“Concorsone” 2012: il Consiglio di Stato allarga il ventaglio dei docenti vincitori

da La Tecnica della Scuola

“Concorsone” 2012: il Consiglio di Stato allarga il ventaglio dei docenti vincitori

Potevano partecipare tutti i laureati fino all’emanazione del bando. Esulta l’Anief: lo avevamo detto il giorno dopo l’emanazione del bando firmato dall’allora ministro Profumo, andavano ammessi tutti coloro che avevano concluso l’Università dopo il concorso del 1999 perché il concorso successivo è stato indetto non tre anni dopo i termini previsti dalla legge ma ben tredici. E la querelle non finisce qui.

Al concorso a cattedra 2012 potevano partecipare tutti i laureati fino all’emanazione del bando: a stabilirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 105/15, che in tal modo allarga il ventaglio dei docenti vincitori della selezione nazionale, su cui pendeva la “riserva”.

A darne comunicazione è il sindacato Anief, che, palesando soddisfazione, spiega che “la sentenza annulla una sentenza negativa di primo grado e dà ragione a una ricorrente che si era laureata in un periodo in cui non poteva prendere un’abilitazione, ovvero tra il 2009 e il 2011 quando i corsi Ssis erano chiusi e i corsi Tfa non erano iniziati. Ma per i giudici d’appello – dice ancora il sindacato – sono tutti i candidati laureati dopo il concorso del 1999 che hanno maturato il diritto a partecipare a un concorso che è stato indetto non tre anni dopo i termini previsti dalla legge ma tredici, cosicché sarebbe illegittimo, irragionevole, arbitrario, illogico e discriminante non attualizzare i termini transitori disposti dal D.M. 460/98 (laurea quadriennale entro il 2002, quinquennale 2003, sessennale 2004). Come aveva denunciato l’Anief che aveva invitato a presentare la domanda e a ricorrere al Tar Lazio”.

Il decreto annullato è del Sovrintendente scolastico della Provincia autonoma di Bolzano, “ma il principio ribadito si applica anche al concorso svolto in tutta Italia” assicura l’Anief.

“Ma al sindacato ciò non basta. Devono essere assunti anche tutti i ricorrenti che hanno contestato la soglia 35/50 alla prova preselettiva e tutti coloro che sono stati ammessi alle prove e le hanno superate in virtù di un provvedimento cautelare, perché la riserva è stata disposta dal giudice di primo grado proprio per il pregiudizio grave e irreparabile (periculum in mora) dovuto alla mancata immissione in ruolo dopo il superamento delle prove. Da ciò il diritto dei ricorrenti, seppur in fase cautelare, ad essere assunti e a vedersi confermato o negato tale diritto in esito alla definizione ultima del contenzioso”.