Archivi categoria: Decreti legislativi

Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. (24G00079) 

(GU Serie Generale n.111 del 14-05-2024)

Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48

Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. (24G00066) 

(GU Serie Generale n.87 del 13-04-2024)

Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante: «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 65 del 18 marzo 2024). (24A01575) 

(GU Serie Generale n.79 del 04-04-2024)


Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33. (24G00050)

(GU n. 65 del 18-3-2024)


ERRATA-CORRIGE   

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 riguardante: «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 65 del 18 marzo 2024). (24A01597) 

(GU Serie Generale n.73 del 27-03-2024)

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 15, seconda colonna, la rubrica del Capo IV e’ sostituita dalla seguente: «Coabitazione solidale domiciliare (senior cohousing) e coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale)».

Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222

Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità’, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. (24G00004)

(GU Serie Generale n.9 del 12-01-2024)

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Ripubblicazione del testo del decreto legisla- tivo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», corredato delle relative note.

(GU Serie Generale n.87 del 13-04-2023 – Suppl. Ordinario n. 14)


Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044)

(GU Serie Generale n.77 del 31-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 12)

Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230

Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (21G00252)

(GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)


ERRATA-CORRIGE  

Comunicato relativo al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021). (22A00017)

(GU Serie Generale n.1 del 03-01-2022)

La data del decreto legislativo citato in epigrafe, riportata nel sommario nonche’ alle pagine 23 e 28, seconda colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi cosi’ corretta: «29 dicembre 2021».


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021). (22A00018)

(GU Serie Generale n.1 del 03-01-2022)

In calce al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, si intendono riportati i seguenti allegati carenti in fase di pubblicazione: dopo la pag. 28 e prima della Tab. A e’ inserita la seguente Tabella 1:

ed ancora, dopo la pag. 85 e’ inserita la seguente Tabella D:

Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107)
(GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019)

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101

Codice in materia di protezione dei dati personali
(Testo coordinato)

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174)

integrato con le modifiche introdotte dal

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205)


Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)

(GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)

Vigente al: 19-9-2018


ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).» (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 205 del 4 settembre 2018). (18A05889)

(GU Serie Generale n.212 del 12-09-2018)

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 19, seconda colonna, nella parte in cui e’ riportata la novella dell’art. 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:
al comma 4, secondo rigo, dove e’ scritto: «e delle sanzioni indicati al comma 4 puo’ essere…», leggasi: «e delle sanzioni indicati al comma 3 puo’ essere…»;
al comma 5, secondo rigo, dove e’ scritto: «…nel corso delle attivita’ di cui al comma 5…», leggasi: «…nel corso delle attivita’ di cui al comma 4…»; al sesto rigo, dove e’ scritto: «delle sanzioni di cui al comma 4 notificando…», leggasi: «delle sanzioni di cui al comma 3 notificando…»; infine, al nono rigo del medesimo comma, dove e’ scritto: «comma 10, salvo che la previa notifica…», leggasi: «comma 9, salvo che la previa notifica…»;
al comma 6, secondo rigo, dove e’ scritto: «…di cui al comma 6, il contravventore puo’…», leggasi: «…di cui al comma 5, il contravventore puo’…»;
al comma 7, secondo rigo, dove e’ scritto: «…di cui al comma 4 si osservano,…», leggasi: «…di cui al comma 3 si osservano,…»;
al comma 9, infine, quinto rigo, dove e’ scritto: «…e delle sanzioni di cui al comma 4…», leggasi: «…e delle sanzioni di cui al comma 3…».


AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 205 del 4 settembre 2018). (18A06204)

(GU Serie Generale n.225 del 27-09-2018)

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 13, seconda colonna, all’art. 11, comma 1, 1ettera g), nella parte in cui e’ riportata la novella dell’art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il capoverso 4.3, i punti «6)» e «7)» si intendono, rispettivamente, «5)» e «6)».
Inoltre, alla pag. 19, seconda colonna, all’art. 15, comma 1, lettera a), nella parte in cui e’ riportata la novella dell’art. 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al comma 2, dove e’ scritto: «…2-sexies, 2-septies, comma 7,…», leggasi: «…2-sexies, 2-septies, comma 8,…».


Capo I
Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e
in particolare l’articolo 13, che delega il Governo all’emanazione di
uno o piu’ decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2018;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, adottato nell’adunanza del 22 maggio 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’8 agosto 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e dello
sviluppo economico;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al titolo e alle premesse
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo
    le parole «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «, recante
    disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
    regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
    con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
    circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».
  2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti:
    «Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al
    Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
    altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea
    2016-2017» e, in particolare, l’articolo 13, che delega il Governo
    all’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi di adeguamento del
    quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
    2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
    sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
    della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
    fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
    libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
    (regolamento generale sulla protezione dei dati);».

Capo II
Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 2

Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196

  1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica del titolo I e’ sostituita dalla seguente:
    «Principi e disposizioni generali»;
    b) prima dell’articolo 1 e’ inserito il seguente Capo:
    «Capo I (Oggetto, finalita’ e Autorita’ di controllo)»
    c) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 1 (Oggetto) . – 1. Il trattamento dei dati personali avviene
    secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
    e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del
    presente codice, nel rispetto della dignita’ umana, dei diritti e
    delle liberta’ fondamentali della persona.»;
    d) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 2 (Finalita’). – 1. Il presente codice reca disposizioni per
    l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del
    regolamento.»;
    e) dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:
    «Art. 2-bis (Autorita’ di controllo). – 1. L’Autorita’ di controllo
    di cui all’articolo 51 del regolamento e’ individuata nel Garante per
    la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui
    all’articolo 153.»;
    f) dopo l’articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:
    «Capo II (Principi) – Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento
    di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di
    interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri). – 1.
    La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b),
    del regolamento e’ costituita esclusivamente da una norma di legge o,
    nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
  2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati
    personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie
    di cui all’articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne
    penali e reati di cui all’articolo 10 del Regolamento, per
    l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
    all’esercizio di pubblici poteri e’ ammessa se prevista ai sensi del
    comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e’ ammessa
    quando e’ comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di
    interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo’
    essere iniziata se e’ decorso il termine di quarantacinque giorni
    dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia
    adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a
    garanzia degli interessati.
  3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
    l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
    all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli
    per altre finalita’ sono ammesse unicamente se previste ai sensi del
    comma 1.
  4. Si intende per:
    a) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o
    piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal
    rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal
    responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione
    europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo
    2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’
    diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche
    mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante
    interconnessione;
    b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
    indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
    disposizione o consultazione.
    Art. 2-quater (Regole deontologiche). – 1. Il Garante promuove,
    nell’osservanza del principio di rappresentativita’ e tenendo conto
    delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati
    personali, l’adozione di regole deontologiche per i trattamenti
    previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1,
    lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne
    verifica la conformita’ alle disposizioni vigenti, anche attraverso
    l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
    garantirne la diffusione e il rispetto.
  5. Lo schema di regole deontologiche e’ sottoposto a consultazione
    pubblica per almeno sessanta giorni.
  6. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche
    sono approvate dal Garante ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 1,
    lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate
    nell’allegato A del presente codice.
  7. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole
    deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per
    la liceita’ e la correttezza del trattamento dei dati personali.
    Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della
    societa’ dell’informazione). – 1. In attuazione dell’articolo 8,
    paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici
    anni puo’ esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
    personali in relazione all’offerta diretta di servizi della societa’
    dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei
    dati personali del minore di eta’ inferiore a quattordici anni,
    fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e’
    lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la
    responsabilita’ genitoriale.
  8. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al
    comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio
    particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente
    accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere
    significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e
    le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.
    Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati
    personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). –
  9. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui
    all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
    interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g),
    del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal
    diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da
    disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
    regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere
    trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico
    rilevante, nonche’ le misure appropriate e specifiche per tutelare i
    diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
  10. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante
    l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti
    che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio
    di pubblici poteri nelle seguenti materie:
    a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
    b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
    anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
    italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonche’
    rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento
    delle generalita’;
    c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
    d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e
    dell’archivio nazionale dei veicoli;
    e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero
    e del profugo, stato di rifugiato;
    f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti
    politici, protezione diplomatica e consolare, nonche’ documentazione
    delle attivita’ istituzionali di organi pubblici, con particolare
    riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell’attivita’ di
    assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
    assembleari;
    g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi
    compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche’
    l’accertamento delle cause di ineleggibilita’, incompatibilita’ o di
    decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
    h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico,
    inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l’accesso a documenti
    riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
    per esclusive finalita’ direttamente connesse all’espletamento di un
    mandato elettivo;
    i) attivita’ dei soggetti pubblici dirette all’applicazione,
    anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia
    tributaria e doganale;
    l) attivita’ di controllo e ispettive;
    m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
    economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
    abilitazioni;
    n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento
    della personalita’ giuridica di associazioni, fondazioni ed enti,
    anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita’ e di
    professionalita’ per le nomine, per i profili di competenza del
    soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di
    persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
    nonche’ rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni,
    concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza,
    adesione a comitati d’onore e ammissione a cerimonie ed incontri
    istituzionali;
    o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
    p) obiezione di coscienza;
    q) attivita’ sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o
    giudiziaria;
    r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
    religiose e comunita’ religiose;
    s) attivita’ socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti
    bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
    t) attivita’ amministrative e certificatorie correlate a quelle
    di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse
    quelle correlate ai trapianti d’organo e di tessuti nonche’ alle
    trasfusioni di sangue umano;
    u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti
    operanti in ambito sanitario, nonche’ compiti di igiene e sicurezza
    sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione,
    protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita’ fisica;
    v) programmazione, gestione, controllo e valutazione
    dell’assistenza sanitaria, ivi incluse l’instaurazione, la gestione,
    la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l’amministrazione
    ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario
    nazionale;
    z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
    autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di
    medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
    aa) tutela sociale della maternita’ ed interruzione volontaria
    della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e
    diritti dei disabili;
    bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
    professionale, superiore o universitario;
    cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico
    interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione,
    l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi
    di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi
    privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
    per fini di ricerca scientifica, nonche’ per fini statistici da parte
    di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale
    (Sistan);
    dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di
    lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre
    forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento
    obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari
    opportunita’ nell’ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
    obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del
    lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della
    responsabilita’ civile, disciplinare e contabile, attivita’
    ispettiva.
  11. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il
    trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto
    dall’articolo 2-septies.
    Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati
    genetici, biometrici e relativi alla salute). – 1. In attuazione di
    quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati
    genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto
    di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al
    paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita’ alle misure di
    garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal
    presente articolo.
  12. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al
    comma 1 e’ adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:
    a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori
    prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e
    delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
    b) dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto
    delle misure;
    c) dell’interesse alla libera circolazione dei dati personali nel
    territorio dell’Unione europea.
  13. Lo schema di provvedimento e’ sottoposto a consultazione
    pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
  14. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto
    previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano
    anche le cautele da adottare relativamente a:
    a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
    b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
    c) modalita’ per la comunicazione diretta all’interessato delle
    diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
    d) prescrizioni di medicinali.
  15. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna
    categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle
    specifiche finalita’ del trattamento e possono individuare, in
    conformita’ a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla
    base delle quali il trattamento di tali dati e’ consentito. In
    particolare, le misure di garanzia individuano le misure di
    sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di
    pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche
    modalita’ per l’accesso selettivo ai dati e per rendere le
    informazioni agli interessati, nonche’ le eventuali altre misure
    necessarie a garantire i diritti degli interessati.
  16. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il
    trattamento dei dati relativi alla salute per finalita’ di
    prevenzione, diagnosi e cura nonche’ quelle di cui al comma 4,
    lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute
    che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di
    sanita’. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia
    possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di
    rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti
    dell’interessato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del
    regolamento, o altre cautele specifiche.
  17. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati
    personali, con riferimento agli obblighi di cui all’articolo 32 del
    Regolamento, e’ ammesso l’utilizzo dei dati biometrici con riguardo
    alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei
    soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al
    presente articolo.
  18. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.
    Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a
    condanne penali e reati). – 1. Fatto salvo quanto previsto dal
    decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati
    personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
    sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento,
    che non avviene sotto il controllo dell’autorita’ pubblica, e’
    consentito, ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento, solo
    se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla
    legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i
    diritti e le liberta’ degli interessati.
  19. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di
    regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche’ le
    garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del
    Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17,
    comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
  20. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati
    personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
    sicurezza e’ consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei
    casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in
    particolare:
    a) l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti da parte
    del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro o
    comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da
    leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto
    dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;
    b) l’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
    o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla
    conciliazione delle controversie civili e commerciali;
    c) la verifica o l’accertamento dei requisiti di onorabilita’,
    requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti
    dalle leggi o dai regolamenti;
    d) l’accertamento di responsabilita’ in relazione a sinistri o
    eventi attinenti alla vita umana, nonche’ la prevenzione,
    l’accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto
    rischio per il corretto esercizio dell’attivita’ assicurativa, nei
    limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
    e) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
    giudiziaria;
    f) l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti
    amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai
    regolamenti in materia;
    g) l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di
    informazioni per conto di terzi ai sensi dell’articolo 134 del testo
    unico delle leggi di pubblica sicurezza;
    h) l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in
    materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di
    prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
    di pericolosita’ sociale, nei casi previsti da leggi o da
    regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta
    dalla legge per partecipare a gare d’appalto;
    i) l’accertamento del requisito di idoneita’ morale di coloro che
    intendono partecipare a gare d’appalto, in adempimento di quanto
    previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;
    l) l’attuazione della disciplina in materia di attribuzione del
    rating di legalita’ delle imprese ai sensi dell’articolo 5-ter del
    decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    m) l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti
    in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
    riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento
    del terrorismo.
  21. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non
    individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta’ degli
    interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al
    comma 2.
  22. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo
    avviene sotto il controllo dell’autorita’ pubblica si applicano le
    disposizioni previste dall’articolo 2-sexies.
  23. Con il decreto di cui al comma 2 e’ autorizzato il trattamento
    dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento, effettuato in
    attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto
    dei fenomeni di criminalita’ organizzata, stipulati con il Ministero
    dell’interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,
    il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati
    trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili,
    anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione e prevede
    le garanzie appropriate per i diritti e le liberta’ degli
    interessati. Il decreto e’ adottato, limitatamente agli ambiti di cui
    al presente comma, di concerto con il Ministro dell’interno.
    Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
    Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e
    dalla Corte costituzionale). – 1. Le disposizioni degli articoli
    2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo
    recano principi applicabili, in conformita’ ai rispettivi
    ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui
    agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati
    dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
    Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.
    Art. 2-decies (Inutilizzabilita’ dei dati). – 1. I dati personali
    trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
    trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo
    quanto previsto dall’articolo 160-bis.
    Capo III (Disposizioni in materia di diritti
    dell’interessato) – Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti
    dell’interessato). – 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
    Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare
    del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del
    Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un
    pregiudizio effettivo e concreto:
    a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia
    di riciclaggio;
    b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia
    di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
    c) all’attivita’ di Commissioni parlamentari d’inchiesta
    istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
    d) alle attivita’ svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli
    enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge,
    per esclusive finalita’ inerenti alla politica monetaria e valutaria,
    al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
    mercati creditizi e finanziari, nonche’ alla tutela della loro
    stabilita’;
    e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o
    all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
    f) alla riservatezza dell’identita’ del dipendente che segnala ai
    sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia
    venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
  24. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto
    previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle
    norme istitutive della Commissione d’inchiesta.
  25. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i
    diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle
    disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che
    devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui
    all’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L’esercizio dei
    medesimi diritti puo’, in ogni caso, essere ritardato, limitato o
    escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo
    all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la
    finalita’ della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio’
    costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei
    diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al
    fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a),
    b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell’interessato possono
    essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita’ di cui
    all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato
    di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un
    riesame, nonche’ del diritto dell’interessato di proporre ricorso
    giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l’interessato
    delle facolta’ di cui al presente comma.
    Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). – 1. In
    applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del
    Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati
    per ragioni di giustizia nell’ambito di procedimenti dinanzi agli
    uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche’ dinanzi al Consiglio
    superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle
    magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i
    diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
    Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita’ previste
    dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali
    procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23,
    paragrafo 2, del Regolamento.
  26. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei diritti e
    l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
    Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o
    esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo
    all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la
    finalita’ della limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio’
    costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei
    diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, per
    salvaguardare l’indipendenza della magistratura e dei procedimenti
    giudiziari.
  27. Si applica l’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e
    quinto periodo.
  28. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per
    ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla
    trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti
    effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del
    personale di magistratura, nonche’ i trattamenti svolti nell’ambito
    delle attivita’ ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di
    giustizia non ricorrono per l’ordinaria attivita’
    amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
    e’ pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
    trattazione giudiziaria di procedimenti.
    Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). – 1. I
    diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai
    dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
    da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato,
    in qualita’ di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di
    protezione.
  29. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e’ ammesso nei
    casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta
    di servizi della societa’ dell’informazione, l’interessato lo ha
    espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al
    titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.
  30. La volonta’ dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti
    di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere
    specifica, libera e informata; il divieto puo’ riguardare l’esercizio
    soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
  31. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o
    modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
  32. In ogni caso, il divieto non puo’ produrre effetti
    pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti
    patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonche’ del
    diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
    Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al
    responsabile del trattamento) – Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di
    funzioni e compiti a soggetti designati). – 1. Il titolare o il
    responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria
    responsabilita’ e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che
    specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati
    personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente
    designate, che operano sotto la loro autorita’.
  33. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le
    modalita’ piu’ opportune per autorizzare al trattamento dei dati
    personali le persone che operano sotto la propria autorita’ diretta.
    Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per
    l’esecuzione di un compito di interesse pubblico). – 1. Con riguardo
    ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse
    pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo
    35 del Regolamento, il Garante puo’, sulla base di quanto disposto
    dall’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con
    provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere
    misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare
    del trattamento e’ tenuto ad adottare.
    Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i
    trattamenti effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio
    delle loro funzioni). – 1. Il responsabile della protezione dati e’
    designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo
    IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati
    personali effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio delle
    loro funzioni.
    Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). – 1.
    L’organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 43,
    paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e’ l’Ente unico nazionale di
    accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008,
    del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto
    salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con
    deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte
    dell’Ente unico nazionale di accreditamento, l’esercizio di tali
    funzioni, anche con riferimento a una o piu’ categorie di
    trattamenti.».

Capo III
Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 3

Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche
    per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per
    l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
    all’esercizio di pubblici poteri nonche’ disposizioni per i
    trattamenti di cui al capo IX del regolamento».
  2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) prima del titolo I, e’ inserito il seguente:
    «Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) – Art. 45-bis
    (Base giuridica). – 1. Le disposizioni contenute nella presente parte
    sono stabilite in attuazione dell’articolo 6, paragrafo 2, nonche’
    dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;
    b) all’articolo 50, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    «La violazione del divieto di cui al presente articolo e’ punita ai
    sensi dell’articolo 684 del codice penale.»;
    c) all’articolo 52:
    1) al comma 1, le parole: «per finalita’ di informazione
    giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
    di comunicazione elettronica,» sono soppresse;
    2) al comma 6, le parole «dell’articolo 32 della legge 11
    febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti:
    «dell’articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al
    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

Art. 4

Modifiche alla parte II, titolo III,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, l’articolo 58 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza
    nazionale o difesa). – 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati
    dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto
    2007, n. 124, sulla base dell’articolo 26 della predetta legge o di
    altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati
    coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti
    della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui
    all’articolo 160, comma 4, nonche’, in quanto compatibili, le
    disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42
    e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti
    effettuati da soggetti pubblici per finalita’ di difesa o di
    sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che
    prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni
    di cui al comma 1 del presente articolo, nonche’ quelle di cui agli
    articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
  3. Con uno o piu’ regolamenti sono individuate le modalita’ di
    applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento
    alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
    eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali
    sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile ai sensi
    dell’articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all’aggiornamento e
    alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1,
    sono adottati ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.
    124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17,
    comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
    competenti.
  4. Con uno o piu’ regolamenti adottati con decreto del Presidente
    della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono
    disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di
    esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte
    delle Forze armate.».

Art. 5

Modifiche alla parte II, titolo IV,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 59:
    1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
    accesso civico»;
    2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del
    regolamento» e le parole «Le attivita’ finalizzate all’applicazione
    di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.»
    sono soppresse;
    3) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. I
    presupposti, le modalita’ e i limiti per l’esercizio del diritto di
    accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo
    2013, n. 33.»;
    b) l’articolo 60 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
    all’orientamento sessuale). – 1. Quando il trattamento concerne dati
    genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento
    sessuale della persona, il trattamento e’ consentito se la situazione
    giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
    accesso ai documenti amministrativi, e’ di rango almeno pari ai
    diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della
    personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale.»;
    c) all’articolo 61:
    1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
    regole deontologiche»;
    2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater,
    l’adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati
    personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
    tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
    essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo
    garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da piu’
    archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio
    d’Europa.
  2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati
    personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
    regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in
    conformita’ alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati
    a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2-ter
    del presente codice, anche mediante reti di comunicazione
    elettronica. Puo’ essere altresi’ menzionata l’esistenza di
    provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della
    professione.».

Art. 6

Modifiche alla parte II, titolo V,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l’articolo 75 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). – 1. Il
    trattamento dei dati personali effettuato per finalita’ di tutela
    della salute e incolumita’ fisica dell’interessato o di terzi o della
    collettivita’ deve essere effettuato ai sensi dell’articolo 9,
    paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell’articolo
    2-septies del presente codice, nonche’ nel rispetto delle specifiche
    disposizioni di settore.»;
    b) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente:
    «Modalita’ particolari per informare l’interessato e per il
    trattamento dei dati personali»;
    c) l’articolo 77 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 77 (Modalita’ particolari). – 1. Le disposizioni del presente
    titolo individuano modalita’ particolari utilizzabili dai soggetti di
    cui al comma 2:
    a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14
    del Regolamento;
    b) per il trattamento dei dati personali.
  2. Le modalita’ di cui al comma 1 sono applicabili:
    a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni
    sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni
    sanitarie;
    b) dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.»;
    d) all’articolo 78:
    1) alla rubrica la parola «Informativa» e’ sostituita dalla
    seguente: «Informazioni»;
    2) al comma 1, le parole «nell’articolo 13, comma 1» sono
    sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»;
    3) al comma 2, le parole «L’informativa puo’ essere fornita»
    sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere
    fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione»
    sono sostituite dalle seguenti: «diagnosi, assistenza e terapia
    sanitaria»;
    4) il comma 3, e’ sostituito dal seguente: «3. Le informazioni
    possono riguardare, altresi’, dati personali eventualmente raccolti
    presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»;
    5) al comma 4, le parole «L’informativa» sono sostituite dalle
    seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» e’ sostituita
    dalla seguente «riguardano»;
    6) al comma 5:
    6.1. le parole «L’informativa resa» sono sostituite dalle
    seguenti: «Le informazioni rese»;
    6.2. la parola «evidenzia» e’ sostituita dalla seguente:
    «evidenziano»;
    6.3. la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) per fini
    di ricerca scientifica anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche,
    in conformita’ alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare
    evidenza che il consenso, ove richiesto, e’ manifestato
    liberamente;»;
    6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai
    fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui
    all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui
    all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
    221.»;
    e) all’articolo 79:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Informazioni da
    parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni
    sanitarie e socio-sanitarie)»;
    2) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le strutture
    pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e
    socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita’ particolari di cui
    all’articolo 78 in riferimento ad una pluralita’ di prestazioni
    erogate anche da distinti reparti ed unita’ della stessa struttura o
    di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente
    identificate.»;
    3) al comma 2, le parole «l’organismo e le strutture» sono
    sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le
    parole «informativa e il consenso» sono sostituite dalla seguente:
    «informazione»;
    4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78
    e 81» sono sostituite dalle seguenti: «particolari di cui
    all’articolo 78»;
    5) al comma 4, la parola «semplificate» e’ sostituita dalla
    seguente «particolari»;
    f) l’articolo 80 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). – 1. Nel
    fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento,
    oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della
    facolta’ di fornire un’unica informativa per una pluralita’ di
    trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi
    diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso
    terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici,
    diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito
    sanitario o della protezione e sicurezza sociale.
  3. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e
    idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
    diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante
    reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
    attivita’ amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico
    rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»;
    g) all’articolo 82:
    1) al comma 1, le parole da «L’informativa» fino a
    «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
    agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»;
    2) al comma 2: le parole da «L’informativa» fino a
    «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni
    possono altresi’ essere rese», e la lettera a) e’ sostituita dalla
    seguente: «a) impossibilita’ fisica, incapacita’ di agire o
    incapacita’ di intendere o di volere dell’interessato, quando non e’
    possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita
    legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un
    familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario
    ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in
    loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora
    l’interessato;»;
    3) al comma 3, le parole da «L’informativa» fino a
    «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
    al comma 1 possono essere rese» e le parole «dall’acquisizione
    preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro
    preventivo rilascio»;
    4) al comma 4, le parole «l’informativa e’ fornita» sono
    sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole
    da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel
    caso in cui non siano state fornite in precedenza»;
    h) dopo l’articolo 89 e’ inserito il seguente:
    «Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). – 1. Per le prescrizioni
    di medicinali, laddove non e’ necessario inserire il nominativo
    dell’interessato, si adottano cautele particolari in relazione a
    quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui
    all’articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza
    della prescrizione ovvero per finalita’ amministrative o per fini di
    ricerca scientifica nel settore della sanita’ pubblica.»;
    i) all’articolo 92:
    1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e
    privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, pubbliche e
    private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»;
    2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono
    sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi
    dell’articolo 26, comma 4, lettera c),» sono sostituite dalle
    seguenti: «, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del
    Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse;
    3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse.

Art. 7

Modifiche alla parte II, titolo VI,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, l’articolo 96 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). – 1. Al fine di
    agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
    professionale, anche all’estero, le istituzioni del sistema nazionale
    di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le
    scuole private non paritarie nonche’ le istituzioni di alta
    formazione artistica e coreutica e le universita’ statali o non
    statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati,
    possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via
    telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali,
    degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli
    articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle
    predette finalita’ e indicati nelle informazioni rese agli
    interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati possono
    essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
    finalita’.
  2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del
    decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
    tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi’
    ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito
    degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio
    di diplomi e certificati.».

Art. 8

Modifiche alla parte II, titolo VII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini
    di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
    storica o a fini statistici)»;
    b) l’articolo 97 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 97 (Ambito applicativo). – 1. Il presente titolo disciplina
    il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione
    nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
    statistici, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento.»;
    c) l’articolo 99 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 99 (Durata del trattamento). – 1. Il trattamento di dati
    personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
    scientifica o storica o a fini statistici puo’ essere effettuato
    anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi
    scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
    trattati.
  2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
    scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere
    conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
    qualsiasi causa, e’ cessato il trattamento nel rispetto di quanto
    previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»;
    d) all’articolo 100:
    1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del
    Regolamento»;
    2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma,
    sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, cancellazione,
    limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del
    Regolamento»;
    3) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti
    di cui al comma 2 si esercitano con le modalita’ previste dalle
    regole deontologiche.»;
    e) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente:
    «Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
    ricerca storica»;
    f) all’articolo 101:
    1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite
    dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
    ricerca storica» e le parole «dell’articolo 11» sono sostituite dalle
    seguenti: «dell’articolo 5 del regolamento»;
    2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite
    dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
    ricerca storica»;
    g) all’articolo 102:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Regole
    deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
    interesse o di ricerca storica)»;
    2) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il Garante
    promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, la sottoscrizione di
    regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
    le societa’ scientifiche e le associazioni professionali, interessati
    al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico
    interesse o di ricerca storica.»;
    3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
    3.1 l’alinea e’ sostituito dal seguente: «2. Le regole
    deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i
    diritti e le liberta’ dell’interessato in particolare:»;
    3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le
    seguenti: «e del Regolamento»;
    3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono
    sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico
    interesse o di ricerca storica»;
    h) l’articolo 103 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). – 1.
    La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in
    quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di
    interesse storico particolarmente importante e’ disciplinata dal
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole
    deontologiche.»;
    i) la rubrica del Capo III e’ sostituita dalla seguente:
    «Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»;
    l) all’articolo 104:
    1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici»
    sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
    scientifica»;
    2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite
    dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici»
    sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»;
    m) all’articolo 105:
    1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici»
    sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
    scientifica»;
    2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici»
    sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca
    scientifica», le parole «all’articolo 13» sono sostituite dalle
    seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le parole «, e
    successive modificazioni» sono soppresse;
    3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle
    seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l’informativa
    all’interessato puo’ essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le
    informazioni all’interessato possono essere date»;
    4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici»
    sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
    scientifica», le parole «l’informativa all’interessato non e’ dovuta»
    sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all’interessato non
    sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:
    «dalle regole deontologiche»;
    n) l’articolo 106 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o
    di ricerca scientifica). – 1. Il Garante promuove, ai sensi
    dell’articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici
    e privati, ivi comprese le societa’ scientifiche e le associazioni
    professionali, interessati al trattamento dei dati per fini
    statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie
    adeguate per i diritti e le liberta’ dell’interessato in conformita’
    all’articolo 89 del Regolamento.
  3. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto,
    per i soggetti gia’ compresi nell’ambito del Sistema statistico
    nazionale, di quanto gia’ previsto dal decreto legislativo 6
    settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
    garanzie, sono individuati in particolare:
    a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
    che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
    legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
    fini statistici o di ricerca scientifica;
    b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
    presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in
    riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle
    informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati
    raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
    criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
    identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita’
    per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti
    dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
    pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
    c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
    utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare
    direttamente o indirettamente l’interessato, anche in relazione alle
    conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
    d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo’ prescindere
    dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti
    nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);
    e) modalita’ semplificate per la prestazione del consenso degli
    interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all’articolo
    9 del regolamento;
    f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e
    21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell’articolo 89,
    paragrafo 2, del medesimo Regolamento;
    g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei
    dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al
    trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare
    o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies;
    h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio
    di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui
    all’articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele
    volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non sono
    autorizzate o designate e l’identificazione non autorizzata degli
    interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche
    nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di
    dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con
    enti ed uffici situati all’estero;
    i) l’impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle
    persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano
    autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’
    diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono
    tenute in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali
    da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»;
    o) l’articolo 107 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).

– 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-sexies e fuori
dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al
trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando e’
richiesto, puo’ essere prestato con modalita’ semplificate,
individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 o
dalle misure di cui all’articolo 2-septies.»;
p) l’articolo108 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Sistema statistico nazionale). – 1. Il trattamento di
dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema
statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole
deontologiche di cui all’articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui
all’articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico
nazionale, le informative all’interessato, l’esercizio dei relativi
diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989.»;
q) all’articolo 109, comma 1, le parole «della statistica,
sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di statistica,
sentiti i Ministri»;
r) l’articolo 110 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). – 1. Il
consenso dell’interessato per il trattamento dei dati relativi alla
salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non e’ necessario quando la ricerca e’ effettuata in
base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto
dell’Unione europea in conformita’ all’articolo 9, paragrafo 2,
lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, ed e’ condotta e resa pubblica una valutazione d’impatto ai
sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e’
inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare
gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo
sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita’ della
ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure
appropriate per tutelare i diritti, le liberta’ e i legittimi
interessi dell’interessato, il programma di ricerca e’ oggetto di
motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del
Garante ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento.
2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi
dell’articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui
al comma 1, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati
senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.»;
s) l’articolo 110-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati
personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). – 1. Il
Garante puo’ autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali,
compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all’articolo 9 del
Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da
parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita’
quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati
risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure
rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalita’ della ricerca, a condizione che siano
adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta’ e i
legittimi interessi dell’interessato, in conformita’ all’articolo 89
del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di
anonimizzazione dei dati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati
nell’ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di
terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per
le finalita’ di cui al presente articolo puo’ essere autorizzato dal
Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d’ufficio e
anche in relazione a determinate categorie di titolari e di
trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell’ulteriore
trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma
del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il
trattamento dei dati personali raccolti per l’attivita’ clinica, a
fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere
strumentale dell’attivita’ di assistenza sanitaria svolta dai
predetti istituti rispetto alla ricerca, nell’osservanza di quanto
previsto dall’articolo 89 del Regolamento.».

Art. 9

Modifiche alla parte II, titolo VIII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Trattamenti
    nell’ambito del rapporto di lavoro»;
    b) l’articolo 111 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell’ambito del
    rapporto di lavoro). – 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo
    2-quater, l’adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici
    e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato
    nell’ambito del rapporto di lavoro per le finalita’ di cui
    all’articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche
    modalita’ per le informazioni da rendere all’interessato.»;
    c) dopo l’articolo 111 e’ inserito il seguente:
    «Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). –
  2. Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi
    di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
    al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite
    al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del
    curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita’ di cui all’articolo
    6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al
    trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e’ dovuto.
    d) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente:
    «Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;
    e) la rubrica del Capo III e’ sostituita dalla seguente:
    «Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»
    f) all’articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
    «, nonche’ dall’articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre
    2003, n. 276.»
    g) la rubrica dell’articolo 114 e’ sostituita dalla seguente:
    «Garanzie in materia di controllo a distanza»);
    h) all’articolo 115:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Telelavoro,
    lavoro agile e lavoro domestico)»;
    2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite
    dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;
    i) all’articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell’articolo
    23» sono sostituite dalle seguenti: «dall’interessato medesimo».

Art. 10

Modifiche alla parte II, titolo IX,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in
    ambito pubblico o di interesse pubblico»;
    b) la rubrica del Capo I e’ sostituita dalla seguente:
    «Assicurazioni»;
    c) all’articolo 120:
    1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo
    (ISVAP)» sono soppresse;
    2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di
    cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 11

Modifiche alla parte II, titolo X,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 121:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Servizi
    interessati e definizioni)»;
    2) dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
    «1-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente
    titolo si intende per:
    a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o
    trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
    comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
    informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
    elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
    le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente
    ricevente, identificato o identificabile;
    b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di
    comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la
    comunicazione bidirezionale;
    c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di
    trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di
    instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non
    attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
    mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese
    le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione
    di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
    utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e
    televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
    nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le
    reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
    trasportato;
    d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione
    elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
    servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che
    supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
    reti;
    e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
    consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
    segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
    telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
    per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
    dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
    f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica,
    ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
    di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
    di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite
    schede prepagate;
    g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio
    di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi
    privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
    h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a
    trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una
    rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
    i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una
    rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione
    elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura
    terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica
    accessibile al pubblico;
    l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il
    trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
    all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto
    e’ necessario per la trasmissione di una comunicazione o della
    relativa fatturazione;
    m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni
    o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
    che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura
    terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
    conoscenza.»;
    b) all’articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» e’ soppressa
    la parola «le» e le parole «di cui all’articolo 13, comma 3» sono
    soppresse;
    c) all’articolo 123:
    1) al comma 4, le parole «l’informativa di cui all’articolo 13»
    sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli
    13 e 14 del Regolamento»;
    2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento che
    operano ai sensi dell’articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a
    persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano
    autorizzate al trattamento e che operano» e le parole
    «dell’incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona
    autorizzata»;
    d) all’articolo 125, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
    periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 2,
    comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;
    e) all’articolo 126, comma 4, le parole «ad incaricati del
    trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30,» sono sostituite
    dalle seguenti: «a persone autorizzate al trattamento, ai sensi
    dell’articolo 2-quaterdecies, che operano» e le parole
    «dell’incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona
    autorizzata»;
    f) l’articolo 129 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). – 1. Il Garante individua con
    proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorita’ per le
    garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 4, e
    in conformita’ alla normativa dell’Unione europea, le modalita’ di
    inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai
    contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del
    pubblico.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita’
    per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e,
    rispettivamente, all’utilizzo dei dati per finalita’ di invio di
    materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
    ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche’ per le
    finalita’ di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in
    base al principio della massima semplificazione delle modalita’ di
    inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per
    comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso
    qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche’ in tema di
    verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»;
    g) all’articolo 130:
    1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    «Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 14,
    della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;
    2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle
    seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo»
    sono soppresse;
    3) al comma 3-bis, le parole «all’articolo 129, comma 1,» sono
    sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le
    parole «di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite
    dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita
    diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
    commerciale»;
    4) al comma 3-ter:
    4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti «codice dei
    contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
    50»;
    4.2 alla lettera f), le parole «di cui all’articolo 7, comma
    4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale
    pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
    mercato o di comunicazione commerciale»;
    4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite
    dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»;
    6) al comma 5, le parole «all’articolo 7» sono sostituite dalle
    seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»;
    7) al comma 6, le parole «dell’articolo 143, comma 1, lettera
    b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 58 del
    Regolamento»;
    h) all’articolo 131, la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
    «(Informazioni a contraenti e utenti)»;
    i) all’articolo 132:
    1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le
    condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il
    traffico entrante» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine, il
    seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni
    telefoniche in entrata puo’ essere effettuata solo quando possa
    derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
    delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
    397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del
    Regolamento possono essere esercitati con le modalita’ di cui
    all’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»;
    2) al comma 5, le parole «ai sensi dell’articolo 17» sono
    sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita’ di cui
    all’articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche’ a:» a «d)»
    sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ ad»;
    3) dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente: «5-bis. E’ fatta
    salva la disciplina di cui all’articolo 24 della legge 20 novembre
    2017, n. 167.»;
    l) dopo l’articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:
    «Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). – 1. Nel rispetto di
    quanto disposto dall’articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di
    servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si
    applicano le disposizioni del presente articolo.
  3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
    accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell’articolo 32 del
    Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata
    l’erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate
    al rischio esistente.
  4. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica
    garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al
    personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
  5. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei
    dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli altri dati
    personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,
    da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione,
    trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti,
    nonche’ garantiscono l’attuazione di una politica di sicurezza.
  6. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
    anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
    servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
    tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
    comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei
    fornitori, la controversia e’ definita dall’Autorita’ per le garanzie
    nelle comunicazioni secondo le modalita’ previste dalla normativa
    vigente.
    «Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). – 1. Il fornitore di un
    servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
    gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio
    chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di
    eta’ dell’interessato a cui siano fornite le suddette informazioni,
    con particolare attenzione in caso di minori di eta’, se sussiste un
    particolare rischio di violazione della sicurezza della rete,
    indicando, quando il rischio e’ al di fuori dell’ambito di
    applicazione delle misure che il fornitore stesso e’ tenuto ad
    adottare a norma dell’articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i
    possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe
    informazioni sono rese al Garante e all’Autorita’ per le garanzie
    nelle comunicazioni.».

Art. 12

Modifiche alla parte II, titolo XII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Giornalismo,
    liberta’ di informazione e di espressione»;
    b) all’articolo 136, comma 1:
    1) all’alinea, dopo le parole «si applicano» sono inserite le
    seguenti: «, ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento,»;
    2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e’ soppressa, dopo
    la parola diffusione e’ inserita la parola «anche» e le parole
    «nell’espressione artistica» sono sostituite dalle seguenti:
    «nell’espressione accademica, artistica e letteraria»;
    c) l’articolo 137 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 137 (Disposizioni applicabili). – 1. Con riferimento a quanto
    previsto dall’articolo 136, possono essere trattati i dati di cui
    agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso
    dell’interessato, purche’ nel rispetto delle regole deontologiche di
    cui all’articolo 139.
  2. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le
    disposizioni relative:
    a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai
    provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies;
    b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni
    internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
  3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le
    finalita’ di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto
    di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2,
    del Regolamento e all’articolo 1 del presente codice e, in
    particolare, quello dell’essenzialita’ dell’informazione riguardo a
    fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
    relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
    interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»;
    d) all’articolo 138, comma 1, le parole «dell’articolo 7, comma
    2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 15,
    paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»;
    e) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente: «Regole
    deontologiche relative ad attivita’ giornalistiche e ad altre
    manifestazioni del pensiero»;
    f) l’articolo 139 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attivita’
    giornalistiche). – 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo
    2-quater, l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei
    giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati
    di cui all’articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a
    garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
    particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla
    vita o all’orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere
    forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14
    del Regolamento.
  4. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle
    stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla
    proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e
    sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
    secondo la procedura di cooperazione.
  5. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed
    integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
    sensi dell’articolo 2-quater.
  6. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole
    deontologiche, il Garante puo’ vietare il trattamento ai sensi
    dell’articolo 58 del Regolamento.
  7. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale
    dell’ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e
    accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e’ tenuto
    a recepire.

Capo IV
Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196

Art. 13

Modifiche alla parte III, titolo I,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) prima del Capo I e’ inserito il seguente:
    «Capo 0.I (Alternativita’ delle forme di tutela) – Art.140-bis
    (Forme alternative di tutela). – 1. Qualora ritenga che i diritti di
    cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati
    personali siano stati violati, l’interessato puo’ proporre reclamo al
    Garante o ricorso dinanzi all’autorita’ giudiziaria.
  2. Il reclamo al Garante non puo’ essere proposto se, per il
    medesimo oggetto e tra le stesse parti, e’ stata gia’ adita
    l’autorita’ giudiziaria.
  3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile
    un’ulteriore domanda dinanzi all’autorita’ giudiziaria tra le stesse
    parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall’articolo
    10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
    b) al capo I, le parole «Sezione I – Principi generali» sono
    soppresse;
    c) l’articolo 141 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 141 (Reclamo al Garante). – 1. L’interessato puo’ rivolgersi
    al Garante mediante reclamo ai sensi dell’articolo 77 del
    Regolamento.»;
    d) dopo l’articolo 141, le parole «Sezione II – Tutela
    amministrativa» sono soppresse;
    e) l’articolo 142 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 142 (Proposizione del reclamo). – 1. Il reclamo contiene
    un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle
    circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono
    violate e delle misure richieste, nonche’ gli estremi identificativi
    del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.
  4. Il reclamo e’ sottoscritto dall’interessato o, su mandato di
    questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del
    decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore
    della tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati, con
    riguardo alla protezione dei dati personali.
  5. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini
    della sua valutazione e l’eventuale mandato, e indica un recapito per
    l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o
    telefono.
  6. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare
    nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilita’
    con strumenti elettronici.
  7. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento
    relativo all’esame dei reclami, nonche’ modalita’ semplificate e
    termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad
    oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»;
    f) l’articolo 143 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 143 (Decisione del reclamo). – 1. Esaurita l’istruttoria
    preliminare, se il reclamo non e’ manifestamente infondato e
    sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,
    anche prima della definizione del procedimento puo’ adottare i
    provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento nel rispetto
    delle disposizioni di cui all’articolo 56 dello stesso.
  8. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non
    sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita’
    degli accertamenti.
  9. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di
    presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data
    informa l’interessato sullo stato del procedimento. In presenza di
    motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica
    all’interessato, il reclamo e’ deciso entro dodici mesi. In caso di
    attivazione del procedimento di cooperazione di cui all’articolo 60
    del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto
    procedimento.
  10. Avverso la decisione e’ ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi
    dell’articolo 152.»;
    g) l’articolo 144 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 144 (Segnalazioni). – 1. Chiunque puo’ rivolgere una
    segnalazione che il Garante puo’ valutare anche ai fini
    dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 58 del
    Regolamento.
  11. I provvedimenti del Garante di cui all’articolo 58 del
    Regolamento possono essere adottati anche d’ufficio.»;
    h) all’articolo 152, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.
    Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi
    giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli
    comunque riguardanti l’applicazione della normativa in materia di
    protezione dei dati personali, nonche’ il diritto al risarcimento del
    danno ai sensi dell’articolo 82 del medesimo regolamento, sono
    attribuite all’autorita’ giudiziaria ordinaria.».

Art. 14

Modifiche alla parte III, titolo II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Autorita’ di
    controllo indipendente»;
    b) l’articolo 153 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). – 1. Il
    Garante e’ composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e
    dall’Ufficio. Il Collegio e’ costituito da quattro componenti, eletti
    due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con
    voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che
    presentano la propria candidatura nell’ambito di una procedura di
    selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet
    della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima
    della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni
    prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli
    stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da
    persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata
    esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con
    particolare riferimento alle discipline giuridiche o
    dell’informatica.
  2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
    prevale in caso di parita’. Eleggono altresi’ un vice presidente, che
    assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o
    impedimento.
  3. L’incarico di presidente e quello di componente hanno durata
    settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell’incarico
    il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di
    decadenza, alcuna attivita’ professionale o di consulenza, anche non
    remunerata, ne’ essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
    privati, ne’ ricoprire cariche elettive.
  4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante
    sia successivamente alla cessazione dell’incarico, in merito alle
    informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell’esecuzione dei
    propri compiti o nell’esercizio dei propri poteri.
  5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i
    componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
    amministrazioni o magistrati in attivita’ di servizio; se professori
    universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
    sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
    luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in
    aspettativa non puo’ essere sostituito.
  6. Al presidente compete una indennita’ di funzione pari alla
    retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di
    cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento
    economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle
    finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti
    di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni
    statali. Ai componenti compete una indennita’ pari ai due terzi di
    quella spettante al Presidente.
  7. Alle dipendenze del Garante e’ posto l’Ufficio di cui
    all’articolo 155.
  8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i
    dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla
    cessazione dell’incarico ovvero del servizio presso il Garante,
    procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per
    conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»;
    c) l’articolo 154 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 154 (Compiti). – 1. Oltre a quanto previsto da specifiche
    disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il
    Garante, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del
    Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi
    dell’Ufficio, in conformita’ alla disciplina vigente e nei confronti
    di uno o piu’ titolari del trattamento, ha il compito di:
    a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
    della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con
    riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
    b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e
    delle disposizioni del presente codice, anche individuando con
    proprio regolamento modalita’ specifiche per la trattazione, nonche’
    fissando annualmente le priorita’ delle questioni emergenti dai
    reclami che potranno essere istruite nel corso dell’anno di
    riferimento;
    c) promuovere l’adozione di regole deontologiche, nei casi di cui
    all’articolo 2-quater;
    d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
    d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa
    delle funzioni;
    e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi
    dell’articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il
    31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
    f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta’ fondamentali
    degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente
    codice;
    g) provvedere altresi’ all’espletamento dei compiti ad esso
    attribuiti dal diritto dell’Unione europea o dello Stato e svolgere
    le ulteriori funzioni previste dall’ordinamento.
  9. Il Garante svolge altresi’, ai sensi del comma 1, la funzione di
    controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
    prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
    o da atti comunitari o dell’Unione europea e, in particolare:
    a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e
    l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS
    II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,
    sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione
    Schengen di seconda generazione (SIS II);
    b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione
    europea per la cooperazione nell’attivita’ di contrasto (Europol) e
    sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI,
    2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
    c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n.
    515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorita’
    amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e
    la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle
    normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio,
    del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale;
    d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’Eurodac per il
    confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del
    Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi
    di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
    domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
    membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le
    richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita’
    di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e
    che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce
    un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
    scala nello spazio di liberta’, sicurezza e giustizia;
    e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione
    visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per
    soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n.
    2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso
    per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte
    delle autorita’ designate degli Stati membri e di Europol ai fini
    della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati
    di terrorismo e altri reati gravi;
    f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione
    amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
    interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione
    (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;
    g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n.
    108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
    automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo
    il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.
    98, quale autorita’ designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
    sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.
  10. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice,
    il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell’articolo
    156, comma 3, le modalita’ specifiche dei procedimenti relativi
    all’esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal
    Regolamento e dal presente codice.
  11. Il Garante collabora con altre autorita’ amministrative
    indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
  12. Fatti salvi i termini piu’ brevi previsti per legge, il parere
    del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del
    Regolamento, e’ reso nel termine di quarantacinque giorni dal
    ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione
    puo’ procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
    Quando, per esigenze istruttorie, non puo’ essere rispettato il
    termine di cui al presente comma, tale termine puo’ essere interrotto
    per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
    venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
    amministrazioni interessate.
  13. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorita’ giudiziaria in
    relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di
    criminalita’ informatica e’ trasmessa, a cura della cancelleria, al
    Garante.
  14. Il Garante non e’ competente per il controllo dei trattamenti
    effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio delle loro
    funzioni.»;
    d) dopo l’articolo 154 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 154-bis (Poteri). – 1. Oltre a quanto previsto da specifiche
    disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal
    presente codice, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 6, del
    Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:
    a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure
    organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento,
    anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui
    all’articolo 25 del Regolamento;
    b) approvare le regole deontologiche di cui all’articolo 2-quater
    .
  15. Il Garante puo’ invitare rappresentanti di un’altra autorita’
    amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie
    riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita’
    amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla
    discussione di argomenti di comune interesse; puo’ richiedere,
    altresi’, la collaborazione di personale specializzato addetto ad
    altra autorita’ amministrativa indipendente nazionale.
  16. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto
    previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata
    di tale pubblicazione, la pubblicita’ nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche’
    i casi di oscuramento.
  17. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,
    piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione
    2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel
    rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice,
    promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),
    modalita’ semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del
    trattamento.
    Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). –
  18. Il Garante e’ legittimato ad agire in giudizio nei confronti del
    titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione
    delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
  19. Il Garante e’ rappresentato in giudizio dall’Avvocatura dello
    Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
  20. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito
    l’Avvocato generale dello Stato, puo’ stare in giudizio tramite
    propri funzionari iscritti nell’elenco speciale degli avvocati
    dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»;
    e) all’articolo 155, la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
    «(Ufficio del Garante)»;
    f) l’articolo 156 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 156 (Ruolo organico e personale). – 1. All’Ufficio del
    Garante e’ preposto un segretario generale, nominato tra persone di
    elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e
    agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,
    amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori
    universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche’ i
    dirigenti di prima fascia dello Stato.
  21. Il ruolo organico del personale dipendente e’ stabilito nel
    limite di centosessantadue unita’. Al ruolo organico del Garante si
    accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia
    ritenuto utile al fine di garantire l’economicita’ e l’efficienza
    dell’azione amministrativa, nonche’ di favorire il reclutamento di
    personale con maggiore esperienza nell’ambito delle procedure
    concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo’ riservare una
    quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al
    personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato
    assunto per concorso pubblico e abbia maturato un’esperienza almeno
    triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui
    all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
    applica esclusivamente nell’ambito del personale di ruolo delle
    autorita’ amministrative indipendenti di cui all’articolo 22, comma
    1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.
  22. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana, il Garante definisce:
    a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini
    dello svolgimento dei compiti e dell’esercizio dei poteri di cui agli
    articoli 154, 154-bis, 160, nonche’ all’articolo 57, paragrafo 1, del
    Regolamento;
    b) l’ordinamento delle carriere e le modalita’ di reclutamento
    del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli
    1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e
    qualifiche;
    d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
    criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli
    incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
    specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu’
    generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita’
    amministrative indipendenti, al personale e’ attribuito l’80 per
    cento del trattamento economico del personale dell’Autorita’ per le
    garanzie nelle comunicazioni;
    e) la gestione amministrativa e la contabilita’, anche in deroga
    alle norme sulla contabilita’ generale dello Stato.
  23. L’Ufficio puo’ avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
    dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
    collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme
    previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
    dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
    luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a
    venti unita’ e per non oltre il venti per cento delle qualifiche
    dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
    di ruolo.
  24. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio puo’ assumere
    dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di
    consulenti incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto
    legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti
    unita’ complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo
    determinato, il rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo n.
    165 del 2001.
  25. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti
    sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su cio’ di
    cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni,
    in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
  26. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
    di cui all’articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h),
    58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei
    limiti del servizio cui e’ destinato e secondo le rispettive
    attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
    giudiziaria.
  27. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento
    all’articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle
    necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di
    cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento,
    nonche’ quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie,
    ai locali e alle infrastrutture necessarie per l’effettivo
    adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei propri poteri, sono
    poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
    Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del
    Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
    finanziaria e’ soggetto al controllo della Corte dei conti. Il
    Garante puo’ esigere dal titolare del trattamento il versamento di
    diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»;
    g) l’articolo 157 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).

– 1. Nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 58 del Regolamento, e
per l’espletamento dei propri compiti, il Garante puo’ richiedere al
titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del
responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche
di dati.»;
h) l’articolo 158 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 158 (Accertamenti). – 1. Il Garante puo’ disporre accessi a
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1, nonche’ quelli effettuati ai
sensi dell’articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale
dell’Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o
personale di autorita’ di controllo di altri Stati membri dell’Unione
europea.
3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in
un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative
appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o
del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza
ritardo, al piu’ tardi entro tre giorni dal ricevimento della
richiesta del Garante quando e’ documentata l’indifferibilita’
dell’accertamento.
5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei
luoghi di cui al medesimo comma possono altresi’ riguardare reti di
comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere
all’acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene
redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove
l’accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»;
i) all’articolo 159:
1) al comma 1, le parole «ai sensi dell’articolo 156, comma 8»
sono sostituite dalle seguenti: «su cio’ di cui sono venuti a
conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
notizie che devono rimanere segrete»;
2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite
le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile» e
le parole «agli incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «alle
persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile ai sensi
dell’articolo 2-quaterdecies»;
3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse;
l) l’articolo 160 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 160 (Particolari accertamenti). – 1. Per i trattamenti di
dati personali di cui all’articolo 58, gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se
l’accertamento e’ stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo e’
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio’
non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificita’ della verifica, il componente designato
puo’ farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su
cio’ di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono
rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalita’ tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un
numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all’articolo
156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato
il componente designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.».
m) dopo l’articolo 160 e’ inserito il seguente:
«Art. 160-bis (Validita’, efficacia e utilizzabilita’ nel
procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati
sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di
legge o di Regolamento). – 1. La validita’, l’efficacia e
l’utilizzabilita’ nel procedimento giudiziario di atti, documenti e
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle
pertinenti disposizioni processuali.».

Art. 15

Modifiche alla parte III, titolo III,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l’articolo 166 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative
    pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi
    e sanzionatori). – 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di
    cui all’articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
    disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2,
    2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129,
    comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e’ soggetto
    colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all’articolo
    110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di
    ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo
    periodo del predetto comma.
  2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo
    83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di
    cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies,
    comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5,
    75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi
    1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111,
    111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5,
    124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2,
    132-quater, 157, nonche’ delle misure di garanzia, delle regole
    deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e
    2-quater.
  3. Il Garante e’ l’organo competente ad adottare i provvedimenti
    correttivi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento,
    nonche’ ad irrogare le sanzioni di cui all’articolo 83 del medesimo
    Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.
  4. Il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle
    sanzioni indicati al comma 4 puo’ essere avviato, nei confronti sia
    di soggetti privati, sia di autorita’ pubbliche ed organismi
    pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell’articolo 77 del
    Regolamento o di attivita’ istruttoria d’iniziativa del Garante,
    nell’ambito dell’esercizio dei poteri d’indagine di cui all’articolo
    58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche’ in relazione ad accessi,
    ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento
    autonomi, ovvero delegati dal Garante.
  5. L’Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti
    nel corso delle attivita’ di cui al comma 5 configurino una o piu’
    violazioni indicate nel presente titolo e nell’articolo 83, paragrafi
    4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l’adozione dei
    provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 notificando al
    titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni,
    nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma
    10, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti
    incompatibile con la natura e le finalita’ del provvedimento da
    adottare.
  6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
    al comma 6, il contravventore puo’ inviare al Garante scritti
    difensivi o documenti e puo’ chiedere di essere sentito dalla
    medesima autorita’.
  7. Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al
    comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9,
    da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei
    medesimi casi puo’ essere applicata la sanzione amministrativa
    accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero
    o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle
    sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
    riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 8, per essere
    destinati alle specifiche attivita’ di sensibilizzazione e di
    ispezione nonche’ di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
  8. Entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto
    legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,
    il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la
    controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove
    impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla meta’
    della sanzione irrogata.
  9. Nel rispetto dell’articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con
    proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana, il Garante definisce le modalita’ del
    procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui
    al comma 4 ed i relativi termini, in conformita’ ai principi della
    piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
    verbalizzazione, nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e
    funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.
  10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal
    presente codice e dall’articolo 83 del Regolamento non si applicano
    in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.».
    b) l’articolo 167 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). – 1. Salvo che il fatto
    costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarre per se’ o
    per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando
    in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal
    provvedimento di cui all’articolo 129 arreca nocumento
    all’interessato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e
    sei mesi.
  11. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al
    fine di trarre per se’ o per altri profitto ovvero di arrecare danno
    all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui
    agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni
    di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia
    di cui all’articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle
    misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies arreca
    nocumento all’interessato, e’ punito con la reclusione da uno a tre
    anni.
  12. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la pena di cui
    al comma 2 si applica altresi’ a chiunque, al fine di trarre per se’
    o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato,
    procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
    un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai
    sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento
    all’interessato.
  13. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai
    commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
  14. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione
    motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attivita’
    di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano
    presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al
    pubblico ministero avviene al piu’ tardi al termine dell’attivita’ di
    accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente
    decreto.
  15. Quando per lo stesso fatto e’ stata applicata a norma del
    presente codice o del Regolamento a carico dell’imputato o dell’ente
    una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e’ stata
    riscossa, la pena e’ diminuita.»;
    c) dopo l’articolo 167, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati
    personali oggetto di trattamento su larga scala). – 1. Salvo che il
    fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque comunica o diffonde al
    fine di trarre profitto per se’ o altri ovvero al fine di arrecare
    danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso
    contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in
    violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e’ punito con
    la reclusione da uno a sei anni.
  16. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al
    fine trarne profitto per se’ o altri ovvero di arrecare danno,
    comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una
    parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di
    trattamento su larga scala, e’ punito con la reclusione da uno a sei
    anni, quando il consenso dell’interessato e’ richiesto per le
    operazioni di comunicazione e di diffusione.
  17. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
    dell’articolo 167.».
    «Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto
    di trattamento su larga scala). – 1. Salvo che il fatto costituisca
    piu’ grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se’ o altri
    ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un
    archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente
    dati personali oggetto di trattamento su larga scala e’ punito con la
    reclusione da uno a quattro anni.
  18. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6
    dell’articolo 167.»;
    d) l’articolo 168 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 168 (Falsita’ nelle dichiarazioni al Garante e interruzione
    dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante).

– 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, in un
procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e’ punito con la reclusione
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un’interruzione o
turba la regolarita’ di un procedimento dinanzi al Garante o degli
accertamenti dallo stesso svolti.»;
e) l’articolo 170 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). – 1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del
Regolamento, dell’articolo 2-septies, comma 1, nonche’ i
provvedimenti generali di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo di attuazione dell’articolo 13 della legge 25 ottobre
2017, n. 163 e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»;
f) l’articolo 171 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a
distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). – 1. La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ punita con le sanzioni di cui
all’articolo 38 della medesima legge.»;
g) all’articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della
sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 36,
secondo e terzo comma, del codice penale».

Art. 16

Modifiche all’allegato A
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. L’allegato A e’ ridenominato: «Regole deontologiche».

Capo V
Disposizioni processuali

Art. 17

Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150

  1. L’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
    e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle
    disposizioni in materia di protezione dei dati personali). – 1. Le
    controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30
    giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
    diversamente disposto dal presente articolo.
  2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in
    cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale
    del luogo di residenza dell’interessato.
  3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
    dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un
    reclamo dell’interessato, e’ proposto, a pena di inammissibilita’,
    entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
    ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
  4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo
    dall’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003,
    chi vi ha interesse puo’, entro trenta giorni dalla scadenza del
    predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del
    presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica
    anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all’articolo
    143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che
    l’interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
  5. L’interessato puo’ dare mandato a un ente del terzo settore
    soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
    117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle
    liberta’ degli interessati con riguardo alla protezione dei dati
    personali, di esercitare per suo conto l’azione, ferme le
    disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di
    procedura civile.
  6. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con
    decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio
    entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno
    della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno
    di trenta giorni.
  7. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
    sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
  8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
    alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
    della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a
    carico del ricorrente le spese di giudizio.
  9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo’
    presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla
    controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla
    protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data
    comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia,
    trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire
    l’eventuale presentazione delle osservazioni.
  10. La sentenza che definisce il giudizio non e’ appellabile e puo’
    prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
    all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
    in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
    responsabile dei dati, nonche’ il risarcimento del danno.».

Capo VI
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 18

Definizione agevolata delle violazioni in materia
di protezione dei dati personali

  1. In deroga all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
    per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli
    articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del
    Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di
    cui all’articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che,
    alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora
    definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, e’ ammesso il
    pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo
    edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente
    gia’ adottati, il pagamento potra’ essere effettuato entro novanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l’atto con il quale sono
    stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di
    contestazione immediata di cui all’articolo 14 della legge 24
    novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell’ordinanza-ingiunzione
    di cui all’articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di
    ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca
    memorie difensive ai sensi del comma 4.
  3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore e’ tenuto a
    corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo
    del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
    previsto dal comma 1.
  4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non
    abbia provveduto al pagamento puo’ produrre nuove memorie difensive.
    Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l’archiviazione degli
    atti comunicandola all’organo che ha redatto il rapporto o, in
    alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale
    determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
    pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle
    persone che vi sono obbligate solidalmente.
  5. L’entrata in vigore del presente decreto determina
    l’interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere
    le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all’art. 28
    della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19

Trattazione di affari pregressi

  1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso di cui
    al comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse
    possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali
    motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e
    delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro la predetta
    data.
  2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le
    segnalazioni di cui si e’ gia’ esaurito l’esame o di cui il Garante
    per la protezione dei dati personali ha gia’ esaminato nel corso del
    2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i
    quali il Garante medesimo e’ a conoscenza, anche a seguito di propria
    denuncia, che sui fatti oggetto di istanza e’ in corso un
    procedimento penale.
  3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto il Garante per la protezione dei dati personali
    provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante
    avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale e trasmesso,
    altresi’, all’Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero
    della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
  4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione
    ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi
    procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili.
  5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati
    personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito,
    alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati
    come reclami ai sensi dell’articolo 77 del medesimo Regolamento.

Art. 20

Codici di deontologia e di buona condotta vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto

  1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
    cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei
    dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,
    continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura
    di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si verifichino
    congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le
    categorie interessate sottopongano all’approvazione del Garante per
    la protezione dei dati personali, a norma dell’articolo 40 del
    Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del
    paragrafo 2 del predetto articolo;
    b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla
    sottoposizione del codice di condotta all’esame del Garante per la
    protezione dei dati personali.
  2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1,
    lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle
    disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a
    decorrere dalla scadenza del termine violato.
  3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati
    A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati
    personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano
    a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai
    sensi del comma 4.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali
    verifica la conformita’ al Regolamento (UE) 2016/679 delle
    disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,
    ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della
    giustizia, sono successivamente riportate nell’allegato A del codice
    in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003.
  5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la
    revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le
    modalita’ di cui all’articolo 2-quater del codice in materia di
    protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196
    del 2003.

Art. 21

Autorizzazioni generali del Garante
per la protezione dei dati personali

  1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con
    provvedimento di carattere generale da porre in consultazione
    pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, individua le prescrizioni contenute nelle
    autorizzazioni generali gia’ adottate, relative alle situazioni di
    trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,
    paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche’ al Capo IX del regolamento (UE)
    2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo
    regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro
    aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e’ adottato
    entro sessanta giorni dall’esito del procedimento di consultazione
    pubblica.
  2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del
    comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del
    Regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento
    della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana del provvedimento di cui al comma 1.
  3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei
    dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del
    presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli indicati
    al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data.
  4. Sino all’adozione delle regole deontologiche e delle misure di
    garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del Codice in
    materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196 producono effetti, per la
    corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le autorizzazioni
    generali di cui al comma 2 e le pertinenti prescrizioni individuate
    con il provvedimento di cui al comma 1.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle
    prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al
    presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono
    soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83,
    paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 22

Altre disposizioni transitorie e finali

  1. Il presente decreto e le disposizioni dell’ordinamento nazionale
    si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell’Unione
    europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la
    libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi
    dell’articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.
  2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e
    «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
    lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati
    personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque
    ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie
    particolari di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE)
    2016/679 e ai dati di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento.
  3. Sino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di
    cui all’articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di
    protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196
    del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, gia’ in corso
    alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono
    proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge
    o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui
    siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del
    Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato
    misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell’interessato.
  4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per
    la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto
    compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del
    presente decreto.
  5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi
    1022 e 1023 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si
    applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali
    all’autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei
    minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la
    protezione dei dati personali puo’, nei limiti e con le modalita’ di
    cui all’articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare
    provvedimenti di carattere generale ai sensi dell’articolo
    2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi,
    i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli accorgimenti
    prescritti con i provvedimenti di cui al secondo periodo sono
    esonerati dall’invio al Garante dell’informativa di cui al citato
    comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative,
    se dovute a norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta
    giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Garante nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii
    alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
    personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate
    dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento,
    si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del
    Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal
    presente decreto, in quanto compatibili.
  7. All’articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
    dopo le parole «le modalita’ di restituzione» sono inserite le
    seguenti: «in forma aggregata».
  8. Il registro dei trattamenti di cui all’articolo 37, comma 4, del
    codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data
    dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il
    registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita’ stabilite
    nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del
  9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il
    tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di
    autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi
    di interesse pubblico rilevante trovano applicazione anche per i
    soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi.
  10. La disposizione di cui all’articolo 160, comma 4, del codice in
    materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati
    coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in
    vigore della disciplina relativa alle modalita’ di opposizione al
    Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato.
  11. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
    personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al
    trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute
    continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il
    Regolamento (UE) 2016/679, sino all’adozione delle corrispondenti
    misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies del citato codice,
    introdotto dall’articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto.
  12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
    della giustizia di cui all’articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice
    in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto mesi dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento dei
    dati di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e’
    consentito quando e’ effettuato in attuazione di protocolli di intesa
    per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’
    organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con le
    Prefetture – UTG, previo parere del Garante per la protezione dei
    dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e
    delle operazioni eseguibili.
  13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali
    tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative
    e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del
    Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle
    disposizioni sanzionatorie.
  14. All’articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) al comma 9, le parole «di cui all’articolo 162, comma 2-bis»
    sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 166, comma 2»;
    b) al comma 10, le parole «di cui all’articolo 162, comma
    2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 166,
    comma 2».
  15. All’articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del decreto
    legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all’articolo 162,
    comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo
    166, comma 2».

Art. 23

Disposizioni di coordinamento

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto:
    a) all’articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo 18
    maggio 2018, n. 51, il riferimento all’articolo 154 del codice in
    materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli 154
    e 154-bis del medesimo codice;
    b) all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
    2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in
    materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli 141,
    142 e 143 del medesimo codice;
    c) all’articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
    il riferimento all’articolo 165 del codice in materia di protezione
    dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si
    intende effettuato all’articolo 166, comma 7, del medesimo codice;
    d) all’articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
    il riferimento all’articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in
    materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all’articolo 58,
    paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 24

Applicabilita’ delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse

  1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione,
    sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste
    dal Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni
    commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
    stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
    sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente
    decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
    sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
    dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il
    fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
    conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza
    delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di
    procedura penale.
  3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del
    presente decreto non puo’ essere applicata una sanzione
    amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della
    pena originariamente prevista o inflitta per il reato, tenuto conto
    del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale.
    A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie
    introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano
    corrispondenti pene accessorie.

Art. 25

Trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa

  1. Nei casi previsti dall’articolo 24, comma 1, l’autorita’
    giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, dispone la trasmissione all’autorita’
    amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
    ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato
    risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
  2. Se l’azione penale non e’ stata ancora esercitata, la
    trasmissione degli atti e’ disposta direttamente dal pubblico
    ministero che, in caso di procedimento gia’ iscritto, annota la
    trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
    estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
    l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta
    ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
    anche elenchi cumulativi di procedimenti.
  3. Se l’azione penale e’ stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
    sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza
    inappellabile perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come
    reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
    Quando e’ stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice
    dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e’ previsto dalla
    legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle
    disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
    civili.
  4. L’autorita’ amministrativa notifica gli estremi della violazione
    agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
    termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il
    termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
  5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
    violazione l’interessato e’ ammesso al pagamento in misura ridotta,
    pari alla meta’ della sanzione irrogata, oltre alle spese del
    procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
    cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.

Art. 26

Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dall’articolo 18 del presente decreto, pari
    ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede
    mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
    all’articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione
    dell’articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
    agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27

Abrogazioni

  1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del
    codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati:
    a) alla parte I:
    1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;
    2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il
    titolo VI e il titolo VII;
    b) alla parte II:
    1) il capo I del titolo I;
    2) i capi III, IV e V del titolo IV;
    3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;
    4) il capo III del titolo V;
    5) gli articoli 87, 88 e 89;
    6) il capo V del titolo V;
    7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;
    8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII;
    c) alla parte III:
    1) la sezione III del capo I del titolo I;
    2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164,
    164-bis,165 e 169;
    3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e
    179;
    4) il capo II del titolo IV;
    5) gli articoli 184 e 185;
    d) gli allegati B e C.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

Dato a Roma, addi’ 10 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Bonafede, Ministro della giustizia

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Tria, Ministro dell’economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106

Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. (18G00133)

(GU n.211 del 11-9-2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilita’ dei siti
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e,
in particolare, gli articoli 1 e 14;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l’articolo 9;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.
75, recante regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.
4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto
2005, recante requisiti tecnici e i diversi livelli per
l’accessibilita’ agli strumenti informatici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 21 giugno 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’8 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per la
famiglia e le disabilita’, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4

  1. Il titolo della legge 9 gennaio 2004, n. 4, di seguito
    denominata «legge n. 4 del 2004», e’ sostituito dal seguente:
    «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e,
    in particolare, delle persone con disabilita’ agli strumenti
    informatici».
  2. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) le parole: «persone disabili», ovunque ricorrano, sono
    sostituite dalle seguenti: «persone con disabilita’»;
    b) le parole: «lavoratori disabili», ovunque ricorrano, sono
    sostituite dalle seguenti: «lavoratori con disabilita’»;
    c) le parole: «alunni disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite
    dalle seguenti: «alunni con disabilita’»;
    d) la parola: «disabili», ovunque ricorra singolarmente, e’
    sostituita dalle seguenti: «persone con disabilita’»;
    d-bis) le parole: «dipendente disabile», ovunque ricorrano, sono
    sostituite dalle seguenti: «dipendente con disabilita’»;
    e) le parole: «associazioni di disabili», ovunque ricorrano, sono
    sostituite dalle seguenti: «associazioni di persone con disabilita’»;
    f) le parole «siti INTERNET», ovunque ricorrano, sono sostituite
    dalle seguenti: «siti web e applicazioni mobili».
  3. All’articolo 2, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a) dopo le parole: «sistemi informatici» sono
    inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni
    mobili,»;
    b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
    «a-bis) “applicazioni mobili”: il software applicativo progettato e
    sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere
    utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e
    tablet; e’ escluso il software che controlla tali dispositivi
    (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
    a-ter) “sito Web”: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per
    veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche
    sito internet;
    a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili
    soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
    a-quinquies) “soggetti erogatori”: i soggetti di cui all’articolo
    3, comma 1;
    a-sexies) “dati misurati”: i risultati quantificati dell’attivita’
    di monitoraggio effettuata per verificare la conformita’ dei siti web
    e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni
    in materia di accessibilita’ di cui alla presente legge. I dati
    misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti
    web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il
    numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di
    visitatori o utenti, nonche’ informazioni quantitative sul livello di
    accessibilita’;».
  4. All’articolo 3 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole «di servizi informatici,» sono
    inserite le seguenti: «agli organismi di diritto pubblico ai sensi
    dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014»;
    b) al comma 2, le parole da «ai sistemi informatici» fino alla fine
    del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai contenuti che si
    trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per
    dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso
    specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi
    segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai
    contenuti di extranet o intranet, di cui all’articolo 2, comma 1,
    lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una
    loro revisione sostanziale.».
    Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 3-bis (Principi generali per l’accessibilita’). – 1. I siti
    web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili
    se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
  5. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi
    informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che
    presentano i seguenti requisiti:
    a) accessibilita’ al contenuto del servizio da parte dell’utente;
    b) fruibilita’ delle informazioni offerte, caratterizzata da:
    1) facilita’ e semplicita’ d’uso, assicurando, fra l’altro, che le
    azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre
    uniformi tra loro;
    2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione
    tra contenuto, presentazione e modalita’ di funzionamento delle
    interfacce, nonche’ la possibilita’ di rendere disponibile
    l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;
    3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente,
    assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in
    modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal
    dispositivo utilizzato per l’accesso;
    4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al
    servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per
    l’utente.
  6. Con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 11, sono
    individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto
    dei principi e dei requisiti di accessibilita’ di cui ai commi 1 e 2.
    Art. 3-ter (Individuazione dell’onere sproporzionato per
    l’accessibilita’ dei siti web e delle applicazioni mobili). – 1. I
    soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di
    accessibilita’ previste dalla presente legge sulla base delle linee
    guida di cui all’articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilita’
    dei siti web e delle applicazioni mobili, cio’ imponga un onere
    sproporzionato.
  7. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o
    finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che
    pregiudica la capacita’ degli stessi di adempiere allo scopo
    prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti
    per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o
    pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per
    le persone con disabilita’. Non possono costituire, di per se’, un
    onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed
    applicazioni mobili ovvero la necessita’ di acquisire le informazioni
    occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla
    presente legge e dalle linee guida.
  8. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di
    cui all’articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle
    circostanze che determinano l’onere sproporzionato.
  9. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la
    dichiarazione di accessibilita’ secondo le modalita’ di cui
    all’articolo 3-quater, comma 2, lettera a).
    Art. 3-quater (Dichiarazione di accessibilita’). – 1. I soggetti
    erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione
    di accessibilita’ particolareggiata, esaustiva e chiara sulla
    conformita’ dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla
    presente legge.
  10. La dichiarazione di accessibilita’ comprende, altresi’, i
    seguenti elementi:
    a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o
    dell’applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai
    sensi dell’articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano
    l’inaccessibilita’ e l’indicazione di eventuali soluzioni di
    accessibilita’ alternative fornite dai soggetti erogatori;
    b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link,
    istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti
    erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i
    siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformita’ ai
    principi di accessibilita’ di cui all’articolo 3-bis e alle
    prescrizioni in materia di accessibilita’ dettate dalle linee guida
    di cui all’articolo 11, nonche’ di richiedere le informazioni non
    accessibili e l’adeguamento dei sistemi;
    c) il link alla procedura di cui all’articolo 3-quinquies cui e’
    possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di
    mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla
    richiesta di cui alla lettera b).
  11. Il modello di dichiarazione di accessibilita’ e’ definito con le
    linee guida di cui all’articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito
    dalla Commissione europea.
  12. La dichiarazione di accessibilita’ e’ fornita in un formato
    accessibile ed e’ pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.
  13. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilita’ e’
    fornita in un formato accessibile e e’ resa accessibile nel sito web
    del soggetto erogatore che ha sviluppato l’applicazione mobile,
    unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare
    l’applicazione.
    Art. 3-quinquies (Procedura di attuazione). – 1. La dichiarazione
    di accessibilita’ e’ verificata dall’Agenzia per l’Italia digitale
    con riferimento alla conformita’ al modello di cui all’articolo
    3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilita’.
  14. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilita’
    ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui
    all’articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico
    digitale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del
    2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge
    e dispone eventuali misure correttive.
  15. Il difensore civico digitale decide, altresi’, nei casi di cui
    all’articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione
    dell’utente, disponendo eventuali misure correttive e informando
    l’Agenzia per l’Italia digitale.».
  16. All’articolo 4 della legge n. 4 del 2004 sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «con il decreto» sono sostituite dalle
    seguenti «con le linee guida», dopo le parole: «all’articolo 11» sono
    inserite le seguenti: «sono necessari», le parole: «costituiscono
    motivo di preferenza a parita’ di ogni altra condizione nella
    valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del
    bene o del servizio» sono soppresse e dopo le parole: «servizi non
    accessibili» sono inserite le seguenti: «e’ consentita nei casi di
    cui all’articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere
    sproporzionato nei casi di cui all’articolo 3-ter ed»;
    b) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal decreto di cui
    all’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida
    di cui all’articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
    3-ter»; al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in
    vigore del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di
    pubblicazione delle linee guida» e infine, le parole: «dalla data di
    entrata in vigore del medesimo decreto» sono sostituite dalle
    seguenti: «dalla medesima data di adozione delle predette linee
    guida»;
    c) al comma 3, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle
    seguenti: «dalle linee guida».
  17. All’articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 2004, dopo le
    parole: «, accessibili» e’ inserita la seguente: «anche».
  18. All’articolo 7, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, l’alinea e’ sostituito dal seguente:
    «L’Agenzia per l’Italia digitale:»;
    b) dopo la lettera a), e’ inserita la seguente:
    «a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformita’ dei
    siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilita’,
    avvalendosi anche dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle
    tecnologie dell’informazione (ISCOM)»;
    c) alla lettera c), le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle
    seguenti: «dalle linee guida»;
    d) alle lettere d), f), g) e h), le parole: «di concerto» sono
    sostituite dalle seguenti: «d’intesa con il Ministro per la famiglia
    e le disabilita’ e»;
    e) alla lettera e) dopo le parole: «strumenti informatici» sono
    inserite le seguenti: «, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
    mobili,»;
    f) alla lettera h) dopo le parole: «dei sistemi informatici,» sono
    inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni
    mobili,» e le parole: «programmi di formazione del personale.» sono
    sostituite dalle seguenti: «programmi di formazione del personale, in
    conformita’ alla legislazione europea vigente;»;
    g) dopo la lettera h), e’ aggiunta, in fine, la seguente:
    «h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni,
    presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del
    monitoraggio sulla conformita’ dei siti web e delle applicazioni
    mobili dei soggetti erogatori inclusi nell’ambito di applicazione
    della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il
    contenuto delle relazioni e’ reso pubblico in un formato
    accessibile.».
  19. All’articolo 8, comma 3, della legge n. 4 del 2004 sono
    aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli relativi
    alle modalita’ di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti
    accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili».
  20. All’articolo 9 della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «della
    presente legge» sono inserite le seguenti: «e’ rilevante ai fini
    della misurazione e della valutazione della performance individuale
    dei dirigenti responsabili e».
  21. L’articolo 11 della legge n. 4 del 2004 e’ sostituito dal
    seguente:
    «Art. 11 (Requisiti tecnici). – 1. L’Agenzia per l’Italia digitale,
    sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle
    persone con disabilita’, nonche’ quelle del settore industriale
    coinvolto nella creazione di software per l’accessibilita’ di siti
    web e applicazioni mobili, d’intesa con la Conferenza unificata di
    cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    emana, in conformita’ alle procedure e alle regole tecniche di cui
    all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite
    linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati
    dalla Commissione europea ai sensi delle direttive
    sull’accessibilita’, sono stabiliti:
    a) i requisiti tecnici per l’accessibilita’ degli strumenti
    informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,
    conformemente ai principi di cui all’articolo 3-bis e ai valori di
    cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell’allegato B al decreto del
    Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005;
    b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilita’
    degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
    mobili;
    c) il modello della dichiarazione di accessibilita’ di cui
    all’articolo 3-quater;
    d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformita’
    degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
    mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita’;
    e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto
    previsto dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina
    un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono
    ragionevolmente limitare l’accessibilita’ di un sito web o
    applicazione mobile.
  22. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di
    cui al comma 1.».
  23. All’articolo 12 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «Il regolamento di cui all’articolo 10 e
    il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati» sono sostituite dalle
    seguenti: «Le linee guida di cui all’articolo 11 sono emanate»;
    b) il comma 2, e’ abrogato.

Art. 2

Norme transitorie e abrogazioni

  1. Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle
    applicazioni mobili, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo
    11, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2004, come sostituito
    dall’articolo 1, comma 10, del presente decreto, limitatamente ai
    siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue:
    a) ai siti web non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a
    decorrere dal 23 settembre 2019;
    b) ai siti web non contemplati dalla lettera a): a decorrere dal 23
    settembre 2020;
    c) alle applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 2021.
  2. Gli articoli 6 e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono
    abrogati. Fino alla pubblicazione delle Linee guida di cui
    all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, continuano ad
    applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 10
    della medesima legge.
  3. L’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
    179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
    221, e’ abrogato e ogni richiamo a tale disposizione si intende
    riferito all’articolo 3-quinquies della legge n. 4 del 2004, come
    introdotto dal presente decreto.
  4. Il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8
    luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto
    2005, e’ abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione delle linee
    guida di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come
    sostituito dall’articolo 1, comma 10, del presente decreto.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
    interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 10 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Fontana, Ministro per la famiglia e
le disabilita’

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51

Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (18G00080)

(GU Serie Generale n.119 del 24-05-2018)

Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
concernente regolamento generale sulla protezione dei dati;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e
in particolare l’articolo 11;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali
adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 febbraio 2018;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nell’adunanza del 22 febbraio 2018;
Acquisito il parere della 2ª Commissione del Senato della
Repubblica;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
non hanno espresso il parere entro il termine di cui all’articolo 31,
comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno e
dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le
disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati, e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
2. Il presente decreto si applica al trattamento interamente o
parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e
al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone
fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle
autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la
salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza
pubblica.
3. Il presente decreto non si applica ai trattamenti di dati
personali:
a) effettuati nello svolgimento di attivita’ concernenti la
sicurezza nazionale o rientranti nell’ambito di applicazione del
titolo V, capo 2, del trattato sull’Unione europea e per tutte le
attivita’ che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione europea;
b) effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie
dell’Unione europea.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile («interessato»);
b) trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
c) limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali
conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
d) pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo
tale che i dati personali non possano piu’ essere attribuiti a un
interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a
garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona
fisica identificata o identificabile;
e) profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di
dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in
particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l’affidabilita’, il
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona
fisica;
f) archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali
accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto
che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in
modo funzionale o geografico;
g) autorita’ competente:
1) qualsiasi autorita’ pubblica dello Stato, di uno Stato
membro dell’Unione europea o di uno Stato terzo competente in materia
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la
prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
2) qualsiasi altro organismo o entita’ incaricato dagli
ordinamenti interni di esercitare l’autorita’ pubblica e i poteri
pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la
salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
h) titolare del trattamento: l’autorita’ competente che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalita’ e i mezzi
del trattamento di dati personali; quando le finalita’ e i mezzi di
tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione europea o
dello Stato, il titolare del trattamento o i criteri specifici
applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto
dell’Unione europea o dello Stato;
i) responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica,
l’autorita’ pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento;
l) destinatario: la persona fisica o giuridica, l’autorita’
pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione
di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le
autorita’ pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati
personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al
diritto dell’Unione europea o dello Stato non sono considerate
destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorita’
pubbliche e’ conforme alle norme in materia di protezione dei dati
applicabili secondo le finalita’ del trattamento;
m) violazione dei dati personali: la violazione della sicurezza
che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
n) dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche
genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di
detta persona fisica e che risultano in particolare dall’analisi di
un campione biologico della persona fisica in questione;
o) dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento
tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche
o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o
confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i
dati dattiloscopici;
p) dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla
salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
informazioni relative al suo stato di salute;
q) file di log: registro degli accessi e delle operazioni;
r) autorita’ di controllo: l’autorita’ pubblica indipendente
istituita negli Stati membri ai sensi dell’articolo 41 della
direttiva;
s) il Garante: autorita’ di controllo nell’ordinamento interno,
individuata nel Garante per la protezione dei dati personali,
istituito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
t) organizzazione internazionale: un’organizzazione e gli
organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o
qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra
due o piu’ Stati;
u) Codice: Codice in materia di protezione dei dati personali,
adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v) Stato membro: Stato membro dell’Unione europea;
z) Paese terzo: Stato non membro dell’Unione europea;
aa) direttiva: la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016;
bb) regolamento UE: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
cc) Forze di polizia: le Forze di polizia di cui all’articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3

Principi applicabili
al trattamento di dati personali

1. I dati personali di cui all’articolo 1, comma 2, sono:
a) trattati in modo lecito e corretto;
b) raccolti per finalita’ determinate, espresse e legittime e
trattati in modo compatibile con tali finalita’;
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita’
per le quali sono trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate
tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita’ per le quali
sono trattati;
e) conservati con modalita’ che consentano l’identificazione
degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle
finalita’ per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico
per verificarne la persistente necessita’ di conservazione,
cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine;
f) trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza e
protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l’adozione di
misure tecniche e organizzative adeguate.
2. Il trattamento per una delle finalita’ di cui all’articolo 1,
comma 2, diversa da quella per cui i dati sono raccolti, e’
consentito se il titolare del trattamento, anche se diverso da quello
che ha raccolto i dati, e’ autorizzato a trattarli per detta
finalita’, conformemente al diritto dell’Unione europea o
dell’ordinamento interno e se il trattamento e’ necessario e
proporzionato a tale diversa finalita’, conformemente al diritto
dell’Unione europea o dell’ordinamento interno.
3. Il trattamento per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2,
puo’ comprendere l’archiviazione nel pubblico interesse, l’utilizzo
scientifico, storico o statistico, fatte salve le garanzie adeguate
per i diritti e le liberta’ degli interessati.
4. Il titolare del trattamento e’ responsabile del rispetto dei
principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 4

Conservazione e verifica della qualita’ dei dati,
distinzione tra categorie di interessati e di dati

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto della finalita’ del
trattamento e per quanto possibile, distingue i dati personali in
relazione alle diverse categorie di interessati previste dalla legge
e i dati fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni. La
distinzione in relazione alle diverse categorie di interessati si
applica, in particolare, alle seguenti categorie di interessati:
persone sottoposte a indagine; imputati; persone sottoposte a
indagine o imputate in procedimento connesso o collegato; persone
condannate con sentenza definitiva; persone offese dal reato; parti
civili; persone informate sui fatti; testimoni.
2. Le autorita’ competenti adottano misure adeguate a garantire che
i dati personali inesatti, incompleti o non aggiornati non siano
trasmessi o resi disponibili. A tal fine ciascuna autorita’
competente, per quanto possibile, verifica la qualita’ dei dati
personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili e
correda la loro trasmissione delle informazioni che consentono
all’autorita’ ricevente di valutarne il grado di esattezza,
completezza, aggiornamento e affidabilita’.
3. Quando risulta che i dati personali sono stati trasmessi
illecitamente o sono inesatti, il destinatario ne e’ tempestivamente
informato. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati o
cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma
dell’articolo 12.

Art. 5

Liceita’ del trattamento

1. Il trattamento e’ lecito se e’ necessario per l’esecuzione di un
compito di un’autorita’ competente per le finalita’ di cui
all’articolo 1, comma 2, e si basa sul diritto dell’Unione europea o
su disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento che individuano i dati personali e le finalita’ del
trattamento.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non
occasionali di cui al comma 1, i termini, ove non gia’ stabiliti da
disposizioni di legge o di regolamento, e le modalita’ di
conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le
condizioni di accesso, le modalita’ di consultazione, nonche’ le
modalita’ e le condizioni per l’esercizio dei diritti di cui agli
articoli 9, 10, 11 e 13. I termini di conservazione sono determinati
in conformita’ ai criteri indicati all’articolo 3, comma 1, tenendo
conto delle diverse categorie di interessati e delle finalita’
perseguite.

Art. 6

Condizioni di trattamento specifiche

1. I dati personali raccolti per le finalita’ di cui all’articolo
1, comma 2, non possono essere trattati per finalita’ diverse, salvo
che tale trattamento sia consentito dal diritto dell’Unione europea o
dalla legge.
2. Ai trattamenti eseguiti per finalita’ diverse da quelle di cui
all’articolo 1, comma 2, comprese le attivita’ di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per finalita’
statistiche, si applica il regolamento UE, salve le disposizioni di
cui all’articolo 58 del Codice.
3. Se il diritto dell’Unione europea o le disposizioni legislative
o regolamentari prevedono condizioni specifiche per il trattamento
dei dati personali, l’autorita’ competente che trasmette tali dati
informa il destinatario delle condizioni e dell’obbligo di
rispettarle.
4. L’autorita’ competente che trasmette i dati applica le stesse
condizioni previste per le trasmissioni di dati all’interno dello
Stato ai destinatari di altri Stati membri o ad agenzie, uffici e
organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.

Art. 7

Trattamento di categorie
particolari di dati personali

1. Il trattamento di dati di cui all’articolo 9 del regolamento UE
e’ autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da
garanzie adeguate per i diritti e le liberta’ dell’interessato e
specificamente previsto dal diritto dell’Unione europea o da legge o,
nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le
garanzie dei diritti e delle liberta’, se necessario per
salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra
persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici
dall’interessato.

Art. 8

Processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche

1. Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti
negativi nei confronti dell’interessato, salvo che siano autorizzate
dal diritto dell’Unione europea o da specifiche disposizioni di
legge.
2. Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate per
i diritti e le liberta’ dell’interessato. In ogni caso e’ garantito
il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del
trattamento.
3. Le decisioni di cui al comma 1 non possono basarsi sulle
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del
regolamento UE, salvo che siano in vigore misure adeguate a
salvaguardia dei diritti, delle liberta’ e dei legittimi interessi
dell’interessato.
4. Fermo il divieto di cui all’articolo 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, e’ vietata la profilazione
finalizzata alla discriminazione di persone fisiche sulla base di
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del
regolamento UE.

Capo II
Diritti dell’interessato

Art. 9

Comunicazioni e modalita’
per l’esercizio dei diritti dell’interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure adeguate a fornire
all’interessato tutte le informazioni di cui all’articolo 10 ed
effettua le comunicazioni relative al trattamento di cui agli
articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27, in forma concisa, intellegibile e
facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le
informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via
elettronica, se possibile con le stesse modalita’ della richiesta.
2. Il titolare del trattamento facilita l’esercizio dei diritti di
cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 14 da parte dell’interessato.
3. Il titolare del trattamento informa l’interessato senza
ingiustificato ritardo e per iscritto dell’esito della sua richiesta.
4. E’ assicurata la gratuita’ del rilascio di informazioni ai sensi
dell’articolo 10 e dell’esercizio dei diritti previsti dagli articoli
8, 11, 12, 13, 14 e 27. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 12, paragrafo 5, secondo periodo, del regolamento UE.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, con decreto
adottato dal Ministro competente sono individuati, ove necessario
anche per categorie, i trattamenti non occasionali effettuati con
strumenti elettronici per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma
2, previsti da disposizioni di legge o di regolamento, nonche’ i
relativi titolari.

Art. 10

Informazioni da rendere disponibili
o da fornire all’interessato

1. Il titolare del trattamento mette a disposizione
dell’interessato, anche sul proprio sito internet, le seguenti
informazioni:
a) l’identita’ e i dati di contatto del titolare del trattamento;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati,
se previsto;
c) le finalita’ del trattamento cui sono destinati i dati
personali;
d) la sussistenza del diritto di proporre reclamo al Garante e i
relativi dati di contatto;
e) la sussistenza del diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei
dati personali e la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del
trattamento, quando previsto da disposizioni di legge o di
regolamento, fornisce all’interessato le seguenti ulteriori
informazioni, funzionali all’esercizio dei propri diritti:
a) il titolo giuridico del trattamento;
b) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non e’
possibile, i criteri per determinare tale periodo;
c) le categorie di destinatari dei dati personali, anche in Paesi
terzi o in seno a organizzazioni internazionali;
d) le ulteriori informazioni ritenute utili all’esercizio dei
diritti, in particolare nel caso in cui i dati personali siano stati
raccolti all’insaputa dell’interessato.

Art. 11

Diritto di accesso dell’interessato

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento conferma dell’esistenza di un trattamento in corso di
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso ai dati e
alle seguenti informazioni:
a) le finalita’ e il titolo giuridico del trattamento;
b) le categorie di dati personali trattati;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati comunicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali o, se non e’
possibile, i criteri per determinare tale periodo;
e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano;
f) il diritto di proporre reclamo al Garante, con i relativi dati
di contatto;
g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e
di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
2. Nei casi di cui all’articolo 14, comma 2, il titolare del
trattamento informa l’interessato, senza ingiustificato ritardo e per
iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell’accesso e dei relativi
motivi, nonche’ del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o
di proporre ricorso giurisdizionale.
3. Il titolare del trattamento documenta i motivi di fatto o di
diritto su cui si basa la decisione di cui al comma 2. Tali
informazioni sono rese disponibili al Garante.

Art. 12

Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali
e limitazione di trattamento

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalita’
del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1 e 2, il titolare
del trattamento cancella senza ingiustificato ritardo i dati
personali, quando il trattamento si pone in contrasto con le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5 o 7 e in ogni altro caso
previsto dalla legge.
3. In luogo della cancellazione, il titolare del trattamento limita
il trattamento quando l’esattezza dei dati, contestata
dall’interessato, non puo’ essere accertata o se i dati devono essere
conservati a fini probatori.
4. Quando il trattamento e’ limitato per l’impossibilita’ di
accertare l’esattezza dei dati, il titolare del trattamento informa
l’interessato prima di revocare la limitazione.
5. L’interessato ha diritto di essere informato per iscritto dal
titolare del trattamento del rifiuto di rettifica, di cancellazione o
di limitazione del trattamento e dei relativi motivi, nonche’ del
diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso
giurisdizionale.
7. Il titolare del trattamento comunica le rettifiche dei dati
personali inesatti all’autorita’ competente da cui provengono.
8. Qualora i dati personali siano stati rettificati o cancellati o
il trattamento sia stato limitato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il
titolare del trattamento ne informa i destinatari e questi
provvedono, sotto la propria responsabilita’, alla rettifica o
cancellazione dei dati personali ovvero alla limitazione del
trattamento.

Art. 13

Esercizio dei diritti dell’interessato
e verifica da parte del Garante

1. Al di fuori dei casi di trattamento effettuato dall’autorita’
giudiziaria per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, i
diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il
Garante con le modalita’ di cui all’articolo 160 del codice.
2. Il titolare del trattamento informa l’interessato della facolta’
di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, il Garante informa l’interessato di
aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un
riesame, nonche’ del diritto dell’interessato di proporre ricorso
giurisdizionale.

Art. 14

Limitazioni dell’esercizio dei diritti dell’interessato

1. I diritti di cui agli articoli 10, 11 e 12, relativamente ai
dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o
documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o
indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di
trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di
esecuzione penale, sono esercitati conformemente a quanto previsto
dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali
atti e procedimenti. Chiunque vi abbia interesse, durante il
procedimento penale o dopo la sua definizione, puo’ chiedere, con le
modalita’ di cui all’articolo 116 del codice di procedura penale, la
rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che
lo riguardano. Il giudice provvede con le forme dell’articolo 130 del
codice di procedura penale.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei diritti di
cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma 5, nonche’
l’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 10, comma 2, possono
essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge o di
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, nella misura
e per il tempo in cui cio’ costituisca una misura necessaria e
proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi
interessi della persona fisica interessata al fine di:
a) non compromettere il buon esito dell’attivita’ di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di
sanzioni penali, nonche’ l’applicazione delle misure di prevenzione
personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;
b) tutelare la sicurezza pubblica;
c) tutelare la sicurezza nazionale;
d) tutelare i diritti e le liberta’ altrui.

Capo III
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Sezione I
Obblighi generali

Art. 15

Obblighi del titolare del trattamento

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalita’ del
trattamento, nonche’ dei rischi per i diritti e le liberta’ delle
persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato in
conformita’ alle norme del presente decreto.
2. Le misure di cui al comma 1 sono riesaminate e aggiornate
qualora necessario e, ove proporzionato rispetto all’attivita’ di
trattamento, includono l’attuazione di politiche adeguate in materia
di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

Art. 16

Protezione dei dati fin dalla progettazione
e protezione per impostazione predefinita

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto delle cognizioni
tecniche disponibili e dei costi di attuazione, della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalita’ del
trattamento, nonche’ dei rischi per i diritti e le liberta’ delle
persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate, quale la pseudonimizzazione, per garantire la protezione
dei dati e per tutelare i diritti degli interessati, in conformita’
alle norme del presente decreto.
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni
specifica finalita’ del trattamento. Tale obbligo vale per la
quantita’ dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il
periodo di conservazione e l’accessibilita’. In particolare, tali
misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi
accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche
senza l’intervento della persona fisica.

Art. 17

Contitolari del trattamento

1. Due o piu’ titolari del trattamento che determinano
congiuntamente le finalita’ e i mezzi del trattamento sono
contitolari del trattamento.
2. I contitolari del trattamento determinano mediante accordo con
modalita’ trasparenti gli ambiti delle rispettive responsabilita’ per
l’osservanza delle norme di cui al presente decreto, salvo che detti
ambiti siano determinati dal diritto dell’Unione europea o da
disposizioni legislative o regolamentari.
3. Con l’accordo di cui al comma 2 e’ designato il punto di
contatto per gli interessati. Indipendentemente dalle disposizioni di
tale accordo, l’interessato puo’ esercitare i diritti nei confronti
di e contro ciascun titolare del trattamento.

Art. 18

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre a responsabili del
trattamento che garantiscono misure tecniche e organizzative adeguate
ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei
diritti dell’interessato.
2. Il responsabile del trattamento non puo’ ricorrere a un altro
responsabile senza preventiva autorizzazione scritta del titolare del
trattamento.
3. L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del
trattamento e’ disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico
che prevede l’oggetto, la durata, la natura e la finalita’ del
trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati,
gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Tale contratto
o diverso atto giuridico prevede anche che il responsabile del
trattamento:
a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati
personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato
obbligo legale di riservatezza;
c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato
per garantire il rispetto delle disposizioni relative ai diritti
dell’interessato;
d) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli
restituisca tutti i dati personali dopo che e’ terminata la
prestazione dei servizi di trattamento di dati e cancelli le copie
esistenti, salvo che il diritto dell’Unione europea o la legge
preveda la conservazione dei dati personali;
e) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le
informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni
di cui al presente articolo;
f) rispetti le condizioni di cui ai commi 2 e 3 nel caso di
ricorso ad altro responsabile del trattamento.
4. Il contratto o il diverso atto di cui al comma 3 e’ stipulato
per iscritto, anche in formato elettronico.
5. Se un responsabile del trattamento determina, in violazione del
presente decreto, le finalita’ e i mezzi del trattamento, e’
considerato titolare del trattamento.

Art. 19

Trattamento sotto l’autorita’ del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto la sua
autorita’ o sotto quella del titolare del trattamento puo’ trattare i
dati personali cui ha accesso solo in conformita’ alle istruzioni del
titolare del trattamento, salvo che sia diversamente previsto dal
diritto dell’Unione europea o da disposizioni di legge o, nei casi
previsti dalla legge, di regolamento.

Art. 20

Registri delle attivita’ di trattamento

1. I titolari del trattamento tengono un registro di tutte le
categorie di attivita’ di trattamento sotto la propria
responsabilita’. Tale registro contiene le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e,
se previsti, di ogni contitolare del trattamento e del responsabile
della protezione dei dati;
b) le finalita’ del trattamento;
c) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi o presso
organizzazioni internazionali;
d) una descrizione delle categorie di interessati e delle
categorie di dati personali;
e) se previsto, il ricorso alla profilazione;
f) se previste, le categorie di trasferimenti di dati personali
verso un Paese terzo o verso organizzazioni internazionali;
g) un’indicazione del titolo giuridico del trattamento cui sono
destinati i dati personali, anche in caso di trasferimento;
h) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione
delle diverse categorie di dati personali;
i) ove possibile, una descrizione generale delle misure di
sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 25, comma 1.
2. I responsabili del trattamento tengono un registro di tutte le
categorie di attivita’ di trattamento svolte per conto di un titolare
del trattamento, contenente le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei
responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per
conto del quale agiscono e, se esistente, del responsabile della
protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni
titolare del trattamento;
c) i trasferimenti di dati personali effettuati su istruzione del
titolare del trattamento verso un Paese terzo o verso
un’organizzazione internazionale;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di
sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 25, comma 1.
3. I registri di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta,
anche in formato elettronico. Su richiesta, il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento mettono tali registri a
disposizione del Garante.

Art. 21

Registrazione

1. Le operazioni di raccolta, modifica, consultazione,
comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di
dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono
registrate in appositi file di log, da conservare per la durata
stabilita con il decreto di cui all’articolo 5, comma 2.
2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 debbono
consentire di conoscere i motivi, la data e l’ora di tali operazioni
e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le
operazioni e i destinatari.
3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della
liceita’ del trattamento, per finalita’ di controllo interno, per
garantire l’integrita’ e la sicurezza dei dati personali e
nell’ambito di procedimenti penali.
4. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37,
comma 3, il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante.

Art. 22

Cooperazione con il Garante

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 3, il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento cooperano, su
richiesta, con il Garante.

Art. 23

Valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati

1. Se il trattamento, per l’uso di nuove tecnologie e per la sua
natura, per l’ambito di applicazione, per il contesto e per le
finalita’, presenta un rischio elevato per i diritti e le liberta’
delle persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di
procedere al trattamento, effettua una valutazione del suo impatto
sulla protezione dei dati personali.
2. La valutazione di cui al comma 1 contiene una descrizione
generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i
diritti e le liberta’ degli interessati, le misure previste per
affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i
meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e il
rispetto delle norme del presente decreto.

Art. 24

Consultazione preventiva del Garante

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 6, il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento consultano il Garante
prima del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo
archivio di prossima creazione se:
a) una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui
all’articolo 23 indica che il trattamento presenterebbe un rischio
elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento
per attenuare il rischio; oppure
b) il tipo di trattamento presenta un rischio elevato per i
diritti e le liberta’ degli interessati anche in ragione
dell’utilizzo di tecnologie, procedure o meccanismi nuovi ovvero di
dati genetici o biometrici.
2. Il Garante e’ consultato nel corso dell’esame di un progetto di
legge o di uno schema di decreto legislativo ovvero di uno schema di
regolamento o decreto non avente carattere regolamentare,
suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla
protezione dei dati personali.
3. Il Garante puo’ stabilire un elenco di trattamenti soggetti a
consultazione preventiva ai sensi del comma 1.
4. Il titolare del trattamento trasmette al Garante la valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 23 e, su
richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire a detta
autorita’ di effettuare una valutazione della conformita’ del
trattamento, dei rischi per la protezione dei dati personali
dell’interessato e delle relative garanzie.
5. Ove ritenga che il trattamento di cui al comma 1 violi le
disposizioni del presente decreto, il Garante fornisce, entro un
termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di
consultazione, un parere per iscritto al titolare del trattamento e,
se esistente, al responsabile del trattamento. Il Garante si avvale
dei poteri di cui all’articolo 37, comma 3.
6. Il termine di cui al comma 5 puo’ essere prorogato di un mese
nel caso di trattamento complesso. Il Garante informa della proroga e
dei motivi del ritardo il titolare del trattamento e, se esistente,
il responsabile del trattamento, entro un mese dal ricevimento della
richiesta di consultazione.

Sezione II
Sicurezza dei dati personali

Art. 25

Sicurezza del trattamento

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento,
tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili, dei costi di
attuazione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle
finalita’ del trattamento, nonche’ del grado di rischio per i diritti
e le liberta’ delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche
e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al
rischio di violazione dei dati.
2. Per il trattamento automatizzato il titolare o il responsabile
del trattamento, previa valutazione dei rischi, adottano misure volte
a:
a) vietare alle persone non autorizzate l’accesso alle
attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell’accesso
alle attrezzature»);
b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati,
modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei
supporti di dati»);
c) impedire che i dati personali siano inseriti senza
autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati,
modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della
conservazione»);
d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di
trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione
di dati («controllo dell’utente»);
e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di
trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui
si riferisce la loro autorizzazione d’accesso («controllo
dell’accesso ai dati»);
f) garantire la possibilita’ di individuare i soggetti ai quali
siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati
personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati
(«controllo della trasmissione»);
g) garantire la possibilita’ di verificare e accertare a
posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di
trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la
persona che l’ha effettuata («controllo dell’introduzione»);
h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati,
modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i
trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati
(«controllo del trasporto»);
i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati
possano essere ripristinati («recupero»);
l) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che
eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilita’») e
che i dati personali conservati non possano essere falsati da un
errore di funzionamento del sistema («integrita’»).

Art. 26

Notifica al Garante
di una violazione di dati personali

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 6, in caso di
violazione di dati personali, il titolare del trattamento notifica la
violazione al Garante con le modalita’ di cui all’articolo 33 del
regolamento UE.
2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali che
sono stati trasmessi dal o al titolare del trattamento di un altro
Stato membro, le informazioni previste dal citato articolo 33 del
regolamento UE sono comunicate, senza ingiustificato ritardo, al
titolare del trattamento di tale Stato membro.

Art. 27

Comunicazione di una violazione
di dati personali all’interessato

1. Quando la violazione di dati personali e’ suscettibile di
presentare un rischio elevato per i diritti e le liberta’ delle
persone fisiche, si osservano le disposizioni in tema di
comunicazioni di cui all’articolo 34 del regolamento UE.
2. La comunicazione all’interessato di cui al comma 1 puo’ essere
ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui
all’articolo 14, comma 2.

Sezione III
Responsabile della protezione dei dati

Art. 28

Designazione del responsabile
della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento designa un responsabile della
protezione dei dati.
2. Il responsabile della protezione dei dati e’ designato in
funzione delle qualita’ professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di
protezione dei dati, e della capacita’ di assolvere i compiti di cui
all’articolo 30.
3. Puo’ essere designato un unico responsabile della protezione dei
dati per piu’ autorita’ competenti, tenuto conto della loro struttura
organizzativa e dimensione.
4. Il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del
responsabile della protezione dei dati e, salvo quanto previsto
dall’articolo 37, comma 6, li comunica al Garante.

Art. 29

Posizione del responsabile
della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento si assicura che il responsabile
della protezione dei dati sia coinvolto adeguatamente e
tempestivamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei
dati personali.
2. Il titolare del trattamento coadiuva il responsabile della
protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo
30 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti, per
accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la
propria conoscenza specialistica.

Art. 30

Compiti del responsabile
della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento conferisce al responsabile della
protezione dei dati almeno i seguenti compiti:
a) informare il titolare del trattamento e i dipendenti che
effettuano il trattamento degli obblighi derivanti dal presente
decreto nonche’ da altre disposizioni dell’Unione europea o dello
Stato relative alla protezione dei dati;
b) vigilare sull’osservanza del presente decreto e di altre
disposizioni dell’Unione europea o dello Stato relative alla
protezione dei dati nonche’ delle previsioni di programma del
titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali,
compresi l’attribuzione delle responsabilita’, la sensibilizzazione e
la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle
connesse attivita’ di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai
sensi dell’articolo 23;
d) cooperare con il Garante;
e) fungere da punto di contatto per il Garante per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui
all’articolo 24, ed effettuare, ove necessario, consultazioni
relativamente a qualunque altra questione.

Capo IV
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali

Art. 31

Principi generali in materia
di trasferimento di dati personali

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o
destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento
verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresi
trasferimenti successivi verso un altro Paese terzo o un’altra
organizzazione internazionale e’ consentito se:
a) il trasferimento e’ necessario per le finalita’ di cui
all’articolo 1, comma 2;
b) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento
in un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale che sia
un’autorita’ competente per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma
2;
c) qualora i dati personali siano trasmessi o resi disponibili da
uno Stato membro, tale Stato ha fornito la propria autorizzazione
preliminare al trasferimento conformemente al proprio diritto
nazionale;
d) la Commissione europea ha adottato una decisione di
adeguatezza, a norma dell’articolo 32 o, in mancanza, sono state
fornite o esistono garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 33; in
assenza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, si
applicano deroghe per situazioni specifiche ai sensi dell’articolo
34; e
e) in caso di trasferimento successivo a un altro Paese terzo o a
un’altra organizzazione internazionale, l’autorita’ competente che ha
effettuato il trasferimento originario o un’altra autorita’
competente dello stesso Stato membro autorizza il trasferimento
successivo dopo avere valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la
gravita’ del reato, la finalita’ per la quale i dati personali sono
stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali
previsto nel Paese terzo o nell’organizzazione internazionale verso i
quali i dati personali sono successivamente trasferiti.
2. In assenza dell’autorizzazione preliminare di un altro Stato
membro di cui al comma 1, lettera c), il trasferimento di dati
personali e’ consentito solo se necessario per prevenire una minaccia
grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un
Paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e
l’autorizzazione preliminare non puo’ essere ottenuta
tempestivamente. L’autorita’ competente a rilasciare l’autorizzazione
preliminare e’ informata senza ritardo.

Art. 32

Trasferimento sulla base
di una decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o
un’organizzazione internazionale e’ consentito se la Commissione
europea ha deciso che il Paese terzo, un territorio o uno o piu’
settori specifici all’interno del Paese terzo, o l’organizzazione
internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal
caso non sono necessarie autorizzazioni specifiche.

Art. 33

Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate

1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una
decisione di adeguatezza di cui all’articolo 32, il trasferimento di
dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione
internazionale e’ consentito se:
a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati
personali attraverso uno strumento giuridicamente vincolante; o
b) il titolare del trattamento, valutate tutte le circostanze
relative allo specifico trasferimento, ritiene che sussistano
garanzie adeguate per la protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento informa il Garante dei trasferimenti
effettuati ai sensi del comma 1, lettera b), e ne conserva
documentazione che, su richiesta, mette a disposizione del Garante,
con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento,
dell’autorita’ competente ricevente, della motivazione del
trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Art. 34

Deroghe in situazioni specifiche

1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una
decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 32 o di garanzie
adeguate di cui all’articolo 33, il trasferimento o una categoria di
trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o
un’organizzazione internazionale sono consentiti se necessari per una
delle seguenti finalita’:
a) per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di
un’altra persona;
b) per salvaguardare i legittimi interessi dell’interessato
quando lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i
dati personali;
c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza
pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo;
d) in singoli casi, per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma
2;
e) in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria in relazione alle finalita’ di cui
all’articolo 1, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), i dati personali
non sono trasferiti se l’autorita’ competente che effettua il
trasferimento valuta i diritti e le liberta’ fondamentali
dell’interessato prevalenti rispetto all’interesse pubblico al
trasferimento.
3. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 deve essere
documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a
disposizione del Garante con l’indicazione della data e dell’ora del
trasferimento, dell’autorita’ competente ricevente, della motivazione
del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Art. 35

Trasferimenti di dati personali
a destinatari stabiliti in Paesi terzi

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera
b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al comma 2,
le autorita’ competenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g),
numero 1), possono, in singoli e specifici casi previsti da norme di
legge o di regolamento o dal diritto dell’Unione europea, trasferire
dati personali direttamente a destinatari stabiliti in Paesi terzi
se:
a) il trasferimento e’ strettamente necessario per l’assolvimento
di un compito previsto dal diritto dell’Unione europea o
dall’ordinamento interno, per le finalita’ di cui all’articolo 1,
comma 2;
b) l’autorita’ competente che effettua il trasferimento valuta
che i diritti e le liberta’ fondamentali dell’interessato non
prevalgono sull’interesse pubblico che rende necessario il
trasferimento;
c) l’autorita’ competente che effettua il trasferimento ritiene
che il trasferimento a un’autorita’ per le finalita’ di cui
all’articolo 1, comma 2, nel Paese terzo sia inefficace o inidoneo,
in particolare in quanto non puo’ essere effettuato tempestivamente;
d) l’autorita’ competente ai fini di cui all’articolo 1, comma 2,
nel Paese terzo e’ informata senza ingiustificato ritardo, salvo che
cio’ pregiudichi la finalita’ per cui il trasferimento e’ effettuato;
e) l’autorita’ competente che effettua il trasferimento informa
il destinatario della finalita’ specifica o delle finalita’
specifiche per le quali i dati personali devono essere trattati, a
condizione che tale trattamento sia necessario.
2. Per accordo internazionale di cui al comma 1 si intende
qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore
tra gli Stati membri e Paesi terzi nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.
3. L’autorita’ competente informa il Garante dei trasferimenti
previsti dal presente articolo.
4. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 e’ documentato.

Art. 36

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali e
accordi internazionali precedentemente conclusi

1. In relazione ai Paesi terzi e alle organizzazioni
internazionali, sono adottate misure appropriate per le finalita’ di
cui all’articolo 50 del regolamento UE.
2. Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o
revoca, gli accordi internazionali relativi al trasferimento di dati
personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi
anteriormente al 6 maggio 2016 e che sono conformi al diritto
dell’Unione europea applicabile a tale data.

Capo V
Tutela e sanzioni amministrative

Art. 37

Autorita’ di controllo

1. Il Garante e’ l’autorita’ di controllo incaricata di vigilare
sull’applicazione delle norme di cui al presente decreto, al fine di
tutelare i diritti e le liberta’ fondamentali delle persone fisiche
con riguardo al trattamento di dati personali e di agevolare la
libera circolazione dei dati all’interno dell’Unione europea.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante le funzioni
di cui all’articolo 154 del Codice, nonche’ le seguenti:
a) promozione di una diffusa conoscenza e della consapevolezza
circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti in relazione al
trattamento;
b) promozione della consapevolezza in capo ai titolari e
responsabili del trattamento dell’importanza degli obblighi previsti
dal presente decreto;
c) espressione di pareri nei casi previsti dalla legge;
d) rilascio, su richiesta dell’interessato, di informazioni in
merito all’esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e, se
del caso, cooperazione, a tal fine, con le autorita’ di controllo di
altri Stati membri;
e) trattazione dei reclami proposti da un interessato, da un
organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’articolo
40 e compimento delle indagini sull’oggetto del reclamo, informando
il reclamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un
termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori
indagini o un coordinamento con un’altra autorita’ di controllo;
f) supporto agli interessati nella proposizione dei reclami;
g) accertamento della liceita’ del trattamento ai sensi
dell’articolo 13 e informazione all’interessato entro un termine
ragionevole dell’esito della verifica ai sensi del comma 3 di detto
articolo, o dei motivi per cui non e’ stata effettuata;
h) collaborazione, anche tramite scambi di informazioni, con le
altre autorita’ di controllo e attivita’ di assistenza reciproca, al
fine di garantire l’applicazione e l’attuazione del presente decreto;
i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali che presentano
un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati
personali, in particolare l’evoluzione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;
l) prestazione di consulenza in merito ai trattamenti di cui
all’articolo 24;
m) contribuzione alle attivita’ del comitato di cui all’articolo
68 del regolamento UE;
3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante i seguenti
poteri:
a) svolgere indagini sull’applicazione del presente decreto,
anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra autorita’ di
controllo o da un’altra autorita’ pubblica. Lo svolgimento delle
indagini e’ disciplinato dalle disposizioni del Codice;
b) ottenere, dal titolare del trattamento e dal responsabile del
trattamento, l’accesso a tutti i dati personali oggetto del
trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento
dei suoi compiti;
c) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al
responsabile del trattamento in ordine alle possibili violazioni
delle norme del presente decreto;
d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del
presente decreto, se del caso, con specifiche modalita’ ed entro un
determinato termine, ordinando in particolare la rettifica o la
cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento ai
sensi dell’articolo 12;
e) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al
trattamento, incluso il divieto e il blocco dello stesso;
f) promuovere la segnalazione riservata di violazioni del
presente decreto;
g) denunciare i reati dei quali viene a conoscenza nell’esercizio
o a causa delle funzioni;
h) predisporre annualmente una relazione sull’attivita’ svolta,
da trasmettere al Parlamento e al Governo, ai sensi dell’articolo
154, comma 1, del Codice e da mettere a disposizione del pubblico,
della Commissione europea e del comitato di cui all’articolo 68 del
regolamento UE, in cui puo’ figurare un elenco delle tipologie di
violazioni notificate e di sanzioni imposte.
4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi, nelle forme
e con le garanzie previste dalla legge.
5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2 e 3 sono esercitati
senza spese per l’interessato o per il responsabile della protezione
dati. Il Garante non provvede in ordine alle richieste manifestamente
infondate o inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi
elementi, richieste gia’ rigettate.
6. Il Garante non e’ competente in ordine al controllo del rispetto
delle norme del presente decreto, limitatamente ai trattamenti
effettuati dall’autorita’ giudiziaria nell’esercizio delle funzioni
giurisdizionali, nonche’ di quelle giudiziarie del pubblico
ministero.

Art. 38

Assistenza reciproca

1. Il Garante coopera con la Commissione europea al fine di
contribuire alla coerente applicazione del diritto dell’Unione in
materia di protezione dei dati personali, scambia con le autorita’ di
controllo degli altri Stati membri le informazioni utili e presta
assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente
decreto in maniera coerente, e di cooperare efficacemente con loro.
L’assistenza reciproca comprende le richieste di informazioni e le
misure di controllo, quali le richieste di effettuare consultazioni,
ispezioni e indagini.
2. Il Garante adotta, con proprio provvedimento, le misure di cui
all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento UE.
3. Le richieste di assistenza sono conformi alle modalita’ di cui
all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento UE.
4. Il Garante non puo’ rifiutare di dare seguito alla richiesta,
salvo che sia incompetente o l’intervento richiesto violi il diritto
interno o dell’Unione europea.
5. Il Garante osserva le disposizioni di cui all’articolo 61,
paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento UE.

Art. 39

Reclamo al Garante
e ricorso giurisdizionale

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 37, comma 6, l’interessato,
se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano
violi le disposizioni del presente decreto, puo’ proporre reclamo al
Garante, con le modalita’ di cui agli articoli 142 e 143 del Codice.
2. Il Garante informa l’interessato dello stato o dell’esito del
reclamo, compresa la possibilita’ del ricorso giurisdizionale.
3. Per l’inosservanza delle disposizioni del presente decreto in
violazione dei suoi diritti, l’interessato puo’ proporre ricorso
giurisdizionale secondo quanto previsto e regolato dalla disciplina
contenuta nella parte III, titolo I, capo II del Codice.

Art. 40

Rappresentanza degli interessati

1. L’interessato puo’ dare mandato a un ente del terzo settore
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle
liberta’ degli interessati con riguardo alla protezione dei dati
personali, al fine di esercitare per suo conto i diritti di cui
all’articolo 39, ferme le disposizioni in materia di patrocinio
previste dal codice di procedura civile.

Art. 41

Diritto al risarcimento

1. Il titolare o il responsabile del trattamento sono tenuti, a
norma dell’articolo 82 del regolamento UE, al risarcimento del danno
patrimoniale o non patrimoniale cagionato da un trattamento o da
qualsiasi altro atto compiuti in violazione delle disposizioni del
presente decreto.

Art. 42

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei
trattamenti svolti in ambito giudiziario, la violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e)
ed f), all’articolo 4, commi 2 e 3, all’articolo 6, commi 3 e 4,
all’articolo 7, all’articolo 8, e’ punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000
euro. La medesima sanzione amministrativa si applica al trasferimento
dei dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione
internazionale in assenza della decisione di adeguatezza della
Commissione europea, salvo quanto previsto dagli articoli 33 e 34.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei
trattamenti svolti in ambito giudiziario, e’ punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 80.000
euro la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma
2. Con la medesima sanzione e’ punita la violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 17, comma 2, all’articolo 18, commi
1, 2, 3 e 4, all’articolo 19, all’articolo 20, all’articolo 21,
all’articolo 22, all’articolo 23, all’articolo 24, commi 1 e 4,
all’articolo 26, all’articolo 27, all’articolo 28, commi 1 e 4,
all’articolo 29, comma 2.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa da applicare
secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 si tiene conto dei criteri di
cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), k), del regolamento UE.
4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni e’ regolato
dall’articolo 166 del Codice. Si applica altresi’ l’articolo 165 del
Codice.

Capo VI
Illeciti penali

Art. 43

Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, e’ punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi
o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei dati, con
la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dall’articolo 7 o dall’articolo 8, comma 4, e’
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre
anni.

Art. 44

Falsita’ in atti e dichiarazioni al Garante

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, in un
procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento dei dati
di cui all’articolo 1, comma 2, o nel corso di accertamenti
riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 45

Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c),
del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di
cui all’articolo 1, comma 2, e’ punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.

Art. 46

Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente decreto
importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 36,
secondo e terzo comma, del codice penale.

Capo VII
Disposizioni integrative sui trattamenti
delle Forze di polizia

Art. 47

Modalita’ di trattamento e flussi di dati
da parte delle Forze di polizia

1. Nei casi in cui le autorita’ di pubblica sicurezza o le Forze di
polizia possono acquisire in conformita’ alle vigenti disposizioni di
legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri
soggetti, l’acquisizione puo’ essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalita’ dei collegamenti e degli accessi anche al
fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2.
2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalita’ di cui
all’articolo 1, comma 2, sono conservati separatamente da quelli
registrati per finalita’ amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 7, il
Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
assicura l’aggiornamento periodico, la proporzionalita’, la
pertinenza e la non eccedenza dei dati personali trattati anche
attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
o di altre banche di dati delle Forze di polizia, necessarie per le
finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui agli articoli da 2 a 7 in
riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base
delle procedure adottate dal Centro elaborazione dati ai sensi del
comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.

Art. 48

Tutela dell’interessato

1. Restano ferme le disposizioni di cui dall’articolo 10, commi 3,
4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, concernenti i controlli sul Centro elaborazione dati
del Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge n. 121 del 1981, si applicano, oltre ai dati destinati a
confluire nel Centro elaborazione dati di cui al comma 1, ai dati
trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o
comandi delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della predetta
legge n. 121 del 1981.

Capo VIII
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

Art. 49

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati.
2. L’articolo 57 del Codice e’ abrogato decorso un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del
Codice continuano ad applicarsi fino all’adozione di diversa
disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5.

Art. 50

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Minniti, Ministro dell’interno

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65

Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione. (18G00092)

(GU Serie Generale n.132 del 09-06-2018)

Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017;
Vista la direttiva (UE) 1148/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell’Unione;
Visto il regolamento (CE) 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i
sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio;
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese;
Visto il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2018/151/UE
del 30 gennaio 2018 recante modalita’ di applicazione della direttiva
(UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l’ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di
servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della
gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi e dei parametri per determinare l’eventuale impatto
rilevante di un incidente;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante
attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, recante proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure
urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l’articolo 19,
che ha istituito l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in
materia di funzioni dell’AgID e di sicurezza informatica;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, attuativo della
direttiva 2008/114/CE, recante l’individuazione e la designazione
delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della
necessita’ di migliorarne la protezione;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante disposizioni
per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle
informazioni classificate e a diffusione esclusiva;
Vista la direttiva adottata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante indirizzi per la
protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 febbraio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 19 aprile 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell’interno, della difesa, della salute e dell’economia e delle
finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce misure volte a conseguire un
    livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in
    ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di
    sicurezza nell’Unione europea.
  2. Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede:
    a) l’inclusione nella strategia nazionale di sicurezza
    cibernetica di previsioni in materia di sicurezza delle reti e dei
    sistemi informativi rientranti nell’ambito di applicazione del
    presente decreto;
    b) la designazione delle autorita’ nazionali competenti e del
    punto di contatto unico, nonche’ del Gruppo di intervento per la
    sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) in ambito
    nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all’allegato I;
    c) il rispetto di obblighi da parte degli operatori di servizi
    essenziali e dei fornitori di servizi digitali relativamente
    all’adozione di misure di sicurezza e di notifica degli incidenti con
    impatto rilevante;
    d) la partecipazione nazionale al gruppo di cooperazione europeo,
    nell’ottica della collaborazione e dello scambio di informazioni tra
    Stati membri dell’Unione europea, nonche’ dell’incremento della
    fiducia tra di essi;
    e) la partecipazione nazionale alla rete CSIRT nell’ottica di
    assicurare una cooperazione tecnico-operativa rapida ed efficace.
  3. Le disposizioni in materia di misure di sicurezza e di notifica
    degli incidenti di cui al presente decreto non si applicano alle
    imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 16-bis e 16-ter
    del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ne’ ai prestatori di
    servizi fiduciari soggetti agli obblighi di cui all’articolo 19 del
    regolamento (UE) n. 910/2014.
  4. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto previsto dal
    decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e dalla direttiva
    2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e
    che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI, del Consiglio.
  5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 346 del trattato sul
    funzionamento dell’Unione europea, le informazioni riservate secondo
    quanto disposto dalla normativa dell’Unione europea e nazionale, in
    particolare per quanto concerne la riservatezza degli affari, sono
    scambiate con la Commissione europea e con altre autorita’ competenti
    NIS solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini
    dell’applicazione del presente decreto. Le informazioni scambiate
    sono pertinenti e commisurate allo scopo. Lo scambio di informazioni
    ne tutela la riservatezza e protegge la sicurezza e gli interessi
    commerciali degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di
    servizi digitali.
  6. Il presente decreto lascia impregiudicate le misure adottate per
    salvaguardare le funzioni essenziali dello Stato, in particolare di
    tutela della sicurezza nazionale, comprese le misure volte a tutelare
    le informazioni, nei casi in cui la divulgazione sia ritenuta
    contraria agli interessi essenziali di sicurezza e di mantenimento
    dell’ordine pubblico, in particolare a fini di indagine, accertamento
    e perseguimento di reati.
  7. Qualora gli obblighi previsti per gli operatori di servizi
    essenziali o i fornitori di servizi digitali di assicurare la
    sicurezza delle loro reti e dei loro sistemi informativi o di
    notificare gli incidenti siano oggetto di uno specifico atto
    giuridico dell’Unione europea, si applicano le disposizioni di detto
    atto giuridico nella misura in cui gli effetti di tali obblighi siano
    almeno equivalenti a quelli degli obblighi di cui al presente
    decreto.

Art. 2

Trattamento dei dati personali

  1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente
    decreto e’ effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 3

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) autorita’ competente NIS, l’autorita’ competente per settore,
    in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui
    all’articolo 7, comma 1;
    b) CSIRT, gruppo di intervento per la sicurezza informatica in
    caso di incidente, di cui all’articolo 8;
    c) punto di contatto unico, l’organo incaricato a livello
    nazionale di coordinare le questioni relative alla sicurezza delle
    reti e dei sistemi informativi e la cooperazione transfrontaliera a
    livello di Unione europea;
    d) autorita’ di contrasto, l’organo centrale del Ministero
    dell’interno per la sicurezza e per la regolarita’ dei servizi di
    telecomunicazione, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27
    luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
    luglio 2005, n.155;
    e) rete e sistema informativo:
    1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo
    1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
    259;
    2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi
    o collegati, uno o piu’ dei quali eseguono, in base ad un programma,
    un trattamento automatico di dati digitali;
    3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi
    per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro
    funzionamento, uso, protezione e manutenzione;
    f) sicurezza della rete e dei sistemi informativi, la capacita’
    di una rete e dei sistemi informativi di resistere, a un determinato
    livello di riservatezza, a ogni azione che comprometta la
    disponibilita’, l’autenticita’, l’integrita’ o la riservatezza dei
    dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti
    o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi;
    g) operatore di servizi essenziali, soggetto pubblico o privato,
    della tipologia di cui all’allegato II, che soddisfa i criteri di cui
    all’articolo 4, comma 2;
    h) servizio digitale, servizio ai sensi dell’articolo 1,
    paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di un tipo
    elencato nell’allegato III;
    i) fornitore di servizio digitale, qualsiasi persona giuridica
    che fornisce un servizio digitale;
    l) incidente, ogni evento con un reale effetto pregiudizievole
    per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
    m) trattamento dell’incidente, tutte le procedure necessarie per
    l’identificazione, l’analisi e il contenimento di un incidente e
    l’intervento in caso di incidente;
    n) rischio, ogni circostanza o evento ragionevolmente
    individuabile con potenziali effetti pregiudizievoli per la sicurezza
    della rete e dei sistemi informativi;
    o) rappresentante, la persona fisica o giuridica stabilita
    nell’Unione europea espressamente designata ad agire per conto di un
    fornitore di servizi digitali che non e’ stabilito nell’Unione
    europea, a cui l’autorita’ competente NIS o il CSIRT Nazionale puo’
    rivolgersi in luogo del fornitore di servizi digitali, per quanto
    riguarda gli obblighi di quest’ultimo ai sensi del presente decreto;
    p) norma, una norma ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo,
    numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
    q) specifica, una specifica tecnica ai sensi dell’articolo 2,
    primo paragrafo, numero 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
    r) punto di interscambio internet (IXP), una infrastruttura di
    rete che consente l’interconnessione di piu’ di due sistemi autonomi
    indipendenti, principalmente al fine di agevolare lo scambio del
    traffico internet; un IXP fornisce interconnessione soltanto ai
    sistemi autonomi; un IXP non richiede che il traffico internet che
    passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi
    attraverso un terzo sistema autonomo, ne’ altera o interferisce
    altrimenti con tale traffico;
    s) sistema dei nomi di dominio (DNS), e’ un sistema distribuito e
    gerarchico di naming in una rete che inoltra le richieste dei nomi di
    dominio;
    t) fornitore di servizi DNS, un soggetto che fornisce servizi DNS
    su internet;
    u) registro dei nomi di dominio di primo livello, un soggetto che
    amministra e opera la registrazione di nomi di dominio internet
    nell’ambito di uno specifico dominio di primo livello (TLD);
    v) mercato online, un servizio digitale che consente ai
    consumatori ovvero ai professionisti, come definiti rispettivamente
    all’articolo 141, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
    settembre 2005, n. 206, di concludere contratti di vendita o di
    servizi online con i professionisti sia sul sito web del mercato
    online sia sul sito web di un professionista che utilizza i servizi
    informatici forniti dal mercato on line;
    z) motore di ricerca on line, un servizio digitale che consente
    all’utente di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i
    siti web o su siti web in una lingua particolare sulla base di
    un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave,
    frase o di altra immissione, e fornisce i link in cui possono essere
    trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;
    aa) servizio di cloud computing, un servizio digitale che
    consente l’accesso a un insieme scalabile ed elastico di risorse
    informatiche condivisibili.

Art. 4

Identificazione degli operatori di servizi essenziali

  1. Entro il 9 novembre 2018, con propri provvedimenti, le autorita’
    competenti NIS identificano per ciascun settore e sottosettore di cui
    all’allegato II, gli operatori di servizi essenziali con una sede nel
    territorio nazionale. Gli operatori che prestano attivita’ di
    assistenza sanitaria sono individuati con decreto del Ministro della
    salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
    Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
    operatori che forniscono e distribuiscono acque destinate al consumo
    umano sono individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della
    tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
    autonome di Trento e di Bolzano.
  2. I criteri per l’identificazione degli operatori di servizi
    essenziali sono i seguenti:
    a) un soggetto fornisce un servizio che e’ essenziale per il
    mantenimento di attivita’ sociali e/o economiche fondamentali;
    b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi
    informativi;
    c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla
    fornitura di tale servizio.
  3. Oltre ai criteri indicati nel comma 2, nell’individuazione degli
    operatori di servizi essenziali si tiene conto dei documenti prodotti
    al riguardo dal Gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10.
  4. Ai fini del comma 1, prima dell’adozione dei provvedimenti
    previsti dalla medesima disposizione, qualora un soggetto fornisca un
    servizio di cui al comma 2, lettera a), sul territorio nazionale e in
    altro o altri Stati membri dell’Unione europea, le autorita’
    competenti NIS consultano le autorita’ competenti degli altri Stati
    membri.
  5. E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
    elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali.
  6. L’elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai
    sensi del comma 1 e’ riesaminato con le medesime modalita’ di cui al
    comma 1 e, se del caso, aggiornato su base regolare, ed almeno ogni
    due anni dopo il 9 maggio 2018, a cura delle autorita’ competenti NIS
    ed e’ comunicato al Ministero dello sviluppo economico.
  7. Entro il 9 novembre 2018, e in seguito ogni due anni, il punto
    di contatto unico trasmette alla Commissione europea le informazioni
    necessarie per la valutazione dell’attuazione del presente decreto,
    in particolare della coerenza dell’approccio in merito
    all’identificazione degli operatori di servizi essenziali.
  8. Le informazioni di cui al comma 7 comprendono almeno:
    a) le misure nazionali che consentono l’identificazione degli
    operatori di servizi essenziali;
    b) l’elenco dei servizi di cui al comma 2;
    c) il numero degli operatori di servizi essenziali identificati
    per ciascun settore di cui all’allegato II ed un’indicazione della
    loro importanza in relazione a tale settore;
    d) le soglie, ove esistano, per determinare il pertinente livello
    di fornitura con riferimento al numero di utenti che dipendono da
    tale servizio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), o
    all’importanza di tale particolare operatore di servizi essenziali di
    cui all’articolo 5, comma 1, lettera f).

Art. 5

Effetti negativi rilevanti

  1. Ai fini della determinazione della rilevanza degli effetti
    negativi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), le autorita’
    competenti NIS considerano i seguenti fattori intersettoriali:
    a) il numero di utenti che dipendono dal servizio fornito dal
    soggetto interessato;
    b) la dipendenza di altri settori di cui all’allegato II dal
    servizio fornito da tale soggetto;
    c) l’impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di
    entita’ e di durata, sulle attivita’ economiche e sociali o sulla
    pubblica sicurezza;
    d) la quota di mercato di detto soggetto;
    e) la diffusione geografica relativamente all’area che potrebbe
    essere interessata da un incidente;
    f) l’importanza del soggetto per il mantenimento di un livello
    sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilita’ di
    strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.
  2. Al fine della determinazione degli effetti negativi rilevanti di
    un incidente sono altresi’ considerati, ove opportuno, fattori
    settoriali.

Capo II

Contesto strategico e istituzionale

Art. 6

Strategia nazionale di sicurezza cibernetica

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, sentito il
    Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR),
    la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della
    sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale.
  2. Nell’ambito della strategia nazionale di sicurezza cibernetica,
    sono in particolare indicati, per la sicurezza di reti e sistemi
    informativi rientranti nell’ambito di applicazione del presente
    decreto:
    a) gli obiettivi e le priorita’ in materia di sicurezza delle reti
    e dei sistemi informativi;
    b) il quadro di governance per conseguire gli obiettivi e le
    priorita’, inclusi i ruoli e le responsabilita’ degli organismi
    pubblici e degli altri attori pertinenti;
    c) le misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la
    collaborazione tra settore pubblico e settore privato;
    d) i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione
    relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei
    sistemi informativi;
    e) i piani di ricerca e sviluppo;
    f) un piano di valutazione dei rischi;
    g) l’elenco dei vari attori coinvolti nell’attuazione.
  3. Con la procedura di cui al comma 1 sono adottate linee di
    indirizzo per l’attuazione della strategia nazionale di sicurezza
    cibernetica.
  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette la strategia
    nazionale in materia di sicurezza cibernetica alla Commissione
    europea entro tre mesi dalla sua adozione. Puo’ essere esclusa la
    trasmissione di elementi della strategia riguardanti la sicurezza
    nazionale.

Art. 7

Autorita’ nazionali competenti e punto di contatto unico

  1. Sono designate quali Autorita’ competenti NIS per i settori e
    sottosettori di cui all’allegato II e per i servizi di cui
    all’allegato III:
    a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore energia,
    sottosettori energia elettrica, gas e petrolio e per il settore
    infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche’ per i
    servizi digitali;
    b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il settore
    trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d’acqua e su
    strada;
    c) il Ministero dell’economia e delle finanze per il settore
    bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in
    collaborazione con le autorita’ di vigilanza di settore, Banca
    d’Italia e Consob, secondo modalita’ di collaborazione e di scambio
    di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e
    delle finanze;
    d) il Ministero della salute per l’attivita’ di assistenza
    sanitaria, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del
    decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori
    dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo
    stesso e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
    direttamente o per il tramite delle Autorita’ sanitarie
    territorialmente competenti, per le attivita’ di assistenza sanitaria
    prestata dagli operatori autorizzati e accreditati delle Regioni o
    dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva
    competenza;
    e) il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
    mare e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
    direttamente o per il tramite delle Autorita’ territorialmente
    competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua
    potabile.
  2. Le Autorita’ competenti NIS sono responsabili dell’attuazione
    del presente decreto con riguardo ai settori di cui all’allegato II e
    ai servizi di cui all’allegato III e vigilano sull’applicazione del
    presente decreto a livello nazionale esercitando altresi’ le relative
    potesta’ ispettive e sanzionatorie.
  3. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e’
    designato quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle
    reti e dei sistemi informativi.
  4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento
    per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorita’
    competenti NIS con le autorita’ competenti degli altri Stati membri,
    nonche’ con il gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10 e la
    rete di CSIRT di cui all’articolo 11.
  5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di cooperazione
    in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati
    dagli altri Stati.
  6. Le autorita’ competenti NIS e il punto di contatto unico
    consultano, conformemente alla normativa vigente, l’autorita’ di
    contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e
    collaborano con essi.
  7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
    tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di
    contatto unico e quella delle autorita’ competenti NIS, i relativi
    compiti e qualsiasi ulteriore modifica. Alle designazioni sono
    assicurate idonee forme di pubblicita’.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.300.000 euro
    a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 22.

Art. 8

Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di
incidente – CSIRT

  1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
    il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del Computer
    Emergency Response Team (CERT) nazionale, di cui all’articolo 16-bis
    del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, gia’
    operante presso l’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi
    dell’articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. L’organizzazione e il funzionamento del CSIRT italiano sono
    disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
    sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
    da adottare entro il 9 novembre 2018. Per lo svolgimento delle
    funzioni del CSIRT italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri
    si avvale di un contingente massimo di trenta unita’ di personale, di
    cui quindici scelti tra dipendenti di altre amministrazioni
    pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per i quali si
    applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
    e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica vigente,
    in aggiunta alle ordinarie facolta’ assunzionali della Presidenza del
    Consiglio dei ministri, nel limite di spesa annuo di 1.300.000 di
    euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
    dell’articolo 22.
  3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, le
    funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT nazionale unitamente
    al CERT-PA in collaborazione tra loro.
  4. Il CSIRT italiano assicura la conformita’ ai requisiti di cui
    all’allegato I, punto 1, svolge i compiti di cui all’allegato I,
    punto 2, si occupa dei settori di cui all’allegato II e dei servizi
    di cui all’allegato III e dispone di un’infrastruttura di
    informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a
    livello nazionale.
  5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la
    gestione degli incidenti informatici.
  6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione effettiva,
    efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui all’articolo 11.
  7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica alla
    Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le modalita’ di
    trattamento degli incidenti a questo affidati.
  8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle proprie funzioni,
    puo’ avvalersi anche dell’Agenzia per l’Italia digitale.
  9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico in
    qualita’ di CERT nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, del decreto
    legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche’ quelle svolte da Agenzia
    per l’Italia digitale in qualita’ di CERT-PA, ai sensi dell’articolo
    51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono trasferite al
    CSIRT italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di cui
    al comma 2.
  10. Per le spese di funzionamento del CSIRT italiano e’ autorizzata
    la spesa di 2.700.000 euro per l’anno 2018, di cui 2.000.000 per le
    spese di investimenti, e di 700.000 annui a decorrere dall’anno 2019.
    A tali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 22.

Art. 9

Cooperazione a livello nazionale

  1. Le autorita’ competenti NIS, il punto di contatto unico e il
    CSIRT italiano collaborano per l’adempimento degli obblighi di cui al
    presente decreto. A tal fine e’ istituito, presso la Presidenza del
    Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico di raccordo, composto da
    rappresentanti delle amministrazioni statali competenti ai sensi
    dell’articolo 7, comma 1, e da rappresentanti delle Regioni e
    Province autonome in numero non superiore a due, designati dalle
    Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
    di Bolzano. L’organizzazione del Comitato e’ definita con decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta dei
    Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dello
    sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Per la
    partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non sono previsti
    gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.
  2. Gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi
    digitali inviano le notifiche relative ad incidenti al CSIRT
    italiano.
  3. Il CSIRT italiano informa le autorita’ competenti NIS e il punto
    di contatto unico in merito alle notifiche di incidenti trasmesse ai
    sensi del presente decreto.

Capo III

Cooperazione

Art. 10

Gruppo di cooperazione

  1. Il punto di contatto unico partecipa alle attivita’ del gruppo
    di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri, della
    Commissione europea e dell’Agenzia dell’Unione europea per la
    sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e, in particolare,
    contribuisce a:
    a) condividere buone pratiche sullo scambio di informazioni
    relative alla notifica di incidenti di cui all’articolo 12 e
    all’articolo 14;
    b) scambiare migliori pratiche con gli Stati membri e, in
    collaborazione con l’ENISA, fornire supporto per la creazione di
    capacita’ in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi
    informativi;
    c) discutere le capacita’ e lo stato di preparazione degli Stati
    membri e valutare, su base volontaria, le strategie nazionali in
    materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e
    l’efficacia dei CSIRT e individuare le migliori pratiche;
    d) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di
    sensibilizzazione e formazione;
    e) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di ricerca
    e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti e dei sistemi
    informativi;
    f) scambiare, ove opportuno, esperienze in materia di sicurezza
    delle reti e dei sistemi informativi con le istituzioni, gli organi e
    gli organismi pertinenti dell’Unione europea;
    g) discutere le norme e le specifiche di cui all’articolo 17 con i
    rappresentanti delle pertinenti organizzazioni di normazione europee;
    h) fornire informazioni in relazione ai rischi e agli incidenti;
    i) esaminare, su base annuale, le relazioni sintetiche di cui al
    comma 4;
    l) discutere il lavoro svolto riguardo a esercitazioni in materia
    di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, programmi di
    istruzione e formazione, comprese le attivita’ svolte dall’ENISA;
    m) con l’assistenza dell’ENISA, scambiare migliori pratiche
    connesse all’identificazione degli operatori di servizi essenziali da
    parte degli Stati membri, anche in relazione alle dipendenze
    transfrontaliere riguardo a rischi e incidenti;
    n) discutere modalita’ per la comunicazione di notifiche di
    incidenti di cui agli articoli 12 e 14.
  2. Le autorita’ competenti NIS, attraverso il punto di contatto
    unico, assicurano la partecipazione al gruppo di cooperazione al fine
    di elaborare ed adottare orientamenti sulle circostanze in cui gli
    operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare gli
    incidenti, compresi i parametri di cui all’articolo 12, comma 8.
  3. Il punto di contatto unico, ove necessario, chiede alle
    autorita’ competenti NIS interessate, nonche’ al CSIRT, la
    partecipazione al gruppo di cooperazione.
  4. Entro il 9 agosto 2018 e in seguito ogni anno, il punto di
    contatto unico trasmette una relazione sintetica al gruppo di
    cooperazione in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di
    notifiche e la natura degli incidenti notificati e alle azioni
    intraprese ai sensi degli articoli 12 e 14.

Art. 11

Rete di CSIRT

  1. Il CSIRT italiano partecipa alla rete di CSIRT, composta da
    rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri e del CERT-UE.
  2. Il CSIRT italiano, ai fini del comma 1, provvede a:
    a) scambiare informazioni sui servizi, sulle operazioni e sulle
    capacita’ di cooperazione dei CSIRT;
    b) su richiesta del rappresentante di un CSIRT di uno Stato membro
    potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere
    informazioni non sensibili sul piano commerciale connesse a tale
    incidente e i rischi associati, ad eccezione dei casi in cui lo
    scambio di informazioni potrebbe compromettere l’indagine
    sull’incidente;
    c) scambiare e mettere a disposizione su base volontaria
    informazioni non riservate su singoli incidenti;
    d) su richiesta di un rappresentante di un CSIRT di un altro Stato
    membro, discutere e, ove possibile, individuare un intervento
    coordinato per un incidente rilevato nella giurisdizione di quello
    stesso Stato membro;
    e) fornire sostegno agli altri Stati membri nel far fronte a
    incidenti transfrontalieri sulla base dell’assistenza reciproca
    volontaria;
    f) discutere, esaminare e individuare ulteriori forme di
    cooperazione operativa, anche in relazione a:
    1) categorie di rischi e di incidenti;
    2) preallarmi;
    3) assistenza reciproca;
    4) principi e modalita’ di coordinamento, quando gli Stati membri
    intervengono in relazione a rischi e incidenti transfrontalieri;
    g) informare il gruppo di cooperazione in merito alle proprie
    attivita’ e a ulteriori forme di cooperazione operativa discusse
    sulla scorta della lettera f) e chiedere orientamenti in merito;
    h) discutere gli insegnamenti appresi dalle esercitazioni in
    materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, comprese
    quelle organizzate dall’ENISA;
    i) formulare orientamenti volti ad agevolare la convergenza delle
    pratiche operative in relazione all’applicazione delle disposizioni
    del presente articolo in materia di cooperazione operativa.

Capo IV

Sicurezza della rete e dei sistemi informativi degli operatori di
servizi essenziali

Art. 12

Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti

  1. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure tecniche e
    organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti
    alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano
    nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze piu’ aggiornate
    in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza della
    rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio esistente.
  2. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure adeguate per
    prevenire e minimizzare l’impatto di incidenti a carico della
    sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la
    fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la
    continuita’ di tali servizi.
  3. Nell’adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2, gli operatori
    di servizi essenziali tengono conto delle linee guida predisposte dal
    gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10, nonche’ delle linee
    guida di cui al comma 7.
  4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le autorita’
    competenti NIS possono, se necessario, definire specifiche misure,
    sentiti gli operatori di servizi essenziali.
  5. Gli operatori di servizi essenziali notificano al CSIRT italiano
    e, per conoscenza, all’autorita’ competente NIS, senza ingiustificato
    ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuita’
    dei servizi essenziali forniti.
  6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le notifiche
    all’organo istituito presso il Dipartimento informazioni per la
    sicurezza incaricato, ai sensi delle direttive del Presidente del
    Consiglio dei ministri adottate sentito il Comitato interministeriale
    per la sicurezza della Repubblica (CISR), delle attivita’ di
    prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e di
    attivazione delle procedure di allertamento.
  7. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT
    italiano di determinare un eventuale impatto transfrontaliero
    dell’incidente. La notifica non espone la parte che la effettua a una
    maggiore responsabilita’ rispetto a quella derivante dall’incidente.
    Le autorita’ competenti NIS possono predisporre linee guida per la
    notifica degli incidenti.
  8. Per determinare la rilevanza dell’impatto di un incidente si
    tiene conto in particolare dei seguenti parametri:
    a) il numero di utenti interessati dalla perturbazione del servizio
    essenziale;
    b) la durata dell’incidente;
    c) la diffusione geografica relativamente all’area interessata
    dall’incidente.
  9. Sulla base delle informazioni fornite nella notifica da parte
    dell’operatore di servizi essenziali, il CSIRT italiano informa gli
    eventuali altri Stati membri interessati in cui l’incidente ha un
    impatto rilevante sulla continuita’ dei servizi essenziali.
    10 Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano preserva, conformemente
    al diritto dell’Unione europea e alla legislazione nazionale, la
    sicurezza e gli interessi commerciali dell’operatore di servizi
    essenziali, nonche’ la riservatezza delle informazioni fornite nella
    notifica secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5.
  10. Ove le circostanze lo consentano, il CSIRT italiano fornisce
    all’operatore di servizi essenziali, che effettua la notifica, le
    pertinenti informazioni relative al seguito della notifica stessa,
    nonche’ le informazioni che possono facilitare un trattamento
    efficace dell’incidente.
  11. Su richiesta dell’autorita’ competente NIS o del CSIRT
    italiano, il punto di contatto unico trasmette, previa verifica dei
    presupposti, le notifiche ai punti di contatto unici degli altri
    Stati membri interessati.
  12. Previa valutazione da parte dell’organo di cui al comma 6,
    l’autorita’ competente NIS, d’intesa con il CSIRT italiano, dopo aver
    consultato l’operatore dei servizi essenziali notificante, puo’
    informare il pubblico in merito ai singoli incidenti, qualora ne sia
    necessaria la sensibilizzazione per evitare un incidente o gestire un
    incidente in corso.
  13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli operatori di
    servizi essenziali provvedono agli adempimenti previsti dal presente
    articolo a valere sulle risorse finanziarie disponibili sui propri
    bilanci.

Art. 13

Attuazione e controllo

  1. Le autorita’ competenti NIS valutano il rispetto da parte degli
    operatori di servizi essenziali degli obblighi previsti dall’articolo
    12, nonche’ i relativi effetti sulla sicurezza della rete e dei
    sistemi informativi.
  2. Ai fini del comma 1, gli operatori di servizi essenziali sono
    tenuti a fornire all’autorita’ competente NIS:
    a) le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro
    rete e dei loro sistemi informativi, compresi i documenti relativi
    alle politiche di sicurezza;
    b) la prova dell’effettiva attuazione delle politiche di sicurezza,
    come i risultati di un audit sulla sicurezza svolto dall’autorita’
    competente NIS o da un revisore abilitato e, in quest’ultimo caso,
    metterne a disposizione dell’autorita’ competente NIS i risultati,
    inclusi gli elementi di prova.
  3. Quando richiede le informazioni o le prove di cui al comma 2,
    l’autorita’ competente NIS indica lo scopo delle richieste
    specificando il tipo di informazioni da fornire.
  4. A seguito della valutazione delle informazioni o dei risultati
    degli audit sulla sicurezza di cui al comma 2, l’autorita’ competente
    NIS puo’ emanare istruzioni vincolanti per gli operatori di servizi
    essenziali al fine di porre rimedio alle carenze individuate.
  5. Nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati
    personali, l’autorita’ competente NIS opera in stretta cooperazione
    con il Garante per la protezione dei dati personali.

Capo V

Sicurezza della rete e dei sistemi informativi dei fornitori di
servizi digitali

Art. 14

Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti

  1. I fornitori di servizi digitali identificano e adottano misure
    tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei
    rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi
    che utilizzano nel contesto dell’offerta di servizi di cui
    all’allegato III all’interno dell’Unione europea.
  2. Tenuto conto delle conoscenze piu’ aggiornate in materia, tali
    misure assicurano un livello di sicurezza della rete e dei sistemi
    informativi adeguato al rischio esistente e tengono conto dei
    seguenti elementi:
    a) la sicurezza dei sistemi e degli impianti;
    b) trattamento degli incidenti;
    c) gestione della continuita’ operativa;
    d) monitoraggio, audit e test;
    e) conformita’ con le norme internazionali.
  3. I fornitori di servizi digitali adottano misure per prevenire e
    minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della
    rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui
    servizi di cui all’allegato III offerti all’interno dell’Unione
    europea, al fine di assicurare la continuita’ di tali servizi.
  4. I fornitori di servizi digitali notificano al CSIRT italiano e,
    per conoscenza, all’autorita’ competente NIS, senza ingiustificato
    ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di
    un servizio di cui all’allegato III che essi offrono all’interno
    dell’Unione europea.
  5. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT
    italiano di determinare la rilevanza di un eventuale impatto
    transfrontaliero. La notifica non espone la parte che la effettua a
    una maggiore responsabilita’ rispetto a quella derivante
    dall’incidente.
  6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le notifiche
    all’organo di cui all’articolo 12, comma 6.
  7. Al fine di determinare la rilevanza dell’impatto di un
    incidente, sono tenuti in considerazione, in particolare, i seguenti
    parametri:
    a) il numero di utenti interessati dall’incidente, in particolare
    gli utenti che dipendono dal servizio digitale per la fornitura dei
    propri servizi;
    b) la durata dell’incidente;
    c) la diffusione geografica relativamente all’area interessata
    dall’incidente;
    d) la portata della perturbazione del funzionamento del servizio;
    e) la portata dell’impatto sulle attivita’ economiche e sociali.
  8. L’obbligo di notificare un incidente si applica soltanto qualora
    il fornitore di servizi digitali abbia accesso alle informazioni
    necessarie per valutare l’impatto di un incidente con riferimento ai
    parametri di cui al comma 7.
  9. Qualora un operatore di servizi essenziali dipenda da una terza
    parte fornitrice di servizi digitali per la fornitura di un servizio
    che e’ indispensabile per il mantenimento di attivita’ economiche e
    sociali fondamentali, l’operatore stesso notifica qualsiasi impatto
    rilevante per la continuita’ di servizi essenziali dovuto ad un
    incidente a carico di tale operatore.
  10. Qualora l’incidente di cui al comma 4 riguardi due o piu’ Stati
    membri, il CSIRT italiano informa gli altri Stati membri coinvolti.
  11. Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano tutela, nel rispetto del
    diritto dell’Unione europea e della legislazione nazionale, la
    sicurezza e gli interessi commerciali del fornitore del servizio
    digitale nonche’ la riservatezza delle informazioni fornite.
  12. Previa valutazione da parte dell’organo di cui all’articolo 12,
    comma 6, l’autorita’ competente NIS, d’intesa con il CSIRT italiano,
    dopo aver consultato il fornitore di servizi digitali interessato e,
    se del caso, le autorita’ competenti o i CSIRT degli altri Stati
    membri interessati, puo’ informare il pubblico riguardo ai singoli
    incidenti o chiedere al fornitore di servizi digitali di provvedervi,
    qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione per evitare un
    incidente o gestirne uno in corso, o qualora sussista comunque un
    interesse pubblico alla divulgazione dell’incidente.
  13. I fornitori di servizi digitali applicano le disposizioni di
    attuazione degli atti di esecuzione della Commissione europea che
    specificano ulteriormente le misure tecnico-organizzative di cui al
    comma 1 e i parametri, ivi compresi formati e procedure, relativi
    agli obblighi di notifica di cui al comma 4.
  14. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, non sono
    imposti ulteriori obblighi in materia di sicurezza o di notifica ai
    fornitori di servizi digitali.
  15. Il presente capo non si applica alle microimprese e alle
    piccole imprese quali definite nella raccomandazione della
    Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.

Art. 15

Attuazione e controllo

  1. Nel caso in cui sia dimostrato il mancato rispetto degli
    obblighi di cui all’articolo 14 da parte dei fornitori di servizi
    digitali, l’autorita’ competente NIS puo’ adottare misure di
    vigilanza ex post adeguate alla natura dei servizi e delle
    operazioni. La dimostrazione del mancato rispetto degli obblighi puo’
    essere prodotta dall’autorita’ competente di un altro Stato membro in
    cui e’ fornito il servizio.
  2. Ai fini del comma 1, i fornitori di servizi digitali sono tenuti
    a:
    a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza
    della loro rete e dei loro sistemi informativi, compresi i documenti
    relativi alle politiche di sicurezza;
    b) porre rimedio ad ogni mancato adempimento degli obblighi di cui
    all’articolo 14.
  3. Se un fornitore di servizi digitali ha lo stabilimento
    principale o un rappresentante in uno Stato membro, ma la sua rete o
    i suoi sistemi informativi sono ubicati in uno o piu’ altri Stati
    membri, l’autorita’ competente dello Stato membro dello stabilimento
    principale o del rappresentante e le autorita’ competenti dei
    suddetti altri Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente
    in funzione delle necessita’. Tale assistenza e cooperazione puo’
    comprendere scambi di informazioni tra le autorita’ competenti
    interessate e richieste di adottare le misure di vigilanza di cui al
    comma 1.

Art. 16

Giurisdizione e territorialita’

  1. Ai fini del presente decreto, un fornitore di servizi digitali
    e’ considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui
    ha lo stabilimento principale. Un fornitore di servizi digitali e’
    comunque considerato avere il proprio stabilimento principale in uno
    Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato membro.
  2. Un fornitore di servizi digitali che non e’ stabilito
    nell’Unione europea, ma offre servizi di cui all’allegato III
    all’interno dell’Unione europea, designa un rappresentante
    nell’Unione europea.
  3. Il rappresentante e’ stabilito in uno di quegli Stati membri in
    cui sono offerti i servizi. Il fornitore di servizi digitali e’
    considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui e’
    stabilito il suo rappresentante.
  4. La designazione di un rappresentante da parte di un fornitore di
    servizi digitali fa salve le azioni legali che potrebbero essere
    avviate nei confronti del fornitore stesso di servizi digitali.

Capo VI

Normazione e notifica volontaria

Art. 17

Normazione

  1. Ai fini dell’attuazione armonizzata dell’articolo 12, commi 1 e
    2, e dell’articolo 14, commi 1, 2 e 3, le autorita’ competenti NIS
    promuovono l’adozione di norme e specifiche europee o accettate a
    livello internazionale relative alla sicurezza della rete e dei
    sistemi informativi, senza imporre o creare discriminazioni a favore
    dell’uso di un particolare tipo di tecnologia.
  2. Le autorita’ competenti NIS tengono conto dei pareri e delle
    linee guida predisposti dall’ENISA, in collaborazione con gli Stati
    membri, riguardanti i settori tecnici da prendere in considerazione
    in relazione al comma 1, nonche’ le norme gia’ esistenti, comprese le
    norme nazionali, che potrebbero essere applicate a tali settori.

Art. 18

Notifica volontaria

  1. I soggetti che non sono stati identificati come operatori di
    servizi essenziali e non sono fornitori di servizi digitali possono
    notificare, su base volontaria, gli incidenti aventi un impatto
    rilevante sulla continuita’ dei servizi da loro prestati.
  2. Nel trattamento delle notifiche, il CSIRT italiano applica la
    procedura di cui all’articolo 12.
  3. Le notifiche obbligatorie sono trattate prioritariamente
    rispetto alle notifiche volontarie.
  4. Le notifiche volontarie sono trattate soltanto qualora tale
    trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
  5. La notifica volontaria non puo’ avere l’effetto di imporre al
    soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto
    se non avesse effettuato tale notifica.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 19

Poteri ispettivi

  1. L’attivita’ di ispezione e verifica necessarie per le misure
    previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, fatte salve le attribuzioni
    e le competenze degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della
    sicurezza pubblica, sono svolte dalle autorita’ competenti NIS.
  2. Con successivo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
    di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri uniformi in ambito
    nazionale per lo svolgimento delle attivita’ di ispezione e verifica,
    necessarie per le misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, che
    riguardano le reti e i sistemi informativi utilizzati dagli operatori
    che prestano attivita’ di assistenza sanitaria, nonche’ in merito al
    settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.

Art. 20

Autorita’ competente e regime dell’accertamento e dell’irrogazione
delle sanzioni amministrative

  1. Le autorita’ competenti NIS di cui all’articolo 7, comma 1,
    lettere a), b), c), d) ed e), per i rispettivi settori e sottosettori
    di riferimento di cui all’allegato II e per i servizi di cui
    all’allegato III, sono competenti per l’accertamento delle violazioni
    e per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
    presente decreto.
  2. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni
    amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni
    contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
    n. 689.

Art. 21

Sanzioni amministrative

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizi
    essenziali che non adotta le misure tecniche e organizzative adeguate
    e proporzionate per la gestione del rischio per la sicurezza della
    rete e dei sistemi informativi, ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
    e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro
    a 120.000 euro. La sanzione e’ ridotta di un terzo se lo stesso fatto
    e’ commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli
    obblighi di cui all’articolo 14, comma 1.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizi
    essenziali che non adotta le misure adeguate per prevenire e
    minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della
    rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei
    servizi essenziali, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, e’ soggetto
    ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000
    euro. La sanzione e’ ridotta di un terzo se lo stesso fatto e’
    commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli
    obblighi di cui all’articolo 14, comma 3.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizio
    essenziale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un
    impatto rilevante sulla continuita’ dei servizi essenziali forniti,
    ai sensi dell’articolo 12, comma 5, e’ soggetto ad una sanzione
    amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizio
    essenziale che non ottempera agli obblighi, ai sensi dell’articolo
    13, comma 2, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
    12.000 euro a 120.000 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizio
    essenziale che non osserva le istruzioni, ai sensi dell’articolo 13,
    comma 4, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
    15.000 euro a 150.000 euro.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizio
    digitale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un
    impatto rilevante sulla fornitura di un servizio fornito, ai sensi
    dell’articolo 14, comma 4, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa
    pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizi
    essenziali dipendente da terze parti che fornisce servizi digitali
    per la fornitura di un servizio che e’ indispensabile per il
    mantenimento di attivita’ economiche e sociali fondamentali, che
    ometta la notifica, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, e’ soggetto
    ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000
    euro.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizi
    digitali che non osserva gli obblighi ai sensi dell’articolo 15,
    comma 2, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
    12.000 euro a 120.000 euro.
  9. Si ha reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo
    nei casi regolati dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre del
    1981, n. 689. La reiterazione determina l’aumento fino al triplo
    della sanzione prevista.

Art. 22

Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8, pari a 5.300.000 euro
    per l’anno 2018 e 3.300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, si
    provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
    recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della
    legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  2. Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
    degli articoli 7, 8 e 12 del presente decreto e piu’ in generale le
    spese ICT sostenute per l’adeguamento dei sistemi informativi al
    presente decreto sono coerenti con il Piano triennale per
    l’informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dei commi da
    512 a 520, dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli
    articoli 7 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono con
    le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
    vigente.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di
    previsione interessati.
    Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’, 18 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Minniti, Ministro dell’interno

Pinotti, Ministro della difesa

Lorenzin, Ministro della salute

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato I
(di cui all’art. 8)

REQUISITI E COMPITI DEI GRUPPI DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA
INFORMATICA IN CASO DI INCIDENTE (CSIRT)

I requisiti e i compiti del CSIRT sono adeguatamente e
chiaramente definiti ai sensi del presente decreto e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 8, comma 2.
Essi includono quanto segue:
1. Requisiti per il CSIRT
a) Il CSIRT garantisce un alto livello di disponibilita’ dei
propri servizi di comunicazione, evitando singoli punti di guasto, e
dispone di vari mezzi che permettono allo stesso di essere contattato
e di contattare altri in qualsiasi momento. Inoltre, i canali di
comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti alla loro base
di utenti e ai partner con cui collaborano.
b) I locali del CSIRT e i sistemi informativi di supporto sono
ubicati in siti sicuri.
c) Continuita’ operativa:
i. il CSIRT e’ dotato di un sistema adeguato di gestione e
inoltro delle richieste in modo da facilitare i passaggi;
ii. il CSIRT dispone di personale sufficiente per garantirne
l’operativita’ 24 ore su 24;
iii. il CSIRT opera in base a un’infrastruttura di cui e’
garantita la continuita’. A tal fine e’ necessario che siano
disponibili sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup.
d) Il CSIRT ha la possibilita’, se lo desidera, di partecipare a
reti di cooperazione internazionale.
2. Compiti del CSIRT
a) I compiti del CSIRT comprendono almeno:
i. monitoraggio degli incidenti a livello nazionale;
ii. emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di
informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti;
iii. intervento in caso di incidente;
iv. analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonche’
sensibilizzazione situazionale;
v. partecipazione alla rete dei CSIRT;
b) il CSIRT stabilisce relazioni di cooperazione con il settore
privato;
c) per facilitare la cooperazione, il CSIRT promuove l’adozione e
l’uso di prassi comuni o standardizzate nei seguenti settori:
i. procedure di trattamento degli incidenti e dei rischi;
ii. sistemi di classificazione degli incidenti, dei rischi e
delle informazioni.

Allegato II

Allegato III

(di cui all’art. 3, comma 1, lettera h)

TIPI DI SERVIZI DIGITALI

  1. Mercato online
  2. Motore di ricerca online
  3. Servizi di cloud computing

Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71

Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. (18G00097)

(GU Serie Generale n.141 del 20-06-2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso
e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca,
studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o
progetti educativi, e collocamento alla pari;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e
in particolare l’articolo 1 e l’allegato A;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge
11 luglio 2003, n. 170, recante disposizioni urgenti per le
universita’ e gli enti di ricerca, nonche’ in materia di abilitazione
all’esercizio di attivita’ professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il
parere entro il termine di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’8 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche
sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

  1. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
    successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3, lettera c):
    1) dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» sono inserite le
    seguenti: «istituti tecnici superiori, istituzioni»;
    2) le parole: «secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma
    11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto disposto
    dall’articolo 39-bis. 1».
  2. All’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    il comma 11-bis e’ abrogato;
  3. All’articolo 27-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
    modifiche:
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e degli affari
    esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30
    giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo
    settore, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio
    2017, n. 117, e’ determinato il contingente annuale degli stranieri
    ammessi a partecipare a programmi di attivita’ di volontariato di
    interesse generale e di utilita’ sociale ai sensi del presente testo
    unico.
  4. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1 e’ consentito
    l’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta’ compresa tra
    i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attivita’
    di volontariato di interesse generale e di utilita’ sociale, di cui
    all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017,
    previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei
    seguenti requisiti:
    a) appartenenza dell’organizzazione promotrice del programma
    di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono
    attivita’ senza scopo di lucro e di utilita’ sociale: 1) enti del
    Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN), di
    cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 2)
    organizzazioni della societa’ civile e altri soggetti iscritti
    nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto
    2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base
    alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche’ enti civilmente
    riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le
    confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della
    Costituzione;
    b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
    l’organizzazione promotrice e responsabile del programma delle
    attivita’ di volontariato di interesse generale e di utilita’
    sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita’ assegnate al
    volontario; 2) le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di
    volontariato, nonche’ i giorni e le ore in cui sara’ impegnato in
    dette attivita’; 3) le risorse stanziate per provvedere alle sue
    spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese
    sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la
    durata del soggiorno; 4) l’indicazione del percorso di formazione
    anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
    c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell’organizzazione
    promotrice e responsabile del programma di volontariato di una
    polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria,
    alla responsabilita’ civile verso terzi e contro gli infortuni
    collegati all’attivita’ di volontariato;
    d) assunzione della piena responsabilita’ per la copertura
    delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero
    periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonche’ per
    il viaggio di ingresso e ritorno. In conformita’ a quanto disposto
    dall’articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017, l’attivita’
    del volontario impegnato nelle attivita’ del programma di
    volontariato non puo’ essere retribuita dall’ente promotore e
    responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere
    rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
    per l’attivita’ prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
    preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso
    vietati rimborsi spese di tipo forfettario.»;
    b) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
    seguenti: «ai commi 1 e 2» e dopo la parola «rilascia» sono inserite
    le seguenti: «entro quarantacinque giorni»;
    c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. Il nulla osta e’ rifiutato e, se gia’ rilasciato, e’
    revocato quando:
    a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e
    3;
    b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera
    fraudolenta o contraffatti;
    c) l’organizzazione o l’ente di cui al comma 2, lettera a),
    non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di
    previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di
    lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
    contratti collettivi applicabili;
    d) l’organizzazione o l’ente di cui al comma 2, lettera a),
    e’ stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare.
    4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la
    decisione di rifiuto o di revoca e’ adottata nel rispetto del
    principio di proporzionalita’ e tiene conto delle circostanze
    specifiche del caso. La revoca del nulla osta e’ comunicata in via
    telematica agli uffici consolari all’estero.»;
    d) al comma 5, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti:
    «Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale,
    il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per
    l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini
    dell’espletamento delle formalita’ occorrenti al rilascio del
    permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso
    di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e’ rilasciato dal
    questore, con le modalita’ di cui all’articolo 5, comma 8, entro
    quarantacinque giorni dall’espletamento delle formalita’ di cui al
    primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma
    per un periodo non superiore ad un anno.»;
    e) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
    «5-bis. Il permesso di soggiorno non e’ rilasciato o il suo
    rinnovo e’ rifiutato, ovvero, se gia’ rilasciato, e’ revocato nei
    seguenti casi:
    a) e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato
    falsificato o contraffatto;
    b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal
    presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per
    cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»;
    f) dopo il comma 6, e’ inserito il seguente:
    «6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla
    sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
    in lingua italiana.».
  5. All’articolo 27-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
    modifiche:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Ingresso e soggiorno
    per ricerca» e, al comma 1, dopo le parole: «in possesso di un
    titolo» sono inserite le seguenti: «di dottorato o di un titolo»;
    b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
    stranieri:
    a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
    motivi umanitari;
    b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione
    internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
    del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
    modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale
    protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
    c) che sono familiari di cittadini dell’Unione europea che
    hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai
    sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
    modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
    cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a
    quelli dei cittadini dell’Unione, sulla base di accordi conclusi tra
    l’Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l’Unione e Paesi
    terzi;
    d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo
    periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis per motivi di
    lavoro autonomo o subordinato;
    e) che soggiornano in qualita’ di lavoratori altamente
    qualificati, ai sensi dell’articolo 27-quater;
    f) che sono ammessi nel territorio dell’Unione europea in
    qualita’ di dipendenti in tirocinio nell’ambito di un trasferimento
    intrasocietario come definito dall’articolo 27-quinquies, comma 2;
    g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione
    anche se sospeso.»;
    c) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
    «2-bis. L’obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso
    di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.»;
    d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. Il ricercatore e l’istituto di ricerca di cui al comma 1
    stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si
    impegna a realizzare l’attivita’ di ricerca e l’istituto si impegna
    ad accogliere il ricercatore. L’attivita’ di ricerca deve essere
    approvata dagli organi di amministrazione dell’istituto medesimo che
    valutano l’oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in
    possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca,
    certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed
    accertano la disponibilita’ delle risorse finanziarie per la sua
    realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le
    condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua
    disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza
    sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresi’, le
    indicazioni sul titolo o sullo scopo dell’attivita’ di ricerca e
    sulla durata stimata, l’impegno del ricercatore a completare
    l’attivita’ di ricerca, le informazioni sulla mobilita’ del
    ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se gia’ nota al
    momento della stipula della convenzione, l’indicazione della polizza
    assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi
    familiari ovvero l’obbligo per l’istituto di provvedere alla loro
    iscrizione al Servizio sanitario nazionale.»;
    e) al comma 3-bis:
    1) dopo le parole: «risorse mensili di cui al comma 3» sono
    inserite le seguenti: «e’ valutata caso per caso, tenendo conto del
    doppio dell’importo dell’assegno sociale, ed»;
    2) le parole «al progetto di ricerca» sono sostituite dalle
    seguenti: «all’attivita’ di ricerca»;
    f) al comma 4:
    1) le parole: «per ricerca scientifica» sono sostituite dalle
    seguenti: «per ricerca»;
    2) il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «La domanda
    indica gli estremi del passaporto in corso di validita’ del
    ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito
    dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi
    all’ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il
    nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta
    ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto.
    Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in
    via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all’estero
    per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi
    dal rilascio del nulla osta. Il visto e’ rilasciato prioritariamente
    rispetto ad altre tipologie di visto.»;
    g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. In caso di irregolarita’ sanabile o incompletezza della
    documentazione, l’istituto di ricerca e’ invitato ad integrare la
    stessa e il termine di cui al comma 4 e’ sospeso.
    4-ter. Il nulla osta e’ rifiutato e, se gia’ rilasciato, e’
    revocato quando:
    a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
    3-bis e 4;
    b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera
    fraudolenta o contraffatti;
    c) l’istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi
    giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei
    lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla
    normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
    d) l’istituto di ricerca e’ stato oggetto di sanzioni a causa
    di lavoro irregolare;
    e) l’istituto di ricerca e’ in corso di liquidazione o e’
    stato liquidato per insolvenza o non e’ svolta alcuna attivita’
    economica.
    4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la
    decisione di rifiuto o di revoca e’ adottata nel rispetto del
    principio di proporzionalita’ e tiene conto delle circostanze
    specifiche del caso. La revoca del nulla osta e’ comunicata in via
    telematica agli uffici consolari all’estero.»;
    h) al comma 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
    presenza di cause che rendono impossibile l’esecuzione della
    convenzione, l’istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo
    sportello unico per i conseguenti adempimenti.»;
    i) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
    «6. Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio
    nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello
    unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini
    dell’espletamento delle formalita’ occorrenti al rilascio del
    permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.»;
    l) al comma 7:
    1) al primo periodo, le parole da: «Il permesso di soggiorno»
    fino a: «programma di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il
    permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura
    “ricercatore”, e’ rilasciato dal questore, ai sensi del presente
    testo unico, entro trenta giorni dall’espletamento delle formalita’
    di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca»;
    2) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per il
    ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di
    specifici programmi dell’Unione o multilaterali comprendenti misure
    sulla mobilita’, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali
    programmi.»;
    3) al quarto periodo, le parole: «per ricerca scientifica» sono
    sostituite dalle seguenti: «per ricerca»;
    m) dopo il comma 7, e’ inserito il seguente:
    «7-bis. Il permesso di soggiorno non e’ rilasciato o il suo
    rinnovo e’ rifiutato, ovvero, se gia’ rilasciato, e’ revocato nei
    seguenti casi:
    a) e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato
    falsificato o contraffatto;
    b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal
    presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per
    cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»;
    n) il comma 8, e’ sostituito dal seguente:
    «8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all’articolo 29,
    comma 1, lettere a) e b) e’ consentito al ricercatore di cui ai commi
    1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di
    soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo
    29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla
    richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata
    contestualmente alla richiesta di nulla osta all’ingresso del
    ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l’ingresso
    dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies
    e’ richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualita’ di
    familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari e’ rilasciato un
    permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30,
    commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.»;
    o) al comma 9, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
    «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al comma
    4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel
    territorio nazionale ad altro titolo.»;
    p) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
    «9-bis. In presenza dei requisiti reddituali di cui
    all’articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto
    dell’obbligo di cui all’articolo 34, comma 3, lo straniero munito di
    passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato
    l’attivita’ di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7
    puo’ dichiarare la propria immediata disponibilita’ allo svolgimento
    di attivita’ lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
    attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, come previsto
    dall’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e
    richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e
    non superiore a dodici mesi al fine di cercare un’occupazione o
    avviare un’impresa coerente con l’attivita’ di ricerca completata. In
    tal caso il permesso di soggiorno dei familiari e’ rinnovato per la
    stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo
    unico, puo’ essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno
    per lavoro.
    9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al
    comma 9-bis, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al
    possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell’obbligo di cui
    all’articolo 34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma
    del completamento dell’attivita’ di ricerca svolta, rilasciata
    dall’istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del
    completamento dell’attivita’ di ricerca svolta non sia gia’
    disponibile, puo’ essere presentata entro sessanta giorni dalla
    richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.
    9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non e’
    rilasciato, o se gia’ rilasciato, e’ revocato:
    a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter e’
    stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonche’
    le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente
    testo unico.»;
    q) il comma 10, e’ sostituito dal seguente:
    «10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono
    essere ammessi a parita’ di condizioni con i cittadini italiani, a
    svolgere attivita’ di insegnamento compatibile con le disposizioni
    statutarie e regolamentari dell’istituto di ricerca.»;
    r) dopo il comma 10, e’ inserito il seguente:
    «10-bis. Il ricercatore a cui e’ stato rilasciato il permesso
    di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 e’ riammesso senza
    formalita’ nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato
    membro dell’Unione europea che si oppone alla mobilita’ di breve
    durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca
    un’autorizzazione alla mobilita’ di lunga durata, anche quando il
    permesso di soggiorno di cui al comma 7 e’ scaduto o revocato. Ai
    fini del presente articolo, si intende per mobilita’ di breve durata
    l’ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta
    giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per
    mobilita’ di lunga durata l’ingresso ed il soggiorno per periodi
    superiori a centottanta giorni.»;
    s) il comma 11 e’ sostituito dai seguenti:
    «11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per
    ricerca in corso di validita’ rilasciato da un altro Stato membro
    dell’Unione europea e’ autorizzato a soggiornare nel territorio
    nazionale al fine di proseguire la ricerca gia’ iniziata nell’altro
    Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco
    temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non e’ rilasciato al
    ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma
    4 e’ sostituito da una comunicazione dell’istituto di ricerca,
    iscritto nell’elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della
    prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si
    svolge l’attivita’ di ricerca. La comunicazione indica gli estremi
    del passaporto in corso di validita’ o documento equipollente del
    ricercatore e dei familiari, ed e’ corredata dell’attestato di
    iscrizione all’elenco di cui al comma 1, di copia dell’autorizzazione
    al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e
    della convenzione di accoglienza con l’istituto di ricerca del primo
    Stato membro nonche’ della documentazione relativa alla
    disponibilita’ di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di
    assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il
    ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino
    dalla convenzione di accoglienza.
    11-bis. Il ricercatore e’ autorizzato a fare ingresso in Italia
    immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari
    del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e
    soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o
    raggiungere il ricercatore, purche’ in possesso di un passaporto
    valido o documento equipollente e di un’autorizzazione in corso di
    validita’, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di
    aver risieduto in qualita’ di familiari nel primo Stato membro. Si
    applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7.
    11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma
    11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla
    sussistenza di eventuali motivi ostativi all’ingresso nel territorio
    nazionale, comunica all’istituto di ricerca, e all’autorita’
    competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro
    che sussistono motivi di opposizione alla mobilita’ del ricercatore e
    dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti
    casi:
    a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
    b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta,
    ovvero sono stati contraffatti;
    c) l’ente di ricerca non risulta iscritto nell’elenco di cui
    al comma 1;
    d) e’ stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui
    al comma 11;
    e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno
    previste dal presente testo unico.
    11-quater. In caso di opposizione alla mobilita’ il ricercatore
    e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le
    attivita’ e lasciano il territorio nazionale.
    11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo
    straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato
    da un altro Stato membro dell’Unione europea e in corso di validita’
    e’ autorizzato a fare ingresso senza necessita’ di visto e a
    soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l’attivita’ di
    ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell’elenco di cui al
    comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in
    cui lo straniero e’ presente nel territorio nazionale ai sensi del
    comma 11, la richiesta di nulla osta e’ presentata almeno trenta
    giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto.
    11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies e’
    rifiutato e se rilasciato e’ revocato quando:
    a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
    b) l’autorizzazione del primo Stato membro scade durante la
    procedura di rilascio del nulla osta.
    11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies e’
    rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura
    «mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi
    6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell’eventuale revoca del permesso di
    soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorita’
    competenti del primo Stato membro.
    11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della
    consegna del permesso di soggiorno e’ consentito al ricercatore di
    cui al comma 11-quinquies di svolgere attivita’ di ricerca a
    condizione che l’autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia
    in corso di validita’ e che non sia superato un periodo di
    centottanta giorni nell’arco di trecentosessanta giorni.
    11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal presente
    articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
    all’articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.
    11-decies. La documentazione e le informazioni relative alla
    sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
    in lingua italiana.».
  6. All’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Accesso ai percorsi
    di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione
    superiore»;
    b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. In materia di
    accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai
    corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore,
    nonche’ agli interventi per il diritto allo studio, e’ assicurata la
    parita’ di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei
    limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo»;
    c) al comma 2:
    1) le parole: «le universita’» sono sostituite dalle seguenti:
    «Le istituzioni di formazione superiore»;
    2) le parole: «di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre
    1990, n. 341» sono sostituite dalle seguenti: «e di alta formazione
    artistica, musicale e coreutica»;
    3) le parole: «con gli atenei stranieri» sono sostituite dalle
    seguenti: «con istituzioni formative straniere»;
    d) al comma 3:
    1) alla lettera b) le parole: «di laurea» sono sostituite dalle
    seguenti: «di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore»
    e le parole «dell’universita’» sono sostituite dalle seguenti:
    «dell’istituzione»;
    2) alla lettera e) la parola: «universitaria» e’ sostituita
    dalle seguenti parole: «tecnica e alla formazione superiore»;
    e) i commi 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:
    «4-bis. Lo straniero titolare di un’autorizzazione in corso di
    validita’, rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea in
    quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di
    formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che
    beneficia di un programma dell’Unione o multilaterale comprendente
    misure sulla mobilita’ o di un accordo tra due o piu’ istituti di
    istruzione superiore, puo’ fare ingresso e soggiornare in Italia, per
    un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessita’ di
    visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi gia’
    iniziati nell’altro Stato membro o per integrarli con un programma di
    studi ad essi connesso. Si applicano le disposizioni di cui
    all’articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l’autorizzazione in corso di
    validita’ provenga da uno Stato membro che non applica integralmente
    l’acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di
    cui all’articolo 5, comma 7, esibisce copia dell’autorizzazione del
    primo Stato membro e della documentazione relativa al programma
    dell’Unione o multilaterale o all’accordo tra due o piu’ istituti di
    istruzione.
    4-ter. Lo straniero titolare di un’autorizzazione in corso di
    validita’ rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea, che non
    beneficia di un programma dell’Unione o multilaterale comprendente
    misure sulla mobilita’ o di un accordo tra due o piu’ istituti di
    istruzione superiore, puo’ fare ingresso e soggiornare in Italia, al
    fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di
    trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal
    presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di
    soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorita’
    accademiche del Paese dell’Unione nel quale ha svolto il corso di
    studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia e’
    complementare al programma di studi gia’ svolto.»;
    f) al comma 5:
    1) la parola: «universitari» e’ sostituita dalle seguenti
    parole: «di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore»;
    2) dopo le parole: «in possesso di titolo di studio» sono
    inserite le seguenti: «di scuola secondaria»;
    3) le parole da: «titolari di carta di soggiorno» fino a «per
    asilo umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «titolari di
    permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di
    permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
    per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per
    motivi umanitari»;
    g) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
    «5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e’ rilasciato
    dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi
    dell’articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura
    «studente».
    5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all’articolo 5,
    comma 3, lettera c) e’ rilasciato allo studente che fa ingresso nel
    territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell’Unione o
    multilaterali comprendenti misure sulla mobilita’ o accordi tra due o
    piu’ istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa
    riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del
    permesso di soggiorno di cui al presente comma e’ riammesso senza
    formalita’ nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato
    membro dell’Unione europea che si oppone alla mobilita’ dello
    studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente
    comma e’ scaduto o revocato.
    5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e
    5-ter non e’ rilasciato o il suo rinnovo e’ rifiutato ovvero, se gia’
    rilasciato, e’ revocato nei seguenti casi:
    a) se e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato
    falsificato o contraffatto;
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dal
    presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i
    quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente
    articolo.
    5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e
    5-ter non si applicano agli stranieri:
    a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
    motivi umanitari;
    b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione
    internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
    del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
    modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale
    protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
    c) che sono familiari di cittadini dell’Unione europea che
    hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai
    sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
    modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
    cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a
    quelli dei cittadini dell’Unione, sulla base di accordi conclusi tra
    l’Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l’Unione e Paesi
    terzi;
    d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo
    periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis per motivi di
    lavoro autonomo o subordinato;
    e) che soggiornano in qualita’ di lavoratori altamente
    qualificati, ai sensi dell’articolo 27-quater;
    f) che sono ammessi nel territorio dell’Unione europea in
    qualita’ di dipendenti in tirocinio nell’ambito di un trasferimento
    intrasocietario come definito dall’articolo 27-quinquies, comma 2;
    g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione
    anche se sospeso.».
  7. All’articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) alla rubrica, dopo la parola: «tirocinio», e’ eliminata la
    seguente parola: «professionale»;
    b) al comma 1:
    1) alla lettera a) le parole: «secondaria superiore e» sono
    sostituite dalle seguenti: «secondaria superiore,» e dopo le parole:
    «formazione tecnica superiore» sono inserite le seguenti: «, percorsi
    di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore»;
    2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
    «b) ammessi a frequentare:
    1) corsi di formazione professionale e tirocini
    extracurriculari nell’ambito del contingente triennale stabilito con
    decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
    concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della
    cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
    di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
    2) tirocini curriculari compresi nell’ambito di percorsi di
    istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da
    istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica
    superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione
    professionale; periodi di pratica professionale nonche’ tirocini
    previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche; tirocini
    transnazionali realizzati nell’ambito di programmi comunitari per
    l’istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente
    numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con
    decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
    concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della
    cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
    di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.»;
    3) alla lettera d) le parole: «dal Ministero degli affari
    esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero
    dell’universita’ e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti:
    «dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale, dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca» e dopo le parole «istituzioni accademiche.» aggiungere
    le seguenti: «I programmi di scambio definiscono le responsabilita’
    delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all’alloggio
    dell’alunno.»;
    c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di
    insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi
    sono quelli autorizzati dal Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca a erogare corsi di formazione
    tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonche’ gli Istituti
    tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di
    formazione tra l’istituzione formativa inviante, l’ente ospitante e
    il tirocinante che contiene la descrizione del programma di
    tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento,
    la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e
    di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe
    a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di
    vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di
    una polizza assicurativa per malattia.
    1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al
    completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel
    paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed
    esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida
    di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.
    1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 e’ rilasciato dal
    questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell’articolo
    5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
    Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione
    degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed
    extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e’ quella
    prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri
    ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la
    durata del permesso di soggiorno e’ quella prevista dalla convenzione
    di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d)
    la durata del permesso di soggiorno non puo’ essere superiore ad un
    anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo
    se piu’ breve.
    1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
    39, commi 5-ter e 5-quater.».
  8. Dopo l’articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
    «Art. 39-bis.1 (Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o
    imprenditorialita’ degli studenti). – 1. In presenza dei requisiti
    reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo
    restando il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 34, comma 3, lo
    straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente,
    che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario
    ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma
    accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di
    tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui
    agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), puo’ dichiarare la
    propria immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’
    lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del
    lavoro presso i servizi per l’impiego, come previsto dall’articolo 19
    del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un
    permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore
    a dodici mesi al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa
    coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei
    requisiti previsti dal presente testo unico, puo’ essere richiesta la
    conversione in permesso di soggiorno per lavoro.
  9. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
    1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei
    requisiti reddituali e al rispetto dell’obbligo di cui all’articolo
    34, comma 3, allega la documentazione relativa al conseguimento di
    uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione relativa al
    conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia gia’
    disponibile, puo’ essere presentata entro sessanta giorni dalla
    richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.
  10. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non e’ rilasciato,
    o se gia’ rilasciato, e’ revocato:
    a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e’ stata ottenuta
    in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa
    piu’ le condizioni previste dai commi 1 e 2 nonche’ le altre
    condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo
    unico.».

Art. 2

Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 11 luglio
2003, n. 170
1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Anagrafe nazionale
degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici
superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
b) al comma 1:
1) le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,» sono eliminate;
2) le parole: «l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita’» sono sostituite dalle seguenti:
«l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore»;
3) alla lettera c) dopo le parole: «sugli esiti occupazionali
dei» sono inserite le seguenti: «diplomati e»;
4) alla lettera e) le parole: «delle istituzioni universitarie»
sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore»;
c) al comma 2:
1) le parole: «il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario» sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia
nazionale per la valutazione delle universita’ e della ricerca»;
2) le parole: «e il Consiglio nazionale degli studenti
universitari,» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio
nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli
studenti,»;
3) le parole: «delle universita’ e» sono sostituite dalle
seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della
formazione superiore».

Art. 3

Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione

  1. Il Ministero dell’interno, il Ministero dell’istruzione,
    universita’ e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali istituiscono punti di contatto per lo scambio di informazioni
    e documentazione con gli Stati membri ai fini dell’applicazione delle
    disposizioni in materia di mobilita’ degli studenti e dei
    ricercatori.
  2. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono
    tempestivamente e in via telematica ai punti di contatto di cui al
    comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto
    interdirettoriale del Ministero dell’interno, del Ministero
    dell’istruzione, universita’ e ricerca, e del Ministero del lavoro e
    delle politiche sociali, sono fissate le linee guida per lo
    svolgimento delle attivita’ dei punti di contatto.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli uffici interessati
    utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 11 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Minniti, Ministro dell’interno

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217

Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (18G00003)

(GU Serie Generale n.9 del 12-01-2018)

Vigente al: 27-1-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante
«Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell’amministrazione digitale;
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 settembre 2017;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 5 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 4 ottobre 2017;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per la
semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
«l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;»;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti
caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di
chiunque, anche per finalita’ commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti
all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili
gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private,
oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall’articolo 7 del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;»;
2) la lettera n-ter) e’ sostituita dalla seguente: «n-ter)
domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un
servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico
di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento
(UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la
direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”,valido ai fini
delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»;
3) dopo la lettera n-ter) e’ aggiunta la seguente: «n-quater)
servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione
pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»;
4) alla lettera s), dopo la parola «titolare» sono inserite le
seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono
sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»;
5) alla lettera aa), dopo la parola «titolare» sono inserite le
seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la»
e’ inserita la seguente: «sua» e dopo la parola «creazione» sono
inserite le seguenti: «nonche’ alle applicazioni per la sua
apposizione»;
6) dopo la lettera ee) e’ inserita la seguente: «ff) Linee guida:
le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di
cui all’articolo 71.»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: «recapito certificato» sono
aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli articoli 3, numero
37), e 44 del Regolamento eIDAS».

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del
presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del
riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi
comprese le autorita’ di sistema portuale, nonche’ alle autorita’
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa’
quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle societa’ a controllo pubblico, come definite nel decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le societa’ quotate di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non
rientrino nella categoria di cui alla lettera b).»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni del
presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento
informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al
Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli
articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni
elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identita’
digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai
privati, ove non diversamente previsto.»;
c) al comma 4, le parole «, e la fruibilita’ delle informazioni
digitali» sono sostituite dalle seguenti: «e la fruibilita’ delle
informazioni digitali,» e le parole «ai gestori di servizi pubblici
ed» sono soppresse;
d) al comma 6, primo periodo, le parole «ispettive e di controllo
fiscale,» sono soppresse, dopo le parole «consultazioni elettorali»
sono inserite le seguenti: «, nonche’ alle comunicazioni di emergenza
e di allerta in ambito di protezione civile» e, al secondo periodo,
la parola «altresi’» e’ soppressa;
e) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Ferma restando
l’applicabilita’ delle disposizioni del presente decreto agli atti di
liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni
di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita’ e i
termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle
attivita’ e funzioni ispettive e di controllo fiscale.».

Art. 3

Modifiche alla Sezione II, Capo I, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. La rubrica della Sezione II, Capo I, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e’ sostituita dalla seguente: «Carta della
cittadinanza digitale».

Art. 4

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «diritto di usare» sono inserite le
seguenti: «, in modo accessibile ed efficace,» e dopo le parole
«anche ai fini» sono inserite le seguenti: «dell’esercizio dei
diritti di accesso e»;
b) i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.

Art. 5

Modifiche all’articolo 3-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Identita’ digitale e
Domicilio digitale»;
b) prima del comma 1 e’ inserito il seguente: «01. Chiunque ha il
diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria
identita’ digitale.»;
c) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in
albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle
imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto
nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha
facolta’ di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere
nell’elenco di cui all’articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto
al comma 3-bis, chiunque ha la facolta’ di richiedere la
cancellazione del proprio domicilio digitale dall’elenco di cui
all’articolo 6-quater.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti
secondo le modalita’ stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche
possono altresi’ eleggere il domicilio digitale avvalendosi del
servizio di cui all’articolo 64-bis.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di
fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare
ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita’ fissate
nelle Linee guida.»;
e) il comma 2 e’ abrogato;
f) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente: «3-bis. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il
Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, e’ stabilita la data a decorrere dalla
quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai
sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalita’ con le quali ai
predetti soggetti e’ messo a disposizione un domicilio digitale e
sono individuate altre modalita’ con le quali, per superare il
divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che
non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.»;
g) al comma 4-bis le parole «di cui ai commi 1 e 2 le
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini»
sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla data fissata nel decreto
di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto
un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis» e le parole «ai
cittadini stessi» sono sostituite dalle seguenti: «agli stessi»;
h) al comma 4-ter le parole «e conservato» sono sostituite dalle
seguenti «ed e’ disponibile»;
i) al comma 4-quinquies:
1) al primo periodo, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1-ter»;
2) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «In tal caso,
ferma restando la validita’ ai fini delle comunicazioni elettroniche
aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo’ opporre
eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del
ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, la parola «Resta» e’ sostituita
dalle seguenti: «Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma
2, resta»;
b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: «2-ter. I soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti
elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il
pagamento spontaneo di tributi di cui all’articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono
pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso
l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il
sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 e seguenti del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite l’Agenzia delle entrate e l’AgID, che
fissa, anche in maniera progressiva, le modalita’ tecniche per
l’effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la
piattaforma di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le
informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria
generale dello Stato.».

Art. 7

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Utilizzo del domicilio
digitale»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni
tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti
negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a
quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari
ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni
elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui
all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e
del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla
notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga
diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal
mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se
rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la
prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al
destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione
del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformita’ alle Linee guida.»;
c) il comma 1-bis e’ abrogato;
d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei
professionisti e’ l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC)
delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 6-bis.
L’elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), e’ l’Indice degli indirizzi della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui
all’articolo 6-ter. L’elenco dei domicili digitali delle persone
fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di
cui al primo e al secondo periodo e’ l’Indice degli indirizzi delle
persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui
all’articolo 6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano
direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i
propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni
amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione
e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito
tributario. La conformita’ della copia informatica del documento
notificato all’originale e’ attestata dal responsabile del
procedimento in conformita’ a quanto disposto agli articoli 22 e
23-bis.».

Art. 8

Modifiche all’articolo 6-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi PEC» sono sostituite
dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
b) al comma 1, le parole «la pubblica amministrazione» sono
sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all’articolo 2, comma
2», le parole «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente,» sono soppresse e le
parole «degli indirizzi di posta elettronica certificata» sono
sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole «Gli indirizzi PEC» sono
sostituite dalle seguenti: «I domicili digitali»;
d) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 9

Modifiche all’articolo 6-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle
seguenti: «dei domicili digitali»;
b) al comma 1, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle
seguenti: «dei domicili digitali» e le parole «gli indirizzi di posta
elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «i domicili
digitali»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «al comma 1» sono
inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi».
2. Dopo l’articolo 6-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle
persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti
all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). –
1. E’ istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle
persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti
all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese,
nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo
3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono
affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture
informatiche delle Camere di commercio gia’ deputate alla gestione
dell’elenco di cui all’articolo 6-bis.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio
digitale e’ l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo
6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi
dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei
domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi
informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia’
contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis.
3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID provvede
al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell’elenco di cui
al presente articolo nell’ANPR.
Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso). – 1. La consultazione
on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e’
consentita a chiunque senza necessita’ di autenticazione. Gli elenchi
sono realizzati in formato aperto.
2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli
articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e’ effettuata secondo le modalita’
fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare
dell’indirizzo, e’ vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al
presente articolo per finalita’ diverse dall’invio di comunicazioni
aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di
finalita’ istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater
contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o
cessazione del domicilio digitale.».

Art. 10

Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Diritto a servizi
on-line semplici e integrati»;
b) prima del comma 1 e’ inserito il seguente: «01. Chiunque ha
diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato,
tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche
amministrazioni e il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis,
anche attraverso dispositivi mobili.»;
c) al comma 1, le parole «dei soggetti giuridici» sono sostituite
dalle seguenti: «degli utenti», le parole «i propri servizi per via
telematica» sono sostituite dalle seguenti: «on-line i propri
servizi» e le parole da «e livelli di qualita’» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dei livelli di qualita’
individuati e periodicamente aggiornati dall’AgID con proprie Linee
guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica»;
d) il comma 2 e’ abrogato;
e) al comma 4, le parole «gli interessati» sono sostituite dalle
seguenti: «gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al
difensore civico digitale di cui all’articolo 17,».

Art. 11

Modifiche all’articolo 8-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 8-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole da «attraverso un sistema» a «che rispetti
gli» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto degli».

Art. 12

Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole «nella predisposizione dei piani di cui
all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi,
attuano anche politiche di» sono sostituite dalle seguenti: «,
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche
di reclutamento e».

Art. 13

Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2, primo periodo, dell’articolo 14 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «utili per» sono
inserite le seguenti: «realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale
europea e nazionale e».

Art. 14

Modifiche all’articolo 14-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2 dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «emanazione di» sono inserite le
seguenti: «Linee guida contenenti», dopo le parole «nonche’ di» sono
inserite le seguenti: «indirizzo,» e dopo le parole «e controllo»
sono inserite le seguenti: «sull’attuazione e»;
b) alla lettera b), le parole «dalle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»
sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2»;
c) alla lettera c), dopo le parole «svolte dalle amministrazioni»
sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli investimenti effettuati
ai sensi dell’articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11
dicembre 2016, n. 232,»;
d) alla lettera g), primo periodo, la parola «non» e’ soppressa e,
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il parere e’ reso
entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta e si applica l’articolo 17-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;
e) alla lettera i), le parole «sui soggetti di cui all’articolo
44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «sui conservatori di
documenti informatici accreditati».

Art. 15

Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente: «2-quater. AgID
individua, nell’ambito delle Linee guida, criteri e modalita’ di
attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica
amministrazione dia conto annualmente delle attivita’ previste dai
predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all’articolo 11,
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

Art. 16

Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), all’inizio del periodo sono inserite le
seguenti parole: «approva il piano triennale di cui all’articolo
14-bis, comma 2, lettera b), e»;
b) alla lettera c), all’inizio del periodo sono inserite le
seguenti parole: «promuove e»;
c) alla lettera e), all’inizio del periodo sono inserite le
seguenti parole: «stabilisce i».

Art. 17

Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Responsabile per la
transizione digitale e difensore civico digitale»;
b) al comma 1:
1) all’alinea, secondo periodo, le parole «ciascuno del predetti
soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna pubblica
amministrazione»;
2) alla lettera j), dopo le parole «dei sistemi di» sono inserite
le seguenti: «identita’ e domicilio digitale,» e dopo le parole «e
fruibilita’» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ del processo di
integrazione e interoperabilita’ tra i sistemi e servizi
dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis»;
3) dopo la lettera j) e’ inserita la seguente: «j-bis)
pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi
informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne
la compatibilita’ con gli obiettivi di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale
di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).»;
c) al comma 1-quater:
1) i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «1-quater. E’
istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il
digitale, a cui e’ preposto un soggetto in possesso di adeguati
requisiti di terzieta’, autonomia e imparzialita’. Chiunque puo’
presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita
area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative
a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in
materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica
amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del
difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito
Internet istituzionale.»;
2) all’ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«di ciascuna amministrazione»;
d) al comma 1-sexies le parole «ai commi» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma» e le parole «e 1-quater» sono soppresse;
e) dopo il comma 1-sexies e’ aggiunto il seguente: «1-septies. I
soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di
cui al medesimo comma anche in forma associata.».

Art. 18

Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. L’articolo 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Piattaforma nazionale per la governance della
trasformazione digitale). – 1. E’ realizzata presso l’AgID una
piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i
portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi
all’attuazione dell’agenda digitale.
2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della
piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia
accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia
idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera
trasparente, qualificata ed efficace.
3. Il Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione di cui all’articolo 14-bis e’ pubblicato sulla
piattaforma e aggiornato di anno in anno.
4. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono
adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e
aggiornamenti periodici, gia’ adottati, aventi ad oggetto
l’attuazione dell’agenda digitale.
5. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), tengono
conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la
piattaforma.».

Art. 19

Modifiche al Capo II del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. La Rubrica del Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e’ sostituita dalla seguente «DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME
ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI».

Art. 20

Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Il documento
informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha
l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi
e’ apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e’ formato,
previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo
71 con modalita’ tali da garantire la sicurezza, integrita’ e
immodificabilita’ del documento e, in maniera manifesta e inequivoca,
la sua riconducibilita’ all’autore. In tutti gli altri casi,
l’idoneita’ del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili
in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,
integrita’ e immodificabilita’. La data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformita’ alle Linee guida.».
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata
o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica,
salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito
degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa,
anche regolamentare, in materia di processo telematico.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai sensi dell’articolo
71» sono sostituite dalle seguenti: «con le Linee guida» e l’ultimo
periodo e’ soppresso.

Art. 21

Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni
relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale»;
b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero sono formati con le ulteriori modalita’ di cui all’articolo
20, comma 1-bis, primo periodo».

Art. 22

Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «se ad essi» fino a «elettronica
qualificata.» sono sostituite dalle seguenti: «se sono formati ai
sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. La copia per
immagine su supporto informatico di un documento analogico e’
prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il
documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del
documento analogico da cui e’ tratto, previo raffronto dei documenti
o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma
e del contenuto dell’originale e della copia.»;
c) al comma 2, le parole «con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dei commi 1,» sono inserite le
seguenti: «1-bis,».

Art. 23

Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «I soggetti
che procedono all’apposizione del contrassegno rendono disponibili
gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee
soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.».

Art. 24

Modifiche all’articolo 23-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. La copia su
supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche
amministrazioni in origine su supporto analogico e’ prodotta mediante
processi e strumenti che assicurano che il documento informatico
abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e’
tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di
processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di
garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della
copia.»;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. In materia di
formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.».

Art. 25

Modifiche alla Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82

1. La Rubrica della Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e’ sostituita dalla seguente: «Firme elettroniche,
certificati e prestatori di servizi fiduciari».

Art. 26

Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 4 dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di
firma digitale» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
linee guida definiscono altresi’ le modalita’, anche temporali, di
apposizione della firma.».

Art. 27

Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «, fatta salva la
possibilita’ di utilizzare uno pseudonimo,» sono soppresse e, al
secondo periodo, le parole «, quale ad esempio un codice di sicurezza
sociale o un codice identificativo generale» sono soppresse;
b) al comma 3:
1) all’alinea, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti:
«di firma elettronica»;
2) alla lettera a), dopo la parola «titolare» sono inserite le
seguenti: «di firma elettronica»;
3) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) uno
pseudonimo, qualificato come tale.»;
c) al comma 3-bis:
1) prima del primo periodo e’ inserito il seguente: «Le
informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi
e chiaramente evidenziati nel certificato.»;
2) al primo periodo, dopo le parole «comma 3 possono» e’ inserita
la seguente: «anche»;
3) al secondo periodo, le parole «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con le Linee
guida».
d) al comma 4, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti:
«di firma elettronica»;
e) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Il
certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni di cui ai
commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del
certificato di firma.».

Art. 28

Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I soggetti che
intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere
l’attivita’ di gestore di posta elettronica certificata o di gestore
dell’identita’ digitale di cui all’articolo 64 presentano all’AgID
domanda di qualificazione, secondo le modalita’ fissate dalle Linee
guida. I soggetti che intendono svolgere l’attivita’ di conservatore
di documenti informatici presentano all’AgID domanda di
accreditamento, secondo le modalita’ fissate dalle Linee guida.»;
b) al comma 2, le parole: «Regolamento eIDAS.» sono sostituite
dalle seguenti: «Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di
societa’ di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilita’,
tecnologici e organizzativi, nonche’ delle garanzie assicurative e di
eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell’attivita’
svolta e alla responsabilita’ assunta nei confronti dei propri utenti
e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto
della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita l’AgID. Il predetto decreto determina altresi’
i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all’AgID per lo
svolgimento delle predette attivita’, nonche’ i requisiti e le
condizioni per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1 da
parte di amministrazioni pubbliche.»;
c) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 29

Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «e di» sono sostituite dalle seguenti:
«e dei»;
b) al comma 1, le parole «di cui all’articolo 64 e i soggetti di
cui all’articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e i
conservatori di documenti informatici, iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 29, comma 6,»;
c) al comma 3:
1) il primo periodo e’ soppresso;
2) al secondo periodo, le parole «Il certificatore» sono sostituite
dalle seguenti: «Il prestatore di servizi di firma digitale o di
altra firma elettronica qualificata», dopo le parole «ecceda i
limiti» e’ inserita la seguente: «eventualmente» e le parole da «o
derivanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell’articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d’uso e
di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto
dall’articolo 28, comma 3-bis».

Art. 30

Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica dopo la parola «titolare» sono inserite le
seguenti: «di firma elettronica qualificata»;
b) al comma 3:
1) all’alinea, le parole «, ai sensi dell’articolo 19,» sono
soppresse;
2) alla lettera g), dopo la parola «titolare», ovunque ricorra,
sono inserite le seguenti: «di firma elettronica qualificata».

Art. 31

Modifiche all’articolo 32-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «, limitatamente alle
attivita’ di conservazione di firme, sigilli o certificati
elettronici, ai soggetti di cui all’articolo 44-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «ai conservatori accreditati», le parole «Regolamento
eIDAS e o» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento eIDAS o»,
dopo le parole «del presente Codice» sono inserite le seguenti:
«relative alla prestazione dei predetti servizi», le parole «euro
4.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00» e le
parole «euro 40.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro
400.000,00»;
b) al comma 1, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Le
violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e
gli interessi di una pluralita’ di utenti o relative a significative
carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si
considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni,
dispone altresi’ la cancellazione del fornitore del servizio
dall’elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o
qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.»;
c) al comma 1-bis, le parole «, prima di irrogare» sono sostituite
dalla seguente: «irroga», le parole «, diffida» sono sostituite dalle
seguenti: « e diffida» e le parole «dal Regolamento eIDAS o dal
presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative
modalita’ per adempiere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
disciplina vigente»;
d) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi i casi di
forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un
malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1
che determini l’interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata
o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli
utenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID,
ferma restando l’irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida
altresi’ i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarita’
del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se
l’interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva
comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente
alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione
dall’elenco pubblico.».

Art. 32

Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «certificatori accreditati»
sono sostituite dalle seguenti: «prestatori di servizi di firma
digitale o di altra firma elettronica qualificata»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche
amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti
informatici:
a) all’interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati
come conservatori presso l’AgID.»;
c) il comma 2 e’ abrogato.

Art. 33

Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dopo le parole «al titolare» sono inserite le seguenti:
«di firma elettronica».

Art. 34

Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2 dell’articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per
violazione delle regole tecniche ivi contenute».

Art. 35

Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 38 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole «di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentiti»
sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Dipartimento della
funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell’economia e
delle finanze, nonche’».

Art. 36

Modifiche al Capo III del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. La Rubrica del Capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e’ sostituita dalla seguente: «GESTIONE, CONSERVAZIONE E
ACCESSIBILITA’ DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI».
2. Dopo il Capo III e’ inserita la seguente Sezione: «Sezione I.
Documenti della pubblica amministrazione».

Art. 37

Modifiche all’articolo 40-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole «pervengono o sono inviate dalle caselle di
posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1 e
3,» sono sostituite dalle seguenti: «provengono da o sono inviate a
domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all’articolo
3-bis,».
2. Dopo l’articolo 40-bis e’ inserito il seguente: «Art. 40-ter
(Sistema pubblico di ricerca documentale). – 1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di
un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a
obblighi di pubblicita’ legale, trasparenza o a registrazione di
protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all’articolo 40-bis e
dei fascicoli dei procedimenti di cui all’articolo 41, nonche’ a
consentirne l’accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai
sensi della disciplina vigente.».
3. Dopo l’articolo 40-ter e’ inserita, al Capo III, la seguente
Sezione: «Sezione II. Gestione e conservazione dei documenti».

Art. 38

Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «e cooperazione
applicativa» sono sostituite dalla seguente: «o integrazione» e le
parole «dall’articolo 12, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«dagli articoli 12 e 64-bis»;
b) al comma 2-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni
previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli
articoli 40-ter e 64-bis»;
c) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «Le regole» sono
sostituite dalle seguenti: «Le Linee guida», dopo la parola
«identificazione» sono inserite le seguenti «, l’accessibilita’
attraverso i suddetti servizi», dopo le parole «l’utilizzo del
fascicolo» sono inserite le seguenti: «sono dettate dall’AgID ai
sensi dell’articolo 71 e», e le parole «della cooperazione
applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai
sensi dell’articolo 71» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’integrazione»;
d) al comma 2-ter, lettera e-bis), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole «apposto con modalita’ idonee a consentirne
l’indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui
all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida»;
e) al comma 2-quater, le parole «dei singoli documenti;» sono
sostituite dalle seguenti: «dei singoli documenti. Il fascicolo
informatico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, nonche’ l’immediata conoscibilita’ anche attraverso i servizi di
cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello
stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito
elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi
dell’articolo 71, Linee guida idonee a garantire l’interoperabilita’
tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi
di cui agli articoli 40-ter e 64-bis».

Art. 39

Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Conservazione ed
esibizione dei documenti»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di
conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a
tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la
conformita’ ai documenti originali e sono conformi alle Linee
guida.»;
c) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ai
medesimi soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Le amministrazioni
rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti
attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con
l’identita’ digitale di cui all’articolo 64 ed integrati con i
servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai
sensi della disciplina vigente al momento dell’invio dei singoli
documenti nel sistema di conservazione».

Art. 40

Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il sistema di
gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni,
di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e’ organizzato e gestito, anche in modo da
assicurare l’indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli
informatici attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel
rispetto delle Linee guida.»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole «e conservazione» sono
soppresse, dopo la parola «informatici» sono inserite le seguenti:
«delle pubbliche amministrazioni» e al secondo periodo le parole
«procedimenti conclusi» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti
non conclusi»;
c) il comma 1-ter e’ sostituito dal seguente: «1-ter. Il sistema di
conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso
conservato, caratteristiche di autenticita’, integrita’,
affidabilita’, leggibilita’, reperibilita’, secondo le modalita’
indicate nelle Linee guida.»;
d) dopo il comma 1-ter e’ aggiunto il seguente: «1-quater. Il
responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il
responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile
della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, puo’
affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la
conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o
privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e
di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione
della pubblica amministrazione, che opera d’intesa, oltre che con i
responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della
gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti
informatici secondo quanto previsto all’articolo 34, comma 1-bis.».

Art. 41

Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole «fonte di» sono soppresse.

Art. 42

Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 46 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, la parola «telematica» e’ sostituita dalla seguente:
«digitale» e le parole «le informazioni relative a stati, fatti e
qualita’ personali previste» sono sostituite dalle seguenti: «i dati
sensibili e giudiziari consentiti».

Art. 43

Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «Le pubbliche
amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,»
sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere a) e b),» e le parole «nell’Indice PA» sono
sostituite dalle seguenti: «nell’Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole «La pubbliche
amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche
amministrazioni».

Art. 44

Modifiche al Capo V del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Alla rubrica del Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, le parole «E SERVIZI IN RETE» sono sostituite dalle seguenti: «,
IDENTITA’ DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE».

Art. 45

Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Le pubbliche
amministrazioni, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali,
procedono all’analisi dei propri dati anche in combinazione con
quelli detenuti da altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita’ si
svolge secondo le modalita’ individuate dall’AgID con le Linee
guida.»;
b) il comma 3 e’ abrogato.
2. Dopo l’articolo 50-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). – 1. La
Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo
sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale
Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita’ istituzionali, dai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle
autorita’ amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, nonche’ alla condivisione dei dati tra i soggetti che
hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli
adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in
conformita’ alla disciplina vigente.
2. In sede di prima applicazione, la sperimentazione della
Piattaforma Digitale Nazionale Dati e’ affidata al Commissario
straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale non oltre il 31
dicembre 2018.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il
Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale
provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita’
stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal
decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle
autorita’ amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme
tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei
dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee
guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di
cui al comma 4, hanno l’obbligo di riscontrare la richiesta del
Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni
titolari dei dati, sono stabilite le modalita’ di attuazione del
presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le
pubbliche amministrazioni, di semplificare l’accesso ai dati stessi
da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di
semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i
cittadini e le imprese, ed e’ identificato l’elenco dei dati che i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione
delle autorita’ amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalita’ di
cui al comma 3; l’elenco e’ aggiornato periodicamente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati.
Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalita’ di
acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.
5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale
Dati non modifica la titolarita’ del dato.».

Art. 46

Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica dopo la parola «Sicurezza» sono inserite le
seguenti «e disponibilita’»;
b) al comma 1-bis, lettera c), le parole «la pubblica
amministrazione e l’innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la
semplificazione e la pubblica amministrazione»;
c) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: «2-ter. I soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di
sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le
procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.
2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel
rispetto delle Linee guida adottate dall’AgID, piani di emergenza in
grado di assicurare la continuita’ operativa delle operazioni
indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale
operativita’. Onde garantire quanto previsto, e’ possibile il ricorso
all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’erogazione
di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei
soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato
coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei
pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa
degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata
del bilancio statale».

Art. 47

Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «delle pubbliche amministrazioni» sono
soppresse;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «le amministrazioni
titolari» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2,», le parole «all’articolo 68, comma 3,» sono
sostituite dalle seguenti: «all’articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e
l-ter),» e il secondo periodo e’ soppresso;
c) al comma 3, le parole da «la raccolta» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «la formazione, la raccolta e
la gestione di dati, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
prevedono clausole idonee a consentirne l’utilizzazione in
conformita’ a quanto previsto dall’articolo 50»;
d) al comma 4, le parole da «ai sensi dell’articolo» fino alla fine
del periodo sono soppresse;
e) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

Art. 48

Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1-bis dell’articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, la parola «definitivi» e’ soppressa.

Art. 49

Modifiche all’articolo 54 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’
quelli previsti dalla legislazione vigente».

Art. 50

Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, le parole «Con decreto adottato ai» sono sostituite dalla
seguente: «Ai».

Art. 51

Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati
di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle
informazioni ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo
standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee
guida.
2-ter. Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di
interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento
dei servizi per l’utilizzo delle medesime basi di dati.»;
b) il comma 3-ter e’ sostituito dal seguente: «3-ter. AgID,
tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli
obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica
l’elenco delle basi di dati di interesse nazionale.».

Art. 52

Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al primo periodo, la parola «singoli» e’ soppressa;
2) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Al fine dello
svolgimento delle proprie funzioni, il Comune puo’ utilizzare i dati
anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente
allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di
servizi o funzionalita’ non fornite da ANPR.»;
3) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’ANPR assicura ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l’accesso
ai dati contenuti nell’ANPR.»;
b) al comma 5, le parole «le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 2, comma 2, del presente Codice» sono sostituite dalle
seguenti: «i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e
b),»;
c) al comma 6, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c)
all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i
quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle
dichiarazioni di nascita ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e
della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello
stesso decreto nonche’ della denuncia di morte prevista dall’articolo
1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile
con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della
salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.».

Art. 53

Modifiche all’articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole da «istituita, presso» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «gestita dall’Autorita’
Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 213 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 54

Modifiche all’articolo 62-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «all’articolo 58, comma 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «all’articolo 60, comma 2-bis,»;
b) al comma 7, lettera a), le parole «il medico di medicina
generale» sono sostituite dalle seguenti: «le scelte del medico di
medicina generale e del pediatra di libera scelta».

Art. 55

Modifiche alla Sezione III, Capo V, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. La rubrica della Sezione III, Capo V, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e’ sostituita dalla seguente: «Identita’ digitali,
istanze e servizi on-line».

Art. 56

Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, prima del primo periodo e’ inserito il
seguente: «L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche
amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene
tramite SPID.» e, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 01.»;
b) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole «alle imprese»
sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti privati» e, al secondo
periodo, le parole «l’impresa» sono sostituite dalle seguenti: «i
predetti soggetti»;
c) i commi 2-septies e 2-octies sono abrogati;
d) al comma 2-novies le parole «2-octies» sono sostituite dalle
seguenti: «2-quater»;
e) dopo il comma 2-novies e’ inserito il seguente: «2-decies. Le
pubbliche amministrazioni, in qualita’ di fornitori dei servizi,
usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai
gestori di identita’ digitali e dai gestori di attributi
qualificati.»;
f) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, e’ stabilita’ la data
a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
utilizzano esclusivamente le identita’ digitali ai fini
dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.».

Art. 57

Modifiche all’articolo 64-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «unico» e’ soppressa;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di
rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori di identita’
digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di
evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in
modo da garantire l’integrazione e l’interoperabilita’ tra i diversi
sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per
ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di
consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di
qualita’ di cui all’articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di
analisi individuati dall’AgID con le Linee guida.».

Art. 58

Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole da «la firma digitale» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «una delle
forme di cui all’articolo 20»;
b) al comma 1, lettera c-bis), primo periodo, le parole «mediante
la propria casella di posta elettronica certificata» sono sostituite
dalle seguenti: «dal proprio domicilio digitale» e le parole
«dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «elezione di domicilio
speciale ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile».

Art. 59

Modifiche al Capo V del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Nel Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
parole «Sezione IV Carte elettroniche» sono soppresse.

Art. 60

Modifiche all’articolo 66 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, e dell’analogo documento, rilasciato a
seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’eta’
prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identita’
elettronica,» sono soppresse e le parole «per la funzione pubblica,
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie» sono sostituite
dalle seguenti: «per la semplificazione e la pubblica
amministrazione»;
b) al comma 5, le parole «di concerto con» sono sostituite dalla
seguente: «sentiti» e le parole «, sentita» sono sostituite dalla
seguente: «e».

Art. 61

Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis le parole «12 aprile 2006 n. 163» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 50 del 2016»;
b) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 62

Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da «ove possibile» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «salvo che cio’ risulti
eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere
tecnico-economico, che l’amministrazione committente sia sempre
titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, appositamente
sviluppati per essa»;
b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Al medesimo
fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la
relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni
informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o piu’
piattaforme individuate dall’AgID con proprie Linee guida.».

Art. 63

Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Il comma 1 dell’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e’ sostituito dal seguente: «1. L’AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta
giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la
protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche’
acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida
contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del
presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro
pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale
dell’AgID e di essa ne e’ data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con
la procedura di cui al primo periodo.».

Art. 64

Abrogazioni

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono abrogati:
a) l’articolo 33;
b) l’articolo 44-bis;
c) l’articolo 63;
d) l’articolo 70.
2. Al comma 1 dell’articolo 61 del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo
le parole: «del suddetto decreto ministeriale» sono sostituite dalle
seguenti: «delle Linee guida di cui all’articolo 71 del decreto
legislativo n. 82 del 2005».

Art. 65

Disposizioni transitorie

1. Il diritto di cui all’articolo 3-bis, comma 01, e’ riconosciuto
a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le
pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del
2005, come introdotto dal presente decreto, e’ adottato entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. La realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-quater del
decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente decreto,
e’ effettuata dall’AgID entro dodici mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto. AgID cessa la gestione del predetto elenco al
completamento dell’ANPR, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 3,
del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente
decreto.
5. In sede di prima applicazione dell’articolo 6-quater, comma 2,
del decreto legislativo n. 82 del 2005, AgID comunica alle imprese e
ai professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, risultano iscritti in albi ed elenchi, tramite l’indirizzo
di cui all’articolo 6-bis del suddetto decreto, l’inserimento dello
stesso indirizzo nell’elenco di cui all’articolo 6-quater del
medesimo decreto. Entro trenta giorni l’interessato puo’ comunicare
il proprio dissenso ovvero indicare un indirizzo diverso.
6. Il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, e’ riconosciuto a
decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui
all’articolo 64-bis.
7. L’articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e’ abrogato
a decorrere dal 1° gennaio 2019.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
come modificato dal presente decreto, e’ adottato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino
all’adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni
dell’articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione
previgente all’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179 e dell’articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all’entrata
in vigore del presente decreto.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
come introdotto dal presente decreto, e’ adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Le regole tecniche emanate ai sensi dell’articolo 71 del
decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, restano efficaci fino
all’eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di
cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.

Art. 66

Disposizioni di coordinamento e finali

1. Nel decreto legislativo n. 82 del 2005, ad eccezione degli
articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di
cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi
dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche
dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «Linee guida».
2. Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del
decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le
attivita’ previste dall’articolo 17, comma 1-quater e dall’articolo
71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive
disposte dal presente decreto, l’AgID puo’ avvalersi, in aggiunta
alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unita’ di
personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o
fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento
economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative,
con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in
ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli
emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri
oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico
dell’AgID.
3. Il rinvio all’articolo 68 comma 3, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 82 del 2005, si intende riferito all’articolo 1, comma
1, rispettivamente alle lettere l-bis) e m-bis).
4. All’articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, le parole «l’attestazione e la dichiarazione
di nascita e il certificato di cui all’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» sono sostituite
dalle seguenti: «le attestazioni e le dichiarazioni di nascita ai
sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione di morte ai
sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonche’ la denuncia
di morte prevista dall’articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285».
5. L’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, e’ sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 15 dicembre
2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in
materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si
intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis,
6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche’ il registro
generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
giustizia.».
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
stabiliti le modalita’ e i tempi per la confluenza dell’elenco di cui
all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 in una
sezione speciale dell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto
legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici
giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli
avvocati. Con il medesimo decreto sono altresi’ stabilite le
modalita’ con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino
gia’ iscritte nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12, del
decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l’indirizzo di posta
elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al
presente comma. A decorrere dalla data fissata nel suddetto decreto,
ai fini di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012,
si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione dell’elenco
di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.
7. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 492, dopo la lettera a-bis), e’ inserita la seguente:
«a-ter) spese per investimenti finalizzati all’attuazione del Piano
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di cui
all’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi
compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo,
l’installazione e l’avviamento presso l’ente locale di software
sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato, la
personalizzazione di software applicativo gia’ in dotazione dell’ente
locale o sviluppato per conto di altra unita’ organizzativa e
riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
1. interventi finalizzati all’attuazione delle azioni relative
alla razionalizzazione dei data center e all’adozione del cloud,
nonche’ per la connettivita’; allo sviluppo di base dati di interesse
nazionale e alla valorizzazione degli open data nonche’ all’adozione
delle piattaforme abilitanti; all’adozione del nuovo modello di
interoperabilita’; all’implementazione delle misure di sicurezza
all’interno delle proprie infrastrutture e all’adesione alla
piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;
2. interventi finalizzati all’attuazione delle restanti azioni
contenute all’interno del Piano triennale per l’informatica nella
pubblica amministrazione.»;
b) al comma 493, dopo le parole «alle lettere 0a), a-bis),» sono
inserite le seguenti: «a-ter),»;
c) il comma 585 e’ sostituito dal seguente: «585. Per la
realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonche’ dei progetti
connessi e strumentali all’attuazione del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi
dell’Agenda digitale europea, e’ autorizzata la spesa di 11 milioni
di euro per l’anno 2017 e di 20 milioni di euro per l’anno 2018. Le
risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza
contabile. Nell’ambito delle funzioni assegnate, il Commissario
straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179,
provvede all’utilizzo delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda
digitale.».
8. Al fine di garantire l’interoperabilita’ e lo scambio di dati
tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
126, e l’articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica
delle informazioni in essi contenute.

Art. 67

Disposizioni finanziarie

1. All’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 18, 37
e 45 del presente decreto si provvede con le risorse di cui
all’articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, come
modificato dall’articolo 66.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all’attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 13 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando