Vaccini, l’obbligo vale fino al compimento dei 17 anni dello studente

da La Tecnica della Scuola

Vaccini, l’obbligo vale fino al compimento dei 17 anni dello studente

 

L’U.s.r. per il Veneto ha fornito precisazioni in merito all’obbligo vaccinale per gli studenti che non hanno compiuto 17 anni.

A tale proposito, secondo quanto indicato dal punto 2.1, primo capoverso, della Circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017 prot. n. 25233, ai fini sanitari, la sorveglianza sulla regolarità vaccinale riguarda i giovani che non abbiano compiuto i 17 anni di età, quindi fino a 16 anni e 364 giorni. La motivazione si può evincere dalla precisazione che si legge successivamente nella medesima Circolare:

Per assicurare una corretta immunizzazione e il mantenimento della protezione indotta dalla vaccinazione nel tempo, l’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali. Si precisa, in particolare, che il richiamo contro difterite-tetano-pertosse-polio nell’adolescenza è obbligatorio se sono trascorsi 9 anni dall’ultima dose del vaccino anti-difterite-tetano-pertosse e se il soggetto non ha ancora compiuto il 17° anno di età.“

Secondo l’U.s.r., poiché questo provvedimento ha finalità di salvaguardia sanitaria, esso prevale sui confini netti dell’obbligo di istruzione, che restano fissati al compimento del sedicesimo anno di età con la frequenza di dieci anni di istruzione.

Pertanto, la segnalazione cui sono tenuti i Dirigenti scolastici in caso di situazioni non regolari riguarda non solo i minori sotto i 17 anni iscritti ai CPIA, ma anche alunni nella medesima situazione iscritti a tutte le scuole del secondo ciclo, statali e non statali.

Quindi, secondo l’Ufficio scolastico, per i minori non vaccinati tra i 16 e i 17 anni valgono le medesime procedure che si applicano a quelli in obbligo di istruzione.

Mobilità, altra sentenza contro il Miur: il servizio nelle paritarie deve essere riconosciuto

da La Tecnica della Scuola

Mobilità, altra sentenza contro il Miur: il servizio nelle paritarie deve essere riconosciuto

 

Ancora una volta si giudici intervengono sui punteggi della mobilità. Stavolta è il Tribunale di Napoli, che con 3 provvedimenti ribadisce il riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie.

Infatti, il Tribunale partenopeo ha riconosciuto il servizio svolto dai ricorrenti nelle scuole paritarie, inizialmente estromessi e non conteggiati ai fini della mobilità professionale 2016/2017.

Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità̀, affermano i giudici nei provvedimenti, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità (a cui è limitata la domanda), tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche

In tal senso, i giudici ordinano la disapplicazione del CCNI, motivando in questo modo:”ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell’art.40 comma 1 ult. cpv  (“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del d.lgs. 165/01, detta disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che il ‘servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabiledeve essere disapplicata, con affermazione del diritto dell’odierna ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s 2016/17 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2015/2016 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell’amministrazione scolastica all’inserimento, come richiesto“.

Quella del Tribunale di Napoli, seguita dallo studio legale BFI, è l’ultima in ordine cronologico di pronunce favorevoli al riconoscimento del punteggio pre ruolo in scuole paritarie e si va ad aggiungere alla montagna di ricorsi persi dal Miur in tal senso.

Bonus cultura: sbloccato per i nati nel ’99. Più scelta rispetto allo scorso anno

da Tuttoscuola

Bonus cultura: sbloccato per i nati nel ’99. Più scelta rispetto allo scorso anno 

Bonus cultura sbloccato per i nati nel ’99. Il regolamento che disciplina la dotazione di 500 euro anche per chi compie 18 anni nel 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre scorso (con entrata in vigore fissata il giorno dopo, quindi oggi 19 settembre). La nuova tornata del bonus cultura non si svolgerà con le stesse identiche modalità dell’anno scorso.

Ci saranno – fa notare Skuola.net – dei cambiamenti. I nati nel ’98 potevano usare i 500 euro (ma lo potranno ancora fare, se già registrati al sito 18app, fino al 31 dicembre 2017) per assistere a rappresentazioni teatrali, per andare al cinema, per acquistare libri e biglietti per musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. La classe ’99 avrà una rosa di scelte più ampia: con una modifica al decreto che ha varato il bonus ora – sottolinea il portale – si potranno comprare anche musica registrata (su supporto fisico o digitale), corsi di teatro, di musica e di lingue straniere.

Una decisione che accontenterà quei neomaggiorenni che si erano lamentati per le poche opzioni d’acquisto. Ora la palla passa ai ragazzi. Per usufruire del bonus dovranno richiederlo, registrandosi alla piattaforma ufficiale 18app, su cui potranno generare i voucher con cui acquistare i prodotti culturali preferiti (su portali di e-commerce o in negozi fisici). Ma, prima di tutto, dovranno dotarsi dello Spid – il Sistema pubblico d’identità digitale – e cioè delle credenziali con cui tutti i cittadini italiani possono accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, contattando uno dei provider indicati (InfoCert, Poste, Tim, Sielte).

Il passo successivo sarà quello di iscriversi al sito 18app.italia.it: solo allora verrà generata la Carta elettronica del valore di 500 euro, da cui scalare le somme che si spenderanno per i singoli acquisti. Per iscriversi a 18app c’è tempo fino a giugno 2018. I diciottenni del 2017 avranno tempo fino al 31 dicembre 2018 per scegliere come spendere il proprio ‘assegno’. Una deroga che già si era vista per i loro predecessori (quelli del ’98), dato il ritardo con cui anche l’anno scorso venne dato il via libera ai fondi. Anche perché non c’è fretta: tra le caratteristiche del bonus cultura c’è, infatti, quella di poter essere usato un po’ per volta (ma nulla impedisce di esaurirlo in un colpo solo).

Concorso DS, l’ennesima fumata nera allontana l’obiettivo del 1° settembre 2018

da Tuttoscuola

Concorso DS, l’ennesima fumata nera allontana l’obiettivo del 1° settembre 2018

Ieri, come si temeva, l’ennesima fumata nera sulla Gazzetta Ufficiale. La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, aveva annunciato proprio per ieri la data della pubblicazione del Regolamento per il concorso DS, ma c’era la timida speranza che anche nello stesso giorno vi fosse la pubblicazione  del decreto in Gazzetta.

Nessun annuncio fino a tarda sera, nessuna pubblicazione.

Oggi, 19 settembre, mancano esattamente 49 settimane al 31 agosto 2018 per procedere alle nomine dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici in tempo utile per insediare i vincitori nelle presidenze vacanti delle istituzioni scolastiche dal 1° settembre 2018.

Improbabile centrare il bersaglio.

Unica residua speranza è quella che il Regolamento preveda un drastico accorciamento della seconda fase del concorso, la formazione e il tirocinio. Sempre che il Regolamento e il bando escano subito.

Nota 20 settembre 2017, AOODGSIP 4595

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
UFFICIO II

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado, statali e paritari
LORO SEDI
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della Provincia
di BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di
TRENTO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
e p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
All’Ufficio Stampa
SEDE

Nota 20 settembre 2017, AOODGSIP 4595

Oggetto: Progetti a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in collaborazione tra Parlamento e MIUR. Trasmissione bandi a. s. 2017-18