Vademecum sulle «prove equipollenti» destinate ai diversamente abili

da Il Sole 24 Ore

Vademecum sulle «prove equipollenti» destinate ai diversamente abili

di Nicola Da Settimo

L’annuale ordinanza ministeriale sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore (Om 252/2016) ripropone in modo approfondito la nozione di “prove equipollenti”, che devono essere somministrate agli studenti disabili che hanno seguito un percorso semplificato durante l’anno.
Il principio che informa la materia è semplice, ma resta di difficoltosa attuazione da parte delle commissioni d’esame: il doveroso rispetto della normativa non deve infatti «introdurre» in sede di esame di Stato “novità” alle quali lo studente non è stato abituato. Lo stesso ministero fa questo esempio: “Se per 3/ 5 anni l’alunno ha usufruito di un “lettore umano” in sede di esame “userà quello”… non possiamo pedagogicamente e psicologicamente sostituire il tutor con il file audio o con la sintesi vocale».
Ecco dunque che se lo studente ha svolto prove equipollenti durante l’anno, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe nel documento del 15 maggio, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, deve necessariamente predisporre prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e non limitarsi alla somministrazione di quelle ministeriali.

La prova
La prova si considera “equipollente” anche se consiste nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, all’unica condizione che consenta di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.
Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe.

Percorso “diversificato”
Diversa è la situazione in caso di alunno disabile con percorso così detto “diversificato”. In tal caso, le prove diversificate sono formulate dalla commissione sulla base delle indicazioni del consiglio di classe, devono essere coerenti con quelle svolte durante l’anno e con gli obiettivi del Pei, devono svolgersi contemporaneamente agli altri alunni, con valutazione identica (scritti 40mi; orale 35mi), ma non devono consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi per il rilascio del titolo.
Se il percorso è stato differenziato, all’alunno viene rilasciato non il diploma ma l’Attestazione di credito formativo, che attesta conoscenze, competenze e capacità e costituisce un credito spendibile: – nei percorsi di formazione professionale ; – per il rientro nell’istruzione pubblica; per l’inserimento lavorativo in base alla legge 68/99.

Dsa
L’articolo 10 del Dpr 122/2009 prevede che per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (Dsa) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Pertanto, il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il Piano didattico personalizzato o altra documentazione idonea. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano didattico personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’art.5 del Dm 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”.

Comprensione del testo
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, il Dm segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno
Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo specifico di apprendimento (Dsa), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta (idem per terza prova)

Bes
La commissione, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni educativi speciali (Bes), per i quali sia stato redatto apposito Piano didattico personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati
Il consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame il Piano didattico personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con Dsa, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.