DDL SCUOLA – Assegnazione provvisoria senza vincolo triennale

DDL SCUOLA – Assegnazione provvisoria senza vincolo triennale: già per il 2015/2016 o dall’anno successivo? Il testo approvato al Senato è ambiguo: ricorsi in arrivo

 

Per Anief, comunque, per Anief, questa facoltà spetta al personale di diritto ogni anno. In caso contrario sarà nuovamente. Il sindacato, a tal proposito, invita tutto il personale, docenti e Ata, a presentare la domanda dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, al di là dell’assunzione su posti di sostegno.

 

Marcello Pacifico (presidente Anief): il diritto alla famiglia è protetto dalla Carta europea dei diritti dell’uomo, da precise direttive UE e dalla nostra Costituzione, così come quello alla mobilità nella ricerca del lavoro. Abbiamo già ottenuto, nel 2013, la riduzione a un triennio del blocco quinquennale introdotto per far fronte alla vittoria sul trasferimento a ‘pettine’ dei precari all’atto dell’aggiornamento delle GaE, in vista del piano di 67mila assunzioni. Anche stavolta ricorreremo, così pure per far dichiarare incostituzionale la chiamata diretta del preside-manager.

 

Sulle nuove modalità che governano le assegnazioni provvisorie c’è bisogno di chiarezza. Il testo del disegno di legge di riforma approvato al Senato il 25 giugno scorso, che potrebbe avere il via libera finale della Camera a giorni, è infatti ambiguo. Non è chiaro, in particolare, se l’assegnazione provvisoria senza vincolo triennale sia valida già per il 2015/2016 o se, invece, partirà dall’anno successivo.

 

Ad ogni modo, per Anief, che l’ha richiesta da tempo, anche in audizione in Parlamento, questa facoltà spetta al personale di diritto ogni anno. In caso contrario sarà nuovamente ricorso in tribunale. Il sindacato, a tal proposito, invita tutto il personale, docenti e Ata, a presentare la domanda dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, al di là dell’assunzione su posti di sostegno.

 

“Fino al 2011 – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal – l’assegnazione provvisoria era consentita a tutti i dipendenti della scuola di ruolo, tranne che i neo-immessi in ruolo (altro diritto violato). Da oggi, invece, non può essere riassegnata ad anni alterni. Il diritto alla famiglia è protetto dalla Carta europea dei diritti dell’uomo e ribadita con la direttiva UE 88/2004, approvata per la tutela della famiglia e dei ricongiungimenti familiari da attuare per motivazioni lavorativo-prefessionali. Ma il diritto all’avvicinamento alla famiglia dei lavoratori è previsto anche dalla nostra Costituzione, così come quello alla mobilità nella ricerca del lavoro. Soprattutto quando vi sono posti di lavoro liberi”.

 

“Quanto indicato da questa riforma della scuola – continua Pacifico – è invece fortemente penalizzante per il personale coinvolto. Perché chi presenterà la domanda per la mobilità del 2016/2017, o si ritroverà in esubero, di fatto perderà la titolarità. E confluirà nell’organico dell’autonomia, scelto a discrezione del dirigente scolastico attraverso i famigerati (ma soprattutto incostituzionali) albi territoriali. Sono gli ulteriori effetti paradossali di una riforma che nell’introdurre 50mila posti in organico dell’autonomia e nel prevedere una piano straordinario di assunzioni, mette tutti questi posti a disposizione delle operazioni di mobilità dal prossimo anno. Facendo perdere la titolarità al personale di ruolo. Ma è sull’assegnazione provvisoria che il testo appare ambiguo, perché dal tenore letterale, rispetto al paragrafo precedente sembra chiaro che il testo si riferisca alle domande presentate quest’anno per il prossimo”.

 

“Tuttavia, l’accenno finale ai posti disponibili sull’organico dell’autonomia farebbe pensare a un’applicazione della norma l’anno dopo. Anief, ad ogni modo non ci sta. In primo luogo ritiene che tutti i dipendenti di ruolo abbiano diritto a presentare la domanda fuori dal vincolo già da quest’anno e per gli anni successivi, come chiede da sempre dal 2011. Abbiamo già ottenuto, nel 2013, la riduzione a un triennio del blocco quinquennale introdotto dall’allora Governo Berlusconi per far fronte alla vittoria sul trasferimento a ‘pettine’ dei precari all’atto dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, in vista del piano di 67mila assunzioni quell’anno previste. Allo stesso modo – conclude il presidente Anief -, anche stavolta ricorreremo. Così pure per far dichiarare incostituzionale la chiamata diretta da parte del dirigente scolastico, sempre più manager e meno preside”.

 

 

IL COMMA 108 DEL DDL DI RIFORMA DELLA SCUOLA APPROVATO IL 25 GIUGNO AL SENATO:

“108. Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati”.