Legge 1 marzo 2024, n. 27

Legge 1 marzo 2024, n. 27

Istituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. (24G00044) 

(GU Serie Generale n.64 del 16-03-2024)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Istituzione della Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate

1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate.
2. La Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2
Iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate

1. Per celebrare la Giornata di cui all’articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell’autonomia scolastica, possono
promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell’Unita’ nazionale, della difesa della Patria, nonche’ sul ruolo delle Forze armate nell’ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificita’ storiche e territoriali.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettivita’ in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilita’ e della tutela ambientale, le iniziative degli
istituti scolastici sono volte a far conoscere le attivita’ alle quali concorrono le Forze armate nell’ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamita’ e di straordinaria necessita’ e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalita’ e del terrorismo nonche’ di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 1° marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.