Firma degli atti dopo gli scrutini effettuati in modalità a distanza: cosa prevedono le disposizioni ministeriali

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Per gli scrutini svolti a distanza le disposizioni ministeriali non prevedono le firme degli atti in presenza. I chiarimenti nella recente nota ministeriale

Una lettrice ci scrive:

Vorrei sapere se è corretto, da parte del DS, dopo lo scrutinio, invitare i docenti a scuola per apporre la firma sui quadri dello scrutinio

Per il corrente anno scolastico a causa dell’emergenza epidemiologica determinata dal COVID 19 anche gli scrutini finali saranno svolti con modalità a distanza, come chiarito nell’Ordinanza Ministeriale n. 11 /2020 relativa alla valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, dove nell’art.1 comma 2 si stabilisce quanto segue:

“[…]Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza

Un quesito frequente che, come la nostra lettrice, pongono molti docenti è quello relativo alla firma degli atti conclusivi, quali tabelloni e verbali.

Cosa prevedono le disposizioni ministeriali

Risposta e chiarimenti sono forniti nella recente nota ministeriale n.8464 del 28 maggio, dove si chiarisce quanto segue:

“Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto.”

Conclusioni

Quanto indicato dalla nostra lettrice non è, quindi, contemplato nella nota ministeriale

Tra le possibilità indicate c’è anche quella che sia il Dirigente Scolastico a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe.

Le disposizioni ministeriali non prevedono, invece, la convocazione a scuola dei docenti per apporre, in presenza, la firma negli atti conclusivi degli scrutini.