Ma fare 100mila immissioni è possibile anche se la riforma non dovesse passare

da ItaliaOggi

Ma fare 100mila immissioni è possibile anche se la riforma non dovesse passare

A legislazione vigente già si può assumere su tutti i posti

Carlo Forte

Per disporre le 100mila immissioni in ruolo del ddl sulla scuola non è necessario cambiare l’organizzazione delle scuole. Basta applicare le leggi che già ci sono. Per le assunzioni sull’organico di diritto, valgono le disposizioni del testo unico. E per le immissioni in ruolo aggiuntive, le disposizioni sul ricollocamento dei docenti nell’organico di fatto, contenute nel decreto legge 95/2012. L’effetto sarebbe quello di coprire il turn over e di assorbire nell’organico di fatto i docenti che vengono assunti annualmente con i contratti di supplenza, stabilizzandoli secondo le necessità. I numeri ci sono. Secondo il servizio studi della camera dei deputati, le assunzioni da effettuare sull’organico di diritto sarebbero oltre 50mila. Si tratta di posti vacanti e disponibili a vario titolo, tra i quali rientrano anche i posti lasciati liberi dai docenti che andranno in pensione dal 1° settembre prossimo. Le assunzioni a tempo indeterminato sulle disponibilità dell’organico di diritto, dunque, proprio perché su posti vacanti, non farebbero altro che coprire l’esistente. E non necessiterebbero di alcun provvedimento di legge aggiuntivo.

Le restanti 50mila assunzioni, invece, potrebbero essere disposte compensando almeno in parte le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, applicando le disposizioni che regolano le utilizzazioni dei docenti senza sede. Nel successivo anno scolastico, l’amministrazione potrebbe procedere al loro assorbimento nell’organico di diritto, tramite la riassegnazione delle cattedre lasciate libere dai docenti che andranno in pensione. Oppure potrebbe riversarle nell’eventuale organico aggiuntivo. Ad ogni buon conto, anche se le 50mila assunzioni aggiuntive non dovessero trovare una tempestiva collocazione nell’organico di diritto, i docenti in più andrebbero a svolgere le stesse funzioni dei docenti aggiuntivi previsti dal disegno di legge. In entrambi i casi, infatti, verrebbero assegnati alle istituzioni scolastiche e potrebbero svolgere attività aggiuntive di insegnamento oppure potrebbero essere utilizzati per le sostituzioni dei docenti assenti. In alternativa o in aggiunta a queste mansioni, i docenti interessati potrebbero essere utilizzati anche in compiti di collaborazione con il dirigente scolastico. Insomma, è già tutto pronto: non occorre cambiare nemmeno un comma della legislazione vigente per fare tutto ciò.

Quanto alla normativa in dettaglio, le disposizioni da applicare sono quelle contenute nel comma 17 dell’articolo 14 del decreto legge 95/20102. Il dispositivo prevede una serie di ipotesi tassative, per ricollocare nell’organico di fatto i docenti in più rispetto all’organico di diritto. Prima di tutto l’amministrazione deve provare a utilizzarli nella classe di concorso di appartenenza, qualora, in sede di organico di fatto dovesse liberarsi una cattedra utile. Se ciò non dovesse avvenire, l’ufficio scolastico deve provare ad utilizzare il docente in altre classi di concorso per le quali risulti in possesso dell’abilitazione in aggiunta all’abilitazione della classe di appartenenza. Se nemmeno questa ipotesi è percorribile, l’amministrazione deve provare a ricollocare il docente interessato secondo il titolo di studio posseduto. Ultima ipotesi, l’ufficio deve procedere ad utilizzare l’insegnante su eventuali spezzoni oppure, in ultima istanza, deve assegnarlo in rete ad un gruppo di scuole per provvedere alle sostituzioni. In definitiva, dunque, nessun docente in più rimarrebbe senza far nulla.

L’ipotesi dello scorporo delle assunzioni, peraltro, oltre ad andare incontro alle proposte di sindacati, associazioni e della minoranza parlamentare, sembrerebbero anche in linea con l’orientamento della Cei, manifestato da suo presidente, cardinal Bagnasco: «Non ci si deve far prendere dalla fretta. Se poi ci fossero all’interno dei provvedimenti urgenze particolari, nulla vieta che si possano scorporare».