Sentenza TAR Lazio – Roma sez.IV BIS 19 aprile 2024, n. 7789

SOSTEGNO: IL TAR LAZIO ANNULLA IL DECRETO DI RIGETTO SU ISTANZA DI RICONOSCIMENTO SOSTEGNO E LA ESCLUSIONE DAL CONCORSO DI CUI AL D.D. N.499/2020, CONDANNANDO IL MINISTERO PER NON AVER COMPARATO IN CONCRETO IL PERCORSO ROMENO CON QUELLO ITALIANO, IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO.

Di particolare interesse con riferimento al contenzioso in tema di riconoscimento del titolo di sostegno estero, la sentenza n°7789 di oggi 19 aprile 2024 prima in Italia nel suo genere , atteso che il TAR Lazio-Roma sez.IV BIS ,in accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto del Lavoro dell’Università Mercatorum, ha annullato sia il decreto di rigetto intervenuto sull’istanza di riconoscimento del sostegno, che la esclusione dal concorso cui aveva partecipato la ricorrente proprio per le classi del sostegno, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nel caso di specie la ricorrente, adiva il Tar Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto della USR per la Calabria di esclusione dalle procedure concorsuali del concorso ordinario della ricorrente, dalle classi di concorso sostegno, del decreto dalla USR per la Calabria di approvazione della graduatoria di merito della classe di concorso ADMM, sostegno, con allegata graduatoria; della nota con cui il Ministero dell’Istruzione – Ufficio V, ha comunicato che la ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento nei cui confronti è stato emesso provvedimento di rigetto per le classi di concorso sostegno ADMM ADSS.

Il Collegio nella motivazione, ha ritenuto “che il provvedimento impugnato è palesemente contrastante con la disciplina Europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania” (v. in particolare Ad. Pl. n. 22/2022) affermando che: – l’Adeverinta rilasciato dal Ministero rumeno “è riconducibile alla ‘attestazione di N. 07089/2023 REG.RIC. qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, al quale l’appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED”; – “Il Ministero appellante deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno».

 Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.”; – peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa.”

Con specifico riferimento poi all’insegnamento di sostegno, la sentenza citata evidenzia inoltre che i docenti, “dopo aver visto riconosciuto in Romania il percorso di studi universitari svolto in Italia, conseguono l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno in Romania all’esito di specifico corso di studi. Costoro hanno, dunque, acquisito tutte quelle competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la figura dell’insegnante di sostegno, in Romania N. 07089/2023 REG.RIC. come in Italia. Si tratta di percorsi che comprendono la preparazione nelle materie afferenti alla specializzazione (a mero titolo esemplificativo: psicologia dell’educazione, dello sviluppo, tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni nell’educazione inclusiva, psicologia delle persone con bisogni speciali, ecc.), nonché un’attività di tirocinio di 120 ore, sia presso istituti rumeni che rientrano nell’ambito delle scuole cd. “speciali” previste in Romania, e sia in scuole che prevedono, come in Italia, la scolarizzazione degli alunni disabili con la loro integrazione nell’istruzione ordinaria.”. Sulla base di quanto appena esposto, l’Adunanza Plenaria ha affermato il principio di diritto secondo cui “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.

In base ai principi ora richiamati, deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato con cui il Ministero dell’Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare, in concreto e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta – l’interessata abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.

Conclusivamente, il decreto di rigetto dell’istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente per le classi di concorso ADMM e ADSS va annullato in ordine alla posizione della ricorrente. In ragione di tale annullamento, avente effetto retroattivo, viene meno la unica ragione dell’esclusione dal concorso, che va conseguentemente ritenuta illegittima e quindi annullata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti indicati in epigrafe.