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Nessuna riduzione di organico per l’istruzione adulti e l’istruzione in carcere

Cesp – Centro studi scuola pubblica

Rete delle Scuole Ristrette 

Una prima vittoria del movimento degli insegnanti delle scuole nelle carceri

Nessuna riduzione di organico per l’istruzione adulti e l’istruzione in carcere

Dopo circa due anni dall’inizio del percorso intrapreso dai docenti delle scuole nelle carceri, le istanze presentate dalla “Rete delle scuole ristrette” hanno trovato un primo riscontro nella circolare sugli organici per l’anno 2014-2015.

Attraverso i convegni del Cesp (Roma: maggio-novembre 2012; Firenze marzo 2013; Palermo aprile 2013; Padova ottobre 2013;Roma febbraio 2014; Pescara marzo 2014) i docenti hanno posto al MIUR, per la prima volta in maniera organica, le problematiche relative ad un segmento dell’istruzione sconosciuto alla stessa amministrazione, sottolineandone la specificità e distintività, ma ponendo l’accento sui comuni nodi problematici, determinati dalla riorganizzazione dell’intera istruzione adulti.

Tra questi nodi l’evidente riduzione organica derivante dal mutato rapporto docenti/alunni (1/16) e dalla riduzione del 30% del monte ore rispetto ai corsi diurni di riferimento dell’istruzione Tecnica-Professionale-Artistica.

La rete delle scuole ristrette, che è riuscita ad avere una propria rappresentanza all’interno del Gruppo nazionale Istruzione Adulti, che si è riunito per dare avvio a quanto previsto dalla riorganizzazione, ha avuto modo di porre le questioni proprie dell’insegnamento in carcere  e questo ha comportato una ricaduta positiva sull’intera istruzione adulti.

Il 1° aprile, infatti, è stata pubblicata la Circolare sugli organici e nella parte relativa all’istruzione adulti si afferma che per quella data sarà attivata la sua riorganizzazione, così come previsto dal DPR 263/2012. Gli attuali Centri Territoriali Permanenti Adulti (CTP) dove si svolgono i corsi di alfabetizzazione e di licenza media, saranno ricondotti nei Centri Provinciali istruzione Adulti (CPIA) dove si svolgeranno i corsi di primo livello e gli ex corsi serali costituiranno i percorsi di secondo livello, rimanendo incardinati nelle attuali scuole superiori di riferimento. All’interno di tali percorsi sono ricompresi i corsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena.

Ma nella circolare si dichiara esplicitamente che:

– i Centri Territoriali Permanenti sono ricondotti nei CPIA […] e le dotazioni organiche per l’istruzione degli adulti rimangono confermate nelle quantità previste nell’a.s. 2013/2014;

– per quanto riguarda i percorsi di secondo livello (ex-corsi serali), che rimangono incardinati presso gli istituti di secondo grado, la prevista riduzione dei quadri orari, il cui monte ore sarà pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni, non comporterà riduzione alla dotazione organica;
– le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo dei percorsi di secondo livello e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.

Dunque nessuna riduzione dell’offerta formativa o abbreviazione degli attuali percorsi e, nel caso di economie, sviluppo dei percorsi di secondo livello (che per l’istruzione in carcere significa possibilità di istituzione dei bienni delle superiori in tutte le istituzioni penitenziarie e ampliamento dei percorsi di studio).

Permangono, ovviamente, ancora molte ombre e molti dubbi sull’intera operazione di riorganizzazione e, anche se possiamo dirci moderatamente soddisfatti per questo primo risultato, continueremo a confrontarci sui territori, per individuare gli elementi problematici che è ancora necessario sciogliere, gli interventi da effettuare, i punti di forza e di debolezza su cui intervenire prima di iniziare a diffondere il nuovo modello organizzativo dei CPIA e della nuova istruzione adulti, approfondendo contemporaneamente  l’analisi dei contenuti e degli interventi formativi propri di questo segmento dell’istruzione.

I prossimi appuntamenti per continuare tale confronto sono:

– Lecce, 16 maggio 2014

– Bologna, in data da definire.

PAS: CdS e ribalta giudizio del TAR Lazio

PAS: ancora una volta Anief vince in CdS e ribalta giudizio del TAR Lazio

 

Ammessi i ricorrenti con 540 giorni complessivamente di servizio non specifico del ruolo 1610/2014 che avevano appellato l’ordinanza di rigetto nel ricorso al TAR 10064/2013. Tra i ponderati interessi, quello dei ricorrenti è superiore in questa fase di frequenza a quello del MIUR.

 

Con ordinanza 1458/2014, i giudici di appello condividono le tesi dell’avv. Sergio Galleano, annullano l’ordinanza n. 318/2014 rigettata e per l’effetto permettono l’iscrizione con riserva dei ricorrenti “considerato che, nella comparazione dei contrapposti interessi, risulta prevalente l’interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti su cui si controverte, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le re ragioni dell’amministrazione scolastica”.

 

Si attendono le prossime Camere del Consiglio di Stato sugli altri appelli incardinati.

Certificato antipedofilia: si recita lo stesso psicodramma

Certificato antipedofilia: si recita lo stesso psicodramma.

Tra le emergenze reali che la scuola vive, arriva tra capo e collo un’emergenza virtuale:  il D.L. 39/2014, pubblicato il 22 marzo in Gazzetta Ufficiale, obbliga tutti coloro che lavorano a contatto con soggetti minori  a dotarsi, da oggi 7 aprile, di un certificato generale del casellario giudiziario, sotto pena di sanzioni amministrative pesantissime (multa da € 10.000 a € 15.000 €) per i datori di lavoro inadempienti. Il decreto recepisce, guarda caso, una direttiva europea tesa a contrastare e prevenire i reati connessi con la pedofilia.

Un’altra scadenza sui dirigenti scolastici, un altro adempimento da eseguire per le segreterie, nuovi terribili minacce di sanzione sempre più aspre per i datori di lavoro!

E poi la rincorsa a capire (già avviata con la nota del Ministero Giustizia del 3 aprile) se, dove, quando, chi, in che misura, in quali casi vi sia l’obbligo di adempiere alle prescrizioni del decreto, se esistano dilazioni, limitazioni, deroghe: tutto tra il clamore dei mezzi di stampa che paventavano per oggi scuole paralizzate, per far seguire la rassicurazione che anche questa volta la sfangheremo, perché “sì, è una novità, ma in fondo lo facevamo già”, almeno dalla nascita della Repubblica (o forse della burocrazia sabauda!)

E nel frattempo si perde ancora una volta l’occasione di riflettere sulla responsabilità di insegnare e di far scuola, come se uno o un milione di pezzi di carta rimettesse le cose a posto e cancellasse l’inadeguatezza di tanti adulti di fronte all’emergenza educativa, gettando al contempo il sospetto anche su chi, invece, magari da tanti anni, si impegna con i giovani che incontra ogni giorno e non solo in orario scolastico.

Dai grandi maestri del sospetto siamo passati ai legislatori della certificazione on line: un altro pezzo di carta ci salverà!

Un altro esempio che non incoraggia certo a guardare all’Europa come una risorsa, ma piuttosto come causa di un aumento di lacci e lacciuoli, cioè di burocrazia, anche se in nome di giusti principi.

Oggi chi dirige una scuola vive già pesanti oneri di questo genere, con le norme sulla sicurezza e sulla privacy, che poi chissà perché in Italia trovano sempre un’applicazione più rigida e burocratica che nelle altre nazioni.

Chi ha scritto la norma avrà pensato a centinaia di migliaia di persone che entro oggi si dovevano mettere in fila davanti alle cancellerie dei tribunali per ottenere il famigerato certificato ?

Per fortuna che i pubblici dipendenti all’atto della assunzione in servizio già autocertificano la condizione richiesta. Quindi, tranquilli: almeno a scuola niente file chilometriche !

Tutti gli altri, non dipendenti pubblici, invece, che lavorano per svolgere progetti nelle scuole, dovranno procurarsi il relativo certificato generale del casellario giudiziario, richiedendolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale anche via internet utilizzando software specifici per l’attivazione della procedura CERPA.

L’ultimo esempio dello stesso formalismo che ormai si applica in ogni campo della scuola: con i certificati si risolvono situazioni di sicurezze inefficienti, patti educativi tra soggetti, problemi di edifici fatiscenti, custodia dei dati che tutti possono trovare, attestazioni di apprendimenti finali dei ragazzi….

Con un vantaggio, però: sistemata con la carta la burocrazia e tranquillizzato l’elefante europeo, alunni, famiglie e comunità scolastiche potranno stare tranquille perché un nuovo certificato in più avrà risolto ogni emergenza educativa!

Un pezzo di carta salverà il mondo?

Richiesta del certificato del casellario giudiziale da parte delle Scuole

Sen. Stefania Giannini
Ministro Istruzione, Università e Ricerca
On. Andrea Orlando
Ministro per la Giustizia
On. Maria Anna Madia
Ministro per la Semplificazione e la P.A.
LORO SEDI

Oggetto: DLgs. 39/2014 art. 2 – Richiesta del certificato del casellario giudiziale da parte delle
Scuole – Necessità di chiarimenti.

La scrivente Organizzazione, la più rappresentativa dei dirigenti delle scuole italiane, in relazione all’oggetto, intende rappresentare lo stato di viva preoccupazione del personale in questione, su cui ricadrebbe l’onere della richiesta di circa un milione di certificati del casellario giudiziario, sotto pena di onerosissime sanzioni, che sembrerebbero, fra l’altro, dover essere moltiplicate per il numero di richieste eventualmente omesse.
Si fa presente peraltro che – ad avviso della scrivente – tale adempimento non risulterebbe dovuto da parte delle scuole, stante che tutto il personale che nelle stesse presta la propria attività a contatto con i minori ha presentato, all’atto dell’assunzione, un certificato generale del casellario giudiziario come parte della documentazione necessaria per perfezionare il rapporto di lavoro.
E’ ben vero che tale certificazione ha una scadenza, prevista dalla legge in sei mesi: ma è vero altresì che, ove si accedesse a tale impostazione, si dovrebbe procedere al rinnovo della richiesta ogni sei mesi, cioè due volte per anno scolastico e sempre per circa un milione di addetti. Un impegno di tempo e di mezzi molto rilevante per le segreterie scolastiche, anche in considerazione del fatto che l’archiviazione dei documenti così ottenuti – stante la loro natura di atti super-sensibili – dovrebbe essere effettuata con tutte le specifiche procedure di legge.
Nella stessa direzione va anche il tenore letterale della norma, là dove afferma che alla richiesta della certificazione è tenuto il “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona (…)”. L’espressione “che intenda impiegare” sembra doversi riferire solo al momento che precede l’instaurazione del rapporto di lavoro e non anche ai rapporti già costituiti all’atto dell’entrata in vigore della legge.
Ad adiuvandum, andrà pure ricordato che “intenda” esprime letteralmente un libero atto di volontà e quindi di scelta del soggetto da impiegare, mentre le procedure di assunzione nella pubblica amministrazione – e nelle scuole in particolare – costituiscono un procedimento vincolato, nel quale
l’individuazione del destianatario è un atto necessitato, che non lascia al singolo dirigente alcun margine di apprezzamento o di discrezionalità.
Quest’ultima considerazione viene in rilievo anche in relazione alla condotta che il dirigente dovrebbe eventualmente tenere qualora emergesse che il soggetto ha riportato condanne per taluno dei reati specificati dalla norma. A meno che dalla certificazione del casellario non emergano anche “specifiche sanzioni interdittive delle attività (…)”, la prescrizione letterale dell’art. 2 parla solo di una “verifica”, senza indicare esplicitamente se da essa derivi la facoltà di denegare l’assunzione. E’ vero che tale conseguenza appare in qualche modo implicita: ma in ambito di rapporti di lavoro una lettura che comprima i diritti soggettivi non può essere applicata sul mero presupposto del buon senso.
I primi chiarimenti diramati dal Ministero della Giustizia circa l’applicazione della norma fanno altresì riferimento al “consenso dell’interessato”, che dovrebbe essere preliminare alla presentazione della richiesta della certificazione da parte del datore di lavoro.
Ad avviso di questa Organizzazione, il consenso dell’interessato non va in ogni caso richiesto nel caso delle scuole, in base all’art. 13 comma 5 del DLgs. 196/03, in quanto si ricadrebbe nell’ipotesi di un trattamento di dati da parte di una pubblica amministrazione previsto da una norma di legge. Se così non fosse, si porrebbe il problema di come operare nel caso in cui il soggetto interessato negasse il proprio consenso (tenuto conto che si tratta di soggetti rispetto ai quali è già costituito un rapporto di lavoro, nella grande maggioranza dei casi a tempo indeterminato).
Il complesso delle questioni fin qui rappresentate porta alla conclusione che l’adempimento non risulterebbe dovuto da parte delle scuole e dei loro dirigenti. Tuttavia, atteso il pesante regime sanzionatorio previsto dalla norma, appare necessario che le SS.LL. – ciascuna per la parte di propria competenza – si adoperino per fornire al riguardo tempestivi chiarimenti.

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp

PRECARI: DOMANI QUESTION TIME SU CORTE GIUSTIZIA EUROPEA

PRECARI, GILDA TV: DOMANI QUESTION TIME SU CORTE GIUSTIZIA EUROPEA

Domani 8 aprile, dalle 15 alle 16, Gilda tv trasmetterà in streaming sul sito www.gildatv.it un question time sulla causa per la stabilizzazione dei precari della scuola in corso alla Corte di Giustizia europea. Dalla sede nazionale del sindacato interverranno il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, il responsabile dell’ufficio legale della Gilda, Tommaso De Grandis, e il referente precari Gilda, Antonio Antonazzo, che risponderanno in diretta alle domande dei docenti.

Tribunale di Modena: illegittimo negare il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina

Tribunale di Modena: illegittimo negare il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina

 

Nuovo successo ANIEF presso il Giudice del lavoro di Modena che conferma l’assoluta valutabilità ai fini del punteggio nelle Graduatorie a Esaurimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, coordinando i nostri legali sul territorio, portano a segno una nuova vittoria ANIEF contro il MIUR condannato alla modifica delle graduatorie precedentemente pubblicate con l’attribuzione del punteggio spettante al ricorrente.

 

La professionalità e l’esperienza dei legali ANIEF Massimo Menenti e Irene Lo Bue, continua a fare la differenza in tribunale con una sentenza di pieno accoglimento che non lascia dubbi sul diritto che il MIUR si ostina a negare nei periodici decreti di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento. Il Giudice, infatti, richiama in sentenza l’art. 485 del D. Lgs. 297/94 e ribadisce che “nella sua formulazione letterale la disposizione non prevede alcuna limitazione circa il momento in cui il servizio militare (o civile) è prestato” e conviene che per essere valutato è sufficiente che il servizio di leva sia stato svolto in possesso del titolo di studi valido per l’insegnamento.

 

Come da sempre sostenuto dall’ANIEF, il Giudice riconosce che la ratio della norma “è quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo all’incarico di docenza, impedendolo o comunque ritardandolo” e constata che il ricorrente “ha diritto al riconoscimento del punteggio richiesto, pari a dodici punti, ulteriore rispetto a quello già riconosciuto essendo l’art. 2/6 D.M. n. 44/11 illegittimo sul punto”.

 

Le ormai numerose determinazioni dei tribunali del lavoro, che continuano a confermare le tesi ANIEF sull’argomento, dovrebbero far meditare il Ministero dell’Istruzione in modo da provvedere, nell’imminente decreto di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento, a una revisione radicale delle proprie posizioni sul punto. In caso contrario, il nostro sindacato annuncia già da ora piena disponibilità ad affiancare quanti vedranno lesi i propri diritti e a proseguire il contenzioso nei competenti tribunali in modo da ottenere, ancora una volta, rispetto e giustizia per i lavoratori precari della scuola.

Certificato antipedofilia: Lettera al Ministro

Sig. Ministro Stefania Giannini

La diffusione della notizia della imminente entrata in vigore del D.Lgs. 39/2014 sta provocando tra i dirigenti scolastici italiani comprensibili sentimenti di preoccupazione e di rabbia.

In assenza di qualsiasi chiarimento da parte del MIUR, i dirigenti scolastici si ritrovano in una situazione di assoluta incertezza di fronte all’applicazione di una norma di così vasta portata, che riguarda circa un milione di lavoratori e che individua i datori di lavoro a rischio di pesanti sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza.

Il Ministero chiarisca con tempestività se i dirigenti scolastici:

  • sono tenuti a richiedere alle Procure della Repubblica , dopo aver acquisito il consenso di docenti e ATA interessati, la verifica del certificato penale  per i reati di cui all’art.2 del  D. LGS. n.39 del 4 marzo 2014;
  • possono limitarsi a richiedere agli interessati un’autocertificazione  circa l’esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
  • dovranno imputare gli elevati costi delle certificazioni al già magro finanziamento per dotazione ordinaria.

Distinti saluti.

 

Il Presidente nazionale

Prof. Paolino Marotta

Apprendistato in impresa nei due ultimi anni delle superiori

Apprendistato in impresa nei due ultimi anni delle superiori

L’occupazione riparta dalla scuola

Uno sbocco innovativo per i percorsi di alternanza scuola lavoro

I progetti sperimentali di apprendistato di alta formazione in alternanza scuola lavoro, per le ultime due classi degli istituti tecnici e professionali previsti dall’articolo 8 Bis della legge 128/2013 (Istruzione riparte)potranno essere predisposti dalle scuole entro giugno 2014 e fruibili dall’anno scolastico 2014-2015, grazie ad intese promosse dalle scuole,  singole e in rete, dalle imprese, dal Miur e dal ministero del lavoro.
Questo è quanto emerso dall’incontro, chiesto dalla UIL, tra le organizzazioni sindacali   e il direttore  degli ordinamenti scolastici per la presentazione di una bozza di decreto ministeriale che  attua,  secondo la UIL, una misura di forte innovazione a  sostegno del raccordo tra l’istruzione ed il mondo di lavoro, a fronte di dati drammatici sulla disoccupazione giovanile. I giovani, acquisiscono infatti anche lo status  di apprendisti, mantenendo obiettivi e traguardi della scuola secondaria per l’indirizzo frequentato, a cui si aggiunge l’impegno dell’impresa per inserimenti in  contesti aziendali di lavoro, valutabili come crediti.
Il Miur ha disciplinato per linee generali i contenuti delle convenzioni, i doveri degli studenti e delle scuole, la funzione dei tutor,  il sistema delle certificazioni di competenze in termini di crediti utili anche ai fini dell’esame di stato, la definizione dei requisiti delle imprese, la durata massima dei contratti in apprendistato (fino al 35% del piano orario annuale) e quant’altro.  Alle scuole compete la predisposizione di progetti qualificati in accordo con le imprese,  per il numero delle ore in apprendistato, la certificazione dei crediti, la definizione dei calendari di attività, l’aggregazione di gruppi di alunni in classi o gruppi ad hoc.
Per la UIL il modello sperimentale, pur  necessitando di aggiustamenti  costituisce una risposta concreta all’esigenza di rendere più flessibili ed integrati i percorsi di istruzione e quelli di accesso al lavoro.
L’impegno va concretizzato in tempi coerenti con l’avvio nel nuovo anno scolastico, anche rispettando gli impegni assunti dalla stessa legge 128/2013 sull’orientamento scolastico, necessario per garantire una conoscenza delle diverse opportunità formative agli studenti e alle famiglie.
Va previsto il coinvolgimento delle regioni per la definizione del quadro generale e per la realizzazione dei progetti sul territorio. Lo sforzo delle scuole sull’alternanza scuola-lavoro va supportato anche prevedendo criteri funzionali per l’utilizzo di fondi dedicati, quali ad esempio della legge 440/1997.
L’incontro si è svolto il 2 aprile 2014; la UIL e la UIL scuola sono state rappresentate rispettivamente da Marco Masera e Noemi Ranieri.

CPIA e corsi serali, incontro al Miur

CPIA e corsi serali, incontro al Miur

Resoconto dell´incontro tra l´Amministrazione e le organizzazioni sindacali

Nell´incontro di ieri, finalizzato all´ informativa sull´ attivazione dei CPIA ed sul funzionamento dei Corsi Serali con le nuove regole già a decorrere dal prossimo anno scolastico, l´Amministrazione – rappresentata dal Capo Dipartimento Luciano Chiappetta e dal vicario Gildo De Angelis – ha illustrato la situazione dei CPIA, che non dovrebbero essere più dei 154 attualmente previsti, col rischio che molti non vengano attivati, sia perché in molte realtà territoriali sono previsti semplicemente sulla carta, senza quindi un reale funzionamento, sia perché ci sono Regioni, fra cui il Lazio e l´Emilia Romagna, che non hanno ancora predisposto ed approvato il piano di dimensionamento.

C´ è anche il rischio che non abbiano una dirigenza quei CPIA che hanno una consistenza scolastica inferiore ai 600 studenti. Inoltre non c´ è stato a tutt´ oggi alcun accordo nella Conferenza Stato/Regioni per quanto riguarda l´ entità della platea scolastica per ottenere un dirigente scolastico ed un dsga, col MEF – che ovviamente propende per una drastica riduzione dei suddetti corsi – rigidamente ancorato sulla media di 1.000 alunni/studenti, mentre le Regioni sono attestate su una media di 900/950 che consentirebbero di salvare ca. 250 istituzioni scolastiche. A ciò si aggiunge l´ incertezza che siano stati assegnati i codici meccanografici a ciascun CPIA per consentire la mobilità del personale interessato.

Vista l´ attuale incertezza normativa ed organizzativa e la diffusione a macchia di leopardo dei corsi da attivare, la nostra delegazione ha proposto all´ Amministrazione di rinviarli di 1 anno nell´ attesa che entrino in funzione in pari data sull´ intero territorio nazionale, ha chiesto l´ elenco completo dei CPIA che s´ intende attivare ed i relativi codici meccanografici per accertare che siano tutti immediatamente richiedibili da parte di coloro che aspirano ad insegnarvi.

Per quanto riguarda, invece, i corsi serali per lavoratori, il dott. De Angelis ha informato che l´ organico ridotto al 70% va calcolato sulla consistenza oraria dei corrispondenti corsi diurni, comprendendo anche nel calcolo le ore di educazione fisica e di religione/materia alternativa. In considerazione di quanto sopra, quindi, la consistenza media sarà di 24/25 h. La ripartizione oraria fra le discipline, secondo la nostra delegazione, dovrà essere effettuata non dal dirigente scolastico ma dal collegio docenti con apposita delibera, in quanto organo collegiale cui competono gli aspetti prettamente didattici.

La FGU, inoltre, ha chiesto l´apertura di una sequenza contrattuale per meglio definirne la mobilità. Ha proposto, infine, che le titolarità vadano salvaguardate con le stesse modalità previste per la confluenza degli insegnamenti atipici dei corrispondenti corsi diurni.

A latere dell´ incontro, il dott. Chiappetta ha informato le OO.SS. che le domande per l´ aggiornamento delle GE si dovranno presentare dal 10 aprile al 10 maggio, e non fino al 9, come precedentemente comunicato.
Ha inoltre previsto degli incontri con le OO.SS. con cadenza settimanale o decadale per affrontare le tematiche ed i punti che necessitano di chiarimen, che saranno recepiti in apposite FAQ.

Certificato penale? No, grazie

Certificato penale? No, grazie.

Riprendiamo qui di seguito con qualche aggiunta il comunicato apparso questa mattina sul sito Anp Lazio.

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La stampa di oggi riporta con una certa enfasi la notizia che, a partire dal 6 aprile, tutti coloro che lavorano a contatto con soggetti minori (inclusi, quindi, i docenti) devono essere in regola con le nuove norme dettate dal Decreto Legislativo n. 39, pubblicato lo scorso 22 marzo sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto, che attua una direttiva europea, intende rafforzare le misure di contrasto e di prevenzione rispetto ai reati connessi con la pedofilia. Fra le altre misure, l’obbligo, per i datori di lavoro, di acquisire il certificato generale del casellario giudiziario di tutte le persone che intendano adibire al lavoro a contatto con soggetti minori. Sotto pena – manco a dirlo – di sanzioni amministrative pesantissime (ossia al pagamento di una somma da € 10.000 a € 15.000 euro).

Qualche commentatore si è lasciato andare ad interpretazioni catastrofiche, visto che l’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 6 aprile, cioè fra due giorni. Come faranno le scuole ad acquisire in due giorni decine e decine di certificati? come faranno le cancellerie dei tribunali a far fronte alla richiesta di milioni di estratti del casellario?

Ferme restando tutte le riserve su questo modo di procedere, va però ricordato che il certificato in questione è prodotto obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche i docenti) all’atto della assunzione e che non deve essere ulteriormente ripresentato fino a quando non si verifichino variazioni suscettibili di incidere sullo status.

Quindi, almeno per questa volta, niente panico. Le scuole non devono fare proprio nulla, se non essere particolarmente attente per quanto riguarda la documentazione dei supplenti annuali e temporanei, per i quali l’obbligo di produrre i documenti di rito si rinnova con il primo rapporto di impiego stipulato dopo l’aggiornamento periodico delle graduatorie in base alle quali sono nominati.

Per quanto riguarda, invece, il personale non scolastico, impiegato a vario titolo per progetti promossi dalle scuole a vantaggio degli alunni, il relativo certificato generale del casellario giudiziario potrà essere richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale anche via internet utilizzando software specifici per l’attivazione della procedura CERPA (es. MASSIVE – istruzioni e software scaricabili dal sito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino).

Pedofilia: sindacato, chiarimenti su certificato per scuole

Dall’agenzia ANSA

Pedofilia: sindacato, chiarimenti su certificato per scuole
Di Menna (Uil), si rischia di creare tensioni tra personale

Il ministero dell’Istruzione faccia chiarezza sulla questione del certificato antipedofilia. Lo chiede il segretario generale della Uil scuola, Massimo Di Menna, riferendosi alla norma contenuta nel Decreto legislativo 39 del 4 marzo 2014 attuativo di una Direttiva Comunitaria relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
La norma prevede che qualunque datore di lavoro che impiega una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale. Se non lo richiede, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione, ossia al pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro. “Riceviamo da stamani ‐ spiega Di Menna ‐ molte telefonate dalle scuole perché c’e’ preoccupazione che in assenza di un tempestivo chiarimento da parte del ministero ci possano essere dirigenti scolastici che richiedano a tappeto certificati antipedofilia a tutto il personale, insegnanti e bidelli. E’ ovvio ‐ aggiunge il sindacalista ‐ che la materia deve vedere per la scuola una sua specifica regolamentazione. Il ministero non può ignorare la questione e non può lasciare le scuole in una situazione di incertezza che rischia di creare tensioni tra il personale”.
(ANSA). CLL 04‐APR‐14 16:58 NNNN

Tribunale di Ragusa: 6 nuove immissioni in ruolo

Tribunale di Ragusa: 6 nuove immissioni in ruolo grazie all’ANIEF

 

Continua la serie di sentenze di pieno accoglimento per i ricorsi pettine ANIEF con altre 6 immissioni in ruolo decretate in favore di altrettanti docenti precari ingiustamente collocati “in coda” dal MIUR nelle graduatorie a esaurimento 2009/2011. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli ottengono giustizia dal Giudice del Lavoro di Ragusa con sei sentenze che esprimono il pieno diritto dei nostri iscritti all’immediata stipula di un contratto a tempo indeterminato retrodatato al 1° settembre 2009 e riconosce loro tutti i benefici giuridici ed economici del caso.

 

L’Avv. Nadia Campo, cui l’ANIEF ha affidato la tutela dei propri iscritti sul territorio, ci trasmette sentenze di pieno accoglimento in cui il Giudice del Lavoro si uniforma alla copiosa e favorevole giurisprudenza ottenuta dal nostro sindacato e dichiara il pieno diritto delle nostre iscritte all’immissione in ruolo immediata e retrodatata al 1° settembre 2009 richiamando anche il contenuto della sentenza n. 2486/11 del Consiglio di Stato e della sentenza n. 3032/11 della Suprema Corte a conferma che il principio volto “ad ottenere l’accertamento del diritto al c.d. inserimento a pettine in graduatoria involge un diritto soggettivo (il diritto alla conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria in vista del vantato diritto all’assunzione), sì da doversi conseguentemente affermare la non necessità di riformulare l’intera graduatoria ivi inserendovi anche gli altri aspiranti collocati in coda”.

 

Il Giudice, dunque, riconosce il diritto delle ricorrenti al loro corretto inserimento “a pettine” nelle graduatorie d’interesse definendo “illogica la collocazione in coda alle graduatorie” e ribadendo che il MIUR, con il D.M. 42/2009 che istituisce le “code” nelle graduatorie dei precari, “introduce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori sul territorio nazionale e minimizza il criterio meritocratico ponendosi, pertanto, in palese frizione con gli artt. 3, 16 comma 1°, 120 comma 1°, 51 comma 1° e 97 Cost.”. La condanna alle spese per il MIUR ammonta a un totale di oltre 15.000 Euro oltre accessori.

 

Altri sei docenti, dunque, che con fiducia si sono affidati all’ANIEF per la tutela dei propri diritti, hanno finalmente posto fine alla loro “vita da precari” e ottenuto l’agognata immissione in ruolo che il Ministero dell’Istruzione continuava a negare loro in totale spregio dei fondamentali precetti costituzionali che regolano le assunzioni nel pubblico impiego; la vincente azione del nostro sindacato si è rivelata, ancora una volta, determinante nella tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola.

Tecnici e professionali: programma sperimentale di apprendistato

Tecnici e professionali: programma sperimentale di apprendistato

Le scuole potranno utilizzare spazi di flessibilità fino a un massimo del 35% dell´orario annuale delle lezioni

Si è svolto oggi al Miur, presieduto dalla dott.ssa Palumbo, un incontro concernente il programma sperimentale di formazione in azienda che il ministero intende attuare per gli studenti del IV e V anno dell´istruzione tecnica e professionale, in attuazione dell´ art. 8 bis della L. 128/13.

Il suddetto programma prevede che il 35% dell´ orario di lezione venga svolto presso l´ azienda con cui le scuole interessate – previa delibera degli organi collegiali – stipuleranno un apposito contratto che impegnerà gli studenti anche per un terzo anno post-diploma.

E´ prevista la presenza sia di un tutor aziendale che di un tutor individuato da un consiglio di classe degli studenti aderenti che possono appartenere anche a classi diverse. la loro individuazione avverrà fra gli studenti delle terze classi, proprio per essere avviati alla suddetta formazione nel biennio conclusivo.

Gli oneri graveranno esclusivamente sulle aziende. Alla formazione parteciperanno anche i docenti interessati. Gli spazi da dedicare a tale attività formativa saranno ricavati nell´ ambito della flessibilità oraria prevista dall´ autonomia, mentre i docenti non impegnati per tale finalità saranno utilizzati in base al POF d´ istituto.

Al termine dei suddetti percorsi gli studenti, oltre ad acquisire il diploma di maturità, avranno completato anche l´ apprendistato. L´esame di stato dovrà verificare anche le competenze acquisite durante i percorsi di cui sopra.

Entro il mese di giugno il Miur intende portare all´ attenzione delle classi terze tale opportunità formativa ed in ciascun istituto aderente all´ iniziativa sarà costituita almeno una classe che attuerà tale iniziativa. La formazione di tali classi enucleate dalle altre potrebbe incidere sugli organici e portare alla ricomposizione delle altre classi, allo scopo di non arrecare aggravi di spesa per l´amministrazione.

Su questo punto la nostra delegazione è molto perplessa in quanto si incide sulla continuità didattica delle restanti classi e, pertanto, ha suggerito la soluzione rappresentata dall´ organico funzionale che eviterebbe tali scompensi.
Gli studenti che non dovessero concludere il percorso di formazione verrebbero reintegrati in quello scolastico.

A margine dell´ incontro la nostra delegazione ha sollecitato la dott.ssa Palumbo ad affrontare e risolvere le seguenti questioni:

1) il pagamento dei commissari interni impegnati su più classi;

2) l´ obbligo imposto da diversi uffici scolastici territoriali ai docenti della secondaria di primo grado di presentare la domanda quali presidenti delle commissioni d´ esame del primo ciclo in sostituzione dei dirigenti scolastici che preferiscono presiedere gli esami di stato del II grado;

3) l´ esclusione dei docenti di sostegno a tempo determinato – immotivata per la nostra delegazione – dalla presentazione delle domande quali commissari agli esami di stato.

Incontro al MIUR sull’apprendistato negli ultimi due anni di scuola superiore

Incontro al MIUR sull’apprendistato negli ultimi due anni di scuola superiore

Si è svolto questa mattina un incontro al Ministero sulla bozza di Decreto riguardante la sperimentazione di percorsi di apprendistato nel quarto e quinto anno di scuola secondaria superiore.

Lo schema di decreto, proposto dal MIUR e Ministero del Lavoro in applicazione dell’art. 8 bis del D. L. 104/2013 convertito dalla L. 128/2013, prevede che gli studenti degli ultimi due anni di corso della scuola superiore possano acquisire il doppio statuto di studenti e lavoratori svolgendo periodi di formazione in contesti lavorativi con un contratto di apprendistato. Il programma sperimentale, della durata di tre anni, dovrebbe consentire una transizione dalla scuola al mondo del lavoro impegnando gli studenti durante gli ultimi due anni di scuola e il primo anno successivo al diploma.

Il decreto indica i requisiti che le imprese devono possedere per essere ammesse al programma di sperimentazione e definisce le materie affidate a un protocollo d’intesa tra imprese, Miur e Ministero del Lavoro (tra queste anche i criteri per l’individuazione delle scuole). All’interno del quadro delineato dai protocolli, le istituzioni scolastiche coinvolte, singolarmente o in rete, procedono alla sottoscrizione con le imprese di una convenzione nella quale è congiuntamente definito il percorso formativo, sono delineate le rispettive responsabilità, l’organizzazione delle attività, i contenuti del progetto, la scansione delle attività, le modalità per l’accertamento delle competenze.

Per l’organizzazione delle attività le scuole possono utilizzare una quota di flessibilità del 35%.

Gli studenti coinvolti saranno seguiti da un tutor scolastico e un tutor aziendale; il tutor di scuola garantirà l’integrazione tra i diversi momenti di apprendimento in collaborazione con il tutor individuato dall’azienda.

Il progetto sarà oggetto di verifica e valutazione da parte delle scuole e sarà monitorato dal Miur, dal Mlps in collaborazione con l’Indire e l’Isfol.

Il Ministero intende procedere speditamente con l’iter di approvazione per poter partire con il progetto già dal prossimo settembre. Le scuole interessate dovranno, quindi, non appena il Decreto sarà firmato, manifestare al Ministero il proprio interesse, organizzarsi per l’eventuale attivazione e informare studenti e famiglie prima della conclusione di questo anno scolastico.

Questa, in estrema sintesi, la proposta del Miur.

Pur condividendo lo spirito della norma, si deve però rilevare che, diversamente da quanto stabilito dal D.L. n. 104/2013, art. 8 bis, il testo proposto oggi prevede la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra ministeri e aziende e solo successivamente vede il coinvolgimento delle scuole nella definizione delle convenzioni. Le scuole si troverebbero così ad agire all’interno di una cornice già formulata dettagliatamente al livello superiore. Non si vede la necessità di far intervenire un protocollo tra parti – alcune delle quali non direttamente coinvolte – a monte della convenzione che le singole istituzioni scolastiche, uniche in grado di compiere le scelte più opportune per i propri studenti, devono poi stipulare con le imprese. È del tutto evidente, inoltre, che le materie oggetto del protocollo d’intesa – scelta e numero degli studenti, scelta degli indirizzi di studio cui è rivolta la formazione, modalità per l’eventuale rientro degli studenti negli ordinari percorsi scolastici – rientrano tra le specifiche competenze delle istituzioni scolastiche. Una tale previsione normativa intacca decisamente l’autonomia della scuola oltre a costituire un’inutile complicazione dell’iter progettuale.

Valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina

L’ANIEF vince e convince in Tribunale: ribaltato il precedente orientamento del Giudice del Lavoro di Oristano sulla valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina

 

Con una sentenza di pieno accoglimento, il Giudice del Lavoro di Oristano rivede il suo precedente orientamento e accoglie senza riserve le richieste di un iscritto ANIEF volte ad ottenere il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato non in costanza di nomina, ma con il possesso del titolo valido per l’accesso all’insegnamento. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, coadiuvati sul territorio dall’Avv. Marcello Frau, dimostrano ancora una volta che la professionalità e l’esperienza riescono sempre a fare la differenza.

 

Dopo la brillante discussione in udienza con il nostro legale di fiducia sul territorio, Avv. Marcello Frau, e il deposito della copiosa giurisprudenza di merito ottenuta dall’ANIEF, il Giudice del Lavoro di Oristano “rivedendo criticamente l’orientamento espresso” in precedenti sentenze, “ritiene non applicabile al caso di specie l’articolo 2050 del codice dell’ordinamento militare, e che la disposizione amministrativa censurata dal ricorrente debba essere disapplicata per violazione di legge”.

 

La sentenza, infatti, si sofferma evidenziando “il rapporto di specialità tra il decreto legislativo 16 aprile 1994 n° 297 e il codice dell’ordinamento militare; l’articolo 2050 del codice riguarda, infatti, in via generale, i concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, mentre il decreto legislativo menzionato disciplina in via specifica il rapporto di lavoro del personale docente” e ritiene, pertanto, come sostenuto dall’ANIEF, “maggiormente corretto, dal punto di vista giuridico, applicare al caso di specie il citato decreto legislativo in luogo della generale disposizione contenuta nel codice dell’ordinamento militare” aggiungendo che tale orientamento debba essere preferito, rispetto alla tesi sostenuta dal MIUR, anche in modo da “prediligere la soluzione ermeneutica che appare maggiormente conforme ai principi costituzionali” ricordando che “nel caso di specie il principio costituzionale in esame è quello espresso dall’articolo 52 della Costituzione”. MIUR condannato anche a una salata condanna alle spese di giudizio: 3.150 oltre accessori.

 

Anche il Tribunale di Oristano, dunque, sposa le convincenti tesi ANIEF e dà nuova lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia riconoscendo finalmente la validità del servizio militare prestato non in costanza di nomina ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio nelle Graduatorie a Esaurimento. Solo il MIUR si ostina a non voler rivedere il proprio orientamento; il nostro sindacato assicura, comunque, ai propri iscritti che continuerà a vigilare sull’operato del Ministero dell’Istruzione anche e soprattutto all’atto della pubblicazione del prossimo decreto di aggiornamento delle GaE e non esiterà a tutelare i diritti di quanti si vedranno negare il giusto riconoscimento per aver prestato il proprio contributo al servizio della nazione.