Il quarantennale della legge n. 517/1977

Il quarantennale della legge n. 517/1977 e la legge-quadro n. 104/1992

di Pietro Boccia

Quest’anno ricorre il quarantennale della legge n. 517/1977; questa rappresenta, in Italia, lo spartiacque storico tra una scuola della separazione e dell’inserimento degli allievi e quella che, con un lento processo, diventa dell’integrazione. Si giunge, così, alla legge n. 104/1992. La legge n. 517 supera, infatti, le classi speciali e la legge n. 104/1992 abolisce quelle differenziali. La scuola tende, di conseguenza, a diventare luogo, attraverso il processo dell’integrazione, di far superare le difficoltà di apprendimento agli svantaggiati e agli handicappati (diversamente abili). Lo svantaggio e l’handicap sono, infatti, due termini che vengono impiegati per caratterizzare, in alcuni soggetti, situazioni di particolare difficoltà non solo di apprendimento. Il primo termine ha un significato alquanto ambiguo. Esso normalmente ha come parametro di riferimento le carenze di stimolazioni cognitive che, in situazioni familiari e ambientali particolari, agiscono, in modo determinante, su un soggetto fin dai primi anni di vita. Bisogna stare, però, attenti che tali carenze non vengono confuse con gli elementi costitutivi della diversità culturale. Lo svantaggio, nella maggior parte dei casi, dovrebbe essere, dunque, valutato soltanto come una condizione di diversità. Il secondo termine, handicap, indica, invece, una situazione e una condizione d’inabilità fisica, sensoriale e mentale. Nella tipologia dell’handicap rientrano, infatti, in senso clinico e medico-specialistico, tutte quelle malformazioni e deficienze, acquisite o congenite. Le categorie e i tipi di handicap non devono, però, essere inquadrati in schemi precostituiti. Ogni soggetto, portatore di handicap, è, in ogni modo, diverso da tutti gli altri ed è, perciò, necessario individuare, in una situazione reale, quello che concretamente può e sa fare. La scuola, in particolare, dovrebbe programmare e agevolare strategie appropriate, per consentire ai bambini, portatori di svantaggi e di handicap, di superare le difficoltà e di inserirsi e integrarsi, in modo adeguato, nella realtà scolastica e sociale. Con la legge n. 118, del 1971, si afferma così il diritto degli invalidi civili all’inserimento nella scuola sia elementare sia media. In tale apertura la legge n. 517 ha sancito, nel 1977, che il diversamente abile non solo ha diritto allo studio ma, affinché possa liberamente socializzare, ha anche il diritto a essere inserito e integrato, impiegando la figura dell’insegnante di sostegno, nelle classi normali della scuola dell’obbligo. In Italia, già nel 1974 è stata, in verità, costituita, per affrontare il problema, una Commissione ministeriale di studio, che ha, poi, redatto un documento, nel quale è affermato che: in primo luogo, i soggetti in difficoltà, essendo, in ogni modo, portatori di potenzialità conoscitive, operative e relazionali, dovrebbero diventare protagonisti della loro crescita; in secondo luogo, la scuola dovrebbe favorire e facilitare lo sviluppo di tali potenzialità; in terzo luogo, si dovrebbe determinare una formazione di operatori e di collaboratori scolastici, altamente qualificati. Su tali indicazioni è stata elaborata la legge n. 517. Nel 1987 l’inserimento viene esteso, con sentenza della Corte Costituzionale n. 215, anche alla scuola materna e superiore. In seguito, nel 1992, dopo un susseguirsi di circolari ministeriali, finalizzate all’integrazione dei soggetti diversamente abili o svantaggiati, viene emanata la cosiddetta “legge-quadro”. Questa (n. 104 del 5 febbraio) fa proprie tutte le istanze del problema dell’handicap e/o svantaggio e regola l’assistenza, l’integrazione e l’inserimento dei soggetti diversamente abili non solo nelle scuole di primo e di secondo grado, ma anche nella società e nel mondo del lavoro. La documentazione specifica della legge n. 104/1992 è: la certificazione medico-sanitaria, che accerta il tipo o la gravità del deficit ed è rilasciata da uno specialista; la diagnosi funzionale, che, rilasciata da una unità multidisciplinare, descrive analiticamente lo stato psico-fisico del soggetto considerato; il profilo dinamico funzionale o PDF, che, redatto congiuntamente dal consiglio di classe, dall’insegnante di sostegno, dagli operatori dell’ASL e dai genitori, tratteggia i livelli di risposta dell’allievo considerato a breve e a medio termine; il piano educativo individualizzato (PEI), che, predisposto dal GLHO, indica gli interventi che la scuola predispone a favore dell’allievo preso in considerazione.

Nel 1994, vengono, infine, con il D.P.R. del 24 febbraio, impartite le disposizioni per “l’indirizzo e il coordinamento che si riferisce ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”. Tale decreto prevede che ogni singola istituzione scolastica debba costituire un “Gruppo interno operativo” (GIO), per elaborare, a favore dell’handicap, un “Piano educativo personalizzato” (PEP). Il “Gruppo operativo interno” deve progettare e stilare un “Piano educativo personalizzato” che abbia come finalità la realizzazione d’integrazione e d’inserimento per ogni singolo portatore di difficoltà. La progettazione/programmazione del “Piano educativo personalizzato” deve essere fatta sulla base della “diagnosi funzionale”; questa viene formulata da una preposta “Unità multidisciplinare” (medico specialista, neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione e operatori sociali). La diagnosi funzionale, pertanto, diventa fondamentale allora, per poter operare a favore dell’handicap nelle istituzioni scolastiche. Essa, nel complesso, si articola sia in anamnesi fisiologica e patologica sia in diagnosi clinica; si predispone sulla base di tali elementi, tenendo, però, conto delle potenzialità del soggetto diversamente abile. Tali potenzialità devono essere raccolte in ordine ad una serie di aspetti: cognitivo, linguistico, affettivo-relazionale, motorio, sensoriale, neuropsicologico, di autonomia personale e sociale. Solo dopo tali procedure la “Unità multidisciplinare”, come prevede il D.P.R., redigerà il “Profilo dinamico funzionale”, (PDF), in cui sono descritte le difficoltà e lo sviluppo delle potenzialità dell’allievo nei tempi brevi (sei mesi) o medi (due anni). Il “Profilo dinamico funzionale” ha, come contenuti, i seguenti assi: cognitivo, linguistico, affettivo-relazionale, comunicazionale, neuropsicologico, sensoriale, motorio-prassico, di autonomia e di apprendimento. Esso sarà, pertanto, uno strumento scrupolosamente impiegato dal “Gruppo interno operativo” della scuola per predisporre adeguatamente e correttamente il relativo “Piano educativo personalizzato”, che è un documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro. Il PEI viene predisposto per l’allievo diversamente abile, in un determinato arco di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992. Esso è elaborato, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, da un team di professionalità (operatori sanitari dell’UONPI – ASL –, dagli insegnanti curricolari e di sostegno della scuola e dall’operatore psico-pedagogico, quando è presente, in collaborazione con i genitori, ed è presieduto dal Dirigente scolastico). Alla fine degli anni Novanta dello scorso secolo con il D.Lgs n. 229/1999 vengono individuate le responsabilità specifiche in campo sanitario; nell’anno duemila con la legge n. 328 si istituiscono, presso i Comuni, specifiche unità operative e un sistema locale dei servizi socio-sanitari, per coordinare e integrare i servizi sanitari e sociali. Essi sono responsabili dei Piani attuativi territoriali, dei Piani di zona e dei Piani dell’offerta formativa. Lo strumento operativo per facilitare l’intesa e l’assolvimento dei compiti specifici da parte delle diverse istituzioni coinvolte è la legge n. 142 del 1990, che definisce le funzioni delle scuole e di tutte le istituzioni che interagiscono con esse per attuare il processo d’integrazione.