Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013

Definizione delle linee generali di  indirizzo  della  programmazione
delle Universita', per  il  triennio  2013/2015.  (Decreto  n.  827).
(14A00038)

(GU n.7 del 10-1-2014)

 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Visto il  decreto-legge  16  maggio  2008  n.  85,  convertito  con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e,  in  particolare,
l'art. 1, commi 1 e  5,  con  il  quale  e'  stato,  rispettivamente,
istituito il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n.  25  (regolamento  relativo  alla   programmazione   del   sistema
universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a),  c)  e
d), con il quale  sono  dettate  disposizioni,  rispettivamente,  per
l'istituzione di nuove  Universita'  statali,  per  l'istituzione  di
nuove Universita' non statali e per la soppressione di Universita'; 
  Visto l'art. 26, comma 5, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio 2005,
n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza),  il  quale
ha, fra l'altro, disposto che per le  Universita'  telematiche  trova
applicazione «quanto previsto ... dall'art. 2, comma 5,  lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25» e
cioe' la stessa norma relativa alla istituzione delle Universita' non
statali nell'ambito della programmazione; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto  legge  31  gennaio  2005  n.  7,
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: 
    il comma 1, il quale prevede che «le Universita', anche  al  fine
di perseguire obiettivi di efficienza e qualita' dei servizi offerti,
entro il  30  giugno  di  ogni  anno,  adottano  programmi  triennali
coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con  decreto  del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca,  sentiti
la Conferenza dei Rettori delle Universita'  italiane,  il  Consiglio
universitario nazionale  e  il  Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari...I predetti programmi delle Universita' individuano  in
particolare: 
      a) i corsi di studio da istituire e attivare nel  rispetto  dei
requisiti minimi essenziali in  termini  di  risorse  strutturali  ed
umane, nonche' quelli da sopprimere; 
      b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; 
      c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi  e
degli interventi a favore degli studenti; 
      d) i programmi di internazionalizzazione; 
      e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia
determinato  che  indeterminato,  ivi  compreso   il   ricorso   alla
mobilita'.»; 
    il comma 2, il quale prevede che «i programmi  delle  Universita'
di cui al comma 1, ...sono valutati  dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e  periodicamente  monitorati  sulla
base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, avvalendosi del Comitato  nazionale
per la valutazione del sistema universitario, sentita  la  Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane...» 
    il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio  1998  n.  25,  ad
eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b),  c)  e  d),  6,  e  7
nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4; 
  Vista la legge 16 gennaio 2006,  n.  18,  con  la  quale  e'  stato
riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN); 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1,
comma  2,  che  il  Ministero  «da'  attuazione  all'indirizzo  e  al
coordinamento nei confronti delle  Universita'...  nel  rispetto  dei
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della  Costituzione»,  e
che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non  puo'
che  essere  effettuata  ex  post,  mediante  il  monitoraggio  e  la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, con il quale e' stato adottato il regolamento  di  istituzione
dell'ANVUR e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale  dispone  che
l'ANVUR «svolge, altresi', i  compiti  di  cui...all'art.  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito...dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare gli articoli
3, 5, 18 e 24 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49  in  particolare
l'art. 10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»; 
  Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del  sistema  universitario)
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge  9
gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure «al fine di promuovere  e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle  universita'
statali e di  migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  nell'utilizzo
delle risorse... prendendo in considerazione: 
    a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei  processi
formativi; 
    b) la qualita' della ricerca scientifica; 
    c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche; 
  Visto il  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69  convertito  con
modificazioni nella legge 9 agosto  2013,  n.  98  e  in  particolare
l'art.  60  «Semplificazione  del  sistema  di  finanziamento   delle
universita'  e   delle   procedure   di   valutazione   del   sistema
universitario»; 
  Sentiti i  pareri  resi  dal  Consiglio  Nazionale  degli  Studenti
Universitari (CNSU)  del  21  dicembre  2012,  dalla  Conferenza  dei
Rettori delle Universita' Italiane (CRUI)  del  21  marzo  2013,  dal
Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 24 gennaio 2013; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                     Programmazione 2013 - 2015 

  1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e
valutazione delle Universita'), comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,  e  dall'art.
10 del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  49,  con  il  presente
decreto sono definite le linee generali d'indirizzo e  gli  obiettivi
della  programmazione  del  sistema  universitario  per  il  triennio
2013-2015. 
  2. Le linee generali d'indirizzo sono finalizzate ad incentivare la
programmazione autonoma delle universita', anche in raccordo con  gli
Enti Pubblici di Ricerca nei diversi territori,  e  la  capacita'  di
conseguimento e consolidamento dei relativi risultati  attraverso  la
qualita' dei servizi offerti dal sistema universitario e l'efficienza
nella gestione degli stessi. 
  3. In relazione  a  quanto  previsto  dal  predetto  comma  2  ogni
Universita'  potra'   concorrere   al   termine   del   triennio   di
programmazione 2013 - 2015 al consolidamento a valere  sul  Fondo  di
finanziamento ordinario o del contributo di cui alla legge 29  luglio
1991, n. 243  delle  assegnazioni  ottenute  ai  sensi  del  presente
decreto.
                               Art. 2 

                 Linee Guida e Obiettivi di sistema 

  1.  La  programmazione   del   sistema   universitario   nazionale,
costituito dall'insieme delle  Universita'  statali,  dagli  Istituti
universitari ad ordinamento speciale, dalle Universita'  non  statali
legalmente   riconosciute,   dalle   Universita'   telematiche,    e'
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati: 
    a) Promozione della qualita' del sistema universitario. 
    b) Dimensionamento sostenibile del sistema universitario. 
  2. La «Promozione della  qualita'  del  sistema  universitario»  e'
realizzata dalle Universita' attraverso una  o  piu'  delle  seguenti
azioni: 
    I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti: 
      a) azioni di orientamento in ingresso, in itinere e  in  uscita
dal percorso di studi  ai  fini  della  riduzione  della  dispersione
studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro; 
      b)  dematerializzazione  dei  processi  amministrativi  per   i
servizi agli studenti; 
      c)  formazione  a  distanza  erogata  dalle   Universita'   non
telematiche; 
      d) verifica dell'adeguatezza degli standard  qualitativi  delle
universita' telematiche. 
    II. Promozione dell'integrazione territoriale anche  al  fine  di
potenziare  la  dimensione  internazionale  della  ricerca  e   della
formazione: 
      a) Programmazione e realizzazione di  obiettivi  congiunti  tra
universita' ed enti di ricerca; 
      b) reclutamento di studiosi e docenti attivi all'estero; 
      c) attrazione di studenti stranieri; 
      d) potenziamento dell'offerta formativa  relativa  a  corsi  in
lingua straniera di I, II e III livello anche in  collaborazione  con
Atenei di altri Paesi con  rilascio  del  Titolo  Congiunto  e/o  del
Doppio Titolo; 
      e) potenziamento della  mobilita'  a  sostegno  di  periodi  di
studio e tirocinio all'estero degli studenti. 
    III.   Incentivazione   della   qualita'   delle   procedure   di
reclutamento del personale accademico anche al fine  di  incrementare
la quota minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti da
ruoli  o  da  percorsi  di  ricerca  esterni  alla  sede   chiamante,
prevedendo nel regolamento di ateneo  l'applicazione  uniforme  delle
seguenti misure: 
      a) presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui
agli articoli 18 e 24 della legge  n.  240/2010  di  docenti  esterni
all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico  a  livello
internazionale; 
      b)  presenza,  almeno  nelle  commissioni  di   selezione   dei
professori ordinari di cui all'art. 18 della legge  n.  240/2010,  di
almeno  uno  studioso  di  elevato  profilo  scientifico  attivo   in
universita' o centri di ricerca di un Paese OCSE. 
  3. Il «Dimensionamento sostenibile del  sistema  universitario»  e'
realizzato dalle Universita' attraverso una  o  piu'  delle  seguenti
azioni che di seguito vengono indicate in ordine di  priorita'  anche
ai fini dell'attribuzione delle relative risorse: 
    I. Realizzazione di fusioni tra due o piu' universita'. 
    II. Realizzazione di modelli federativi di  universita'  su  base
regionale o macroregionale, con le  seguenti  caratteristiche,  ferme
restando l'autonomia scientifica e gestionale dei federati nel quadro
delle risorse attribuite: 
      a) unico Consiglio di amministrazione con unico Presidente; 
      b)  unificazione  e  condivisione  di  servizi  amministrativi,
informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla
ricerca. 
    III. Riassetto dell'offerta formativa da  realizzarsi  attraverso
uno o piu' dei seguenti interventi: 
      a) accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e  di  laurea
magistrale su base regionale, macro regionale o nazionale in funzione
della domanda, della sostenibilita' e degli sbocchi occupazionali; 
      b) riduzione  del  numero  di  corsi  di  laurea  e  di  laurea
magistrale attivati presso sedi universitarie decentrate non sorretti
da adeguati standard di sostenibilita'  finanziaria,  numerosita'  di
studenti, requisiti di docenza, delle infrastrutture  e  di  qualita'
della didattica e della ricerca; 
      c)  trasformazione  o  soppressione  di  corsi  di  laurea  con
contestuale attivazione di corsi ITS (Istruzione  tecnica  superiore)
affini. 
  Tenuto conto di quanto previsto ai punti I, II e  III,  i  relativi
progetti dovranno essere disposti secondo quanto previsto dall'art. 3
della legge n. 240/10.
                               Art. 3 

           Sviluppo Sostenibile del Sistema Universitario 

  1. Per gli anni accademici 2013/2014,  2014/2015,  2015/16,  tenuto
conto  degli  obiettivi  definiti  ai  commi  precedenti  si  prevede
altresi': 
    a) il divieto di istituire  nuove  universita'  statali  e  nuove
universita' telematiche, se non a seguito di processi di  fusione  di
cui al comma 3 dell'art. 2; 
    b) la possibilita' di istituire  nuove  universita'  non  statali
legalmente riconosciute,  con  esclusione  di  quelle  telematiche  a
seguito di proposta corredata da apposita  documentazione  che  sara'
specificata nel sito del  Ministero  da  far  pervenire,  a  pena  di
esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale)  di
coordinamento  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale.  Entro  i  successivi  20
giorni il comitato  trasmette  la  predetta  proposta  corredata  dal
motivato parere ai fini della successiva valutazione da  parte  degli
organi  ministeriali  competenti  e  dell'ANVUR,   sulla   base,   in
particolare, dei seguenti requisiti: 
      documentata  attivita'  pluriennale  di  ricerca  dei  soggetti
promotori; 
      offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di  laurea
magistrale, dei quali almeno uno integralmente in  lingua  straniera,
con esclusione di corsi appartenenti alle  classi  di  studio,  nelle
quali  non  si  ravvisa  l'opportunita'   dell'aumento   dell'offerta
formativa a livello nazionale relative  alle  discipline  giuridiche,
delle scienze politiche, delle  scienze  della  comunicazione,  delle
disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, delle scienze
agrarie, della medicina veterinaria; nel caso di corsi di medicina  e
chirurgia, l'istituzione e'  altresi'  subordinata  al  parere  della
Regione in cui si colloca l'ateneo, che si esprime avendo valutato le
specifiche condizioni dell'offerta formativa nel  settore  in  ambito
regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria; 
      piena sostenibilita' finanziaria, logistica,  scientifica,  del
progetto formativo a prescindere  da  eventuali  contributi  statali,
prevedendo la verifica annuale dell'attivita' dell'Universita'  e  al
termine  del   primo   quinquennio   la   verifica   della   completa
realizzazione del  progetto  formativo  medesimo  il  cui  esito  non
positivo   comporta   la    disattivazione    e    la    soppressione
dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta.
                               Art. 4 

                  Programmazione delle Universita' 

  1.  Nell'ambito  delle  risorse  messe  a   disposizione   per   la
programmazione  triennale  le  Universita'  possono  concorrere   per
l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero  entro
45 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale,  secondo  modalita'  telematiche  definite   con
decreto direttoriale, il proprio programma triennale coerente con  le
linee generali di indirizzo e gli obiettivi di cui all'art. 2. 
  2. Nell'ambito del rispettivo programma ogni  Universita',  ovvero,
gruppo di Universita' nel caso di Progetti comuni, e' tenuta a: 
    a) Indicare l'azione  o  l'insieme  di  azioni  per  cui  intende
partecipare relativamente al triennio di programmazione, riportando: 
      lo stato dell'arte, gli  interventi  pianificati  nel  triennio
(incluso il cronoprogramma) e l'obiettivo che si  intende  perseguire
per ciascuna azione proposta; 
      l'ammontare  di  risorse   finanziarie   richiesto   (indicando
l'ammontare minimo al di sotto del quale non si ritiene  realizzabile
l'intervento previsto)  tenendo  conto  che  l'ammontare  massimo  di
risorse attribuibili a ciascuna Universita' non puo' superare il 2,5%
di quanto attribuito a ciascuna a valere sul Fondo  di  finanziamento
ordinario dell'anno 2012  ovvero,  per  le  universita'  non  statali
legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo dell'anno 2012 di cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243. 
  3.  I  programmi  presentati   saranno   valutati   dal   Ministero
eventualmente avvalendosi di una Commissione di esperti nominata  con
decreto del Ministro che, tenuto conto di quanto previsto all'art.  2
ed entro il limite delle risorse disponibili, li ammette  o  meno  ad
essere finanziati in relazione ai seguenti criteri: 
    a) Coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione. 
    b) Chiarezza degli obiettivi e coerenza delle azioni  pianificate
con gli stessi. 
    c) Grado di fattibilita' del  programma,  adeguatezza  economica,
eventuale cofinanziamento diretto aggiuntivo a carico  dell'ateneo  o
di altri  soggetti  terzi,  senza  considerare  in  tale  importo  la
valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di  personale
gia' in servizio, ecc ...). 
    d) Grado e attitudine del programma a  determinare  un  effettivo
miglioramento e ad apportare un reale valore aggiunto  rispetto  allo
stato dell'arte. 
    e) Grado di adeguatezza del programma con  i  risultati  ottenuti
nella VQR 2004 - 2010. 
  4.  I  Programmi  delle  Universita'  sono  altresi'  monitorati  e
valutati annualmente secondo  parametri  coerenti  con  le  Linee  di
indirizzo e i criteri  di  cui  al  presente  decreto,  adottati  dal
Ministro avvalendosi dell'ANVUR e sentita la CRUI. 
  5. I programmi valutati positivamente  e  ammessi  a  finanziamento
determinano: 
    a) Per l'anno 2013 l'assegnazione integrale della quota destinata
a ciascun ateneo. 
    b) Per gli anni 2014 e 2015: 
      l'assegnazione di un importo pari al 50% della rispettiva quota
di competenza; 
      l'assegnazione integrale o parziale del restante 50% a  seguito
di monitoraggio e verifica annuale dei risultati della programmazione
in  relazione  ai  parametri  definiti  secondo  quanto  previsto  al
precedente comma 4. 
  6. Il Ministero entro il 30 giugno 2016 verifica quanto  realizzato
da ogni Universita' o gruppo di Universita' relativamente  a  ciascun
programma e, conseguentemente, procede a: 
    a) consolidare a decorrere dall'anno 2016 e a valere  sul  FFO  o
sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243  gli  importi
relativi  ai  programmi  che   hanno   ottenuto   nel   triennio   un
finanziamento complessivo  pari  almeno  al  90%  rispetto  a  quanto
attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3; 
    b) recuperare integralmente e in quote costanti annuali a  valere
sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 nel
corso del triennio 2016 - 2018 le somme precedentemente assegnate per
i  programmi  che  hanno  ottenuto  nel  triennio  un   finanziamento
complessivo inferiore al 60% rispetto a  quanto  attribuito  all'atto
della valutazione di cui al comma 3.
                               Art. 5 

               Programmazione finanziaria 2013 - 2015 

  1. Tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,  n.  25,  di
quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n.  49/2012,  di
quanto previsto dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69
convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98  e  con
riferimento alla programmazione  finanziaria  triennale  relativa  al
periodo 2013-15 si prevede che: 
  a)  nell'ambito  delle  assegnazioni  annue  del   Fondo   per   il
finanziamento  ordinario  e  della  Programmazione  triennale   delle
Universita'  statali  si   procede   annualmente   al   riparto   del
finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le
percentuali di cui alla Tabella 1 che, relativamente agli anni 2014 e
2015, hanno valore esclusivamente ai fini delle percentuali minime di
seguito indicate: 

      Tabella 1 - Voci di riferimento del Finanziamento statale 
                      alle Universita' Statali 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                               Art. 6 

                         Disposizioni finali 

  Le disposizioni del  presente  decreto  trovano  applicazione  fino
all'emanazione del decreto ministeriale  con  cui  sono  definite  le
linee guida per la programmazione del triennio 2016 - 2018. 
  Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 ottobre 2013 

                                                Il Ministro: Carrozza 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Min. Salute e  del  Min.  Lavoro,
registro n. 15, foglio n. 51