Maturità 2020, dal 10 luglio esami preliminari dei candidati esterni. Commissione dovrà riunirsi nuovamente

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Pubblicata l’Ordinanza ministeriale sull’esame di Stato 2020, con la quale vengono stabilite organizzazione e modalità di svolgimento.

Ammissione dei candidati esterni

L’ammissione dei candidati esterni, come chiarisce l’art.4 della bozza dell’OM, è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari, in sintonia con quanto dispone l’art.1 comma 7 del D.L. n.22/2020 dove si stabilisce quanto segue:

“I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo […]”

Sulla base di quanto stabilito nella bozza dell’ordinanza, per i candidati esterni gli esami saranno svolti in presenza nella sessione straordinaria a partire dal 10 luglio 2020

Esami preliminari

Come chiarisce il Decreto Legislativo n.62/2017, nell’art.14 comma 2, l’ammissione dei candidati esterni che non sono in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non sono in possesso della promozione o dell’idoneità’ alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

Sostengono inoltre l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.

Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe.

L’esame preliminare e’ sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

Organizzazione dell’esame per i candidati esterni

La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista nell’ordinanza per i candidati interni , quindi organizzazione, tipologie di prove e modalità di svolgimento sono le medesime.

Quali requisiti per l’ammissione dei candidati esterni

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste nell’art.14 comma 1 del Decreto Legislativo n.62/2017, coloro che:
a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione
b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età
c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020

Disposizioni speciali per anno scolastico 2019/20

Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti stabiliti nell’art.14 comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 62/2017, dove è stato disposto che “[…] L’ammissione all’esame di Stato e’ altresì subordinata alla partecipazione presso l’istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca”

Casi in cui non è prevista l’ammissione all’esame per i candidati esterni

Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nei seguenti casi:
1) nell’ambito dei corsi quadriennali
2) nei percorsi di secondo livello per adulti
3) negli indirizzi non ancora regolamentati, indicati nell’art.3 comma 2 del DPR n.89/2010 (percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo)
4) nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi di cui ai Decreti EsaBac ed EsaBac techno
In ogni caso i candidati esterni sostengono l’esame di Stato su percorsi del vigente ordinamento.

Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.

Sedi d’esame per i candidati esterni

Sono sedi d’esame per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati .

Come chiarisce l’art.16 comma 3 del Decreto Legislativo n. 62/2017 “Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi”

Assegnazione alle sedi d’esame: quali criteri

Il procedimento di assegnazione dei candidati esterni alle sedi d’esame è disciplinato dall’art.14 comma 3 del Decreto Legislativo n. 62/2017

I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.
Eventuali deroghe al superamento dell’ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il 50% dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di 35 candidati

Credito scolastico per i candidati esterni

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella, opportunamente convertito adoperando le tabelle
C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza.

L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe deve attenersi a quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale, tenendo conto in particolare di quanto segue:

a) per i candidati esterni che sono stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:
I) sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta
II) nella misura di 12 punti per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta
III) nella misura di 11 punti per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza
b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B dell’Allegato A