Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13
(GU n.39 del 15-2-2013)

Definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno  2012,  n.  92.
(13G00043)

Capo I

Disposizioni generali

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli  articoli  4,  33,  34,  35,  36,  76,  87  e  117  della
Costituzione; 
  Vista la legge 28 giugno 2012, n.  92,  recante:  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita», e in particolare i  commi  da  51  a  61  e  da  64  a  68
dell'articolo 4; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme  in  materia
di promozione dell'occupazione,» e in particolare l'articolo 17; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  recante:
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro di cui alla legge 14  febbraio  2003,  n.  30»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria»,  ed  in  particolare  l'articolo  64   che
prevede, al  comma  4,  lettera  f),  la  ridefinizione  dell'assetto
organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli  adulti,  ivi
compresi i corsi serali, previsti dalla vigente normativa; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011,  n.  167,  recante:
«Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo  1,  comma  30,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, recante:  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008,  recante:  «Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del
Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione
degli Istituti tecnici superiori»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  256  del  3
novembre  2005,  recante:  «Approvazione  del  modello  di   libretto
formativo del cittadino»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  del  27  gennaio  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, che  istituisce  il  modello  di
certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al
termine dell'obbligo di  istruzione,  in  linea  con  le  indicazioni
dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti  i
diplomi degli Istituti tecnici  superiori  (ITS)  e  relative  figure
nazionali di riferimento,  la  verifica  e  la  certificazione  delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 
  Vista l'Intesa in sede di Conferenza  Stato-regioni  del  20  marzo
2008 per la definizione degli standard minimi del  nuovo  sistema  di
accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del  27  luglio
2011  riguardante  gli  atti  necessari  per  il  passaggio  a  nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale  di
cui al decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  recepito  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 11 novembre 2011; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del  19  aprile
2012,  riguardante  la  definizione  di  un  sistema   nazionale   di
certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.
167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali 26 settembre 2012; 
  Vista l'Intesa in sede di Conferenza  unificata  del  26  settembre
2012  sullo  schema  di   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  riguardante  l'adozione  di  linee
guida  per  realizzare  misure  di   semplificazione   e   promozione
dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo  52  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista l'Intesa in sede di  Conferenza  unificata  del  20  dicembre
2012, concernente le politiche per l'apprendimento permanente  e  gli
indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorita' per la
promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali,  ai
sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012,  n.
92; 
  Visto il parere in sede di Conferenza  unificata  del  20  dicembre
2012  sullo  schema  di   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, concernente la definizione
dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  25  gennaio
2008; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre
2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni
al quadro europeo delle  qualifiche  per  l'apprendimento  permanente
(EQF); 
  Vista la risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  12
novembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione  europea
in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C  13/02  e
la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31
Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002; 
  Viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi
degli Stati membri relative ai principi  comuni  europei  concernenti
l'individuazione e la  convalida  dell'apprendimento  non  formale  e
informale del 18 maggio 2004; 
  Vista la decisione relativa al «Quadro  comunitario  unico  per  la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze  (EUROPASS)»  del  15
dicembre 2004; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18
dicembre 2006; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sulla  costituzione  del  quadro   europeo   delle   qualifiche   per
l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione  e
la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la  garanzia
della  qualita'  dell'istruzione  e  della  formazione  professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio  dell'Unione  europea  sulla
convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20  dicembre
2012; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2012; 
  Sentite le parti sociali nell'incontro del 12 dicembre 2012; 
  Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
20 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e dello sviluppo economico; 

                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

                               Oggetto 

  1.  La  Repubblica,  nell'ambito  delle  politiche   pubbliche   di
istruzione, formazione, lavoro, competitivita', cittadinanza attiva e
del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale diritto  della
persona e assicura a tutti  pari  opportunita'  di  riconoscimento  e
valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con  le
attitudini e le scelte individuali e in  una  prospettiva  personale,
civica, sociale e occupazionale. 
  2. Al fine di  promuovere  la  crescita  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale e professionale acquisito  dalla  persona  nella
sua  storia  di  vita,  di  studio  e  di  lavoro,  garantendone   il
riconoscimento,  la  trasparenza  e  la  spendibilita',  il  presente
decreto  legislativo  definisce  le  norme  generali  e   i   livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali  e  informali  e  gli  standard  minimi  di
servizio del sistema nazionale di  certificazione  delle  competenze,
riferiti agli ambiti di  rispettiva  competenza  dello  Stato,  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  anche  in
funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave
europea.
                               Art. 2 

                             Definizioni 

  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni  di  cui  al  presente
decreto legislativo si intende per: 
    a) «apprendimento  permanente»:  qualsiasi  attivita'  intrapresa
dalla persona in modo formale, non formale e informale,  nelle  varie
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita'  e
le competenze, in una  prospettiva  di  crescita  personale,  civica,
sociale e occupazionale; 
    b)  «apprendimento  formale»:  apprendimento  che  si  attua  nel
sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e  istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude
con il conseguimento di un titolo di studio  o  di  una  qualifica  o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato,  o  di  una
certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione  vigente
in materia di ordinamenti scolastici e universitari; 
    c) «apprendimento non formale»: apprendimento  caratterizzato  da
una scelta intenzionale della persona, che si realizza  al  di  fuori
dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che  persegua
scopi educativi e formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio
civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; 
    d)  «apprendimento  informale»:  apprendimento   che,   anche   a
prescindere  da  una   scelta   intenzionale,   si   realizza   nello
svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle  situazioni
di vita quotidiana e nelle  interazioni  che  in  essa  hanno  luogo,
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; 
    e)  «competenza»:  comprovata   capacita'   di   utilizzare,   in
situazioni di lavoro, di studio  o  nello  sviluppo  professionale  e
personale,  un  insieme  strutturato  di  conoscenze  e  di  abilita'
acquisite nei  contesti  di  apprendimento  formale,  non  formale  o
informale; 
    f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica,  centrale,
regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della
regolamentazione  di  servizi  di  individuazione  e  validazione   e
certificazione delle competenze. Nello specifico sono  da  intendersi
enti pubblici titolari: 
      1)  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, in materia di individuazione e validazione e  certificazione
delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema  scolastico
e universitario; 
      2) le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  in
materia  di  individuazione  e  validazione   e   certificazione   di
competenze riferite a  qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  delle
rispettive competenze; 
      3) il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
materia  di  individuazione  e  validazione   e   certificazione   di
competenze  riferite   a   qualificazioni   delle   professioni   non
organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle
autorita' competenti di cui al successivo punto 4; 
      4) il Ministero dello sviluppo economico e le  altre  autorita'
competenti  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e  validazione  e
certificazione  di  competenze  riferite   a   qualificazioni   delle
professioni regolamentate a norma del medesimo decreto; 
    g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
autorizzato  o  accreditato  dall'ente  pubblico   titolare,   ovvero
deputato a norma di  legge  statale  o  regionale,  ivi  comprese  le
istituzioni scolastiche, le universita' e  le  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto  o  in
parte servizi di individuazione e validazione e certificazione  delle
competenze, in relazione agli  ambiti  di  titolarita'  di  cui  alla
lettera f); 
    h) «organismo nazionale italiano  di  accreditamento»:  organismo
nazionale di accreditamento designato dall'Italia in  attuazione  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008; 
    i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo  che
conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato  di  cui  alla
lettera g) in base alle norme generali, ai livelli  essenziali  delle
prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto,  delle
competenze acquisite dalla persona  in  un  contesto  non  formale  o
informale.  Ai  fini  della  individuazione  delle  competenze   sono
considerate  anche  quelle  acquisite   in   contesti   formali.   La
validazione delle competenze puo' essere seguita dalla certificazione
delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di  un  documento
di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; 
    l)  «certificazione  delle  competenze»:  procedura  di   formale
riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla  lettera  g),
in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle  prestazioni
e agli standard minimi di cui al presente decreto,  delle  competenze
acquisite dalla  persona  in  contesti  formali,  anche  in  caso  di
interruzione del percorso formativo, o di quelle  validate  acquisite
in contesti non formali e informali. La procedura  di  certificazione
delle competenze si  conclude  con  il  rilascio  di  un  certificato
conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; 
    m) «qualificazione»: titolo di istruzione e  di  formazione,  ivi
compreso quello  di  istruzione  e  formazione  professionale,  o  di
qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico  titolato
di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli
essenziali delle prestazioni  e  degli  standard  minimi  di  cui  al
presente decreto; 
    n)  «sistema  nazionale  di  certificazione  delle   competenze»:
l'insieme   dei   servizi   di   individuazione   e   validazione   e
certificazione delle competenze  erogati  nel  rispetto  delle  norme
generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e  degli  standard
minimi di cui al presente decreto.
                               Art. 3 

        Sistema nazionale di certificazione delle competenze 

  1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto  di
individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite
dalla persona in contesti formali, non formali o  informali,  il  cui
possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e  prove  definiti
nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5. 
  2. L'ente titolato puo' individuare e validare  ovvero  certificare
competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i  rispettivi
ambiti di titolarita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),  in
repertori codificati  a  livello  nazionale  o  regionale  secondo  i
criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni,  o
a parti  di  qualificazioni  fino  al  numero  totale  di  competenze
costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto  dal
presente decreto, per quanto riguarda le universita' si fa  rinvio  a
quanto previsto dall'articolo 14, comma 2  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240. 
  3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite
a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale  di
cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11. 
  4. Il sistema nazionale di certificazione  delle  competenze  opera
nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) l'individuazione  e  validazione  e  la  certificazione  delle
competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e  sulla
valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio  e
di lavoro. Centralita' della persona  e  volontarieta'  del  processo
richiedono la garanzia,  per  tutti  i  cittadini,  dei  principi  di
semplicita',     accessibilita',      trasparenza,      oggettivita',
tracciabilita', riservatezza del servizio, correttezza  metodologica,
completezza, equita' e non discriminazione; 
    b)  i  documenti  di  validazione  e  i  certificati   rilasciati
rispettivamente a conclusione  dell'individuazione  e  validazione  e
della certificazione delle competenze  costituiscono  atti  pubblici,
fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto  dalla  normativa
vigente; 
    c)  gli  enti  pubblici  titolari  del   sistema   nazionale   di
certificazione delle competenze, nel regolamentare  e  organizzare  i
servizi ai sensi del  presente  decreto,  operano  in  modo  autonomo
secondo il principio di sussidiarieta' verticale e orizzontale e  nel
rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche   e   delle
universita', organicamente  nell'ambito  della  cornice  unitaria  di
coordinamento interistituzionale e nel dialogo  con  il  partenariato
economico e sociale; 
    d) il raccordo e la mutualita' dei servizi  di  individuazione  e
validazione e certificazione delle competenze si  fonda  sulla  piena
realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo  4,
comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la  progressiva
interoperativita' delle banche dati centrali e territoriali esistenti
e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali; 
    e) l'affidabilita' del sistema nazionale di certificazione  delle
competenze  si  fonda  su  un  condiviso  e  progressivo  sistema  di
indicatori, strumenti e standard di qualita' su tutto  il  territorio
nazionale. 
  5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio  del  sistema
nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  nel  rispetto  dei
principi di terzieta' e indipendenza, provvede  un  comitato  tecnico
nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dai  rappresentanti
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  del  Ministero
dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca,  composto   dai
rappresentanti del Ministero per la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,   del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  delle  amministrazioni
pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano in  qualita'  di  enti  pubblici  titolari  ai  sensi  del
presente decreto legislativo. Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti  designano
i propri rappresentanti tecnici in seno al  comitato.  Ai  componenti
del  comitato  non  e'  corrisposto   alcun   compenso,   emolumento,
indennita' o rimborso spese. Nell'esercizio dei  propri  compiti,  il
comitato   propone   l'adozione   di   apposite   linee   guida   per
l'interoperativita' degli enti pubblici  titolari  e  delle  relative
funzioni prioritariamente finalizzate: 
    a) alla identificazione degli indicatori, delle  soglie  e  delle
modalita' di controllo, valutazione  e  accertamento  degli  standard
minimi di  cui  al  presente  decreto,  anche  ai  fini  dei  livelli
essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi; 
    b)  alla  definizione  dei  criteri  per  l'implementazione   del
repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche  nella  prospettiva
del sistema europeo dei crediti  per  l'istruzione  e  la  formazione
professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno
ogni tre anni; 
    c) alla progressiva realizzazione  e  raccordo  funzionale  della
dorsale informativa unica di cui  all'articolo  4,  comma  51,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche  e
sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi
di elaborazione delle linee guida, anche  su  richiesta  delle  parti
stesse. 
  6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  lo
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e
sentite le parti economiche e sociali.

Capo II

Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze

                               Art. 4 

                Livelli essenziali delle prestazioni 
                    e standard minimi di servizio 

  1. Il presente capo definisce gli standard minimi di  servizio  del
sistema nazionale di certificazione delle competenze  in  termini  di
processo, di attestazione e di sistema. 
  2. Gli  standard  minimi  di  servizio  di  cui  al  presente  capo
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da  garantirsi  su
tutto  il   territorio   nazionale,   anche   in   riferimento   alla
individuazione  e  validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e
informali e al riconoscimento dei crediti formativi. 
  3. Gli enti  pubblici  titolari,  nell'esercizio  delle  rispettive
competenze legislative,  regolamentari  e  nella  organizzazione  dei
relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle  prestazioni  e
gli standard minimi di servizio di cui al presente capo. 
  4. Gli standard minimi di servizio  costituiscono  riferimento  per
gli enti pubblici titolari nella definizione di  standard  minimi  di
erogazione dei servizi da parte degli enti titolati. 
  5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto  e  di
cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti  pubblici
titolari,  gli  enti  titolati,  per  l'erogazione  di   servizi   di
certificazione delle competenze in conformita'  alle  norme  tecniche
UNI   in   quanto   applicabili,   devono    essere    in    possesso
dell'accreditamento da parte  dell'organismo  nazionale  italiano  di
accreditamento.
                               Art. 5 

                     Standard minimi di processo 

  1. Con riferimento al processo di individuazione  e  validazione  e
alla procedura di certificazione, l'ente pubblico  titolare  assicura
quali standard minimi: 
    a) l'articolazione nelle seguenti fasi: 
      1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in
trasparenza le competenze della persona riconducibili a  una  o  piu'
qualificazioni; in caso di  apprendimenti  non  formali  e  informali
questa  fase  implica  un  supporto  alla  persona   nell'analisi   e
documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne  gli
esiti a una o piu' qualificazioni; 
      2) valutazione: fase finalizzata all'accertamento del  possesso
delle competenze riconducibili a una o piu' qualificazioni; nel  caso
di  apprendimenti  non  formali  e  informali  questa  fase   implica
l'adozione di specifiche metodologie  valutative  e  di  riscontri  e
prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute; 
      3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di  documenti  di
validazione o  certificati,  standardizzati  ai  sensi  del  presente
decreto, che documentano  le  competenze  individuate  e  validate  o
certificate riconducibili a una o piu' qualificazioni; 
    b)  l'adozione  di  misure  personalizzate  di   informazione   e
orientamento in favore dei destinatari dei servizi di  individuazione
e validazione e certificazione delle competenze.
                               Art. 6 

                   Standard minimi di attestazione 

  1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei  servizi  di
individuazione  e  validazione,  sia  al  termine  dei   servizi   di
certificazione, l'ente  pubblico  titolare  assicura  quali  standard
minimi: 
    a) la presenza nei documenti di  validazione  e  nei  certificati
rilasciati dei seguenti elementi minimi: 
      1) i dati anagrafici del destinatario; 
      2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato  con
indicazione   dei   riferimenti   normativi   di   autorizzazione   o
accreditamento; 
      3) le competenze acquisite, indicando, per  ciascuna  di  esse,
almeno  la  denominazione,  il  repertorio  e  le  qualificazioni  di
riferimento.   Queste   ultime   sono   descritte    riportando    la
denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello  del  Quadro
europeo  delle   qualificazioni   e   la   referenziazione,   laddove
applicabile, ai codici  statistici  di  riferimento  delle  attivita'
economiche (ATECO)  e  della  nomenclatura  e  classificazione  delle
unita' professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema
statistico nazionale; 
      4)  i  dati  relativi  alle  modalita'   di   apprendimento   e
valutazione delle competenze. Ove la modalita' di  apprendimento  sia
formale sono da indicare  i  dati  essenziali  relativi  al  percorso
formativo e alla valutazione, ove la modalita' sia non formale ovvero
informale sono da indicare i dati essenziali relativi  all'esperienza
svolta; 
    b)  la  registrazione  dei  documenti  di   validazione   e   dei
certificati rilasciati nel  sistema  informativo  dell'ente  pubblico
titolare, in  conformita'  al  formato  del  Libretto  formativo  del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperativita' con  la
dorsale informativa unica.
                               Art. 7 

                     Standard minimi di sistema 

  1. Con riferimento al sistema  nazionale  di  certificazione  delle
competenze, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: 
    a) l'adozione di uno o piu' repertori riferiti  a  qualificazioni
dei rispettivi ambiti di titolarita' di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera  f),  nonche'  di  un  quadro  regolamentare  unitario  delle
condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi  format
e procedure standardizzati in conformita' delle norme  generali,  dei
livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi  di  cui
al presente decreto; 
    b) l'adozione di misure di informazione  sulle  opportunita'  dei
servizi  di  individuazione  e  validazione  e   certificazione   per
individui e organizzazioni; 
    c) il rispetto,  per  il  personale  addetto  all'erogazione  dei
servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli  aspetti
di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa; 
    d) la funzionalita'  di  un  sistema  informativo  interoperativo
nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui  all'articolo  4,
comma  51,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  ai   fini   del
monitoraggio, della valutazione, della tracciabilita' e conservazione
degli atti rilasciati; 
    e) la conformita' delle procedure alle disposizioni in materia di
semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela  dei  dati
personali; 
    f) la previsione  di  condizioni  che  assicurino  collegialita',
oggettivita', terzieta' e indipendenza nelle  fasi  del  processo  di
individuazione e validazione  e  della  procedura  di  certificazione
delle competenze e nelle commissioni di valutazione; 
    g) l'adozione di  dispositivi  che,  nel  rispetto  delle  scelte
operate da ciascun  ente  pubblico  titolare,  disciplinano  criteri,
soglie e modalita' di verifica,  monitoraggio  e  vigilanza  riferite
agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e  professionale  al
fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei  servizi  da
parte degli  enti  titolati,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente decreto legislativo e delle linee guida di cui  all'articolo
3 comma 5, nonche' l'adozione di un elenco pubblicamente  accessibile
e consultabile per via telematica degli enti titolati.

Capo III

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali

                               Art. 8 

            Repertorio nazionale dei titoli di istruzione 
          e formazione e delle qualificazioni professionali 

  1. In  conformita'  agli  impegni  assunti  dall'Italia  a  livello
comunitario, allo scopo di garantire la  mobilita'  della  persona  e
favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro,  la
trasparenza degli apprendimenti e  dei  fabbisogni,  nonche'  l'ampia
spendibilita' delle certificazioni in ambito  nazionale  ed  europeo,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  e'
istituito  il  repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione   e
formazione e delle qualificazioni professionali, di cui  all'articolo
4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. Il repertorio nazionale costituisce  il  quadro  di  riferimento
unitario  per  la  certificazione  delle  competenze,  attraverso  la
progressiva  standardizzazione  degli  elementi   essenziali,   anche
descrittivi, dei titoli di  istruzione  e  formazione,  ivi  compresi
quelli  di   istruzione   e   formazione   professionale,   e   delle
qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilita'  anche
tramite un sistema condiviso di riconoscimento di  crediti  formativi
in chiave europea. 
  3. Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i  repertori  dei
titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di  istruzione
e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali  tra
cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma  3,  del
testo unico dell'apprendistato, di  cui  al  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale,  regionale  o
di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti  e  rispondenti  ai
seguenti standard minimi: 
    a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 
    b)  identificazione  delle  qualificazioni   e   delle   relative
competenze che compongono il repertorio; 
    c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile,  ai
codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e
della nomenclatura e classificazione delle unita'  professionali  (CP
ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 
    d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al  Quadro
europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la  formale
inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione  ad
EQF. 
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  secondo  criteri
definiti  con  le  linee  guida  di  cui  all'articolo   3,   rendono
pubblicamente  accessibile  e  consultabile  per  via  telematica  il
repertorio nazionale.

Capo IV

Monitoraggio e valutazione di sistema

                               Art. 9 

                     Monitoraggio e valutazione 

  1. Il sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze  e'
oggetto  di  monitoraggio  e  valutazione,  anche  in  un'ottica   di
miglioramento costante, da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali,  regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualita' di  enti
pubblici titolari ai sensi  del  presente  decreto  legislativo,  che
possono  avvalersi  per  le  relative  azioni,  della  collaborazione
dell'Istituto per lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale per  la  valutazione  del
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)
e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema  universitario  e
della  ricerca  (ANVUR)  e  dell'Unione  nazionale  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  2. I risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al comma
1 sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 51, della legge  28  giugno
2012, n. 92.

Capo V

Disposizioni finali

                               Art. 10 

           Regioni a statuto speciale e province autonome 
                       di Trento e di Bolzano 

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  fermo  restando  quanto  previsto   dagli   ordinamenti
nazionali  in  materia  di  istruzione  scolastica  e  universitaria,
provvedono   all'attuazione   del   presente   decreto    legislativo
nell'ambito delle competenze  ad  esse  spettanti  e  secondo  quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali.
                               Art. 11 

                         Disposizioni finali 

  1. Fino alla completa implementazione del repertorio  nazionale  di
cui all'articolo 8, e comunque per un periodo di norma non  superiore
ai 18 mesi, gli enti pubblici  titolari  continuano  ad  operare,  in
materia  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  delle
competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento. 
  2. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, il Governo anche  in  riferimento  agli
esiti del monitoraggio e della valutazione  di  cui  all'articolo  9,
puo' adottare le eventuali disposizioni integrative e correttive,  di
cui all'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a  68,  della  legge  28
giugno 2012, n. 92. 
  3. Dall'adozione del  presente  decreto  legislativo  non  derivano
nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  ferma
restando la facolta' degli enti pubblici titolari di stabilire  costi
standard a carico dei beneficiari dei  servizi  di  individuazione  e
validazione e certificazione delle competenze,  da  definire  con  le
linee guida di cui all'articolo 3. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 

                                Fornero, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 

                                Profumo,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 

                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
Visto, il Guardasigilli: Severino

Un commento su “Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”

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