Mobilità su sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

da Tecnica della Scuola

Mobilità su sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
di L.L.
Sottoscritta al Miur l’ipotesi di sequenza contrattuale che modifica l’articolo 30 del Ccni del 26 febbraio scorso, riguardante la mobilità dei docenti sui posti di sostegno (DOS) della scuola secondaria di secondo grado
Ieri, 7 aprile 2014, è stata sottoscritta al Miur l’ipotesi di sequenza contrattuale al Ccni sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2014/2015 sottoscritto il 26 febbraio 2014.
Ai sensi dell’art. 1 punto 5 dello stesso Ccni è stato modificato l’art. 30 riguardante la mobilità dei docenti sui posti di sostegno (DOS) della scuola secondaria di secondo grado.
Le modifiche apportante tengono conto dell’art. 15 comma 3 bis della legge128 /2013 che ha unificato le quattro aree (scientifica AD01, umanistica AD02, tecnica professionale artistica AD03 e psicomotoria AD04) a decorrere dall’a.s. 2016-2017 ai fini del reclutamento e della C.M. n. 34 del 1 aprile 2014 sugli organici che le ha unificate da subito ai fini della mobilità del personale.
La novità più rilevante riguarda il comma 6 del nuovo art. 30 che così dispone:
6. In attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede: “Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, i posti di cui all’art. 6 comma 4 del presente CCNI sono accantonati per aree disciplinari.
I posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità, fermi restando quelli accantonati, sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.