Decreto-Legge Sviluppo 13 maggio 2011 , n. 70
(in GU 13 maggio 2011, n. 110)
Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. (11G0113)
Decreto-Legge Sviluppo 13 maggio 2011 , n. 70
(in GU 13 maggio 2011, n. 110)
Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. (11G0113)
Legge 21 aprile 2011, n. 47
Testo del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5
(in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 44 del 23 febbraio 2011),
coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47, recante: «Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011». (11A05291)
(GU n. 92 del 21-4-2011 )
Art. 1
1. Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo e’ considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti (per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi.)
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
————————–
Decreto-Legge 22 febbraio 2011, n. 5
(in GU 23 febbraio 2011, n. 44)
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell’Unita’ d’Italia;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare la dovuta solennita’ e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo e’ considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita’ soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 22 febbraio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Legge 26 febbraio 2011, n. 10
(in SO 53 alla GU 26 febbraio 2011, n. 47 del 26-2-2011)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (11G0052)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 26 febbraio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2518):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell’economia e finanze (Tremonti) il 29 dicembre 2010.
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio), in sede referente, il 7 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’, il 12 e 18 gennaio 2011.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 19, 26, 27 gennaio; 1, 8, 9, 10 e 11 febbraio 2011.
Esaminato in aula l’1, 3, 10, 14 e 15 febbraio 2011 ed approvato il 16 febbraio 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4086):
Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), in sede referente, il 16 febbraio 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 17 e 18 febbraio 2011.
Esaminato in aula il 22, 23 e 24 febbraio 2011 ed approvato, con modificazioni, il 25 febbraio 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2518-B):
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio), in sede referente, il 25 febbraio 2011.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente il 25 febbraio 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2011.
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 303 del 29 dicembre 2010.
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e’ qui di seguito pubblicato.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225
All’articolo 1:
al comma 2, le parole: «ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse;
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.
2-ter. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2011“.
2-quater. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010“;
b) le parole: “il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011“;
c) le parole: “a far data dal 1º gennaio 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “a far data dal 1º gennaio 2011“;
d) le parole: “non oltre il 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2011“.
2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché a quelli di cui all’articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall’articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.
2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla “FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102“, di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.
2-septies. L’articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall’ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato».
All’articolo 2:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «pari a 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 100 milioni di euro»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2011, una parte dell’intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell’organismo di indirizzo relative all’istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117“.
1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l’autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell’articolo 28 del codice della navigazione.
1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all’articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un’autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell’esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell’autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai sensi dell’articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
1-quinquies. Il termine di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell’ambito delle rispettive competenze, all’Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all’Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-sexies. In attuazione dell’articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all’Accordo concernente i “requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica“, sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) istituisce l’elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
b) definisce, ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l’inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;
c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le quali l’Agenzia italiana del farmaco assicura l’immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonché l’esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l’Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.
1-septies. Dall’attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività disposte dal comma 1-sexies si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all’attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:
a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell’imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;
b) i comuni possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;
c) le province possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.
2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall’anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un’aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all’importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.
2-quater. All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
“5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.
5-sexies. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso“.
2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell’economia e delle finanze“;
b) all’articolo 5, comma 5-bis:
1) al penultimo periodo, le parole: “e all’ISTAT“ sono sostituite dalle seguenti: “, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti“;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali“.
2-sexies. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
“c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;“.
2-septies. All’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per i provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l’organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci“.
2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall’assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all’individuazione della quota, per l’anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:
a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.
2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresì all’individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera, decorsi centottanta giorni dall’aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.
2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all’ammontare del finanziamento erogato. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2-duodecies. Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all’assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l’anno 2011 a favore dell’associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-quaterdecies. È differita al 1º gennaio 2012 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI“.
2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilità dello Stato è limitata all’attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l’anno 2011, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. È sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1º gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.
3-ter. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.
3-quater. All’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: “entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti“;
b) al comma 3-ter, le parole: “entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti“.
3-quinquies. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:
“4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77“.
3-sexies. Il comune dell’Aquila, in deroga all’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell’Aquila e di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione dei precedenti periodi si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell’Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell’Aquila è differito al 1º novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi.
3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d’interesse nazionale di “Bussi sul Tirino“, come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3-novies. Agli enti locali della provincia dell’Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.
3-decies. A decorrere dall’anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell’Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l’Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.
4-ter. A decorrere dal 1º luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l’accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.
4-quater. All’onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:
a) quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011, con le modalità e nell’ambito delle risorse indicate all’articolo 3;
b) quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L’eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l’anno finanziario 2011. All’onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l’attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all’adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.
4-septies. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.
4-octies. Sono prorogati per l’anno 2011 gli interventi di cui all’articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all’articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede nell’ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell’importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.
4-novies. Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.
4-decies. Previa autorizzazione dell’Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria“, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.
4-undecies. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 la parola: “6,“ è soppressa;
b) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse“.
4-duodecies. Per l’anno 2011, il termine di cui all’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Per l’anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto con le modalità di cui all’articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-terdecies. All’articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per l’esercizio dell’attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773“.
4-quaterdecies. È prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all’articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1º agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e la società Trenitalia Spa. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.
4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-sexiesdecies. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: “31 dicembre 2010“ sono inserite le seguenti: “ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225“.
4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).
4-duodevicies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.
4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l’Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1º gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.
5-ter. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “entro tre mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi“;
b) al comma 2, le parole: “entro sei mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi“.
5-quater. All’articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: “per le stazioni sperimentali“ sono inserite le seguenti: “, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali“.
5-quinquies. All’allegato 2 di cui all’articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottava voce è inserita la seguente:
“Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante nell’esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia“.
5-sexies. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d’Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell’accordo“.
5-septies. Le società di capitali di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011.
5-octies. Il termine di cui all’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
5-novies. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2011.
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato “Programma nazionale“, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.
5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.
5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l’andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall’attuazione dei commi da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-terdecies. La durata dell’organo di cui all’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalità previste dallo stesso articolo 10. Non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 è abrogato.
6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all’articolo 585 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l’anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l’anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l’anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui all’articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l’anno 2011, 4,9 milioni di euro per l’anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-quater. All’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: “si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012“ sono sostituite dalle seguenti: “si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015“.
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura previsto dall’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura“, costituito presso il Ministero dell’interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l’alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall’articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l’articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.
6-septies. Ferma restando l’aliquota massima di 17 posti fissata dall’articolo 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, all’articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “con almeno quattro anni di servizio nella qualifica“ sono sostituite dalle seguenti: “con almeno due anni di servizio nella qualifica“;
b) al secondo periodo, le parole: “Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita“ sono sostituite dalle seguenti: “Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita“.
6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.
6-novies. Al fine di assicurare la piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti è differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l’aliquota di prefetti stabilita dall’articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è incrementata di tre unità la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
6-decies. Al fine di completare l’azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unità di esperti di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.
6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell’ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
6-terdecies. L’incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell’incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza.
6-quaterdecies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all’articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 a valere sul fondo di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell’attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo.
6-quinquiesdecies. All’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “al Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “alla Direzione centrale per i servizi antidroga“ e dopo le parole: “in qualità di esperti“ sono inserite le seguenti: “per la sicurezza“;
b) al comma 2, le parole: “riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga“;
c) al comma 3, le parole: “il Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “la Direzione centrale per i servizi antidroga“;
d) al comma 4, le parole: “del Servizio centrale antidroga“ sono sostituite dalle seguenti: “della Direzione centrale per i servizi antidroga“»;
al comma 7, capoverso 196-bis, al primo periodo, dopo le parole: «dell’articolo 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare di cui al»; al secondo periodo, le parole: «, ai sensi dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191» sono soppresse; all’ultimo periodo, le parole: «Commissario di Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo» e le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 29 dicembre 2010»;
al comma 9:
alla lettera a), le parole: «Il Commissario straordinario,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo»;
alla lettera b), capoverso 13-ter, dopo le parole: «all’articolo 253 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al», le parole: «all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 14 del presente articolo», le parole: «all’80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell’amministrazione di Roma Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «al costo complessivo annuo del personale dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive», dopo le parole: «annuo per il Commissario straordinario.», sono inserite le seguenti: «I subcommissari percepiscono un’indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento», le parole: «di Governo» sono soppresse e la parola: «risultano» è sostituita dalla seguente: «risultino»;
alla lettera c), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e dopo le parole: «all’articolo 206 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al»;
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l’importo pari alla metà dell’indennità di rispettiva spettanza“.
9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
9-quater. Al comma 2 dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente“. Il comma 7 dell’articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato»;
al comma 10:
l’alinea è sostituito dal seguente: «All’articolo 307, comma 10, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è sostituita dalla seguente:»;
alla lettera d), nel primo capoverso, le parole: «dei citati fondi» sono sostituite dalle seguenti: «delle quote riassegnate dei citati fondi», le parole: «per confluire,» sono sostituite dalle seguenti: «per confluire», le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono soppresse e, nel terzo capoverso, le parole: «in un range» sono sostituite dalle seguenti: «in una misura compresa»;
al comma 11, nell’alinea, dopo le parole: «All’articolo 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al», alla lettera a), l’ultimo periodo è soppresso, alla lettera b), al primo periodo, le parole: «Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,» sono soppresse e le parole: «Ministero delle difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa»;
il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410»;
dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l’anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 7-sexies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.
12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l’esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 2, della medesima legge.
12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall’alluvione del 2 ottobre 2009. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma si provvede, per l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12-sexies. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: “al 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2011“. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2012 non si tiene conto dei benefìci fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
12-septies. All’articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: “Il Servizio sanitario nazionale“ sono premesse le seguenti: “A decorrere dal 31 maggio 2010“. Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l’importo previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo decreto; l’importo è versato all’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità.
12-novies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l’anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.
12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole: “sono collocati fuori ruolo“ sono inserite le seguenti: “, se ne fanno richiesta,“. La facoltà di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dall’articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.
12-undecies. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: “Per gli anni 2004-2010“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2004-2011“ e le parole: “2.000 unità“ sono sostituite dalle seguenti: “1.800 unità“. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall’articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d’imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall’articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento.
12-terdecies. All’articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011“»;
al comma 13, alla lettera a), le parole: «Tale accordo,» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accordo» e, alla lettera b), la parola: «alinea» è sostituita dalle seguenti: «lettera a)»;
dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:
«16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall’uomo, a scala mondiale, è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All’onere di cui al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.
16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.
16-quater. Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all’articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.
16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l’anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un’incidenza del costo del personale non superiore, nell’ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell’ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell’ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l’anno 2011, le risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell’anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
16-sexies. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell’anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, è destinata, per l’anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell’intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all’appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell’idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L’omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l’obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l’esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.
16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull’intero territorio nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per l’anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.
16-decies. Il termine di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti»;
al comma 17, le parole: «n. 67, convertito, con modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 67, convertito»;
dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:
«17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l’estensione della partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.
17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.
17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell’ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell’ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all’originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all’articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l’importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.
17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell’ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
17-sexies. All’articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: “mese di aprile“ sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre“.
17-septies. La prosecuzione delle attività di cui all’articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l’anno 2011 lo Stato è autorizzato a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All’onere derivante dall’attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
17-octies. Ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all’esercizio dell’attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell’assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma è disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.
17-novies. La deliberazione dell’assemblea di cui al comma 17-octies è depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell’ambito dell’esercizio dell’attività di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all’esercizio dell’attività di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 2447-quinquies del codice civile.
17-decies. È deliberata dall’assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonché il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-novies.
17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l’articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai princìpi contabili internazionali. L’assemblea di cui all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile è convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
17-duodecies. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, commi da 165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.
17-terdecies. All’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: “può essere estesa all’esercizio successivo“ sono sostituite dalle seguenti: “può essere reiterata“ e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
“15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l’esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefìci che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.
15-ter. Le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell’ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione del comma 15-bis. L’ISVAP disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefìci che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta“.
17-quaterdecies. Il termine di un anno per l’adempimento del dovere di alienazione di cui all’articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata»;
dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:
«20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
21. All’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
“6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell’ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate ‘Fondo unico giustizia’, Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d’interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio“.
22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalità di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 67 del 1º settembre 2009, nonché del programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.
23. Il termine di cinque anni di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall’anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
24. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le quote di rimborso relative all’anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un’unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine, e l’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all’entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26.
26. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
“7-bis. I princìpi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d’esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere dell’Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d’Italia, la CONSOB e l’ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i princìpi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE“.
27. All’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “19 luglio 2002,“ sono inserite le seguenti: “anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,“.
28. Le disposizioni di coordinamento previste dall’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i princìpi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.
29. Le norme di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.
30. All’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge,“ sono soppresse.
31. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato“.
32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all’articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’applicazione delle norme dei commi da 30 al presente comma, primo periodo, del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.
33. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 129, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
“g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L’esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro“;
b) dopo il comma 130 è inserito il seguente:
“130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale ‘Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali’ ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell’articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell’anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al presente comma“;
c) al comma 135, dopo le parole: “alla spesa di personale,“ sono inserite le seguenti: “ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,“;
d) dopo il comma 138 è inserito il seguente:
“138-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali“;
e) il comma 140 è sostituito dal seguente:
“140. Ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica“;
f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: “doppio“ è sostituita dalla seguente: “triplo“;
g) dopo il comma 148, è inserito il seguente:
“148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. A tal fine riducono l’ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell’ultimo triennio;
b) non ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l’invio della certificazione“.
34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L’attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
35. All’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: “strutture private“ sono inserite le seguenti: “ospedaliere e ambulatoriali“ e dopo le parole: “decreto legislativo n. 502 del 1992;“ sono inserite le seguenti: “le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1º gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992;“.
36. All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, le parole: “fermo restando quanto previsto all’articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326“ sono sostituite dalle seguenti: “rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa“.
37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.
38. L’importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2010 in applicazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all’ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.
39. Il comma 108 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:
“108. All’articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ‘il 15 per cento’ sono sostituite dalle seguenti: ‘il 12 per cento per l’anno 2011, il 10 per cento per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013’“.
40. All’articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché alle associazioni di cui all’articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267“.
41. All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Per gli anni 2008, 2009 e 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2008 al 2012“.
42. All’articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “della Regione“ sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.
43. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente:
“117. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: ‘Entro il 31 dicembre 2011’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Entro il 31 dicembre 2013’ e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ‘Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime’“.
44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l’anno 2011, fino a concorrenza dell’onere.
45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell’interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l’anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell’interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. Sono prorogate per l’anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma “carta acquisti“, di cui al comma 32 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.
47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite:
a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;
b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
c) le modalità di rendicontazione sull’utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell’ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;
d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all’identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all’integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all’eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.
48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.
49. All’articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti“.
50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l’efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell’Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono incluse nell’Allegato 1 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
51. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: “entro trentasei mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “entro quarantotto mesi“.
52. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l’assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all’entrata in servizio dei vincitori dell’anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità. All’onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
53. All’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “2009, 2010 e 2011“ sono inserite le seguenti: “, 2012, 2013 e 2014“;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1“.
54. All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011“.
55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio.
56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:
a) la perdita d’esercizio, e
b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.
57. Il credito d’imposta di cui al comma 55 non è rimborsabile né produttivo di interessi. Esso può essere ceduto ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.
58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.
59. Nel comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: “non superiore ad un nono“ sono sostituite dalle seguenti: “non superiore ad un decimo“. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d’imposta.
60. All’onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
62. Nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:
“5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonché dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni“.
63. Dopo l’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
“Art. 26-quinquies. – (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). – 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all’articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista“.
64. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: “Per i soggetti non residenti“ sono inserite le seguenti: “nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio“;
b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: “Qualora sia revocata l’opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito“ sono inserite le seguenti: “o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio,“.
65. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: “dai commi 3 e 3-bis dell’articolo 26“ sono inserite le seguenti: “e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all’articolo 26-quinquies“.
66. Nel comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: “nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973“ sono sostituite dalle seguenti: “le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973“.
67. Nel comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: “dall’articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5,“ sono inserite le seguenti: “e quella del 12,50 per cento di cui all’articolo 26-quinquies“.
68. La lettera a) dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:
“a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile“.
69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 1º luglio 2011.
70. Le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano l’imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.
71. Con effetto dal 1º luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.
72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l’importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
75. Sui redditi d’impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui al comma 3 dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui all’articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.
78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1º luglio 2011. A tal fine il contribuente fornisce all’intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell’imposta.
79. Sono abrogati con effetto dal 1º luglio 2011:
a) l’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1 nonché il primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;
b) l’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell’articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
f) le parole: “da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all’imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché“ del comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
80. L’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
“Art. 10-ter. – (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). – 1. Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell’applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all’estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani“.
81. Nella lettera e) del comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: “dal comma 1“ sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, 2 e 5“.
82. Nel comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: “dal comma 1“ sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, 2 e 5“.
83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1º luglio 2011.
84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l’anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario».
All’articolo 3:
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) quanto a euro 20 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per l’anno 2011. All’onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all’anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
Alla tabella 1:
nel titolo, le parole: «previsto dall’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 1»;
nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;
nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;
nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» è sostituita dalla seguente: «articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni»;
nella colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce: «articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139» le parole: «28 febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2008»;
nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 31, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166» è sostituita dalla seguente: «articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni»;
nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» è sostituita dalla seguente: «articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96»;
nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» è sostituita dalla seguente: «articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;
nella colonna «FONTE NORMATIVA», la voce: «Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416» è sostituita dalla seguente: «articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;
nella colonna «TERMINE» le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
le seguenti voci sono soppresse:
«1º gennaio 2011 – articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
«31 dicembre 2010 – articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
«31 dicembre 2010 – Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267»;
«31 dicembre 2010 – articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010»;
«31 dicembre 2010 – articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24»;
«31 dicembre 2010 – articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
«30 aprile 2011 – articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
«31 dicembre 2010 – articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
«un anno – articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
(in SO n. 11 alla GU 14 gennaio 2011, n. 10)
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010 , n. 225
(in GU 29 dicembre 2010, n. 303)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare
misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie, al fine di consentire una piu’ concreta e puntuale
attuazione dei correlati adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza
1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e
dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza
in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta l’ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui
al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori
termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
Art. 2
Proroghe onerose di termini
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010,
si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a
2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro
400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni
di euro e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica
per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al
precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate
nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita’. Al maggiore
onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro
per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293
del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche’ dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nel Veneto, e’ differito alla data del 30
giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente,
pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi
dell’articolo 3.
3. E’ sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di
gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall’articolo 39,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del
presente comma e’ disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 325, 327, 335, 338
e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di
spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2011. Il limite di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non
si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1,
commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All’onere derivante dal
presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 3.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24
milioni di euro per l’anno 2012 cui si provvede ai sensi
dell’articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi
importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il
predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella
determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2012
assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al
primo periodo.
6. Per garantire l’operativita’ degli sportelli unici per
l’immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli
uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure
di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in
deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno
i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui
al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l’anno 2011, si
provvede ai sensi dell’articolo 3.
7. Dopo il comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono inseriti i seguenti:
«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di
dismissione immobiliare di cui al comma 196 e’ fissato al 31 dicembre
2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche’ dal comma
2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al
fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica. Nell’ambito di tale procedura e’ considerata urgente
l’alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di
cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del protocollo d’intesa
sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il
comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruita’ del valore
degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi
dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A
tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte
dall’Agenzia del demanio con le procedure di cui all’articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e
valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui
al presente comma le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma
437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla
vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati,
unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento
all’intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2
dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al
bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilita’
speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a
concorrenza dell’importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, piu’
gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente
gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero
della difesa per le attivita’ di riallocazione delle funzioni svolte
negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti
dalla vendita dei beni sono acquisiti all’entrata del bilancio dello
Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune
di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 8-bis del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di
comprovati requisiti di elevata professionalita’ nella gestione
economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per
gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono
accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie
rispetto al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma
13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo
Commissario, concernente l’accertamento del debito del comune di Roma
alla data del 30 luglio 2010, che e’ approvato con effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l’anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita’ speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi
di Bilancio”, da riassegnare ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere
destinata all’estinzione dell’anticipazione di tesoreria
complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».
8. Il secondo periodo del comma 196 dell’articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e’ sostituito dal seguente: «L’anticipazione
e’ accreditata sulla contabilita’ speciale aperta ai sensi
dell’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte
residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico
del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».
9. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente: «13-bis. Per
l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso,
previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,
il Commissario straordinario del Governo e’ autorizzato a stipulare
il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto
qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la
relativa copertura di spesa. Si applica l’articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario
straordinario, procede all’accertamento definitivo del debito e ne
da’ immediata comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze congiuntamente alle modalita’ di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la
titolarita’ del debito in capo all’emittente e l’ammortamento dello
stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario
straordinario del Governo e’ altresi’ autorizzato, anche in deroga
alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del
debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell’eventuale
eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove
possibile, gli accantonamenti gia’ effettuati.»;
b) dopo il comma 13-bis e’ inserito il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso
per il Commissario straordinario , sono a carico del fondo di cui
all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare
i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e’ stabilito, in misura non superiore all’80 per cento del
trattamento economico spettante a figure analoghe
dell’amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il
Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all’importo
del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario
di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorche’
risultano esaurite le attivita’ di carattere gestionale di natura
straordinaria e residui un’attivita’ meramente esecutiva e
adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;
c) al comma 14-quater, il quarto periodo e’ sostituito dal
seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi
precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle
stesse eventualmente previste, sono versate all’entrata del bilancio
del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno
di riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio dello
Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso
Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all’articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
d) al comma 15, il primo periodo e’ soppresso;
e) al comma 17, le parole «L’accesso al fondo di cui al comma 14
e’ consentito a condizione della verifica positiva da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo puo’ estinguere i
debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi
dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica
positiva da parte del Ministero dell’interno di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze»; l’ultimo periodo, in fine,
e’ soppresso.
10. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, la lettera d) e’ cosi’ sostituita:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla
lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze della compatibilita’ finanziaria con
gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al
rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento
netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita’ e
crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante
riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni
agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata
del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui
all’articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi
incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e
per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa,
nonche’, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui
all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla
ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro
della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,
al Ministero dell’economia e delle finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all’entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di
ammortamento dei titoli di Stato;
in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla
complessita’ ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali
interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza
viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi
due punti;».
11. All’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della
difesa individua, attraverso procedura competitiva, la societa’ di
gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le
cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono
continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla
riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del
crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli
immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente
comma non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del
presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410;
b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi
o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti
dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli
immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le
modalita’ previste dall’articolo 307, comma 10, lettera d). A tale
fine possono essere destinate alle finalita’ del fondo casa di cui
all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino
al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle
difesa.».
12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai
sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12
mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto si procede secondo
quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione
degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di
Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20
di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la
partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario
internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi
aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito
con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e
si provvede all’estensione della linea di credito gia’ esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d’Italia e’ autorizzata a svolgere le trattative con
il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un
accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all’allegato 1 del
presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale
accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) la Banca d’Italia e’ altresi’ autorizzata, qualora si
richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all’ammontare di
cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di
13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow
(NAB) e’ autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello
strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia’
esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo
(DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e
la Banca d’Italia.
14. E’ altresi’ prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per
la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi
piu’ poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la
Banca d’Italia e’ autorizzata a concedere un prestito pari a 800
milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di
mercato tramite l’Extended credit facility del Poverty reduction and
growth trust, secondo le modalita’ concordate tra il Fondo monetario
internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca
d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
concedere un sussidio tramite l’Extended credit facility del Poverty
reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di
diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno
utilizzate le risorse gia’ a disposizione presso il Fondo monetario
internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e’ accordata la garanzia
dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati
e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall’attivazione della garanzia
dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del
capitale e degli interessi maturati, nonche’ al tasso di cambio, si
provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base
8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall’operativita’ della
garanzia di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e’ possibile provvedere mediante anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e’ effettuata entro il
termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura
speciale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio
2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno
2010, n. 99.
18. Per l’anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle
convenzioni delle Agenzie fiscali e’ differito al 30 giugno dello
stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per
l’adozione dei relativi atti presupposti.
19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque,
quale attivita’ principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93
milioni di euro per l’anno 2010, 264,1 milioni di euro per l’anno
2011 e 24 milioni per l’anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l’anno 2010 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l’anno 2010, di
una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilita’ speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di
Bilancio»;
b) quanto a euro 50 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220;
c) quanto a euro 73 milioni per l’anno 2011 mediante versamento,
entro il 30 gennaio 2011, all’entrata del bilancio dello Stato di
quota parte delle disponibilita’ dei conti di tesoreria accesi per
gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa ai sensi del comma
847 dell’articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni; il versamento e’ effettuato a valere sulle
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell’articolo 106
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2011 e a 24 milioni di
euro per l’anno 2012, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo
delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all’entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell’Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti
programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere
destinate alle finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1. Le predette
somme, iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, non
impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto
residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l’anno 2011, mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2010, mediante
accantonamento delle disponibilita’ di competenza relative alla
categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per
ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili,
costituiscono economia di bilancio al termine dell’esercizio. Per
effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle
Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti
di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti
sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche
interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l’utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per
l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
—————————–
Tabella 1
(previsto dall’articolo 1)
Allegato 1
(previsto dall’articolo 2, comma 13, lettera a))
Allegato 2
(articolo 3, comma 1, lettera e))
Legge 13 dicembre 2010, n. 220
(in SO n. 281 alla GU 21 dicembre 2010, n. 297)
approvata dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010
approvata definitivamente dal Senato della Repubblica il 7 dicembre 2010
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)
Legge 3 dicembre 2010, n. 202
(in G.U. 4 dicembre 2010, n. 284)
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004
Art. 1.
1. Al fine di consentire all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.
1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull’esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.
Art. 4.
1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 1.
Art. 5.
1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.
2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui all’articolo 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all’articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l’anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all’articolo 6.
Art. 6.
1. L’organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall’ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L’attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all’articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.
Art. 8.
1. Per l’organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all’articolo 1 della presente legge e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.
Art. 9.
1. All’attuazione della presente legge si provvede mediante l’utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10.
1. Le assunzioni ai sensi dell’articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella Regione Sicilia, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l’assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Art. 11.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(in S.O. n. 243 alla G.U. 9 novembre 2010, n. 262)
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attivita' e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalita' procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorita', in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Art. 2. (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonche' alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e societa' rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e societa' vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e della societa' Italia Lavoro Spa; b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini; c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la possibilita' di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalita' di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma; e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. (2) ((5)) 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonche' con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo puo' comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di due mesi. 3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con Legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi. ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute, e' differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarieta' e di valorizzazione dell'originaria volonta' istitutiva, ove rinvenibile". ------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 7 agosto 2012, n. 131, nel modificare l'art. 1, comma 2 della L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 30 settembre 2012".
Art. 3. (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive) 1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalita': a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente; b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente; c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; d) un componente designato dal CONI; e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita'; f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante". 2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, e' abrogato.
Art. 4. (Misure contro il lavoro sommerso) 1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente». 2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo' integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro». 3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007,n. 247, la parola: «constatate» e' sostituita dalla seguente: «commesse».
Art. 5. (Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni) 1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente». 2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalita' individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della fanzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti». 3. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»; b) le parole: «pubblici e» sono soppresse; c) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 4. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici».
Art. 6. (Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari) 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-quater, e' inserito il seguente: "1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole".
Art. 7. (Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro) 1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a 5.000 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta». 2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».
Art. 8. (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002) 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione».
Art. 9. (Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009) 1. Al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «nonche' di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» sono soppresse. 2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».
Art. 10. (Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale) 1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale».
Art. 11. (Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari) 1. Le lettere d) ed l) dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.
Art. 12. (Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle universita' statali) 1. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle universita' statali, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all'universita' interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito».
Art. 13. (Mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni) 1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attivita' svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attivita' e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto». 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.
Art. 14. (Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici) 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 e' soppresso; b) all'articolo 19, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)». 2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: «11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita' contributiva dei dipendenti interessati».
Art. 15. (Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia) 1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' inserito il seguente: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». 2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale) 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale gia' adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Art. 17. (Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito) 1. Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 18. (Aspettativa) 1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attivita' professionali e imprenditoriali. L'aspettativa e' concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilita' di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 19. (Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti. 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi' a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.
Art. 20. (Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato) 1. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitone eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilita' civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.
Art. 21. (Misure atte a garantire pari opportunita', benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche) 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»; b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»; c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti: «01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato dall'amministrazione. 03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»; d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio»; e) all'articolo 57, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».
Art. 22. (Eta' pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale) 1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non puo' superare il settantesimo anno di eta' e la permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti». 2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo». 3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.
Art. 23 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate; d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonche' razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalita' per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina; e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo puo' comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di due mesi. 3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 24. (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravita') 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente"; b) al comma 5, le parole da: "Il genitore" fino a: "handicappato" sono sostituite dalle seguenti: "Il lavoratore di cui al comma 3" e le parole: "al proprio domicilio" sono sostituite dalle seguenti: "al domicilio della persona da assistere"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Successivamente al compimento del terzo anno di eta' del bambino con handicap in situazione di gravita', il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese"; b) il comma 3 e' abrogato. 3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: "nonche'" fino a: "non convivente" sono soppresse. 4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica: a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravita', dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita', il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito; c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternita' o paternita' o il grado di parentela o affinita' intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del figlio; e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non puo' comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonche' nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attivita' di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
Art. 25. (Certificati di malattia) 1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 26. (Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalita' da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale e' collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza. 2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 27. (Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate. 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 7. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 10 gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attivita' addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso; b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito. 8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di ulteriori due mesi. 9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28. (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi ((. . .)) delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.
Art. 29. (Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 20-quater: 1) al comma l, lettera a), le parole: «provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse; b) all'articolo 25-ter: 1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «, nonche' la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse.
Art. 30. (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro) 1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimita' e non puo' essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. ((L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto)). 2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non puo' discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. 3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attivita' esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianita' e le condizioni del lavoratore, nonche' il comportamento delle parti anche prima del licenziamento. 4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 75. - (Finalita'). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo". 5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi". 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, stramentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 31. (Conciliazione e arbitrato) 1. L'articolo 410 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 puo' promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. La richiesta deve precisare: 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche' la sede; 2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore puo' farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi di dolo e colpa grave». 2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' obbligatorio. 3. L'articolo 411 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto». 4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio». 5. L'articolo 412 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando e' possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: 1) il termine per l'emanazione del lodo, che non puo' comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; 2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo e' impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se il ricorso e' stato respinto dal tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto». 6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Art. 412-ter. - (Altre modalita' di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative». 7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater». 8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Art. 412-quater. - (Altre modalita' di conciliazione e arbitrato). - Ferma restando la facolta' di ciascuna delle parti di adire l'autorita' giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresi' proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. Il collegio di conciliazione e arbitrato e' composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove cio' non avvenga, la parte che ha presentato ricorso puo' chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente puo' depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto puo' depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima. All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo. Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio puo' rinviare ad altra udienza, a non piu' di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale. La controversia e' decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo e' impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso e' stato respinto dal tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il compenso del presidente del collegio e' fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed e' versato dalle parti, per meta' ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte». 9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati. 10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalita' di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove cio' sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullita', deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volonta' delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non puo' essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non puo' riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. 11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilita' di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalita' di attuazione e di piena operativita' delle disposizioni di cui al comma 10. 12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. 13. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, puo' altresi' essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 14. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 76»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo». 15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' abrogato. 16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati. 17. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo e' stata, anche nel periodo precedente alla propria attivita' istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita». 18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 32. (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato) 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo". 1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: ((a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni)); ((4)) b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. 5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. ((4)) 6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 5 e' ridotto alla meta'. 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile. --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 13) che "La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro".
Art. 33. (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica) 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego; b) la specificazione delle attivita' compiute dal personale ispettivo; c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. 2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4. 3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione. 5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato. 6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e' esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5".
Art. 34. (Indicatore di situazione economica equivalente) 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validita' annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorche' l'ente si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. 3. E' comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata. 4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata. 5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria. 6. Gli esiti delle attivita' effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvedera' a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3. 7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonche' il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione e' rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformita' di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto. 8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione puo' presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformita' rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione e' valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati. 9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformita' rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. 10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi. 11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10. 12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresi' previste specifiche attivita' di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione. 14. Ai fini del rispetto dei criteri di equita' sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale»; b) all'articolo 4-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»; d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), e' inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volonta' espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali». 2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 35. (Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) 1. L'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). - 1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012. 2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014. 3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purche' i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'eta' pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia". 2. All'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,". 3. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato.
Art. 36. (Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993) 1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»; b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter».
Art. 37. (Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato ne' sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
Art. 38. (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124) 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il verbale di cui al comma 3 e' dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata».
Art. 39. (Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali) 1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Art. 40. (Contribuzione figurativa) 1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, e' pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Art. 41. (Responsabilita' di terzi nelle invalidita' civili) 1. Le pensioni, gli assegni e le indennita', spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. 2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata e' determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42. (Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS) 1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermita' comportante incapacita' lavorativa, derivante da responsabilita' di terzi, il medico e' tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilita' delle azioni surrogatorie e di rivalsa. 2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennita' di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilita' di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, e' tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennita' corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennita' di malattia ed il relativo importo. 4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 43. (Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali) 1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potesta' restano comunque ferme. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 44. (Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria) 1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale».
Art. 45. (Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia) 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilita' ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilita' a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita', fermo restando che, in tal caso, non e' dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale».
Art. 46. (Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile) 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 28 e' sostituito dal seguente: "28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito"; b) il comma 30 e' sostituito dal seguente: "30. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di: a) servizi per l'impiego; b) incentivi all'occupazione; c) apprendistato"; c) il comma 81 e' sostituito dal seguente: "81. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita', in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessita' della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonche' a favorire l'aumento dell'occupazione femminile; b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennita' al fine di incentivarne l'utilizzo; c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro; d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro; e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attivita' formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa; f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parita' di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro; g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo; h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile; i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea; l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere".
Art. 47. (Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) 1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, e' incrementata della somma pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010. 2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2010.
Art. 48. (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) 1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attivita' svolta». 2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche' l'invio all'autorita' concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennita' pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;». 3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonche' l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1: a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attivita' anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di servizi controllate; b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilita'; c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalita' indicate alla lettera a)»; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonche' a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»; d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attivita' di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»; e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attivita' di intermediazione, auto-certificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4». 4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonche' a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»; c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu' il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»; e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»; f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione». 5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». 6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma e' effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilita' degli atti». 7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,». 8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Art. 49. (Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS) 1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, puo' essere effettuata per piu' di due volte. 2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola: «tredici» e' sostituita dalla seguente: «dodici» e le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il comitato amministratore e' presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».
Art. 50. (Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative) 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita' di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 novembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Romani, Ministro dello sviluppo economico Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Art. 2 Finalità
1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all’istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Art. 3 Diagnosi
1. La diagnosi dei DSA e’ effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e’ comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
Art. 4 Formazione nella scuola
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, e’ assicurata un’adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono:
a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.
Art. 6 Misure per i familiari
1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7 Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all’articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.
Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 ottobre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1006):
Presentato dalla sen. Vittoria Franco ed altri il 2 settembre 2008.
Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 17 settembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24 settembre 2008; il l° e 14 ottobre 2008; il 5 novembre 2008;. il 3, 17 e 24 marzo 2009; l’8 aprile 2009; il 5 maggio 2009.
Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 15 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato in un testo unificato con l’atto n. 1036 (sen. Franco Asciutti ed altri) il 19 maggio 2009. Camera dei deputati (atto n. 2459):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 maggio 2009 con i pareri delle commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 giugno 2009; il 1º luglio 2009; 14, 15, 21, 28 ottobre 2009; il 24 febbraio 2010; 1’11, 12 e 20 maggio 2010.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 3 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e Questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010. Senato della Repubblica (atto n. 1006-1036-B):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 24 giugno 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione il 13 luglio 2010; il 15, 22 e 28 settembre 2010 ed approvato il 29 settembre 2010.
Legge 13 agosto 2010 , n. 136
(in GU 23 agosto 2010, n. 196)
Piano straordinario contro le mafie, nonche’ delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e’ adottato realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e
amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita’
organizzata, ivi compresa quella gia’ contenuta nei codici penale e
di procedura penale;
b) l’armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);
c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le
ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa
di cui al comma 3;
d) l’adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate
dall’Unione europea.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione
della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il
Governo provvede altresi’ a coordinare e armonizzare in modo organico
la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti
l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle
misure di prevenzione:
1) che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche
indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale;
2) che sia adeguata la disciplina di cui all’articolo 23-bis della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano
essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di
prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita’
sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione;
4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso
di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la
morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei
confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;
5) che venga definita in maniera organica la categoria dei
destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,
ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e
riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che
giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e,
per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito
della pericolosita’ del soggetto; che venga comunque prevista la
possibilita’ di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare
fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli
beni;
6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l’udienza si svolga
pubblicamente anziche’ in camera di consiglio;
7) che l’audizione dell’interessato o dei testimoni possa avvenire
mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni;
8) quando viene richiesta la misura della confisca:
8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero
degli immobili sequestrati;
8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la
confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e, in caso
di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d’appello
non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati,
anche d’ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per
non piu’ di due volte, in caso di indagini complesse o compendi
patrimoniali rilevanti;
9) che dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, previa
autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini
patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia
tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;
b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca
dei beni, che:
1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni
sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;
2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni
localizzati in territorio estero;
c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva,
stabilendo che:
1) la revocazione possa essere richiesta:
1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in
epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,
sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di
prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti
di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,
unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti
falsi, di falsita’ nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla
legge come reato;
2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare
il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura
di prevenzione;
3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di
inammissibilita’, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno
dei casi di cui al numero 1), salvo che l’interessato dimostri di non
averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la
restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di
cui all’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti
del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche
per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore,
quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita’
istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l’interesse
pubblico;
d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di
prevenzione, l’amministratore giudiziario possa avvalersi
dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l’assistenza
legali;
e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di
prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti
anche in relazione a beni gia’ sottoposti a sequestro nell’ambito di
un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un
sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia
giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale
siano affidate all’amministratore giudiziario del procedimento di
prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le
disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal
decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi’, a carico
del medesimo soggetto, l’obbligo di trasmissione di copia delle
relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita, all’assegnazione e alla destinazione
dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta
definitiva per prima;
4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della
sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei
medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione,
alla vendita, all’assegnazione o alla destinazione dei beni secondo
le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;
f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento
di prevenzione, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni
sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il
principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o
proseguite dopo l’esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei
creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca dell’esecuzione del
sequestro, stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei
relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine
stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni,
l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice
delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,
assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il
contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui
beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in
particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprieta’ e di diritti reali o
personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione
siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni
dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie
deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall’estinzione
derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di
godimento sui beni confiscati si estinguano e che all’estinzione
consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore
al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio
credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non
inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e’ divenuta
definitiva, salva la possibilita’ di insinuazioni tardive in caso di
ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del
sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di
prelazione su beni confiscati, nonche’ il principio del limite della
garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei
beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale
all’attivita’ illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il
reimpiego;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che
preveda l’ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la
formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte
dell’amministratore giudiziario;
3.6) la revocazione dell’ammissione del credito quando emerga che
essa e’ stata determinata da falsita’, dolo, errore essenziale di
fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;
g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle
misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di
garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel
procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare, prevedendo in
particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di
prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e
conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per
il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla
massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni
confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di
prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o
di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede
fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di
cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione
hanno per oggetto l’intero compendio aziendale dell’impresa
dichiarata fallita, nonche’, nel caso di societa’ di persone,
l’intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente
responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le
disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;
4) che l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di
revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni
oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l’azione sia gia’ stata
proposta, al curatore si sostituisca l’amministratore giudiziario;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione
dell’amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale
competente la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore o
dell’ente nei cui confronti e’ disposto il procedimento di
prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;
6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della
chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa
attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la
chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;
che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei
beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla
liquidazione;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni
sequestrati, prevedendo che la stessa:
1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste
dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell’individuazione
del soggetto passivo d’imposta a seguito della confisca o della
revoca del sequestro;
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni
sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d’imposta,
l’aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone
fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure
previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di
prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o
applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1;
l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con
le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di
relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e’ trasmesso alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei
principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il
Governo puo’ adottare disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo.
Art. 2.
(Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
modifica e l’integrazione della disciplina in materia di
documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto
stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di
rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la
revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali
le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa’ o
imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non
possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i
subcontratti di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, ne’ rilasciare o consentire le
concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni,
rilasciate dal prefetto, circa l’insussistenza, nei confronti degli
interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello
Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata
legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa,
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
e successive modificazioni, nelle imprese interessate;
b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti
interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati
successivamente alla stipulazione, all’approvazione o all’adozione
degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della
documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative
antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento
a tutti i rapporti, anche gia’ in essere, con la pubblica
amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di
rilascio della medesima documentazione e al potenziamento
dell’attivita’ di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nell’attivita’ d’impresa, con previsione della possibilita’ di
integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall’estero
e secondo modalita’ di acquisizione da stabilirsi, nonche’ della
possibilita’ per il procuratore nazionale antimafia di accedere in
ogni tempo alla banca di dati medesima;
d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui
alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta
dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalita’, ad
accedervi con indicazione altresi’ dei codici di progetto relativi a
ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri
elementi idonei a identificare la prestazione;
e) previsione della possibilita’ di accedere alla banca di dati di
cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per
lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice
di procedura penale;
f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di
attivita’ suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attivita’
d’impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego
e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di
infiltrazione mafiosa, e’ sempre obbligatoria l’acquisizione della
documentazione indipendentemente dal valore del contratto,
subcontratto, concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
g) previsione dell’obbligo, per l’ente locale sciolto ai sensi
dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi
allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla
stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi
contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di
qualsiasi concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
indipendentemente dal valore economico degli stessi;
h) facolta’, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai
sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica del
commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante
per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza
del medesimo ente locale;
i) facolta’ per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui
all’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli
stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove
costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica
di competenza del medesimo ente locale;
l) previsione dell’innalzamento ad un anno della validita’
dell’informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti
nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di
informativa;
m) introduzione dell’obbligo, a carico dei legali rappresentanti
degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato
l’informazione l’intervenuta modificazione dell’assetto societario e
gestionale dell’impresa;
n) introduzione di sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui
alla lettera m).
2. All’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla
lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse gia’
destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero dell’interno.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e’ trasmesso
alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei
principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il
Governo puo’ adottare disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo.
Art. 3.
(Tracciabilita’ dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilita’ dei flussi finanziari finalizzata
a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche’
i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa’ Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma
5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche’ alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati
sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso
o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle
operazioni.)) ((1))
((2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di
beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche’ quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche’ idonei a
garantire la piena tracciabilita’ delle operazioni per l’intero
importo dovuto, anche se questo non e’ riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.))
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e
istituzionali, nonche’ quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a ((1.500 euro)), relative
agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
((L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere
effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di
pagamento idoneo a consentire la tracciabilita’ delle operazioni, in
favore di uno o piu’ dipendenti)). ((1))
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,
questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso
o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, gli strumenti
di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di
cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove
obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino
all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa’
Poste italiane Spa, il CUP puo’ essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, N. 187, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2010, N. 217)).
((7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante
o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla
loro accensione o, nel caso di conti correnti gia’ esistenti, dalla
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonche’, nello stesso termine, le generalita’ e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli
stessi soggetti provvedono, altresi’, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullita’ assoluta, un’apposita clausola
con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi
finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita’ finanziaria
di cui al presente articolo ne da’ immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l’amministrazione concedente.))
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita’ assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla presente
legge. ((1))
((9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.))
((1))
—————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni
dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha disposto:
– (con l’art. 6, commi 1 e 2) che “1. L’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi
contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3
sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della
legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi
derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di
subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle
disposizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 136 del
2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell’articolo 7 del
presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi
dell’articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono
automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita’ previste
dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e
successive modificazioni.”;
– (con l’art. 6, comma 3) che l’espressione: “filiera delle imprese”
di cui ai commi 1 e 9 del presente articolo si intende riferita ai
subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ ai subcontratti stipulati
per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
– (con l’art. 6, comma 4) che “L’espressione: “anche in via non
esclusiva” di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria
relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o
piu’ conti correnti bancari o postali, utilizzati anche
promiscuamente per piu’ commesse, purche’ per ciascuna commessa sia
effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3
circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi
conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei
alle commesse pubbliche comunicate.”
– (con l’art. 6, comma 5) che “L’espressione: “eseguiti sistemi
diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione: “possono essere
utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo
periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e’
consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal
bonifico bancario o postale, purche’ siano idonei ad assicurare la
piena tracciabilita’ della transazione finanziaria.”
Art. 4.
(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).
1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta’ degli
automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attivita’ dei
cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Art. 5.
(Identificazione degli addetti nei cantieri)
1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel
caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
Art. 6.
(Sanzioni)
1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di
provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
societa’ Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto
inadempiente, fatta salva l’applicazione ((dell’articolo 3, comma
9-bis)), l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal
5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non
dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o
postale ((o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni)) comportano, a
carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della
transazione stessa. ((La medesima sanzione si applica anche nel caso
in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’
delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG di cui
all’articolo 3, comma 5)).
((3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1,
effettuato con modalita’ diverse da quelle indicate all’articolo 3,
comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del
valore di ciascun accredito.))
4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle
violazioni di cui al presente articolo, nonche’ per quello di
applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. ((In deroga a quanto previsto
dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai
precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha
sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata
legge n. 689 del 1981, l’opposizione e’ proposta davanti al giudice
del luogo ove ha sede l’autorita’ che ha applicato la sanzione.))
((5-bis. L’autorita’ giudiziaria, fatte salve le esigenze
investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i
fatti di cui e’ venuta a conoscenza che determinano violazione degli
obblighi di tracciabilita’ previsti dall’articolo 3.))
Art. 7.
(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di
accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di
prevenzione)
1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 25 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 25. – 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata
emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei
reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma
1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata
disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di
polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in
relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, puo’ procedere
alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e
patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e
societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo
scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti
autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 10 della
citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti
dei soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 3, e all’articolo 10,
comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di
effettivo esercizio dell’attivita’, ovvero il luogo di dimora
abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello
delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo’
delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai
reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.
3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di
applicazione della misura di prevenzione e’ trasmessa, a cura della
cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al
comma 1.
4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i
militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle
facolta’ previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 2-bis, comma
6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonche’ dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di
polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231.
5. La revoca del provvedimento con il quale e’ stata disposta una
misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali
degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
del comma 1.
6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisitiai
sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo
51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all’articolo 32, primo comma, numero 2), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni»;
b) all’articolo 30, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati
previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma
1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia’ sottoposte,
con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per
dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia
tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni
nell’entita’ e nella composizione del patrimonio concernenti elementi
di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi’
tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente,
quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore
ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento
dei bisogni quotidiani»;
c) all’articolo 31 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni
acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice
ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro,
beni o altre utilita’ dei quali i soggetti di cui all’articolo 30,
primo comma, hanno la disponibilita’».
Art. 8.
(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)
1. All’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648- ter,
nonche’ nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti
previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche’ ai
delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato
o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne
consentono l’impiego o compiono attivita’ prodromiche e strumentali»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalita’ di
terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che
operano sotto copertura quando le attivita’ sono condotte in
attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del
presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al
comma 1»;
c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono
inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti
secondo le modalita’ stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;
d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e’ disposta
dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza
del personale di polizia giudiziaria impiegato, d’intesa con la
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. L’esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
seguito denominate “attivita’ antidroga”, e’ specificatamente
disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre
d’intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,
dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;
e) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all’autorita’
giudiziaria competente per le indagini. Dell’esecuzione delle
attivita’ antidroga e’ data immediata e dettagliata comunicazione
alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto
dal pubblico ministero e, per le attivita’ antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e’ indicato il nominativo
dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione,
nonche’ quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell’operazione, delle
modalita’ e dei soggetti che vi partecipano, nonche’ dei risultati
della stessa»;
f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite
dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di
ausiliari e di interposte persone,»;
g) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Quando e’ necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi
previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita’ doganali,
limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria
competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico
ministero, che puo’ disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministeromotivato rapporto entro le successive quarantotto
ore. Per le attivita’ antidroga, il medesimo immediato avviso deve
pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il
necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;
h) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Quando e’ necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili
dei delitti di cui all’articolo 630 del codice penale, il pubblico
ministero puo’ richiedere che sia autorizzata la disposizione di
beni, denaro o altra utilita’ per l’esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita’.
Il giudice provvede con decreto motivato»;
i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all’articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;
l) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti
adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza
ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al
procuratore generale presso la corte d’appello. Per i delitti
indicati all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, la comunicazione e’ trasmessa al procuratore nazionale
antimafia»;
m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per
lo svolgimento dei compiti d’istituto»;
n) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le
operazioni di cui al presente articolo e’ punito, salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;
o) al comma 11 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) l’articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni».
2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 97 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 97. – (Attivita’ sotto copertura). – 1. Per lo svolgimento
delle attivita’ sotto copertura concernenti i delitti previsti dal
presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo
9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;
b) l’articolo 98 e’ abrogato.
3. All’articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e’ inserito il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche
appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonche’
le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del
procedimento, in ordine alle attivita’ svolte sotto copertura ai
sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita’, indicano
quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita’ medesime».
4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 115, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attivita’
di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel
corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono
le generalita’ di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle
attivita’ medesime»;
b) all’articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti:
«degli operatori sotto copertura,»;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia
esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano
operato in attivita’ sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge
sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza
della persona sottoposta all’esame e con modalita’ determinate dal
giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a
evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;
3) al comma 3 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri,
nonche’ ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita’ dai
medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui
all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le
cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia
visibile».
Art. 9.
(Modifica all’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di
turbata liberta’ degli incanti)
1. All’articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino
a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque
anni».
Art. 10.
(Delitto di turbata liberta’ del procedimento di scelta del
contraente)
1. Dopo l’articolo 353 del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 353-bis. – (Turbata liberta’ del procedimento di scelta del
contraente). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o
altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto
a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al
fine di condizionare le modalita’ di scelta del contraente da parte
della pubblica amministrazione e’ punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».
Art. 11.
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)
1. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le
parole: «e dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 291-quater del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,».
2. All’articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) e’
sostituita dalla seguente:
«a) quando l’esame e’ disposto nei confronti di persone ammesse al
piano provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato
articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».
Art. 12.
(Coordinamenti interforze provinciali)
1. Al fine di rendere piu’ efficace l’aggressione dei patrimoni della
criminalita’ organizzata, il Ministro dell’interno, il Ministro della
giustizia e il procuratore nazionale ami-mafia stipulano uno o piu’
protocolli d’intesa volti alla costituzione, presso le direzioni
distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui
partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione
investigativa antimafia.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e
le modalita’ operative per favorire lo scambio informativo e
razionalizzare l’azione investigativa per l’applicazione delle misure
di prevenzione patri-
moniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui
all’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
Art. 13.
(Stazione unica appaltante)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita’ per
promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o piu’ stazioni
uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la
regolarita’ e l’economicita’ della gestione dei contratti pubblici e
di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:
a) gli enti, gli organismi e le societa’ che possono aderire alla
SUA;
b) le attivita’ e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell’articolo
33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che
aderiscono alla SUA;
d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme
restando le disposizioni vigenti in materia.
Art. 14.
(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca
dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le
misure previste per i testimoni di giustizia)
1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il
comma 2-septies e’ sostituito dal seguente:
«2-septies. Nel termine entro il quale puo’ essere proposto il
ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa
all’eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell’articolo 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell’articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
sospeso».
2. All’articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 13
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell’interno e’ surrogato, quanto alle somme
corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno,
nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell’interno in deroga
all’articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244».
Art. 15.
(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla
criminalita’ organizzata)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«d) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;
b) al comma 3, le parole: «nonche’ dell’organismo previsto
dall’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ della
Direzione investigativa antimafia».
Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 13 agosto 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro dell’interno
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3290):
Presentato dal Ministro dell’interno (Maroni) e dal Ministro
della giustizia (Alfano) il 9 marzo 2010.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
18 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X,
XII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
14, 15, 21, 27 e 29 aprile 2010; il 4, 13, 19, 20, 25 e 26 maggio
2010.
Esaminato in aula il 26 maggio 2010 ed approvato il 27 maggio
2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2226):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e
2ª (Giustizia), in sede referente, il 1° giugno 2010 con pareri delle
commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente,
il 16 giugno 2010; il 7, 21, 27 e 28 luglio 2010; il 2 agosto 2010.
Esaminato in aula il 27 luglio 2010 ed approvato il 3 agosto
2010.
di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(in SO n. 174 alla GU 30 luglio 2010, n. 176)
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
in Supplemento Ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 31 maggio 2010
Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA’ ECONOMICA
Stabilizzazione finanziaria
Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
Art. 1
Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni
1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disponibilità individuate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.
Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011- 2013, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall’anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, le risorse destinate all’informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall’applicazione dell’articolo 6.
Art. 3
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riduzioni di spesa.
1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, con un risparmio non inferiore a 10 milioni di euro;
b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 10 milioni di euro;
c) riduzione del 10% degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 60 milioni di euro.”
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dai commi .. 1 e 2 sono versate all’entrata dal bilancio dello Stato.”
Art. 4
Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
2. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
CAPO II
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI
Art. 5
Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici
1. A decorrere dall’anno 2011 nel bilancio dello Stato è istituito un fondo finalizzato al finanziamento degli interventi relativi alla concessione di ammortizzatori in deroga, nel quale, con distinti versamenti, affluiscono gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche derivanti dall’art. 8, comma 2, secondo periodo, che saranno deliberate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti:
a) dalla Presidenza della Repubblica;
b) dal Senato della repubblica e dalla Camera dei deputati, anche con riferimento al trattamento economico dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;
c) dalla Corte Costituzionale;
d)dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell’art. 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall’art. 6, comma 1, primo periodo.
4 A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l’importo di un euro previsto dall’art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta.
6. All’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.”;
b) al comma 8:
1) all’alinea sono soppresse le parole: “e dei gettoni di presenza”;
2) è soppressa la lettera e);
c) al comma 10 sono soppresse le parole: “e dei gettoni di presenza”;
d) al comma 11, le parole: “dei gettoni di presenza” sono sostituite dalle seguenti: “delle indennità di funzione”.
7. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l’importo dell’indennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. All’articolo 83 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “ i gettoni di presenza previsti” sono sostituite dalle seguenti: “alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti”;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: “, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,”.
9. All’articolo 84 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:.
a) le parole: “sono dovuti” sono sostituite dalle seguenti: “è dovuto”;
b) sono soppresse le parole: “, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,”.
10. All’articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: “e ai gettoni di presenza”.
11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.
12. Sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2009, inferiore a duecentoventimila abitanti.
13.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall’articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova Provincia o delle Province non soppresse nell’ambito della medesima Regione, ferma restando l’integrità del territorio comunale.
14. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 13 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.
15. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro per le Riforme per il federalismo, con il Ministro per la Semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell’iniziativa dei Comuni di cui al comma 13 e sentita la Regione interessata.
16.Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 15, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al comma 15, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia o alle Province di aggregazione di cui al comma 2.
17. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 15 e 16 producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle Province di cui al comma 12.
Il presente articolo non si applica alle province delle Regioni a statuto speciale e a quelle direttamente confinanti con altri Stati.
Art. 6
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l’ambiente, alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali 3. Fermo restando quanto previsto dall’art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All’articolo 62, del dPR 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi previsti dal presente comma l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.”. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6.
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società controllate direttamente o indirettamente dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento.
La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.
L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
8. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l’organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L’autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l’utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto,anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall’orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l’autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall’organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l’autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonchè alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari.
9. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall’art. 14 del decreto legge n. 81 del 2007 convertito con legge n. del 2007.
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l’inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all’estero di cui all’art. 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace.
Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive. A decorrere dall’anno 2011, fermi restando i criteri e gli elementi di costituzione di cui all’articolo 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro degli affari esteri, l’indennità di servizio all’estero viene stabilita in un importo corrispondente alla misura media di analoghe indennità previste per gli Stati membri dell’Unione Economica Monetaria Europea.
Nella determinazione dell’importo di cui al primo periodo si tiene conto anche dell’assegno per oneri di rappresentanza di cui al comma 3 dell’articolo 171-bis del citato D.P.R. n. 18/1967. La misura di adeguamento risultante dalla citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si applica anche al trattamento economico del personale di cui all’articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;. In ogni caso le misure delle indennità di cui al presente comma non possono superare quelle previste in base alla normativa vigente.
13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all’attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
15. All’art. 41, comma 16-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il corrispettivo provvisorio previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l’assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economicopatrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d’intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell’economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l’altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell’ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali – Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 21.
Sono abrogati i commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall’art. 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l’attuazione del presente comma.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
Art. 7
Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
2.Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPOST è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
3.Sono confermate le disposizioni che prevedono la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’Inail e sull’Inps e, per quanto riguarda le attività di competenza del soppresso Ispels, del Ministero della salute.
4.Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
5.Le dotazioni organiche dell’Inps e dell’Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall’Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell’area VII.
Nell’ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un’apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l’INPS e l’INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.
6. I posti corrispondenti all’incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall’Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale .
7. All’art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.”
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell’Ente. E’ nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l’intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente.”
c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall’anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare”;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole “il consiglio di amministrazione” e “ il consiglio” sono sostituite dalle parole “il presidente”; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall’espressione “Il consiglio è composto” a quella “componente del consiglio di vigilanza.”;
e) al comma 6, l’espressione “partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza” è sostituita dalla seguente “può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza”;
f) al comma 8, è eliminata l’espressione da “il consiglio di amministrazione” a “funzione pubblica”;
g) al comma 9, l’espressione “con esclusione di quello di cui alla lettera e)” è sostituita dalla seguente “con esclusione di quello di cui alla lettera d)”;
h) è aggiunto il seguente comma 11: “Al presidente dell’Ente è dovuto, per l’esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”
8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell’Ente.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l’importo di Euro 30,00 a seduta.
6. A decorrere dal 1° luglio 2010, l’attività istituzionale degli organi collegiali di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all’attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
7.I regolamenti che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. 8.Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’organizzazione ed al funzionamento all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
1. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto affari sociali di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell’elaborazione delle politiche sociali, è costituita nell’ambito dell’organizzazione dell’ISFOL un’apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l’ISFOL. La dotazione organica dell’ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l’Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L’ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
14. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l’Enpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Tutte le attività e le passività risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l’Enpals. La dotazione organica dell’Enpals è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l’ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’ art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell’ente Enpals. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell’Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina
15. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all’art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
16. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l’Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall’Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 17. L’Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall’articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare le proprie dotazioni organiche . I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 18. Gli enti di cui all’allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo, Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.”
19 : L’Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca.
Le funzioni svolte dall’INSEAN sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
“Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico”.
21.Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo Stato cessa di concorrere al finanziamento degli enti, istituti, fondazioni e altri organismi, indicati nell’allegato 3 del presente decreto. Con la medesima decorrenza, sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato ai predetti enti, istituti, fondazioni e altri organismi per l’importo assegnato agli stessi nell’anno 2009. Una quota pari al 30 per cento delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 1 confluisce in un apposito fondo, destinato all’eventuale erogazione di contributi ai soggetti di cui all’allegato 3 che ne facciano documentata e motivata richiesta. L’erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
23. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.
24. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione.
25. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 24, è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, con le strutture organizzative di livello dirigenziale generale competenti in materia di politica regionale unitaria comunitaria e nazionale. Le strutture del predetto Dipartimento, trasferite ai sensi del periodo precedente e già oggetto di riduzione ai sensi dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono considerate ai fini dell’applicazione della medesima disposizione relativamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 25 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
27. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 8
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
1. Il limite previsto dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall’art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall’Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. . Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell’organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell’attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall’Agenzia del demanio il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell’amministrazione stessa pari all’8 per cento del valore di mercato dell’immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4.Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dell’Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al presente comma.
L’Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici”.
5. Al fine dell’ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l’efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.
La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all’iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell’art. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione del presente decreto.
Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all’articolo 9 del decreto legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell’Economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell’Amministrazione inadempiente sono ridotte dell’8 per cento rispetto allo stanziamento dell’anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.
6.In attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 12 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l’indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale.
Per l’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell’ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l’acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.
9.All’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: “Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; “.
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.
12. Gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, non si applicano alle amministrazioni pubbliche
13. All’art. 41, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. “2009 e 2010”, sono sostituite dalle seguenti: “2009, 2010, 2011, 2012 e 2013”; le parole: “dall’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2014”; le parole: “all’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “all’anno 2013”.
14. In relazione a quanto previsto dall’art. 9, le risorse di cui all’ articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente al triennio 2010-2012, sono destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni scolastiche ovvero al finanziamento delle esigenze relative alle supplenze brevi, alle spese di funzionamento ivi comprese quelle per le attività di cui all’articolo 78, comma 31, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA
Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 comma , non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, secondo periodo.
2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull’intero importo dell’indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 21 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611.La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell’ambito delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma. Gli Organi costituzionali di cui all’articolo 4, comma 2, provvedono con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi 4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco.
5.All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole “Per gli anni 2010 e 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio 2010-2013”.
6.All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2010”.
7.All’articolo 66, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola “2012” è sostituita dalla parola “2014”.
8.A decorrere dall’anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell’anno precedente. Il comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall’articolo 66, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
9. All’articolo 66, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
– le parole “triennio 2010-2012” sono sostituite dalle parole “anno 2010”.
– dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
“Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purchè entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 66, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l’anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
17 Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012;
b) comma 14, per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
18. Gli oneri di cui all’art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 16, lettera a) per il personale statale.
20. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.
Conseguentemente non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010 2012. Nei confronti del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato, per il triennio 2013, 2014 e 2015 si applica l’adeguamento computato sulla base del triennio 2007, 2008, 2009; per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all’ articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’ articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
21. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il predetto personale le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
23. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
24. In deroga a quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell’ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all’atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell’ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un’area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell’ente di destinazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
25 In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
26. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumero e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.
27. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’ articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
28. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
29. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.
30. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.
Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall’art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ed ai professori universitari.
31. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
32. Ferma restando la riduzione prevista dall’art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell’Amministrazione economico-finanziaria.
32. A decorrere dall’anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l’anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l’individuazione del suddetto contingente l’Amministrazione dovrà tener presente dell’effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.
33. In conformità all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l’articolo 52, comma 3, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell’individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.
34.. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidità
1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all’85 per cento.
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’I.N.P.S. si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall’articolo 20 del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l’ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.»
5 La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.
Art. 11
Controllo della spesa sanitaria
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l’equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l’attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell’articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d’esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.
2. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all’art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono esclusivamente gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.
3. All’art. 77-quater, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.”.
4. In conformità con quanto previsto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5 . Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l’anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c), dell’ Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l’anno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante l’utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a. e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l’anno 2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto del’imposta sul valore aggiunto.
7. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia italiana del farmaco provvede:
a. all’individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b. alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente.
Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
8.Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare l’efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
9.A decorrere dall’anno 2011, l’erogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata ad un numero di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, dall’Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dall’Agenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell’assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto dell’12,5 per cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché a quelli per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11.Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n. 326, attribuiscono priorità all’effettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
13. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione.
14.Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell’evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TSCNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato B del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011.
16. Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall’adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all’articolo 50, commi 4, 5 e 5- bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell’economia e delle finanze, cura l’avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.
Art. 12
Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. L’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione”
4 Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato:
a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS ma inferiore a otto volte il trattamento minimo INPS. In tal caso il primo importo annuale è pari a quattro volte il trattamento minimo INPS e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a otto volte il trattamento minimo INPS, in tal caso il primo e il secondo importo annuali sono pari a quattro volte il trattamento minimo INPS ciascuno e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al presente comma ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale 9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall’impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell’impiego avvenga entro il 30 novembre; resta fermo che l’accoglimento della domanda di cessazione determina l’irrevocabilità della stessa.
10.. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.
11. L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
12. L’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.
Art. 13
Casellario dell’assistenza
1. E’ istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Casellario dell’Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l’utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall’INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.”.
5. L’INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6.All’articolo 35, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole “il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo”
b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo:
“Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni.”
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
“10 bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.
Art. 14
Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l’anno 2011e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l’anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2-bis;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2 ter.
2. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole “ e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302. I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dell’art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non ritiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012.
La riduzione è effettuata con criterio proporzionale.. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell’anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell’interno,a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell’economia comunica al Ministero dell’interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità interno, l’importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all’azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l’esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all’entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.
6. Le disposizioni recate dai commi 3 e 5 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall’articolo 77-bis, comma 20, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall’articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto legge n. 112 del 2008 In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.
7. L’art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
2. Ai fini dell’applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.
3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”
8. I commi 1, 2, e 5 dell’art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell’art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è sostituito dal seguente:
“E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010.
10 .All’art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo:
11.Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all’anno 2009.
12. Per l’anno 2010 non si applicano i commi 23,24,25 e 26 dell’art. 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
13. Per l’anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell’eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all’adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall’attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l’istituzione, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
a) di un’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in arrivo o in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
15. Le entrate derivanti dall’adozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono segregate in un apposito fondo nel bilancio comunale per essere destinate esclusivamente all’attuazione del piano di rientro e l’ammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l’applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche; a tali fini, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell’80%.
17. L’accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dell’adeguatezza e del l’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.
All’esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l’importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.
18. Il presente articolo costituisce attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19 Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 6 del presente articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo; la delibera di annullamento e l’atto annullato sono trasmessi alla procura regionale presso la Corte dei Conti.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto – legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 3, sono revocati di diritto. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di rientro; il piano è sottoposto all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l’art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull’attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell’approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei predetti uffici.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 20 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. L’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l’ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 14 a 20 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all’articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
30 La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 17 del presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni in forma associata.
31 I comuni assicurano il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
33. Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
CAPO IV
Art. 15
Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione
1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfetaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell’art. 19 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito a decorrere dall’anno 2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela ambientale, che i soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico versano all’entrata dello Stato. Con il medesimo decreto è determinato, in relazione alla potenza nominale media degli impianti, l’ammontare del canone aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione, nonché il termine e le modalità di versamento.
Dividendi delle società statali
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all’entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l’ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all’importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l’eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
3. L’attuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Art. 17
Interventi a salvaguardia dell’euro
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell’area euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2010. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dell’area euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte all’unanimità degli Stati membri dell’area euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall’articolo 31 della medesima legge.
TITOLO II
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 18
(Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo)
1. I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l’altro, nella segnalazione all’Agenzia delle entrate alla Guardia di finanza e all’INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l’istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione;
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l’approvazione entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio ai fini dell’attuazione del comma 12 dell’articolo 19.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:
“L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all’articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.”;
b) al terzo comma, primo periodo dell’articolo 44, le parole da “Il comune” a “segnalare” sono sostituite dalle seguenti:
“Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala” e il periodo “A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stesso.” è abrogato;
c) il quarto comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:
“Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.”;
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 44;
e) l’articolo 45 è abrogato.
5. All’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente “2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con l’INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all’esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l’accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.”;
c) è abrogato il comma 2-ter.
6. All’articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “33 per cento”;.
7. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d’intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all’accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento.
Art. 19
(Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, è attivata l’“Anagrafe Immobiliare Integrata”, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, secondo quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L’Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione, l’accesso all’Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, emanate con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze viene disciplinata l’introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall’Agenzia del Territorio.
5. Le funzioni catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall’Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall’Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall’Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per l’esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l’edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell’infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l’edilizia;
e) gestione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
7. L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell’articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti, a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, nelle more dell’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all’attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni, l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni, l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al articolo 2, comma 36, del citato decreto legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l’Agenzia del Territorio procede all’attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.
13. Gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse all’accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
1-ter. Il notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”.
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.
Art. 20
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l’efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 49, al comma 13, le parole: “30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2011”;
b) all’articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.”.
Art. 21
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)
1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti, per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Art. 22
(Aggiornamento dell’accertamento sintetico)
1. Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
“L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.”.
Art. 23
(Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”)
1. Le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24
(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”)
1. La programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
Art. 25
(Contrasto di interessi)
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Art. 26
(Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
“2-ter In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione, si rende applicabile il comma 2.”.
2. Ai fini dell’immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1 e, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d’imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Art. 27
(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;
b) all’articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
“7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l’opzione di cui al comma 2, lettera e bis), entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA l’Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. ”
“7-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui al comma 7-bis.”;
c) all’articolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
“15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull’IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.”.
Art. 28
(Incrocio tra le basi dati dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa)
1. Al fine di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell’INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all’articolo 4 ed all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole “centro di servizio” sono aggiunte le seguenti: “o altre articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell’Agenzia.”.
Art. 29
(Concentrazione della riscossione nell’accertamento)
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente , anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . In tali ultimi casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi all’atto della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
c) la riscossione integrale delle somme indicate negli atti di cui alla lettera a) può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b), in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione;
d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti in fase di accertamento;
e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attività di contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole “con riguardo all’imposta sul valore aggiunto” sono inserite le seguenti: “ed alle ritenute operate e non versate”.
b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: “La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all’articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.”;
c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: “La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.”.
3. All’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente :
“2-bis L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell’articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.”.
4. L’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:
“ Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”.
5. All’articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole “In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari” sono sostituite dalle seguenti:
“Le misure cautelari che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all’atto di contestazione, sono”.
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all’accettazione a norma dell’articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All’articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole “alla quale il pubblico ufficiale appartiene” sono aggiunte le seguenti: “nonché il pagamento o il rimborso di tributi”. Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.
Art. 30
(Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L’avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni, l’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso.
L’avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata.
L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.
3. L’avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all’agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell’avviso stesso al contribuente.
4. L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L’avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l’Inps fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero.
7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso l’atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell’obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito.
Il ricorso, presentato all’organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare l’avviso di addebito all’agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora, entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa, non sia data dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute.
In ogni caso, il titolo dovrà essere consegnato all’agente, non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.
8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all’agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso, il titolo dovrà essere consegnato all’agente, non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.
9. In caso di revisione in autotutela dell’atto di accertamento, l’avviso di addebito cessa di avere validità e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l’eventuale somma ancora dovuta.
10. L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è abrogato.
11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l’agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
12. Nei casi previsti dal comma 3, l’agente della riscossione procederà all’espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l’avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
Art. 31
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti, di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dell’importo indebitamente compensato. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
Art. 32
(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)
1. A seguito dei controlli effettuati dall’Autorità di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, la lett. j) è sostituita dalla seguente:
“j) ‘fondo comune di investimento’: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;”;
b) all’articolo 36, comma 6, dopo le parole: “nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società”, sono inserite le seguenti: “; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.”;
c) all’articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: “all’esperienza professionale degli investitori;” sono inserite le seguenti: “a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l’articolo 39, comma 3.”
2. Il Ministro dell’Economia e delle finanze emana, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d’investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera j) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente comma.
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari all’8 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009. L’imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.
5. Le società di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune d’investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l’imposta sostitutiva di cui al comma 4 è dovuta con l’aliquota del 12 per cento, secondo modalità e termini ivi stabiliti.
6. Per l’accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell’imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell’articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
Art. 33
(Stock options ed emolumenti variabili)
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
2. L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
Art. 34
(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l’apertura di rapporti con operatori finanziari)
1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente “g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.”;
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole “in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero” sono aggiunte le seguenti “, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies).”.
Art. 35
(Razionalizzazione dell’accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)
1. Dopo l’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
“Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorzi necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall’atto unico estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un’apposita istanza, all’ufficio competente a emettere l’atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcalo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, l’accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.”.
2. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è aggiunto il seguente:
“Art. 9-bis – Soggetti aderenti al consolidato nazionale
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell’articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all’ufficio competente di cui al primo comma dell’articolo 40-bis stesso, e l’atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all’articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nell’ipotesi di adesione all’invito, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata l’istanza prevista dal comma 3 dell’articolo 40-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all’accoglimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
L’istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell’articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all’articolo 5-bis del presente decreto; l’ufficio competente emette l’atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile”.
3. Con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 dell’art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonché le conseguenti attività dell’ufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 36
(Disposizioni antifrode)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
“7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall’OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter.”;
b) all’articolo 41, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.”;
c) all’articolo 57, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: “1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all’articolo 28, comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% dell’importo dell’operazione. Nel caso in cui l’importo dell’operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.”.
Art. 37
(Disposizioni antiriciclaggio)
1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell’operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti dei cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 a condizioni di parità e reciprocità.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l’obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
Art. 38
(Altre disposizioni in materia tributaria)
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell’ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nei termini e con modalità telematiche previste dall’Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all’emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall’INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l’INPS comunica l’esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi.
Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all’art. 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, lett. a), le parole “delle imposte” sono soppresse;
2. al primo comma, lett. d), le parole “dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte” sono sostituite dalle seguenti: “da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio” e dopo le parole “avviso di ricevimento” sono inserite le seguenti: “ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”;
3. al secondo comma, dopo le parole “L’elezione di domicilio”, eliminare le seguenti: “non risultante dalla dichiarazione annuale”;
4. al terzo comma, le parole “non risultanti dalla dichiarazione annuale” sono eliminate e le parole “della comunicazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 36” sono sostituite dalle seguenti: “della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.”.
b) All’articolo 26 del dpr 602/1973, dopo il primo comma è inserito il seguente comma: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile.”.
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l’utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell’articolo 2704, primo comma , del codice civile. All’articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell’indice delle anagrafi INA-SAIA, l’Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell’Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell’Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l’esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l’importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.
9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti misure:
a) all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, dopo la parola: “sospensione”, sono inserite le seguenti: “per un periodo massimo di centocinquanta giorni”;
2. al comma 7, dopo le parole “primo grado”sono aggiunte le seguenti: “e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione”.
b) all’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto il seguente comma: “5 bis. Con il provvedimento che accoglie l’istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa é decisa nei successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia.”
10 All’articolo 3, comma 24, lett. b), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole “decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”, sono inserite le seguenti: “Ai fini e per gli effetti dell’art. 19, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all’Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.”.
11. All’articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: “nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria”. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria. All’articolo 9, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: “enti previdenziali pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria”.
12. Le disposizioni contenute nell’articolo 25 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall’Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Art. 39
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2010)
1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 31 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 31 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
4. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al commi 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
5. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3780, e dall’articolo1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
6. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 40
(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione all’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo d’imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.
Art. 41
(Regime fiscale di attrazione europea)
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l’Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
Art 42
(Reti di imprese)
1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui all’articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell’appartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 43
(Zone a burocrazia zero)
1. Possono essere istituite nel Meridione d’Italia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1, istituite in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati esclusivamente dal Prefetto, titolare dell’Ufficio territoriale di governo, ovvero dal Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz’altro positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d’ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Prefetto competente, ovvero al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2009, nonché in quella 26/05/2010 19.51.44 123 dell’Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.
Art. 44
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero)
1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Art. 45
(Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi)
1. L’articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.
Art. 46
(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei contratti di mutuo comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell’attivazione delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.
Art. 47
(Concessioni autostradali)
1. All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole : “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti:
“31 luglio 2010”;
b) il comma 2. bis è sostituito dal seguente: «2. bis. – La società ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche nell’esercizio dei poteri dell’azionista, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, nonché alla quota minima di proventi che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1977, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a titolo di anticipo del valore della concessione, che viene versato all’entrata del bilancio dello Stato, nonché le modalità di restituzione allo Stato dei contributi pubblici erogati per la realizzazione dell’infrastruttura”.
2. All’articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: “la società Autostrada del Brennero S.p.A.” sono sostituite dalle seguenti:
“la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero”.
b) al primo periodo, dopo le parole: “il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie” sono aggiunte le parole: “nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona”
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato in esenzione d’imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta».
d) Al terzo periodo le parole: “dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998” sono sostituite dalle seguenti: “dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011” e le parole “con decreto del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012”.
3. L’articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico – finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all’articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”.
Art. 48
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)
1. 1. Dopo l’articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni è inserito il seguente:
“Art. 182-quater (disposizioni in tema di dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111. Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l’accordo siano omologati. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare. Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l’accordo sia omologato. Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma.”.
2. Dopo il comma quinto dell’articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: “Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.”.
3. Dopo l’art. 217 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni è inserito il seguente:
“217-bis (esenzioni dai reati di bancarotta)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis ovvero del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d).”.
Art. 49
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)
1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
2. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
c) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 26, co. 2, del d. lgs. n. 152/2006; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
d) Il comma 7 è sostituito dal seguente: «Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VASe AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.»;
e) il comma 9 è soppresso.
3. All’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 del d. lgs. n. 152/2006, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’art. 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
4. All’articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
Art. 50
(Censimento)
1. E’ indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell’industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni nonprofit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2011, di 277 milioni per l’anno 2012 e di 150 milioni per l’anno 2013.
2. Ai sensi dell’art. 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del d.lgs. n. 322/89 l’Istat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con 26/05/2010 19.51.44 133 le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/89, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all’Istat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria.
L’Istat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:
a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l’affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d’intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell’incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d’intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all’art. 22 del d.lgs. 196/2003, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all’Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d’intesa con il Ministero dell’Interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall’ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all’esecuzione dei censimenti, l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell’ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l’Istat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell’avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.
Nelle more dell’adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l’ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l’ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell’anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all’ISTAT. Il Ministero dell’Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L’articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: “6. L’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle entrate”. Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell’INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall’ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) l’ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l’erogazione di appositi contributi;
c) l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell’Istat è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell’agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall’Istat, tra i dipendenti dell’amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L’ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l’utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale che risulti in esubero all’esito del riordino previsto dall’art. 7 nonché dell’applicazione dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è trasferito all’istat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell’ente di destinazione.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.
Art. 51
(Semplificazione dell’installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)
1. L’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d’inizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5, da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l’installazione e l’esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L’impianto, costituito dall’apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l’impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 e successive modifiche, per quanto riguarda l’alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all’installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell’impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dell’autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell’impianto, in occasione dei controlli, comporta l’applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all’allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3, dell’articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole “sessanta”, sono sostituite dalle seguenti: “centoventi”.
Art. 52
(Fondazioni bancarie)
1. L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell’ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell’economia e delle finanze anche dopo l’istituzione dell’autorità di cui al primo periodo.
Art. 53
(Contratto alla tedesca)
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
Art. 54
(EXPO)
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all’articolo 41, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell’evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.
3. Sull’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(art. 7, comma 5)
enti soppressi | Amministrazione
subentrante nell’esercizio dei relativi compiti ed attribuzioni
|
Stazione Sperimentale per l’industria delle Conserve Alimentari
(SSICA) |
CCIAA Parma |
Stazione Sperimentale del vetro CCIAA | Venezia |
Stazione Sperimentale per la seta | CCIAA Milano |
Stazione Sperimentale per i combustibili | |
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta
(SSCCP) |
|
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi
(SSOG) |
|
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei
Derivati dagli Agrumi (SSEA) |
CCIAA Reggio Calabria |
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 |
CCIAA Napoli |
IPI, istituto per la promozione industriale | Ministero dello sviluppo
economico |
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo
Rurale, istituito ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 |
Ministero per le
politiche agricole e forestali |
Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e
la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1182 |
|
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836 | Ministero per i beni e le
attività culturali |
Stazione Zoologica “A. Dohrn”, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 886 | Ministero
dell’istruzione, università e ricerca |
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38 | Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 |
Istituto Nazionale di Alta Matematica “F. Severi” (INDAM), di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 153 | |
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), di cui al decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 138 |
|
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), di cui al decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 | |
Istituto di studi giuridici internazionali, istituito ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto 12 ottobre 2001, n. 16000 |
|
Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con
decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461 |
Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 |
Istituto Nazionale Conserve Alimentari |
(art. 6, comma 7)
1. Fondazione Alcide de Gasperi
2. CIME Consiglio Italiano per il Movimento Europeo
3. Centro Studi Americani
4. Associazione giovanile musicale AGIMUS
5. Ente Nazionale Assistenza Magistrale – E.N.A.M.
6. Fondazione “Guido d’Arezzo”
7. Fondazione italiana per la musica antica
8. Centro italiano di ricerche aerospaziali – CIRA SpA
9. Istituto italiano di studi germanici
10.Ente geopantologico di Pietraroia
11.Parco geominerario
12.Riserva naturale dello stato Isola di Vivara
13.Associazione italiana combattenti e reduci
14.Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna
15.Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini
16.Federazione italiana volontari della libertà
17.Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta
18.Associazione nazionale “Nastro Verde”
19.Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
20.Comitato Nazionale per il centenario della nascita di Cesare Pavese
21.Comitato Nazionale un secolo di Fumetto Italiano
22.Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Massaja
23.Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della nascita di Vespasiano
24.Comitato Nazionale per le celebrazioni del millenario della Basilica di Torcello
25.Comitato Nazionale “I Trattati di Roma”
26.Comitato Nazionale per le celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili
27.Comitato Nazionale per le celebrazioni del 550° anniversario della nascita di Bernardino di Betto detto il Pinturicchio
28.Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Soldati
29.Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario di Casa Ricordi
30.Comitato Nazionale le “Autonomie Locali”
31.Allegorein
32.Accademia Medica di Roma
33.Accademia Angelica Costantiniana
34.Accademia Nazionale di Agricoltura
35.Accademia Filarmonica di Bologna
36.Associazione Naz. Funzionari Direttivi
37.Associazione per la Riforma dello Stato
38.Associazione Romana Amici della Musica – ARAM
39.Associazione Fondo Alberto Moravia
40.Associazione Liberi Scrittori Italiani
41.Associazione Don Giuseppe De Luca – Roma
42.Centro di Cultura Scientifica Alessandro Volta
43.Centro Italiano di Ricerche e Informazione, ecc. – CIRIEC
44.Centro per la Cultura d’Impresa
45.Centro di Iniziativa e Ricerca sul sistema – CIRSES
46.Fondazione Bettino Craxi
47.Fondazione Guido D’Arezzo – Arezzo
48.Fondazione Maria e Goffredo Bellonci – Roma
49.Fondazione Nazionale Carlo Collodi – Pescia
50.Fondazione Ugo Spirito – Roma
51.Istituto Accademico di Roma
52.Istituto di Studi Filosofici
53.Istituto Naz. Tostiano
54.Istituto di Storia e Arte del Lazio Meridionale – Bibl. GM Longhi
55.Istituto Domus Mazziniana – Pisa
56.Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini – Prato
57.Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea – Roma
58.Istituto Domus Galilaeana – Pisa
59.Società Tarquiniense di Arte e Storia
60.Società Storia Patria Puglie
61.Società Reggiana Studi Storici
62.Società Dalmata Storia Patria
63.Società nazionale di scienze e lettere ed arti – Napoli
64.Unione Giuristi Cattolici Italiani
65.Unione internazionale degli Istituti di archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma
66. Accademia degli Incamminati – Modigliana
67. Accademia dei Concordi – Rovigo
69.Accademia dei Fisiocritici – Siena
70.Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna – Bologna
71.Accademia delle Scienze di Ferrara – Ferrara
72.Accademia delle Scienze di Torino – Torino
73.Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria – Roma
74.Accademia di Studi Italo – Tedeschi – Merano
75.Accademia Etrusca di Cortona
76.Accademia delle Arti e del Disegno – Firenze
77.Accademia Galilaeana di Scienze Lettere ed Arti in Padova – Padova
78.Accademia Italiana della Cucina – Milano
79.Accademia Italiana di Scienze Forestali – Firenze
80.Accademia Lancisiana – Roma
81.Accademia Ligure di Scienze e Lettere – Genova
82.Accademia Lucchese di Scienze lettere Arti – Lucca
83.Accademia Marchigiana di Scienze Lettere e Arti – Ancona
84.Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL – Roma
85.Accademia Nazionale di San Luca – Roma
86.Accademia Nazionale di Scienze lettere e Arti di Modena – Modena
87.Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palermo – Palermo
88.Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti – Mantova
89.Accademia Olimpica – Vicenza
90.Accademia Properziana del Subasio – Assisi
91.Accademia Pugliese delle Scienze – Bari
92.Accademia Raffaello – Urbino
93.Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze – Arezzo
94.Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” – Firenze
95.Associazione Centro Studi Feliciano Rossitto – Ragusa
96.Associazione “Roma nel Rinascimento” – Roma
97.Associazione Malacologica Internazionale – A.M.I. – Roma
98.Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno D’Italia – Roma
99.Associazione per l’Economia della Cultura – Roma
100.Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere ed Arti – ONLUS – Brescia
101.Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo – Bergamo
102.Ateneo Veneto – Venezia
103.Biblia – ONLUS – Settimello
104.Centro “Pio Rajana” Centro di Studi per la Ricerca Letteraria Linguistica e Filologica – Roma
105.Centro Camuno di Studi Preistorici – Capo di Ponte
106.Centro di Cultura di Storia Amalfitana – Amalfi
107.Centro di Iniziativa Giuridica “Piero Calamandrei” – Roma
108.Centro di Studi sulla Cultura e l’immagine di Roma – Roma
109.Centro Internazionale di Etnostoria – Palermo
110.Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina – Todi
111.Centro Studi sul Classicismo – San Gimignano
112.Centro Internazionale di Studi Rosminiani – Stresa
113.Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi – Napoli
114.Centro Nazionale di Studi Leopardiani – Recanati
115.Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per i Medio Oriente e l’Asia – Torino
116.Centro Studi Piero Gobetti – Torino
117.Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali ONLUS – Ravello
118.Ente Nazionale Giovanni Boccaccio – Firenze
119.Essmoi – Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani (Ente per la Storia del Socialismo e del Movimento Operaio Italiano) – Roma
120.Fondazione Domus Galilaeana – Pisa
121.Fondazione “Casa di Oriani” – Ravenna
122.Fondazione Casa Buonarroti – Firenze
123.Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce” – Napoli
124.Fondazione Centro Internazionale di Studi di Architettura “Andrea Palladio” – Vicenza
125.Fondazione “Centro Studi Filosofici di Gallarate” – Padova
126.Fondazione “Remo Orseri per la Collaborazione Culturale fra i Popoli” – Roma
127.Fondazione Accademia Musicale Chigiana – Siena
128.Fondazione Adriano Olivetti – Roma
129.Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico – Roma
130.Fondazione Arena di Verona
131.Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori – Milano
132.Fondazione Artistica Poldi Pezzoli – ONLUS – Milano
133.Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti – Brescia
134.Fondazione Carlo Donat – Cattin – Torino
135.Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – C.D.E.C. – ONLUS – Milano
136.Fondazione Centro Nazionale di Studi Manzoniani – Milano
137.Fondazione “Centro Sperimentale di Cinematografia” (così modificata la denominazione della Fondazione Scuola nazionale di cinema con D.Lgs.22-1-2004, n.32)
138.Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo – San Miniato
139.Fondazione Civico Museo Biblioteca Attore Teatro Stabile di Genova – Genova
140.Fondazione Claudio Monteverdi – Cremona
141.Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo – Bologna
142.Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi – Firenze
143.Fondazione Ezio Franceschini – ONLUS – Firenze
144.Fondazione “Festival dei Due Mondi di Spoleto”
145.Fondazione Giacomo Brodolini – Roma
146.Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Milano
147.Fondazione Gioacchino Rossini – Pesaro
148.Fondazione Giorgio Cini – Venezia
149.Fondazione Giulio Pastore – Roma
150.Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” – Gardone Riviera
151.Fondazione Ing. Carlo Maurilio Lerici – Roma
152.Fondazione Istituto Gramsci – ONLUS – Roma
153.Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico – Roma
154.Fondazione Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento – Firenze
155.Fondazione Istituto Nazionale di Studi Verdiani – Parma
156.Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci – Torino
157.Fondazione Istituto Storico “Giuseppe Siotto” – Cagliari
158.Fondazione Istituto Italiano per la Storia della Musica – Roma
159.Fondazione “La Triennale di Milano” – Milano
160.Fondazione “La Quadriennale di Roma” – Roma
161.Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco – Roma
162.Fondazione “Liberal” – Roma
163.Fondazione Lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (costituita con L.11-11-2003, n. 310)
164.Fondazione Luigi Einaudi – Torino
165.Fondazione Luigi Einaudi per Studi di Politica ed Economia – Roma
166.Fondazione Museo Stibbert – ONLUS – Firenze
167.Fondazione Napoli Novantanove – ONLUS – Napoli
168.Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII – Bologna
169.Fondazione Palazzo Coronini Cronberg – Gorizia
170.Fondazione Pietro Nenni – Roma
171.Fondazione Rosselli – Torino
172.Fondazione Scientifica Querini Stampalia – ONLUS – Venezia
173.Fondazione Spadolini Nuova Antologia – Firenze
174.Fondazione Stauros Italiana – San Gabriele –Isola Abruzzo del Gran Sasso
175.Fondazione Studi Storici Filippo Turati – ONLUS – Firenze
176.Fondazione Ugo da Como – Lonato
177.Fondazione Ugo e Olga Levi Centro di Cultura Musicale Superiore ONLUS – Venezia
178.Fondazione Università Internazionale dell’Arte – U.I.A. – Firenze
179.Fondazione Valentino Bucchi – Roma
180.Fondazione Verga – Catania
181.Gabinetto Scientifico Letterario “G.P. Vieusseux” – Firenze
182.Giunta Centrale per gli Studi Storici – Roma
183.Istituto Abbatia Sancte Marie de Morimundo
184.Istituto Alcide Cervi – Reggio Emilia
185.Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo – Roma
186.Istituto di Studi Storici Postali – Prato
187.Istituto e Museo di Storia della Scienza – Firenze
188.Istituto Internazionale di Studi Liguri – Bordighera
189.Istituto Internazionale Jacques Maritain – Roma
190.Istituto Italiano di Numismatica – Roma
191.Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria – Firenze
192.Istituto Italiano di Studi Storici – Napoli
193.Istituto Italiano per la Storia Antica – Roma
194.Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere – Milano
195.Istituto Luigi Sturzo – Roma
196.Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte – Roma
197.Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici – Firenze
198.Istituto Nazionale di Studi Romani – ONLUS – Roma
199.Istituto Nazionale di Urbanistica – Roma
200.Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia – Milano
201.Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica – I.S.A.P. – Milano
202.Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Roma
203.Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda – ONLUS – Milano
204.Istituto per la Storia dell’Azione Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia “Paolo VI” – Roma
205.Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia – Taranto
206.Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa – ONLUS – Vicenza
207.Istituto Storico Italiano per il Medioevo – Roma
208.Istituto Storico Lucchese – Lucca
209.Istituto Veneto Accademia di Scienze Lettere ed Arti – Venezia
210.Opera di Dante – Ravenna
211.Osservatorio Parlamentare – Roma
212.Pro Civitate Christiana – Assisi
213.Scuola Archeologica Italiana di Atene – Roma
214.Società Chimica Italiana – Roma
215.Società Dantesca Italiana – Firenze
216.Società di Studi Valdesi – Torre Pellice
217.Società Entomologica Italiana – Genova
218.Società Europea di Cultura – S.E.C.I. – Venezia
219.Società Filologica Friulana – Udine
220.Società Geografica Italiana – Roma
221.Società Internazionale di Studi Francescani – Assisi
222.Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (S.I.S.M.E.L.) – ONLUS – Impruneta
223.Società Italiana di Statistica – Roma
224.Società Italiana per il Progresso delle Scienze – Roma
225.Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente – Milano
226.Unione Accademica Nazionale – Roma
227.Opera nazionale “Montessori” – Roma
228.Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo
229.Casa Militare Umberto I
230.Fondazione museo internazionale delle ceramiche di Faenza – MIC
231.Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “L. da Vinci”
232.Centro internazionale di radiocomunicazioni mediche (CIRM), istituito con decreto ministeriale 16 febbraio 1935, n. 16
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (10A02575)
Legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25
(in SO n. 39 alla GU 27 febbraio 2010, n. 48 del 27-2-2010)
coordinata con
Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
(in GU n. 302 del 30 dicembre 2009)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Proroga di termini tributari, nonche' in materia
economico-finanziaria
1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino
al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui
all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio
2010;
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo 2010 al
30 aprile 2010.
(( 2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e
delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati
statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28
febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo,
al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di
provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e
l'ammontare complessivo delle attivita' finanziarie e patrimoniali
rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione. ))
3. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma
2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del ((
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il
quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo
2011.
(( 4-bis. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle
seguenti: «del 31 luglio 2009»;
b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «1° maggio 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009».
5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete
dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta
d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui
all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31
dicembre 2010.
5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2009»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2010».
5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di
cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo
prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31.
5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis
e 5-ter e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al
relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con
modalita' stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di
dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato al 30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono
sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW,
relativamente alle disponibilita' finanziarie derivanti da lavoro
prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando
le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti
effettuati entro novanta giorni.
(( 7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e
2011».
7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a
48 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i
componenti delle commissioni censuarie gia' nominati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' disposta, nei
confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni
individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del
decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte
delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato articolo
13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010»,
sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31
dicembre 2009, la riserva di attivita' di cui all'(( articolo 18 del
medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2010, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del
testo unico di cui al decreto )) legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,».
(( 14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale
ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei
dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.
14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si
provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti
dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio
dello Stato. ))
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto
dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del
programma «Fondi da assegnare», unita' previsionale di base 25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso,
sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo.
(( 15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione
«Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unita'
previsionale di base 25.1.3, «Oneri comuni di parte corrente»,
capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine
dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere
utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le
pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di
cui al predetto capitolo 3077. ))
16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed
esigibile,» e' inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente: «Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile
2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche
nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel
predetto termine.».
(( 17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia' prorogato dall'articolo
28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'articolo
41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' differito al
31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento
del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure
tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra'
essere incrementata. ))
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
nonche' alle rispettive norme di attuazione, nelle more del
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio
delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita'
turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle
modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel rispetto dei
principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche' in funzione
del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37,
secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza (( entro il 31 dicembre
2015 )) e' prorogato fino a tale data, (( fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della
navigazione, il secondo periodo e' soppresso. ))
19. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
(( 20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i
rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni
2010-2012, si fa riferimento alla rappresentativita' delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai
dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle
condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei
contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale e'
rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base
dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «, ai sensi dell'articolo 43»
fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente,» e' soppressa.
))
21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono
sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti legislativi,
adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per
la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del
territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere
utilizzate nell'anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno
2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(( 23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «gennaio» e' sostituita dalla
seguente: «marzo»;
b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2011,»;
c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2010,» e le parole: «entro il 31 dicembre di ciascun
anno» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente»;
d) dopo il decimo periodo e' inserito il seguente: «Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
23-ter. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi,
nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella
colonna «Intervento», dopo la voce: «legge 31 gennaio 1994, n. 93»
sono inserite le seguenti:
«legge 21 marzo 2001, n. 73;
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004».
23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze
contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui
alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31
luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato
all'INPS, e' prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di
interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna
amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico
della finanza pubblica e del personale dipendente.
23-quinquies. Al fine di assicurare l'adeguamento alle
corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a
decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al punto 12, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
b) al punto 13, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
c) al punto 16-bis, alla voce: «Carburanti per motori», le parole:
«Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti:
«Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri».
23-sexies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 4.100.000 euro per
l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011.
23-septies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 340.000 euro per
l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-octies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 160.000 euro per
l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata
dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata
di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.400.000 euro a decorrere
dall'anno 2011.
23-decies. All'onere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies,
23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro
9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a euro
4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall'anno
2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies,
lettera c); quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 e a euro
2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi
di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 23-quinquies, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di
bilancio relative al programma di spesa 1.5 «Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono ridotte
dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari a 1.000.000 di
euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n.
88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime
generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si
interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega e'
quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.
23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, le parole: «per un triennio» sono sostituite dalle seguenti:
«per sei anni».
23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero
di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto
ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza
dalla stessa data.
23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle
procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti
agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile
2010:
a) il termine per l'integrazione documentale delle domande
regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006,
n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive,
ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI,
individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.
23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la
disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione,
valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante
riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 di cui
all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare
a favore del Ministero della giustizia.
23-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di
studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attivita'
indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre
2009, n. 196».
23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono
inserite le seguenti: «anche a seguito di accertamenti in sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei
relativi procedimenti pendenti».
23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 e' prorogato il termine per
l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la
protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, per la tempestiva adozione delle misure
occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;
b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonche' del
Comitato italiano paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010
rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;
c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti
risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per la prosecuzione
delle relative attivita' di formazione;
d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi del
Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando
conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011;
e) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio
2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di
garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali, il collegio dei revisori
dei conti gia' operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo
articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina
del nuovo organo di controllo dell'Agenzia;
f) l'incremento di 7.200.000 euro per l'anno 2010
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
23-noviesdecies. All'onere derivante dal comma 23-octiesdecies,
pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a 70.000 euro per l'anno
2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante
riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle
leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 70.000 euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2,
comma 89, la parola: «dodici», ovunque ricorre, e' sostituita dalla
seguente: «due». ))
Art. 2
Proroga di termini in materia di comunicazione,
di riordino di enti e di pubblicita' legale
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento
della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione
nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, e'
autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.
e la NewCo RaiInternational, a valere sulle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite
massimo di euro 660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei
servizi previsti dalla apposita convenzione con la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., (( nel limite massimo di spesa
gia' previsto per la convenzione a legislazione vigente. ))
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e il (( Centro di produzione
S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1998, n. 224. )) Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa
entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuita'
amministrativa del servizio pubblico, nonche' la gestione e la
definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo
trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato
con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata
rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al
termine della procedura liquidatoria, il Commissario e' tenuto a
presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione
sull'attivita' svolta. (( Dal differimento del termine ultimo di
durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola
proprieta' contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e
relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti
urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti
ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro
ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella
misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti
suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti soggetti decadono
dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla
stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano
di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. ))
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le
parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « (( 1°
gennaio 2011 )) ».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis,
del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' prorogato al
31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a
204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni.
(( 7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: « ivi inclusa la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, » sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « In
considerazione delle esigenze generali di compatibilita' nonche'
degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una
riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della
dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di
quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti
specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi
di cui al presente articolo ».
7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle
disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di
euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa,
di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.))
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
(( 8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le
amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo
74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo
74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con
le modalita' indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo,
del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto
previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 e' fatto comunque
divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano
ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla
predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a
8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle
risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il
Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di
rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i
magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti
dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza,
delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e
quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi' escluse dal
divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17, comma 7,
del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del
personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n.
269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria
nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni
di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai
Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo,
e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1°
gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del
citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono
ridotte definitivamente.
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010».
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali
violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis
al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al
30 settembre e al 10 marzo 2010.
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n.
146, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte
le seguenti: «o di altri organismi di diritto pubblico». ))
Art. 3
Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
(( 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
1-bis. Fino al 30 aprile 2010 e' autorizzato, ai sensi della legge
24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di
consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attivita'
degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a
3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione del
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente. ))
2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27
gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le
seguenti: «e 2010».
3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
4. (( (Soppressa). ))
5. E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque
sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009
dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle
leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli
uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilita'
speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della
Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti
incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione
degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2012».
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi
nell'anno 2008 e' differito al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote
di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta
presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in
un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo
alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno
1999, n. 157, e successive modificazioni.
(( 8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il secondo comma e' inserito il
seguente: «La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione
del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a
donare i propri organi in caso di morte». ))
Art. 4
Proroga di termini in materia di personale
delle Forze armate e di polizia
(( 1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente:
«venti».
1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «Fermi restando
i concorsi gia' banditi alla data del 1° marzo 2001,» sono sostituite
dalle seguenti: «Al termine del regime transitorio di cui
all'articolo 35, comma 1,». ))
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010 » sono sostituite
dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal
2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino
all'anno 2011» e «dal 2012»;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e' prorogato al 31 gennaio 2010.
Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate,
nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo
3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' differita al 31
dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31
ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti
colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare
per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica
aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti
per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di
promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle
promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono
annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma
14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un
numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi
almeno tredici anni di anzianita' nel grado, nonche', per gli anni
2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali
gia' valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e
non iscritti in quadro.
6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. (( A tal fine le immissioni
di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell'ambito dei posti
in organico per i quali l'Amministrazione competente e' gia' stata
autorizzata a effettuare le promozioni. ))
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010.
Art. 5
Proroga di termini in materia di infrastrutture
e trasporti
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « (( 30 aprile 2010 ))
».
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di
cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
dicembre 2010».
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2010»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento
della misura dei diritti decade qualora i concessionari non
presentino completa istanza di stipula del contratto di programma
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:
«meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione
della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in
regime di esclusiva, nonche' dei servizi di trasporto ferroviario
sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, (( nonche' delle
tariffe postali agevolate,».
7-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008,
n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo,
le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 2010». Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del
presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica.
7-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «1° gennaio 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»;
d) al comma 5, le parole: «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2014».
7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui al
comma 3 dell'articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e' prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a
140.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta
mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile
2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di
accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di
sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a
decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009.
7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di
cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di
personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31
dicembre 2010.
7-septies. Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5
dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' differito al 16 aprile.
7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti
attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205,
possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del
trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle
imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza
operativa dell'ENAV, la disponibilita' complessiva, gia' stabilita
nella misura di 30 milioni di euro, e' estesa al 31 dicembre 2010 per
la parte rimanente di 2,6 milioni.
7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitivita' dei
porti nazionali, con riguardo anche all'attivita' prevalente di
transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e
dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano
con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
7-duodecies. Nel rispetto delle finalita' di cui al comma
7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more
della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorita'
portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, alle Autorita' portuali e' altresi' consentito,
nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad
un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di
ancoraggio e portuale cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.
107, nonche' in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse
medesime.
7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti
dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna
Autorita' portuale opera una corrispondente riduzione delle spese
correnti ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e
tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata
illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto
consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione delle disposizioni dei
commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Art. 6
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto
2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo
le modalita' di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo
periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31
dicembre 2010.
3. All'articolo 24, (( comma 1, )) del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio
2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio
2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 (( del
presente articolo, )) e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
8. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 7 e'
autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore
dell'Istituto superiore di sanita', per l'anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa (( del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ))
come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria
2010.
(( 9-bis. E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione
del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 110 del 12 maggio
2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo
ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti
l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle
mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati
negli atti medesimi.
9-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro trentasei mesi».
9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio
1992, n. 175, e' inserito il seguente: «1-bis. Fino al coordinamento
legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della
professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si
applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e
chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale,
l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione
all'albo degli odontoiatri».
9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle
disposizioni gia' vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al
candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26
giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o
parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5
della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalita' previste dal
regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai
maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come
determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.
191. ))
Art. 7
Proroga di termini in materia di istruzione
1. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato fino al completamento
delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010".
3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, e' prorogato nella composizione esistente alla data di
entrata in vigore del presente decreto fino al (( 31 dicembre 2010.
))
(( 4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli
istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31
dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma
13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi
di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide
con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.
4-quater. In attesa della costituzione degli organi collegiali
territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione e' prorogato, nella composizione esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data
del 31 dicembre 2010. ))
(( 5. Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei
servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico
istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi
dell'articolo 117 del (( codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e di consentire il completamento della relativa
attivita' istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni
e le attivita' culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai
medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza
ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi
entro il 30 giugno 2010.
5-bis. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli
interventi a favore del comune di Pietrelcina, e' prorogato per gli
anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere,
pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
5-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al
comma 239, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
la data del 30 giugno 2010".
5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
previsto per il triennio 2007-2009, e' prorogato fino al 31 dicembre
2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro. Nelle regioni in cui
sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il
riconoscimento dal Ministero dell'interno, e' assegnato il relativo
finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalita'
giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti
tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di
poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge
23 dicembre 2009, n. 191.
5-quinquies. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010" )) ».
Art. 8
Proroga di termini in materia ambientale
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 13, il termine di cui al primo periodo e' differito al 28 febbraio
2010.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010".
3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2010".
(( 3-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni". ))
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006,
n. 161, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro".
(( 4-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le
parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio
2011".
4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2008, e' prorogato al 30 giugno 2010. ))
Art. 9
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, puo' essere prorogata, per motivi di pubblico
interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del
cinque per cento delle relative commissioni.
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, le parole: "e comunque non oltre ventiquattro
mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre trenta mesi dopo il
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
(( 4. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di cui al
periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa".
4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26,
comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2010.
4-ter. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' puo' avvalersi degli enti fieristici,
senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello
regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati
dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da
questi controllate". ))
Art. 10
Istituti di cultura all'estero
1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di
cui all'articolo 14, comma 6, della (( legge 22 dicembre 1990, n.
401, )) gia' rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1º
gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per
ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di eta' previsti
dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
(( Art. 10 bis
Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"
1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel
senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o
superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia'
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Gli enti
confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di
regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui
al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Sono soppressi
gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui
regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31
ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31
ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di
apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura".
3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il terzo periodo e' soppresso.
4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il
terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine,
eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il
parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel
computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari". ))
(( Art. 10 ter
Modifiche all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998
1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, le parole da: "nel limite" fino a: "precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 novembre, nel limite delle quote
stabilite nell'ultimo decreto emanato". ))
(( Art. 10 quater
Gestione dei libri genealogici
1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata fino al
30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti
prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i
registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e,
in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali puo' esercitare il potere sostitutivo. ))
(( Art. 10 quinquies
Proroga del finanziamento delle attivita' di formazione professionale
dell'ISFOL
1. E' prorogato al 2010 il finanziamento delle attivita' di
formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2. ))
(( Art. 10 sexies
Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di
contributi all'editoria
1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria e in
attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2,
2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e
10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo 153 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dell'articolo 28 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei
requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente.
Tale importo non puo` comunque essere superiore a quello spettante
per l'anno 2008;
b) ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.
230, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e successive modificazioni, per i contributi relativi all'anno
2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in
presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento
dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla
legislazione vigente. Tale importo non puo' comunque essere superiore
a quello spettante per l'anno 2008;
c) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e successive modificazioni, le parole: "2007 e 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "2007, 2008 e 2009". All'articolo 39,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
"all'annualita' 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino
all'annualita' 2009". All'articolo 1, comma 574, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "aumentare su base annua di una
percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione
per l'anno di riferimento dei contributi" sono sostituite dalle
seguenti: "essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei
contributi per l'anno 2008";
d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti dall'articolo
3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi
all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, nonche' dagli articoli 137 e 138 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e successive modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento
del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si
applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche' gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, e l'articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i
rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico.
Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti
di cui agli articoli 11 della citata legge n. 67 del 1987, e
successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e
successive modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i
contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi
restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria
come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre
2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per
l'anno 2010 e' destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie
postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di
50 milioni di euro per l'anno 2010 e' immediatamente accantonato e
reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalita'.
3. All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o vengano editate da
altre societa' comunque costituite".
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio delle
spese relative alle provvidenze per l'editoria di cui al presente
articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento di bilancio
stabilito a legislazione vigente, tenuto conto anche di quanto
previsto dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della propria
autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
))
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Legge 23 dicembre 2009, n. 191
(in SO n. 243 alla GU 30 dicembre 2009, n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205)
Vigente al: 10-9-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Risultati differenziali) 1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, e' fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010. 2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Le maggiori disponibilita' di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Art. 2. (Disposizioni diverse) 1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2010: a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS); b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani. 2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b). 3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate: a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro; b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. 5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato. 6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno gia' provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. 8. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. 9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2010, 2011 e 2012"; b) alla lettera a), le parole: "dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2012"; c) alla lettera b), le parole: "dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2012" e le parole: "giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "giugno 2013". 11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2010, 2011, 2012 e successivi". 12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta' normativa in materia di disciplina delle attivita' economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresi' stabilite le modalita' attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali"; b) all'articolo 29, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28". 13. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentativita' sindacale, tenuto anche conto delle compatibilita' di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 20102012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. (6) 14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. (6) 15. Le somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. 17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalita' e per le finalita' ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalita' di cui ai commi da 13 a 20 del presente articolo. 20. Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012. 21. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, e' istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, e' corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro. 22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011. 23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi: a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultra sessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente e' proporzionalmente ridotto; b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta' inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e' superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente e' proporzionalmente ridotto; c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti; d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione e' attribuita nella misura dell'80 per cento; e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) e' attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009. 24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine del 31 maggio 2010, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalita' stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. 24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione. 24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 39, il secondo periodo e' soppresso; b) al comma 46, il secondo periodo e' soppresso. 25. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attivita' culturale, per l'anno 2010 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro. 26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta. 27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 28. Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. 29. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro. 30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalita' strettamente personali e non lucrative. 31. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalita' attuative. 32. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 33. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 34. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 35. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 36. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 37. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu' alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche' per potenziare gli strumenti di tutela della stabilita' dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro e' destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il piu' alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma. 38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilita' dei competenti confidi, possono essere altresi' utilizzati dagli stessi per le finalita' previste dal comma 37 del presente articolo. 39. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"; b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita' di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative". 40. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 41. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2. 42. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilita' interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 43. Al fine di riconoscere la specificita' della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. 44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonche' dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA. 45. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010". 46. E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalita' per dotare di defibrillatori luoghi,strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma. 47. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20. 48. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo. 49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, e' estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro. (10) 50. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: "accedere a finanziamenti agevolati per" sono soppresse e, dopo la parola: "ovvero", la parola: "per" e' soppressa. Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' abrogato. 51. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010. 52. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita. 2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis. 2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e' comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4 del presente articolo"; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia deldemanio, che puo' affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita' organizzata"; c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica". 53. Per l'anno 2010 e' consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passivita' attraverso il rafforzamento delle attivita' del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli. 54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, con le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, e di garantire la continuita' degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresi' le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarieta' nazionale, le disponibilita' finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 55. Per le necessita' del settore agricolo il CIPE individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 56. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonche' del regolamento (CE) del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/ 2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal Consiglio dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 e' prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 57. In considerazione della specificita' delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma. 58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e' ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012. 59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati gia' collocati in pensione e' riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non e' decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF. 60. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per le comunita' giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attivita' delle comunita' giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010". 61. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica o vengano editate da altre societa' comunque costituite. 62. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo. (2) 63. L'importo di ciascuna annualita' di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, puo' essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualita' 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo. 64. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011. E' ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. 66. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 20102012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonche' in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 67 a 105. 67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma 6,del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanita' penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi e' assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento. (6) 67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012: a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98 per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge; d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e' commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento; e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascunaregione e provincia autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (19) 69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente comma e' destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui citati 23 miliardi di euro. 70. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilita' dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 71. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 20102012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. (13) (19) 72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma: a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; b) fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa cosi' come rideterminati ai sensi del presente comma. (13) (19) 73. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. (13) 74. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo. 75. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91. 76. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo: 1) dopo le parole: "si applicano comunque" sono inserite le seguenti: "il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e"; 2) le parole: "scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto" sono sostituite dalle seguenti: "scaduto il termine del 31 maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto"; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata e' tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli". 77. E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorche' coperto dalla regione,ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata e' tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso. 78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, e' valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove espresso. 79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareti delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano e' approvato dal Consiglio dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario ad acta: a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio; b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalita' previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. 80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilita', qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano. 81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicita' trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro. 82. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi' tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettiviin esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario: a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonche' dell'assessorato regionale competente; b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. 84. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati. 84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni. 85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresi' salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo. 86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. 87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83 a 86 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro. 88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo. 88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente. 89. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di due mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori. 90. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE. 91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009, nelle regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni: a) e' consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009; b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 86 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 92. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 93 a 97. 93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si da' luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni. 94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. 96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicita' semestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell' ambito dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro. 97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordocorredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata. 98. Lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidita', idonee e congrue. La regione interessata e' tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi cosi' determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine "brevetto" deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo. 100. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011".
101. Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010. 103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono piu' finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensi' mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' corrispondentemente ridotto. 105. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: "destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge" sono inserite le seguenti: ", nonche' quelle decorrenti dall'anno 2010". 106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. 107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonche' l'articolo 78; b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", determinata assumendo a riferimento i consumi finali"; c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri"; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale"; d) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente: "Art. 74. - 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti"; e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla seguente: "e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali"; f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla seguente: "f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati"; g) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: "Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province. 2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e' effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale. 3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle societa' e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalita' di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica"; h) l'articolo 79 e' sostituito dal seguente: "Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3. 2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti. 4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la proprialegislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5"; i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalita' di riscossione. 1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio"; 1) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente: "Art. 82. - 1. Le attivita' di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali"; m) all'articolo 83 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici". 108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome. 109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti. 110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, e' attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e' attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. 112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilita' statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche e' stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed e' erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010. 113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi e' determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo gia' concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. 114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. 115. Alle comunita' costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge. 117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro. 118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 e' istituito un organismo di indirizzo composto da: a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso; b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni; c) un rappresentante del Ministro dell'interno; d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento; e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano; f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117. 119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117. 120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a: a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra piu' comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente; b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali; c) disciplinare le modalita' di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano; d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati; e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni; f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonche' le modalita' e i termini per la presentazione degli stessi; g) stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti; i) stabilire i criteri e le modalita' di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti; l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato. 121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117. 122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'universita' degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo. 123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera universita' di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonche' gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano. 124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilita' di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo. 125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo. 126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalita' ivi previste. 127. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' integrato: a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro; b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui. 128. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' soppresso. 129. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilita' del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010. 130. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: "2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data". 131. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente: "2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera". (10a) (15) 132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. (10a) (15) 133. La contribuzione figurativa integrativa e' pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio e' concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. 134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. (10a) (15) 135. Il beneficio di cui al comma 134 e' concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 134 e del presente comma. 136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole: "in caso di licenziamento" sono inserite le seguenti: "o di cessazione del rapporto di lavoro". 137. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. 138. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi direimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilita'. 140. Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo"; b) al comma 7: 1) al terzo periodo, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010"; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni". 142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, lettera b), le parole: "ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti" sono sostituite dalle seguenti: ", a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti"; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991". 143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i), le parole: "o territoriali" sono sostituite dalle seguenti: ", territoriali o aziendali"; b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia". 144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 145 e 146, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010. 145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e' concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 144 del presente articolo: a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 146. Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati aisensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori. 147. La gestione delle misure di cui ai commi da 144 a 146 e' affidata alla societa' Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la societa' Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonche' la nuova occupazione generata per area territoriale, eta', genere e professionalita'. 148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "parchi e monumenti" sono aggiunte le seguenti: ", anche nel caso in cui il committente sia un ente locale"; b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le universita', il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'"; c) alla lettera g) del comma 1, le parole: ", limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi" sono soppresse; d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: "settore produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti locali,"; e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 e' aggiunta la seguente: "h-ter) di attivita' di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie"; f) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale"; g) al comma 1-bis, le parole: "per il 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010" e dopo le parole: "in tutti i settori produttivi" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti locali,". 149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilita' interno". 150. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita' di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e' concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma. (10a) (15) 152. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,". 153. L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalita' stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, e' il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali. 154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: "e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono inserite le seguenti: ", nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni". 155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' inserito il seguente: "1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto. La retribuzione cosi' determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianita' di servizio". 156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "Nell'anno 2009" sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2010" e dopo le parole: "60 milioni di euro" e' inserita la seguente: "annui"; b) all'articolo 5, comma 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2010". 157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009. 158. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010. 159. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile". 160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158 e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge. 161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182 hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno. 162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 165 a 182 mirano: a) ad aumentare la capacita' di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno; b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti; c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno. 163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161 a 182, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato. 164. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e da 178 a 182 e' subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 165. E' istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato e' composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialita' giovanile e uno della societa' Poste italiane Spa. Il Comitato promotore e' costituito senza oneri per la finanza pubblica. 166. E' compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, societa' a partecipazione pubblica nonche' tra altri soggetti che condividano le finalita' e le attivita' della Banca cosi' come definite dal comma 169. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualita' di soci e le specifiche funzioni e attivita' in relazione a quanto definito dalla presente disposizione. 167. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficolta' del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario. 168. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e puo' stipulare apposite convenzioni con la societa' Poste italiane Spa. L'adesione implica, per le attivita', i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalita' operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti. 169. La Banca opera con la rete di cui al comma 168 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialita' giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca puo': a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passivita' esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181; b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data della prima emissione, puo' essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalita' e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonche' il volume complessivo di obbligazioni sul quale puo' essere prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria; c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione della garanzia, ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo che puo' essere assistito dalla garanzia del Fondo citato; d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali; e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno. 170. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non e' ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 171. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall'inizio dell'operativita' della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un'azione, e' ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello statuto le modalita' per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento analogo a quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non puo' in nessun caso e in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte. 172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo autorizzate all'attivita' bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca e' consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 173. Se necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti puo' autorizzare enti e societa' partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze a contribuire, in qualita' di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca e autorizzate all'attivita' bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data. 174. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 172 non puo' superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non e' autorizzata dal consiglio di amministrazione. 175. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione e un componente del collegio sindacale. 176. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalita' di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d' Italia. 177. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 172 a 176. 178. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 179. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 180. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 181. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 182. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "titoli governativi dell'area euro" sono inserite le seguenti: "e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano". 183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato e' determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo e' applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali e' ridotto del 20 per cento. L'entita' della riduzione e' determinata con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia. (3) 185. Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita' superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali e' determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia. (3) 185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali". 186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni , tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) possibilita' di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti; d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto. (3) 186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. (11) (17) 187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita' montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane e' assegnato ai ai comuni appartenenti alle comunita' montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno , previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (7) 188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168. 189. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 190. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 191. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. (8) 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 193. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 194. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, e' attribuito al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 1 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti, un importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo. 196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al Commissario straordinario del Governo per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dei cinque sesti dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione e' accreditata sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali e' autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' dalla presente legge. 196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche' dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalita' nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e' approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. 196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196. 197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma. 198. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) dopo le parole: "6 giugno 2009" sono inserite le seguenti: "e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009"; 2) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: "60"; 3) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno"; b) al comma 3: 1) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: " 60"; 2) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno". 199. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 197 e 198, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 198 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 197 e 198, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalita' ivi previste. 200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessita' di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche, ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2007, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche, alle seguenti condizioni: a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da parte delle societa' concessionarie, di un'istanza corredatadi un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonche' del relativo cronoprogramma; b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilita', necessita', urgenza, congruita' e sostenibilita' economica, nonche' conseguente proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c); c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva dell'anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri: 1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio; 2) volume delle unita' di carico registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato dall'ENAC; d) accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione tariffaria nel bilancio delle societa' concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio; e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione degli investimenti urgenti da parte delle societa' concessionarie e sulla base di stati di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC; f) utilizzabilita' delle somme che restano accantonate, da parte delle societa' concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.
201. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi della lettera c) del comma 200 puo' contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle societa' concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla delibera del CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di cui alla lettera f) del comma 200 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresi', nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e con le modalita' fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non puo' essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte dell'ENAC, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla societa' concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite all'ENAC e da questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della societa' concessionaria, su disposizione dell'ENAC. In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla lettera a) del comma 200 non si fa luogo in alcun caso all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la societa' concessionaria e' rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costiimputabili ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al comma 200. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, all'ENAC. 202. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati"; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione e' prevista entro il 31 dicembre 2014, la societa' ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, e' affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di' concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma". (6) 203. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche indirettamente, dallo Stato". 204. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come da ultimo modificato dal comma 203 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo alla societa' ANAS Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della societa' di cui al medesimo articolo; al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. 205. E' approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la societa' Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. 206. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,". 207. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,". 208. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 207 del presente articolo, e' inserito il seguente: "9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente". 209. Per le finalita' di cui ai commi da 206 a 208 e' autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 210. Agli oneri derivanti dai commi da 206 a 209 si provvede, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri, a decorrere dall'anno 2012, nella misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge. 211. All'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui al comma 2, secondo periodo," sono inserite le seguenti: "il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo". 212. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "le esenzioni previste" sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto"; b) all'articolo 10: 1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione"; (2) (11) c) all'articolo 13: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120"; 2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,"; 3) il comma 4 e' abrogato. 213. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 214. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 nonche' le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita' e crescita, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operativita' dei relativi servizi, il Ministro della giustizia e' autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212 e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo. 216. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: "capoversi precedenti" sono aggiunte le seguenti: ", salva la pubblicazione nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia". 217. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale". 218. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale". 219. Per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 220. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o piu' convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. 221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211 e da 216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. 222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma. (6) (13) (17) 222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. (20) 222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni. 223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalita' delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicita' si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche' sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicita' delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta piu' alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili. 437. Per le alienazioni di cui al comma 436 e' riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il dirittodi opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita". 224. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. 225. La societa' CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualita' e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla societa' CONSIP Spa. 227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla societa' CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla societa' CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilita' di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici. 228. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, puo' essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva e' costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. 229. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010"; b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010"; c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010". 230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229 affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalita' ivi previste. 231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1° gennaio 2010, sono versate in venti annualita', con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo. 232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni: a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera; b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione; c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonche' a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria. 233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma. 234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture da' distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233. 235. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito" sono aggiunte le seguenti: "nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione". 236. Per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalita' di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto puo' individuare le tipologie di interventi suscettibili di' agevolazione, le modalita' di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 237. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010. 238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 237 si provvede con le disponibilita' conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. 239. Al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonche' per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorita' di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale. 241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 e' attribuita all'autorita' di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorita' contribuente all'autorita' beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorita' interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorita' contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorita' indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione. ((22)) 242. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio. 243. La disposizione di cui al comma 242 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 244. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 246. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 247. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 248. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 249. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 248, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto fondo sono destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilita' del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, e' destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse. (11) (17) 251. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009. 252. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 23-quinquiesdecies) che fino "al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia". Inoltre, il D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 ha disposto (con l'art. 10-sexies, comma 1, lettera a)) che "per i contributi relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non puo` comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008"; (con l'art. 10-sexies, comma 1, lettera b)) che "ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, per i contributi relativi all'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non puo' comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008". ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". - (con l'art. 2, comma 1) che "Entro il 30 novembre 2010 e' ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, e' efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella". ------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."; - (con l'art. 9, commi 16, 18 e 20) che "16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012." "18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato: a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012; b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195." "20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale." - (con l'art. 11, comma 12) che "12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011." - (con l'art. 47, comma 3) che "3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286". ------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 17 novembre 2010 n. 326 (in G.U. 1a s.s. 24/11/2010 n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nella parte in cui: a) nel primo periodo, nel richiamare l'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunita' montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, b) nel medesimo primo periodo, contiene l'inciso "e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane", c) nel secondo periodo, prevede la devoluzione ai comuni, gia' facenti parte delle comunita' montane, del trenta per cento delle risorse provenienti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti, d) nel secondo periodo, contiene l'inciso "e alle citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane";". ------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 26 novembre 2010, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 1/12/2010, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)". ------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 45) che "A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo". ------------- AGGIORNAMENTO (10a) La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 33) che "Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l'anno 2011 con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010". ------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione ai commi 186-bis e 250 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4-quinquiesdecies) che "Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione". ------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 12, comma 13) che "La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa.". Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che le disposizioni di cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014. ------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma 25) che "Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010". ------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto: - (con l'art. 13, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012". - (con l'art. 10, comma 5-ter) che "Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuita' ai progetti di ricerca e alle attivita' soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali". - (con l'art. 20, comma 1-bis) che "Il termine per l'utilizzo delle risorse gia' destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato al 31 dicembre 2012". ------------- AGGIORNAMENTO (19) Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 15, comma 24) che "Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191". Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015". ------------- AGGIORNAMENTO (20) La L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» e' sostituita dalla seguente: «destinata»". ------------- AGGIORNAMENTO (22) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 523) che "Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015".
ELENCO 1 (articolo 2, comma 250) (importi in milioni di euro) ===================================================================== INTERVENTO |2010 |2011|2012 ===================================================================== Adempimento degli impegni dello Stato italiano | | | derivanti dalla partecipazione a banche e fondi | | | internazionali attraverso il rifinanziamento delle | | | autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del | | | decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. | 130 | | --------------------------------------------------------------------- Proroga della devoluzione della quota del 5 per | | | mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle | | | autorizzazioni di spesa di cui: | | | all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 | | | dicembre 2006, n. 296; | | | all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre | | | 2007, n. 244; | | | all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge | | | 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con | | | modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; | | | all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del | | | decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con| | | modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. | 400 | | --------------------------------------------------------------------- Interventi per assicurare la gratuita' parziale dei | | | libri di testo scolastici: | | | legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, | | | comma 1. | 103 | | --------------------------------------------------------------------- Interventi in agricoltura finalizzati al | | | rifinanziamento del Fondo di solidarieta' | | | nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo | | | 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, | | | n. 102, per l'estinzione dei debiti contratti in | | | esercizi precedenti. | 100 |100 |100 --------------------------------------------------------------------- Incremento della dotazione finanziaria del fondo per | | | il finanziamento ordinario delle universita': | | | legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, | | | comma 1. | 400 | | --------------------------------------------------------------------- Sostegno alle scuole non statali attraverso il | | | rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:| | | all'articolo 1, comma 635, della legge 27 | | | dicembre 2006, n. 296; | | | all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre| | | 2008, n. 203. | 130 | | --------------------------------------------------------------------- Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto,| | | attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di| | | spesa di cui alle seguenti disposizioni: | | | decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, | | | convertito, con modificazioni, dalla legge 27 | | | febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-bis, | | | terzo periodo; | | | regolamento di cui al decreto del Presidente | | | della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, articolo | | | 2, comma 2; | | | legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 45, | | | comma 1, lettera c); | | | decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,| | | con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,| | | articolo 83-bis, comma 26; | | | legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, | | | commi 103 e 106. | 400 | | --------------------------------------------------------------------- Stipula di convenzioni con i comuni interessati per | | | l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro| | | finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei | | | lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili | | | di cui alle seguenti disposizioni: | | | decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, | | | con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. | | | 135, articolo 3; | | | proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma| | | 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. | 370 | | --------------------------------------------------------------------- Altri interventi finalizzati a misure di particolare | | | valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, | | | nonche' di garanzia della stabilita' dell'equilibrio | | | finanziario degli enti locali danneggiati dagli | | | eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per | | | enti locali, funzionalita' del sistema giustizia, di | | | cui alle seguenti disposizioni: | | | articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379;| | | articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24; | | | articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284; | | | articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282; | | | articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407; | | | articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452; | | | articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72; | | | articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260; | | | legge 31 gennaio 1994, n. 93; | | | legge 21 marzo 2001, n. 73; | | | decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; | | | articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre | | | 2006, n. 296; | | | legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo | | | decreto del Presidente del Consiglio dei ministri | | | 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale | | | n. 103 del 4 maggio 2004 | | | articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre | | | 1995, n. 549; | | | ((articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre | | | 2006, n. 296;)) | | | articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92; | | | articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, | | | n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28| | | febbraio 2008, n. 31; | | | articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre | | | 2002, n. 289; | | | articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre | | | 2006, n. 296; | | | decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, | | | con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,| | | articolo 1, comma 2; | | | regolamento di cui al regio decreto 18 giugno | | | 1931, n. 787; | | | testo unico di cui al decreto del Presidente | | | della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; | | | articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre | | | 2006, n. 296; | | | articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, | | | n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge | | | 13 novembre 2008, n. 181; | | | articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124. | 181 |113 | 60 --------------------------------------------------------------------- Totale |2.214|213 |160 ---------------------------------------------------------------------
PROSPETTO DI COPERTURA Prospetto di copertura (Articolo 2, comma 252) COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) ===================================================================== | 2010 | 2011 | 2012 ---------------------------- (importi in milioni di euro) 1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese correnti Articolato: ...................... 15.364 8.796 5.603 Minori entrate Articolato: ...................... 949 230 375 Tabella A ...................... 780 20 880 Tabella C ...................... 272 0 0 ------------------------------- Totale oneri da coprire ... 17.364 9.046 6.858 =============================== 2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate Articolato: ...................... 7.621 3.021 2.221 Riduzione spese correnti Articolato: ...................... 10.341 6.077 5.265 Tabella C ...................... 0 26 9 Tabella E ...................... 200 0 1.928 ------------------------------- Totale mezzi di copertura ... 18.161 9.124 9.423 =============================== DIFFERENZA .......................... 797 78 2.564 ===============================
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE (in milioni di euro) ===================================================================== | ASSESTATO 2009 | INIZIALI 2010 | 2011 | 2012 |--------------------------------------------------------- |Competenza|Cassa |Competenza|Cassa |Competenza|Competenza ===================================================================== Entrate| 33.715|33.715| 32.696|32.696| 32.610| 32.957 --------------------------------------------------------------------- Rimborsi | | | | | | IVA | 33.715|33.715| 32.696|32.696| 32.610| 32.957 --------------------------------------------------------------------- Tit. III - | | | | | | F.Amm.ti | | | | | | titoli di | | | | | | Stato | 0| 0| 0| 0| 0| 0 --------------------------------------------------------------------- Spesa| | | | | | Corrente| 37.085|37.085| 36.326|36.326| 36.130| 36.477 --------------------------------------------------------------------- Rimborsi | | | | | | IVA | | | | | | (compresi i| | | | | | pregressi) | 33.715|33.715| 32.696|32.696| 32.610| 32.957 --------------------------------------------------------------------- Debiti | | | | | | pregressi | | | | | | Poligrafico| | | | | | dello Stato| 200| 200| 110| 110| 0| 0 --------------------------------------------------------------------- FSN-saldo | | | | | | IRAP | 20| 20| 0| 0| 0| 0 --------------------------------------------------------------------- Rimborso | | | | | | imposte | | | | | | dirette | | | | | | pregresse | 3.150| 3.150| 3.520| 3.520| 3.520| 3.520 --------------------------------------------------------------------- Spesa in| | | | | | conto| | | | | | capitale| 3.700| 4.791| 0| 0| 0| 0 --------------------------------------------------------------------- Disavanzi | | | | | | USL | 0| 1.091| 0| 0| 0| 0 --------------------------------------------------------------------- Rimborsi | | | | | | IVA | | | | | | Autovetture| 3.700| 3.700| 0| 0| 0| 0 --------------------------------------------------------------------- Totale| | | | | | spesa| 40.785|41.876| 36.326|36.326| 36.130| 36.477 --------------------------------------------------------------------- Tabella C -| | | | | | FSN - IRAP | | | | | | 2003 | 0| 0| 1.054| 1.054| 0| 0 --------------------------------------------------------------------- Totale| | | | | | spesa con| | | | | | legge| | | | | | finanziaria| 40.785|41.876| 37.380|37.380| 36.130| 36.477 =====================================================================
TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE ===================================================================== MINISTERI | 2010 | 2011 | 2012 --------------------------------------------------------------------- (migliaia di euro) Ministero dell'economia e delle finanze... 200 - 229.800 -------------------------- Ministero dello sviluppo economico ....... 10.000 10.000 - -------------------------- Ministero del lavoro e delle politiche sociali ........................ - - 40.000 -------------------------- Ministero degli affari esteri ............ 20.009 10.022 50.022 -------------------------- Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ......... - - 550.000 -------------------------- Ministero dell'interno ................... 10.800 11.300 10.150 -------------------------- Ministero della difesa ................... 751.314 74 10.174 -------------------------- Totale Tabella A ... 792.323 31.396 890.146 -------------------------- Di cui regolazione debitoria ... - - - Di cui limite d'impegno ... - - - ==========================
TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE ===================================================================== MINISTERI | 2010 | 2011 | 2012 --------------------------------------------------------------------- (migliaia di euro) Ministero dell'economia e delle finanze ..................... - 1.000 130.000 ---------------------------------- Ministero del lavoro e delle politiche sociali ................. - - 50.000 ---------------------------------- Ministero dell'interno ............ - - 103.000 ---------------------------------- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare .. - - 210.000 ---------------------------------- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ................... - - 1.000.000 ---------------------------------- Totale Tabella B ... - 1.000 1.493.000 ---------------------------------- Di cui regolazione debitoria ... - - - ---------------------------------- Di cui limite d'impegno ... - - - ==================================
TABELLA C Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F Parte di provvedimento in formato grafico
(in GU 29 dicembre 2009, n. 301)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. (09G00200)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 2009, N. 170
All’articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Fino all’avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi di cui al presente comma.
2-ter. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Decreto-Legge 27 novembre 2009, n. 170
(in GU 27 novembre 2009, n. 277)
Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici. (09G0184)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per abrogare l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, entrato in vigore il 25 novembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. E’ abrogato l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, 167.
2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 27 novembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano