La prova orale del concorsone

da tuttoscuola.com

La prova orale del concorsone/1: Il Miur accelera i tempi

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato agli Uffici Scolastici Regionali le indicazioni relative allo svolgimento delle prove orali e integrazione riferimenti normativi relative al concorso, meglio noto come “concorsone”, per la copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Le indicazioni sono particolarmente utili anche per i candidati, dato che sono dirimenti su alcuni dubbi che serpeggiano ormai da mesi tra gli aspiranti insegnanti. Vediamoli insieme.

Anzitutto, il Ministero raccomanda “osservanza delle disposizioni contenute nel Bando, Allegato 3, “Avvertenze generali””, cui si spiega che la prova orale “ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime e la capacità di trasmissione da parte del candidato, la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e agli studenti con bisogni educativi speciali”.

Questa prova orale, come noto, si svolge consiste in: “a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi; b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a)”.

Segue poi la parte più importante, che concerne l’”interpretazione operativa” delle “questioni più rilevanti”.

Per quello che riguarda i tempi, è evidente l’intenzione del Ministero di accelerare le procedure concorsuali, tanto che da viale Trastevere si dispone, “per fare in modo che la prova orale si concluda in tempo utile all’immissione in ruolo dei vincitori del concorso (1 settembre 2013)” che i ritmi di lavoro siano celeri e “le commissioni di esame operino anche in orario antimeridiano”. L’estrazione della traccia della lezione simulata deve potere avvenire anche di domenica, “per consentire lo svolgimento degli esami anche di lunedì”.

La prova orale del concorsone/2: Ambito 9 e ambiti ‘a cascata’

Dopo le indicazioni per accelerare i tempi, da viale Trastevere si danno indicazioni per l’ambito 9 e per i cosiddetti ambiti “a cascata”.

In particolare, in merito alle prove orali dell’ambito 9, il Ministero “ricorda che i candidati delle classi di concorso A051 e A052 dovranno obbligatoriamente superare la prova orale di Italiano, storia e geografia, prima di sostenere quelle di Latino e/o di Greco, anche nel caso in cui , nella domanda di partecipazione al concorso, non abbiano richiesto le classi di concorso comprese nell’ambito 4”.

Per quanto – prosegue la comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali – attiene gli ambiti c.d. “a cascata”, se il candidato ha scelto di partecipare solo per la classe di concorso più ampia (ad es. , Ambito 8 – Classe di concorso A049 – Matematica e Fisica), il mancato superamento di una delle prove scritte previste (nell’esempio fatto, Fisica) non consente l’accesso alla prova orale di altra classe di concorso presente nell’ambito (nell’esempio fatto, cl. A047 – Matematica), se quest’ultima non sia stata specificamente richiesta dal candidato all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso (cfr., articolo 3, del citato decreto direttoriale di indizione)”.

In pratica, il meccanismo è lo stesso delle prove scritte, penalizzante nei confronti del candidato. All’aspirante docente viene chiesto di prepararsi su tutto e di svolgere le prove a prescindere dal risultato di quelle propedeutiche. All’amministrazione di correggere e valutare solo laddove il candidato abbia superato la prova propedeutica.

La prova orale del concorsone/3: la lezione simulata è di 25-35 minuti

Dopo le indicazioni per alcuni ambiti particolari, il Ministero spiega che i 30 minuti previsti per la lezione simulata “hanno il significato di un vincolo temporale intrinseco alla modalità di svolgimento della lezione simulata”.

Fortunatamente viale Trastevere chiarisce subito il senso di questa affermazione, chiosando: “Realisticamente le commissioni potrebbero decidere che venga considerato rispettato il vincolo temporale quando il candidato svolge e completa la lezione simulata in un tempo compreso tra 25 e 35 minuti”.

Tempi dunque indicativi, utili alle commissioni per “valutare anche la capacità del candidato di riuscire a regolare i tempi della sua presentazione”. Non si tratta quindi di un tempo massimo o minimo da rispettare.

È del tutto priva di vincoli minimi invece la seconda parte della prova orale, nella quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione simulata: “Per il colloquio successivo, invece, il candidato ha un vincolo massimo di 30 minuti e quindi l’intero colloquio potrebbe svolgersi anche in un tempo inferiore”.

Sempre in relazione ai tempi, poco più avanti, il Ministero spiega che le commissioni non devono interrompere il candidato: “E’ opportuno far presente che durante i trenta minuti della lezione simulata il candidato non venga interrotto dalla commissione, né da altri, al fine di consentirgli di esprimere al meglio le sue capacità e anche per evitare contestazioni sull’effettivo tempo a disposizione del candidato“.

La prova orale del concorsone/4: in realtà la lezione è dis-simulata

Chiarita la questione dei tempi della lezione, il Ministero entra nel merito dei contenuti della lezione simulata.

Riportiamo integralmente questa parte della comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali, perché a nostro avviso va letta dal candidato con particolare attenzione:

Si sottolinea anzitutto che nelle avvertenze generali, a proposito della prova orale, si parla di “discipline di insegnamento” e non di “programmi d’esame”. Ciò vuol dire che l’intera prova orale, lezione simulata e colloquio successivo, verte sugli argomenti previsti per i diversi gradi di istruzione e per le diverse discipline di insegnamento come risultano, a seconda dei casi, dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” (D.M. 254/2012), dalle “Indicazioni nazionali per il sistema dei licei” (D.M. 211/2010) e dalle “Linee guida per gli istituti tecnici e professionali” (Direttive n. 57 e 65 del 2010).

Le tracce predisposte dalla commissione in un numero pari al triplo del numero dei candidati sono formulate in modo tale che il candidato possa dimostrare le seguenti competenze:

a) padronanza delle discipline di insegnamento;

b) capacità di comunicazione;

c) capacità di progettazione didattica anche con riferimento alle TIC e agli alunni con bisogni educativi speciali”.

Il candidato, si noti bene, per il Ministero, non deve dunque in realtà simulare una lezione, ma dimostrare “di essere in grado di progettare un’attività didattica reale, esplicitandone gli elementi essenziali”. In questo senso, il testo di viale Trastevere è davvero molto chiaro:

Sembra quindi opportuno che, anche nella formulazione delle tracce, risulti chiaramente che la lezione simulata non serve per esporre un argomento “come se ci si rivolgesse a degli studenti”, la qualcosa risulterebbe anche artificiosa, ma per consentire al candidato di dimostrare di essere in grado di progettare un’attività didattica reale, esplicitandone gli elementi essenziali:

− il tema prescelto;

− l’ordine o l’indirizzo scolastico;

− l’età degli alunni;

− la durata della proposta;

− gli strumenti e i materiali previsti anche con riferimento a tecnologie avanzate e alla presenza eventuale di alunni con bisogni educativi speciali. Si fa presente che sugli alunni con bisogni educativi speciali la complessa letteratura scientifica sull’argomento è stata recentemente oggetto di un chiarimento normativo con un’apposita direttiva del Ministro dell’Istruzione del 27/12/2012”.

La prova orale del concorsone/5: dopo la lezione, il colloquio è su tutto

Chiariti i contenuti della lezione simulata, il Ministero spiega molto sinteticamente, il senso del colloquio successivo: “L’impostazione e la conduzione del colloquio successivo alla lezione simulata è rimesso alle scelte e alla discrezionalità della commissione”.

Discrezionalità assoluta dunque? Non esattamente, al punto che da viale Trastevere si precisa: “La finalità del colloquio è comunque quella di analizzare ed approfondire i contenuti e le scelte metodologiche relativi alla lezione simulata”.

Il colloquio potrà vertere tanto sulla disciplina, quanto sulle scelte didattiche appena compiute: “Si potrà trattare di approfondimenti di carattere disciplinare che consentano di mettere in risalto l’ampiezza e la profondità delle conoscenze del candidato, oppure di sollecitare il candidato a giustificare e ad arricchire le scelte didattiche illustrate, facendo anche riferimento alle modalità di documentazione e di verifica”.

Sembra di capire quindi che, per esempio, la simulazione di una lezione su Petrarca non impedirà alla commissione di fare domande, nel colloquio successivo, su Manzoni, e si potrebbe andare avanti con esempi simili per le varie discipline…

Il testo della comunicazione del Miur agli Uffici Scolastici Regionali è consultabile a partire da questo link.