Esonero del primo collaboratore del dirigente scolastico

Sen. Stefania Giannini
Ministro per l’Istruzione, Università e Ricerca
Dott. Alessandro Fusacchia
Capo di Gabinetto MIUR
L O R O  S E D I

oggetto: esonero del primo collaboratore del dirigente scolastico. Richiesta intervento urgente.

Come è noto alle SS.LL., il comma 329 articolo unico della legge 190/2014 ha abrogato a far data dal
prossimo 1° settembre l’art. 459 del Testo Unico 297/94. Tale articolo regolava gli esoneri ed i semiesoneri
per i collaboratori del dirigente, in presenza di certi livelli di complessità organizzativa delle
scuole loro affidate.
L’abrogazione è stata disposta, secondo il dettato letterale del comma 329 citato, “a decorrere dal 1º
settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia”. Ma le vicissitudini
legate all’approvazione del DdL 2994‐B hanno fatto slittare di un anno l’attuazione dell’organico e con
essa la possibilità di utilizzarne parte per le necessità di organizzazione e coordinamento, fra cui la
sostituzione del primo collaboratore del dirigente.
Si è verificata così una scopertura fra le due norme, che fra l’altro va contro la volontà del legislatore che
aveva scritto la prima fra le due. Ma la conseguenza è che tutte le scuole, ed in particolare quelle che in
precedenza beneficiavano dell’esonero, in quanto più grandi e complesse, si troveranno in gravissime
difficoltà organizzative.
Si aggiunga che la situazione delle reggenze, già critica quest’anno, si aggraverà ancora l’anno prossimo
e che questo determinerà un numero elevato di situazioni in cui un dirigente si troverà a reggere due
scuole senza alcuna possibilità di un supporto da parte di un collaboratore esonerato dall’insegnamento.
Questa organizzazione, che rappresenta in misura maggioritaria i dirigenti scolastici, chiede alle SS.LL. di
porre in opera – nei tempi brevissimi rimasti prima dell’avvio del nuovo anno – ogni misura idonea a
superare il gravissimo problema segnalato. A mero titolo di ipotesi, una tale misura potrebbe consistere
in una norma transitoria, da approvare in poche settimane, che ne àncori l’entrata in vigore a quella
dell’organico dell’autonomia, ripristinando lo spirito originario del legislatore. Un’altra soluzione
potrebbe essere rappresentata dall’assegnazione tempestiva di un’unità di personale in più sull’organico
di fatto alle scuole che siano in possesso dei requisiti previsti dall’abrogato art. 459: misura che
potrebbe essere disposta anche per via amministrativa a valere sulle assunzioni di cui alla fase b)
dell’art. 98. Dovrebbe ovviamente essere garantita anche in tale evenienza la coincidenza fra la classe di
concorso del collaboratore da esonerare e quella del docente “in più” attribuito alla scuola.
Non è ovviamente compito di chi scrive caldeggiare il ricorso ad uno strumento piuttosto che ad un
altro: quel che è certo è che il problema esiste e rischia di compromettere l’avvio e lo svolgimento
dell’anno scolastico, in particolare nelle scuole di maggiori dimensioni, ed in coincidenza con una fase
complessa in cui occorrerà avviare l’attuazione della riforma fra mille resistenze e difficoltà di altra
natura.
Se non si vuole che il debutto della Buona Scuola sia segnato da un’ulteriore difficoltà ed associato agli
inconvenienti organizzativi derivanti da una distrazione del legislatore, è assolutamente necessario
correre ai ripari. Quale sia la misura più efficace ed idonea da assumere è decisione che appartiene a chi
ha la responsabilità di governo; ma che essa sia indifferibile è sotto gli occhi di tutti.

Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp