art. 1, che tutti gli alunni dovranno essere ammessi all’esame di Stato, con i voti loro attribuiti; dovranno sostenere gli esami e, anche se il risultato fosse negativo, potrebbe essere previsto un debito da saldare a settembre; al riguardo bisogna vedere che cosa stabilirà l’ordinanza per gli esami per casi simili, cioè se questi alunni potranno essere bocciati oppure no, conseguendo il Diploma. Nel caso l’alunna non dovesse presentarsi agli esami, gli verrà rilasciato un attestato, quindi, proseguirà il percorso nella secondaria di secondo grado. Sarebbe quindi il caso che la famiglia si rivolgesse al comune per la predisposizione di un Progetto individuale ai fini dell’attuazione del Progetto di vita, ai fini dell’art 14 della legge n. 328/2000, che prevede anche attività di tempo libero, unitamente ad attività formativa, se possibile.


Un’alunna diversamente abile iscritta alla prima media non ha mai frequentato per gravissimi problemi di salute (non è possibile neanche la scuola a domicilio). Come la Scuola deve agire?

L’art. 1 del decreto legge, n. 22/2020, stabilisce che gli alunni delle classi diverse dall’ultima sono tutti ammessi alla classe successiva col punteggio che si meritano.


Sono un docente di sostegno che segue per 12h un ragazzino down. La classe è composta da 34 alunni di cui 2 handicap (1 grave con PEI differenziato) e 2 docenti di sostegno più AEC. La classe è pessima, è difficile fare integrazione, i curriculari non tutti aiutano, per giunta i 2 ragazzi con handicap non vanno per niente d’accordo, anzi se messi vicini fanno scintille. La mia domanda è ci sono delle norme che potrebbero obbligare la dirigente a scindere la classe e quindi i ragazzi?! 

È il caso di ricordare che il termine “handicap”, bandito dall’OMS nel 2001, è stato sostituito dall’espressione “alunno o studente con disabilità”, alla quale tutti devono attenersi. Tanto premesso, sarebbe da chiedersi quanti alunni aveva la classe, quando si è costituita in prima. Comunque gli artt. 4 e 5, comma 2, del DPR n. 81/09 stabiliscono che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado debbono costituirsi di norma, in presenza di alunni con disabilità, con non più di 20 alunni, ed eccezionalmente in misura non superiore al 10%, cioè massimo 22. Per le classi successive non si dice nulla; ma è ovvio che, se sono formate inizialmente con questi numeri, non possono successivamente arrivare a 34 alunni, perché è vietato dalla norma interpretata logicamente. Se invece la prima classe è composta da più di 22 alunni, e quindi è illegittima, tutte le volte che le famiglie, non solo quelle degli alunni con disabilità, sono ricorse alla Magistratura, anche all’ultimo anno o anche quasi alla fine dell’anno scolastico, hanno sempre ottenuto sentenze che sdoppiano o obbligano l’amministrazione scolastica a sdoppiare la classe. Lo stesso DPR 81/09 ha abrogato la norma che stabiliva il numero massimo di alunni con disabilità per classe. Se si vuole evitarlo, i Consigli di istituto possono deliberare, e pubblicare all’albo della scuola e sul sito della stessa, la decisione di un numero massimo, uno o più alunni con disabilità, purché nella delibera siano indicati i criteri di selezione in caso di eccesso di iscrizioni. Ciò in analogia a quanto previsto dalle circolari sulle iscrizioni nel caso di eccesso di iscrizioni di alunni senza disabilità.


Sono una insegnante di un istituto superiore. In una classe quinta i genitori di un alunno con pei differenziato per i precedenti 4 anni, non hanno firmato per il rinnovo dello stesso e quindi il ragazzo è passato ad obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali. Dovendo calcolare il credito scolastico come ci si deve regolare? E per l’alternanza? Non sono state svolte le ore previste negli ultimi 3 anni.

Sul calcolo del credito scolastico, occorre attendere l’emanazione dell’ordinanza sugli esami. Quanto all’effettuazione dell’alternanza (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), che era prerequisito per l’ammissione agli esami, è stata eliminata come condizione e quindi si è ammessi agli esami qualunque sia il numero delle ore di alternanza svolte.


Sono una ragazza disabile 104 che dovrebbe dare l’esame di Stato in questo brutto periodo, purtroppo da quando non vado più a scuola il mio insegnante di sostegno mi manda solo mail di compiti, ho sempre seguito le lezioni on-line sin dai primi giorni, ma il mio insegnante si è presentato alle lezioni solo dal 16 aprile dopo varie richieste della mia famiglia, non ha mai fatto una lezione on-line individuale, non sono sottoposta a verifiche candelarizzate come da PEI e  il materiale mi viene preparato costantemente dal mio educatore, perché le mail che mi manda l’insegnante sono semplicemente argomenti scaricati dai vari siti. Mi chiedo cosa succederà ora? inoltre nel PEI si specifica che le mie verifiche saranno svolte in forma scritta per le mie grosse difficoltà di linguaggio e ansia che ne inficia il risultato, sono disperata perché nessuno mi dice come effettivamente mi devo organizzare. Inoltre mi si chiede di svolgere un esame in presenza ma essendo un soggetto immunodepresso ho terrore di essermi riservata sino ad ora per nulla.Mi scuso per la lungaggine della mia domanda, ma ho bisogno di sapere se qualcuno ha pensato anche a noi che costantemente sembriamo invisibili.

Quanto le sta capitando è, purtroppo, la storia di molti altri studenti con disabilità. Le consigliamo di prendere contatti con il dirigente scolastico, facendo presente che, come stabilito dalla normativa vigente, gli alunni con disabilità hanno quali insegnanti “tutti gli insegnanti della classe”, non solo il docente di sostegno. Pertanto, quando si svolgono lezioni a distanza per tutta la classe, deve essere presente anche il docente per il sostegno il quale, al temine di ogni argomento (ovvero durante la lezione proposta dal docente curricolare), deve chiedere a lei e ai suoi compagni se vi è necessità di ulteriori chiarimenti o approfondimenti; se ve ne sono, il docente curricolare deve ritornare sulla spiegazione, esprimendosi in modo diverso, ricorrendo a forme alternative (per esempio utilizzando mappe o slide o video o forme interattive, ovvero adottando strategie didattiche come l’approccio metacognitivo e/o l’apprendimento cooperativo). Il docente curricolare, nel fare ciò, si fa aiutare dal docente per il sostegno. Quanto alle lezioni a distanza individuali, è ovvio che un docente per il sostegno non può essere tuttologo, in particolare nei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Quindi, eventuali lezioni individuali a distanza, che non saranno molte per lei da parte però di tutti i docenti, devono essere programmate, di volta in volta, dai singoli docenti delle discipline. Sull’obbligatorietà della didattica a distanza vi sono opinioni divergenti: la Sentenza del TAR del Lazio indica tale modalità come peraltro sottolinea il decreto-legge 22/2020, una norma forse illegittima, ma efficace. Infine, il decreto-legge n. 22/2020, all’art 2, stabilisce che gli organi collegiali lavorano a distanza; ne consegue che i docenti del Consiglio di classe redigeranno, entro il 15 maggio, il documento riservato che dovrà poi essere consegnato alla commissione d’esame. Nell’allegato riservato vengono inseriti copia del PEI (specificando se le prove d’esame sono equipollenti oppure no e indicando, per ciascuna disciplina, le modalità da adottarsi e i relativi criteri di valutazione), le simulazioni d’esame e ogni altra indicazione utile ai fini della prova conclusiva. È necessario, quindi, che i docenti le sottopongano le prove (dette simulazioni) di valore equipollente in preparazione all’esame di Stato (come avviene, peraltro, per tutti gli studenti dell’ultimo anno). 


Sono una docente di sostegno presso una scuola media e vorrei, gentilmente, sapere se il PDF è un documento che deve essere inviato a tutti i componenti del glho come mi chiede di fare la scuola, per essere approvato o respinto in quella sede. Mi sorge questo dubbio perché so essere il PDF un documento riservato che indica le caratteristiche dell’alunno e le sue difficoltà di apprendimento. 

La formulazione e l’aggiornamento del Profilo dinamico funzionale (PDF) sono di competenza del gruppo di lavoro, costituito da tutti i docenti della classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità, dai genitori dell’alunno e dagli specialisti che lo seguono (GLO). Per l’aggiornamento del PDF è necessario convocare ufficialmente il gruppo di lavoro (GLO), tramite riunione a distanza (nel caso in cui gli specialisti non potessero essere presenti, per motivazioni legate all’emergenza, l’incontro in via telematica avrà luogo e avrà valore a tutti gli effetti; si ricorda che all’incontro sono tenuti a partecipare, ovviamente in via telematica, i seguenti soggetti: tutti i docenti della classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità, i genitori dell’alunno con disabilità e gli specialisti. Si ricorda, inoltre, che per l’incontro è bene che il dirigente scolastico prenda accordi con la famiglia per definire l’orario, come indicato dalle Linee guida ministeriali del 2009). La segretezza dei dati è per voi, componenti del GLO, un obbligo penale, come divieto di violazione del segreto di ufficio; pertanto non potete inviare un documento riservato, come il PDF (fatta eccezione per la famiglia, la quale detiene la responsabilità genitoriale del figlio).


Sono docente di sostegno nella scuola secondaria di 2 grado, seguo un alunno che ha un disturbo della sfera emozionale. Verso la fine del I anno, l’alunno ha subito l’improvvisa morte della madre. Questo evento ha portato il ragazzo a chiudersi completamente in sé. Nel corso dei cinque anni, purtroppo,  non ha beneficiato di continuità didattica, sia per quanto riguarda i docenti curriculari sia per quanto riguarda i docenti di sostegno. Con gli anni ci si è resi conto che comprende tutto e  appare in possesso di conoscenze e competenze, in alcuni campi superiori alla media della classe, ma le sue difficoltà relazionali non consentono una verifica  oggettiva di esse. ll PEI è sempre stato differenziato perché, anche se  nel corso degli anni alcuni docenti hanno scorto le grandi potenzialità dell’alunno e ,di fatto, egli seguisse, eccetto in matematica e fisica, la programmazione della classe, ovviamente con le opportune sintesi, mappe e quant’altro di supporto allo studio, il blocco emotivo  inficiava la relazione, requisito fondamentale per il processo di apprendimento e non consentiva una  valutazione oggettiva. Il CDC conscio che il superamento del blocco emozionale consentisse all’alunno di seguire un PEI semplificato per tutto quanto sopraindicato, ha più volte chiesto aiuto al neuropsichiatra che aveva in carico il ragazzo, che però, non ha fatto altro che consigliare di rivolgersi ad una struttura pubblica, per iniziare un percorso face to face finalizzato al superamento del blocco relazionale,unica strada da percorrere da parte dell’alunno ormai maggiorenne . Il CDC ha , continuamente sollecitato il padre affinché il ragazzo iniziasse questo percorso. Lo studente, da febbraio ha finalmente intrapreso un percorso farmacologico e psicologico e, già in presenza, i docenti hanno registrato un netto miglioramento della performance relazionale e della gestione dell’ansia da parte dello studente. Attualmente a più di due mesi dall’inizio della terapia i progressi sono notevoli, più volte l’alunno si è fatto interrogare non solo per iscritto ma ha anche risposto oralmente e partecipa attivamente alle videolezioni. Il  CDC ritiene che l’alunno, avendo la possibilità di frequentare nuovamente il 5 anno, potrebbe conseguire un diploma ma, avendo seguito un PEI  differenziato , secondo il d.lgs 62/2017 non può essere bocciato ed è “costretto” a conseguire un attestato che, in quanto conclusione del ciclo di studi, non gli consentirà il prossimo anno di iscriversi e frequentare nuovamente il 5 anno.Frequentare il serale in un altro istituto dove nessuno lo conosce e senza nessun supporto, probabilmente lo farebbe “ripiombare” nel suo silenzio… Cosa possiamo fare? 

La scelta di passare da un Pei differenziato a un PEI semplificato è di competenza del Consiglio di classe; ed è corretto che il Consiglio di classe, avendo rilevato le effettive capacità dell’alunno, si riunisca urgentemente, prima del 15 maggio, e indichi per l’alunno il PEI semplificato, ovvero un percorso “globalmente riconducibile  ai programmi ministeriali” (come stabilito dall’O.M. 90/2001); tale modifica può avvenire anche senza convocare il GLO (ma potreste valutare anche di convocarlo, invitando anche lo stesso studente). Nel documento del 15 maggio aggiungerete, nell’allegato riservato, le simulazioni d’esame e copia delle attività svolte dall’alunno. Il Consiglio di classe, ripetiamo, non solo ha piena autonomia nell’assumere tale decisione, ma è suo dovere procedere proprio in virtù delle capacità e delle potenzialità rilevate. A completamento, si fa presente che il decreto legge n. 22/2020 impone l’ammissione agli esami di tutti gli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, pertanto il passaggio dal PEI differenziato a quello semplificato deve essere formulato in tempi brevi.


Nella mia scuola l’insegnante di sostegno che ha il compito di gestire l’inclusione, quest’anno è esonerata dalla preside per l’orario cattedra per occuparsi del coordino dei colleghi di sostegno e degli educatori. Volevo capire se questo è possibile e rientra nella autonomia riservata alla scuola.Il mio dubbio parte dal fatto che il monte ore di sostegno viene stabilito in base ai ragazzi diversamente abili frequentanti la scuola e in base alle loro diagnosi. Questo modus operandi non lede i diritti dei nostri alunni diversamente abili sottraendo loro ore di prezioso supporto?

Se la docente, distaccata dall’insegnamento per svolgere il ruolo di funzione strumentale, non era incaricata su posto di sostegno, è probabile che siano state sottratte ore di compresenza e/o di potenziamento; si tratta di una scelta discutibile, in quanto ciò potrebbe determinare una riduzione di ore da utilizzarsi per il potenziamento della didattica. Se, invece, la docente, distaccata dall’insegnamento per svolgere il ruolo di funzione strumentale, era incaricata su posto di sostegno, significa che sono state sottratte ore di sostegno agli alunni con disabilità e ai loro compagni di classe. In questo caso, avendo la dirigente “esonerato dall’insegnamento” un docente incaricato su posto di sostegno, deve nominare immediatamente un supplente oppure deve revocare l’esonero alla docente, perché l’alunno con disabilità e i suoi compagni hanno diritto alle ore di sostegno nel numero stabilito nel PEI.  Il compito del docente per il sostegno non è sostituibile da altri che non siano eventualmente con la specializzazione. È forse il caso di informare l’US Territoriale, affinché intervenga: le ore di sostegno non possono essere sottratte in alcun modo. Diversamente si creano le condizioni per un ricorso da parte delle famiglie. In ultima analisi, come mai il Collegio docenti ha votato a favore di un totale esonero? Sapeva il Collegio quali ore venivano tolte? E, nonostante ciò, ha acconsentito?


Se per un alunno con disabilità fosse prevista la scuola ospedaliera o domiciliare, a causa di una malattia oncologica, può essere richiesta anche la figura dell’assistente all’autonomia e comunicazione? Se l’alunno fosse sordo segnante, quindi usasse la LIS, può essere inoltrata la richiesta all’Ente locale? Vi è una normativa che prevede la figura dell’asacom in ospedale o a domicilio qualora lo studente avesse gravi problemi di salute?

L’art 16 del decreto legislativo n. 66/17 garantisce l’istruzione a domicilio per le persone con disabilità, purché abbiano una prognosi di almeno 30 giorni di assenza dalle lezioni, a causa della malattia; lo stesso è assicurato per l’istruzione in ospedale dagli artt. 8 e 9 della legge n. 104/92. Ovviamente questi diritti riguardano sia il diritto al docente, sia esso di sostegno che di posto comune o disciplinare, che all’assistente per la comunicazione. In tempo di corona-virus tale diritto permane dal momento che gli aspetti sanitari debbono essere garantiti con tutte le misure di sicurezza. Per quanto riguarda la presenza del docente presso il domicilio, al momento non è possibile, in quanto le lezioni sono sospese; mentre potranno essere garantite le attività con la Didattica a distanza, supportate dall’intervento dell’interprete LIS, che può (e deve) agire grazie alle videoconferenze oggi attivate da molte scuole.


Vi scrivo per chiedere se sia possibile proporre un progetto che preveda la frequenza degli ambienti scolastici di un ragazzino disabile grave (tetraplegico e non in grado di comunicare verbalmente) anche dopo aver terminato il ciclo di studi (quest’anno finirebbe la terza media). La nostra idea sarebbe permettergli di frequentare la stessa scuola media che quest’anno a giugno terminerebbe. Se fosse possibile, potete darci alcuni suggerimenti per impostare il progetto: Quali figure/enti coinvolgere? A quali norme fare riferimento? Se sia possibile richiedere un insegnante di sostegno? 

Non avendo specificato l’età dell’alunno, si ipotizza che alla base di questa scelta sussista il timore per il ciclo successivo; in questo caso, avendo concluso il percorso della scuola secondaria di primo grado, lo studente deve proseguire il percorso scolastico, almeno fino al compimento del sedicesimo anno di età (obbligo scolastico) frequentando la scuola secondaria di secondo grado. Nel caso in cui lo studente, invece, abbia già compiuto i diciotto anni di età, allora egli non potrà proseguire con il ciclo successivo, ma potrà iscriversi solo al corso serale.  In sintesi, la permanenza nella scuola secondaria di primo grado non potrà essere considerata per il prossimo anno scolastico. Suggeriamo di rivolgersi al Comune di residenza, affinché venga impostato un Progetto individuale, orientato anch’esso al progetto di vita. Il Progetto individuale, in base all’art. 14 della legge n. 328/2000, è predisposto dal Comune e dall’ASL territoriale, previa richiesta della famiglia o dell’interessato, e mira, con tutte le risorse pubbliche, private e del terzo settore, a evitare l’emarginazione. Contestualmente vi suggeriamo sia di consultare qualche associazione di persone con disabilità, per avere qualche indicazione, sia di pensare subito ad un gruppo di lavoro per la formulazione di questo progetto con tutte le risorse materiali, finanziarie ed umane necessarie.


Sono docente di sostegno nella scuola secondaria di II grado, seguo un alunno di 19 anni, frequentante la  classe 5 del liceo artistico con programmazione differenziata, dalla 4* e non dal primo anno quindi purtroppo è mancata la continuità scolastica sia come docenti di sostegno sia come docenti di classe.
L’alunno con 104 art.3 comma 1 , ha un blocco emotivo che non gli consente di relazionarsi in particolare con gli adulti, questo ovviamente ha inficiato la relazione nella quale si instaura il processo di apprendimento. Ci siamo resi conto nel corso del 4 anno, da alcuni suoi interventi  sporadici,  che ha un pensiero critico rispetto alla realtà  che lo circonda comprende le cose che ascolta e le rielabora,  ha potenzialità e capacità unite ad una sensibilità in alcuni casi anche superiori alla media.
All’inizio di quest’anno pensavamo al passaggio ad una programmazione per Obiettivi Minimi, come si evince dai verbali, ma mancava un supporto di tipo terapeutico che sostenesse l’alunno e noi in questo percorso, anche perché il neuropsichiatra dell’asl di appartenenza, nel corso del GLHO dello scorso anno, oltre a constatare la necessità  di un percorso sanitario ad hoc non ha potuto fare altro.
A febbraio , anche dietro continue sollecitazioni da parte del cdc , il ragazzo ha iniziato un percorso seguito da un’equipe di neuropsichiatri e relativa terapia farmacologica prescritta.
Abbiamo notato subito dei miglioramenti, l’alunno era  più ricettivo, prendeva appunti e si mostrava anche meno teso.
Attualmente la situazione è questa, segue il programma della classe, segue tutte le videolezioni, riesce nelle verifiche, che fa solo per iscritto,  a raggiungere gli obiettivi minimi ad eccezione di matematica , che è l’unica materia dove permangono le carenze, quindi il cdc  pensava di fargli sostenere l’esame con una valutazione per obiettivi minimi, anche perché se non riuscisse, una bocciatura gli consentirebbe di iscriversi nuovamente al 5 anno e di sostenere l’esame l’anno prossimo cosa che NON potrebbe fare se ricevesse un attestato.
Il DS non è d’accordo, noi del cdc non ci rassegniamo a vedere questo ragazzo che riceverà un attestato e non il diploma che noi pensiamo, se non quest’anno l’anno prossimo, potrebbe conseguire. Vorremmo un suo parere.

La scelta di passare da un Pei differenziato a un PEI semplificato è di competenza del Consiglio di classe. In tal senso, quanto affermato dal Dirigente scolastico non può pesare al punto da precludere allo studente un percorso coerente con le sue capacità e le sue potenzialità. Il Consiglio di classe, ripetiamo, ha piena autonomia nell’assumere tale decisione, anche con il parere contrario del dirigente scolastico.


Scrivo in merito alla legge 104 e alle ore di sostegno scolastico, mia figlia di 5 anni le è stata assegnata un anno fa la legge 104 comma 3 art. 3 fino al 2021 con insegnante di sostegno già avviata da 3 anni. Ora la certificazione per il sostegno è scaduta e la scuola ci ha fatto presente che dovevamo andare all’ulss di pertinenza a farla rinnovare, la dottoressa che ha visitato mia figlia vedendola migliorata non ha intenzione di rinnovare la certificazione per il sostegno. La mia domanda può farlo considerando che mia figlia ha appunto la 104 comma 3 art.3?

Dopo “l’accertamento dell’handicap”, previsto dalla legge 104/92, i genitori possono chiedere all’ASL il riconoscimento del figlio come “alunno con disabilità”, ai sensi del DPCM 185/2006. La commissione dell’ASL, dopo aver redatto un Verbale di Accertamento che contiene il termine di “rivedibilità”, se ve ne sono le condizioni, rilasciano la Diagnosi Funzionale, documento utile ai fini del sostegno a scuola, ovvero di quanto effettivamente necessario all’alunno. È necessario qui puntualizzare il fatto che, a fronte di unna data di “scadenza”, la scuola non deve sollecitare la famiglia, in quanto il compito di convocare i genitori per la “rivedibilità” è dell’ASL che sicuramente, nei tempi previsti, vi avrebbe convocato. Tanto premesso, se nel corso della visita la commissione ha ritenuto che per vostro figlio non sussista più il riconoscimento di “alunno con disabilità”, e quindi non procedano alla redazione della Diagnosi funzionale, ciò, da parte dell’ASL, è corretto. Se voi non concordate con il parere dell’ASL, potete provare a presentare ricorso. 


Sono un’Assistente Sociale NPIA. Chiedo che mi vengano forniti chiarimenti in merito ad un problema: Un ragazzo di 17 anni frequenta una scuola secondaria di 2° in un paese diverso da quello della sua residenza. Per quanto riguarda l’integrazione scolastica, chi deve redigere la Diagnosi Funzionale e Verbale Collegio H? L’ASL di residenza dell’alunno, o l’ASL del paese in cui è la scuola frequentata dal ragazzo?

Salvo che i genitori non abbiano espressamente richiesto di essere seguiti da ASL differente da quella del luogo di residenza, la competenza per la redazione della Certificazione di disabilità (verbale “Collegio H”) e della Diagnosi funzionale è dei servizi del comune di residenza


Sono un’insegnante di sostegno e seguo da 5 anni un ragazzo down che frequenta l’ultimo anno dell’istituto alberghiero. In tutti questi anni lui ha seguito una programmazione differenziata ma gli argomenti sono sempre stati quelli della classe ovviamente semplificati. Il ragazzo ha sempre seguito l’orario scolastico completo. Ha svolto regolarmente le ore di alternanza scuola\lavoro. È sempre stato seguito il pomeriggio da un’insegnante. Arrivati all’ultimo anno la famiglia ha fatto richiesta di una programmazione paritaria. Il consiglio di classe, pur riconoscendo l’impegno del ragazzo, ha messo in evidenza le difficolta’ a cui sarebbe andato incontro soprattutto nelle prove scritte( considerando anche che la commissione  mista). Nonostante tali argomentazioni, la famiglia è rimasta ferma nella sua decisione. Durante il primo trimestre il ragazzo ha dato segnali di forte stanchezza e le valutazioni nelle prove scritte non sono state sufficienti. A questo punto la famiglia ha fatto un passo indietro e prima della fine del trimestre si è passati ad una programmazione differenziata , sempre però seguendo gli argomenti della classe. Sappiamo bene che ora con il corona virus si apre un nuovo scenario. Se gli esami dovessero essere solo orali con la commissione interna il ragazzo non avrebbe problemi a sostenerli. Sarebbe anche un premio per l’impegno e la costanza dimostrata in tutti questi anni. La domanda che pongo è la seguente:” si potrebbe cambiare nuovamente la programmazione in paritaria specificando le motivazioni?”. Premetto che tutto il consiglio di classe sarebbe d’accordo, magari il dirigente un po’ meno. Attendo una risposta, perché vorrei tanto fare questa soddisfazione ad un ragazzo che nonostante la sua disabilità non si è mai sottratto agli impegni scolastici e non solo.

Il Consiglio di classe, a maggioranza, può sempre decidere il passaggio da un PEI differenziato a un PEI semplificato, come espressamente scritto nell’art 15 dell’O M n. 90/01, motivando la propria delibera. Tanto premesso, considerato che, da quanto scrive, lo studente svolge le stesse attività dei compagni di classe, quindi raggiunge gli obiettivi programmati per la classe frequentata, come mai nel PEI non sono state considerate modalità di verifica “equipollenti”, come la norma prevede? La prova scritta poteva (e può) essere tranquillamente sostituita da una orale o completata da una parte orale, ovvero la prova scritta poteva (e può) essere strutturata in modalità differente, coerentemente con le capacità dello studente. Indipendentemente da come sarà strutturata la prova d’esame, conclusiva del ciclo di studi, è fondamentale che ripristiniate nel PEI le corrette modalità, introducendo quelle forme equipollenti che la norma prevede a tutela del diritto allo studio dell’alunno con disabilità.


Sono un docente di sostegno di scuola superiore, ho avuto una discussione con una collega di sostegno che ritiene che le verifiche nelle varie discipline dovrebbero essere concordate prima, in merito ai contenuti della stessa, (sapere cioè in anticipo da parte del docente di sostegno quale sarà la specifica e precisa verifica); personalmente ritengo invece che il docente di sostegno dovrebbe conoscere l’ambito, le strategie e le modalità, i tempi, ma non la specifica verifica (trattandosi di uno studente non vedente con regolare programmazione ministeriale dovrebbe essere trattato allo stesso modo, ad esclusione degli adattamenti relativi di tipo strumentale ed eventualmente semplificativo). Divulgare prima la verifica, anche con il docente di sostegno, non garantisce, a mio avviso, la sicurezza della stessa, con inevitabili ripercussioni anche sul piano legislativo  e formale amministrativo. Potrei capire una divulgazione pochi minuti prima, ma non oltre. Essendo la mia collega assolutamente convinta di ciò, chiedo lumi al riguardo.

Nel caso di alunni con disabilità intellettive o relazionali, per i quali di solito si concordano le interrogazioni programmate, è normale che il docente per il sostegno sia informato con anticipo dei contenuti delle interrogazioni, al fine di saper meglio seguire e orientare l’alunno durante le stesse. Nel caso, invece, di alunni con disabilità motoria o sensoriale, è sufficiente che il docente per il sostegno sia informato, in tempo utile – quindi anche una settimana prima -, della struttura della prova, al fine di predisporre, salvo che non lo faccia direttamente lei, quanto necessario per affrontare la prova, come ad esempio, sussidi o software specifici o altro. Essendo, il docente incaricato su posto di sostegno, membro effettivo del Consiglio di classe, è bene che fra tutti i componenti del Consiglio sussista reciproca fiducia. E questa si attua anche nella condivisione delle attività programmate e rivolte alla classe; essa non può mancare fra i colleghi con i quali il docente per il sostegno si trova in servizio nello stesso orario.


Scrivo per chiedere informazioni relative ad una studentessa autistica, che frequenta la V liceo e che segue una programmazione per obiettivi differenziati.
Al termine dell’esame di maturità, venendo promossa, potrebbe continuare a frequentare la scuola per un altro anno scolastico?
Può essere pensato un anno integrativo o la studentessa, per poter continuare a frequentare, dovrebbe necessariamente essere respinta agli esami?

Quando si concludono gli esami di maturità col diploma o, se è stato predisposto un PEI differenziato, con l’Attestato, termina il percorso scolastico e, quindi, legalmente non è possibile proseguire la frequenza scolastica.  Anche nel caso in cui uno studente non si presenti agli esami di Stato, le verrebbe comunque rilasciato un Attestato di credito formativo, come stabilito dall’art. 20 del decreto legislativo n. 62/17, con relativa conclusione del percorso di studio. Vi suggeriamo di rivolgervi al Comune di residenza e richiedere la predisposizione di un “Progetto individuale (progetto di vita)”, che preveda, ad esempio, un possibile inserimento lavorativo, un insieme di formazione professionale, attività per il tempo libero, etc. Ciò è previsto dall’art 14 della legge n. 328/2000, richiamato dall’art 6 del decreto legislativo n. 66/17.


Sono un’insegnante di sostegno in una scuola secondaria di 1°, come voi sapete, in questi giorni di sospensione delle attività didattiche in presenza (causa Coronavirus), si sta provvedendo a interventi educativo-formativi a distanza. Il quesito che desidero porvi è questo: il docente di sostegno può avere una sua classe virtuale in cui inserire materiali e interventi calati sui bisogni educativi speciali per gli alunni H? Il Ds oggi, in un consiglio di classe virtuale, ha sostenuto che questo non è possibile. Mi sembra un’assurdità, considerato che la classe virtuale servirebbe anche per interventi individualizzati o personalizzati a seconda delle esigenze.

Il dirigente, correttamente, interpreta l’approccio inclusivo, che vede il docente incaricato su posto di sostegno come risorsa a vantaggio di tutti gli alunni della classe. Promuovere attività “in solitaria” – è bene tenerlo presente – corrisponde a consolidare il fenomeno della delega e a rafforzare la deresponsabilizzazione dei docenti curricolari. In questa fase, particolarmente complessa per il nostro Paese, quindi anche per la scuola italiana, è quanto mai necessario promuovere modalità di lavoro coordinato e coeso. Ecco perché le attività vanno realizzate in sinergia con i colleghi curricolari, collaborando per un intervento adeguato (personalizzato) dei materiali da rendere disponibili a ciascun alunno. Per quanto riguarda, poi, l’accesso mediante le aule virtuali, queste vanno opportunamente calibrate (non è, infatti, pensabile che si possano collegare troppi docenti nella stessa giornata); il docente incaricato su posto di sostegno potrà intervenire nella stessa aula virtuale del docente di matematica o di italiano o di altra disciplina. Il docente di sostegno può anche avere dei propri interventi personalizzati a favore dell’alunno con disabilità, interventi rispetto ai quali – va puntualizzato – non devono essere esclusi i compagni. 


Sono docente di sostegno di un istituto comprensivo. La nostra dirigente, senza consultare il collegio ha attivato la didattica a distanza. Io ed altre  colleghe abbiamo  mostrato  le nostre perplessità  a riguardo,  visto che questa  didattica non è  efficace per molti  degli alunni disabili  nel nostro istituto . Ora a distanza di qualche giorno sempre ci rendiamo  conto che non solo gli alunni disabili, ma anche altri alunni con svantaggio non riescono a seguire i compiti e e lezioni proposti perché sprovvisti di mezzi e strumenti. Mi chiedo la scuola non sta ledendo il diritto  all’ istruzione? La scuola può  attivare qualcosa che non garantisce  a tutti lo stesso diritto? Una didattica a distanza che aumenta la disuguaglianza è  veramente una didattica da perseguire?

Finché rimane in vigore il decreto, che impone a tutti di rimanere a casa, la scelta della Dirigente ci sembra un mezzo per non trascurare gli alunni con disabilità. Peraltro la didattica a distanza, come indicato dalla Nota MIUR n. 368/2020, prevede attenzione alla “socializzazione”, ancor più con bambini che frequentano la scuola primaria. Nell’adottare la modalità a distanza, in sintesi, è bene evitare di “insegnare” contenuti nuovi” e di effettuare “valutazioni”, che risulterebbero improprie; meglio puntare, per quanto e se possibile, su attività di potenziamento, di ripasso, di dialogo e, sempre per quanto possibile, favorire e creare attività ludiche, magari mettendo in contatto “telematico” fra loro i bambini della classe.


Sono una docente  di sostegno e  funzione strumentale per l’ inclusione  di una scuola primaria. Durante la riunione dello staff,  ho sollevato il problema di come intervenire a sostegno di alunni disabili gravissimi ( come tetraplegici, autismi non verbali etcc) che sono presenti nel nostro istituto e che in questi giorni di sospensione  delle attività  didattiche si trovano soli a casa con le loro famiglie. Ovviamente per loro la didattica a distanza non è  efficace, e aumenta le distanze invece di diminuire. La scuola per loro è  soprattutto relazione e socializzazione, ma in questo periodo di sospensione  cosa possiamo attivare per loro? Ho proposto alla dirigente di attivare l’ istruzione domiciliare per alcune ore, o di far intervenire  a casa degli alunni gli educatori che li seguono a scuola. , ma la risposta è  stata negativa. Come muoversi? Loro più di altri hanno bisogno in questo momento!

È importante premettere che devono essere rispettati i provvedimenti emanati dal Governo in data 1 e 4 marzo 2020, in virtù dello stato di emergenza che sta interessando l’intero Paese. Potrebbero sussistere, in alcune zone, le condizioni per la fattibilità di un intervento presso il domicilio di alcuni alunni, in particolare degli alunni con disabilità. La didattica a distanza, che si avvale dell’e-learning e degli strumenti tecnologici dell’informazione e della comunicazione, se può essere valida per buona parte degli studenti, non lo è per molti altri (e ciò riguarda anche alunni non con disabilità). Nel caso specifico è possibile, quindi, ipotizzare che gli assistenti all’autonomia e/o alla comunicazione possano svolgere le loro ore presso il domicilio, anziché presso la sede scolastica, purché ciò sia reso possibile dai Comuni o dagli Enti interessati (sussistono, infatti, vincoli contrattuali che non possono essere ignorati ma che, stante la situazione di emergenza, potrebbero trovare in una nuova disposizione delle ore, un possibile consenso). Nel caso delle figure addette all’assistenza, la richiesta all’Ente locale deve essere formulata dai genitori. Per quanto riguarda l’invio dei materiali a domicilio, essi devono essere il frutto di un lavoro di sinergia fra gli insegnanti, e non una solitaria decisione di uno dei docenti della classe (nello specifico quello incaricato su posto di sostegno). La FISH, in questo momento, sta dialogando con il MIUR per l’istruzione domiciliare effettuata dai docenti per il sostegno; la Federazione ritiene che la sospensione della didattica non impedisca ai docenti di recarsi a scuola per lavorare a distanza e quindi per recarsi anche a domicilio. Anche il CIIS, insieme a un gruppo di genitori (Fb “Non c’è PEI senza condivisione), sta cercando di sollecitare l’attenzione degli amministratori affinché siano garantite, ove ne sussistano le condizioni e su base volontaria, le ore di assistenza all’autonomia presso il domicilio. Al riguardo si fa presente che più di un comune si è già attivato e altri stanno valutando la fattibilità di questo servizio


Sono una  docente della scuola primaria, nella classe 5 della scuola primaria  della mia scuola è  stata fatta una selezione tra gli alunni per poter accedere alla sezione musicale della scuola secondaria di primo grado. Tra gli alunni che hanno partecipato  alla selezione c’era anche un allunno disabile con 104 che la commissione giudicatrice ha eliminato, poiché  la commissione  esaminatrice ha valutato l’alunno non idoneo a svolgere attività  musicali (canto, uso strumento). So che la commissione  ha usato criteri  di valutazione uguali per tutti, non considerando la patologia dell’alunno che ha difficoltà  di relazione e di interazione per cui durante la prova è  riuscito solo in parte a cantare e ha riprodurre un ritmo come gli era stato richiesto. Io ed altre docenti avevamo informato la commissione  di questa difficoltà  che rientra nella sua patologia. Ora mi chiedo perché  non sono stati adottati criteri diversi? È  legale l’esclusione di un alunno 104 dalla sezione musicale in una scuola dell’obbligo? Dal verbale che ha redatto la commissione  non si evince nulla riguardo a prove differenziate per l’ alunno. Quello che sospetto è  che sia stato escluso semplicemente  per una questione  di numeri, perché  con un disabile la sezione musicale va costituita con 22 alunni, senza il disabile con 28 alunni. Possiamo fare qualcosa? La famiglia può  fare qualcosa?

Il Tribunale di Pisa, con l’Ordinanza Pisa 4 settembre 2014, ha stabilito che è discriminazione sottoporre un alunno con disabilità a prove selettive per l’ammissione ad un liceo musicale. È da ritenere che il principio della sentenza sia estendibile anche ai fini dell’ammissione alla sezione musicale di una scuola secondaria di primo grado.


Sono un’insegnante di Scuola dell’infanzia, mi restano ancora due anni di servizio e sono portatrice di protesi acustiche in quanto affetta da ipoacusia bilaterale dalla nascita. Premetto di aver ottenuto diplomi e passato il concorso ordinario quando ancora non portavo nessun tipo di protesi. Una mia collega, responsabile di plesso, mi ha detto che avrei dovuto comunicare al dirigente il mio problema. Questo nell’ottica delle visite attitudinali che lui ha dichiarato saranno effettuate per stabilire l’idoneità allo svolgimento delle funzioni lavorative. La mia domanda e’… sono obbligata a dare questa comunicazione al mio dirigente?

Se lei sta insegnando con le protesi e ciò non le impedisce un buon rapporto educativo con gli allievi, non dovrebbe aver timore di comunicare al DS la sua personale situazione; anzi, potrebbe precisare che lavora bene con i suoi alunni.  Se poi il DS ritiene di inviarla a una visita di controllo, è ipotizzabile che siano confermate sia le sue condizioni di salute che l’idoneità all’insegnamento. Se poi l’esito dovesse essere negativo, dovrebbe svolgere, in quest’ultimo biennio di servizio, altre mansioni, come per esempio la biblioteca, oppure potrebbe chiedere il diritto di pensionamento anticipato come lavoro usurante. Ai ciechi vengono dati 5 anni di scivolo.


Sono un Assistente specialistica in favore di un’alunna con disabilità psicofisica che ormai seguo da 5 anni.
Durante un Glh mi è stato conferito il compito di accompagnare l’alunna dalla sede centrale dell’Istituto fino alla sede distaccata dove è collocata la classe della studentessa ogni giorno, nonostante fossi assente durante i lavori d’equipe. Ho sottolineato il problema ai referenti per il sostegno ma continuano a voler affidare l’incarico solo a me. Dal punto di vista normativo questo incarico è tra i compiti dell’assistente specialistica?

Lo spostamento degli alunni con disabilità all’interno dell’edificio scolastico (o di più edifici, fra loro vicini, in quanto collocati all’interno di uno stesso spazio chiuso) è dei collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL. La decisione assunta in sua assenza non può esserle imposta, e non solo per le motivazioni sopra descritte, ma anche perché, non rientrando questo fra i suoi compiti, oltre al consenso dei componenti del GLO, era necessario anche il suo (e, ovviamente, quello successivo del capo d’istituto). 


Sono la mamma di un bambino disabile grave con disturbo del comportamento, mio figlio frequenta la 1 media e dall’inizio dell’anno mi è stato chiesto di effettuare un suo inserimento graduale  a scuola. Di fatto mi chiedevano di riprenderlo prima dopo la seconda ora poi la terza infine alla quarta ora, con il risultato che mio figlio frequenta 20 ore a settimana anzichè 30.Io ingenuamente ho firmato le richieste di uscita anticipata indicando come motivo “come concordato” poi quando mi sono resa conto che l’intento del dirigente scolastico era di lasciare l’orario così ridotto ho firmato le richieste con la dicitura “su richiesta della scuola”, anche perchè io e mio marito non abbiamo mai concordato un orario ridotto in via definitiva.Mi ritrovo che a seguito dell’ultimo GLHO la scuola si riserva di valutare l’orario a 30 ore per l’inizio del prossimo anno scolastico sempre a seguito di valutazione del comportamento di mio figlio. A ciò si aggiunga che mio figlio è stato escluso dal campo scuola di due giorni perchè nessun insegnante se la sente di accompagnarlo, ma la cosa più grave è che non se la sentono di portalo in gita anche solo per un giorno. Cosa devo fare? 

È vero che sussistono situazioni per le quali è opportuno un inserimento graduale, ma ciò è opportunamente concordato in sede di GLO o GLHO, da parte di tutti i componenti (insegnanti della classe, genitori dell’alunno, specialisti ASL) e a fronte di motivazioni documentate. Da quanto lei scrive, più che un inserimento graduale, la scuola ha deciso, unilateralmente, la riduzione dell’orario di frequenza; e ciò è decisamente improprio. Suo figlio, per il quale sussiste l’obbligo scolastico, ha diritto a partecipare a tutte le attività promosse dalla scuola, comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione programmati per le classi alla quale egli è iscritto, diritto garantito dalla legge 104/92 che, all’art. 12 comma 4, afferma che nessuna disabilità può essere causa di esclusione o riduzione della frequenza scolastica; se i docenti, come lei scrive, “non se la sentono di accompagnarlo”, allora l’uscita o il viaggio va annullato, se invece viene effettuato vietando la partecipazione all’alunno, allora potete procedere per discriminazione, perseguibile ai sensi della legge 67/2006. Analogamente per quanto riguarda la frequenza scolastica: vostro figlio ha diritto all’intera frequenza, esattamente come i compagni. Se sussistono reali criticità, riferibili al comportamento dello studente, potreste, in sede di GLO, prevedere anche un certo numero di ore, da indicare nel PEI, di personale addetto all’autonomia personale dell’alunno da richiedersi all’Ente Locale (comune). Come genitori fate presente alla scuola che vostro figlio, da oggi stesso, resterà a scola per tutto il tempo previsto, proprio come i compagni, e che parteciperà (previa vostra libera adesione) alle uscite didattiche o ai viaggi di istruzione programmati per la classe alla quale è iscritto; fate presente inoltre che, in caso di diniego da parte della scuola, procederete per discriminazione ai sensi della legge 67/2006 e per interruzione di pubblico servizio.


Ho un ragazzo con disabilità (art. 1 comma 3) con ripetenza. La mamma per motivi che non sto qui ad elencare vuole fare richiesta di istruzione parentale. L’alunno compirà 16 anni a dicembre.  Può farla?

La madre può sicuramente fare la richiesta. Nella richiesta che invierà alla scuola, la madre deve precisare che si impegnerà a garantire l’istruzione o direttamente o tramite docenti privati e quindi sottoporre l’alunno a fine anno agli esami presso la stessa o in altra scuola (stesso percorso di studio). Contestualmente deve darne comunicazione al sindaco del paese, in quanto l’alunno è ancora soggetto all’obbligo scolastico.


Sono una insegnante di sostegno specializzata di scuola primaria. 
Le scrivo in merito alla questioni insegnante di sostegno e supplenze: la circolare Miur 9838 del 2010 sulle supplenze temporanee precisa di non sostituire i docenti assenti con gli insegnanti di sostegno “salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. Le chiedo gentilmente cosa si intende con “casi eccezionali non altrimenti risolvibili”? Chi stabilisce quali siano questi “casi eccezionali non altrimenti risolvibili”? Il dirigente scolastico? I genitori dell’alunno disabile possono opporsi e secondo quali modalità al fatto che l’insegnante di sostegno del loro figlio venga usato sovente per fare supplenze nella scuola, non garantendo così all’alunno l’approccio personalizzato e l’inclusione di cui necessita? L’insegnante di sostegno può rifiutarsi di fare supplenze e in base a quali criteri normativi? 

I casi eccezionali non altrimenti risolvibili si sostanziano in condizioni eccezionali, che possono verificarsi una o due volte l’anno; è responsabilità del dirigente scolastico provvedere alle sostituzioni e/o alla nomina dei supplenti ed è quindi suo compito valutare se sussistano o meno le condizioni di “eccezionalità”, tali da giustificare l’eventuale utilizzo del docente incaricato su posto di sostegno per una non derogabile supplenza limitatamente al primo giorno di assenza del docente da sostituirsi. Nel ricordare che il garantire all’alunno con disabilità il diritto allo studio è compito di ogni insegnante della classe, e non di uno in particolare, i genitori possono sicuramente agire, in caso di utilizzo del docente di sostegno per reiterate supplenze, intervendo presso le sedi competenti per interruzione di pubblico servizio e per discriminazione. Anche il docente incaricato su posto di sostegno può opporsi, esprimendo il suo dissenso di fronte al primo ordine di servizio scritto che riceve (si ricorda che l’ordine di servizio deve contenere: la data del giorno della supplenza, la classe e l’orario, nonché la firma del dirigente scolastico); dopo il secondo ordine di servizio scritto ricevuto, il docente deve provvedere alla sostituzione, informando successivamente la famiglia, il proprio sindacato e il Referente regionale per l’inclusione scolastica operante presso l’USR. Si rammenta che senza ordine di servizio il docente non può lasciare il suo posto, in quanto incorrerebbe in abbandono del posto di lavoro.


Sono un assistente specialistico di una scuola superiore. Quest’anno abbiamo un insegnante di sostegno, su 2 casi gravi (art. 3 comma 3) e non autonomi, che si assenta 2 giorni tutte le settimane e quindi dobbiamo togliere le ore di assistenza ad alunni h, ma non gravi, tutte le settimane e coprire le ore dell’insegnante di sostegno. Tutto ciò crea danni agli alunni che seguono obbiettivi minimi ministeriali e anche ai casi gravi perché spesso noi assistenti dobbiamo stare con il nostro alunno e quello scoperto (non potendo stare soli). Senza parlare della progettualità didattica 

L’assistente ad personam o AEC è assegnato ad un alunno con disabilità e deve garantire, per le ore indicate, il suo apporto professionale, senza sottrarre ore o tempo dedicato all’alunno. Il docente assente deve esser sostituito con un insegnante, figura analoga, e non con una figura professionale differente (peraltro già impegnata nell’orario richiesto). Se le venisse rivolta ulteriore richiesta, si rifiuti, facendo presente al dirigente che lei, in quanto assistente o AEC, è assegnata ad un alunno e non può togliere ore a quell’alunno; nel caso di insistenza, informi la sua cooperativa, affinché intervenga presso il DS. Contestualmente lo faccia presente anche alla famiglia, in modo che intervenga a garanzia del diritto allo studio del figlio, per evitare una interruzione di servizio.


Sono un’insegnante di scuola secondaria di primo grado e mi trovo nella delicata circostanza di essere accompagnatrice al campo scuola di un alunno certificato che a causa di forti stati di ansia non desidera partecipare, nonostante l’insistenza della famiglia. Come garantire una adeguata tutela?

La responsabilità degli alunni, durante un’uscita didattica o un viaggio di istruzione, è di tutti i docenti incaricati come accompagnatori, in egual misura. Se lo studente non vuole partecipare, non si capisce perché la famiglia insista, dovrebbe, infatti, non obbligarlo a fare un’attività che può metterlo in difficoltà; probabilmente ci saranno altre motivazioni. Le suggeriamo di chiedere un incontro con la famiglia, al quale devono partecipare tutti i docenti della classe; in tale sede affrontate serenamente la questione.


Sono un insegnante di sostegno di una prima classe di scuola superiore.Alcuni giorni fa è stato effettuato il GLH operativo di un alunno che al momento  frequenta seguendo una programmazione per obiettivi minimi. Gli insegnanti presenti hanno suggerito alla neuropsichiatra e alla famiglia di approvare un percorso differenziato per una riduzione oraria in quanto il ragazzo, che presenta una problematica di carattere psichiatrico, non riesce, in generale, a seguire le attività didattiche e formative soprattutto nelle ultime ore della mattinata durante le quali manifesta grande disagio (per due giorni la settimana una settima ora che termina alle 14.35). La neuropsichiatra chiede, in virtù del fatto che Il ragazzo possiede sufficienti potenzialità intellettive, la possibilità di poter ridurre l’orario ma seguendo una programmazione per obiettivi minimi. Tale richiesta può formalizzarla dietro una sua dettagliata relazione. Se tale percorso è possibile, ci sono dei riferimenti normativi?

Nella scuola secondaria di secondo grado sono previsti due percorsi: Pei semplificato o Pei differenziato. Mentre per il Pei semplificato decide autonomamente il Consiglio di classe, per adottare il Pei differenziato il Consiglio di classe deve acquisire il consenso firmato della famiglia, non degli specialisti ASL. Ciò premesso, appare chiaro che la scelta di un percorso semplificato sia stata effettuata dal Consiglio di classe che, in base alle capacità e alle potenzialità dell’alunno e dopo aver acquisito gli elementi utili, ha ritenuto di poter procedere in tal senso. Per quanto riguarda la riduzione dell’orario di frequenza nelle due giornate in cui le attività didattiche si concludono alle 14.35 è corretto (ed è necessario) ridurre il carico orario a favore di tutti gli studenti della scuola (a parte il fatto che ciò consentirebbe all’alunno con disabilità di non perdere le ore di frequenza per discipline che fanno parte del PEI semplificato); risulta, infatti, eccessivo e controproducente anche da un punto di vista didattico, a parere di chi scrive, un orario che costringa gli studenti a stare a scuola fino alle 14.35.


Sono una mamma di un bambino di 7 anni con disturbi dell’attenzione. Dimesso per aver terminato le terapie essendo stato promosso in tutte le attività proposte. L’insegnante della scuola può richiedermi il sostegno?

L’insegnante di sostegno viene assegnato per promuovere l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. La richiesta del docente è inoltrata dal Dirigente dopo che la famiglia ha consegnato alla scuola copia del Verbale di accertamento e della Diagnosi Funzionale rilasciati dall’ASL (in alcune regioni è richiesto anche il CIS, il “Certificato di inclusione scolastica”, che viene rilasciato sempre dall’Unità multidisciplinare dell’ASL).


Sono la mamma di un ragazzo tetraplegico di 12 anni. Frequenta la seconda media e segue la programmazione della classe(purtroppo senza semplificazioni). È impegnato con le terapie 4 giorni a settimana. Potrebbe essere esonerato dai compiti per casa? C’è una legge che lo tuteli?

La norma prevede che, per gli alunni con disabilità, siano garantite forme individualizzate, anche a fronte dello stesso percorso dei compagni della classe alla quale egli è iscritto. Non possono, cioè, essere ignorate forme di personalizzazione che possono consistere in modalità di verifica differenti (stessi contenuti culturali, ma impostazione diversa, come per esempio test a scelta multipla o vero/falso o prova orale sostitutiva interamente o parzialmente di quella scritta ovvero utilizzo di forme di comunicazione alternative, come la CAA o tabella Etran o altro); al tempo stesso devono essere indicati criteri di valutazione “personalizzati”, coerentemente con le capacità e le potenzialità manifeste dall’alunno.
In sede di GLO o GLHO, ovvero durante la stesura del PEI, si possono concordare a fronte di impegni (come possono essere le sedute di terapia) o di particolari altre situazioni l’assegnazione completa o parziale dei compiti (ovvero la non assegnazione in determinati giorni). Se ciò non fosse stato concordato, suggeriamo di chiedere la convocazione del GLO e di inserire nel PEI tali indicazioni (nel caso l’ASL non potesse partecipare, chiedetele di intervenire mediante videoconferenza; in caso di assenza dell’ASL, voi procedete con l’incontro, indicando l’assenza nel verbale dell’incontro). 


Sono un’insegnante di sostegno vorrei sapere se nel caso di rinuncia al sostegno di un alunno iscritto al primo anno delle superiori bisogna depositare la diagnosi agli atti. Se non fosse obbligatorio sarebbe giusto informare il consiglio di classe al fine di agevolare il percorso educativo?

Se la famiglia rinuncia al sostegno, ritirando tutta la documentazione, da quel momento essa dovrà essere tolta dal fascicolo personale dell’alunno. Resterà la documentazione pregressa, in quanto sono stati prodotti documenti sulla base di una precisa richiesta fornita alla scuola dalla famiglia: tale documentazione andrà archiviata. È bene precisare che, con il ritiro della documentazione da parte della famiglia, l’alunno non è più da considerarsi con disabilità (e perde tutti i diritti previsti).
Se invece la famiglia esprime formale rinuncia del “docente per il sostegno” e non ritira la documentazione inserita nel fascicolo dell’alunno, allora l’alunno, in quanto alunno con disabilità, continua ad avvalersi di tutti gli altri diritti, tranne del sostegno (docente); per lui, pertanto, dovranno essere predisposti i documenti previsti (PEI per ciascun anno scolastico e aggiornamento periodico del Profilo dinamico funzionale); l’alunno, inoltre, potrà avvalersi, ad esempio, delle prove equipollenti (in caso di PEI semplificato), di modalità di verifica e di criteri di valutazione personalizzati, di obiettivi individualizzati, della presenza dell’assistenza all’autonomia personale e/o alla comunicazione (se previsto), dei sussidi e degli ausili per lui necessari e di ogni altra forma prevista e a lui utile per garantire l’esercizio del diritto allo studio. Alla predisposizione della documentazione (aggiornamento PDF ed elaborazione del PEI annuale) provvedono congiuntamente: tutti i docenti della classe, i genitori dell’alunno e gli specialisti ASL, con la partecipazione dell’assistente, se trattasi di figura professionale prevista


La qualifica di maestro d arte è considerata una qualifica professionale o liceale?

Il diploma di maestro d’arte, della durata triennale, è oggi non più conseguibile, in quanto, con la riforma del 2010, gli istituti d’arte sono stati convertiti in licei artistici (la cui durata è quinquennale). Per accedere all’università, ovvero per conseguire un titolo liceale, è necessario frequentare il biennio aggiuntivo.


Sono una docente e avrei un dubbio nella gestione delle verifiche per un’alunna. La studentessa ha un lieve ritardo e segue una programmazione per obiettivi minimi. La famiglia chiede la suddivisione delle verifiche scritte in più momenti per poter affrontare un argomento alla volta. È possibile? Oppure La verifiche già strutturata per gli obiettivi minimi è sufficiente?

In base al principio di personalizzazione è possibile concordare la programmazione delle interrogazioni, in modo da rendere meno pesante lo studio dell’alunno, come pure suddividere le verifiche scritte (o. orali) in più momenti, affrontando un argomento alla volta.


Sono l’insegnante di sostegno nella scuola secondaria di I grado. Nella classe assegnatami all’inizio dell’anno sono presenti due alunni DVA, art. 3 comma 1. Il mio orario prevede 18 ore settimanali (9+9), ma un’ora di sostegno è stata sottratta agli alunni aventi diritto per essere attribuita alla copertura dell’ora di alternativa in un’altra classe (la distribuzione autorizzata dal DS). Nel corso dell’anno (inizio dicembre) alla scuola giunge la documentazione completa di attestazione di handicap, art. 3 comma 3, di un altro alunno, presente in classe in cui svolgo le mie 17 ore di sostegno. Per cui, gli alunni disabili ne diventano 3, di cui il neocertificata con handicap grave (avrebbe diritto soltanto lui a 18 ore settimanali di sostegno). Fino ad oggi (febbraio) non vi é stata nessuna assegnazione delle ulteriori ore di sostegno alla classe. Mi viene detto che, essendo io l’insegnante di sostegno assegnata alla classe, devo prendermene carico, con la stesura del relativo PEI e di tutti i relativi annessi. In mese di novembre il CDC ha steso il PDP per l’alunno che all’epoca era in fase di certificazione. Tale PDP è ancora in funzione. È coretto che venga sostituito con un PEI reddato in assenza delle effettive ore di sostegno assegnate?

1) Le ore di sostegno assegnate agli alunni non possono essere sottratte nel corso dell’anno, ed è ciò che, invece, è avvenuto con l’ora che le è stato richiesta di svolgere altrove (il fatto che contempli l’autorizzazione conferma che si tratta di modalità impropria, che poteva essere “tollerata” per un giorno, come condizione straordinaria, ma che non poteva e non può essere la normalità).
2) La mancata assegnazione delle ore di sostegno all’alunno certificato nel mese di dicembre: per questo alunno le ore devono essere garantite; il diritto alle ore di sostegno è un diritto di ciascun alunno con disabilità, sancito dall’art. 13, comma 3, della legge 104/92 e ribadito in più sentenze della Corte Costituzionale (dalla n. 80/2010 alla n. 275/2016, secondo la quale tale diritto non può essere violato con motivi di problemi di bilancio); il Consiglio di Stato, inoltre, con la sentenza n. 2023 del 2017 ha stabilito che il dirigente scolastico ha l’obbligo di chiedere la cattedra completa per gli alunni con articolo 3, comma 3, e se l’Ufficio Scolastico si rifiuta, il Dirigente Scolastico deve inviare una Nota alla sezione regionale della Corte dei Conti e, per conoscenza, allo stesso Ufficio Scolastico, dichiarando che non si sente responsabile per il danno erariale che tale rifiuto produrrà a causa della perdita della causa da parte dell’amministrazione, in caso di ricorso promosso dalla famiglia.
3) La stesura del Pei: il PEI, Piano Educativo Individualizzato, deve essere elaborato congiuntamente dal gruppo di lavoro, i cui componenti effettivi sono tutti i docenti della classe, la famiglia dell’alunno con disabilità e gli specialisti dell’ASL. Il fatto che sia o che non sia ancora stato assegnato il docente di sostegno alla classe non sottrae i docenti (tutti) dagli obblighi previsti dalla norma (come, nello specifico, la stesura del PEI, insieme agli altri componenti del gruppo di lavoro)


Sono la mamma di una bambina con una disabilità intellettiva grave, certificata 104 art 3 comma 3.La bambina frequenta la quarta elementare e noi genitori , in accordo con il servizio di neuropsichiatria, vorremmo che questo anno venisse bocciata per poterla iscrivere il prossimo anno in una scuola afferente ad un centro riabilitativo, dove potrebbe affrontare la scuola secondaria di primo grado in un ambiente a lei più confacente. La dirigente si oppone alla bocciatura, dicendo che la normativa non lo permette in alcun modo. È corretto? Se la bocciatura è richiesta e motivata da necessità certificate della bimba non si può derogare in qualche modo?

Il decreto legislativo 62 del 2017 prevede che l’ammissione alla classe successiva avvenga “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. La non ammissione (o bocciatura) è contemplata solamente per “casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”, in tali casi l’eventuale non ammissione alla classe successiva (ovvero la bocciatura) viene assunta “all’unanimità” da parte di tutti i docenti della classe. Spetta, dunque, unicamente ed esclusivamente ai docenti della classe, che valutano l’alunno sulla base del PEI predisposto per l’anno scolastico in corso, decidere se ammettere o se non ammettere l’alunno alla classe successiva.


Mio figlio è portatore di handicap legge 104 e legge 45 per disgrafia. Può essere bocciato  a scuola in 3 anno superiore

In terza superiore, se l’alunno non raggiunge gli obiettivi del suo PEI semplificato o differenziato, può essere bocciato.


Sono la mamma di un bambino affetto da sindrome di down, dopo un ricovero ospedaliero, sotto consiglio del medico, causa ricadute, ci è stato consigliato l’istruzione a domicilio. Mi sono recata presso l’istituto dove va a scuola mio figlio che frequenta la seconda elementare, per attivare tutto ciò con tanto di certificato del medico, ma la scuola che naturalmente non è contenta, richiede 2 fogli precisi compilati dal medico (che non ne è a conoscenza) che indicano anche il tempo richiesto, senza darmi altre precise istruzioni su di essi. Chiedo gentilmente se potete aiutarmi a reperire tali informazioni per poter accedere a questa documentazione per poter attivare tale richiesta.

Per attivare il servizio di istruzione domiciliare, la famiglia deve presentare alla scuola (al dirigente scolastico) i seguenti documenti:
–       formale richiesta di attivazione del servizio di istruzione domiciliare,
–       idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l’impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati (i 30 giorni sono trenta giorni di lezione, non trenta giorni consecutivi e basta). 
Gli insegnanti della classe, dopo la presentazione della domanda della famiglia, elaborano un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti (ovvero dei docenti che si sono resi disponibili a insegnare al domicilio), gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste.
Il progetto deve essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa (se nel PTOF è già inserito il servizio di istruzione domiciliare, non vi è necessità di effettuare questi passaggi). 
Il dirigente invia all’USR la richiesta, corredata dalla documentazione sanitaria e dal progetto: in questa sede, l’apposito Comitato tecnico regionale procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini della successiva assegnazione delle risorse. 
In genere, il monte ore di lezioni è indicativamente di circa 4/5 ore settimanali per la scuola primaria. Se, però, il docente di sostegno dà la disponibilità a espletare il suo orario (o parte del suo orario) presso il domicilio (alternandosi con i colleghi) le ore potranno corrispondere a quelle previste per il sostegno. Infatti, le Linee guida prevedono che pere gli alunni con disabilità l’istruzione domiciliare può essere garantita dall’insegnante di sostegno (al riguardo si cita la sentenza del TAR del Lazio, che ha condannato l’USR ad assegnare al domicilio tutte le ore di sostegno assegnate all’alunno).
In sintesi, la scuola non può rifiutare questo servizio, previsto per garantire il diritto allo studio e, al tempo stesso, per la tutela della salute del minore.
Norme di riferimento: d.lgs. 66/17 come riformato dal d.lgs. 96/19; DM 461/19 e allegate Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare.


Un’alunna diversamente abile  in terza media ha effettuato un numero di assenze del 70 per cento. Per i docenti è impossibile una valutazione, si può mettere “Non classificata” al primo quadrimestre? O si deve esprimere ugualmente una valutazione in base ai pochi elementi a disposizione?

La norma stabilisce che per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato si debbano considerare le “presenze”.  Per il vincolo della frequenza, fissato a tre quarti del monte ore personalizzato, il Decreto legislativo n. 62/17 prevede che il Collegio docenti adotti – “per casi eccezionali” – motivate e straordinarie deroghe (documentate, per gli alunni con disabilità, da certificazioni riguardanti lo stato di salute). Se il Consiglio di classe dispone di sufficienti elementi, procede alla valutazione (e il 30% da lei indicato indicherebbe un tempo utile pe acquisire gli elementi necessari). Se il Consiglio di classe non dispone di sufficienti elementi di valutazione, può indicare “non classificato” nel primo quadrimestre. Non avete pensato di attivare il servizio di istruzione domiciliare?


Sono un assistente specialistico e quest’anno per ripetute assenze di un insegnante di sostegno (almeno 2 giorni a sett) sono costretta a coprire anche alunni non miei, ritrovandomi o a lasciare scoperti i miei alunni meno gravi o a coprire alunni che non sono a me assegnati. Mi chiedevo se l’assistente specialistico può rifiutarsi di fare da tappa buchi. 

L’assistente per l’autonomia e la comunicazione deve svolgere il suo compito a favore dell’alunno al quale è assegnato, per le ore stabilite nel PEI; l’assistente non può essere distolto dalle sue mansioni e dallo svolgimento delle ore, che deve garantire all’alunno assegnato e, ancor meno, può essere utilizzato per sostituire un insegnante assente: 
–       in primo luogo, perché il docente deve essere sostituito da un insegnante (e il dirigente non può provvedere una figura professionale differente); 
–       in secondo luogo perché vengono sottratte ore all’alunno al quale l’assistente è stato assegnato, determinando una interruzione di pubblico servizio; 
–       in terzo luogo perché la presenza dell’assistente accanto ad un alunno che non è quello al quale è stato assegnato non è autorizzata, né lo può essere, da un ordine di servizio del D.S.; in caso di infortunio o di un danno recato o subito dall’assistente, come verrebbe giustificata la sua presenza in sede diversa rispetto alla quale egli era stato destinato?
Le suggeriamo di far presente al D.S., nel caso venisse ancora invitato a “supplire” un insegnante assente, che lei, in quanto assistente o educatore, non può sostituire un insegnante e che non può abbandonare l’alunno al quale è stato assegnato, perché andrebbe a determinarsi una interruzione di un servizio che deve essere garantito all’alunno.Se ciò non bastasse, ne parli con la cooperativa o con l’Ente dal quale ha ricevuto l’incarico, illustrando i rischi cui si esporrebbe effettuando supplenze “improprie” e chieda loro di farsi portavoce presso il D.S.


Sono un docente di sostegno in una V classe di una scuola secondaria superiore. L’alunna che seguo con un Ritardo mentale grave, a causa della sua disabilità e dell’ambiente deprivante in cui vive, ha una frequenza molto irregolare. (solo 15 gg in questo primo quadrimestre). Cosa bisogna fare in questi casi? Può non essere ammessa agli esami per mancanza di validità dell’anno scolastico? In riferimento al primo quadrimestre alcuni docenti curricolari lamentano la mancata presenza durante le proprie ore di lezione. Si può comunque attribuire la valutazione tenendo conto degli obiettivi fissati nel PEI?

In base al DPR 122/09 il Collegio dei docenti può fissare alcune “deroghe straordinarie” al numero massimo di assenze, al fine di assicurare la validità dell’anno scolastico; il Consiglio di classe, sulla scorta di tali deroghe e se in possesso di sufficienti elementi di valutazione, può procedere con l’ammissione all’esame di Stato; in caso contrario, scatta l’invalidità dell’anno scolastico. Per completezza ai fini dell’ammissione va considerata anche la partecipazione alle prove Invalsi che, da quest’anno, riguarda tutti gli studenti delle classi quinte (d.lgs. 62/2017): il recentissimo Protocollo di somministrazione delle prove standardizzate, pubblicato da Invalsi alla pagina https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA_2019_2020.pdf, indica tre possibili opzioni per gli alunni con disabilità (anziché due), fra queste il “non svolgimento delle prove” (per questi alunni la scuola può predisporre prove adattate, coerenti con il PEEI). 


Sono un’insegnante di scuola primaria e chiedo cortesemente di ricevere una risposta con i riferimenti normativa, circa la valutazione di alunni dva gravissimi. Se nel PEI di un DVA gravissimo è previsto un percorso differenziato, che non include l’apprendimento delle discipline, bensì favorisce l’integrazione e la socializzazione, l’autonomia e la comunicazione n.v., come è possibile inserire voti in decimi nelle materie curricolari?

Premesso che per gli alunni con disabilità intellettiva la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita, deve sempre avere luogo (OM 90/2001), si rammenta che la legge 104/92 afferma che l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento “né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap” (art. 12, comma 4). A ciò si aggiunga che l’art. 16 della legge n. 104/92 prevede la possibilità di adottare attività integrative e di sostegno, anche in sostituzione delle discipline; ora, poiché il D.lgs. 62/2017 stabilisce che la valutazione degli alunni con disabilità deve essere effettuata in base al PEI e che tale valutazione deve essere espressa in decimi (e ciò vale per tutti gli alunni), coerentemente con quanto previsto, anche per l’alunno che lei definisce “gravissimo” la valutazione deve essere formulata in sulla base del PEI (e deve essere riportata nella scheda di valutazione in “decimi”, esattamente come avviene per gli altri studenti). Trattandosi di scuola Primaria (e ciò vale per la scuola del primo ciclo e per gli alunni per i quali è adottata una valutazione semplificata nel secondo ciclo) nella scheda di valutazione non deve essere fatto alcun riferimento al PEI (d.lgs. 62/17).  L’occasione è utile anche per rammentare che la scuola deve garantire, a ciascun alunno, gli apprendimenti, coerenti con le capacità e le potenzialità presenti; non può limitarsi alla sola socializzazione (lo stabiliscono la legge 104/92 e le Linee Guida ministeriali del 4 agosto 2009).


Mia figlia frequenta la prima liceo applicato scienze e biotecnologia ma, a causa di una serie di eventi traumatici, è crollata in una forte forma depressiva con forte ricaduta sulla frequentazione scolastica. Premetto che mia figlia è nata con una malformazione grave per la quale ha un riconoscimento con legge 104 e indennità di frequenza. Stiamo tentando di aiutarla con una equipe di psichiatri e psicologi ma il progresso è molto lento visto anche l’età che non aiuta. La mia domanda è: quali certificazioni devo far produrre dai medici per tutelarla sia per l’obbligo scolastico che per la privacy?

Le certificazioni sono quelle relative all’attuale stato di salute di sua figlia. Il Decreto legislativo n. 62/17, all’art. 13, stabilisce che, per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, sia necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato; lo stesso decreto richiama il DPR 122/2009 che, all’art. 14 comma 7, contempla di poter adottare – per casi eccezionali – motivate e straordinarie deroghe, purché le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere ad una valutazione degli alunni interessati. Chieda pertanto che il Collegio dei docenti adotti una delibera relativa a tali deroghe.


Sono una docente di sostegno a tempo indeterminato e scrivo per un parere su come muovermi a seguito della circolare inviata dal mio Dirigente Scolastico a tutto il personale scolastico. Un alunno, pur essendo un disabile grave, usufruisce di 18 ore settimanali ed ha un’assistente materiale per 2 ore a settimana. I genitori hanno perso la causa al TAR per ottenere la copertura totale delle ore di sostegno. Dal 3 febbraio la docente che lo segue per 12 ore settimanali è assente e non si sa fino a quando. Il Preside dispone che tutti i docenti di sostegno debbano fare delle ore di supplenze sull’alunno anche se impegnati con altri alunni disabili. La domanda che mi pongo è la seguente: un docente di sostegno può lasciare il proprio alunno per andare a supplire un ragazzo con una disabilità più grave? è possibile contestare la circolare in oggetto dato che in questo modo non vengono più garantite le ore di sostegno come stabilite nei P.E.I. agli altri ragazzi?

Le “Linee guida” ministeriali, del 4 agosto 2009, vietano di spostare per supplenza in altra classe il docente per il sostegno, che opera con l’alunno nella classe alla quale è stato assegnato. La recente circolare sulle supplenze impone al Dirigente scolastico di nominare un supplente “dopo il primo giorno di assenza di un docente incaricato su posto curricolare o incaricato su posto di sostegno”


Sono una supplente precaria e lavoro in una scuola secondaria di istruzione superiore.
Una persona con disabilità grave si trovava seguito da me e una collega che da più di 20 giorni è in maternità. La scuola non si è attivata per trovare un supplente ed attualmente la persona si ritrova a non avere 9 ore di sostegno su 18. Dopo il ritiro di un altro alunno con disabilità, la dirigente ha incaricato la referente di dipartimento di ridistribuire le ore del personale e coprire quindi le 18 ore, lasciando scoperte altre persone che hanno diritto al sostegno ma si vedono ridotto il servizio senza spiegazioni. 
La referente di dipartimento sostiene che noi insegnanti non abbiamo possibilità di fare alcunché per migliorare la situazione. È legale questa soluzione? Quali sono i diritti della famiglia?  È buona norma che la persona sia seguita da 3 o 4 docenti diversi?

La recente circolare sulle supplenze ribadisce il principio che dopo il primo giorno di assenza il dirigente scolastico debba nominare un supplente. Se, come nel vostro caso, si sono rese disponibili ore di sostegno per il ritiro di uno o più alunni, queste ore (e solamente queste. ore) possono assegnate all’alunna, senza toccare le ore già assegnate agli altri frequentanti. Pertanto se mancano ancora ore per l’alunna il dirigente scolastico ha l’obbligo di nominare un supplente per tali ore. Fatelo presente alla famiglia. Sottrarre ore già assegnate ad alunni frequentanti è un atto illegittimo, forse anche con risvolti penali.


Sono la mamma di una ragazza tetraplegica con certificazione del 2014 in cui si evince un insufficienza mentale media ,tale certificazione è in possesso della scuola superiore di secondo grado in cui mia figlia frequenta la quinta con una programmazione semplificata ricondocibile al programma Ministeriale. Tempo fa per l’esattezza a dicembre abbiamo  consultato un Neuropsichiatra specializzato ,perché nostra figlia ha espresso la sua opinione sulla sua diagnosi funzionale così negativa e voleva essere sottoposta a nuovi test ,in effetti aveva pienamente ragione perché la nuova diagnosi parla di parametri normali anzi un pochino più alti .Il problema nasce solo con il linguaggio che inficia qualsiasi prova orale(il medico scrive che è impossibile fare prove orali) sia per l’ansia da prestazione che per problemi di coordinazione del linguaggio  (parla con difficoltà )e i suoi tempi di prestazione, sono molto più lunghi della norma. Abbiamo prodotto la nuova certificazione alla scuola chiedendo un GLH  per discutere del PEI in cui si era già chiarito che le verifiche orali erano controproducenti e si dovevano usare solo come compensazione dello scritto, Il risultato è stato pessimo perché ad ogni verifica scritta fanno seguire sistematicamente quella orale ,inoltre non rispettano ne’ tempi ne’ modalita’ concordati a suo tempo e specificati nel PEI ,la ragazza è in forte crisi perché le insegnanti quasi tutti i giorni le dicono che all’esame dovrà per forza fare la prova orale. Il GLH sarà a febbraio, come far capire che il PEI è disatteso? mi può aiutare a capire se mia figlia può sostenere l’esame di stato, senza per forza produrre la prova di cui sa già di non poter fare ?È possibile farla in forma scritta? 

Considerato quanto riportato nella documentazione sanitaria, in realtà, oltre all’eventuale completamento orale, era necessario prevedere forme “equipollenti” di somministrazione delle prove, previste a garanzia del diritto allo studio degli alunni con disabilità; al riguardo, si rimanda all’articolo 6 comma 1 del DPR 323 del 1998 che, nel definire il concetto di prove equipollenti, precisa che queste possono essere sia differenti da quelle ufficiali per i contenuti che per le modalità. È fondamentale, pertanto, che tali indicazioni siano coerentemente definite nel PEI, in quanto documento cui bisogna far riferimento per la predisposizione delle prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  In sede di esame, la prova orale può sicuramente essere affrontata con modalità differenti (che possono andare dalla lettura fatta da terzi di un testo scritto dalla stessa studentessa all’utilizzo di “ausili”, che sostituiscono il linguaggio verbale), ovvero “equipollenti” (DPR 323/98). A conferma di forme differenti, ovvero con modalità equipollente, si può citare la LIS: lo studente che si avvale della LIS in sede di esame di Stato fruisce dell’assistente alla comunicazione.  In sede di PEI, a febbraio, occorre esplicitare questi passaggi, richiamando il riferimento normativo e individuando le modalità maggiormente funzionali e fruibili da parte dell’alunna. È il caso che, a questo incontro, sia presente la studentessa che, meglio di altri, può dare indicazioni su quali siano le modalità migliori per poter sostenere le performance richieste dalla scuola.


Sono la madre di una bimba che ha la legge 104 per un problema neurologico (art. 33,  comma 3). La bimba frequenta una scuola primaria paritaria dove l’insegnante di sostegno, già poco attrezzata per il suo problema, non la segue affatto in alcuni momenti per lei molto delicati (es. intervallo dopo il pranzo). Ho sentito parlare della possibilità di richiedere un educatore al comune ad ulteriore supporto della permanenza a scuola. Potete darmi qualche indicazione?

Se nella vostra Regione la legge sul diritto allo studio prevede gli assistenti anche nelle scuole paritarie, in sede di GLO potete esplicitare la necessità di poter fruire della presenza di un assistente all’autonomia personale dell’alunna, riportando nel verbale dell’incontro e nel PEI tale indicazione; sarà poi cura del dirigente scolastico chiedere all’Ente locale di competenza l’assegnazione di tale figura. Se, invece, tale figura non è prevista per le scuole paritarie, sarà la famiglia a sostenere le spese per la presenza di questa figura, mentre il docente è a carico della scuola paritaria.


Sono una docente  della  scuola  primaria, l’anno prossimo si iscriverà  alla scuola primaria  un alunno disabile con sostegno di 11 ore settimanali. Premetto che nella nostra scuola ci sono classi a 30 ore settimanali  e classi a 40 ore settimanali. La dirigente ha detto alla famiglia di iscrivere il bambino a 40 ore settimanali premettendo che lui avrà  una riduzione di orario (30 ore settimanali). Questo molto probabilmente prevederà  che il bambino non potrà  seguire tutte le materie. Io ed altre docenti ci chiediamo se non sia più  funzionale un’ iscrizione a 30 ore settimanali, visto che in tal modo l’alunno seguirebbe tutte le attività. Lo so che spetta alla famiglia decidere il tempo scuola, ma non so quanto la famiglia abbia capito bene la situazione. Inoltre la riduzione d’ orario suppongo che  do  andrà  concordata durante il PEI.  La scuola può far iscrivere un bambino ad un tempo scuola e poi far frequentare un tempo scuola a 30 ore che è  previsto nel suo assetto?

Non sono previsti, per gli alunni, “riduzioni di orario” di frequenza, peraltro per un ordine di scuola per il quale è contemplato l’obbligo. Se per l’alunno è migliore un tempo di frequenza pari a 30 ore settimanali, non si capisce perché suggerire il tempo-pieno per poi prevedere una frequenza ridotta pari a 10 ore; ciò, peraltro, costituisce un danno all’erario. Spetta sicuramente alla famiglia decidere il tempo-scuola da scegliere e se ritiene che le 30 ore siano adeguate per il bambino, deve sicuramente optare per le 30 ore settimanali.


L’insegnante di mia figlia che frequenta l’asilo è in malattia in classe c’è la maestra di sostegno e non stanno nominando la supplente perché comunque quando non c’è la maestra di sostegno si appoggiano al plesso di un altro paese. Noi genitori cosa possiamo fare per far nominare un’altra maestra perché i bimbi solo lasciati a loro stessi e non controllati

La recente circolare sulle supplenze stabilisce che il dirigente scolastico ha l’obbligo di nominare un supplente dopo il primo giorno di assenza. 


Sono insegnante di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. 
Mi sono stati assegnati due ragazzi disabili, (9 ore ciascuno) in due classi diverse. 
In una delle due classi è presente un altro ragazzo disabile seguito da un’altra insegnate di sostegno per 12 ore settimanali. 
Quindi nella stessa classe abbiamo due insegnanti di sostegno, una presente 12 ore ed io presente 9 ore. I nostri alunni seguono un pei differenziato ed un orario differenziato, tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00.  Quindi, in alcune ore, nella stessa classe sono presenti tre insegnanti: due di sostegno più l’insegnante delle varie discipline. 
La vicepreside non vuole assolutamente che ci sia questa presenza contemporanea di due insegnanti di sostegno e vuole che ce ne sia sempre uno solo che segua ambedue i ragazzi che, ribadisco hanno esigenze estremamente diverse. Che dobbiamo fare? 

Non esiste una norma che impedisca la presenza di più docenti di sostegno, peraltro è prevedile la presenza contemporanea, in virtù dell’abolizione del tetto che fissava un numero definiti di alunni con disabilità per classe. Per motivazioni didattiche e organizzative è bene che il Consiglio di classe valuti e concordi quanto è bene che queste figure siano presenti ed eventualmente che lo condividano in sede di GLO (al quale partecipano tutti i docenti della classe, compresi i due docenti incaricati su posto di sostegno). Si consideri anche che le ore assegnate non possono essere sottratte a ciascun alunno, ma devono essere garantite, a tutela del diritto allo studio. Non spetta certo al docente incaricato come vicario del dirigente entrare nel merito del “quando” la risorsa “sostegno” debba essere presente in classe, ma solamente invitare i docenti del consiglio di classe a valutare l’opportunità, da un punto di vista organizzativo, in considerazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi, considerazioni che competono al Consiglio di classe e che coinvolgono i componenti del GLO.


Sono una docente di un istituto di scuola secondaria superiore, scrivo in merito alla possibilità di utilizzare in classe la smartpen. Personalmente non ho mai avuto problemi a consentire ai miei allievi di registrare le lezioni o utilizzare la smartpen per prendere appunti, ma alcuni colleghi si oppongono, e ritengono di non essere obbligati a consentirne l’uso, anche  ad allievi con certificazione DSA, pur in presenza della richiesta di tale strumento compensativo da parte della famiglia, in quanto indicato dallo specialista che ha rilasciato la diagnosi (come da certificazione in possesso della scuola). Mi risulta che il vademecum del garante per la privacy abbia già dato parere positivo sulle registrazioni delle lezioni in classe, naturalmente ad esclusivo uso didattico personale. I miei colleghi, però, sostengono che il docente possa negare il permesso per tutelare la privacy degli altri allievi e per motivi didattici non meglio chiariti. Chi ha ragione? La famiglia, in caso di bocciatura di un allievo cui sia stato negato l’uso di tale strumento, può rivalersi nei confronti della scuola?

Per gli alunni con diagnosi di DSA è consentito registrare le lezioni a scuola: l’uso, da parte dello studente, è strettamente personale, mentre la registrazione riguarda “la lezione”. Questa indicazione, ripotata nel Piano didattico personalizzato, condiviso con la famiglia e con lo studente, va rispettata da tutti i docenti. In merito alla questione posta, va rispettato quanto indicato nel PDP (il problema privacy non è pertinente all’argomento).