Meno immissioni sul sostegno La novità alle superiori

da ItaliaOggi

Meno immissioni sul sostegno La novità alle superiori

A causa delle unificazioni delle aree

 di Carlo Forte

Le immissioni in ruolo sul sostegno nelle scuole superiori, previste dal piano triennale di assunzioni varato dal governo, rischiano di morire nella culla a causa dell’unificazione delle aree. L’articolo 15, comma 3-bis del decreto Carrozza prevede, infatti, che nelle scuole superiori le aree del sostegno debbano essere unificate. Ciò vuole dire che, a fronte delle attuali 4 aree (AD01, AD02, AD03, AD04) alle quali corrispondono ambiti disciplinari diversi, d’ora in poi, l’amministrazione scolastica dovrà fare riferimento ad un’unica tipologia di posto. E quindi, i docenti da destinare al sostegno dovranno essere individuati facendo riferimento ad un’unica mega-area, nella quale confluiranno gli insegnanti di tutte e 4 le diverse specialità. Un po’ come già accade nella secondaria di primo grado, dove l’area è unica (AD00). Ciò comporterà la possibilità, per i docenti di ruolo che già insegnano sul sostegno e per coloro che hanno il titolo di specializzazione e intendono farlo valere per la mobilità, di ottenere più agevolmente le sedi di preferenza che esprimeranno nelle relative domande. E ciò, con ogni probabilità, si tradurrà in una riduzione delle disponibilità anche per le immissioni in ruolo. Si pensi, per esempio, ai docenti in esubero che, in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 17, del decreto legge 95/2012, dovessero essere ricollocati sul sostegno (anche d’ufficio). Per contro, la prossima tornata di assunzioni a tempo indeterminato dovrà continuare a tenere conto delle aree, perché il comma 3-bis, dell’art. 15, del decreto Carrozza contiene una disciplina transitoria, che continua a mantenere in vita le aree, sia per le immissioni da concorso che per le assunzioni da effettuare tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. Più precisamente: le aree disciplinari continueranno ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al dlgs n.297/1994. E la stessa deroga sarà applicata per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl. In buona sostanza, i docenti di ruolo saranno utilizzati come se le aree non esistessero e i docenti neoimmessi in ruolo e i precari saranno assegnati ai posti come se nulla fosse successo.