QUATTRO SFUMATURE DI GRIGIO

NORME  ANTICORRUZIONE (legge 190/2012)

QUATTRO  SFUMATURE  DI  GRIGIO

 

Per quanto mi risulta, sussistono almeno quattro diverse posizioni inapplicazioniste riguardanti le norme anticorruzione nelle scuole:

1) le scuole non c’entrano perchè la 190 riguarda solo le amministrazioni centrali (art. 1, comma 5);

2) le norme si applicano anche alle scuole ma non è possibile nominare il “responsabile” in quanto manca il “dirigente di 1^ fascia” (comma 7);

3) le norme si applicano anche alle scuole ma “l’organo politico” che deve individuare il responsabile e adottare il piano anticorruzione è il dirigente dell’USR competente se non il ministro in persona;

4) le norme non sono chiare; in attesa di chiarimenti non si deve far nulla.

Ovviamente, ciascuna di queste prese di posizione è sostenuta da sofisticati e rispettabili teoremi giuridici.

Avendo già più volte detto come la penso sulle “molestie burocratiche”, non ho bisogno di particolari precauzioni difensive nel sostenere  – spero per l’ultima volta –  il mio punto di vista (applicazionista) su questa faccenda.

Sfortunatamente l’architettura testuale della legge 190, diversamente da quanto sarebbe auspicabile, parte dalle “disposizioni specifiche e particolari” (commi 5 e 7; “amministrazioni centrali”) per arrivare alle “disposizioni di tipo generale” (comma 59: “tutte le amministrazioni”) generando non pochi dubbi interpretativi.

Tuttavia il contenuto del comma 59 non lascia dubbi:

59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

In realtà il comma 59 fa qualcosa di più: lega la generalizzazione al principio costituzionale della “imparzialità”; in altri termini, applicare le norme anticorruzione ad una parte soltanto delle PP.AA. violerebbe il predetto principio.

Se questo è  – come credo –  un punto fermo, restano da chiarire i dubbi su:

a) la figura del responsabile;

b) l’organo politico, nelle scuole.

A questo riguardo occorre chiamare in causa la CIViT, che è stata individuata quale A.N.A. (Autorità Nazionale Anticorruzione):

DAI  COMMI  1  E  2:

1…….la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

 

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIViT ndr)……di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:………

 

Fra l’altro, l’ANA:

3. Per l’esercizio delle funzioni….. la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni…

 

Se la CIViT è la massima autorità italiana in materia di anticorruzione dobbiamo presumere che i suoi atti costituiscano fonte di certezza del diritto; e cosa ha fatto l’A.N.A.?  Ha pubblicato il “PROSPETTO   B” (scaricabile al link: http://www.civit.it/wp-content/uploads/Prospetto-b-formato-PDF-75-Kb.pdf  ) nel quale si ribadisce l’obbligo per: “Tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi: Istituti e scuole di ogni ordine e grado Istituzioni educative…. “ di:

– Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione;

– Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (NB: testuale).

Anche questo mi sembra un punto fermo; ovviamente la prescrizione del “prospetto B” deve essere letta in modalità combinatoria col “di norma” del comma 7:

7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio,il responsabile della prevenzione della corruzione.

La formula “di norma” svincola dalla restrizione ai soli dirigenti lasciando l’opzione terminale alla saggezza dell’organo politico.

 

QUALE  E’  L’ORGANO  POLITICO  DELL’ISTITUZIONE  SCOLASTICA ?

A questo proposito mi limito a richiamare:

– l’art. 117 della Costituzione, in particolare le lettere m” (“….determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio  nazionale”), “n” (“norme generali sull’istruzione”), che stabiliscono limitazioni alle competenze dello stato centrale e “s” (….salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche….”) che innalza l’autonomia a istanza di rango costituzionale;

– il fatto che il CONSIGLIO  D’ISTITUTO delibera:

– il programma annuale e il conto consuntivo;

– il piano dell’offerta formativa (“Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche….” Art. 3 c. 1 DPR 275/1999);

– l’art. 10 del D.L.vo 297/1994:

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

3. Il consiglio di circolo o di istituto…..ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola…..

a) adozione del regolamento interno……

Se non è il consiglio d’istituto allora chi?

il presidente provinciale

Giuseppe Guastini