Per la scuola della Costituzione – Legge di iniziativa popolare

Dopo l’assemblea nazionale dei Comitati del 22 gennaio 2017, il lavoro dei giorni successivi e la consultazione del 28 e 29 gennaio, pubblichiamo il testo della nostra proposta

Per la scuola della Costituzione

Legge di iniziativa popolare

 

NORME GENERALI SUL SISTEMA EDUCATIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NELLA SCUOLA DI BASE E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.

DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI NIDI D’INFANZIA.

DELEGA PER IL RIORDINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI CENTRALE, PERIFERICI E DI ISTITUTO

 

Titolo I – Il Sistema Educativo della Pubblica Istruzione

Articolo 1. Principi.

Il Sistema Educativo della Pubblica Istruzione:

  1. si ispira a principi di pluralismo, laicità, democrazia e inclusione;

 

  1. è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino e della cittadina, all’acquisizione di conoscenze e competenze utili anche per l’inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno/a, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia;

 

  1. concorre altresì a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e di genere, che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e delle cittadine;

 

  1. garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale ausiliario, tecnico e amministrativo, genitori e studenti;

 

  1. si fonda sulla libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione quale principio imprescindibile di garanzia dell’interesse generale.

 

 

Articolo 2. Finalità generali.

 

  1. Il Sistema Educativo della Pubblica Istruzione promuove l’acquisizione consapevole di saperi (conoscenze, linguaggi, abilità, atteggiamenti e pratiche di relazione), visti come aspetti del processo di crescita e di apprendimento permanente, con un’attenzione costante all’interazione ed all’educazione interculturale, che si caratterizza come riconoscimento e valorizzazione delle diversità di qualsiasi tipo ed è intesa come metodo trasversale a tutte le discipline.

 

  1. A tal fine, nel rispetto della libertà d’insegnamento e della progettualità collegiale, la pratica scolastica si organizza in un’alternanza di lezioni frontali, attività laboratoriali, momenti ludico – educativi, lavoro individuale e cooperativo, organizzazione di scambi culturali tra istituti e con scuole di altri Paesi, interventi educativi aperti al territorio.

 

 

Articolo 3. Diritto all’istruzione.

 

  1. Lo Stato riconosce a tutti/e il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione, garantendo a questo scopo l’accesso totalmente gratuito alle Scuole Statali di Base e Secondarie di secondo grado.

 

  1. Lo Stato garantisce la gratuità dei libri di testo e del trasporto scolastico per gli alunni e le alunne delle Scuole Statali dell’obbligo di ogni ordine e grado.

 

  1. Lo Stato per garantire l’emancipazione dal contesto socioeconomico di provenienza e per abbattere la dispersione scolastica, mediante appositi finanziamenti, promuove e incentiva l’accesso ai saperi ed al mondo della cultura in forma totalmente gratuita.

 

  1. Lo Stato promuove e sostiene l’attivazione di corsi per l’Educazione degli Adulti. Tali corsi, fatta salva l’equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), che forniscono gli spazi ed il personale docente e non docente per la loro realizzazione.

 

  1. Lo Stato assicura al Sistema Educativo di Istruzione Statale le risorse adeguate, destinando a questo scopo almeno il 6% del Prodotto Interno Lordo.

 

  1. Ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, l’attivazione e il funzionamento delle scuole private di ogni ordine e grado non comportano oneri a carico dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.

 

Articolo 4. Articolazione.

 

  1. Il Sistema Educativo della Pubblica Istruzione è costituito dai Nidi d’infanzia e dalle scuole statali di ogni ordine e grado; esso si articola:

a)      nella Scuola di Base, costituita dalla Scuola dell’infanzia (della durata di tre anni), dalla Scuola Primaria (della durata di cinque anni) e dalla Scuola Secondaria di primo grado (della durata di tre anni);

b)      nella Scuola Secondaria di secondo grado (della durata di cinque anni).

 

  1. È abrogato il primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Legge 10 marzo 2000, n. 62.

 

  1. Ove si determinino le condizioni per il passaggio allo Stato delle sezioni di Scuola dell’infanzia comunale, vengono trasferite allo Stato le relative spese di funzionamento nonché il personale. L’inquadramento del personale nei ruoli statali sarà disciplinato da una specifica sessione negoziale tra l’ARAN e i sindacati di categoria del comparto scuola, sulla base del principio del mantenimento delle mansioni e dei livelli stipendiali in godimento, salva la possibilità di trattamenti di maggior favore.

 

 

Articolo 5. Obiettivi dei diversi livelli del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione.

 

  1. Il Nido d’Infanzia concorre alla crescita ed allo sviluppo delle potenzialità individuali dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia.

 

  1. Nell’ambito della Scuola di Base, costituita come all’articolo 4, il contesto educativo si basa sulla relazione, strumento e fine di ogni apprendimento.

 

  1. La Scuola dell’Infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine, per lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia nell’ambito cognitivo, in quello affettivo e relazionale, assicurando un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative.

Come specificità pedagogica/didattica si assumono il gioco come strumento privilegiato per l’apprendimento ed approcci progettuali integrati ed unitari.

 

  1. La Scuola Primaria favorisce la costruzione delle conoscenze, dei saperi e delle abilità di base, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali.  Essa potenzia le capacità affettive e relazionali, attraverso un percorso di conoscenza e valorizzazione di sé e dell’altro/a in un ambiente accogliente e stimolante.

 

  1. La Scuola Secondaria di primo grado persegue come finalità l’educazione sociale, affettiva ed emotiva dei ragazzi e delle ragazze per la valorizzazione di sé e dell’altro/a.

Essa organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, cura la dimensione sistematica delle singole discipline e della loro interrelazione, sviluppa e rafforza le capacità di studio autonomo, favorisce la scelta consapevole della Scuola Secondaria di secondo grado.

 

  1. La Scuola Secondaria di secondo grado persegue come finalità il  consolidamento, la riorganizzazione, l’accrescimento delle capacità e delle competenze già acquisite. Essa sostiene e incoraggia le attitudini e le aspirazioni di ciascuno/a studente/ssa, fornisce strumenti per l’affermazione dell’autonomia personale, arricchisce la formazione culturale, umana e civile, sostiene la progressiva assunzione di responsabilità, offre conoscenze adeguate per l’accesso ai livelli successivi di istruzione e formazione ed al mondo del lavoro.

 

 

Articolo 6. Gestione delle discontinuità.

 

Ogni Scuola del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione realizza i necessari collegamenti con quella precedente e quella successiva per gestire le discontinuità del processo di apprendimento.

A tale scopo il Ministro della Pubblica Istruzione definisce i profili di uscita relativi ad ogni ordine di Scuola.

A partire da questi, ogni singolo istituto predispone sedi opportune di confronto, progettazione ed attuazione operativa di percorsi didattici di raccordo, da attuare tra docenti dei due ordini di Scuola coinvolti, con gli alunni/e e con il coinvolgimento dei genitori. Tali progetti sono promossi e sostenuti direttamente dal Ministro della Pubblica Istruzione.

 

 

Articolo 7. Obbligo scolastico.

 

  1. L’obbligo scolastico si assolve e si certifica nel Sistema Educativo della Pubblica Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della Scuola dell’Infanzia e termina con il diciottesimo anno d’età.

 

  1. A partire dalla Scuola Primaria, il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell’ambito del Consiglio di Interclasse/Classe con la sola componente insegnante.

 

  1. La non ammissione dell’alunno/a alla classe successiva può essere proposta solo se il progetto d’individualizzazione predisposto per superare le difficoltà di apprendimento non ha avuto efficacia comprovata.

 

  1. La non ammissione alla classe successiva non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali, atte a garantire all’alunno/a il raggiungimento nell’anno successivo degli obiettivi prefissati.

 

  1. La valutazione periodica dell’alunno/a ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero  della Pubblica Istruzione.

 

  1. Al superamento di ogni ordine di istruzione è previsto il rilascio di un apposito diploma con valore legale e uguale su tutto il territorio nazionale.

 

 

Articolo 8. Laicità del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione.

 

  1. E’ garantito nell’intero percorso scolastico il rispetto della libertà religiosa e di pensiero.

 

  1. L’insegnamento della religione cattolica, garantito a chi ne faccia richiesta (Nuovo Concordato 1984, art.9), è collocato in orario extracurricolare.

 

  1. Cerimonie religiose e atti di culto non hanno luogo nei locali scolastici, né in orario scolastico.

 

 

Articolo 9. Formazione delle classi

 

  1. Ogni istituto scolastico definisce il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli alunni e delle alunne non sia superiore a 22, salvo quanto disposto dai successivi articoli 12 e 13.

 

  1. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali diverse, del genere e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini e pregiudichi le pari opportunità di apprendimento e inclusione.

 

 

 

Articolo 10. Funzione docente.

 

  1. Nel Sistema Educativo della Pubblica Istruzione vengono sancite l’unicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali, e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari.

 

  1. La qualificazione dei/lle docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricerca-azione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le singole istituzioni scolastiche. I/le docenti progettano e partecipano agli interventi formativi ritenuti collegialmente necessari.

 

  1. La nomina a Dirigente scolastico avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato. La relativa graduatoria nazionale rimane aperta per 5 anni. Requisito necessario per la partecipazione al concorso è aver insegnato nella Scuola Statale per almeno 10 anni.

 

 

Articolo 11. Organici.

 

  1. Le dotazioni organiche delle Istituzioni Scolastiche sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base del numero di classi e dei modelli didattico-organizzativi preventivati dai singoli istituti.

L’iscrizione degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado è effettuata nelle istituzioni scolastiche afferenti al bacino territoriale entro cui ricade il luogo di residenza o di lavoro dei genitori degli alunni stessi. Per la scuola secondaria di secondo grado, l’iscrizione può avvenire in scuole appartenenti ad un diverso bacino territoriale solo nel caso la tipologia o l’indirizzo prescelto non sia presente nel bacino di cui al periodo precedente.

Alla definizione dei bacini d’utenza si provvede con decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della necessità di contrastare il fenomeno del pendolarismo scolastico.

 

  1. L’organico di ciascun istituto scolastico viene maggiorato per rispondere alle esigenze di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente Legge, secondo norme e regolamenti emanati successivamente.

 

  1. Lo Stato riconosce il valore della stabilità degli organici e della continuità didattica nell’assegnazione dei/delle docenti alle classi, quali elementi che concorrono ad una maggiore qualità del Sistema Educativo di Istruzione Statale.

 

  1. A tal fine, in coerenza col dettato costituzionale, emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, anche con il conferimento ogni anno di nomine a tempo indeterminato su tutte le cattedre vacanti, da effettuare esclusivamente attraverso graduatorie pubbliche, sia per titoli ed esami sia per soli titoli, nelle quali deve essere data priorità al servizio prestato nella Scuola Statale.

 

  1. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi contenuti nella presente Legge, le Amministrazioni che ne sono destinatarie devono garantire adeguate dotazioni organiche, costituite da personale a tempo indeterminato in possesso di specifici titoli professionali.

 

  1. L’organico del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo deve essere definito tenendo conto delle maggiori incombenze a carico delle singole istituzioni scolastiche derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 del DPR 8 marzo 1999, n. 275.

 

 

Articolo 12. Lotta alla dispersione scolastica.

 

  1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni istituto progetta interventi rivolti agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale e/o in difficoltà di apprendimento.

 

  1. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati/e, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai/lle docenti delle singole classi. Ogni istituto progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.

 

  1. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni/e per classe non deve essere superiore a 20.

 

 

Articolo 13. Valorizzazione delle diversità.

 

  1. Il Sistema Educativo della Pubblica Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

 

  1. L’inclusione delle persone con disabilità si realizza a norma delle leggi n. 104/92, n. 517/77 e del D. Lgs. 297/94.

 

  1. Su richiesta di ogni singolo istituto, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti nominati su posto di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte. Tali insegnanti dovranno essere in possesso del titolo di specializzazione.

 

  1. La formazione delle sezioni e delle classi iniziali nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria viene effettuata, di norma, con l’inserimento di un solo alunno/a diversamente abile; le sezioni e le classi successive di queste Scuole e le classi della Scuola Secondaria di primo grado e della Secondaria di secondo grado non possono essere costituite con l’inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne con disabilità, di cui solo uno in condizione di gravità (L 104, art.3 comma 3).

 

  1. Per assicurare la massima efficacia al processo di inclusione scolastica, le classi che accolgono un alunno/a con disabilità sono costituite con due alunni/e in meno rispetto a quanto disposto dal precedente articolo 9 comma 1.

 

  1. Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti nominati su posto di sostegno per tutto l’orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a, se necessario.

 

  1. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei gruppi di lavoro sulla disabilità, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti.

 

  1. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.

 

  1. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti o presentati.

 

 

Articolo 14. Acquisizione linguistica ed inclusione degli alunni e delle alunne di lingua madre non italiana.

 

  1. Lo Stato riconosce il diritto all’istruzione, nonché l’obbligo scolastico, a tutti coloro che sono presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dallo status giuridico o di immigrazione.

 

  1. Al fine di promuovere una proficua educazione interculturale e la piena acquisizione della lingua italiana per la comunicazione e l’apprendimento agli alunni/e di lingua madre non italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva verrà determinata in misura di almeno un/una docente ogni 5 alunni/e con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un/una docente ogni 20 alunni/e di recente immigrazione (da meno di tre anni in Italia).

 

  1. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire almeno un’ora alla settimana di insegnamento della lingua/cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni/e, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle famiglie immigrate, al fine di renderle pienamente partecipi dell’esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

 

 

Articolo 15. Percorsi Didattici.

 

  1. Allo scopo di garantire sul territorio nazionale un’offerta didattica e formativa omogenea, il Ministero della Pubblica Istruzione adotta Percorsi Didattici e definisce gli obiettivi di base che devono essere raggiunti dagli alunni e dalle alunne di ciascun ordine di istruzione.

 

  1. I Percorsi Didattici della Scuola di Base e del curricolo di base del biennio unitario della Scuola Secondaria di secondo grado, di cui all’art. 28 comma 2, sono progettati per favorire un’evoluzione armonica di approccio alle discipline, in un’ottica di governo delle discontinuità didattiche tra tutti i livelli del Sistema Educativo di Istruzione Statale.

 

  1. I Percorsi Didattici sono elaborati da gruppi di lavoro costituiti da docenti rappresentativi delle diverse Scuole del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione e da esperti/e di riconosciuto valore scientifico, nominati su indicazione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, con procedura pubblica. La loro attività dovrà prevedere una fase di ascolto nelle scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di insegnanti, genitori, studenti, personale ausiliario, tecnico e amministrativo e cittadini.
  2. Al fine di favorire la formazione completa e consapevole dei futuri cittadini e cittadine è previsto obbligatoriamente l’insegnamento della Costituzione italiana già a partire dalla scuola primaria. Tale insegnamento proseguirà e sarà rafforzato nei successivi ordini e gradi.

 

 

Articolo 16. Valutazione di sistema.

 

  1. Per monitorare l’efficacia del sistema nazionale scolastico, al fine di individuare le aree di maggiore criticità per poter intervenire nei modi più opportuni, è istituito l’Istituto Nazionale di Ricerca sul Sistema Scolastico. Tale Istituto procede ad indagini, sia campionarie sia attraverso casi di studio. I componenti del Comitato Direttivo, designati dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, eleggono il Presidente e nominano il Consiglio scientifico. Tutte le cariche hanno durata quinquennale. L’Istituto assume le funzioni precedentemente assegnate, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, a Indire e Invalsi.

 

  1. L’Istituto Nazionale di Ricerca sul Sistema Scolastico è organizzato come ente autonomo, indipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione, dispone di un apposito apparato di personale tecnico, reclutato con pubblico concorso per titoli ed esami a tale scopo, ed ha il compito di mettere le istituzioni scolastiche in condizione di attuare compiutamente quanto previsto dai precedenti artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della presente legge. Compiti specifici di tale apparato tecnico saranno:
  • individuare strategie per la riduzione delle sperequazioni di risorse e opportunità tra i diversi istituti, fino al loro completo superamento;
  • monitorare la costante realizzazione degli obiettivi del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione;
  • analizzare le condizioni per l’efficacia dell’insegnamento e per eventuali interventi di supporto.

 

  1. L’Istituto invia una relazione periodica, con cadenza almeno annuale, al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e al Parlamento sulla condizione del sistema scolastico.

 

 

Articolo 17. Autovalutazione.

 

  1. Al fine di agevolare ulteriormente il raggiungimento di un alto livello qualitativo del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione, ogni scuola realizza annualmente al suo interno un percorso di autovalutazione. Questo è mirato ad identificare eventuali punti deboli su cui intervenire o esperienze didattiche-educative efficaci da diffondere, a stabilire se la dotazione ed il livello delle risorse disponibili è adeguato, a valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare il personale scolastico relativamente al raggiungimento degli obiettivi posti in sede di programmazione.

 

  1. L’auto-valutazione, attraverso incontri collegiali e di gruppo, questionari, colloqui e tutto quanto verrà ritenuto utile, con la compartecipazione dei genitori e degli studenti/studentesse nella scuola Secondaria di secondo grado, aiuta la scuola a ripensare al suo operato ed alla ricaduta della sua azione educativa, didattica e progettuale sugli alunni/e, sui/lle docenti e sui genitori.

 

  1. A questo scopo ogni scuola, con il supporto di opportuni finanziamenti statali, si avvale del contributo di figure professionali esterne (docenti di altre scuole, anche di diverso ordine, e di dipartimenti universitari, nonché specialisti/e in discipline variamente attinenti alle problematiche della didattica), che avranno il compito di facilitare l’azione autovalutativa e didattica, di aiutare la gestione delle dinamiche dei gruppi di lavoro e di contribuire alla risoluzione di ogni eventuale problema.

 

 

Art. 18. Valutazione degli apprendimenti.

 

Gli apprendimenti acquisiti dagli alunni e dalle alunne sono verificati periodicamente, nel rispetto di tempi distesi, per monitorare i risultati raggiunti. La valutazione sarà di tipo formativo e verrà comunicata periodicamente ai genitori (ed alle studentesse e agli studenti nella scuola secondaria di secondo grado) sotto forma di valutazione ”narrativa” dei progressi e delle acquisizioni conseguite. Tale valutazione sarà affiancata da un giudizio sintetico nella Scuola di Base e da un voto nella scuola secondaria di secondo grado.

 

 

Articolo 19. Dirigenza scolastica.

 

All’articolo 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

  • i commi 2, 3, e 5 sono sostituiti dai seguenti:

 

  1. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, e, in particolare, della funzione del collegio dei docenti, spettano al dirigente scolastico poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.

In particolare il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica sulla base delle delibere degli organi collegiali, ciascuno secondo le proprie competenze, e delle indicazioni da parte delle articolazioni del collegio dei docenti in campo didattico pedagogico ed è titolare delle relazioni sindacali.

 

  1. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la eventuale collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, finalizzate all’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.

 

  1. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti eletti dal collegio dei docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti.

Il dirigente scolastico è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati dal Consiglio d’Istituto, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

 

 

Articolo 20. Presidente del Collegio dei Docenti.

 

  1. In ogni istituzione scolastica è istituita la figura del Presidente del Collegio dei Docenti.

 

  1. Il Presidente viene eletto dal Collegio dei Docenti tra i propri componenti, quale garante della libertà d’insegnamento, del coordinamento delle proposte didattico-educative e dell’attuazione del piano didattico dell’istituzione scolastica.

 

  1. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

Sono eleggibili coloro che hanno un’anzianità di ruolo pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre nella scuola in cui prestano servizio.

 

  1. Al Presidente spetta la presidenza del Collegio dei Docenti, la gestione e l’armonizzazione del lavoro dei coordinatori di classe ed interclasse, di dipartimento e di indirizzo, annualmente individuati dal Collegio dei Docenti, la valorizzazione delle scelte operate dagli organi collegiali della scuola in ambito didattico.

 

  1. Il Presidente del Collegio dei Docenti gode dell’esonero totale o parziale dalle ore di insegnamento, in ragione della complessità dell’istituzione scolastica in cui opera.

 

 

Articolo 21. Autonomia.

 

Gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono così modificati:

 

Art. 1 (Autonomia del sistema scolastico)

 

  1. L’autonomia del Sistema Educativo di Istruzione statale di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge si concretizza nell’indipendenza da ogni forma di condizionamento dagli apparati politici ed esecutivi nelle forme e nei limiti indicati dalla legge.

 

  1. In tale ambito, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  si realizza attraverso la partecipazione democratica di tutti i soggetti che operano nella scuola. Sono garantite la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale, l’indipendenza da ogni forma di condizionamento esterno e la partecipazione attiva sia nel governo della scuola sia nell’ambito del sistema nazionale.

 

  1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il diritto allo studio e il conseguimento dei più alti livelli d’istruzione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione.

 

Art. 3 (Piano didattico dell’istituzione scolastica)

 

  1. Il collegio docenti di ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione degli altri organi collegiali e coerentemente con le risorse disponibili preventivamente individuate, il Piano didattico.

Il Piano è il documento fondamentale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

 

  1. Il Piano didattico non può derogare agli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e tiene conto delle esigenze del contesto culturale e socio-economico della realtà locale. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

 

  1. Il Piano didattico è elaborato dal collegio dei docenti sulla base della collegiale preventiva definizione degli indirizzi generali per le attività della scuola e, per le scuole secondarie superiori, anche delle proposte formulate dagli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto, che ne verifica la compatibilità e coerenza con il contesto socio-culturale e con le risorse disponibili.

 

  1. Le istituzioni scolastiche attivano i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali operanti sul territorio.

 

  1. Il Piano didattico è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.

 

Art.  5 (Autonomia organizzativa)

 

  1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale, coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, nel rispetto della dignità di tutte le figure professionali presenti nell’istituzione scolastica, della specificità dei profili professionali e dei titoli posseduti e curando il miglioramento della qualità della didattica e la salvaguardia del diritto degli studenti all’apprendimento.

 

  1. Identico

 

  1. Identico

 

  1. Abrogato

 

Art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

 

  1. Le istituzioni scolastiche esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro:
    • la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
    • la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale

scolastico;

  • l’innovazione metodologica e disciplinare;
  • la ricerca didattica sul processo di insegnamento-apprendimento;
  • la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;
  • gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
    •                   l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico.

 

  1. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall’articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all’articolo 11.

 

  1. Abrogato

 

Art. 7 (Collaborazioni tra scuole)

 

  1. Anche ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci che possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Nell’ambito di tale collaborazione, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l’altro a:
  • la ricerca didattica e la sperimentazione;
  • la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
  • la formazione in servizio del personale scolastico;
  • l’orientamento scolastico e professionale.

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

Art. 8 (Definizione dei curricoli)

 

  1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 1, lettera q) della presente legge, il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell’articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
  2. gli obiettivi generali del processo formativo;
  3. gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
  4. le discipline e le attività costituenti i curricoli e il relativo monte ore annuale;
  5. l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli;
  6. gli standard relativi alla qualità del servizio;
  7. gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni;
  8. i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

Art. 9 (Ampliamento delle attività didattiche e formative)

 

  1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in collaborazione tra loro, realizzano ampliamenti delle attività formative che tengano conto delle esigenze del contesto culturale e sociale delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

 

  1. I curricoli determinati a norma dell’articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative programmate dalle istituzioni scolastiche.

 

  1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

 

  1. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l’ammissione ai corsi e per la valutazione finale può essere richiesta la valutazione di esperienze, maturate nel mondo del lavoro o di autoformazione, debitamente documentate.

 

  1. Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

 

Art. 10 (Verifiche e modelli di certificazione)

Abrogato

 

Art. 11 (Iniziative finalizzate all’innovazione)

 

  1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell’articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

 

  1. Identico

 

  1. Identico

 

  1. Identico

 

  1. Identico.

 

 

Articolo 22. Dimensionamento scolastico.

 

All’articolo 19 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito con modificazioni con Legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

 

  • al comma 4, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “gli istituti comprensivi devono essere costituiti al massimo con 1.300 alunni”

 

  • al comma 5, la parola “600” è sostituita dalla seguente: “400” e la parola “400” è sostituita dalla seguente: “250”.

 

  • il comma 5.bis è abrogato.

 

 

Articolo 23. Governo del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione.

 

  1. Al fine di realizzare nelle scuole del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione di ogni ordine e grado le finalità istituzionali di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino degli Organi Collegiali centrale, periferici e d’istituto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)      affidare ad organismi rappresentativi, nel rispetto dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento, il governo del Sistema Educativo Pubblica Istruzione, sia a livello di istituto sia a livello territoriale e nazionale;

b)      prevedere l’istituzione in ciascuna scuola del Consiglio dei Genitori, del Collegio del Personale Ausiliario Tecnico Amministrativo e, limitatamente alle Scuole Secondarie di Secondo Grado, del Consiglio degli Studenti, quali organi di partecipazione democratica con potere di proposta nei confronti del Consiglio d’Istituto;

c)      confermare composizione, funzioni, e modalità di funzionamento del Consiglio d’Istituto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e definire la natura vincolante ed immediatamente esecutiva degli atti deliberati negli ambiti di propria competenza;

d)     stabilire le modalità e i tempi secondo i quali il Consiglio d’Istituto è tenuto a pronunciarsi sulle proposte formulate dal Collegio dei docenti e dalle assemblee del personale Ausiliario Tecnico Amministrativo, dei genitori e degli studenti;

e)      definire le modalità per lo svolgimento della funzione amministrativa, escludendo comunque che il Consiglio d’Istituto possa deliberare contributi o oneri di qualsiasi natura a carico degli studenti e dei loro genitori, fatti salvi i casi previsti dalla legge;

f)       confermare composizione, funzioni, e modalità di funzionamento del Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e definire la natura vincolante ed immediatamente esecutiva degli atti deliberati negli ambiti di propria competenza;

g)      confermare composizione, funzioni, e modalità di funzionamento dei Consigli di classe, d’intersezione e di interclasse secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e definire la natura vincolante ed immediatamente esecutiva degli atti deliberati negli ambiti di propria competenza;

h)      istituire i Consigli scolastici locali così come disciplinati dall’articolo 5 del Decreto legislativo 24 giugno 1999, n. 233, prevedendo che ad essi venga attribuita anche la competenza di organo stragiudiziale per la soluzione di controversie riguardanti impugnative di deliberazioni degli organi collegiali a livello d’istituto;

i)        prevedere l’istituzione dei Consigli scolastici regionali quali organi di partecipazione democratica del corrispondente ambito territoriale;

j)        attribuire a detti consigli, oltre alle competenze previste dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 24 giugno 1999, n. 233, competenze specifiche, da esercitarsi attraverso l’emanazione di pareri, obbligatori o vincolanti a seconda dei casi, in materia di programmazione regionale dell’offerta formativa, di contenzioso disciplinare riguardante il personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado per sanzioni superiori alla censura, di annullamento per illegittimità delle delibere degli Organi collegiali d’istituto;

k)      definire la composizione dei Consigli scolastici regionali, prevedendo che siano presenti in misura paritaria i presidenti dei Consigli scolastici locali e i rappresentanti del personale della scuola , nonché una limitata rappresentanza delle Università della Regione;

l)        definire le modalità di elezione della componente elettiva, i requisiti culturali e professionali dei componenti designati e i casi di incompatibilità;

m)    istituire il Consiglio Nazionale dell’Istruzione quale organo di garanzia dell’autonomia del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione, della libertà di insegnamento di cui all’art. 33 della Costituzione, della laicità della scuola e dell’autonomia degli Organi Collegiali di Istituto e territoriali;

n)      prevedere che il Consiglio Nazionale sia costituito da non più di venti membri di cui la metà eletti tra il personale della scuola statale, il venticinque per cento designato dal Consiglio nazionale dell’Università e il restante venticinque per cento designato dalla Conferenza Stato-Regioni

o)      definire le modalità di elezione della componente elettiva, i requisiti culturali e professionali delle componenti designate e i casi di incompatibilità;

p)      prevedere che le attribuzioni conferite al Ministro dagli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 del DPR n. 275/99, nonché le competenze per le nomine delle Commissioni di esami per i concorsi e di studio siano esercitate previo parere conforme del Consiglio Nazionale;

q)      confermare in capo al Consiglio Nazionale dell’Istruzione le attribuzioni previste dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, alle quali aggiungere l’espressione di parere obbligatorio in materia di determinazione degli organici del personale docente ed Ausiliario Tecnico Amministrativo delle istituzioni scolastiche, di destinazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nonché su ogni altro atto del Ministero della Pubblica Istruzione o di altri dicasteri concernente il sistema scolastico e le relative risorse finanziarie.

 

  1. I decreti legislativi di cui al comma precedente sono adottati su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

 

 

Articolo 24.  Partecipazione.

 

  1. Lo Stato promuove e garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione dei Nidi d’Infanzia e della Scuola di ogni ordine e grado.

 

  1. La progettazione partecipata troverà nelle scuole, a partire da quelle dell’infanzia, occasioni diffuse e differenziate per formare, sin da bambini, l’abitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio presente, del proprio futuro e del proprio percorso formativo in una dimensione sia individuale sia di gruppo (educazione alla cittadinanza).

 

  1. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, viene considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle Istituzioni Scolastiche, che hanno il dovere di valorizzarne il ruolo con azioni concrete rispondenti alle diverse realtà, anche in concorso con gli Enti Locali.

 

  1. Oltre a quanto previsto all’articolo 23, comma 1, lettera b), in ogni classe della scuola Secondaria di secondo grado viene istituito il consiglio di classe allargato, formato da tutti i docenti e da tutti gli studenti, che si convochi non meno di tre volte l’anno e discuta del progetto educativo della classe e dell’ampliamento del progetto formativo.

 

  1. Ogni scuola mette a disposizione gli spazi per gli incontri ed ogni altro strumento finalizzato a favorire la più ampia partecipazione.

 

 

Articolo  25. Informazione e trasparenza.

 

  1. Le istituzioni scolastiche garantiscono la più ampia informazione sulle proprie attività. Tutti gli atti sono pubblici, ad eccezione delle parti contenenti dati che ledono il diritto alla riservatezza dell’individuo. Tutti i genitori, gli/le insegnanti, il personale ausiliario tecnico amministrativo, gli studenti e le studentesse possono prenderne visione.

 

  1. Ogni istituzione scolastica è tenuta a dotarsi di un proprio sito Internet, costantemente aggiornato in merito all’attività didattica, ai progetti di integrazione tra scuola e territorio, alle attività ed alle decisioni degli Organi Collegiali, agli atti amministrativi e ad ogni altro aspetto dell’attività istituzionale. Stato ed Enti locali assicurano la gratuità della connessione in rete e adeguati finanziamenti annuali ai progetti di comunicazione basati sull’utilizzo delle tecnologie digitali.

 

 

Articolo 27. Edilizia scolastica.

 

  1. Lo Stato determina e garantisce i livelli qualitativi e quantitativi essenziali per gli Istituti Scolastici, in merito ai parametri fisico-ambientali delle strutture.

 

  1. Entro 12 mesi dall’approvazione della presente Legge, il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con gli Enti Locali preposti, è impegnato a varare un piano per l’edilizia scolastica che provveda alla costruzione di nuove strutture ed all’adeguamento di quelle esistenti, secondo criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica.

 

  1. Le strutture dovranno essere adeguatamente dotate di laboratori, palestre e di tutti gli spazi di uso specifico necessari alle attività didattiche previste.

 

  1. Gli edifici scolastici dovranno essere costruiti o adeguati secondo criteri di ambientale e di efficienza energetica.

 

  1. La progettazione di nuovi edifici scolastici o di interventi migliorativi o di ristrutturazione di quelli esistenti deve essere realizzata con il metodo della progettazione partecipata di insegnanti, genitori, alunni/e, personale ausiliario tecnico amministrativo.

 

 

Titolo II – nido d’infanzia

 

Articolo 28. Il Nido d’infanzia.

 

  1. Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico garantito dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, rivolto alla collettività, che non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale. I Comuni, singolarmente o in associazione fra loro, sono tenuti a erogare il servizio secondo i bisogni espressi dal territorio.

 

  1. Il Nido d’Infanzia accoglie tutti i bambini e le bambine di età compresa fra 3 mesi e 3 anni che vivono nel territorio nazionale.

 

  1. Lo Stato tutela e garantisce l’inserimento dei bambini/e portatori di svantaggio psico-fisico e sociale.

 

  1. Il Ministero della Pubblica Istruzione definisce i livelli essenziali che gli Enti Locali devono assicurare e si fa garante del progetto educativo, della formazione e del titolo di studio delle educatrici e degli educatori. Sostiene ed autorizza progetti sperimentali di continuità tra il Nido d’Infanzia e la Scuola dell’Infanzia, ne verifica puntualmente la validità e ne promuove la diffusione.

 

  1. Le Regioni, con proprie leggi, fissano i criteri per la costruzione, la gestione ed il controllo dei Nidi d’Infanzia e dei loro standard qualitativi e organizzativi. È assicurata l’assistenza sanitaria e psicologica in modo continuativo.

 

  1. La dotazione organica degli educatori/educatrici è definita con i seguenti parametri:
  • almeno 1 educatore/trice ogni 5 lattanti iscritti;
  • almeno 1 educatore/trice ogni 6 piccoli iscritti;
  • almeno 1 educatore/trice ogni 8 grandi iscritti.

 

  1. Ai Comuni competono l’apertura, la gestione dei Nidi d’Infanzia ed il controllo di quelli non comunali, nel rispetto degli standard fissati.

 

  1. La spesa per la gestione dei Nidi d’Infanzia è ripartita tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed i Comuni, con il contributo della famiglia. Dalle spese di gestione vanno escluse le spese per il terreno, l’edificio ed i relativi mutui. Laddove la famiglia non sia in grado di pagare in parte o totalmente la retta, interviene il fondo sociale, erogato ai Comuni, attingendo ai fondi regionali vincolati per tale finalità.

 

  1. Entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, lo Stato è impegnato a varare un piano nazionale straordinario di edilizia per i Nidi d’Infanzia, che preveda l’erogazione di fondi vincolati, per il tramite delle Regioni.

 

 

Titolo III – SCUOLA DI BASE

 

Articolo 29. Scuola dell’Infanzia.

 

  1. La Scuola dell’Infanzia Statale e quella Comunale costituiscono il livello di Istruzione cui hanno diritto tutte i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni presenti sul territorio nazionale.

 

  1. L’iscrizione al primo ed al secondo anno della Scuola dell’Infanzia è possibile per chi compie rispettivamente i 3 o i 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. L’iscrizione e la frequenza devono essere sostenute e incentivate dalle competenti autorità scolastiche e dalle Istituzioni territoriali.

 

  1. L’ultimo anno è obbligatorio per tutti i bambini/e che abbiano compiuto i 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. I Comuni devono adeguare gli elenchi degli obbligati tenendo conto delle prescrizioni del presente articolo.

 

  1. È garantito un orario settimanale curriculare di 40 ore su cinque giorni, fino ad arrivare ad un massimo di 50 per esigenze familiari certificate. È prevista una flessibilità di orario di frequenza concordato con i genitori, per i momenti di inserimento iniziale o per particolari bisogni del bambino/a.

 

  1. Ad ogni classe sono assegnati/e due insegnanti contitolari e corresponsabili, che garantiscono almeno 10 ore di compresenza settimanale utilizzabili in modo flessibile.

 

  1. Al fine di garantire una gestione collegiale della scuola dell’infanzia in tutte le sue articolazioni, si prevede un orario di servizio di 24 ore frontali ed un’ora di programmazione settimanali. Le ore di programmazione possono essere usate in modo flessibile, secondo le esigenze, con moduli di un’ora alla settimana o di due quindicinali.

 

 

Articolo 30. Scuola Primaria.

 

  1. La Scuola Primaria accoglie tutti i bambini e tutte le bambine presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto i 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

 

  1. Ogni scuola propone ai genitori la scelta tra l’organizzazione modulare a 30 ore su 5 e/o 6 giorni ed il tempo pieno a 40 ore di orario curriculare. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la loro scelta. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa ed al gioco, durante il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe.

 

  1. Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni/e interessati non sia inferiore a 15. In situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni/e ed in situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte flusso immigratorio o a rischio) vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore, in deroga a quanto sopra indicato.
  2. Sono assegnate/i almeno tre docenti ogni due classi a modulo e almeno due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica e, ove possibile, le diverse competenze disciplinari e le preferenze sul modello didattico esplicitate dalle/dai docenti coinvolte/i.

 

  1. Nell’ambito della classe, i/le docenti operano collegialmente e sono contitolari del percorso formativo, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica.

 

  1. Variazioni sull’attribuzione e/o organizzazione degli ambiti didattici possono essere effettuate all’interno del gruppo dei/delle docenti contitolari che ne concordino la modifica.

 

  1. Per favorire l’arricchimento del percorso formativo ed il recupero delle situazioni di svantaggio, sono garantite ai bambini/e almeno tre ore settimanali di compresenza per ogni classe a modulo e almeno quattro ore settimanali per ogni classe a tempo pieno. L’eventuale presenza nella classe di docenti specialisti permette di aumentare il monte ore a disposizione per la compresenza, da utilizzare su progetti didattici approvati dal Collegio Docenti.

 

  1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio. I/Le docenti di classe possono proporre solo in casi eccezionali al Consiglio di Interclasse, con la sola componente docenti, la non-ammissione dell’alunno/a alla classe successiva con le modalità descritte ai commi 3 e 4 dell’articolo 7, Titolo I.

 

  1. I Comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata degli alunni e delle alunne nei locali scolastici,, utilizzando personale qualificato.

 

 

Articolo 31. Scuola Secondaria di primo grado.

 

  1. La Scuola Secondaria di primo grado accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato l’esame conclusivo dell’ultimo anno della Scuola Primaria. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi se hanno compiuto 11 anni e non hanno superato i 15 entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, in accordo con la normativa vigente.

 

  1. Ogni scuola offre la scelta tra un modello a tempo normale di 30 ore ed un modello a tempo prolungato di 36 ore di orario curriculare, cui va aggiunto il tempo mensa, fatte salve le sperimentazioni di 40 ore. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la loro scelta.

 

  1. Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni/e interessati non sia inferiore a 15, fatte salve eventuali deroghe legate a situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni/e ed a situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte processo immigratorio o a rischio), nelle quali vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore.

 

  1. Il modello didattico a tempo prolungato si basa sull’istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d’insegnamento e del tempo mensa.

 

  1. Il tempo mensa svolge una funzione formativa e concorre alla determinazione dell’organico d’Istituto.

 

  1. Sono previste ore di compresenza per attività interdisciplinari, di laboratorio, curricolari.

 

  1. Il Consiglio di Classe, con la sola componente docente, in sede di valutazione finale annuale delibera l’ammissione alla classe successiva per gli alunni/e delle classi prima e seconda. Nel caso di non ammissione, si applica quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’articolo 7, Titolo I.

 

  1. Al termine del terzo anno l’alunno/a sostiene l’Esame di Stato per l’accesso alla Scuola Secondaria di secondo grado.

 

  1. Il Ministero della Pubblica Istruzione promuove, riconosce e sostiene sperimentazioni che abbiano lo scopo di realizzare percorsi di unificazione tra Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, finalizzati all’individuazione di un modello organizzativo e didattico che permetta il superamento, in prospettiva, della divisione tra i due livelli di Scuola.

 

  1. L’organizzazione delle attività didattiche sarà attenta ai bisogni degli alunni e delle alunne, dando ampio spazio alla didattica laboratoriale, all’interdisciplinarietà, alla cooperazione.

 

 

TITOLO IV – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

 

Articolo 32. Riferimenti generali.

 

  1. La Scuola Secondaria di secondo grado accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato l’Esame di Stato alla fine della Scuola Media ed è articolata in un biennio unitario ed un triennio di indirizzo.

 

  1. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi d’ufficio se hanno compiuto 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, in accordo con le norme vigenti.

 

  1. Allo scopo di rendere realmente possibile l’assolvimento dell’obbligo scolastico, negli istituti Secondari di secondo grado situati in aree caratterizzate da forte pendolarismo studentesco, vengono predisposti tutti i servizi indispensabili per rendere agevole la frequenza scolastica e la permanenza a scuola anche al di fuori dell’orario di lezione.

Lo Stato si impegna a trasferire agli Enti Locali preposti i finanziamenti necessari all’erogazione degli specifici servizi richiesti dalle singole scuole; detti finanziamenti non sono vincolati al Patto di Stabilità.

 

  1. Il Ministro della Pubblica Istruzione promuove e sostiene con appositi progetti sia l’ampliamento dell’orario didattico con approccio laboratoriale, sia il pieno utilizzo degli edifici scolastici, anche con l’attivazione di mense scolastiche e spazi aggiuntivi per lo studio individuale, la ricerca, l’attività artistica, culturale e sportiva, attraverso appositi finanziamenti.

 

 

Articolo 33. Il biennio unitario.

 

  1. Il biennio unitario è costituito da un curricolo di base di 26 ore curricolari e da uno di orientamento di 6 ore curricolari.

 

  1. Il curricolo di base è uguale in tutti gli Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado ed è caratterizzato da una forte impostazione laboratoriale; in esso affluiscono le seguenti discipline: Lingua e Letteratura Italiana, Matematica con elementi di Informatica, Lingue Straniere, Scienze (Naturali, Biologiche, Chimiche, Fisiche), Storia, Geografia, Diritto ed Economia, Scienze Motorie, Educazione Artistica, Educazione Musicale.

 

  1. L’insegnamento di Diritto ed Economia e quello di Storia tratteranno in modo coordinato i principi e i valori della Costituzione della Repubblica, con particolare riferimento alle sue origini storiche, alla partecipazione democratica, al pluralismo, ai diritti e ai doveri dei cittadini in campo civile, etico-sociale, economico e politico, alla dignità del lavoro, alla solidarietà, all’ordinamento della Repubblica italiana, anche in rapporto alle Carte dei diritti e alle istituzioni internazionali.

 

  1. Il curricolo di orientamento propone agli studenti e alle studentesse un primo approccio agli indirizzi presenti nel triennio dell’istituto prescelto.

 

  1. I singoli istituti possono offrire moduli orari supplementari a base laboratoriale, tempi di studio assistito, progetti didattici, senza che il carico orario superi le 40 ore settimanali. L’organico di Istituto è aumentato di conseguenza.

 

  1. Nel biennio il passaggio fra diversi istituti è libero. La scuola di accoglienza attiva moduli di integrazione gratuiti per il recupero delle materie di orientamento.

 

 

Articolo 34. Il triennio di indirizzo.

 

  1. Il triennio della Scuola Secondaria di secondo grado si articola in 7 macro-aree: Artistica, Classica, Linguistica, Musicale, Scientifica, Tecnico-Professionale e Umanistica.

 

  1. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, ciascuno con un proprio numero di ore curricolari settimanale, fino ad un massimo di 32.

 

  1. Il passaggio tra indirizzi ed aree diverse è possibile secondo modalità stabilite da un apposito regolamento.

 

 

 

Articolo 35. Sperimentazioni.

 

  1. La costituzione di nuovi indirizzi deve essere approvata dal Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito della sperimentazione attuata in un congruo numero di istituti per almeno un triennio.

 

  1. La sperimentazione può essere proposta dagli stessi istituti, dalle Regioni, dal Ministero.

 

 

Articolo 36. Esame di Stato.

 

  1. Al termine della Scuola Secondaria di secondo grado gli studenti e le studentesse sostengono l’esame di Stato.

 

  1. Ogni commissione esaminatrice, nominata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è presieduta da un/a docente di Scuola Statale e composta per il 50% da docenti di altro istituto statale.

 

  1. Superato l’esame, gli studenti e le studentesse conseguono un diploma che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo frequentati.

 

  1. Il diploma ha valore legale, dà accesso a tutti i livelli successivi di Istruzione e Formazione ed al mondo del lavoro.

 

 

Articolo 37. Percorsi Studio-Lavoro.

 

  1. Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 5 comma 3 e di agevolare le scelte professionali future degli/lle studenti/esse, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell’università e della ricerca, le Scuole Secondarie di secondo grado di tutte le macro-aree organizzano percorsi studio-lavoro con finalità formative e di orientamento.

 

  1. I percorsi studio-lavoro possono prevedere sia l’intervento di esperti in aula, sia l’inserimento del singolo allievo/a nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Hanno una durata compresa tra le due e le tre settimane, anche non continuative, e si effettuano nel corso dell’anno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le scuole e le realtà lavorative pubbliche e private del territorio di riferimento (aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei, agenzie di controllo del territorio, ecc.). Sono esclusi dalle convenzioni i Centri e gli enti di Formazione Professionale e le Agenzie Regionali per l’Impiego.

 

  1. Gli interventi di esperti vengono progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifiche correlate con l’indirizzo di riferimento; si svolgono in orario curricolare e in compresenza con i/le docenti.

 

  1. Gli inserimenti dei singoli allievi/e nelle realtà di lavoro vengono progettati in modo che siano funzionali al percorso di apprendimento complessivo. I soggetti che aderiscono alla convenzione hanno l’obbligo di garantire la presenza di un responsabile didattico-organizzativo delle attività, che a conclusione dei percorsi dovrà documentare quanto svolto dallo/la studente in una relazione scritta.

 

  1. La Scuola è tenuta a verificare con lo/a studente la veridicità di quanto dichiarato dal responsabile didattico-organizzativo e la validità dell’esperienza, richiedendogli/le di descrivere in forma scritta le attività svolte e di esprimere un giudizio nel merito, anche attraverso la formulazione di questionari elaborati dall’Istituto.

 

  1. L’organizzazione dei percorsi studio-lavoro è obbligatoria per tutte le scuole, nel rispetto delle condizioni descritte in questo articolo.

Per quanto concerne l’inserimento nella realtà di lavoro o di ricerca convenzionata, la frequenza è a discrezione dello/a studente.

 

 

TITOLO V – ABROGAZIONI

 

Articolo 38. Abrogazioni.

 

Sono o restano abrogati:

a) la legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

c) il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

d) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

e) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

f) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

g) l’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

h) l’articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;

k) il primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Legge 10 marzo 2000, n. 62;

i) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257;

l) l’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

m) i commi 4 e 7 dell’articolo 22 e l’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

n) l’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

o) il comma 3 dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

p) il comma 1 dell’articolo 37 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998;

q) i commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

r) l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge   6 agosto 2008, n. 133;

s) l’articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2008, n. 169;

t) l’articolo 7 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

v) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119;

z) il regolamento di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249;

aa) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

bb) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

cc) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

dd) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

ee) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

ff) l’articolo 50, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

gg) il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5;

hh) il comma 7, dell’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n° 111;

ii) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

ll) la legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

mm) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Per la scuola della Costituzione

Legge di iniziativa popolare

 

NORME GENERALI SUL SISTEMA EDUCATIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NELLA SCUOLA DI BASE E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.

DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI NIDI D’INFANZIA.

DELEGA PER IL RIORDINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI CENTRALE, PERIFERICI E DI ISTITUTO

 

Titolo I – Il Sistema Educativo della Pubblica Istruzione

Articolo 1. Principi.

Il Sistema Educativo della Pubblica Istruzione:

  1. si ispira a principi di pluralismo, laicità, democrazia e inclusione;

 

  1. è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino e della cittadina, all’acquisizione di conoscenze e competenze utili anche per l’inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno/a, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia;

 

  1. concorre altresì a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e di genere, che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e delle cittadine;

 

  1. garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale ausiliario, tecnico e amministrativo, genitori e studenti;

 

  1. si fonda sulla libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione quale principio imprescindibile di garanzia dell’interesse generale.

 

 

Articolo 2. Finalità generali.

 

  1. Il Sistema Educativo della Pubblica Istruzione promuove l’acquisizione consapevole di saperi (conoscenze, linguaggi, abilità, atteggiamenti e pratiche di relazione), visti come aspetti del processo di crescita e di apprendimento permanente, con un’attenzione costante all’interazione ed all’educazione interculturale, che si caratterizza come riconoscimento e valorizzazione delle diversità di qualsiasi tipo ed è intesa come metodo trasversale a tutte le discipline.

 

  1. A tal fine, nel rispetto della libertà d’insegnamento e della progettualità collegiale, la pratica scolastica si organizza in un’alternanza di lezioni frontali, attività laboratoriali, momenti ludico – educativi, lavoro individuale e cooperativo, organizzazione di scambi culturali tra istituti e con scuole di altri Paesi, interventi educativi aperti al territorio.

 

 

Articolo 3. Diritto all’istruzione.

 

  1. Lo Stato riconosce a tutti/e il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione, garantendo a questo scopo l’accesso totalmente gratuito alle Scuole Statali di Base e Secondarie di secondo grado.

 

  1. Lo Stato garantisce la gratuità dei libri di testo e del trasporto scolastico per gli alunni e le alunne delle Scuole Statali dell’obbligo di ogni ordine e grado.

 

  1. Lo Stato per garantire l’emancipazione dal contesto socioeconomico di provenienza e per abbattere la dispersione scolastica, mediante appositi finanziamenti, promuove e incentiva l’accesso ai saperi ed al mondo della cultura in forma totalmente gratuita.

 

  1. Lo Stato promuove e sostiene l’attivazione di corsi per l’Educazione degli Adulti. Tali corsi, fatta salva l’equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), che forniscono gli spazi ed il personale docente e non docente per la loro realizzazione.

 

  1. Lo Stato assicura al Sistema Educativo di Istruzione Statale le risorse adeguate, destinando a questo scopo almeno il 6% del Prodotto Interno Lordo.

 

  1. Ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, l’attivazione e il funzionamento delle scuole private di ogni ordine e grado non comportano oneri a carico dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.

 

Articolo 4. Articolazione.

 

  1. Il Sistema Educativo della Pubblica Istruzione è costituito dai Nidi d’infanzia e dalle scuole statali di ogni ordine e grado; esso si articola:

a)      nella Scuola di Base, costituita dalla Scuola dell’infanzia (della durata di tre anni), dalla Scuola Primaria (della durata di cinque anni) e dalla Scuola Secondaria di primo grado (della durata di tre anni);

b)      nella Scuola Secondaria di secondo grado (della durata di cinque anni).

 

  1. È abrogato il primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Legge 10 marzo 2000, n. 62.

 

  1. Ove si determinino le condizioni per il passaggio allo Stato delle sezioni di Scuola dell’infanzia comunale, vengono trasferite allo Stato le relative spese di funzionamento nonché il personale. L’inquadramento del personale nei ruoli statali sarà disciplinato da una specifica sessione negoziale tra l’ARAN e i sindacati di categoria del comparto scuola, sulla base del principio del mantenimento delle mansioni e dei livelli stipendiali in godimento, salva la possibilità di trattamenti di maggior favore.

 

 

Articolo 5. Obiettivi dei diversi livelli del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione.

 

  1. Il Nido d’Infanzia concorre alla crescita ed allo sviluppo delle potenzialità individuali dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia.

 

  1. Nell’ambito della Scuola di Base, costituita come all’articolo 4, il contesto educativo si basa sulla relazione, strumento e fine di ogni apprendimento.

 

  1. La Scuola dell’Infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine, per lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia nell’ambito cognitivo, in quello affettivo e relazionale, assicurando un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative.

Come specificità pedagogica/didattica si assumono il gioco come strumento privilegiato per l’apprendimento ed approcci progettuali integrati ed unitari.

 

  1. La Scuola Primaria favorisce la costruzione delle conoscenze, dei saperi e delle abilità di base, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali.  Essa potenzia le capacità affettive e relazionali, attraverso un percorso di conoscenza e valorizzazione di sé e dell’altro/a in un ambiente accogliente e stimolante.

 

  1. La Scuola Secondaria di primo grado persegue come finalità l’educazione sociale, affettiva ed emotiva dei ragazzi e delle ragazze per la valorizzazione di sé e dell’altro/a.

Essa organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, cura la dimensione sistematica delle singole discipline e della loro interrelazione, sviluppa e rafforza le capacità di studio autonomo, favorisce la scelta consapevole della Scuola Secondaria di secondo grado.

 

  1. La Scuola Secondaria di secondo grado persegue come finalità il  consolidamento, la riorganizzazione, l’accrescimento delle capacità e delle competenze già acquisite. Essa sostiene e incoraggia le attitudini e le aspirazioni di ciascuno/a studente/ssa, fornisce strumenti per l’affermazione dell’autonomia personale, arricchisce la formazione culturale, umana e civile, sostiene la progressiva assunzione di responsabilità, offre conoscenze adeguate per l’accesso ai livelli successivi di istruzione e formazione ed al mondo del lavoro.

 

 

Articolo 6. Gestione delle discontinuità.

 

Ogni Scuola del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione realizza i necessari collegamenti con quella precedente e quella successiva per gestire le discontinuità del processo di apprendimento.

A tale scopo il Ministro della Pubblica Istruzione definisce i profili di uscita relativi ad ogni ordine di Scuola.

A partire da questi, ogni singolo istituto predispone sedi opportune di confronto, progettazione ed attuazione operativa di percorsi didattici di raccordo, da attuare tra docenti dei due ordini di Scuola coinvolti, con gli alunni/e e con il coinvolgimento dei genitori. Tali progetti sono promossi e sostenuti direttamente dal Ministro della Pubblica Istruzione.

 

 

Articolo 7. Obbligo scolastico.

 

  1. L’obbligo scolastico si assolve e si certifica nel Sistema Educativo della Pubblica Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della Scuola dell’Infanzia e termina con il diciottesimo anno d’età.

 

  1. A partire dalla Scuola Primaria, il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell’ambito del Consiglio di Interclasse/Classe con la sola componente insegnante.

 

  1. La non ammissione dell’alunno/a alla classe successiva può essere proposta solo se il progetto d’individualizzazione predisposto per superare le difficoltà di apprendimento non ha avuto efficacia comprovata.

 

  1. La non ammissione alla classe successiva non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali, atte a garantire all’alunno/a il raggiungimento nell’anno successivo degli obiettivi prefissati.

 

  1. La valutazione periodica dell’alunno/a ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero  della Pubblica Istruzione.

 

  1. Al superamento di ogni ordine di istruzione è previsto il rilascio di un apposito diploma con valore legale e uguale su tutto il territorio nazionale.

 

 

Articolo 8. Laicità del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione.

 

  1. E’ garantito nell’intero percorso scolastico il rispetto della libertà religiosa e di pensiero.

 

  1. L’insegnamento della religione cattolica, garantito a chi ne faccia richiesta (Nuovo Concordato 1984, art.9), è collocato in orario extracurricolare.

 

  1. Cerimonie religiose e atti di culto non hanno luogo nei locali scolastici, né in orario scolastico.

 

 

Articolo 9. Formazione delle classi

 

  1. Ogni istituto scolastico definisce il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli alunni e delle alunne non sia superiore a 22, salvo quanto disposto dai successivi articoli 12 e 13.

 

  1. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali diverse, del genere e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini e pregiudichi le pari opportunità di apprendimento e inclusione.

 

 

 

Articolo 10. Funzione docente.

 

  1. Nel Sistema Educativo della Pubblica Istruzione vengono sancite l’unicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali, e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari.

 

  1. La qualificazione dei/lle docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricerca-azione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le singole istituzioni scolastiche. I/le docenti progettano e partecipano agli interventi formativi ritenuti collegialmente necessari.

 

  1. La nomina a Dirigente scolastico avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato. La relativa graduatoria nazionale rimane aperta per 5 anni. Requisito necessario per la partecipazione al concorso è aver insegnato nella Scuola Statale per almeno 10 anni.

 

 

Articolo 11. Organici.

 

  1. Le dotazioni organiche delle Istituzioni Scolastiche sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base del numero di classi e dei modelli didattico-organizzativi preventivati dai singoli istituti.

L’iscrizione degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado è effettuata nelle istituzioni scolastiche afferenti al bacino territoriale entro cui ricade il luogo di residenza o di lavoro dei genitori degli alunni stessi. Per la scuola secondaria di secondo grado, l’iscrizione può avvenire in scuole appartenenti ad un diverso bacino territoriale solo nel caso la tipologia o l’indirizzo prescelto non sia presente nel bacino di cui al periodo precedente.

Alla definizione dei bacini d’utenza si provvede con decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della necessità di contrastare il fenomeno del pendolarismo scolastico.

 

  1. L’organico di ciascun istituto scolastico viene maggiorato per rispondere alle esigenze di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente Legge, secondo norme e regolamenti emanati successivamente.

 

  1. Lo Stato riconosce il valore della stabilità degli organici e della continuità didattica nell’assegnazione dei/delle docenti alle classi, quali elementi che concorrono ad una maggiore qualità del Sistema Educativo di Istruzione Statale.

 

  1. A tal fine, in coerenza col dettato costituzionale, emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, anche con il conferimento ogni anno di nomine a tempo indeterminato su tutte le cattedre vacanti, da effettuare esclusivamente attraverso graduatorie pubbliche, sia per titoli ed esami sia per soli titoli, nelle quali deve essere data priorità al servizio prestato nella Scuola Statale.

 

  1. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi contenuti nella presente Legge, le Amministrazioni che ne sono destinatarie devono garantire adeguate dotazioni organiche, costituite da personale a tempo indeterminato in possesso di specifici titoli professionali.

 

  1. L’organico del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo deve essere definito tenendo conto delle maggiori incombenze a carico delle singole istituzioni scolastiche derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 del DPR 8 marzo 1999, n. 275.

 

 

Articolo 12. Lotta alla dispersione scolastica.

 

  1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni istituto progetta interventi rivolti agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale e/o in difficoltà di apprendimento.

 

  1. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati/e, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai/lle docenti delle singole classi. Ogni istituto progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.

 

  1. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni/e per classe non deve essere superiore a 20.

 

 

Articolo 13. Valorizzazione delle diversità.

 

  1. Il Sistema Educativo della Pubblica Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

 

  1. L’inclusione delle persone con disabilità si realizza a norma delle leggi n. 104/92, n. 517/77 e del D. Lgs. 297/94.

 

  1. Su richiesta di ogni singolo istituto, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti nominati su posto di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte. Tali insegnanti dovranno essere in possesso del titolo di specializzazione.

 

  1. La formazione delle sezioni e delle classi iniziali nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria viene effettuata, di norma, con l’inserimento di un solo alunno/a diversamente abile; le sezioni e le classi successive di queste Scuole e le classi della Scuola Secondaria di primo grado e della Secondaria di secondo grado non possono essere costituite con l’inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne con disabilità, di cui solo uno in condizione di gravità (L 104, art.3 comma 3).

 

  1. Per assicurare la massima efficacia al processo di inclusione scolastica, le classi che accolgono un alunno/a con disabilità sono costituite con due alunni/e in meno rispetto a quanto disposto dal precedente articolo 9 comma 1.

 

  1. Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti nominati su posto di sostegno per tutto l’orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a, se necessario.

 

  1. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei gruppi di lavoro sulla disabilità, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti.

 

  1. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.

 

  1. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti o presentati.

 

 

Articolo 14. Acquisizione linguistica ed inclusione degli alunni e delle alunne di lingua madre non italiana.

 

  1. Lo Stato riconosce il diritto all’istruzione, nonché l’obbligo scolastico, a tutti coloro che sono presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dallo status giuridico o di immigrazione.

 

  1. Al fine di promuovere una proficua educazione interculturale e la piena acquisizione della lingua italiana per la comunicazione e l’apprendimento agli alunni/e di lingua madre non italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva verrà determinata in misura di almeno un/una docente ogni 5 alunni/e con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un/una docente ogni 20 alunni/e di recente immigrazione (da meno di tre anni in Italia).

 

  1. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire almeno un’ora alla settimana di insegnamento della lingua/cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni/e, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle famiglie immigrate, al fine di renderle pienamente partecipi dell’esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

 

 

Articolo 15. Percorsi Didattici.

 

  1. Allo scopo di garantire sul territorio nazionale un’offerta didattica e formativa omogenea, il Ministero della Pubblica Istruzione adotta Percorsi Didattici e definisce gli obiettivi di base che devono essere raggiunti dagli alunni e dalle alunne di ciascun ordine di istruzione.

 

  1. I Percorsi Didattici della Scuola di Base e del curricolo di base del biennio unitario della Scuola Secondaria di secondo grado, di cui all’art. 28 comma 2, sono progettati per favorire un’evoluzione armonica di approccio alle discipline, in un’ottica di governo delle discontinuità didattiche tra tutti i livelli del Sistema Educativo di Istruzione Statale.

 

  1. I Percorsi Didattici sono elaborati da gruppi di lavoro costituiti da docenti rappresentativi delle diverse Scuole del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione e da esperti/e di riconosciuto valore scientifico, nominati su indicazione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, con procedura pubblica. La loro attività dovrà prevedere una fase di ascolto nelle scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di insegnanti, genitori, studenti, personale ausiliario, tecnico e amministrativo e cittadini.
  2. Al fine di favorire la formazione completa e consapevole dei futuri cittadini e cittadine è previsto obbligatoriamente l’insegnamento della Costituzione italiana già a partire dalla scuola primaria. Tale insegnamento proseguirà e sarà rafforzato nei successivi ordini e gradi.

 

 

Articolo 16. Valutazione di sistema.

 

  1. Per monitorare l’efficacia del sistema nazionale scolastico, al fine di individuare le aree di maggiore criticità per poter intervenire nei modi più opportuni, è istituito l’Istituto Nazionale di Ricerca sul Sistema Scolastico. Tale Istituto procede ad indagini, sia campionarie sia attraverso casi di studio. I componenti del Comitato Direttivo, designati dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, eleggono il Presidente e nominano il Consiglio scientifico. Tutte le cariche hanno durata quinquennale. L’Istituto assume le funzioni precedentemente assegnate, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, a Indire e Invalsi.

 

  1. L’Istituto Nazionale di Ricerca sul Sistema Scolastico è organizzato come ente autonomo, indipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione, dispone di un apposito apparato di personale tecnico, reclutato con pubblico concorso per titoli ed esami a tale scopo, ed ha il compito di mettere le istituzioni scolastiche in condizione di attuare compiutamente quanto previsto dai precedenti artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della presente legge. Compiti specifici di tale apparato tecnico saranno:
  • individuare strategie per la riduzione delle sperequazioni di risorse e opportunità tra i diversi istituti, fino al loro completo superamento;
  • monitorare la costante realizzazione degli obiettivi del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione;
  • analizzare le condizioni per l’efficacia dell’insegnamento e per eventuali interventi di supporto.

 

  1. L’Istituto invia una relazione periodica, con cadenza almeno annuale, al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e al Parlamento sulla condizione del sistema scolastico.

 

 

Articolo 17. Autovalutazione.

 

  1. Al fine di agevolare ulteriormente il raggiungimento di un alto livello qualitativo del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione, ogni scuola realizza annualmente al suo interno un percorso di autovalutazione. Questo è mirato ad identificare eventuali punti deboli su cui intervenire o esperienze didattiche-educative efficaci da diffondere, a stabilire se la dotazione ed il livello delle risorse disponibili è adeguato, a valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare il personale scolastico relativamente al raggiungimento degli obiettivi posti in sede di programmazione.

 

  1. L’auto-valutazione, attraverso incontri collegiali e di gruppo, questionari, colloqui e tutto quanto verrà ritenuto utile, con la compartecipazione dei genitori e degli studenti/studentesse nella scuola Secondaria di secondo grado, aiuta la scuola a ripensare al suo operato ed alla ricaduta della sua azione educativa, didattica e progettuale sugli alunni/e, sui/lle docenti e sui genitori.

 

  1. A questo scopo ogni scuola, con il supporto di opportuni finanziamenti statali, si avvale del contributo di figure professionali esterne (docenti di altre scuole, anche di diverso ordine, e di dipartimenti universitari, nonché specialisti/e in discipline variamente attinenti alle problematiche della didattica), che avranno il compito di facilitare l’azione autovalutativa e didattica, di aiutare la gestione delle dinamiche dei gruppi di lavoro e di contribuire alla risoluzione di ogni eventuale problema.

 

 

Art. 18. Valutazione degli apprendimenti.

 

Gli apprendimenti acquisiti dagli alunni e dalle alunne sono verificati periodicamente, nel rispetto di tempi distesi, per monitorare i risultati raggiunti. La valutazione sarà di tipo formativo e verrà comunicata periodicamente ai genitori (ed alle studentesse e agli studenti nella scuola secondaria di secondo grado) sotto forma di valutazione ”narrativa” dei progressi e delle acquisizioni conseguite. Tale valutazione sarà affiancata da un giudizio sintetico nella Scuola di Base e da un voto nella scuola secondaria di secondo grado.

 

 

Articolo 19. Dirigenza scolastica.

 

All’articolo 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

  • i commi 2, 3, e 5 sono sostituiti dai seguenti:

 

  1. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, e, in particolare, della funzione del collegio dei docenti, spettano al dirigente scolastico poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.

In particolare il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica sulla base delle delibere degli organi collegiali, ciascuno secondo le proprie competenze, e delle indicazioni da parte delle articolazioni del collegio dei docenti in campo didattico pedagogico ed è titolare delle relazioni sindacali.

 

  1. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la eventuale collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, finalizzate all’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.

 

  1. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti eletti dal collegio dei docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti.

Il dirigente scolastico è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati dal Consiglio d’Istituto, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

 

 

Articolo 20. Presidente del Collegio dei Docenti.

 

  1. In ogni istituzione scolastica è istituita la figura del Presidente del Collegio dei Docenti.

 

  1. Il Presidente viene eletto dal Collegio dei Docenti tra i propri componenti, quale garante della libertà d’insegnamento, del coordinamento delle proposte didattico-educative e dell’attuazione del piano didattico dell’istituzione scolastica.

 

  1. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

Sono eleggibili coloro che hanno un’anzianità di ruolo pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre nella scuola in cui prestano servizio.

 

  1. Al Presidente spetta la presidenza del Collegio dei Docenti, la gestione e l’armonizzazione del lavoro dei coordinatori di classe ed interclasse, di dipartimento e di indirizzo, annualmente individuati dal Collegio dei Docenti, la valorizzazione delle scelte operate dagli organi collegiali della scuola in ambito didattico.

 

  1. Il Presidente del Collegio dei Docenti gode dell’esonero totale o parziale dalle ore di insegnamento, in ragione della complessità dell’istituzione scolastica in cui opera.

 

 

Articolo 21. Autonomia.

 

Gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono così modificati:

 

Art. 1 (Autonomia del sistema scolastico)

 

  1. L’autonomia del Sistema Educativo di Istruzione statale di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge si concretizza nell’indipendenza da ogni forma di condizionamento dagli apparati politici ed esecutivi nelle forme e nei limiti indicati dalla legge.

 

  1. In tale ambito, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  si realizza attraverso la partecipazione democratica di tutti i soggetti che operano nella scuola. Sono garantite la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale, l’indipendenza da ogni forma di condizionamento esterno e la partecipazione attiva sia nel governo della scuola sia nell’ambito del sistema nazionale.

 

  1. L’autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il diritto allo studio e il conseguimento dei più alti livelli d’istruzione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione.

 

Art. 3 (Piano didattico dell’istituzione scolastica)

 

  1. Il collegio docenti di ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione degli altri organi collegiali e coerentemente con le risorse disponibili preventivamente individuate, il Piano didattico.

Il Piano è il documento fondamentale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

 

  1. Il Piano didattico non può derogare agli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e tiene conto delle esigenze del contesto culturale e socio-economico della realtà locale. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

 

  1. Il Piano didattico è elaborato dal collegio dei docenti sulla base della collegiale preventiva definizione degli indirizzi generali per le attività della scuola e, per le scuole secondarie superiori, anche delle proposte formulate dagli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto, che ne verifica la compatibilità e coerenza con il contesto socio-culturale e con le risorse disponibili.

 

  1. Le istituzioni scolastiche attivano i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali operanti sul territorio.

 

  1. Il Piano didattico è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.

 

Art.  5 (Autonomia organizzativa)

 

  1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale, coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, nel rispetto della dignità di tutte le figure professionali presenti nell’istituzione scolastica, della specificità dei profili professionali e dei titoli posseduti e curando il miglioramento della qualità della didattica e la salvaguardia del diritto degli studenti all’apprendimento.

 

  1. Identico

 

  1. Identico

 

  1. Abrogato

 

Art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

 

  1. Le istituzioni scolastiche esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro:
    • la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
    • la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale

scolastico;

  • l’innovazione metodologica e disciplinare;
  • la ricerca didattica sul processo di insegnamento-apprendimento;
  • la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;
  • gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
    •                   l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico.

 

  1. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall’articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all’articolo 11.

 

  1. Abrogato

 

Art. 7 (Collaborazioni tra scuole)

 

  1. Anche ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci che possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Nell’ambito di tale collaborazione, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l’altro a:
  • la ricerca didattica e la sperimentazione;
  • la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
  • la formazione in servizio del personale scolastico;
  • l’orientamento scolastico e professionale.

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

Art. 8 (Definizione dei curricoli)

 

  1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 1, lettera q) della presente legge, il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell’articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
  2. gli obiettivi generali del processo formativo;
  3. gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
  4. le discipline e le attività costituenti i curricoli e il relativo monte ore annuale;
  5. l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli;
  6. gli standard relativi alla qualità del servizio;
  7. gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni;
  8. i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

  1. Abrogato

 

Art. 9 (Ampliamento delle attività didattiche e formative)

 

  1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in collaborazione tra loro, realizzano ampliamenti delle attività formative che tengano conto delle esigenze del contesto culturale e sociale delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

 

  1. I curricoli determinati a norma dell’articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative programmate dalle istituzioni scolastiche.

 

  1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

 

  1. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l’ammissione ai corsi e per la valutazione finale può essere richiesta la valutazione di esperienze, maturate nel mondo del lavoro o di autoformazione, debitamente documentate.

 

  1. Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

 

Art. 10 (Verifiche e modelli di certificazione)

Abrogato

 

Art. 11 (Iniziative finalizzate all’innovazione)

 

  1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell’articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

 

  1. Identico

 

  1. Identico

 

  1. Identico

 

  1. Identico.

 

 

Articolo 22. Dimensionamento scolastico.

 

All’articolo 19 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito con modificazioni con Legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

 

  • al comma 4, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “gli istituti comprensivi devono essere costituiti al massimo con 1.300 alunni”

 

  • al comma 5, la parola “600” è sostituita dalla seguente: “400” e la parola “400” è sostituita dalla seguente: “250”.

 

  • il comma 5.bis è abrogato.

 

 

Articolo 23. Governo del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione.

 

  1. Al fine di realizzare nelle scuole del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione di ogni ordine e grado le finalità istituzionali di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino degli Organi Collegiali centrale, periferici e d’istituto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)      affidare ad organismi rappresentativi, nel rispetto dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento, il governo del Sistema Educativo Pubblica Istruzione, sia a livello di istituto sia a livello territoriale e nazionale;

b)      prevedere l’istituzione in ciascuna scuola del Consiglio dei Genitori, del Collegio del Personale Ausiliario Tecnico Amministrativo e, limitatamente alle Scuole Secondarie di Secondo Grado, del Consiglio degli Studenti, quali organi di partecipazione democratica con potere di proposta nei confronti del Consiglio d’Istituto;

c)      confermare composizione, funzioni, e modalità di funzionamento del Consiglio d’Istituto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e definire la natura vincolante ed immediatamente esecutiva degli atti deliberati negli ambiti di propria competenza;

d)     stabilire le modalità e i tempi secondo i quali il Consiglio d’Istituto è tenuto a pronunciarsi sulle proposte formulate dal Collegio dei docenti e dalle assemblee del personale Ausiliario Tecnico Amministrativo, dei genitori e degli studenti;

e)      definire le modalità per lo svolgimento della funzione amministrativa, escludendo comunque che il Consiglio d’Istituto possa deliberare contributi o oneri di qualsiasi natura a carico degli studenti e dei loro genitori, fatti salvi i casi previsti dalla legge;

f)       confermare composizione, funzioni, e modalità di funzionamento del Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e definire la natura vincolante ed immediatamente esecutiva degli atti deliberati negli ambiti di propria competenza;

g)      confermare composizione, funzioni, e modalità di funzionamento dei Consigli di classe, d’intersezione e di interclasse secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e definire la natura vincolante ed immediatamente esecutiva degli atti deliberati negli ambiti di propria competenza;

h)      istituire i Consigli scolastici locali così come disciplinati dall’articolo 5 del Decreto legislativo 24 giugno 1999, n. 233, prevedendo che ad essi venga attribuita anche la competenza di organo stragiudiziale per la soluzione di controversie riguardanti impugnative di deliberazioni degli organi collegiali a livello d’istituto;

i)        prevedere l’istituzione dei Consigli scolastici regionali quali organi di partecipazione democratica del corrispondente ambito territoriale;

j)        attribuire a detti consigli, oltre alle competenze previste dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 24 giugno 1999, n. 233, competenze specifiche, da esercitarsi attraverso l’emanazione di pareri, obbligatori o vincolanti a seconda dei casi, in materia di programmazione regionale dell’offerta formativa, di contenzioso disciplinare riguardante il personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado per sanzioni superiori alla censura, di annullamento per illegittimità delle delibere degli Organi collegiali d’istituto;

k)      definire la composizione dei Consigli scolastici regionali, prevedendo che siano presenti in misura paritaria i presidenti dei Consigli scolastici locali e i rappresentanti del personale della scuola , nonché una limitata rappresentanza delle Università della Regione;

l)        definire le modalità di elezione della componente elettiva, i requisiti culturali e professionali dei componenti designati e i casi di incompatibilità;

m)    istituire il Consiglio Nazionale dell’Istruzione quale organo di garanzia dell’autonomia del Sistema Educativo della Pubblica Istruzione, della libertà di insegnamento di cui all’art. 33 della Costituzione, della laicità della scuola e dell’autonomia degli Organi Collegiali di Istituto e territoriali;

n)      prevedere che il Consiglio Nazionale sia costituito da non più di venti membri di cui la metà eletti tra il personale della scuola statale, il venticinque per cento designato dal Consiglio nazionale dell’Università e il restante venticinque per cento designato dalla Conferenza Stato-Regioni

o)      definire le modalità di elezione della componente elettiva, i requisiti culturali e professionali delle componenti designate e i casi di incompatibilità;

p)      prevedere che le attribuzioni conferite al Ministro dagli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 del DPR n. 275/99, nonché le competenze per le nomine delle Commissioni di esami per i concorsi e di studio siano esercitate previo parere conforme del Consiglio Nazionale;

q)      confermare in capo al Consiglio Nazionale dell’Istruzione le attribuzioni previste dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, alle quali aggiungere l’espressione di parere obbligatorio in materia di determinazione degli organici del personale docente ed Ausiliario Tecnico Amministrativo delle istituzioni scolastiche, di destinazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nonché su ogni altro atto del Ministero della Pubblica Istruzione o di altri dicasteri concernente il sistema scolastico e le relative risorse finanziarie.

 

  1. I decreti legislativi di cui al comma precedente sono adottati su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

 

 

Articolo 24.  Partecipazione.

 

  1. Lo Stato promuove e garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione dei Nidi d’Infanzia e della Scuola di ogni ordine e grado.

 

  1. La progettazione partecipata troverà nelle scuole, a partire da quelle dell’infanzia, occasioni diffuse e differenziate per formare, sin da bambini, l’abitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio presente, del proprio futuro e del proprio percorso formativo in una dimensione sia individuale sia di gruppo (educazione alla cittadinanza).

 

  1. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, viene considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle Istituzioni Scolastiche, che hanno il dovere di valorizzarne il ruolo con azioni concrete rispondenti alle diverse realtà, anche in concorso con gli Enti Locali.

 

  1. Oltre a quanto previsto all’articolo 23, comma 1, lettera b), in ogni classe della scuola Secondaria di secondo grado viene istituito il consiglio di classe allargato, formato da tutti i docenti e da tutti gli studenti, che si convochi non meno di tre volte l’anno e discuta del progetto educativo della classe e dell’ampliamento del progetto formativo.

 

  1. Ogni scuola mette a disposizione gli spazi per gli incontri ed ogni altro strumento finalizzato a favorire la più ampia partecipazione.

 

 

Articolo  25. Informazione e trasparenza.

 

  1. Le istituzioni scolastiche garantiscono la più ampia informazione sulle proprie attività. Tutti gli atti sono pubblici, ad eccezione delle parti contenenti dati che ledono il diritto alla riservatezza dell’individuo. Tutti i genitori, gli/le insegnanti, il personale ausiliario tecnico amministrativo, gli studenti e le studentesse possono prenderne visione.

 

  1. Ogni istituzione scolastica è tenuta a dotarsi di un proprio sito Internet, costantemente aggiornato in merito all’attività didattica, ai progetti di integrazione tra scuola e territorio, alle attività ed alle decisioni degli Organi Collegiali, agli atti amministrativi e ad ogni altro aspetto dell’attività istituzionale. Stato ed Enti locali assicurano la gratuità della connessione in rete e adeguati finanziamenti annuali ai progetti di comunicazione basati sull’utilizzo delle tecnologie digitali.

 

 

Articolo 27. Edilizia scolastica.

 

  1. Lo Stato determina e garantisce i livelli qualitativi e quantitativi essenziali per gli Istituti Scolastici, in merito ai parametri fisico-ambientali delle strutture.

 

  1. Entro 12 mesi dall’approvazione della presente Legge, il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con gli Enti Locali preposti, è impegnato a varare un piano per l’edilizia scolastica che provveda alla costruzione di nuove strutture ed all’adeguamento di quelle esistenti, secondo criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica.

 

  1. Le strutture dovranno essere adeguatamente dotate di laboratori, palestre e di tutti gli spazi di uso specifico necessari alle attività didattiche previste.

 

  1. Gli edifici scolastici dovranno essere costruiti o adeguati secondo criteri di ambientale e di efficienza energetica.

 

  1. La progettazione di nuovi edifici scolastici o di interventi migliorativi o di ristrutturazione di quelli esistenti deve essere realizzata con il metodo della progettazione partecipata di insegnanti, genitori, alunni/e, personale ausiliario tecnico amministrativo.

 

 

Titolo II – nido d’infanzia

 

Articolo 28. Il Nido d’infanzia.

 

  1. Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico garantito dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, rivolto alla collettività, che non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale. I Comuni, singolarmente o in associazione fra loro, sono tenuti a erogare il servizio secondo i bisogni espressi dal territorio.

 

  1. Il Nido d’Infanzia accoglie tutti i bambini e le bambine di età compresa fra 3 mesi e 3 anni che vivono nel territorio nazionale.

 

  1. Lo Stato tutela e garantisce l’inserimento dei bambini/e portatori di svantaggio psico-fisico e sociale.

 

  1. Il Ministero della Pubblica Istruzione definisce i livelli essenziali che gli Enti Locali devono assicurare e si fa garante del progetto educativo, della formazione e del titolo di studio delle educatrici e degli educatori. Sostiene ed autorizza progetti sperimentali di continuità tra il Nido d’Infanzia e la Scuola dell’Infanzia, ne verifica puntualmente la validità e ne promuove la diffusione.

 

  1. Le Regioni, con proprie leggi, fissano i criteri per la costruzione, la gestione ed il controllo dei Nidi d’Infanzia e dei loro standard qualitativi e organizzativi. È assicurata l’assistenza sanitaria e psicologica in modo continuativo.

 

  1. La dotazione organica degli educatori/educatrici è definita con i seguenti parametri:
  • almeno 1 educatore/trice ogni 5 lattanti iscritti;
  • almeno 1 educatore/trice ogni 6 piccoli iscritti;
  • almeno 1 educatore/trice ogni 8 grandi iscritti.

 

  1. Ai Comuni competono l’apertura, la gestione dei Nidi d’Infanzia ed il controllo di quelli non comunali, nel rispetto degli standard fissati.

 

  1. La spesa per la gestione dei Nidi d’Infanzia è ripartita tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed i Comuni, con il contributo della famiglia. Dalle spese di gestione vanno escluse le spese per il terreno, l’edificio ed i relativi mutui. Laddove la famiglia non sia in grado di pagare in parte o totalmente la retta, interviene il fondo sociale, erogato ai Comuni, attingendo ai fondi regionali vincolati per tale finalità.

 

  1. Entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, lo Stato è impegnato a varare un piano nazionale straordinario di edilizia per i Nidi d’Infanzia, che preveda l’erogazione di fondi vincolati, per il tramite delle Regioni.

 

 

Titolo III – SCUOLA DI BASE

 

Articolo 29. Scuola dell’Infanzia.

 

  1. La Scuola dell’Infanzia Statale e quella Comunale costituiscono il livello di Istruzione cui hanno diritto tutte i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni presenti sul territorio nazionale.

 

  1. L’iscrizione al primo ed al secondo anno della Scuola dell’Infanzia è possibile per chi compie rispettivamente i 3 o i 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. L’iscrizione e la frequenza devono essere sostenute e incentivate dalle competenti autorità scolastiche e dalle Istituzioni territoriali.

 

  1. L’ultimo anno è obbligatorio per tutti i bambini/e che abbiano compiuto i 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. I Comuni devono adeguare gli elenchi degli obbligati tenendo conto delle prescrizioni del presente articolo.

 

  1. È garantito un orario settimanale curriculare di 40 ore su cinque giorni, fino ad arrivare ad un massimo di 50 per esigenze familiari certificate. È prevista una flessibilità di orario di frequenza concordato con i genitori, per i momenti di inserimento iniziale o per particolari bisogni del bambino/a.

 

  1. Ad ogni classe sono assegnati/e due insegnanti contitolari e corresponsabili, che garantiscono almeno 10 ore di compresenza settimanale utilizzabili in modo flessibile.

 

  1. Al fine di garantire una gestione collegiale della scuola dell’infanzia in tutte le sue articolazioni, si prevede un orario di servizio di 24 ore frontali ed un’ora di programmazione settimanali. Le ore di programmazione possono essere usate in modo flessibile, secondo le esigenze, con moduli di un’ora alla settimana o di due quindicinali.

 

 

Articolo 30. Scuola Primaria.

 

  1. La Scuola Primaria accoglie tutti i bambini e tutte le bambine presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto i 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

 

  1. Ogni scuola propone ai genitori la scelta tra l’organizzazione modulare a 30 ore su 5 e/o 6 giorni ed il tempo pieno a 40 ore di orario curriculare. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la loro scelta. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa ed al gioco, durante il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe.

 

  1. Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni/e interessati non sia inferiore a 15. In situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni/e ed in situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte flusso immigratorio o a rischio) vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore, in deroga a quanto sopra indicato.
  2. Sono assegnate/i almeno tre docenti ogni due classi a modulo e almeno due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica e, ove possibile, le diverse competenze disciplinari e le preferenze sul modello didattico esplicitate dalle/dai docenti coinvolte/i.

 

  1. Nell’ambito della classe, i/le docenti operano collegialmente e sono contitolari del percorso formativo, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica.

 

  1. Variazioni sull’attribuzione e/o organizzazione degli ambiti didattici possono essere effettuate all’interno del gruppo dei/delle docenti contitolari che ne concordino la modifica.

 

  1. Per favorire l’arricchimento del percorso formativo ed il recupero delle situazioni di svantaggio, sono garantite ai bambini/e almeno tre ore settimanali di compresenza per ogni classe a modulo e almeno quattro ore settimanali per ogni classe a tempo pieno. L’eventuale presenza nella classe di docenti specialisti permette di aumentare il monte ore a disposizione per la compresenza, da utilizzare su progetti didattici approvati dal Collegio Docenti.

 

  1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio. I/Le docenti di classe possono proporre solo in casi eccezionali al Consiglio di Interclasse, con la sola componente docenti, la non-ammissione dell’alunno/a alla classe successiva con le modalità descritte ai commi 3 e 4 dell’articolo 7, Titolo I.

 

  1. I Comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata degli alunni e delle alunne nei locali scolastici,, utilizzando personale qualificato.

 

 

Articolo 31. Scuola Secondaria di primo grado.

 

  1. La Scuola Secondaria di primo grado accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato l’esame conclusivo dell’ultimo anno della Scuola Primaria. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi se hanno compiuto 11 anni e non hanno superato i 15 entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, in accordo con la normativa vigente.

 

  1. Ogni scuola offre la scelta tra un modello a tempo normale di 30 ore ed un modello a tempo prolungato di 36 ore di orario curriculare, cui va aggiunto il tempo mensa, fatte salve le sperimentazioni di 40 ore. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la loro scelta.

 

  1. Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni/e interessati non sia inferiore a 15, fatte salve eventuali deroghe legate a situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni/e ed a situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte processo immigratorio o a rischio), nelle quali vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore.

 

  1. Il modello didattico a tempo prolungato si basa sull’istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d’insegnamento e del tempo mensa.

 

  1. Il tempo mensa svolge una funzione formativa e concorre alla determinazione dell’organico d’Istituto.

 

  1. Sono previste ore di compresenza per attività interdisciplinari, di laboratorio, curricolari.

 

  1. Il Consiglio di Classe, con la sola componente docente, in sede di valutazione finale annuale delibera l’ammissione alla classe successiva per gli alunni/e delle classi prima e seconda. Nel caso di non ammissione, si applica quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’articolo 7, Titolo I.

 

  1. Al termine del terzo anno l’alunno/a sostiene l’Esame di Stato per l’accesso alla Scuola Secondaria di secondo grado.

 

  1. Il Ministero della Pubblica Istruzione promuove, riconosce e sostiene sperimentazioni che abbiano lo scopo di realizzare percorsi di unificazione tra Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, finalizzati all’individuazione di un modello organizzativo e didattico che permetta il superamento, in prospettiva, della divisione tra i due livelli di Scuola.

 

  1. L’organizzazione delle attività didattiche sarà attenta ai bisogni degli alunni e delle alunne, dando ampio spazio alla didattica laboratoriale, all’interdisciplinarietà, alla cooperazione.

 

 

TITOLO IV – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

 

Articolo 32. Riferimenti generali.

 

  1. La Scuola Secondaria di secondo grado accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato l’Esame di Stato alla fine della Scuola Media ed è articolata in un biennio unitario ed un triennio di indirizzo.

 

  1. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi d’ufficio se hanno compiuto 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, in accordo con le norme vigenti.

 

  1. Allo scopo di rendere realmente possibile l’assolvimento dell’obbligo scolastico, negli istituti Secondari di secondo grado situati in aree caratterizzate da forte pendolarismo studentesco, vengono predisposti tutti i servizi indispensabili per rendere agevole la frequenza scolastica e la permanenza a scuola anche al di fuori dell’orario di lezione.

Lo Stato si impegna a trasferire agli Enti Locali preposti i finanziamenti necessari all’erogazione degli specifici servizi richiesti dalle singole scuole; detti finanziamenti non sono vincolati al Patto di Stabilità.

 

  1. Il Ministro della Pubblica Istruzione promuove e sostiene con appositi progetti sia l’ampliamento dell’orario didattico con approccio laboratoriale, sia il pieno utilizzo degli edifici scolastici, anche con l’attivazione di mense scolastiche e spazi aggiuntivi per lo studio individuale, la ricerca, l’attività artistica, culturale e sportiva, attraverso appositi finanziamenti.

 

 

Articolo 33. Il biennio unitario.

 

  1. Il biennio unitario è costituito da un curricolo di base di 26 ore curricolari e da uno di orientamento di 6 ore curricolari.

 

  1. Il curricolo di base è uguale in tutti gli Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado ed è caratterizzato da una forte impostazione laboratoriale; in esso affluiscono le seguenti discipline: Lingua e Letteratura Italiana, Matematica con elementi di Informatica, Lingue Straniere, Scienze (Naturali, Biologiche, Chimiche, Fisiche), Storia, Geografia, Diritto ed Economia, Scienze Motorie, Educazione Artistica, Educazione Musicale.

 

  1. L’insegnamento di Diritto ed Economia e quello di Storia tratteranno in modo coordinato i principi e i valori della Costituzione della Repubblica, con particolare riferimento alle sue origini storiche, alla partecipazione democratica, al pluralismo, ai diritti e ai doveri dei cittadini in campo civile, etico-sociale, economico e politico, alla dignità del lavoro, alla solidarietà, all’ordinamento della Repubblica italiana, anche in rapporto alle Carte dei diritti e alle istituzioni internazionali.

 

  1. Il curricolo di orientamento propone agli studenti e alle studentesse un primo approccio agli indirizzi presenti nel triennio dell’istituto prescelto.

 

  1. I singoli istituti possono offrire moduli orari supplementari a base laboratoriale, tempi di studio assistito, progetti didattici, senza che il carico orario superi le 40 ore settimanali. L’organico di Istituto è aumentato di conseguenza.

 

  1. Nel biennio il passaggio fra diversi istituti è libero. La scuola di accoglienza attiva moduli di integrazione gratuiti per il recupero delle materie di orientamento.

 

 

Articolo 34. Il triennio di indirizzo.

 

  1. Il triennio della Scuola Secondaria di secondo grado si articola in 7 macro-aree: Artistica, Classica, Linguistica, Musicale, Scientifica, Tecnico-Professionale e Umanistica.

 

  1. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, ciascuno con un proprio numero di ore curricolari settimanale, fino ad un massimo di 32.

 

  1. Il passaggio tra indirizzi ed aree diverse è possibile secondo modalità stabilite da un apposito regolamento.

 

 

 

Articolo 35. Sperimentazioni.

 

  1. La costituzione di nuovi indirizzi deve essere approvata dal Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito della sperimentazione attuata in un congruo numero di istituti per almeno un triennio.

 

  1. La sperimentazione può essere proposta dagli stessi istituti, dalle Regioni, dal Ministero.

 

 

Articolo 36. Esame di Stato.

 

  1. Al termine della Scuola Secondaria di secondo grado gli studenti e le studentesse sostengono l’esame di Stato.

 

  1. Ogni commissione esaminatrice, nominata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è presieduta da un/a docente di Scuola Statale e composta per il 50% da docenti di altro istituto statale.

 

  1. Superato l’esame, gli studenti e le studentesse conseguono un diploma che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo frequentati.

 

  1. Il diploma ha valore legale, dà accesso a tutti i livelli successivi di Istruzione e Formazione ed al mondo del lavoro.

 

 

Articolo 37. Percorsi Studio-Lavoro.

 

  1. Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 5 comma 3 e di agevolare le scelte professionali future degli/lle studenti/esse, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell’università e della ricerca, le Scuole Secondarie di secondo grado di tutte le macro-aree organizzano percorsi studio-lavoro con finalità formative e di orientamento.

 

  1. I percorsi studio-lavoro possono prevedere sia l’intervento di esperti in aula, sia l’inserimento del singolo allievo/a nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Hanno una durata compresa tra le due e le tre settimane, anche non continuative, e si effettuano nel corso dell’anno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le scuole e le realtà lavorative pubbliche e private del territorio di riferimento (aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei, agenzie di controllo del territorio, ecc.). Sono esclusi dalle convenzioni i Centri e gli enti di Formazione Professionale e le Agenzie Regionali per l’Impiego.

 

  1. Gli interventi di esperti vengono progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifiche correlate con l’indirizzo di riferimento; si svolgono in orario curricolare e in compresenza con i/le docenti.

 

  1. Gli inserimenti dei singoli allievi/e nelle realtà di lavoro vengono progettati in modo che siano funzionali al percorso di apprendimento complessivo. I soggetti che aderiscono alla convenzione hanno l’obbligo di garantire la presenza di un responsabile didattico-organizzativo delle attività, che a conclusione dei percorsi dovrà documentare quanto svolto dallo/la studente in una relazione scritta.

 

  1. La Scuola è tenuta a verificare con lo/a studente la veridicità di quanto dichiarato dal responsabile didattico-organizzativo e la validità dell’esperienza, richiedendogli/le di descrivere in forma scritta le attività svolte e di esprimere un giudizio nel merito, anche attraverso la formulazione di questionari elaborati dall’Istituto.

 

  1. L’organizzazione dei percorsi studio-lavoro è obbligatoria per tutte le scuole, nel rispetto delle condizioni descritte in questo articolo.

Per quanto concerne l’inserimento nella realtà di lavoro o di ricerca convenzionata, la frequenza è a discrezione dello/a studente.

 

 

TITOLO V – ABROGAZIONI

 

Articolo 38. Abrogazioni.

 

Sono o restano abrogati:

a) la legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

c) il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

d) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

e) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

f) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

g) l’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

h) l’articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;

k) il primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Legge 10 marzo 2000, n. 62;

i) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257;

l) l’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

m) i commi 4 e 7 dell’articolo 22 e l’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

n) l’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

o) il comma 3 dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

p) il comma 1 dell’articolo 37 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998;

q) i commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

r) l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge   6 agosto 2008, n. 133;

s) l’articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2008, n. 169;

t) l’articolo 7 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

v) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119;

z) il regolamento di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249;

aa) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

bb) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

cc) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

dd) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

ee) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

ff) l’articolo 50, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

gg) il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5;

hh) il comma 7, dell’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n° 111;

ii) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

ll) la legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

mm) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.