Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) e in particolare il comma 247 dell’articolo 1, il quale dispone che “Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale […] il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. “;
VISTI altresì il comma 249 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che “L’assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.” e il comma 250, il quale prevede che “La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.”
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 2018”
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018 che, nell’ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 17 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l’anno 2016 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;
VISTI i Piani Triennali di Attività (PTA) predisposti dagli enti e che, ai sensi dell’art. 4 del d.Lgs. n. 213/2009, “La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica e considerando la specifica missione dell’ente nonché tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.”
D E C R E T A
ART.1
(Assunzioni di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca)
- A valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 8 milioni di euro per l’anno 2016 ed a 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, la disponibilità del capitolo 7236, piano gestionale n. 1, per l’anno 2016 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”, è assegnata a ciascun ente, ai sensi del comma 249 della medesima legge di stabilità 2016, sulla base dei seguenti criteri:
a. 50 unità assegnate in base all’indice di sostenibilità economico-finanziaria colcolato utilizzando il rapporto inversamente proporzionale tra il costo complessivo del personale e l’assegnazione ordinaria agli enti che al 31 dicembre 2015 avevano più di 3 unità di ricercatori di ruolo;
b. 85 unità assegnate in base all’assegnazione della premialità 2014 elaborata per il 70% sulla valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 – Rapporto finale 30 Giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014 dell’ANVUR), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura utilizzata;
c. 80 unità, di cui 74 unità assegnate in proporzione al numero di ricercatori di ruolo e 6 unità agli enti con meno di due ricercatori di ruolo al 31 dicembre 2015 per garantire un numero minimo di 3 ricercatori. - Le quote e i parametri per l’applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono contenuti nell’allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.
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Lo stanziamento di 8 milioni di euro per l’anno 2016 di cui al comma 1 viene quantificato, a copertura, in dodicesimi, sulla base di un costo unitario di € 43.867 annui per ciascuna assunzione di ricercatore, comprensivo degli oneri a carico dell’ente.
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Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione dell’Ente rispetto alla dotazione organica approvata con il PTA e non sono vincolate al rispetto delle graduatorie vigenti relative a procedure diverse da quelle bandite dall’Ente ai sensi del presente decreto.
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Ciascun Ente utilizza le risorse assegnate per l’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori dando priorità all’ingresso di giovani studiosi di elevato livello scientifico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto di ricerca a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione. Per giovani studiosi si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non piu’ di 5 anni. Al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei ricercatori previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente, oltre alla qualità della produzione scientifica, l’aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali; l’aver diretto o coordinato progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali e l’aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, nazionali o internazionali, pubblici o privati.
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Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nell’allegato, per l’anno 2016, restano nella disponibilità di ciascun Ente come assegnazione ordinaria dell’anno. A decorrere dal 2017, tali risorse non saranno consolidate ai predetti Enti e saranno assegnate, con la medesima finalità, agli altri Enti che hanno completato le assunzioni di cui al presente decreto nel 2016, in misura proporzionale alle assegnazioni ricevute di cui all’allegato.
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Le assegnazioni e le procedure di assunzione saranno pubblicate sul sito del Ministero.
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Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.