Obbligo vaccinale anti “SARS-CoV-2” per il personale scolastico

Obbligo vaccinale anti “SARS-CoV-2” per il personale scolastico.Responsabilità Dirigenziali e adempimenti nelle Istituzioni scolastiche. Stato dell’Arte e ricognizione normativa.

di Dario Angelo Tumminelli, Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Zaira Matera

È ragionevole e del tutto condivisibile che i cittadini italiani ritengano che la propria salute sia un bene primario, prezioso ed irrinunciabile. La Repubblica Italiana, infatti, tutela la salute dei propri cittadini e, come recita il primo comma dell’art. 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…», si sottolinea il fatto che lo Stato tutela con maggior forza l’interesse collettivo, avendo quest’ultimo prevalenza sull’interesse del singolo.

L’obiettivo prefissato dal Governo nella campagna di vaccinazione in atto (piano di vaccinazione anti “Covid-19”) è quello di raggiungere un’elevata copertura della popolazione, oltre il 90 %, per ridurre al massimo la circolazione del Coronavirus e la diffusione della malattia Covid-19, lo sviluppo di possibili ed eventuali varianti e prevenire efficacemente l’insorgenza di patologie gravi e/o di decessi nella popolazione. I vaccini, com’è noto, sono offerti gratuitamente a tutta la popolazione, secondo un ordine prestabilito, nel rispetto di determinati criteri di priorità e di disponibilità dei vaccini.

Riferimenti normativi

L’obbligatorietà della vaccinazione anti Covid-19 è stata introdotta per la prima volta in Italia per tutte le professioni e gli operatori del comparto sanitario dall’articolo 4 del Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 79 del 01 aprile 2021 e contestualmente vigente nello stesso giorno di pubblicazione, con sanzioni contenute e certamente non espulsive (non è, infatti, previsto il licenziamento). Il citato Decreto è stato convertito il 28 maggio 2021 in Legge, n. 76, con modificazioni, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 31 maggio 2021.

Con il successivo Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” pubblicato in  Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 del 10 settembre 2021 e vigente il giorno successivo,  l’obbligo vaccinale è stato esteso ai lavoratori impegnati in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali, e infine, dal prossimo 15 dicembre 2021, con il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 26 novembre 2021, la vaccinazione obbligatoria anti Covid-19, terza dose compresa, è estesa anche al tutto il personale sotto elencato:

  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti, educatori e personale amministrativo della scuola;
  • forze dell’ordine e personale militare;
  • forze di polizia;
  • personale del soccorso pubblico.

È bene evidenziare che l’obbligo vaccinale previsto dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 è riferito a tutto il personale scolastico, a tempo determinato e indeterminato, ovvero ai dirigenti scolastici, al personale docente ed educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, che prestano servizio:

  • nel Sistema Nazionale di Istruzione, (scuole Statali e Paritarie)
  • nelle scuole non paritarie;
  • nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
  • nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, (CPIA);
  • nei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
  • nei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e formazione Tecnica Superiore (ITS).

L’imposizione coatta di vaccini obbligatori è sancita dalla stessa Costituzione all’art. 32, mediante la promulgazione di Leggi dello Stato e pacificamente tale diritto è prevalente sul diritto individuale a non vaccinarsi. La stessa Corte Costituzionale ha ribadito più volte che la legge impositiva di un trattamento sanitario obbligatorio non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione (Cfr Sentenza CC 307/1990)

  1. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
  2. se, nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio, sia prevista la corresponsione di un’equa indennità in favore del danneggiato.

È bene, inoltre, evidenziare che i soggetti più fragili, le persone con immunodeficienza, estremamente vulnerabili in ragione delle loro condizioni di salute, non vaccinate per comprovati motivi “medico-sanitari”, documentato con apposito certificato di esenzione e/o esonero, godono da sempre di una sorta di “ombrello protettivo” costituito proprio dagli stessi soggetti vaccinati e/o immuni, a tutti nota come “immunità di gregge”.

Approfondimento Ricordiamo al lettore che attualmente in Italia sono stati autorizzati i seguenti vaccini:  Vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech. È il primo vaccino a mRNA ad essere stato autorizzato in Unione Europea, in data 21 dicembre 2020 dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e in data 22 dicembre dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).  Vaccino Spikevax (Moderna). Vaccino a mRNA in data 6 gennaio 2020 è stato autorizzato dall’EMA e in data 7 gennaio dall’AIFAVaccino Vaxzevria di AstraZeneca. Vaccino a adenovirus attenuato, autorizzato il 29 gennaio 2020 dall’EMA e il 30 gennaio dall’AIFA, attualmente non più somministrato;Vaccino Janssen (Johnson & Johnson). E’ il quarto vaccino, a adenovirus attenuato, mono dose autorizzato dall’EMA in data 11 marzo e dall’AIFA il 12 marzo 2021, attualmente non più somministrato.

Fatta questa necessaria premessa,

esplicitati gli aspetti più generali, ci addentriamo nel merito del caso proposto ovvero sull’obbligo vaccinale anti “SARS-CoV-2” per il personale scolastico e sulle responsabilità del Dirigente scolastico e i relativi adempimenti che dovrà affrontare l’Istituzione scolastica. Tale obbligo scatta dal 15 dicembre 2021.

A sensi del citato Decreto Legge n.172, che introduce l’obbligo vaccinale anti “SARS-CoV-2” per il personale scolastico, il Dirigente scolastico (o un suo delegato), dovrà prontamente scrivere al personale scolastico inadempiente, comunicando di aver proceduto, alla data di contestazione, alla verifica della certificazione verde “Covid-19” attraverso apposita interrogazione del Sistema informativo dell’Istruzione (SIDI) e/o App ufficiale ministeriale denominata “Verifica C19”.

Con Circolare prot. n. 1337 del 14 dicembre 2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, a seguito dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione dell’Istituzioni scolastiche un nuovo strumento che serve ad agevolare i Dirigenti scolastici nelle necessarie verifiche. “Nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) è stata introdotta una nuova funzionalità a cui le scuole possono accedere che, affiancandosi alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del green pass, consente ai dirigenti scolastici di verificare – mediante un’interazione tra il Sistema Informativo dell’Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate – lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica”. Il processo di verifica automatizzata consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

È anche previsto un apposito sistema di “alert” che consentirà al Dirigente scolastico o suo delegato addetto al controllo, di conoscere automaticamente, attraverso un messaggio, i mutamenti dello stato di vaccinazione del personale nelle ultime 72 ore. Per maggiori informazioni e per la lettura della circolare ministeriale si rimanda al seguente link: https://www.miur.gov.it/-/scuola-obbligo-vaccinale-del-personale-al-via-nuova-piattaforma-di-verifica

In buona sostanza, tenuto conto del risultato fornito dalla verifica effettuata con esito negativo dell’accertamento riguardante la certificazione verde “Covid-19”, il responsabile legale dell’Istituto scolastico, ovvero il Dirigente scolastico o un suo delegato, come riporta la circolare ministeriale del 07 dicembre u.s., invita il personale scolastico ad adempiere senza indugio e ritardi, entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della formale comunicazione, a produrre idonea documentazione probatoria che attesti alternativamente:

  1. La documentazione comprovante l’avvenuta somministrazione del vaccino anti “Sars-CoV-2” mediante apposita certificazione;
  2. la presentazione della richiesta di vaccinazione, da effettuarsi entro e non oltre i successivi 20 giorni decorrenti;
  3. l’insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter comma 1 del Decreto Legge 44/2021,
  4. l’attestazione relativa all’omissione ovvero l’esenzione dalla vaccinazione, in ragione delle loro condizioni di salute, per comprovati motivi “medico-sanitari”, documentato mediante esibizione di un apposito certificato di esenzione;
  5. il differimento della vaccinazione ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Decreto Legge 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021);
Approfondimento omissione e differimento della vaccinazione L’art. 4, commi 2 e 7, del Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo Decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

Durante i cinque giorni previsti, il lavoratore in via transitoria, può svolgere la propria attività assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine (di cinque giorni), in assenza della documentazione richiesta, avverrà “l’immediata sospensione”.

Il mancato rispetto dei predetti termini e/o in caso di mancata presentazione della documentazione suddetta, si procede ad “accertare inadempimento” ovvero l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, determinato cosi l’immediata sospensione del lavoratore dal diritto di svolgere l’attività didattica, educativa e/o amministrativa, senza tuttavia avere conseguenze disciplinari e con il pieno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, Decreto-legge n. 172/2021).

La sospensione è efficace fino alla comunicazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Di tale accertamento è sempre data formale comunicazione scritta. È bene ricordare che durante il periodo di sospensione non è dovuta alcuna retribuzione stipendiale né altro compenso o emolumento, comunque denominati.  

Per i casi sopra enumerati 3 e 4 l’art. 3-ter del Decreto Legge 44/2021 convertito dalla Legge 76/2021, introdotto dall’art. 1 del Decreto Legge 172/2021, dispone, ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 7 dei citati Decreti, che lo stesso svolga altra mansione, individuata dal Dirigente scolastico, senza decurtazione della retribuzione, a decorrere dal giorno fissato fino al termine dello stato di emergenza.

In buona sostanza il Dirigente scolastico provvede alla verifica dell’adempimento da parte del personale scolastico a lui sottoposto effettivamente in servizio a decorrere dalla data dell’obbligo. Ricordiamo al lettore che l’adempimento dell’obbligo vaccinale è, difatti, requisito necessario per la poter fornire la prestazione lavorativa.

Non sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi della normativa vigente:

  • il personale scolastico legittimamente assente dal servizio (a titolo di esempio il personale scolastico in collocamento fuori ruolo, distacco e/o comando, in aspettativa a qualunque titolo ovvero familiare o studio o per altro lavoro, sindacale e/o amministrativa o per mandato parlamentare, in malattia, in permesso e/o congedo facoltativo parentale o ancora in congedo per assistenza al disabile etc.);
  • il personale scolastico in servizio presso altra amministrazione/ente (es. comando). Questi ultimi sono soggetti al rispetto degli adempimenti previsti nei rispettivi Enti dove sono comandati. Alla data del rientro in servizio nella scuola di titolarità e/o di servizio, per quest’ultimo personale deve aver assolto l’obbligo vaccinale (Circ. Min. n. 1889 del 7 dicembre 2021);
  • il personale scolastico esente, per l’insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale (es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato verde);
  • il personale scolastico con differimento della vaccinazione;
  • il personale extrascolastico (assistenti all’autonomia e comunicazione ASACOM, esperti esterni, tirocinanti universitari, tirocini attivi formativi – TFA, addetti alle mense etc.), per i quali continua ad essere applicata la previsione di cui all’art. 9-ter.1 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 22 aprile 2021.

La citata nota ministeriale, infine, prevede che: “per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente”.

Le sanzioni amministrative

È rilevante che la Circolare Ministeriale prot. n. 1889 del 7 dicembre 2021, avente oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi”, preveda che l’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale, ovvero al Dirigente scolastico; la sanzione amministrativa pecuniaria, in quest’ultimo caso, prevede il pagamento di una somma di denaro da 400,00 a 1.000,00 euro.

Bibliografia

  • COSTITUZIONE Italiana art. 32
  • DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107
  • DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • LEGGE 28 maggio 2021, n. 76 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
  • DECRETO LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
  • DECRETO LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
  • DECRETO LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale
  • DECRETO LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali
  • CIRCOLARE MINISTERIALE prot. 1337 del 14 dicembre 2021 “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato dello stato vaccinale del personale docente e ATA

Sitografia

  • MINISTERO DELLA SALUTE – FAQ ufficiali

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=255

  • MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

https://www.miur.gov.it/-/scuola-obbligo-vaccinale-del-personale-al-via-nuova-piattaforma-di-verifica