Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 335

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2015 pari ad  € 6.923.188.595, comprensivo dei seguenti finanziamenti:

  • € 500.000.000 di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), di cui a regime € 173.000.000 destinati per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240;
  • € 150.000.000 di cui art. 1 comma 172 , della legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015) a decorrere  dal 2015, al fine di incrementare la quota premiale di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito  con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
  • € 5.000.000 di cui all’art. 1 comma 348, della legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015), per  il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015, 2016 e 2017, da ripartire con decreto del  Ministro  dell’istruzione, dell’università  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione  del Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  • € 80.000.000 destinati alle finalità di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • € 41.952.375 destinati alle finalità di cui all’articolo 3, comma 53, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • €. 3.500.000 di cui all’articolo 29, comma 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, destinati agli oneri per il periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca, quale integrazione dell’indennità corrisposta dall’INPS, in applicazione dell’articolo 22, comma 6, della medesima legge;
  • € 1.237.000 importo massimo destinato agli oneri sostenuti dalle università per la stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell’art. 9, comma 25 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010;
  • € 18.357.750 di cui all’art. 6, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15;
  • € 247.244.342 di cui all’art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha stabilito che “Al fine  di  semplificare  il  sistema  di  finanziamento  delle università  statali  e  non  statali,  a  decorrere   dall’esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24 dicembre 1993, n. 537, ((e  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245,)) concernenti   la   programmazione   dello   sviluppo   del    sistema universitario, per le finalità di cui all’articolo 1, comma  1,  del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la  quota  di rispettiva  competenza,  calcolata  sulla  base  delle   assegnazioni relative al triennio 2010-2012,  rispettivamente  nel  Fondo  per  il finanziamento ordinario delle università statali  e  nel  contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n.  243,  alle università non statali legalmente riconosciute”;

 

VISTI i Decreti Ministeriali 21 maggio 2015, n. 307 “Ripartizione dei contratti di formazione medico specialistica, coperti con fondi statali, assegnati alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria” relativo all’a.a. 2014/15 e 26 maggio 2015, n. 315 “Bando per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2014/2015”;

TENUTO CONTO che i decreti ministeriali sopra indicati subordinano l’attivazione di 1000 contratti di formazione specialistica all’assestamento di bilancio dello Stato per l’esercizio in corso mediante riduzione dei capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR;

RAVVISATA l’esigenza di accantonare, nelle more dell’assestamento del bilancio dello Stato, l’importo di € 12.000.000 per far fronte al cofinanziamento dei contratti di formazione per le scuole di specializzazione di Medicina a.a. 2014/15, di cui € 9.000.000 a valere sulle risorse delle Borse post – lauream e del Fondo per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;

TENUTO CONTO che lo stanziamento del cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2015, al netto dell’accontamento di cui sopra, risulta pari a € 6.911.188.595;

VISTO l’art. 1 comma 339 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui il Fondo di finanziamento ordinario a favore delle Università e dei Consorzi Interuniversitari, di cui all’articolo 5 legge 537/1993, è ridotto di 34 milioni di euro per l’anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle istituzioni universitarie.

VISTO in particolare il secondo periodo del comma 339, art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede che “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa”;

VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l’articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell’Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all’Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009 e l’articolo 5, comma 2 in cui si prevede che “Alle  medesime  condizioni  di parità con gli altri Atenei italiani, l’Università può  concorrere all’assegnazione dei fondi statali di  incentivazione,  ivi  compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti”;

VISTO l’articolo 60, comma 01, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è intervenuta sulle modalità di attribuzione della quota premiale del FFO rispetto a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell’incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l’anno 2014, al 18 per cento per l’anno 2015 e al 20 per cento per l’anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR). L’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell’anno precedente”;

TENUTO CONTO che nell’esercizio 2015, si avvia la nuova procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e che gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni sono posti a carico del Fondo di finanziamento ordinario;

VISTO l’articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che  “a decorrere dall’anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all’1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L’intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall’applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all’articolo 5 della presente legge e all’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall’articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240“;

CONSIDERATO che, nell’ambito delle risorse disponibili per l’anno in corso, al fine di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei, si ritiene di contenere la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università nella misura massima del – 2 per cento rispetto all’anno precedente;

VISTO il Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità  economico-patrimoniale  e analitica, del  bilancio  unico  e  del  bilancio  consolidato  nelle università, a norma dell’articolo 5,  comma  1,  lettera  b),  e  4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e in particolare l’articolo 7, comma 3 che prevede “Le   università   adottano   il   sistema   di   contabilità economico-patrimoniale  e  il  bilancio  unico  d’ateneo,  nonché’  i sistemi e le procedure  di  contabilità  analitica,  entro  il  1° gennaio 2015”;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ….. omissis” e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera d) che prevede “l’introduzione del costo standard unitario di  formazione  per studente in corso …omissis… a  cui  collegare  l’attribuzione  di  una percentuale della parte del FFO non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1″ e l’articolo 8, comma 2 in cui si prevede che “La determinazione del costo standard per studente  è  definita, secondo quanto previsto al comma 1,  con  decreto  del  Ministro,  di concerto con il Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  sentita l’ANVUR“;

VISTO il Decreto Interministeriale 9 dicembre 2014 n. 893 “Costo standard unitario di formazione per studente in corso” le cui disposizioni sono riferite al triennio 2014-2016 e confermate anche per gli anni successivi fino all’emanazione del decreto di modifica delle medesime;

CONSIDERATO che ai fini dell’attribuzione del FFO per l’anno in corso, anche tenendo conto delle specificità delle attività didattiche e di ricerca delle Università, il costo standard unitario di formazione per studente in corso rappresenta un parametro non utilizzabile per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e per le Università per stranieri di Siena e di Perugia;

VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013 n. 827 “Linee generali di indirizzo della programmazione 2013-15” e in particolare l’articolo 5 “Programmazione finanziaria 2013 – 2015”;

VISTO l’art. 29, comma 7, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il quale è attribuito al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore da parte delle università;

VISTO l’articolo 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1/10/2013 reg. 13 fg. 107 con il quale è stata disposta, ai sensi dell’articolo 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze ed altresì approvati gli Accordi di programma sottoscritti il 20 dicembre 2012 e l’8 agosto 2013 con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l’anno 2014;

VISTA la disponibilità di bilancio a valere sull’esercizio corrente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sul “Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano di debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto legge 66/2014” pari a € 20.000.000 che si ritiene di destinare integralmente a copertura di accordi di programma per edilizia universitaria già esistenti.

VISTO che ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR;

CONSIDERATO che, in attesa della costituzione dell’Anagrafe dei dottorati di cui all’articolo 14 del medesimo Decreto Ministeriale 45/2013, ai fini del riparto del Fondo per le borse post lauream si ritiene di utilizzare per l’anno 2015 i criteri di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui all’articolo 13 riferiti a:
a) qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti;
b) grado di internazionalizzazione del dottorato;
d) attrattività del dottorato;
e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;

CONSIDERATO che è in corso di perfezionamento il Decreto Ministeriale, relativo agli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 339 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il parere reso dall’ANVUR in data 13 maggio 2015 sulla proposta di individuazione dei criteri per l’assegnazione del fondo premiale di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1, dell’intervento perequativo di cui all’art.11 della legge 240/10 e dei criteri per il riparto del fondo per le borse post lauream, destinate al finanziamento delle borse di dottorato e degli assegni di ricerca;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale del 20 maggio 2015, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane dell’8 maggio 2015 e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 22 maggio 2015;

 

D E C R E T A

Per il corrente esercizio finanziario 2015 le assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati.

Art. 1  – Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi specifici
€ 26.702.021 sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:

  • a) € 25.132.660 per la copertura delle quote relative agli accordi di programma con le Istituzioni universitarie, al netto delle somme a valere sul “Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano di debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto legge 66/2014”;
  • b) € 1.400.000 per le attività, sottoposte a specifica verifica e monitoraggio da parte del Ministero, previste negli Accordi di programma relativi alla Fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze;
  • c) € 169.361 quale quota da versare, per il corrente esercizio, all’ARAN.

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare con riferimento alle lettera a) e b) sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell’articolo 10, lettera c) punti 1 e 2.

Art. 2Interventi quota base FFO
€.    4.910.393.516 vengono destinati come di seguito indicato.

  • a) €   4.806.792.172 sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso come di seguito indicato:
    • 25% in proporzione al peso di ciascuna università come risultante dal modello del Costo standard di formazione per studente in corso;
    • 75% in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti voci:
      • Quota base 2014;
      • Intervento perequativo 2014, di cui all’articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
      • Ulteriori interventi consolidabili.

    € 1.101.344 sono assegnati, in relazione al personale ancora in servizio, alle università interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell’art. 9, comma 25 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010.

  • b) € 102.500.000 sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia), all’Università per Stranieri di Perugia, all’Università per Stranieri di Siena e all’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” in proporzione al relativo peso sul totale delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario riferite alla somma algebrica delle seguenti voci:
    • Quota base 2014;
    • Intervento perequativo 2014, di cui all’articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    • Ulteriori interventi consolidabili.

Art. 3 – Assegnazioni destinate per le finalità premiali di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO)
€ 1.385.000.000 pari a circa il 20% del totale delle risorse disponibili vengono assegnati a fini premiali. Tale somma è assegnata alle Università e agli Istituti ad ordinamento speciale secondo i criteri e le modalità di cui all’allegato 1 e per le percentuali di seguito indicate:

  • 65% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004 – 2010);
  • 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento;
  • 7% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente internazionale;
  • 8% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento al numero di studenti regolari che hanno acquisito almeno 20 CFU.

 

Art. 4 – Assegnazioni destinate per le finalità di cui all’art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Intervento perequativo FFO)
€ 105.000.000 pari a circa l’1,5% del totale delle risorse disponibili sono assegnati alle università a fini perequativi secondo i criteri e le modalità di cui all’allegato 2.

 

Art. 5 – Incentivi per chiamate di docenti esterni all’ateneo, trasferimenti di ricercatori e per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005
€ 10.000.000 vengono destinati a copertura, in regime di cofinanziamento di:

  • assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell’ateneo ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le procedure di cui all’articolo 18, comma 1 della medesima legge;
  • trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato secondo le procedure di cui all’articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
  • assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non già in servizio nell’ateneo ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • chiamate dirette di professori o ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni fino a un importo massimo di € 3.000.000. Sono escluse dal presente intervento le chiamate per “chiara fama”.

Gli interventi di cofinanziamento di cui al presente articolo sono pari al 50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente con esclusione delle chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.3.2003, n. 18 del 1.2.2005, n. 230 del 27.11.2009, n. 486 del 11.11.2011 e n. 539 del 27.11.2012, per le quali il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%. Per i ricercatori di tipologia b) il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all’atto della eventuale chiamata nel ruolo di professore ai sensi dell’articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni universitarie che nel quadriennio 2012 – 2015, tenendo in ogni caso conto delle assunzioni in servizio fino alla data del 30 aprile 2016, abbiano impiegato almeno il 20% dei Punti Organico destinati all’assunzioni di Professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per gli interventi di cofinanziamento per la chiamata diretta ogni università può formulare al Ministero entro il 22 settembre 2015 per via telematica, nell’ambito di una proposta unitaria di ateneo, i nominativi dei soggetti per i quali chiede la chiamata diretta, indicando per ciascuno la qualifica proposta per l’inquadramento e il livello di cofinanziamento richiesto (rispettivamente 50% o 95% a seconda della tipologia di intervento).

Qualora le proposte accolte superino le disponibilità di cui al presente articolo e fissando come criterio prioritario il cofinanziamento di almeno una proposta per ciascun ateneo richiedente, si procederà ad attribuire a ciascun ateneo un cofinanziamento massimo pari a quello risultante dal peso dell’ateneo rispetto all’entità del FFO 2015.

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare sono redistribuite tra gli atenei proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell’articolo 10, lettera c) punti 1 e 2.

Nei casi di cessazione dei professori o dei ricercatori a tempo indeterminato nell’arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio per passaggio ad altra Università o cessazione per altra causa, che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

 

Art. 6 – Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”
€ 5.000.000 vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato “Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro. A tal fine alle Università sarà richiesto di assicurare la propria disponibilità ad accogliere i vincitori prima della pubblicazione del bando.

Art. 7 – Consorzi interuniversitari
€ 36.600.000 sono destinati come importo massimo ai Consorzi interuniversitari sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato 3. Eventuali disponibilità non attribuite sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell’articolo 10, lettera c) punti 1 e 2.

Art. 8 – Interventi a favore degli studenti
€ 6.500.000 sono destinati secondo i criteri riportati nell’allegato 4, di cui:

  • € 6.000.000 per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
  • € 500.000 per interventi di sostegno agli studenti dislessici di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n.170.

Art. 9 – Interventi specifici a favore dell’ANVUR
€ 1.500.000 sono destinati all’ANVUR ai sensi dell’art.12, comma 7 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76 per lo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione.

Art. 10 – Interventi previsti da disposizioni legislative
€ 419.493.058 vengono destinati come di seguito indicato.

  • a) € 171.748.716 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativi al consolidamento del piano straordinario per le chiamate di professori di seconda fascia finanziate negli esercizi finanziari 2011 – 2012 – 2013.
  • b) € 5.000.000 per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240,ai sensi dell’art. 1 comma 348, della legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015)  sulla base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  • c) € 238.244.342 destinati agli interventi di cui all’art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare:
    • 1. €  122.986.381 per le Borse post lauream, di cui non più del 10% per assegni di ricerca, secondo i criteri di cui all’allegato 5, di cui:
      • a. €  116.986.381 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
      • b. €  6.000.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale;
    • 2. €  59.185.469 per il Fondo per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti da ripartire secondo i criteri definiti con il DM 29 dicembre 2014, n. 976;
    • 3. € 56.072.492, per la quota dell’anno 2015 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2013 – 2015, secondo quanto previsto dai DDMM 15 ottobre 2013 n. 827 e 14 febbraio 2014, n. 104. Le eventuali risorse che si rendessero disponibili, a seguito del monitoraggio dei risultati dell’attuazione dei programmi delle Università, sono ripartite proporzionalmente per le finalità  di cui ai punti 1 e 2.
  • d) € 1.000.000 per gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale;
  • e) € 3.500.000 ad integrazione dell’indennità corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’articolo 5, del decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca. L’integrazione verrà disposta agli atenei tenendo conto del numero di assegnisti di ricerca che iniziano, ovvero completano, il periodo di astensione obbligatoria per maternità nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015. Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell’articolo 10, lettera c) punti 1 e 2.

Art. 11 – Ulteriori interventi
€ 5.000.000 vengono riservati per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria a seguito di richiesta inviata al Ministro entro il 30 settembre 2015; detti interventi devono assumere una valenza strategica nell’ambito della programmazione dell’Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell’internazionalizzazione.

Eventuali disponibilità non utilizzate a valere sul presente intervento sono destinate alle Università proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell’articolo 10, lettera c) punti 1 e 2.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
(Il presente decreto è stato trasmesso in data  9 giugno 2015 alla Corte dei Conti e all’Ufficio Centrale di Bilancio per i rispettivi controlli preventivi e la registrazione)

Il Ministro
f.to Prof.ssa Stefania Giannini