Iscrizioni 2014: strampalati criteri di precedenza

da tuttoscuola.com

Iscrizioni 2014: strampalati criteri di precedenza

Spetta ai consigli di istituto deliberare criteri

A proposito dei criteri di precedenza da applicare in caso di domande  in eccesso, la circolare ministeriale n. 28/2014 sembra parlare chiaro:  Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola  procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza  nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto,  da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con  affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione  scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo  di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Questa prima raccomandazione sembra essere stata rispettata, ma quella successiva, in diversi casi, no: Si  rammenta, in proposito, che, pur nel rispetto dell’autonomia delle  istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli  Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza  quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della  residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari  impegni lavorativi dei genitori.

Ok all’autonomia, ma, quanto a ragionevolezza, sembra che qualche  consiglio di istituto lasci molto a desiderare nella delibera dei  criteri.

Caso limite quello di un istituto siciliano che ha previsto,  nell’ordine, questi criteri di precedenza: ordine di presentazione della  domanda (chi primo arriva..), voto di licenza media (bisognerà  aspettare giugno?) e il più giovane d’età.

Sembra anche piuttosto diffuso il criterio di precedenza in base al voto conseguito nell’anno precedente o da conseguire e quello di condizionare l’accettazione delle domande al preventivo versamento di un contributo liberale a favore della scuola.

Oppure il titolo di studio dei genitori, ecc.

Ragionevolezza poca, legittimità ancor meno.

Ma, in proposito, anche il Miur non scherza. Infatti, pur ricordando che l’eventuale  adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta, ovviamente,  l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro criterio, la circolare se ne è uscita con questa perla: È,  comunque, da evitare il ricorso ad eventuali test di valutazione quale  metodo di selezione delle domande di iscrizione nei corsi sperimentali.

Il divieto vale per quattro o cinque istituzioni in tutta Italia;  quindi non varrebbe per le altre migliaia che, pertanto, possono  tranquillamente utilizzare test di valutazione per selezionare le  domande.

In questo modo la selezione dei meritevoli (?) è assicurata, anche se  tutte le iscrizioni (comprese quelle delle superiori) riguardano la  fascia dell’obbligo.

La selezione a mezzo dei test esclude sicuramente gli alunni disabili  e quasi certamente gli studenti stranieri. Ma se c’è la benedizione del  Miur…