Legge 13 agosto 2010 , n. 136

Legge 13 agosto 2010 , n. 136
(in GU 23 agosto 2010, n. 196)

Piano straordinario contro le mafie, nonche’ delega al Governo in materia di normativa antimafia. (10G0162)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1.

(Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione)

 

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e’ adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e

amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita’

organizzata, ivi compresa quella gia’ contenuta nei codici penale e

di procedura penale;

b) l’armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le

ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa

di cui al comma 3;

d) l’adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate

dall’Unione europea.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione

della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il

Governo provvede altresi’ a coordinare e armonizzare in modo organico

la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti

l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’

organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti

principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle

misure di prevenzione:

1) che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche

indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all’articolo 23-bis della

legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano

essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di

prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita’

sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento

della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso

di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la

morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei

confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei

destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,

ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e

riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che

giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e,

per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito

della pericolosita’ del soggetto; che venga comunque prevista la

possibilita’ di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare

fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli

beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l’udienza si svolga

pubblicamente anziche’ in camera di consiglio;

7) che l’audizione dell’interessato o dei testimoni possa avvenire

mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero

degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la

confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in

possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e, in caso

di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d’appello

non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati,

anche d’ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per

non piu’ di due volte, in caso di indagini complesse o compendi

patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, previa

autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini

patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia

tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca

dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni

sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni

localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva,

stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in

epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,

sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di

prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti

di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,

unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti

falsi, di falsita’ nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla

legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare

il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura

di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di

inammissibilita’, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno

dei casi di cui al numero 1), salvo che l’interessato dimostri di non

averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la

restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di

cui all’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di

notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti

del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche

per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore,

quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita’

istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l’interesse

pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di

prevenzione, l’amministratore giudiziario possa avvalersi

dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l’assistenza

legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di

prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti

anche in relazione a beni gia’ sottoposti a sequestro nell’ambito di

un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un

sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia

giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale

siano affidate all’amministratore giudiziario del procedimento di

prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le

disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal

decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi’, a carico

del medesimo soggetto, l’obbligo di trasmissione di copia delle

relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all’assegnazione e alla destinazione

dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta

definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della

sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei

medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione,

alla vendita, all’assegnazione o alla destinazione dei beni secondo

le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento

di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni

sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il

principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o

proseguite dopo l’esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei

creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca dell’esecuzione del

sequestro, stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei

relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine

stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni,

l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice

delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,

assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il

contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui

beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in

particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprieta’ e di diritti reali o

personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione

siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni

dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie

deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall’estinzione

derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di

godimento sui beni confiscati si estinguano e che all’estinzione

consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore

al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio

credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non

inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e’ divenuta

definitiva, salva la possibilita’ di insinuazioni tardive in caso di

ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del

sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di

prelazione su beni confiscati, nonche’ il principio del limite della

garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei

beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale

all’attivita’ illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il

reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che

preveda l’ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la

formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte

dell’amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell’ammissione del credito quando emerga che

essa e’ stata determinata da falsita’, dolo, errore essenziale di

fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle

misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di

garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel

procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare, prevedendo in

particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di

prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e

conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per

il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla

massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni

confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di

prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o

di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede

fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di

cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione

hanno per oggetto l’intero compendio aziendale dell’impresa

dichiarata fallita, nonche’, nel caso di societa’ di persone,

l’intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente

responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le

disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di

revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni

oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l’azione sia gia’ stata

proposta, al curatore si sostituisca l’amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione

dell’amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale

competente la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore o

dell’ente nei cui confronti e’ disposto il procedimento di

prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della

chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa

attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la

chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;

che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei

beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla

liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni

sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste

dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell’individuazione

del soggetto passivo d’imposta a seguito della confisca o della

revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni

sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d’imposta,

l’aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone

fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure

previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di

prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o

applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con

le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di

relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, e’ trasmesso alle Camere ai fini

dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi

entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di

decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei

principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il

Governo puo’ adottare disposizioni integrative e correttive del

decreto medesimo.

 

 

 

Art. 2.

(Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia

di documentazione antimafia)

 

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la

modifica e l’integrazione della disciplina in materia di

documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e

di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,

e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto

stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di

rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la

revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali

le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le

aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa’ o

imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non

possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i

subcontratti di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni, ne’ rilasciare o consentire le

concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge

n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni,

rilasciate dal prefetto, circa l’insussistenza, nei confronti degli

interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello

Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata

legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa,

di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,

e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti

interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati

successivamente alla stipulazione, all’approvazione o all’adozione

degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della

documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative

antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento

a tutti i rapporti, anche gia’ in essere, con la pubblica

amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di

rilascio della medesima documentazione e al potenziamento

dell’attivita’ di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa

nell’attivita’ d’impresa, con previsione della possibilita’ di

integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall’estero

e secondo modalita’ di acquisizione da stabilirsi, nonche’ della

possibilita’ per il procuratore nazionale antimafia di accedere in

ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui

alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta

dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalita’, ad

accedervi con indicazione altresi’ dei codici di progetto relativi a

ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri

elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilita’ di accedere alla banca di dati di

cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per

lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice

di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del

Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia,

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il

Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di

attivita’ suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attivita’

d’impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego

e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di

infiltrazione mafiosa, e’ sempre obbligatoria l’acquisizione della

documentazione indipendentemente dal valore del contratto,

subcontratto, concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della

legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell’obbligo, per l’ente locale sciolto ai sensi

dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi

allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla

stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi

contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di

qualsiasi concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della

legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,

indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facolta’, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai

sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo

determinato, comunque non superiore alla durata in carica del

commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante

per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza

del medesimo ente locale;

i) facolta’ per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui

all’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo

determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli

stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove

costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica

di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell’innalzamento ad un anno della validita’

dell’informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti

nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di

informativa;

m) introduzione dell’obbligo, a carico dei legali rappresentanti

degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato

l’informazione l’intervenuta modificazione dell’assetto societario e

gestionale dell’impresa;

n) introduzione di sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui

alla lettera m).

2. All’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla

lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse gia’

destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione

del Ministero dell’interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e’ trasmesso

alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle

Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di

decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei

principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il

Governo puo’ adottare disposizioni integrative e correttive del

decreto medesimo.

 

 

 

Art. 3.

(Tracciabilita’ dei flussi finanziari)

 

1. Per assicurare la tracciabilita’ dei flussi finanziari finalizzata

a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche’

i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi

titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici

devono utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali, accesi

presso banche o presso la societa’ Poste italiane Spa, dedicati,

anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma

5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai

lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche’ alla gestione

dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati

sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del

((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso

o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle

operazioni.)) ((1))

((2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di

beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche’ quelli

destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti

tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche’ idonei a

garantire la piena tracciabilita’ delle operazioni per l’intero

importo dovuto, anche se questo non e’ riferibile in via esclusiva

alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.))

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e

istituzionali, nonche’ quelli in favore di gestori e fornitori di

pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere

eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,

fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese

giornaliere, di importo inferiore o uguale a ((1.500 euro)), relative

agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi

diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di

impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

((L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese

giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere

effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di

pagamento idoneo a consentire la tracciabilita’ delle operazioni, in

favore di uno o piu’ dipendenti)). ((1))

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e

alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme

provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,

questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante

((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso

o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle

operazioni.

5. Ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, gli strumenti

di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione

posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di

cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito

dall’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi

e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove

obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,

n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino

all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa’

Poste italiane Spa, il CUP puo’ essere inserito nello spazio

destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento)).

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, N. 187, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2010, N. 217)).

((7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante

o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla

loro accensione o, nel caso di conti correnti gia’ esistenti, dalla

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

commessa pubblica, nonche’, nello stesso termine, le generalita’ e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli

stessi soggetti provvedono, altresi’, a comunicare ogni modifica

relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli

appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al

comma 1, inserisce, a pena di nullita’ assoluta, un’apposita clausola

con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi

finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il

subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilita’ finanziaria

di cui al presente articolo ne da’ immediata comunicazione alla

stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del

Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o

l’amministrazione concedente.))

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture

di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita’ assoluta,

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla presente

legge. ((1))

((9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.))

((1))

—————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni

dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha disposto:

– (con l’art. 6, commi 1 e 2) che “1. L’articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi

contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3

sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della

legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi

derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in

vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di

subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle

disposizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 136 del

2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell’articolo 7 del

presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi

dell’articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono

automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita’ previste

dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e

successive modificazioni.”;

– (con l’art. 6, comma 3) che l’espressione: “filiera delle imprese”

di cui ai commi 1 e 9 del presente articolo si intende riferita ai

subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche’ ai subcontratti stipulati

per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

– (con l’art. 6, comma 4) che “L’espressione: “anche in via non

esclusiva” di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria

relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o

piu’ conti correnti bancari o postali, utilizzati anche

promiscuamente per piu’ commesse, purche’ per ciascuna commessa sia

effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3

circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi

conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei

alle commesse pubbliche comunicate.”

– (con l’art. 6, comma 5) che “L’espressione: “eseguiti sistemi

diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione: “possono essere

utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo

periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e’

consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal

bonifico bancario o postale, purche’ siano idonei ad assicurare la

piena tracciabilita’ della transazione finanziaria.”

 

 

 

Art. 4.

(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

 

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta’ degli

automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attivita’ dei

cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di

targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

 

 

 

Art. 5.

(Identificazione degli addetti nei cantieri)

 

1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1,

lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve

contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di

assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel

caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui

all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo

n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.

 

 

 

Art. 6.

(Sanzioni)

 

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di

cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di

provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della

societa’ Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto

inadempiente, fatta salva l’applicazione ((dell’articolo 3, comma

9-bis)), l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal

5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di

cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non

dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o

postale ((o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni)) comportano, a

carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della

transazione stessa. ((La medesima sanzione si applica anche nel caso

in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di

incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita’

delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG di cui

all’articolo 3, comma 5)).

((3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1,

effettuato con modalita’ diverse da quelle indicate all’articolo 3,

comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione

di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del

valore di ciascun accredito.))

4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi

informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del

soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle

violazioni di cui al presente articolo, nonche’ per quello di

applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,

del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231. ((In deroga a quanto previsto

dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,

le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai

precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha

sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in

deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata

legge n. 689 del 1981, l’opposizione e’ proposta davanti al giudice

del luogo ove ha sede l’autorita’ che ha applicato la sanzione.))

((5-bis. L’autorita’ giudiziaria, fatte salve le esigenze

investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i

fatti di cui e’ venuta a conoscenza che determinano violazione degli

obblighi di tracciabilita’ previsti dall’articolo 3.))

 

 

 

Art. 7.

(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di

accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di

prevenzione)

 

1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 25. – 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata

emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei

reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura

penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma

1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata

disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di

prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di

polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in

relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, puo’ procedere

alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e

patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e

societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo

scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti

autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 10 della

citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti

dei soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 3, e all’articolo 10,

comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di

effettivo esercizio dell’attivita’, ovvero il luogo di dimora

abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello

delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo’

delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai

reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di

applicazione della misura di prevenzione e’ trasmessa, a cura della

cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al

comma 1.

4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i

militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle

facolta’ previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 2-bis, comma

6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,

nonche’ dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di

polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007,

n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale e’ stata disposta una

misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali

degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi

del comma 1.

6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta

sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisitiai

sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo

51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, e all’articolo 32, primo comma, numero 2), secondo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni»;

b) all’articolo 30, il primo comma e’ sostituito dal seguente:

«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati

previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura

penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma

1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia’ sottoposte,

con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi

della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per

dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia

tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni

nell’entita’ e nella composizione del patrimonio concernenti elementi

di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di

ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi’

tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente,

quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore

ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento

dei bisogni quotidiani»;

c) all’articolo 31 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni

acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice

ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro,

beni o altre utilita’ dei quali i soggetti di cui all’articolo 30,

primo comma, hanno la disponibilita’».

 

 

 

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)

 

1. All’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,

dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,

appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione

investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i

quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al

solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti

previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648- ter,

nonche’ nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice

penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti

previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche’ ai

delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per

interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli

associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,

armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose

che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato

o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne

consentono l’impiego o compiono attivita’ prodromiche e strumentali»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalita’ di

terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che

operano sotto copertura quando le attivita’ sono condotte in

attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del

presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si

applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al

comma 1»;

c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono

inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti

secondo le modalita’ stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;

d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e’ disposta

dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi

responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza

del personale di polizia giudiziaria impiegato, d’intesa con la

Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere

per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

e successive modificazioni. L’esecuzione delle operazioni di cui ai

commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di

seguito denominate “attivita’ antidroga”, e’ specificatamente

disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre

d’intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,

dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo

l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;

e) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di cui ai

commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all’autorita’

giudiziaria competente per le indagini. Dell’esecuzione delle

attivita’ antidroga e’ data immediata e dettagliata comunicazione

alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico

ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto

dal pubblico ministero e, per le attivita’ antidroga, anche dalla

Direzione centrale per i servizi antidroga, e’ indicato il nominativo

dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione,

nonche’ quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone

impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza

ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell’operazione, delle

modalita’ e dei soggetti che vi partecipano, nonche’ dei risultati

della stessa»;

f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite

dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di

ausiliari e di interposte persone,»;

g) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

«6. Quando e’ necessario per acquisire rilevanti elementi probatori

ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti

previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi

previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,

nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita’ doganali,

limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive

modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria

competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico

ministero, che puo’ disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso

pubblico ministeromotivato rapporto entro le successive quarantotto

ore. Per le attivita’ antidroga, il medesimo immediato avviso deve

pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il

necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;

h) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

«6-bis. Quando e’ necessario per acquisire rilevanti elementi

probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili

dei delitti di cui all’articolo 630 del codice penale, il pubblico

ministero puo’ richiedere che sia autorizzata la disposizione di

beni, denaro o altra utilita’ per l’esecuzione di operazioni

controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita’.

Il giudice provvede con decreto motivato»;

i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’

delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui

all’articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

l) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:

«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti

adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza

ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al

procuratore generale presso la corte d’appello. Per i delitti

indicati all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura

penale, la comunicazione e’ trasmessa al procuratore nazionale

antimafia»;

m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per

lo svolgimento dei compiti d’istituto»;

n) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:

«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli

ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le

operazioni di cui al presente articolo e’ punito, salvo che il fatto

costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;

o) al comma 11 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) l’articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e

successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 97 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 97. – (Attivita’ sotto copertura). – 1. Per lo svolgimento

delle attivita’ sotto copertura concernenti i delitti previsti dal

presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo

9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;

b) l’articolo 98 e’ abrogato.

3. All’articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2

e’ inserito il seguente:

«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche

appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonche’

le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del

procedimento, in ordine alle attivita’ svolte sotto copertura ai

sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita’, indicano

quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita’ medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28

luglio1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 115, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attivita’

di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel

corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della

legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono

le generalita’ di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle

attivita’ medesime»;

b) all’articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti:

«degli operatori sotto copertura,»;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di

polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia

esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano

operato in attivita’ sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della

legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge

sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza

della persona sottoposta all’esame e con modalita’ determinate dal

giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a

evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;

3) al comma 3 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia

giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri,

nonche’ ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita’ dai

medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui

all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le

cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia

visibile».

 

 

 

Art. 9.

(Modifica all’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di

turbata liberta’ degli incanti)

 

1. All’articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino

a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque

anni».

 

 

 

Art. 10.

(Delitto di turbata liberta’ del procedimento di scelta del

contraente)

 

1. Dopo l’articolo 353 del codice penale e’ inserito il seguente:

«Art. 353-bis. – (Turbata liberta’ del procedimento di scelta del

contraente). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,

chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o

altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto

a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al

fine di condizionare le modalita’ di scelta del contraente da parte

della pubblica amministrazione e’ punito con la reclusione da sei

mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

 

 

 

Art. 11.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

 

1. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le

parole: «e dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono

sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 291-quater del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152,».

2. All’articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) e’

sostituita dalla seguente:

«a) quando l’esame e’ disposto nei confronti di persone ammesse al

piano provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1,

del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive

modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato

articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

 

 

 

Art. 12.

(Coordinamenti interforze provinciali)

 

1. Al fine di rendere piu’ efficace l’aggressione dei patrimoni della

criminalita’ organizzata, il Ministro dell’interno, il Ministro della

giustizia e il procuratore nazionale ami-mafia stipulano uno o piu’

protocolli d’intesa volti alla costituzione, presso le direzioni

distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui

partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione

investigativa antimafia.

2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e

le modalita’ operative per favorire lo scambio informativo e

razionalizzare l’azione investigativa per l’applicazione delle misure

di prevenzione patri-

moniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui

all’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni.

 

 

 

Art. 13.

(Stazione unica appaltante)

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle

infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,

per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e

l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita’ per

promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o piu’ stazioni

uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la

regolarita’ e l’economicita’ della gestione dei contratti pubblici e

di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le societa’ che possono aderire alla

SUA;

b) le attivita’ e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell’articolo

33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che

aderiscono alla SUA;

d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme

restando le disposizioni vigenti in materia.

 

 

 

Art. 14.

(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca

dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le

misure previste per i testimoni di giustizia)

 

1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il

comma 2-septies e’ sostituito dal seguente:

«2-septies. Nel termine entro il quale puo’ essere proposto il

ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa

all’eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell’articolo 21

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o

dell’articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto

1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane

sospeso».

2. All’articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15

gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 13

della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica

sicurezza del Ministero dell’interno e’ surrogato, quanto alle somme

corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno,

nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono

versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

allo stato di previsione del Ministero dell’interno in deroga

all’articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244».

 

 

 

Art. 15.

(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla

criminalita’ organizzata)

 

1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«d) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;

b) al comma 3, le parole: «nonche’ dell’organismo previsto

dall’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ della

Direzione investigativa antimafia».

 

 

 

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 13 agosto 2010

 

NAPOLITANO

 

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

 

Maroni, Ministro dell’interno

 

Alfano, Ministro della giustizia

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 

LAVORI PREPARATORI

 

Camera dei deputati (atto n. 3290):

Presentato dal Ministro dell’interno (Maroni) e dal Ministro

della giustizia (Alfano) il 9 marzo 2010.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il

18 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X,

XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il

14, 15, 21, 27 e 29 aprile 2010; il 4, 13, 19, 20, 25 e 26 maggio

2010.

Esaminato in aula il 26 maggio 2010 ed approvato il 27 maggio

2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2226):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e

2ª (Giustizia), in sede referente, il 1° giugno 2010 con pareri delle

commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente,

il 16 giugno 2010; il 7, 21, 27 e 28 luglio 2010; il 2 agosto 2010.

Esaminato in aula il 27 luglio 2010 ed approvato il 3 agosto

2010.