Conti giudiziali

Conti giudiziali: ulteriori precisazioni 

6 Ottobre 2025

Riteniamo opportuno tornare sulla questione dei conti giudiziali – al momento richiesti alle sole istituzioni scolastiche di Lazio, Lombardia e Puglia dalle competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti – per fornire alcune precisazioni. 

Innanzitutto, ribadiamo quanto già scritto nel nostro comunicato del 25 settembre 2025: è necessario che il Ministero dirami quanto prima istruzioni chiare ed esaustive. Non è pensabile che le istituzioni scolastiche siano lasciate sole nell’adempimento di un obbligo che, per quanto abbia natura costituzionale, non è mai stato sottoposto alla loro attenzione in tutta la storia repubblicana e non solo. 

In attesa delle indicazioni ministeriali, è possibile trarre alcune importanti conclusioni – a nostro avviso applicabili in tutto il territorio nazionale – dalla lettura del Quaderno n. 3/2023 della Rivista della Corte dei conti, integralmente dedicato ai conti giudiziali. 

Nelle istituzioni scolastiche, la nozione di agente contabile interno appare essenzialmente riconducibile alle due funzioni di “economo” e di “consegnatario di beni”. La prima funzione è disciplinata dall’articolo 21 del D.I. n. 129/2018 ma, come ben noto, non è sempre attiva. La seconda, disciplinata dagli articoli 29 e seguenti del D.I. n. 129/2018, risulta invece sempre attiva pur se con qualche sottile risvolto. Ne riportiamo le definizioni adoperate nel Quaderno (pagg. 170-171). 

L’economo è un dipendente dell’ente a cui viene affidata la gestione delle spese cosiddette minute o piccole spese, caratterizzate da motivi di urgenza e necessità (si tratta ad esempio di spese postali quali raccomandate, telegrammi, o di cancelleria o per modeste manutenzioni). 

Il consegnatario di beni è un altro agente contabile che ha il compito di gestire beni appartenenti all’amministrazione. Occorre precisare che sono considerati agenti contabili e quindi tenuti alla resa del conto giudiziale solo i consegnatari per debito di custodia e non anche i consegnatari per debito di vigilanza. In realtà, tale distinzione è utile perché soltanto i soggetti a cui viene affidata la custodia (in archivi o in magazzini) e la gestione di determinati beni hanno l’obbligo di rendicontare tutte le movimentazioni poste in essere durante il periodo esaminato (in genere, corrispondente ad un esercizio finanziario). I soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale sono quelli più precisamente indicati nell’art. 624 del r.d. n. 827/1924, in particolare contabili, consegnatari, magazzinieri e altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna, non per solo debito di vigilanza, materie, libri, bollettari o altre cose di pertinenza pubblica. Sono invece esclusi dall’obbligo di rendere il conto coloro che hanno in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri o latri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art. 32 r.d. n. 827/1924). 

[…omissis…] 

In via esemplificativa, se al consegnatario per debito di custodia vengono affidate e date in custodia ad esempio 100 scrivanie, 50 computer, 200 sedie e nel corso della sua gestione questo consegnatario distribuisce in parte o anche tutto questo materiale ricevuto ai dipendenti dell’ente, ne dovrà poi dare rappresentazione nel conto giudiziale che dovrà provvedere a compilare e sottoscrivere per il deposito alla Corte dei conti. 

Il consegnatario per solo debito di vigilanza invece consiste più semplicemente in un mero magazziniere, che non ha compiti di gestione dei beni affidatigli ma solo di sorveglianza o appunto di vigilanza, per cui non è tenuto a depositare alcun conto. 

Pertanto, la presentazione del conto non è dovuta soltanto in caso di contemporanea assenza – evenienza impossibile – di fondo economale e di beni in custodia. 

In definitiva, consigliamo a tutti i colleghi delle regioni interessate di verificare con la massima attenzione, in collaborazione col DSGA, la sussistenza degli obblighi connessi alla presentazione dei conti giudiziali. Tale suggerimento trae origine dall’articolo 141, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 174/2016 (codice di giustizia contabile) secondo cui la mancata presentazione del conto all’amministrazione di appartenenza da parte dell’agente contabile comporta l’applicazione, nei confronti di quest’ultimo, di una sanzione pecuniaria fino alla metà della retribuzione complessiva, in relazione al periodo al quale il conto si riferisce. Qualora l’agente abbia presentato il conto all’amministrazione ma quest’ultima non l’abbia trasmesso e depositato presso la competente sezione giurisdizionale della Corte, la medesima sanzione si applica al responsabile del procedimento. 

Ciò rende ancora più urgente la trasmissione alle istituzioni scolastiche, da parte del Ministero, di precise e dettagliate indicazioni a tutela dei dirigenti scolastici e dei direttori SGA.  


Conti giudiziali: il Ministero fornisca indicazioni  

25 Settembre 2025

Da qualche tempo, le sezioni regionali della Corte dei conti hanno cominciato a sollecitare gli Uffici scolastici regionali – che a loro volta hanno provveduto a sollecitare le scuole – su un adempimento che ha colto di sorpresa le istituzioni scolastiche: la presentazione e il deposito dei conti giudiziali. 

L’adempimento, in realtà, è disciplinato dagli articoli 137 e seguenti del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, norme che dispongono che la Corte dei conti giudichi sui conti degli agenti contabili di tutte le pubbliche amministrazioni, fra le quali rientrano anche le scuole. Tale giudizio è correlato alla disposizione di cui agli articoli 97, secondo comma, e 100, secondo comma, della Costituzione che richiedono di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, affidando alla Corte dei conti il controllo sulla gestione finanziaria dello Stato e degli enti a cui esso contribuisce in via ordinaria. 

È opportuno rilevare che l’articolo 1, comma 143 della legge n. 107/2015 aveva previsto che, nel modificare il Regolamento approvato con D.I. n. 44/2001, si provvedesse, fra l’altro, anche all’armonizzazione dei sistemi contabili, in applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 91/2011. L’articolo 55, comma 4 del D.I. n. 129/2018 aveva poi stabilito che tale armonizzazione si sarebbe realizzata con un successivo decreto, mai adottato. 

La mancata armonizzazione dei sistemi contabili delle scuole con quelli delle altre pubbliche amministrazioni determina evidentemente molti problemi sui quali il Ministero, a nostro parere, è chiamato a pronunciarsi. Per l’ANP è necessario che le scuole ricevano al più presto istruzioni precise da parte dei competenti uffici ministeriali. Gli UU.SS.RR., infatti, si sono limitati a una mera trasmissione alle scuole delle missive della Corte dei conti, quando – più opportunamente – avrebbero dovuto fornire gli indispensabili chiarimenti operativi. 

Nelle more, per venire incontro alle istanze dei colleghi, indichiamo di seguito gli adempimenti richiesti: 

  • comunicazione alla Corte dei dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla presentazione del conto giudiziale. Tali dati confluiscono nell’anagrafe degli agenti contabili, da tenere costantemente aggiornata. Si evidenzia che, nelle istituzioni scolastiche, l’agente contabile va individuato nel direttore SGA, in qualità di responsabile del fondo economale nonché di consegnatario dei beni (articoli 21 e 30 del D.I. n. 129/2018), mentre il dirigente scolastico è preposto alla parificazione del conto, dopo che esso sia stato verificato dai Revisori dei conti 
  • presentazione del conto giudiziale, da parte dell’agente contabile ovvero del direttore SGA, all’amministrazione di appartenenza, quindi al dirigente scolastico, per la parificazione 
  • deposito del conto giudiziale nella segreteria della sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti, da effettuarsi per via telematica mediante la piattaforma SIRECO. 

Al deposito del conto segue il relativo giudizio che, se non vengono rilevate irregolarità, comporta il discarico del conto stesso. In caso contrario, la Corte apre una fase dibattimentale per accertare eventuali responsabilità erariali. 

Vogliamo rassicurare i nostri iscritti: la presentazione e il deposito dei conti giudiziali, che apparentemente potrebbero sembrare adempimenti complessi, si sono fortunatamente rilevati, nelle istituzioni scolastiche che vi hanno già provveduto, di agevole realizzazione. 

L’ANP chiede, in ogni caso, che il Ministero fornisca nell’immediato alle istituzioni scolastiche indicazioni uniformi per l’intero territorio nazionale.