Il benessere lavorativo e la valutazione dello stress da lavoro correlato
di Cettina Calì
Le caratteristiche dell’ambiente nel quale si svolge l’attività lavorativa, la mancanza di conflittualità, la chiarezza degli obiettivi da raggiungere unita alla coerenza tra gli enunciati e le pratiche organizzative, il giusto riconoscimento e la valorizzazione delle competenze personali sono le dimensioni cruciali che promuovono la “salute” in ambito lavorativo. Al contrario, una situazione prolungata di tensione può ridurre la capacità lavorativa di un individuo e condizionare il suo stato di salute. “Lo stress si manifesta quando le persone percepiscono uno squilibrio tra le richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste” (European European Agency for Safety and Health at Work, 2000)
Lo stato di malessere, appunto, ” si manifesta con sintomi fisici, psichici e sociali legati all´incapacità delle persone di colmare uno scarto tra i loro bisogni e le loro aspettative e la loro attività lavorativa” (National Institute for Occupational Safety and Health, 1999).
Dove inizia lo stress lavoro-correlato finisca il benessere organizzativo e viceversa.
Da alcuni sondaggi si rileva, infatti, che i docenti italiani percepiscono un carico di lavoro eccessivo con stipendi inferiori alla media europea, notevoli difficoltà della gestione di classi sempre più numerose e problemi relazionali – comunicativi all’interno degli ambienti di lavoro. È risaputo da più parti che le “strutture” più efficienti sono quelle con dipendenti soddisfatti e un “clima interno” sereno e partecipativo.
La valutazione dei rischi deve riguardare – anche – “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’ottobre 2004…”(primo comma dell’art. 28).
L’art. 22, comma 8, lettera b4, del CCNL 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca prevede, in ogni istituzione scolastica, “la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l’individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato (SLC) e di fenomeni di burn-out”.
I Dirigenti, alla luce di quanto disposto dall’art. 5 e dal comma 9 dell’art. 22 del CCNL 2016/2018, sono tenuti a dare ai soggetti sindacali i riferimenti relativi ad una materia così delicata e importante come la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l’individuazione delle misure di prevenzione attuate per la prevenzione dello stress da lavoro correlato e dei fenomeni di burn-out. Infatti l’obiettivo comune da perseguire in ogni istituzione scolastica è quello della realizzazione, per ogni lavoratore, di un ambienti e di relazioni che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita lavorativa e siano finalizzati a tutelare, anche, il benessere psico-fisico del lavoratore.
“L’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e la produttività passano necessariamente attraverso il miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al lavoro. È circostanza nota che un ambiente lavorativo ove si verifichino episodi di discriminazione o mobbing si associa quasi inevitabilmente alla riduzione e al peggioramento delle prestazioni. Oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici, si hanno ripercussioni negative sia sull’immagine che sull’efficienza della stessa amministrazione. La dirigenza pubblica è chiamata a rispondere delle proprie capacità organizzative anche in relazione alla realizzazione di ambienti di lavoro improntati al rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e mobbing”.
Pertanto è prerogativa del dirigente la cura del benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, mediante la ricerca costante delle condizioni necessarie che favoriscano l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori e la valorizzazione del “capitale umano” a disposizione.
Nel DVR (Documento di valutazione dei Rischi) si devono inserire le modalità per monitorare e prevenire lo SLC (Stress Lavoro-Correlato). Purtroppo, non di rado, accade che le griglie utilizzate da alcune scuole, redatte dal Dirigente scolastico, dal RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), sono molto spesso autoreferenziali e tendono a nascondere le reali situazioni di disagio e di malessere che vivono quotidianamente docenti e ATA all’interno del loro posto di lavoro.
Il CCNL 2016/2018 permette alle componenti della RSU di ogni scuola di conoscere il “Piano per la valutazione dello stress lavoro correlato che il Dirigente scolastico deve obbligatoriamente predisporre per la riduzione dei rischi.
In tale piano devono essere indicati, in maniera chiara e trasparente, i fattori di stress più comuni e quelli specifici della istituzione scolastica, tra questi si riportano, a titolo esemplificativo ed indicativo, la continua modifica delle condizioni organizzative e i compiti dei docenti, il venir meno del riconoscimento sociale e il rapporto con le famiglie, le classi difficili, la multiculturalità dell’utenza a cui devono corrispondere le azioni che sono messe in campo per limitare i rischi.
La tutela della benessere e della salute dei lavoratori è cosa seria e la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato rappresenta anche una opportunità di crescita e di sviluppo, poiché attraverso gli interventi finalizzati al benessere si valorizzano le buone pratiche e si migliorano la qualità dei processi, delle attività e delle prestazioni erogate, diminuendo i costi indiretti derivanti dal disagio lavorativo.