Decreto MBACT 9 luglio 2014

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto MBACT 9 luglio 2014

Criteri e modalita'  di  accesso  al  «Fondo  mille  giovani  per  la
cultura». (14A07099) 

(GU n.217 del 18-9-2014)

 
 
 
   IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                                  e 
 
 
  IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto  l'art.  1  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  recante
«Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva  di  crescita»  e,  in  particolare,   i   commi   34-36,
concernenti la disciplina dei tirocini d'orientamento e formativi; 
  Visto il decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  99,  recante  «Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della questione sociale, nonche' in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre  misure  finanziarie  urgenti»,  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 5-bis, che,  al  fine  di  sostenere  la
tutela del settore dei beni culturali, istituisce, per  l'anno  2014,
presso il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1  milione  di
euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla
promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori  delle
attivita' e dei servizi per la  cultura  rivolti  a  giovani  fino  a
ventinove anni di eta'; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e province  autonome  di
Trento e Bolzano, sul documento recante «Linee-guida  in  materia  di
tirocini», sancito nella seduta della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano del 24 gennaio 2013; 
  Considerato che, ai sensi del  citato  art.  2,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 99, con decreto del Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, devono  essere  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»; 
  Ritenuto che la dotazione del Fondo straordinario di  cui  all'art.
2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  99,  non  consente
l'attivazione di mille tirocini formativi e di orientamento e che  la
dicitura «Fondo mille giovani  per  la  cultura»  va  necessariamente
intesa come indicativa di un auspicio e della possibilita' di erogare
in futuro ulteriori risorse al Fondo, come disposto dall'art.  7  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83; 
  Ritenuto  quindi,  anche  in  considerazione  della  necessita'  di
promuovere attivita' formativa di alto livello nel settore dei beni e
delle attivita' culturali, di impiegare le prime  risorse  del  Fondo
straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis,  del  decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  99,  per  tirocini  formativi  e  di  orientamento
destinati a 150 giovani particolarmente qualificati; 
  Ritenuto pertanto, al fine di attrarre  i  giovani  piu'  capaci  e
meritevoli, di parametrare  l'indennita'  per  la  partecipazione  al
programma di tirocini formativi e di orientamento  all'importo  delle
borse di dottorato nelle universita' italiane,  stabilendone  percio'
l'entita' nella misura di 1.000 euro lordi, comprensivi  della  quota
relativa alla copertura assicurativa; 
  Visto il decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,  e,   in
particolare, l'art. 1, che prevede l'utilizzo dei giovani tirocinanti
nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura  di  cui  al
progetto «Mille giovani per la cultura»: 
    a) nell'ambito del piano strategico elaborato dall'Unita' «Grande
Pompei», nonche' a  supporto  delle  attivita'  della  Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e della
Soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  della  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta (commi 6 e 10); 
    b) nell'ambito del piano  strategico  di  sviluppo  del  percorso
turistico-culturale integrato delle residenze borboniche (comma 13); 
  Ritenuto quindi necessario, nell'attivazione dei tirocini  prevista
dal citato decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112,  rispondere  alle
esigenze particolari e urgenti di tutela e valorizzazione dei siti di
Pompei, Ercolano  e  Stabia  e  delle  residenze  Borboniche,  e  con
specifico  riferimento  al  complesso   della   Reggia   di   Caserta
nell'ambito  del  progetto  di  riassegnazione  degli  spazi   e   di
restituzione alla sua destinazione culturale, educativa e museale, di
cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  che  prevede
il ricorso ai giovani tirocinanti del «Fondo  mille  giovani  per  la
cultura» per la realizzazione di tale progetto; 
  Ritenuto necessario  attivare  i  tirocini  anche  nell'ambito  dei
programmi di intervento in aree colpite da  calamita'  naturali,  con
particolare riguardo alle regioni Abruzzo, e  nello  specifico  della
citta' di L'Aquila, ed Emilia-Romagna, nelle quali  sono  tuttora  in
corso   operazioni   di   recupero   e   restauro   del    patrimonio
storico-artistico, anche al fine  di  accelerare  il  ripristino  del
servizio di fruizione pubblica e di potenziare l'offerta culturale; 
  Ritenuto  necessario  altresi'  attivare  i  tirocini   anche   per
promuovere attivita' formativa nei  settori  degli  archivi  e  delle
biblioteche nell'intero territorio nazionale, settori  in  condizione
di particolare sofferenza, e per  i  quali,  anche  alla  luce  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22  aprile  2014,
per la declassifica e per il versamento  straordinario  di  documenti
all'Archivio centrale dello Stato, e' divenuta necessaria  e  urgente
la formazione di nuove risorse specializzate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Attivazione del «Fondo mille giovani per la cultura» 
 
  1. L'accesso al Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis,
del  decreto-legge  28  giugno   2013,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, avviene  sulla  base
dei criteri e delle modalita' individuate dal presente decreto. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  di  seguito  Ministero,  promuove
tirocini formativi e di orientamento per 150 giovani fino a ventinove
anni di eta', che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti
specifici, finalizzati a sostenere attivita' di tutela,  fruizione  e
valorizzazione del patrimonio culturale, presso: 
    a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di  Pompei,
Ercolano e Stabia e  l'Unita'  «Grande  Pompei»  (50  giovani)  e  la
Soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  della  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta (20 giovani) - bando n. 1; 
    b) la Direzione regionale per i beni  culturali  e  paesaggistici
dell'Abruzzo (15  giovani)  e  la  Direzione  regionale  per  i  beni
culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (15 giovani) - bando n.
2; 
    c)  (bando  n.   3)   l'Archivio   centrale   dello   Stato,   le
soprintendenze archivistiche e gli  archivi  di  Stato  presenti  sul
territorio nazionale, nonche' presso le Biblioteche Nazionali di Roma
e di Firenze (50 giovani) - bando n. 3. 
                               Art. 2 
 
 
               Requisiti di ammissione alla selezione 
 
  1. Per accedere alla selezione e' richiesto il  diploma  di  laurea
specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno  105/110
in una delle seguenti discipline o in discipline ad esse equipollenti
in base alla normativa vigente: 
    a) per i 50 tirocini presso la Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l'Unita' «Grande  Pompei»
(bando n. 1): 
  archeologia; 
  architettura; 
  archivistica e biblioteconomia; 
  geologia; 
  ingegneria ambientale; 
  ingegneria civile; 
  ingegneria informatica; 
  scienza e tecnologia per i beni culturali; 
  scienze forestali e ambientali; 
  altre discipline, se in possesso di diploma delle  scuole  di  alta
formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la
conservazione  ed  il  restauro,  l'opificio   delle   pietre   dure,
l'Istituto centrale di patologia del libro, nonche' della  Scuola  di
specializzazione in beni archivistici e librari  o  delle  scuole  di
archivistica, paleografia e diplomatica  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo istituite presso gli  archivi
di Stato; 
    b) per i 20 tirocini presso la  Soprintendenza  speciale  per  il
patrimonio storico, artistico ed  etnoantropologico  e  per  il  polo
museale della citta' di Napoli e della Reggia di  Caserta  (bando  n.
1): 
  architettura; 
  beni culturali; 
  economia e gestione dei beni culturali; 
  scienza e tecnologia per i beni culturali; 
  scienza della comunicazione; 
  storia dell'arte; 
  tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; 
  altre discipline, se in possesso di diploma delle  scuole  di  alta
formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la
conservazione  ed  il  restauro,  l'opificio  delle  pietre  dure   e
l'Istituto centrale di patologia del libro; 
    c) per i 30 tirocini presso la Direzione  regionale  per  i  beni
culturali e paesaggistici dell'Abruzzo e la Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (bando n. 2): 
  architettura; 
  beni culturali; 
  economia e gestione dei beni culturali; 
  ingegneria civile; 
  scienza e tecnologia per i beni culturali; 
  storia dell'arte; 
  tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; 
  altre discipline, se in possesso di diploma delle  scuole  di  alta
formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la
conservazione  ed  il  restauro,  l'opificio  delle  pietre  dure   e
l'Istituto centrale di patologia del libro; 
    d) per i 50 tirocini presso l'Archivio centrale dello  Stato,  le
soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato e  le  biblioteche
nazionali (bando n. 3): 
      archivistica e biblioteconomia; 
      altre discipline, se in possesso di  diploma  delle  scuole  di
alta  formazione  e  di  studio  che  operano  presso  la  Scuola  di
specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo istituite presso gli  archivi
di Stato. 
  2. E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all'estero o  di  titoli  esteri  conseguiti  in
Italia con votazione corrispondente ad almeno  105/110,  riconosciuti
equipollenti,  secondo  la  vigente  normativa,  a  uno  dei   titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
 
          Bandi di selezione e presentazione delle domande 
 
  1. I bandi di selezione n. 1 e n. 2 sono pubblicati, a  cura  della
Direzione  generale  per  l'organizzazione,  gli   affari   generali,
l'innovazione, il bilancio e il personale  del  Ministero,  entro  30
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, sul  sito  internet  istituzionale  del  Ministero  e  delle
strutture presso cui avranno luogo i tirocini. I bandi sono corredati
dai progetti  formativi  dei  tirocini  predisposti  dalle  strutture
ospitanti, trasmessi alla Direzione  generale  per  l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e  il  personale  del
Ministero entro 20 giorni dalla data  di  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 
  2. Il bando di selezione n. 3 e' pubblicato, corredato dai progetti
formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a  cura
della Direzione generale per l'organizzazione, gli  affari  generali,
l'innovazione, il bilancio e il personale  del  Ministero,  entro  45
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, sul  sito  internet  istituzionale  del  Ministero  e  delle
strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Al fine di individuare
le sedi presso  le  quali  far  svolgere  l'attivita'  formativa  nel
settore degli archivi e delle  biblioteche,  entro  30  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale,  l'Archivio
centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di
Stato interessati a ospitare tirocini presso le proprie  strutture  e
le Biblioteche nazionali di Roma  e  Firenze  presentano  i  relativi
progetti formativi, rispettivamente alla Direzione generale  per  gli
archivi e alla Direzione generale per le  biblioteche,  gli  istituti
culturali  ed  il  diritto  d'autore.  I  progetti  sono  valutati  e
selezionati  dalla  Direzione  generale  competente,   al   fine   di
predisporre un'offerta formativa di alta qualita' e  distribuita  sul
territorio nazionale. L'offerta, che indica le  strutture  presso  le
quali saranno attivati i tirocini e il  numero  di  giovani  ad  esse
destinate, e' pubblicata unitamente al bando di selezione. 
  3. I tre bandi di selezione  fissano  la  data  e  il  luogo  dello
svolgimento dei colloqui di selezione e disciplinano le modalita'  di
presentazione della domanda di partecipazione. 
  4. Le domande di partecipazione debbono pervenire entro  30  giorni
dalla pubblicazione del  bando.  Per  i  tirocini  presso  l'Archivio
centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e  gli  archivi
di Stato, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze e  presso
le direzioni regionali  di  Abruzzo  e  Emilia-Romagna,  i  candidati
possono indicare  un  ordine  di  preferenza  tra  le  sedi  indicate
nell'offerta formativa; resta fermo che, al fine di attivare tutti  i
tirocini messi a bando, le direzioni competenti possono distribuire i
giovani tirocinanti tra le diverse strutture. 
                               Art. 4 
 
 
                         Procedura selettiva 
 
  1. La selezione avviene per titoli e colloquio. 
  2. I seguenti titoli, con i  relativi  punteggi,  sono  considerati
valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti: 
    a) laurea: 
  110 e lode - punti 14; 
  110 - punti 12; 
  109 - punti 10; 
  108 - punti 8; 
  107 - punti 4; 
  106 - punti 2; 
  b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i
diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto  della
selezione: fino a 20 punti; 
  c) titolo  di  dottore  di  ricerca  nelle  materie  oggetto  della
selezione: 30 punti; 
  d) diplomi rilasciati dalle scuole  operanti  presso  gli  Istituti
centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo: fino a 20 punti; 
  e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei
beni e delle attivita' culturali: fino a 20 punti; 
  f) pubblicazioni: fino a 20 punti. 
  I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione  della
domanda di partecipazione. 
  3.  Sono  ammessi  alla  fase  successiva  i  candidati  che  hanno
conseguito il punteggio piu' elevato, in un numero pari al triplo del
contingente previsto da ciascun bando;  sono  altresi'  ammessi  alla
seconda fase  tutti  i  candidati  che  si  collocano  a  parita'  di
punteggio per titoli nell'ultimo posto utile in ciascuna graduatoria. 
  4. I candidati di cui alle graduatorie del  precedente  comma  sono
ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le  conoscenze  e
competenze  con  riguardo  alle  attivita'  oggetto  dello  specifico
progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti. 
  5. Al termine della procedura di selezione,  i  candidati  che,  in
base alla somma del punteggio derivante dai titoli  e  del  punteggio
conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in
relazione al contingente previsto da  ciascun  avviso  di  selezione,
sono ammessi al tirocinio.  A  parita'  di  punteggio  conseguito  in
ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato  anagraficamente
piu' giovane. 
  6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro  30  giorni
dal termine ultimo per il ricevimento  delle  domande.  La  Direzione
generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il
bilancio e il  personale  del  Ministero,  ufficio  responsabile  del
procedimento, accertata la regolarita' delle  procedure,  approva  le
graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria e'  pubblicata  sul  sito
internet istituzionale del Ministero e  delle  strutture  presso  cui
avranno luogo i tirocini. 
                               Art. 5 
 
 
                            Prerequisiti 
 
  1. La selezione dei tirocinanti e' effettuata previa verifica della
sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti: 
    a)  limite  di  eta'  di  cui  all'art.  2,  comma   5-bis,   del
decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; 
    b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati  membri
dell'Unione  europea,  ovvero  stato  di   familiare   di   cittadini
comunitari non avente la cittadinanza di uno  Stato  membro  che  sia
titolare  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  dello  status  di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
    c) assenza di precedenti  penali  incompatibili  con  l'esercizio
delle attivita' da svolgere nell'ambito dei tirocini formativi di cui
all'art. 1 del presente decreto; 
  d) titolo di studio e votazione di cui all'art.  2,  comma  1,  del
presente decreto; 
  e) almeno un titolo di studio - tra  quelli  indicati  all'art.  4,
comma 2, lettere a), b), c)  e  d)  -  conseguito  entro  i  12  mesi
precedenti l'inizio del tirocinio. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. La Commissione giudicatrice per  la  selezione  dei  tirocinanti
destinati  a  Pompei,  alla  Soprintendenza  speciale  per   i   beni
archeologici di Pompei,  Ercolano  e  Stabia  e  alla  Soprintendenza
speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico  e
per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di  Caserta
(bando n. 1) e' composta: 
  a) dal Soprintendente speciale per i beni archeologici  di  Pompei,
Ercolano e Stabia; 
  b) dal Soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di  Napoli  e
della Reggia di Caserta; 
  c) dal Direttore generale del progetto Pompei, o da persona da  lui
designata, scelta tra il personale dell'Unita' Grande Pompei; 
  d) da un dirigente o un funzionario della  Soprintendenza  speciale
per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, selezionato dal
Soprintendente d'intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c); 
  e) da un dirigente o un funzionario della  Soprintendenza  speciale
per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico  e  per  il
polo museale della citta'  di  Napoli  e  della  Reggia  di  Caserta,
selezionato dal Soprintendente d'intesa con i soggetti  di  cui  alle
lettere a) e b). 
  2. La Commissione giudicatrice per  la  selezione  dei  tirocinanti
destinati  alla  Direzione  regionale  per   i   beni   culturali   e
paesaggistici dell'Abruzzo e alla  Direzione  regionale  per  i  beni
culturali  e  paesaggistici  dell'Emilia  Romagna  (bando  n.  2)  e'
composta: 
  a) dal Direttore regionale per i  beni  culturali  e  paesaggistici
dell'Abruzzo; 
  b) dal Direttore regionale per i  beni  culturali  e  paesaggistici
dell'Emilia-Romagna; 
  c) dal direttore della Direzione  generale  per  il  paesaggio,  le
belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee o da persona da lui
designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; 
  d) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i
beni  culturali  e  paesaggistici   dell'Abruzzo,   selezionato   dal
direttore regionale d'intesa con i soggetti di cui alle lettere b)  e
c); 
  e) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna,  selezionato  dal
direttore regionale d'intesa con i soggetti di cui alle lettere a)  e
c). 
  3. La Commissione giudicatrice per  la  selezione  dei  tirocinanti
destinati all'Archivio  centrale  dello  Stato,  alle  soprintendenze
archivistiche, agli archivi di Stato  e  alle  biblioteche  nazionali
(bando n. 3) e' composta: 
  a) dal direttore della Direzione generale per le  biblioteche,  gli
istituti culturali ed il  diritto  d'autore,  o  da  persona  da  lui
designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; 
  b) dal direttore generale per gli  archivi  o  da  persona  da  lui
designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; 
  c) dal Sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato; 
  d) dal componente del Comitato tecnico-scientifico per gli  archivi
designato dal CUN; 
  e) da un dirigente o un funzionario della Direzione generale per le
biblioteche,  gli  istituti  culturali  ed   il   diritto   d'autore,
selezionato dal direttore generale della  stessa  Direzione  d'intesa
con i soggetti di cui alle lettere b) e c). 
  4. La partecipazione ai lavori delle commissioni  giudicatrici  non
da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' di alcun
tipo. 
                               Art. 7 
 
 
               Condizioni di svolgimento del tirocinio 
 
  1. La durata dei tirocini e' di sei mesi. 
  2.  Ai  tirocinanti  e'  corrisposta,  per  la  partecipazione   al
tirocinio, una indennita' mensile di importo pari a 1.000 euro lordi,
comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa. 
  3. Alla conclusione  del  programma  formativo,  e'  rilasciato,  a
coloro che lo abbiano portato a termine,  un  apposito  attestato  di
partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive  procedure
selettive nella Pubblica amministrazione. Il rilascio  dell'attestato
di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione  da  parte
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  4.  I  tirocinanti  non  possono  ricoprire   i   ruoli   necessari
all'organizzazione  dell'Istituto  ospitante,   ne'   sostituire   il
personale del medesimo Istituto nei periodi di malattia, maternita' o
ferie. L'ammissione al tirocinio non da' luogo alla  costituzione  in
alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e  i  percorsi
formativi,  possono  essere  stipulati  accordi  con  enti   pubblici
territoriali nonche' con le  Universita',  le  istituzioni  dell'Alta
formazione artistica e musicale (AFAM), gli istituti culturali e  gli
altri  enti  e  istituzioni  culturali,  nonche'  con  fondazioni   e
associazioni interessate  alla  tutela  ed  alla  valorizzazione  del
patrimonio culturale. 
                               Art. 8 
 
 
                        Normativa applicabile 
 
  1.  Per  quanto  non   disposto   dal   presente   decreto,   trova
applicazione,  anche  con  riferimento  alle  garanzie  assicurative,
quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini»  approvate
con l'accordo del 24 gennaio  2013  tra  il  Governo,  le  regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano. 
  2.  Le  risorse  finanziarie,  necessarie  per  la  promozione  dei
tirocini di  formazione  e  orientamento  indicati  all'art.  1,  non
possono superare i limiti dello stanziamento  previsto  dall'art.  2,
comma 5-bis, il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  99.  Le   risorse
finanziarie  possono  essere  incrementate  anche  sulla  base  degli
apporti dei  soggetti  aderenti  agli  accordi  di  cui  al  comma  5
dell'art. 7 del presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 9 luglio 2014 
 
               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
                            Franceschini 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 3258