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Nota 5 agosto 2011, Prot. n.6366

A tutte le Istituzioni Scolastiche

Loro Sedi

 

e p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

Revisori dei Conti

Loro Sedi

 

Nota 5 agosto 2011, Prot. n.6366

Oggetto: Applicazione dell’Ordinativo informatico locale (OIL) per le istituzioni scolastiche – Avvio fase ordinaria

Avviso 14 luglio 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio

Ufficio VII

 

Avviso 14 luglio 2011

 

Oggetto: Disponibile, sul Sistema SIDI Bilancio scuole, la funzione di gestione di più conti e/o sottoconti per l’istituto cassiere.

 

Si comunica sul Sistema SIDI Bilancio scuole è stata resa disponibile la funzione di gestione di più conti e/o sottoconti per l’istituto cassiere. Le istituzioni che hanno la necessità di gestire più conti all’interno del Bilancio scuole dovranno valorizzare, su almeno un istituto cassiere attivo, oltre agli estremi del conto anche la “Data di inizio validità” e l’indicatore “Calcolo Fondo Cassa iniziale” ciò al fine della corretta valorizzazione del campo Fondo cassa iniziale del Modello J. Nel caso in cui sia cessato il rapporto con un istituto cassiere o semplicemente sia stato chiuso un conto corrente è necessario inserire la “Data fine validità” all’interno della gestione dell’istituto cassiere. Con l’occasione è stata resa espandibile la gestione del menu.

Nota 20 giugno 2011, Prot. n. 5020

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

Ufficio VII

Oggetto: Rilevazione degli impegni di spesa per le supplenze brevi e saltuarie

L’analisi dei rendiconti progetto/attività (modelli I) inviati mensilmente dalle istituzioni scolastiche a questa Amministrazione, ha evidenziato che in numerosi casi gli impegni di spesa per le supplenze brevi dei docenti e del personale Ata sono registrati in contabilità per importi notevoli, poi oggetto di successive riduzioni anche significative.

Questo fenomeno, come detto molto diffuso, impedisce una corretta individuazione dei fabbisogni per supplenze e, quindi, non consente l’assegnazione delle relative risorse in misura corrispondente alle effettive necessità, col rischio di ridurre, nei fatti, l’ammontare delle risorse che si possono rendere disponibili a tutte le scuole.

Si ritiene, quindi, opportuno ribadire che l’ammontare degli impegni da iscrivere in bilancio per le supplenze brevi e saltuarie deve coincidere con l’importo complessivo delle obbligazioni giuridiche assunte a tal fine, cioè dei contratti di supplenza effettivamente sottoscritti, per il periodo ricadente nell’anno finanziario in corso. Fanno eccezione i contratti che non sono pagati a carico del bilancio della scuola ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto legge n. 147/2007 (e.g. sostituzioni su maternità), che ovviamente non devono essere registrati quali impegni di spesa.

L’importo degli impegni per supplenze brevi, determinato come sopra, deve essere successivamente ridotto qualora, in occasione della liquidazione dei relativi compensi, si determini una somma inferiore.

Invece, è contrario alle norme di contabilità iscrivere, quale “impegno” di spesa per supplenze brevi, la mera previsione di spesa o, comunque, qualunque importo che non trovi puntuale corrispondenza in un contratto effettivamente sottoscritto per le supplenze brevi e saltuarie.

In particolare, si ricorda che le spese per ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti nonché la spesa per il sostituto del dirigente scolastico o del Dsga non sono contratti di supplenza breve e, quindi, tali poste devono essere contabilizzate utilizzando l’apposita voce del piano dei conti.

Infine, si invita il revisore dei conti in rappresentanza di questo Ministero a voler verificare, in occasione della prima visita utile, che gli impegni di spesa per supplenze brevi iscritti nel bilancio siano strettamente corrispondenti ai contratti di supplenza perfezionati per la parte afferente il relativo esercizio finanziario, nonché a quanto iscritto nell’apposito registro dei contratti.

Con l’occasione va, inoltre, verificato il grado di veridicità ed attendibilità dei residui attivi iscritti in bilancio afferenti alle supplenze brevi e saltuarie.

Sarà cura del medesimo revisore far correggere all’istituzione scolastica eventuali discordanze tra quanto iscritto in bilancio e quanto si sarebbe dovuto iscrivere sulla base delle regole di contabilità, comprese quelle sopra richiamate, dandone comunicazione a questa direzione al seguente indirizzo di posta elettronica: dgbilancio.ufficio7@istruzione.it.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Avviso 3 giugno 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio

Ufficio Settimo

 

Avviso 3 giugno 2010

 

Oggetto: A.S.2010/2011 – Apertura funzione “Rilevazione oneri”.

 

Si comunica che a decorrere dal giorno 6 giugno al giorno 18 giugno pv è resa disponibile la funzione di rilevazione delle informazioni afferenti l’anno scolastico 2010/2011 relative agli impegni di spesa per supplenze brevi e saltuarie (limitatamente ai Convitti ed agli educandati femminili).

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Circolare MEF 23 maggio 2011, n. 20

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO IV

 

Circolare MEF 23 maggio 2011, n. 20, Prot. N. . 0064422

 

Ai Revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso le Istituzioni scolastiche

Loro Sedi

 

e, per conoscenza:

Al Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca

Direzione Generale

per le Politiche di Bilancio

Viale Trastevere, n. 76

00153 Roma

 

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato

Loro Sedi

 

OGGETTO: Rilevazione residui attivi e passivi delle Istituzioni scolastiche

 

Nota 15 novembre 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
MIUR – DGPFB

All’istituzione scolastica CODICE SCUOLA
DENOMINAZIONESCUOLA

Nota 15 novembre 2010

Oggetto: PROGRAMMA ANNUALE 2011 (PA11)

Circolare MEF 22 ottobre 2010, n. 36, Prot. n. 89530

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L’ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
Ufficio VII

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
– Segretariato Generale

A TUTTI I MINISTERI

All’ AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

A tutti gli UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO PRESSO I MINISTERI

All’ U.C.R. presso l’ AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

e p.c. Alla CORTE DEI CONTI

All’ ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

ANCI

UPI

UNCEM

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

UNIONCAMERE
L O R O  S E D I

Oggeto: Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. Utilizzo del mezzo proprio

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122, proseguendo nell’azione di contenimento della spesa pubblica, già avviata con precedenti provvedimenti e leggi finanziarie, ha previsto all’articolo 6 ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento.

In particolare, in ordine all’ultimo periodo del comma 12, ove viene stabilito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”, le Amministrazioni evidenziano numerosi dubbi che, se non chiariti, potrebbero rendere la disposizione inefficace per il contenimento della spesa pubblica.

In particolare, le Amministrazioni chiedono chiarimenti in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 del citato articolo 6, evidenziando la necessità dell’esclusione, dall’ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi ai sensi del 4° periodo del comma 12.

Quanto precede in considerazione del fatto che tale personale si trova a svolgere la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate e, conseguentemente, costretto a prolungare o ad anticipare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio.

E’ stato, altresì,  evidenziato che le suindicate criticità determinano disfunzioni sull’efficacia dell’azione amministrativa di alcuni uffici anche con riferimento alle attività di verifica e controllo del personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che si trovano nelle medesime condizioni di disagio sopra indicate.

Al riguardo, si ritiene di poter convenire sull’esclusione dalla disposizione in esame  del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.

Resta, comunque, ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate e, in ogni caso,  qualora risulti economicamente più vantaggioso.

A tal proposito, i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione dovranno pur sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio.

Va precisato che conserva efficacia l’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

Tale disposizione continua ad operare non solo per il personale non contrattualizzato – per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo preesistente al decreto legge n. 78/10 – ma, altresì, nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio.

Il Ragioniere Generale dello Stato
(F.to Canzio)