Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

VISTO
il decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170, nel seguito denominata legge, con la quale è stato istituito il “fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti”, di seguito denominato FGMS, da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU per il perseguimento dei seguenti obiettivi indicati all’art. 1, c. 1, lett. a), b), c), d), e):

  • “sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma di mobilità dell’Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l’erogazione di borse di  studio integrative”;
  • “assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi  di  laurea  (magistrale),  delle scuole di specializzazione per  le professioni forensi, … e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”;
  • “promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale   per la ricerca (PNR) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204”;
  • “finanziamento di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
  • “incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario”;

VISTO il decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e s.m.i., con il quale sono stati definiti criteri e modalità per la ripartizione del predetto fondo a decorrere dall’anno 2003;

VISTO
il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’autonomia didattica degli atenei, in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO
l’art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale degli Atenei;
VISTO l’art. 2, commi 138-142, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e il d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76, relativi all’istituzione e ai compiti dell’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR);

VISTO l’art. 2, commi 122 e 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativi, in particolare, al finanziamento statale, rispettivamente, dell’Università degli studi di Trento e della Libera Università di Bolzano;

CONSIDERATO che in attuazione della predetta normativa gli importi assegnati alla Libera Università di Bolzano devono essere accantonati e resi indisponibili sui relativi capitoli del Bilancio dello Stato entro il termine dell’esercizio di competenza;

VISTO l’art. 60, c. 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge  9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede, fra l’altro, che “a  decorrere dall’esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato .…. per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  FGMS… confluisce, per la  quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (cap. 1694) e  nel  contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692)”;

RITENUTA
la necessità, alla luce delle rilevanti modifiche del predetto quadro normativo, di  rideterminare criteri e modalità per la ripartizione del FGMS a decorrere dall’esercizio finanziario 2014;

CONSIDERATO
che è, allo stato, in corso di definizione il PNR in relazione al quale dovranno essere definiti i nuovi settori  strategici della ricerca, nel cui ambito vanno individuati i dottorati di ricerca di cui alla lett c) della legge;

RITENUTO
che il sostegno per gli assegni di ricerca  di cui alla lett d) della legge debba essere individuato nell’ambito dei medesimi settori strategici per la ricerca del PNR;

RITENUTO
altresì che in relazione alla ridotta entità delle risorse disponibili sia prioritario finalizzare le stesse al sostegno degli interventi di cui alle lett. a), b), ed e) della legge;

CONSIDERATO
che, nelle more della definizione del PNR, le risorse per il dottorato e per gli assegni di ricerca possono essere comunque assicurate nell’ambito di quelle destinate per le borse di studio post laurea ai sensi dell’art. 1 della legge 30 novembre 1989, n. 389 e dell’art. 4, c. 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

CONSIDERATO
l’obiettivo strategico relativo al numero dei Laureati con un periodo di mobilità definito nel Comunicato Ministeriale di Lovanio (2009), con il quale i Ministri dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore si impegnano ad assicurare entro il 2020 che il 20% dei Laureati abbia avuto un’esperienza di mobilità internazionale durante gli studi;

VISTO
il decreto ministeriale 4 novembre 2014, n. 815, con il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali per il 2014 e in particolare l’art. 10, lett. c. 2, il quale prevede l’attribuzione del “l’importo di euro 65.185.469” per gli obiettivi di cui alle lettere a), b), e) della legge;

VISTO
il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n. 906, con il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute per il 2014 e in particolare l’art. 4, punto 2 il quale prevede l’attribuzione di € 2.622.216 per gli obiettivi di cui alla lettere a) della legge;

SENTITI
i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, in data 19 dicembre 2014 e del Consiglio universitario nazionale degli studenti universitari, in data 18 dicembre 2014;

D E C R E T A
Art. 1
(Mobilità internazionale degli studenti)

  • 1. Per l’obiettivo di cui alla lett. a) della legge è destinato rispettivamente il 75% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università statali e il 100% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università non statali legalmente riconosciute. Le predette risorse sono ripartite tra le Università in base ai seguenti parametri:
    • a) Numero degli studenti regolari ai Corsi di tutti e tre i cicli, con l’esclusione degli immatricolati al primo anno delle Lauree di primo livello e delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico (peso = 0,35).
    • b) CFU conseguiti all’estero nell’a.a. precedente dagli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi (peso 0,3).
    • c) Numero di laureati dell’anno solare precedente che hanno acquisito almeno 9 CFU all’estero (peso 0,3).
    • d) Numero di dottori di ricerca dell’ultimo ciclo concluso che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero (peso=0,05).
  • 2. Nell’ambito di ciascuna assegnazione l’Ateneo procede all’incremento dell’importo mensile della borsa stabilito dal programma Erasmus plus o all’accensione di ulteriori borse di mobilità internazionale per attività formative finalizzate al conseguimento del Titolo, compresa la mobilità per dottorato di ricerca.

 

Art. 2
(Tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero)

  • 1. Per l’obiettivo di cui alla lett. b) della legge è destinato il 15% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università statali. Le predette risorse sono ripartite in proporzione al costo standard definito in attuazione di cui all’art. 8 del d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 49 relativo al totale degli studenti in corso nell’anno di riferimento che hanno ottenuto almeno 20 CFU.
  • 2. Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari. I predetti assegni sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 68.
  • 3. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale l’importo dell’assegno mensile, rapportato all’impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare il limite di 4.000 euro per anno.

 

Art. 3
(Aree disciplinari di particolare interesse comunitario e Piano lauree scientifiche)

  • 1. Per l’obiettivo di cui alla lett. e) della legge è destinato il 10% delle risorse del FGMS annualmente attribuibili alle Università statali. Le predette risorse sono ripartite per la metà secondo quanto indicato ai successivi commi 2 e 3 e per la metà secondo quanto indicato ai successivi commi 4 e 5.
  • 2. Al fine di sostenere le iscrizioni in classi di interesse nazionale o comunitario, le relative risorse sono attribuite in proporzione alla media tra il numero degli studenti iscritti al secondo anno che hanno acquisito almeno 30 CFU e il numero di laureati entro il primo anno oltre la durata normale del corso, nei corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica), L-34 (Scienze Geologiche), L-8 (Ingegneria dell’informazione), L-9 (Ingegneria industriale), L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-7 (Ingegneria civile e ambientale).
  • 3. Ciascun Ateneo determina i criteri e le modalità di supporto ed incentivazione rivolte agli studenti, destinando il contributo assegnato a:
    • a) esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi di cui al comma 2, da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi;
    • b) attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, degli studenti di cui al punto a), incluso il sostegno ad attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con le imprese.
  • 4. Per il sostegno del Piano nazionale lauree scientifiche 2014-2016, le relative risorse sono attribuite:
    • a) nella misura del 20% in proporzione al numero degli studenti iscritti al secondo anno che si sono immatricolati nell’anno precedente e che hanno acquisito almeno 30 CFU e al numero di laureati entro il primo anno oltre la durata normale del corso, nei corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica), L-02 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-34 (Scienze Geologiche);
    • b) nella misura dell’80% sulla base di progetti, che contemplino il coinvolgimento attivo degli istituti scolastici e dei loro docenti e prevedano specifiche azioni finalizzate a:
      • mettere a sistema la pratica del “laboratorio” per l’insegnamento delle scienze di base, in particolare al fine dell’orientamento formativo degli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di II grado;
      • aprire una nuova sperimentazione nelle scuole e negli Atenei di attività didattiche di autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici, in collegamento con le verifiche e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti dai corsi di laurea ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del DM 270/04;
      • consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado, in relazione ai temi sopra indicati, che già si sono cominciate a realizzare attraverso le azioni del Piano Lauree Scientifiche;
      • azioni finalizzate a ridurre il tasso d’abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso degli studi universitari attraverso l’innovazione di strumenti e metodologie didattiche;
  • 5. Le risorse di cui al comma 4, lettera b) sono ripartite fra le Università in relazione alle proposte presentate (anche congiuntamente con altri Atenei)e valutate da un apposito Comitato tecnico scientifico “Piano lauree scientifiche”, nominato con provvedimento ministeriale e composto da professori universitari, rappresentanti ministeriali ed esperti di settore senza maggiori oneri per la finanza pubblica.  La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
    • coerenza delle proposte con gli obiettivi di cui al medesimo comma 4, lett. b);
    • completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;
    • congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati, incluso l’eventuale cofinanziamento a carico dell’ateneo.

    Le proposte degli Atenei sono presentate secondo modalità definite dal Ministero.

Art. 4
(Disposizioni finali e Utilizzo delle risorse)

  • 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite al triennio 2014-2016 e sono comunque confermate anche per gli anni successivi fino all’emanazione del decreto di modifica delle medesime.
  • 2. L’ammontare delle risorse complessive del FGMS, da destinare per gli interventi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto, è stabilito annualmente nell’ambito dei decreti ministeriali che fissano i criteri per la ripartizione rispettivamente del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali  e del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.
  • 3. In considerazione delle specifiche modalità del finanziamento statale ai sensi dell’art. 2, c. 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’importo relativo alla Libera Università di Bolzano per l’anno 2014 è attribuito in proporzione alla quota assegnata nel 2013 per la medesima finalità di cui all’art. 1 del presente decreto.
  • 4. Le risorse di cui all’articolo 1, assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro i due anni successivi a quello di riferimento, saranno recuperate sull’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università statali, ovvero del contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243/1991, alle università non statali legalmente riconosciute per l’anno seguente.
  • 5. Le risorse di cui agli articoli 2 e 3 assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro l’anno successivo a quello di riferimento saranno recuperate sull’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno seguente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Registrato alla Corte dei Conti il 10 febbraio 2015, fgl. 537
Roma, 29 dicembre 2014

IL MINISTRO
F.to
Prof.ssa Stefania Giannini


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