Decreto MUR 2 maggio 2022

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto MUR 2 maggio 2022

Modalità di utilizzazione del fondo per il sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalita’ ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca. (22A04152)

(GU Serie Generale n.171 del 23-07-2022)

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020, n. 12;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante «Universita’ non statali legalmente riconosciute»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante: «Semplificazione delle attivita’ degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina», in vigore dal 28 febbraio 2022, e in particolare l’art. 4 recante misure di sostegno per studenti, ricercatori e docenti ucraini, decreto del quale la legge 25 febbraio 2022, n. 28, ha disposto l’abrogazione, facendo salvi gli atti e provvedimenti adottati e gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla citata legge 5 aprile 2022, n. 28;

Visto in particolare l’art. 5-quinquies, che stabilisce: «1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalita’ ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le universita’, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche’ dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalita’ ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attivita’ delle predette universita’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’universita’ e della ricerca, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’universita’ e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022. Il fondo di cui al primo periodo e’ destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all’art. 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’art. 5- quater del presente decreto, nonche’ dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono definite la ripartizione tra le universita’, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonche’ le modalita’ di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio.»;

Visto altresi’ l’art. 5-quater che, al comma 6, nel modificare il comma 390 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 234, ha previsto che le misure di accoglienza di richiedenti ivi previsto in relazione all’Afghanistan, siano estese ai richiedenti asilo e alle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina;

Considerata la necessita’ di dare attuazione urgente alla previsione di cui al citato art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del 2022, convertito dalla legge n. 28 del 2022, stabilendo le modalita’ di utilizzazione del fondo e la procedura di ripartizione, in vista dell’assegnazione delle relative risorse e rinviando la ripartizione a uno o piu’ successivi decreti direttoriali, a valere sul pertinente capitolo di bilancio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e’ stata nominata Ministro dell’universita’ e della ricerca;

Decreta:

Art. 1 Modalita’ di utilizzazione delle risorse

1. In attuazione dell’art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del 2022, convertito dalla legge n. 28 del 2022, sono ammesse al contributo, a valere sulle risorse del fondo ivi previsto, le modalita’ di utilizzazione di seguito indicate:
a) l’erogazione di borse di studio per dottorandi o per studenti, che si iscrivano a corsi di dottorato o di laurea, presso universita’ italiane, anche telematiche, o presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
b) la stipulazione di contratti da ricercatore;
c) la stipulazione di contratti da visiting professor;
d) le misure di sostegno di studenti del programma Erasmus +.

2. Le modalita’ di utilizzazione di cui al comma 1 devono essere attivate da universita’ ed istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale e le universita’ telematiche, enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero e soggetti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e devono essere rivolte a persone rientranti in una delle seguenti categorie:
a) studenti di nazionalita’ ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le universita’, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;
b) studenti di nazionalita’ ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
c) dottorandi, ricercatori, professori di nazionalita’ ucraina, che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attivita’ delle predette universita’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’universita’ e della ricerca;
d) i soggetti di cui all’art. 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e cioe’ richiedenti asilo e persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
e) soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 2 Procedura per la presentazione della domanda

1. La procedura per la presentazione della domanda e’ a sportello e resta aperta fino all’esaurimento degli importi del fondo.

2. Le modalita’ di presentazione delle domande e di assegnazione delle risorse, ispirate alla piu’ ampia partecipazione e alla proporzionata distribuzione, anche in relazione alle domande presentate, sono indicate in avviso pubblico della Direzione generale della internazionalizzazione e della comunicazione.

3. La domanda dovra’ contenere almeno i seguenti dati:
a) anagrafica e dati dell’Istituzione proponente;
b) anagrafica dei beneficiari rientranti nelle categorie previste dalla legge e riportate nel comma 2 dell’art. 1;
c) durata delle borse di studio e dei contratti;
d) costi preventivati e importo richiesto.

4. Alle domande di cofinanziamento deve essere allegata la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento delle borse di studio e dei contratti stipulati con i ricercatori ed i professori, e l’attestazione che il beneficiario cui l’iniziativa si rivolge rientra in una delle categorie indicate dalla legge e riportate nel comma 2 dell’art. 1.

5. Il cofinanziamento e’ calcolato come percentuale dell’importo indicata nella domanda per ciascuna persona, e pari, al massimo, al:
a) 40% per le borse di studio, incluse le misure in favore degli studenti fruitori del programma Erasmus +;
b) 30% per contratti stipulati con ricercatori;
c) 20% per contratti stipulati con visiting professors.

Art. 3 Istruttoria e ripartizione

1. L’istruttoria delle domande avviene nel rispetto dell’ordine temporale di presentazione.

2. Esaurita l’istruttoria, la ripartizione delle risorse e’ disposta con uno o piu’ decreti direttoriali, a valere sul pertinente capitolo di bilancio.

3. Al termine delle attivita’ oggetto del cofinanziamento, le istituzioni rendicontano al Ministero, con le modalita’ che saranno indicate nell’avviso di cui all’art. 2, comma 2. Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2022

Il Ministro: Messa

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’universita’ e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1652